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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 21/03/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
CONTENZIOSO CIVILE
R.G. 1923/2024
Il Tribunale di Grosseto, in persona del dott. Giulio Bovicelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. VIGNOLI THOMAS attore e
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 P.IVA_1
dall'Avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE convenuto
CONCLUSIONI per parte attrice: “che l'Ecc.mo Tribunale adito voglia previa sospensiva, stante il fatto del grave ed irreparabile danno che si cagionerebbe al ricorrente se il provvedimento in oggetto non fosse sospso, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, - in via preliminare: dichiarare nullo il provvedimento impugnato perché privo dei requsiti di legge in quanto non motivato o motivato insufficientemente;
- in via principale: dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento del permesso di soggiorno per lavoro”.
Per parte convenuta: come da comparsa di costituzione e risposta, ossia
“Piaccia al Tribunale dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Spese vinte”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, ha Parte_1
impugnato “la decisione del 03 ottobre 2024, notificata il giorno 19 novembre 204, con la quale è stato negato al ricorrente la conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato identificata per l'accertamento, previa sospensiva CodiceFiscale_2
dell'impugnato procedimento 1) del diritto del ricorrente ad ottenere il rilascio del la conversione del proprio permesso di soggiorno in lavoro subordinato.
Qualificato il ricorso ex art 281 undecies c.p.c. questo giudice, già con il decreto di fissazione udienza sottoponeva alle parti “la questione rilevabile
d'ufficio del possibile difetto di giurisdizione di questo giudice stante il disposto dell'art. 6, comma 10 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n.
286”.
Costituendosi in giudizio anche il ha eccepito Controparte_1
l'insussistenza della giurisdizione del giudice ordinario.
All'udienza del 18.3.2025 nessuno è comparso per il ricorrente, che quindi non ha preso espressamente posizione sulla suddetta eccezione.
pag. 2/4 In mancanza di comparizione devono tenersi ferme le conclusioni formalizzate da , con il ricorso introduttivo. Parte_1
Come noto, infatti, “la mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata non autorizza alcuna presunzione di rinuncia in capo a colui che ebbe originariamente a presentarla, essendo necessario, a tale fine, che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, possa desumersi inequivocabilmente il venire meno del suo interesse a coltivare siffatta domanda” (cfr. Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 12756 del
09/05/2024).
Posto quanto precede deve osservarsi che, come correttamente dedotto dall'Avvocatura dello stato nella difesa del , il Controparte_1
giudice ordinario non ha giurisdizione sulla controversia oggetto del presente giudizio, vertente sul rilascio di permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Tale tipologia di controversia è invece riservata alla giurisdizione del giudice amministrativo.
Come condivisibilmente osservato, infatti, “sussiste la giurisdizione del
G.A. nella controversia, in materia di immigrazione, avente ad oggetto
l'impugnazione dell'atto di rifiuto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, previa conversione di quello a suo tempo rilasciato per motivi umanitari, non venendo in questione la pretesa al rinnovo di tale ultimo titolo invece devoluta alla giurisdizione del Giudice
Ordinario”, (cfr. T.A.R. Lombardia Milano, Sez. IV, Sentenza,
16/03/2015, n. 723).
pag. 3/4 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri minimi di cui al d.m. 44 del 2014, stante l'esiguità e non complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, tenuto conto dell'attività difensiva effettivamente espletata.
Non sussistono i presupposti per la condanna ex art 96 c.p.c. (peraltro tardivamente) richiesta dalla parte convenuta soltanto all'udienza del
18.3.2025.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa inscritta al ruolo generale del contenzioso civile al n. 1923/2024 promossa da Pt_1
nei confronti di così provvede:
[...] Controparte_1
- dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice adito rientrando la presente controversia nella giurisdizione del Giudice Amministrativo;
- assegna il termine di mesi tre per la riassunzione del giudizio dinanzi al
T.A.R. territorialmente competente;
- condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte resistente, delle spese del presente del giudizio, che liquida in € 1.453,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge. ù
La presente sentenza è resa ex artt. 281 terdecies e 281 sexies, comma 3,
c.p.c.
Grosseto, 20/03/2025. il giudice dott. Giulio Bovicelli
pag. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
CONTENZIOSO CIVILE
R.G. 1923/2024
Il Tribunale di Grosseto, in persona del dott. Giulio Bovicelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. VIGNOLI THOMAS attore e
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 P.IVA_1
dall'Avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE convenuto
CONCLUSIONI per parte attrice: “che l'Ecc.mo Tribunale adito voglia previa sospensiva, stante il fatto del grave ed irreparabile danno che si cagionerebbe al ricorrente se il provvedimento in oggetto non fosse sospso, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, - in via preliminare: dichiarare nullo il provvedimento impugnato perché privo dei requsiti di legge in quanto non motivato o motivato insufficientemente;
- in via principale: dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento del permesso di soggiorno per lavoro”.
Per parte convenuta: come da comparsa di costituzione e risposta, ossia
“Piaccia al Tribunale dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Spese vinte”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, ha Parte_1
impugnato “la decisione del 03 ottobre 2024, notificata il giorno 19 novembre 204, con la quale è stato negato al ricorrente la conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato identificata per l'accertamento, previa sospensiva CodiceFiscale_2
dell'impugnato procedimento 1) del diritto del ricorrente ad ottenere il rilascio del la conversione del proprio permesso di soggiorno in lavoro subordinato.
Qualificato il ricorso ex art 281 undecies c.p.c. questo giudice, già con il decreto di fissazione udienza sottoponeva alle parti “la questione rilevabile
d'ufficio del possibile difetto di giurisdizione di questo giudice stante il disposto dell'art. 6, comma 10 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n.
286”.
Costituendosi in giudizio anche il ha eccepito Controparte_1
l'insussistenza della giurisdizione del giudice ordinario.
All'udienza del 18.3.2025 nessuno è comparso per il ricorrente, che quindi non ha preso espressamente posizione sulla suddetta eccezione.
pag. 2/4 In mancanza di comparizione devono tenersi ferme le conclusioni formalizzate da , con il ricorso introduttivo. Parte_1
Come noto, infatti, “la mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata non autorizza alcuna presunzione di rinuncia in capo a colui che ebbe originariamente a presentarla, essendo necessario, a tale fine, che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, possa desumersi inequivocabilmente il venire meno del suo interesse a coltivare siffatta domanda” (cfr. Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 12756 del
09/05/2024).
Posto quanto precede deve osservarsi che, come correttamente dedotto dall'Avvocatura dello stato nella difesa del , il Controparte_1
giudice ordinario non ha giurisdizione sulla controversia oggetto del presente giudizio, vertente sul rilascio di permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Tale tipologia di controversia è invece riservata alla giurisdizione del giudice amministrativo.
Come condivisibilmente osservato, infatti, “sussiste la giurisdizione del
G.A. nella controversia, in materia di immigrazione, avente ad oggetto
l'impugnazione dell'atto di rifiuto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, previa conversione di quello a suo tempo rilasciato per motivi umanitari, non venendo in questione la pretesa al rinnovo di tale ultimo titolo invece devoluta alla giurisdizione del Giudice
Ordinario”, (cfr. T.A.R. Lombardia Milano, Sez. IV, Sentenza,
16/03/2015, n. 723).
pag. 3/4 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri minimi di cui al d.m. 44 del 2014, stante l'esiguità e non complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, tenuto conto dell'attività difensiva effettivamente espletata.
Non sussistono i presupposti per la condanna ex art 96 c.p.c. (peraltro tardivamente) richiesta dalla parte convenuta soltanto all'udienza del
18.3.2025.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa inscritta al ruolo generale del contenzioso civile al n. 1923/2024 promossa da Pt_1
nei confronti di così provvede:
[...] Controparte_1
- dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice adito rientrando la presente controversia nella giurisdizione del Giudice Amministrativo;
- assegna il termine di mesi tre per la riassunzione del giudizio dinanzi al
T.A.R. territorialmente competente;
- condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte resistente, delle spese del presente del giudizio, che liquida in € 1.453,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge. ù
La presente sentenza è resa ex artt. 281 terdecies e 281 sexies, comma 3,
c.p.c.
Grosseto, 20/03/2025. il giudice dott. Giulio Bovicelli
pag. 4/4