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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 14/01/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
V.G. 4045/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 4045/2024 promossa da:
, (C.F. ), nata a [...], il [...], residente Parte_1 C.F._1 in Pocapaglia (CN), rappresentata e difesa dall'avv. DEMICHELIS MARA come da procura in atti e
, (C.F. , nato a [...], il [...], residente in [...]Parte_2 C.F._2
(CN), rappresentato e difeso dall'avv. ORNATO MASSIMO come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I IGnori (nell'atto integrale di matrimonio ) e Parte_1 Parte_3 [...]
contraevano matrimonio con rito concordatario in Bra, Frazione Pollenzo (CN), il Pt_2
19/09/1998.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Bra (CN) (atto n. 90 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998) e del Comune di Pocapaglia
(CN) al n. 10 P.2 serie B anno 1998.
Durante il matrimonio, in data 04-06/06/2009, i ricorrenti hanno adottato definitivamente la figlia minore , nata a [...] il [...] (C.F. ). Per_1 CodiceFiscale_3
1 I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Asti in data 12.03.2018 (R.G. 2937/17).
Con ricorso depositato il 20/11/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze, come da condizioni che si trascrivono integralmente.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Spese di lite compensate come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai IGnori
(nell'atto integrale di matrimonio ) e , Parte_1 Parte_3 Parte_2 in Bra, fraz. Pollenzo (CN), il 19/09/1998, iscritto nel registro del detto Comune all'anno 1998, parte
II serie A n. 90 e alle condizioni congiuntamente indicate in ricorso e per l'effetto:
DISPONE CHE:
L'affidamento condiviso e paritario della minore, collocata ai fini della residenza anagrafica presso l'abitazione della madre, con possibilità di decidere disgiuntamente le questioni di ordinaria amministrazione.
La ex casa coniugale sita in Pocapaglia (CN), Strada Salimau n. 3 (censita al Catasto Fabbricati del Comune di Pocapaglia, Fg.11, mapp. 341, sub. 6, cat. A/3, cl. U, vani 5,5, Piano T-1; Fg. 11, mapp.
341, sub. 1, cat. C/2, cl. 1, cons. mq 99, Piano T;
Fg. 11, mapp. 341, sub. 7, cat. C/2, cl. 1 cons. mq.
75, Piano T - docc. 05a, 05b), in comproprietà tra gli ex coniugi, viene assegnata, con tutti i beni mobili e gli arredi in comproprietà in essa contenuti (doc. 06), alla IG.ra sino a quando Parte_1 la figlia minore non sarà economicamente autosufficiente, ovvero sino a quando, al termine Per_1 del suo eventuale percorso universitario e di specializzazione, ella non reperirà un'attività lavorativa in grado di renderla completamente autonoma.
In attuazione di un regime di frequentazione paritario della minore con ciascun genitore, attuato al fine di garantire il pieno esercizio del principio alla bigenitorialità, i ricorrenti stabiliscono che Per_1 possa permanere con il padre ogni qualvolta ella lo desideri e per lo più un week-end alternato, oltre
2 a due giorni infrasettimanali, a settimane alterne consecutivamente al week-end di spettanza;
giorni ed orari verranno decisi tenuto conto degli impegni lavorativi dei genitori e scolastici e ricreativi di entro la domenica precedente. Per_1
Durante le festività natalizie e pasquali il periodo di rispettiva permanenza della minore presso i genitori potrà comprendere la metà del periodo di vacanza in modo che vengano ad alternarsi, di volta in volta, il giorno di Natale e Capodanno e quello di Pasqua e di ET (Lunedì dell'Angelo); la minore potrà trascorrerà, altresì, quindici giorni, anche non consecutivi, con ciascuno dei genitori nel corso delle vacanze estive, periodo da concordarsi entro il 31/05 di ogni anno;
in detti periodi verrà sospeso il regime di incontri con il genitore non collocatario.
Il IG. verserà alla IG.ra entro e non oltre il giorno 05 di ogni mese, Parte_2 Parte_1 mediante bonifico bancario sul c/c a lei intestato, la somma di €. 500,00 (cinquecento/00) a titolo di mantenimento ordinario della minore , sino alla completa autosufficienza economica della Per_1 medesima una volta divenuta maggiorenne, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
I ricorrenti parteciperanno, nella misura del 50% ciascuno, alle c.d. spese straordinarie, la cui individuazione e regolamentazione avverrà secondo il protocollo in essere presso il Tribunale di Asti da intendersi integralmente richiamato, trascritto e conosciuto dai ricorrenti. Questi ultimi, in particolare, convengono che tutte le spese relative all'attività ludica di equitazione di (tra cui Per_1 le spese relative al maneggio, al mantenimento, alle cure anche veterinarie e farmacologiche del cavallo, le spese assicurative, le spese inerenti le attrezzatture e l'abbigliamento tecnico, le spese relative alla partecipazione ai corsi ed alle gare, comprensive di trasporto ed eventuale soggiorno) verranno ripartite al 50%.
PRENDE ATTO CHE:
Ciascun coniuge dovrà provvedere pro quota al pagamento delle spese di proprietà e straordinarie tutte inerenti proprietà immobiliare adibita a casa coniugale, mentre le spese relative alle utenze domestiche (luce, acqua, gas e tassa rifiuti) saranno a carico della sola IG.ra . I beni e arredi Pt_1 presenti nella casa coniugale e non ricompresi nel doc. 06 sono di esclusiva proprietà della IG.ra e che quelli in comproprietà, al termine del periodo di assegnazione, dovranno Parte_1 considerarsi di proprietà di , nel frattempo divenuta maggiorenne. Per_1
Ciascuno degli ex coniugi provvederà al proprio mantenimento essendo entrambi dotati di redditi propri e pertanto economicamente autosufficienti;
non si fa luogo a riconoscimento di assegno divorzile per entrambi.
Al termine del periodo di assegnazione della casa coniugale, i ricorrenti valuteranno di comune accordo la vendita a terzi della propria quota di proprietà dell'ex casa coniugale o la cessione della medesima all'altro coniuge, con eventuale intestazione della nuda proprietà in capo a . Per_1
In tale contesto, all'atto del pagamento del prezzo di vendita/cessione i ricorrenti provvederanno a regolare le questioni economiche inerenti la crisi matrimoniale, in particolare per quanto concerne le somme a suo tempo versate in relazione all'ex casa coniugale, riconoscendo le seguenti reciproche posizioni creditorie: €. 100.000,00 (centomila/00) in favore della IG.ra e €. 60.000,00 Pt_1 (sessantamila/00) in favore del IG. . L'atto di trasferimento tra coniugi potrà, pertanto, Pt_2 ricorrendone i presupposti, essere esente da imposta di bollo e di registro in conformità all'art. 19
Legge 06 marzo 1987 n. 74 ed alla sentenza della Corte Costituzionale 10 maggio 1999 n. 154.
L'assegno unico universale continuerà ad essere integralmente appreso dalla IG.ra le Parte_1 detrazioni fiscali relative alla figlia saranno attribuite a ciascuna parte nella misura del 50%.
I ricorrenti si concedono, altresì, reciproco consenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio della figlia minore , con ciò intendendosi altresì Per_1 l'autorizzazione alla sottoscrizione di ogni modulo utile al rilascio di detti documenti.
3 Prende altresì atto che i IG.ri e dichiarano di rilasciare reciproco consenso Parte_1 Parte_2 all'acquiescenza a seguito della pronuncia della sentenza di divorzio.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bra, fraz. Pollenzo (CN), di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle incombenze di legge.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di ConIGlio in data 08/01/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 4045/2024 promossa da:
, (C.F. ), nata a [...], il [...], residente Parte_1 C.F._1 in Pocapaglia (CN), rappresentata e difesa dall'avv. DEMICHELIS MARA come da procura in atti e
, (C.F. , nato a [...], il [...], residente in [...]Parte_2 C.F._2
(CN), rappresentato e difeso dall'avv. ORNATO MASSIMO come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I IGnori (nell'atto integrale di matrimonio ) e Parte_1 Parte_3 [...]
contraevano matrimonio con rito concordatario in Bra, Frazione Pollenzo (CN), il Pt_2
19/09/1998.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Bra (CN) (atto n. 90 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998) e del Comune di Pocapaglia
(CN) al n. 10 P.2 serie B anno 1998.
Durante il matrimonio, in data 04-06/06/2009, i ricorrenti hanno adottato definitivamente la figlia minore , nata a [...] il [...] (C.F. ). Per_1 CodiceFiscale_3
1 I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Asti in data 12.03.2018 (R.G. 2937/17).
Con ricorso depositato il 20/11/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze, come da condizioni che si trascrivono integralmente.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Spese di lite compensate come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai IGnori
(nell'atto integrale di matrimonio ) e , Parte_1 Parte_3 Parte_2 in Bra, fraz. Pollenzo (CN), il 19/09/1998, iscritto nel registro del detto Comune all'anno 1998, parte
II serie A n. 90 e alle condizioni congiuntamente indicate in ricorso e per l'effetto:
DISPONE CHE:
L'affidamento condiviso e paritario della minore, collocata ai fini della residenza anagrafica presso l'abitazione della madre, con possibilità di decidere disgiuntamente le questioni di ordinaria amministrazione.
La ex casa coniugale sita in Pocapaglia (CN), Strada Salimau n. 3 (censita al Catasto Fabbricati del Comune di Pocapaglia, Fg.11, mapp. 341, sub. 6, cat. A/3, cl. U, vani 5,5, Piano T-1; Fg. 11, mapp.
341, sub. 1, cat. C/2, cl. 1, cons. mq 99, Piano T;
Fg. 11, mapp. 341, sub. 7, cat. C/2, cl. 1 cons. mq.
75, Piano T - docc. 05a, 05b), in comproprietà tra gli ex coniugi, viene assegnata, con tutti i beni mobili e gli arredi in comproprietà in essa contenuti (doc. 06), alla IG.ra sino a quando Parte_1 la figlia minore non sarà economicamente autosufficiente, ovvero sino a quando, al termine Per_1 del suo eventuale percorso universitario e di specializzazione, ella non reperirà un'attività lavorativa in grado di renderla completamente autonoma.
In attuazione di un regime di frequentazione paritario della minore con ciascun genitore, attuato al fine di garantire il pieno esercizio del principio alla bigenitorialità, i ricorrenti stabiliscono che Per_1 possa permanere con il padre ogni qualvolta ella lo desideri e per lo più un week-end alternato, oltre
2 a due giorni infrasettimanali, a settimane alterne consecutivamente al week-end di spettanza;
giorni ed orari verranno decisi tenuto conto degli impegni lavorativi dei genitori e scolastici e ricreativi di entro la domenica precedente. Per_1
Durante le festività natalizie e pasquali il periodo di rispettiva permanenza della minore presso i genitori potrà comprendere la metà del periodo di vacanza in modo che vengano ad alternarsi, di volta in volta, il giorno di Natale e Capodanno e quello di Pasqua e di ET (Lunedì dell'Angelo); la minore potrà trascorrerà, altresì, quindici giorni, anche non consecutivi, con ciascuno dei genitori nel corso delle vacanze estive, periodo da concordarsi entro il 31/05 di ogni anno;
in detti periodi verrà sospeso il regime di incontri con il genitore non collocatario.
Il IG. verserà alla IG.ra entro e non oltre il giorno 05 di ogni mese, Parte_2 Parte_1 mediante bonifico bancario sul c/c a lei intestato, la somma di €. 500,00 (cinquecento/00) a titolo di mantenimento ordinario della minore , sino alla completa autosufficienza economica della Per_1 medesima una volta divenuta maggiorenne, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
I ricorrenti parteciperanno, nella misura del 50% ciascuno, alle c.d. spese straordinarie, la cui individuazione e regolamentazione avverrà secondo il protocollo in essere presso il Tribunale di Asti da intendersi integralmente richiamato, trascritto e conosciuto dai ricorrenti. Questi ultimi, in particolare, convengono che tutte le spese relative all'attività ludica di equitazione di (tra cui Per_1 le spese relative al maneggio, al mantenimento, alle cure anche veterinarie e farmacologiche del cavallo, le spese assicurative, le spese inerenti le attrezzatture e l'abbigliamento tecnico, le spese relative alla partecipazione ai corsi ed alle gare, comprensive di trasporto ed eventuale soggiorno) verranno ripartite al 50%.
PRENDE ATTO CHE:
Ciascun coniuge dovrà provvedere pro quota al pagamento delle spese di proprietà e straordinarie tutte inerenti proprietà immobiliare adibita a casa coniugale, mentre le spese relative alle utenze domestiche (luce, acqua, gas e tassa rifiuti) saranno a carico della sola IG.ra . I beni e arredi Pt_1 presenti nella casa coniugale e non ricompresi nel doc. 06 sono di esclusiva proprietà della IG.ra e che quelli in comproprietà, al termine del periodo di assegnazione, dovranno Parte_1 considerarsi di proprietà di , nel frattempo divenuta maggiorenne. Per_1
Ciascuno degli ex coniugi provvederà al proprio mantenimento essendo entrambi dotati di redditi propri e pertanto economicamente autosufficienti;
non si fa luogo a riconoscimento di assegno divorzile per entrambi.
Al termine del periodo di assegnazione della casa coniugale, i ricorrenti valuteranno di comune accordo la vendita a terzi della propria quota di proprietà dell'ex casa coniugale o la cessione della medesima all'altro coniuge, con eventuale intestazione della nuda proprietà in capo a . Per_1
In tale contesto, all'atto del pagamento del prezzo di vendita/cessione i ricorrenti provvederanno a regolare le questioni economiche inerenti la crisi matrimoniale, in particolare per quanto concerne le somme a suo tempo versate in relazione all'ex casa coniugale, riconoscendo le seguenti reciproche posizioni creditorie: €. 100.000,00 (centomila/00) in favore della IG.ra e €. 60.000,00 Pt_1 (sessantamila/00) in favore del IG. . L'atto di trasferimento tra coniugi potrà, pertanto, Pt_2 ricorrendone i presupposti, essere esente da imposta di bollo e di registro in conformità all'art. 19
Legge 06 marzo 1987 n. 74 ed alla sentenza della Corte Costituzionale 10 maggio 1999 n. 154.
L'assegno unico universale continuerà ad essere integralmente appreso dalla IG.ra le Parte_1 detrazioni fiscali relative alla figlia saranno attribuite a ciascuna parte nella misura del 50%.
I ricorrenti si concedono, altresì, reciproco consenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio della figlia minore , con ciò intendendosi altresì Per_1 l'autorizzazione alla sottoscrizione di ogni modulo utile al rilascio di detti documenti.
3 Prende altresì atto che i IG.ri e dichiarano di rilasciare reciproco consenso Parte_1 Parte_2 all'acquiescenza a seguito della pronuncia della sentenza di divorzio.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bra, fraz. Pollenzo (CN), di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle incombenze di legge.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di ConIGlio in data 08/01/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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