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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/04/2025, n. 742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 742 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Valeria Chirico Giudice rel.
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A sulla domanda congiunta di separazione iscritta al n.r.g. 4732 / 2024, proposta da con il patrocinio dell'Avv. SIVIERO FLAVIA per procura Parte_1
in atti
E
, con il patrocinio dell'Avv. SIVIERO FLAVIA per Controparte_1
procura in atti con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Letto il ricorso congiunto per la separazione personale delle parti;
lette le note di trattazione scritta per l'udienza del 05.11.2024;
rilevato che le allegazioni delle parti e la indisponibilità alla riconciliazione dimostrano la intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
rilevato che le parti hanno chiesto di separarsi alle seguenti condizioni:
rilevato che, alla luce dell'accordo raggiunto dalle parti, nulla osta al recepimento delle condizioni sopra riportate, con la specificazione che, in assenza di figli conviventi non economicamente autosufficienti, l'assegnazione alla moglie della casa familiare va necessariamente intesa quale mera attribuzione del godimento esclusivo dell'immobile e ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione, di cui il
Tribunale prende atto;
rilevato che, trattandosi di ricorso congiunto, nulla va disposto sulle spese.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando, visti gli artt. 473-bis. 47 e 473-bis .51 c.p.c.:
- pronuncia la separazione personale di e Parte_1 [...]
, coniugati in Roma il 24.06.1979, alle condizioni congiunte CP_1
riportate in parte motiva, con la specificazione che l'assegnazione alla moglie della casa familiare va intesa quale mera attribuzione del godimento esclusivo dell'immobile e ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione, di cui il Tribunale prende atto;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto comune di provvedere alla annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio, atto n.
00766, Parte 2, Serie A04, Anno 1979);
- nulla sulle spese
Roma, 24/3/2025
La Giudice rel. est. La Presidente dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A sulla domanda congiunta di separazione iscritta al n.r.g. 4732 / 2024, proposta da con il patrocinio dell'Avv. SIVIERO FLAVIA per procura Parte_1
in atti
E
, con il patrocinio dell'Avv. SIVIERO FLAVIA per Controparte_1
procura in atti con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Letto il ricorso congiunto per la separazione personale delle parti;
lette le note di trattazione scritta per l'udienza del 05.11.2024;
rilevato che le allegazioni delle parti e la indisponibilità alla riconciliazione dimostrano la intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
rilevato che le parti hanno chiesto di separarsi alle seguenti condizioni:
rilevato che, alla luce dell'accordo raggiunto dalle parti, nulla osta al recepimento delle condizioni sopra riportate, con la specificazione che, in assenza di figli conviventi non economicamente autosufficienti, l'assegnazione alla moglie della casa familiare va necessariamente intesa quale mera attribuzione del godimento esclusivo dell'immobile e ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione, di cui il
Tribunale prende atto;
rilevato che, trattandosi di ricorso congiunto, nulla va disposto sulle spese.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando, visti gli artt. 473-bis. 47 e 473-bis .51 c.p.c.:
- pronuncia la separazione personale di e Parte_1 [...]
, coniugati in Roma il 24.06.1979, alle condizioni congiunte CP_1
riportate in parte motiva, con la specificazione che l'assegnazione alla moglie della casa familiare va intesa quale mera attribuzione del godimento esclusivo dell'immobile e ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione, di cui il Tribunale prende atto;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto comune di provvedere alla annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio, atto n.
00766, Parte 2, Serie A04, Anno 1979);
- nulla sulle spese
Roma, 24/3/2025
La Giudice rel. est. La Presidente dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi