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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/12/2025, n. 12416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12416 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma - II sezione Lavoro
In composizione monocratica, in persona del Giudice del Tribunale, dr. Giovanna
Palmieri, in funzione di Giudice del Lavoro, lette le note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro e previdenza al n. 16027 dell'anno 2025
, vertente
TRA con l'Avvv.to CECI BEATRICE per procura in atti Parte_1
ricorrente
E
, in p. del l.r.p.t. con l'Avv.to SCARLATO PAOLA per procura generale alle liti CP_1
in atti
Resistente
OGGETTO: opposizione ad atp per art. 2 o 1 della legge 222/84
Motivi in fatto e diritto
Risulta agli atti che la ricorrente è affetta da un quadro plurisindromico caratterizzato da
:” -carcinoma vescicale plurirecidivato e trattato chirurgicamente (TURB) in attuale follow-up negativo per ripresa di malattia;
-soddisfacenti esiti di protesizzazione anca destra per frattura transcervicale di femore omolaterale con buona ripresa funzionale;
-fibrillazione atriale asintomatica di recente insorgenza” .
Le domande proposte sono rimaste infondate anche nella presente fase, alle luce delle conclusioni cui è pervenuto il CTU, a seguito dei rilievi critici sollevati dal perito di perito di parte e disattesi secondo cui “ Nel caso di specie, risulta che lavori in Parte_1
1 qualità di impiegata presso l'Automobile Club d'Italia; il quadro patologico suddetto, considerato nell'insieme ed avuto riguardo al tipo di attività svolta, non appare in grado di produrre una riduzione della capacità lavorativa di oltre due terzi.
Del pari non si configura l' assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.”
Le valutazione espresse dal ctu sono coerenti con la documentazioni in atti e non presentano lacune logico giuridiche, meritando pertanto di essere poste a fondamento della decisione. Non è pertanto necessario procedere ad integrazioni della espletata consulenza medico legale avendo risposto esaurientemente il nominato CTU alle critiche sollevate nel corso del procedimento dal perito di parte.
Alla soccombenza della ricorrente segue sua condanna alle spese processuali dell'ATP e della presente fase come in dispositivo.
Le spese delle consulenze tecniche medico legali restano del pari a carico della ricorrente, in assenza dei presupposti di cui all'art. 152 disp. att. cpc.
P. Q. M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, lette le note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpp, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal ricorrente in epigrafe con ricorso depositato il 2 maggio 2025, ogni altra istanza deduzione ed eccezione disattesa così provvede :
1. Respinge le domande;
2. Condanna parte ricorrente a rifondere all' le spese di lite che liquida in CP_1
complessivi euro 2697 .
Le spese delle consulenze tecniche medico legali restano a carico di parte ricorrente e sono liquidate come da separato decreto per la presente fase e come da decreto del
Giudice designato per la precedente fase.
Si comunichi
Roma il 3 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Palmieri
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma - II sezione Lavoro
In composizione monocratica, in persona del Giudice del Tribunale, dr. Giovanna
Palmieri, in funzione di Giudice del Lavoro, lette le note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro e previdenza al n. 16027 dell'anno 2025
, vertente
TRA con l'Avvv.to CECI BEATRICE per procura in atti Parte_1
ricorrente
E
, in p. del l.r.p.t. con l'Avv.to SCARLATO PAOLA per procura generale alle liti CP_1
in atti
Resistente
OGGETTO: opposizione ad atp per art. 2 o 1 della legge 222/84
Motivi in fatto e diritto
Risulta agli atti che la ricorrente è affetta da un quadro plurisindromico caratterizzato da
:” -carcinoma vescicale plurirecidivato e trattato chirurgicamente (TURB) in attuale follow-up negativo per ripresa di malattia;
-soddisfacenti esiti di protesizzazione anca destra per frattura transcervicale di femore omolaterale con buona ripresa funzionale;
-fibrillazione atriale asintomatica di recente insorgenza” .
Le domande proposte sono rimaste infondate anche nella presente fase, alle luce delle conclusioni cui è pervenuto il CTU, a seguito dei rilievi critici sollevati dal perito di perito di parte e disattesi secondo cui “ Nel caso di specie, risulta che lavori in Parte_1
1 qualità di impiegata presso l'Automobile Club d'Italia; il quadro patologico suddetto, considerato nell'insieme ed avuto riguardo al tipo di attività svolta, non appare in grado di produrre una riduzione della capacità lavorativa di oltre due terzi.
Del pari non si configura l' assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.”
Le valutazione espresse dal ctu sono coerenti con la documentazioni in atti e non presentano lacune logico giuridiche, meritando pertanto di essere poste a fondamento della decisione. Non è pertanto necessario procedere ad integrazioni della espletata consulenza medico legale avendo risposto esaurientemente il nominato CTU alle critiche sollevate nel corso del procedimento dal perito di parte.
Alla soccombenza della ricorrente segue sua condanna alle spese processuali dell'ATP e della presente fase come in dispositivo.
Le spese delle consulenze tecniche medico legali restano del pari a carico della ricorrente, in assenza dei presupposti di cui all'art. 152 disp. att. cpc.
P. Q. M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, lette le note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpp, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal ricorrente in epigrafe con ricorso depositato il 2 maggio 2025, ogni altra istanza deduzione ed eccezione disattesa così provvede :
1. Respinge le domande;
2. Condanna parte ricorrente a rifondere all' le spese di lite che liquida in CP_1
complessivi euro 2697 .
Le spese delle consulenze tecniche medico legali restano a carico di parte ricorrente e sono liquidate come da separato decreto per la presente fase e come da decreto del
Giudice designato per la precedente fase.
Si comunichi
Roma il 3 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Palmieri
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