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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 28/07/2025, n. 839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 839 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carmine Di Fulvio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 897/2024 r.g. e vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio degli avv.ti NICCOLO' CASINELLI e FRANCESCO C.F._2
COCOLA, giusta procura in atti,
ATTORI
E
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. ARMANDO VALERI, giusta procura in atti, C.F._4
CONVENUTI
(C.F. ) CP_3 C.F._5
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: Opposizione di terzo ex artt. 404 e ss. c.p.c.
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 12 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato e hanno convenuto Parte_1 Parte_2
in giudizio innanzi a questo Tribunale , e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
formulando le seguenti conclusioni:
< Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione
disattesa, per le ragioni esposte:
- Accertare e dichiarare che l'ordinanza impugnata pregiudica i diritti dei sig.ri e Parte_1
e/o è effetto di dolo e/o collusione ai loro danni e per l'effetto revocare, Parte_2
annullare, dichiarare inefficace o, comunque, porre nel nulla, l'ordinanza Tribunale di Pescara 23
novembre 2022, resa nel proc. n. 566/2022 R.G. (Repert. n. 2809/2022 del 24 novembre 2022);
- Accertare e dichiarare il diritto di proprietà del SI. di 2/9 dell'immobile sito in Parte_1
Picciano (PE) al Corso Umberto I n. 5, sviluppantesi al piano primo e distinto nel N.C.E.U. del ridetto
Comune al foglio 2 particella 801 sub 6, cat. A/3, classe 1, vani 5, rendita catastale euro 188,51
nonché al foglio 2 particella 801 sub 7, con rispettive pertinenze;
- Accertare e dichiarare il diritto di proprietà della SI.ra di 2/9 dell'immobile Parte_2
sito in Picciano (PE) al Corso Umberto I n. 5, sviluppantesi al piano primo e distinto nel N.C.E.U. del
ridetto Comune al foglio 2 particella 801 sub 6, cat. A/3, classe 1, vani 5, rendita catastale euro 188,51
nonché al foglio 2 particella 801 sub 7, con rispettive pertinenze;
- Accertare e dichiarale l'obbligo dei sig.ri e in solido tra loro, Controparte_1 Controparte_2
a rifondere al SI. 2/9 dell'indennità di occupazione dell'immobile sito in Picciano Parte_1
(PE) al Corso Umberto I n. 5, sviluppantesi al piano primo e distinto nel N.C.E.U. del ridetto Comune
al foglio 2 particella 801 sub 6, cat. A/3, classe 1, vani 5, rendita catastale euro 188,51 nonché al pagina 2 di 12 foglio 2 particella 801 sub 7, con rispettive pertinenze, a far data dall'apertura della successione di
intervenuta in data 01 luglio 2012 e sino alla divisione del patrimonio ereditario, e Persona_1
per l'effetto condannarli in solido al pagamento, in favore del SI. della somma, alla Parte_1
data della citazione, di € 12.440,00 oltre canoni a scadere sino alla divisione del patrimonio
ereditario, ovvero la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;
- Accertare e dichiarale l'obbligo dei sig.ri e in solido tra loro, Controparte_1 Controparte_2
a rifondere alla SI.ra 2/9 dell'indennità di occupazione dell'immobile sito in Parte_2
Picciano (PE) al Corso Umberto I n. 5, sviluppantesi al piano primo e distinto nel N.C.E.U. del ridetto
Comune al foglio 2 particella 801 sub 6, cat. A/3, classe 1, vani 5, rendita catastale euro 188,51
nonché al foglio 2 particella 801 sub 7, con rispettive pertinenze, a far data dall'apertura della
successione di intervenuta in data 01 luglio 2012 e sino alla divisione del Persona_1
patrimonio ereditario, e per l'effetto condannarli in solido al pagamento, in favore della SI.ra
[...]
della somma, alla data della citazione, di € 12.440,00 oltre canoni a scadere sino alla Parte_2
divisione del patrimonio ereditario, ovvero la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;
- Accertare e dichiarare integrate le fattispecie sanzionatorie e di responsabilità processuale di cui
agli artt. 88 e 96, comma 1, c.p.c., e, per l'effetto, condannare i sig.ri Controparte_1 CP_4
e al risarcimento del danno in favore degli opponenti e
[...] CP_3 Parte_1
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio. >>. Parte_2
Mentre è rimasta contumace, e si sono CP_3 Controparte_1 Controparte_2
tempestivamente costituiti in giudizio depositando apposita comparsa di risposta nella quale hanno così
concluso:
< l'On. Giudice adito, contrariis reiectis, respinta perché infondata ogni avversa conclusione, per
pagina 3 di 12 tutti i motivi e le argomentazioni sopra riportate, voglia così provvedere:
- In via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione ad agire ed il difetto di interesse
ad agire degli attori, quali opponenti ex art. 404, commi 1 e 2 Cpc, e ciò per tutte le ragioni e causali
ampiamente dedotte nel presente atto;
- Nel merito, comunque ed in ogni caso, rigettare tutte le domande ed eccezioni formulate dagli attori
in quanto evidentemente indimostrate nonché infondate, tanto in fatto quanto in diritto, e ciò per tutte
le ragioni e causali ampiamente dedotte nel presente atto;
- Il tutto con vittoria di spese e compensi del presente giudizio. >>.
All'esito della pronuncia dell'ordinanza del 30.10.2024, con cui non sono state ammesse le richieste istruttorie in quanto la causa è stata ritenuta matura per la decisione, le parti hanno ribadito le conclusioni rese negli atti introduttivi del giudizio.
………..
A sostegno della domanda gli attori hanno dedotto quanto segue:
1) Che con ordinanza 23 novembre 2022, definitiva del proc. n. 566/2022 R.G. (Repert. n.
2809/2022 del 24 novembre 2022), il Tribunale di Pescara aveva dichiarato l'usucapione dell'«immobile sito in Picciano (PE) al Corso Umberto I n. 5, sviluppantesi al piano primo e
distinto nel N.C.E.U. del ridetto Comune al foglio 2 particella 801 sub 6, cat. A/3, classe 1, vani
5, rendita catastale euro 188,51 nonché al foglio 2 particella 801 sub 7, con rispettive
pertinenze», maturata in acquisizione dai SI.ri e dalla di lui moglie di Controparte_1 CP_2
CP_
contro la madre del SI. (“ ”), ( ”), contumace CP_2 Controparte_1 CP_3 CP_3
nel giudizio a quo;
pagina 4 di 12 2) Che i SI.ri ( ) e (“ ) avevano avuto Parte_1 Pt_1 Parte_2 Pt_2
contezza del provvedimento impugnato soltanto in data 20 febbraio 2024, quando era risultato visibile ai loro difensori l'elaborato peritale depositato dal CTU nel giudizio n. 834/2022 R.G.
Tribunale di Pescara in data 19 febbraio 2024;
3) Che il procedimento n. 834/2022 R.G. vedeva contrapposti i sig.ri ed al fratello Pt_1 Pt_2
CP_ CP_
, alla madre e alla figlia di , ( ), e originava dalla CP_3 Parte_3 Parte_3
invocata tutela, da parte degli attori, delle prerogative successorie lese dai convenuti successivamente alla morte del padre, ( ”), intervenuta nel 2012; Persona_1 Per_1
4) Che, in assenza di contestazioni in ordine ai rapporti di parentela dedotti, sig.ri e Pt_1 Pt_2
avevano, per un verso, rilevato il mancato assolvimento da parte di di obblighi di CP_3
collazione sulla medesima gravanti – invocando la divisione giudiziale del patrimonio ereditario reintegrato delle donazioni indirette non collate – e, per altro verso, impugnato il contratto di vitalizio assistenziale di trasferimento dell'altro appartamento di cui consta il fabbricato in cui insiste anche l'immobile usucapito dalla titolare apparente vitaliziata alla vitaliziante CP_3
Parte_3
CP_ 5) Che esaurita l'istruttoria testimoniale – senza che del giudizio a quo il SI. avesse fatto menzione alcuna – il giudice aveva accertato che, all'apertura della successione di , Per_1
tutto ciò che risultava “intestato” a fosse alla medesima pervenuto per donazione indiretta, CP_3
che fosse, dunque, soggetto a collazione, e che fosse, pertanto, necessario stimare il valore del patrimonio ereditario così ricostituito onde procedere alla divisione giudiziale, avendo peraltro disposto uti dominus, ma in realtà senza averne titolo, di uno degli immobili rientranti in CP_3
detto patrimonio, ceduto come detto col contratto di vitalizio assistenziale impugnato;
pagina 5 di 12 6) Che, nominato il CTU e conferito al medesimo l'incarico di tentare la conciliazione tra le parti,
si era svolta la rituale fase delle osservazioni delle parti alla bozza della consulenza e, solo in quella sede, parte ivi convenuta aveva reso nota, ma solo a beneficio del CTU, l'ordinanza qui impugnata;
7) Che il CTU aveva correttamente accluso il provvedimento gravato all'elaborato peritale definitivo depositato in data 19/20 febbraio 2024, garantendo così anche agli odierni opponenti di apprezzarne il contenuto e di verificare come il medesimo non solo pregiudicasse i loro diritti ma fosse altresì effetto di dolo e/o collusione ai loro danni, anche quali creditori e aventi causa delle parti del giudizio a quo;
8) Che in data 12 marzo 2024 i difensori degli attori avevano chiesto ed ottenuto di poter accedere al fascicolo n. 566/2022 R.G., così apprendendo in data 18.3.2024 con grande stupore che era
CP_ stato omesso un fatto, e cioè che è la madre di;
negli atti di causa relativi al CP_3
procedimento a quo in alcun caso si faceva menzione del rapporto di filiazione esistente tra
CP_
e , avendo il Tribunale accertato l'usucapione, da parte del figlio, di un bene messogli CP_3
a disposizione dalla madre, col consenso di lei e del SI. , nonché, successivamente alla Per_1
morte di quest'ultimo, col benestare degli odierni opponenti, comproprietari ereditari del bene usucapito;
9) Che perciò sussisteva l'interesse dei SI.ri ed ad opporre il provvedimento Pt_1 Pt_2
impugnato ai sensi dell'art. 404, c.p.c.;
10) Che il “Fabbricato” in cui insiste l'immobile usucapito è censito al N.C.E.U. – Comune di
Picciano al Fg. 2, Part. 801, ed è composto da n. 7 subalterni, dei quali:
a. I nn. da 1, 3, 4, 5 compendiavano l'attuale abitazione di e formavano oggetto di CP_3
pagina 6 di 12 trasferimento immobiliare mediante vitalizio assistenziale di a;
CP_3 Parte_3
CP_ b. I nn. 6 e 7 sono stati usucapiti da e come accertato nel giudizio a quo;
CP_2
CP_ il programma di progressivo svuotamento, da parte della famiglia di , delle consistenze edilizie del patrimonio ereditario era evidente ed era perpetrato i danni degli odierni opponenti.
CP_ I coniugi e , oltre ad aver omesso di rivelare e far rilevare al Tribunale che la CP_2
CP_ convenuta del giudizio a quo è madre di e degli odierni opponenti, avevano depositato una visura catastale, dal quale si evinceva con estrema chiarezza come quantomeno in relazione al sub 6 – ma in realtà per l'intero compendio usucapito – i sig.ri e erano litisconsorti Pt_1 Pt_2
pretermessi dell'accertamento dell'usucapione; avevano, infine, assunto di essere possessori ad usucapionem, in assenza di contraddittori in grado di dar prova della pacifica concessione, da parte degli aventi diritto, dell'immobile usucapito e della radicale assenza di atti di interversione del possesso;
11) Che la porzione di Fabbricato usucapita, come detto, consta di n. 2 subalterni, il n. 6 e il n. 7.
Orbene, quanto al n. 6, non era seriamente discutibile la pretermissione dei litisconsorti odierni opponenti, che avrebbero dovuto partecipare al giudizio a quo e che, dunque, avevano eccezione, che espressamente spiegavano ex artt. 102 e 354, c.p.c. . Ma la situazione non cambiava con riferimento al sub. 7, atteso che nel giudizio n. 834/2022 R.G. si era accertato,
senza contestazione alcuna da parte dei convenuti, «che il denaro fornito dal marito ( , Per_1
ndr), affinché la moglie ( , ndr) divenga proprietaria di un immobile, costituisce donazione CP_3
indiretta, soggetta a collazione», e che «non è stata depositata dai convenuti documentazione
attestante i redditi percepiti da , prima e durante il matrimonio con il defunto CP_3
. Orbene, tra gli immobili acquistati da col denaro messole a Persona_1 CP_3
pagina 7 di 12 disposizione del marito senz'altro rientrava l'intero Fabbricato, inclusivo sia dei diritti Per_1
trasferiti a non dominus da alla nipote sia dei subb. nn. 6 e 7, usucapiti dai CP_3 Parte_3
CP_ sig.ri e . Al momento dell'apertura della successione, intervenuta in pari data CP_2
rispetto al decesso del SI. (01 luglio 2012), il Fabbricato integrava la massa Per_1
ereditaria, sicché non potevano estromettersi gli odierni opponenti dal giudizio a quo, in ragione del pregiudizio che essi pativano dal suo epilogo, che era in re ipsa e che veniva azionato con il presente giudizio.
I convenuti costituiti in giudizio hanno eccepito, per le ragioni di seguito indicate, in via preliminare “
l'assoluta carenza di legittimazione ad agire nonché il più ampio difetto dell'interesse ad agire delle
ridette parti attrici “.
L'eccezione è fondata, essendo condivisibile la tesi di parte convenuta.
In proposito va anzitutto osservato che quella in esame va qualificata come opposizione di terzo revocatoria ex art.404 comma 2 c.p.c..
Ed invero l'opposizione di terzo ordinaria, disciplinata dall'art. 404 comma 1 c.p.c. c.p.c., spetta solo al litisconsorte necessario pretermesso e ai terzi i quali non abbiano potuto far valere i propri diritti con l'intervento, cioè a quelli che intendano far valere, in relazione al bene oggetto della controversia, un proprio diritto autonomo e incompatibile con il rapporto giuridico accertato costituito dalla sentenza stessa e siano perciò da essa pregiudicati in un loro diritto, pur senza essere soggetti all'effetto del giudicato (tra le altre Cass. Civile 21230/2024, 11961/2024, 22710/2022, 6179/2009), mentre nel presente giudizio gli attori non hanno dedotto né dimostrato di essere litisconsorti necessari pretermessi nel giudizio di usucapione (ad esempio perché comproprietari dei beni usucapiti) e nemmeno hanno asserito di essere titolari di un diritto autonomo e incompatibile con l'accertata usucapione, ma hanno pagina 8 di 12 lamentato che l'ordinanza opposta, emessa ai sensi dell'art.702 ter c.p.c., sarebbe effetto di dolo o collusione a loro danno e pregiudicherebbe la collazione che dovrebbe essere disposta in diverso giudizio di divisione ereditaria, di cui sono parti unitamente agli odierni convenuti e Controparte_1
( e a . CP_3 Parte_3
Dunque l'opposizione non può che qualificarsi come revocatoria ex art.404 comma 2 c.p.c.
Secondo tale norma gli aventi causa e i creditori delle parti possono fare opposizione alla sentenza quando è l'effetto di dolo o collusione a loro danno.
Per creditore deve intendersi solo colui il quale rivesta tale qualità al momento della proposizione dell'opposizione; per aventi causa, invece, devono intendersi solo i successori a titolo particolare di una delle parti (Cass. Civile 2323/1994, 35/1971).
Ebbene nel giudizio n. 834/2022 R.G. gli odierni attori hanno chiesto in via principale ordinarsi la divisione relativa all'eredità del defunto SI. , accertando e dichiarando che la di lui Persona_1
consorte superstite, SI.ra , fosse soggetta all'obbligo di collazione di alcuni beni CP_3
immobili oggetto di donazioni indirette operate in vita dal de cuius, nonché accertarsi la natura simulata del contratto di vitalizio assistenziale stipulato in data 11.02.2021 tra la SI.ra e la SI.ra CP_3
e, per l'effetto, dichiarare la nullità della donazione dissimulata in quanto avente ad Parte_3
oggetto beni di proprietà altrui.
Dunque detto giudizio ha ad oggetto tra le parti la divisione ereditaria relativa al patrimonio del defunto
SI. , padre degli attori e del convenuto e marito di . Persona_1 Controparte_1 CP_3
Quest'ultima, madre di ed è ancora in vita nonché parte di detto Pt_1 Parte_2 Controparte_1
giudizio 834/2022, oltre che di quello di usucapione definito con l'ordinanza qui opposta, e, quindi, gli odierni attori non si possono ritenere aventi causa di , né a titolo universale né a titolo CP_3
pagina 9 di 12 particolare.
Quanto, poi, all'asserito obbligo di collazione in capo a si osserva quanto segue: CP_3
1) Anzitutto gli attori hanno agito quando non risultava alcun accertamento giudiziale di detto obbligo di collazione riferito all'immobile sito in Picciano (PE) al Corso Umberto I n. 5,
sviluppantesi al piano primo e distinto nel N.C.E.U. del ridetto Comune al foglio 2 particella
801 sub 6, cat. A/3, classe 1, vani 5, rendita catastale euro 188,51 nonché al foglio 2 particella
801 sub 7, con rispettive pertinenze ( peraltro si rileva ad abundantiam che, seppure dopo che la causa era stata trattenuta in decisione, i convenuti hanno depositato la sentenza che ha definito il giudizio 832/2022, con cui è stata respinta la domanda di collazione);
2) in ogni caso, anche per l'ipotesi in cui intervenisse (a questo punto in un eventuale secondo grado di giudizio) tale accertamento, l'obbligo di collazione non comporterebbe la risoluzione automatica della liberalità operata dal de cuius in favore della Crocetta;
3) conseguentemente il bene non può dirsi automaticamente ricompreso nella massa ereditaria del
SI. in relazione a cui gli attori assumono di vantare gli azionati diritti Persona_1
ereditari, ma è rimasto (almeno sino all'accertata usucapione) nella sfera giuridica e nella proprietà esclusiva della presunta donataria, SI.ra ; CP_3
4) perciò gli attori non risultano e non sono mai risultati comproprietari del suddetto bene, né
dunque litisconsorti necessari pretermessi nel giudizio di usucapione;
5) ad oggi, poi, il bene immobile in parola non si trova più nel patrimonio della presunta donataria,
, e in ogni caso, tenuto conto dell'assenza di qualsivoglia scelta da questa operata CP_3
tra collazione in natura o per imputazione, ai sensi dell'art. 746 c.c., come recentemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civile 17409/2023: In tema di divisione ereditaria, pagina 10 di 12 spetta al coerede donatario la scelta di effettuare la collazione dell'immobile donato in natura,
con la conseguenza che se non esercita tale scelta, la collazione deve farsi per imputazione del
relativo valore alla quota di sua spettanza), l'eventuale provvedimento che dovesse accertare l'obbligo di collazione non potrebbe che riferirsi alla collazione per c.d. imputazione, non potendo il Giudice disporre d'ufficio e senza scelta del donatario la collazione in natura;
ne deriva che il bene immobile di che trattasi comunque non verrebbe materialmente ricondotto alla comunione ereditaria, ma il relativo valore verrebbe imputato alla quota ereditaria della donataria, con la conseguenza che alcun pregiudizio ai diritti presuntivamente vantati dagli attori può discendere dall'ordinanza impugnata, potendo i medesimi soddisfare le loro pretese –
sempre in caso di positivo esito dell'azione ereditaria da loro spiegata ed a prescindere dall'intervenuta usucapione – mediante l'istituto del conguaglio, tenuto conto che il valore dell'immobile presuntivamente donato verrebbe imputato alla quota ereditaria della;
CP_3
6) né tale ragionamento può essere minimamente scalfito dal fatto (che comunque sarebbe da dimostrare) che, secondo gli attori, non sarebbe economicamente in grado di CP_3
versare un conguaglio, circostanza che di per sé non può determinare una diversa interpretazione ed applicazione delle norme sopra citate ed in particolare di quella di cui all'art. 746 c.c..
La domande di parte attrice vanno, quindi, respinte.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo quanto ai compensi per causa di valore indeterminabile e bassa complessità utilizzando i vigenti parametri per la professione forense minimi per la fase di trattazione e istruttoria (in assenza di istruttoria diversa da quella documentale) e i parametri medi per le restanti fasi, vanno poste a carico degli attori.
pagina 11 di 12
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
dispone:
1) rigetta le domande degli attori;
2) Condanna e a pagare, in solido tra loro, in favore di Parte_1 Parte_2
e le spese di lite, che liquida in € 6.713,00 per compensi, Controparte_1 Controparte_2
oltre a rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, CAP e IVA
come per legge.
Pescara, 28 luglio 2025
Il Giudice
dott. Carmine Di Fulvio
pagina 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carmine Di Fulvio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 897/2024 r.g. e vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio degli avv.ti NICCOLO' CASINELLI e FRANCESCO C.F._2
COCOLA, giusta procura in atti,
ATTORI
E
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. ARMANDO VALERI, giusta procura in atti, C.F._4
CONVENUTI
(C.F. ) CP_3 C.F._5
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: Opposizione di terzo ex artt. 404 e ss. c.p.c.
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 12 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato e hanno convenuto Parte_1 Parte_2
in giudizio innanzi a questo Tribunale , e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
formulando le seguenti conclusioni:
< Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione
disattesa, per le ragioni esposte:
- Accertare e dichiarare che l'ordinanza impugnata pregiudica i diritti dei sig.ri e Parte_1
e/o è effetto di dolo e/o collusione ai loro danni e per l'effetto revocare, Parte_2
annullare, dichiarare inefficace o, comunque, porre nel nulla, l'ordinanza Tribunale di Pescara 23
novembre 2022, resa nel proc. n. 566/2022 R.G. (Repert. n. 2809/2022 del 24 novembre 2022);
- Accertare e dichiarare il diritto di proprietà del SI. di 2/9 dell'immobile sito in Parte_1
Picciano (PE) al Corso Umberto I n. 5, sviluppantesi al piano primo e distinto nel N.C.E.U. del ridetto
Comune al foglio 2 particella 801 sub 6, cat. A/3, classe 1, vani 5, rendita catastale euro 188,51
nonché al foglio 2 particella 801 sub 7, con rispettive pertinenze;
- Accertare e dichiarare il diritto di proprietà della SI.ra di 2/9 dell'immobile Parte_2
sito in Picciano (PE) al Corso Umberto I n. 5, sviluppantesi al piano primo e distinto nel N.C.E.U. del
ridetto Comune al foglio 2 particella 801 sub 6, cat. A/3, classe 1, vani 5, rendita catastale euro 188,51
nonché al foglio 2 particella 801 sub 7, con rispettive pertinenze;
- Accertare e dichiarale l'obbligo dei sig.ri e in solido tra loro, Controparte_1 Controparte_2
a rifondere al SI. 2/9 dell'indennità di occupazione dell'immobile sito in Picciano Parte_1
(PE) al Corso Umberto I n. 5, sviluppantesi al piano primo e distinto nel N.C.E.U. del ridetto Comune
al foglio 2 particella 801 sub 6, cat. A/3, classe 1, vani 5, rendita catastale euro 188,51 nonché al pagina 2 di 12 foglio 2 particella 801 sub 7, con rispettive pertinenze, a far data dall'apertura della successione di
intervenuta in data 01 luglio 2012 e sino alla divisione del patrimonio ereditario, e Persona_1
per l'effetto condannarli in solido al pagamento, in favore del SI. della somma, alla Parte_1
data della citazione, di € 12.440,00 oltre canoni a scadere sino alla divisione del patrimonio
ereditario, ovvero la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;
- Accertare e dichiarale l'obbligo dei sig.ri e in solido tra loro, Controparte_1 Controparte_2
a rifondere alla SI.ra 2/9 dell'indennità di occupazione dell'immobile sito in Parte_2
Picciano (PE) al Corso Umberto I n. 5, sviluppantesi al piano primo e distinto nel N.C.E.U. del ridetto
Comune al foglio 2 particella 801 sub 6, cat. A/3, classe 1, vani 5, rendita catastale euro 188,51
nonché al foglio 2 particella 801 sub 7, con rispettive pertinenze, a far data dall'apertura della
successione di intervenuta in data 01 luglio 2012 e sino alla divisione del Persona_1
patrimonio ereditario, e per l'effetto condannarli in solido al pagamento, in favore della SI.ra
[...]
della somma, alla data della citazione, di € 12.440,00 oltre canoni a scadere sino alla Parte_2
divisione del patrimonio ereditario, ovvero la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;
- Accertare e dichiarare integrate le fattispecie sanzionatorie e di responsabilità processuale di cui
agli artt. 88 e 96, comma 1, c.p.c., e, per l'effetto, condannare i sig.ri Controparte_1 CP_4
e al risarcimento del danno in favore degli opponenti e
[...] CP_3 Parte_1
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio. >>. Parte_2
Mentre è rimasta contumace, e si sono CP_3 Controparte_1 Controparte_2
tempestivamente costituiti in giudizio depositando apposita comparsa di risposta nella quale hanno così
concluso:
< l'On. Giudice adito, contrariis reiectis, respinta perché infondata ogni avversa conclusione, per
pagina 3 di 12 tutti i motivi e le argomentazioni sopra riportate, voglia così provvedere:
- In via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione ad agire ed il difetto di interesse
ad agire degli attori, quali opponenti ex art. 404, commi 1 e 2 Cpc, e ciò per tutte le ragioni e causali
ampiamente dedotte nel presente atto;
- Nel merito, comunque ed in ogni caso, rigettare tutte le domande ed eccezioni formulate dagli attori
in quanto evidentemente indimostrate nonché infondate, tanto in fatto quanto in diritto, e ciò per tutte
le ragioni e causali ampiamente dedotte nel presente atto;
- Il tutto con vittoria di spese e compensi del presente giudizio. >>.
All'esito della pronuncia dell'ordinanza del 30.10.2024, con cui non sono state ammesse le richieste istruttorie in quanto la causa è stata ritenuta matura per la decisione, le parti hanno ribadito le conclusioni rese negli atti introduttivi del giudizio.
………..
A sostegno della domanda gli attori hanno dedotto quanto segue:
1) Che con ordinanza 23 novembre 2022, definitiva del proc. n. 566/2022 R.G. (Repert. n.
2809/2022 del 24 novembre 2022), il Tribunale di Pescara aveva dichiarato l'usucapione dell'«immobile sito in Picciano (PE) al Corso Umberto I n. 5, sviluppantesi al piano primo e
distinto nel N.C.E.U. del ridetto Comune al foglio 2 particella 801 sub 6, cat. A/3, classe 1, vani
5, rendita catastale euro 188,51 nonché al foglio 2 particella 801 sub 7, con rispettive
pertinenze», maturata in acquisizione dai SI.ri e dalla di lui moglie di Controparte_1 CP_2
CP_
contro la madre del SI. (“ ”), ( ”), contumace CP_2 Controparte_1 CP_3 CP_3
nel giudizio a quo;
pagina 4 di 12 2) Che i SI.ri ( ) e (“ ) avevano avuto Parte_1 Pt_1 Parte_2 Pt_2
contezza del provvedimento impugnato soltanto in data 20 febbraio 2024, quando era risultato visibile ai loro difensori l'elaborato peritale depositato dal CTU nel giudizio n. 834/2022 R.G.
Tribunale di Pescara in data 19 febbraio 2024;
3) Che il procedimento n. 834/2022 R.G. vedeva contrapposti i sig.ri ed al fratello Pt_1 Pt_2
CP_ CP_
, alla madre e alla figlia di , ( ), e originava dalla CP_3 Parte_3 Parte_3
invocata tutela, da parte degli attori, delle prerogative successorie lese dai convenuti successivamente alla morte del padre, ( ”), intervenuta nel 2012; Persona_1 Per_1
4) Che, in assenza di contestazioni in ordine ai rapporti di parentela dedotti, sig.ri e Pt_1 Pt_2
avevano, per un verso, rilevato il mancato assolvimento da parte di di obblighi di CP_3
collazione sulla medesima gravanti – invocando la divisione giudiziale del patrimonio ereditario reintegrato delle donazioni indirette non collate – e, per altro verso, impugnato il contratto di vitalizio assistenziale di trasferimento dell'altro appartamento di cui consta il fabbricato in cui insiste anche l'immobile usucapito dalla titolare apparente vitaliziata alla vitaliziante CP_3
Parte_3
CP_ 5) Che esaurita l'istruttoria testimoniale – senza che del giudizio a quo il SI. avesse fatto menzione alcuna – il giudice aveva accertato che, all'apertura della successione di , Per_1
tutto ciò che risultava “intestato” a fosse alla medesima pervenuto per donazione indiretta, CP_3
che fosse, dunque, soggetto a collazione, e che fosse, pertanto, necessario stimare il valore del patrimonio ereditario così ricostituito onde procedere alla divisione giudiziale, avendo peraltro disposto uti dominus, ma in realtà senza averne titolo, di uno degli immobili rientranti in CP_3
detto patrimonio, ceduto come detto col contratto di vitalizio assistenziale impugnato;
pagina 5 di 12 6) Che, nominato il CTU e conferito al medesimo l'incarico di tentare la conciliazione tra le parti,
si era svolta la rituale fase delle osservazioni delle parti alla bozza della consulenza e, solo in quella sede, parte ivi convenuta aveva reso nota, ma solo a beneficio del CTU, l'ordinanza qui impugnata;
7) Che il CTU aveva correttamente accluso il provvedimento gravato all'elaborato peritale definitivo depositato in data 19/20 febbraio 2024, garantendo così anche agli odierni opponenti di apprezzarne il contenuto e di verificare come il medesimo non solo pregiudicasse i loro diritti ma fosse altresì effetto di dolo e/o collusione ai loro danni, anche quali creditori e aventi causa delle parti del giudizio a quo;
8) Che in data 12 marzo 2024 i difensori degli attori avevano chiesto ed ottenuto di poter accedere al fascicolo n. 566/2022 R.G., così apprendendo in data 18.3.2024 con grande stupore che era
CP_ stato omesso un fatto, e cioè che è la madre di;
negli atti di causa relativi al CP_3
procedimento a quo in alcun caso si faceva menzione del rapporto di filiazione esistente tra
CP_
e , avendo il Tribunale accertato l'usucapione, da parte del figlio, di un bene messogli CP_3
a disposizione dalla madre, col consenso di lei e del SI. , nonché, successivamente alla Per_1
morte di quest'ultimo, col benestare degli odierni opponenti, comproprietari ereditari del bene usucapito;
9) Che perciò sussisteva l'interesse dei SI.ri ed ad opporre il provvedimento Pt_1 Pt_2
impugnato ai sensi dell'art. 404, c.p.c.;
10) Che il “Fabbricato” in cui insiste l'immobile usucapito è censito al N.C.E.U. – Comune di
Picciano al Fg. 2, Part. 801, ed è composto da n. 7 subalterni, dei quali:
a. I nn. da 1, 3, 4, 5 compendiavano l'attuale abitazione di e formavano oggetto di CP_3
pagina 6 di 12 trasferimento immobiliare mediante vitalizio assistenziale di a;
CP_3 Parte_3
CP_ b. I nn. 6 e 7 sono stati usucapiti da e come accertato nel giudizio a quo;
CP_2
CP_ il programma di progressivo svuotamento, da parte della famiglia di , delle consistenze edilizie del patrimonio ereditario era evidente ed era perpetrato i danni degli odierni opponenti.
CP_ I coniugi e , oltre ad aver omesso di rivelare e far rilevare al Tribunale che la CP_2
CP_ convenuta del giudizio a quo è madre di e degli odierni opponenti, avevano depositato una visura catastale, dal quale si evinceva con estrema chiarezza come quantomeno in relazione al sub 6 – ma in realtà per l'intero compendio usucapito – i sig.ri e erano litisconsorti Pt_1 Pt_2
pretermessi dell'accertamento dell'usucapione; avevano, infine, assunto di essere possessori ad usucapionem, in assenza di contraddittori in grado di dar prova della pacifica concessione, da parte degli aventi diritto, dell'immobile usucapito e della radicale assenza di atti di interversione del possesso;
11) Che la porzione di Fabbricato usucapita, come detto, consta di n. 2 subalterni, il n. 6 e il n. 7.
Orbene, quanto al n. 6, non era seriamente discutibile la pretermissione dei litisconsorti odierni opponenti, che avrebbero dovuto partecipare al giudizio a quo e che, dunque, avevano eccezione, che espressamente spiegavano ex artt. 102 e 354, c.p.c. . Ma la situazione non cambiava con riferimento al sub. 7, atteso che nel giudizio n. 834/2022 R.G. si era accertato,
senza contestazione alcuna da parte dei convenuti, «che il denaro fornito dal marito ( , Per_1
ndr), affinché la moglie ( , ndr) divenga proprietaria di un immobile, costituisce donazione CP_3
indiretta, soggetta a collazione», e che «non è stata depositata dai convenuti documentazione
attestante i redditi percepiti da , prima e durante il matrimonio con il defunto CP_3
. Orbene, tra gli immobili acquistati da col denaro messole a Persona_1 CP_3
pagina 7 di 12 disposizione del marito senz'altro rientrava l'intero Fabbricato, inclusivo sia dei diritti Per_1
trasferiti a non dominus da alla nipote sia dei subb. nn. 6 e 7, usucapiti dai CP_3 Parte_3
CP_ sig.ri e . Al momento dell'apertura della successione, intervenuta in pari data CP_2
rispetto al decesso del SI. (01 luglio 2012), il Fabbricato integrava la massa Per_1
ereditaria, sicché non potevano estromettersi gli odierni opponenti dal giudizio a quo, in ragione del pregiudizio che essi pativano dal suo epilogo, che era in re ipsa e che veniva azionato con il presente giudizio.
I convenuti costituiti in giudizio hanno eccepito, per le ragioni di seguito indicate, in via preliminare “
l'assoluta carenza di legittimazione ad agire nonché il più ampio difetto dell'interesse ad agire delle
ridette parti attrici “.
L'eccezione è fondata, essendo condivisibile la tesi di parte convenuta.
In proposito va anzitutto osservato che quella in esame va qualificata come opposizione di terzo revocatoria ex art.404 comma 2 c.p.c..
Ed invero l'opposizione di terzo ordinaria, disciplinata dall'art. 404 comma 1 c.p.c. c.p.c., spetta solo al litisconsorte necessario pretermesso e ai terzi i quali non abbiano potuto far valere i propri diritti con l'intervento, cioè a quelli che intendano far valere, in relazione al bene oggetto della controversia, un proprio diritto autonomo e incompatibile con il rapporto giuridico accertato costituito dalla sentenza stessa e siano perciò da essa pregiudicati in un loro diritto, pur senza essere soggetti all'effetto del giudicato (tra le altre Cass. Civile 21230/2024, 11961/2024, 22710/2022, 6179/2009), mentre nel presente giudizio gli attori non hanno dedotto né dimostrato di essere litisconsorti necessari pretermessi nel giudizio di usucapione (ad esempio perché comproprietari dei beni usucapiti) e nemmeno hanno asserito di essere titolari di un diritto autonomo e incompatibile con l'accertata usucapione, ma hanno pagina 8 di 12 lamentato che l'ordinanza opposta, emessa ai sensi dell'art.702 ter c.p.c., sarebbe effetto di dolo o collusione a loro danno e pregiudicherebbe la collazione che dovrebbe essere disposta in diverso giudizio di divisione ereditaria, di cui sono parti unitamente agli odierni convenuti e Controparte_1
( e a . CP_3 Parte_3
Dunque l'opposizione non può che qualificarsi come revocatoria ex art.404 comma 2 c.p.c.
Secondo tale norma gli aventi causa e i creditori delle parti possono fare opposizione alla sentenza quando è l'effetto di dolo o collusione a loro danno.
Per creditore deve intendersi solo colui il quale rivesta tale qualità al momento della proposizione dell'opposizione; per aventi causa, invece, devono intendersi solo i successori a titolo particolare di una delle parti (Cass. Civile 2323/1994, 35/1971).
Ebbene nel giudizio n. 834/2022 R.G. gli odierni attori hanno chiesto in via principale ordinarsi la divisione relativa all'eredità del defunto SI. , accertando e dichiarando che la di lui Persona_1
consorte superstite, SI.ra , fosse soggetta all'obbligo di collazione di alcuni beni CP_3
immobili oggetto di donazioni indirette operate in vita dal de cuius, nonché accertarsi la natura simulata del contratto di vitalizio assistenziale stipulato in data 11.02.2021 tra la SI.ra e la SI.ra CP_3
e, per l'effetto, dichiarare la nullità della donazione dissimulata in quanto avente ad Parte_3
oggetto beni di proprietà altrui.
Dunque detto giudizio ha ad oggetto tra le parti la divisione ereditaria relativa al patrimonio del defunto
SI. , padre degli attori e del convenuto e marito di . Persona_1 Controparte_1 CP_3
Quest'ultima, madre di ed è ancora in vita nonché parte di detto Pt_1 Parte_2 Controparte_1
giudizio 834/2022, oltre che di quello di usucapione definito con l'ordinanza qui opposta, e, quindi, gli odierni attori non si possono ritenere aventi causa di , né a titolo universale né a titolo CP_3
pagina 9 di 12 particolare.
Quanto, poi, all'asserito obbligo di collazione in capo a si osserva quanto segue: CP_3
1) Anzitutto gli attori hanno agito quando non risultava alcun accertamento giudiziale di detto obbligo di collazione riferito all'immobile sito in Picciano (PE) al Corso Umberto I n. 5,
sviluppantesi al piano primo e distinto nel N.C.E.U. del ridetto Comune al foglio 2 particella
801 sub 6, cat. A/3, classe 1, vani 5, rendita catastale euro 188,51 nonché al foglio 2 particella
801 sub 7, con rispettive pertinenze ( peraltro si rileva ad abundantiam che, seppure dopo che la causa era stata trattenuta in decisione, i convenuti hanno depositato la sentenza che ha definito il giudizio 832/2022, con cui è stata respinta la domanda di collazione);
2) in ogni caso, anche per l'ipotesi in cui intervenisse (a questo punto in un eventuale secondo grado di giudizio) tale accertamento, l'obbligo di collazione non comporterebbe la risoluzione automatica della liberalità operata dal de cuius in favore della Crocetta;
3) conseguentemente il bene non può dirsi automaticamente ricompreso nella massa ereditaria del
SI. in relazione a cui gli attori assumono di vantare gli azionati diritti Persona_1
ereditari, ma è rimasto (almeno sino all'accertata usucapione) nella sfera giuridica e nella proprietà esclusiva della presunta donataria, SI.ra ; CP_3
4) perciò gli attori non risultano e non sono mai risultati comproprietari del suddetto bene, né
dunque litisconsorti necessari pretermessi nel giudizio di usucapione;
5) ad oggi, poi, il bene immobile in parola non si trova più nel patrimonio della presunta donataria,
, e in ogni caso, tenuto conto dell'assenza di qualsivoglia scelta da questa operata CP_3
tra collazione in natura o per imputazione, ai sensi dell'art. 746 c.c., come recentemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civile 17409/2023: In tema di divisione ereditaria, pagina 10 di 12 spetta al coerede donatario la scelta di effettuare la collazione dell'immobile donato in natura,
con la conseguenza che se non esercita tale scelta, la collazione deve farsi per imputazione del
relativo valore alla quota di sua spettanza), l'eventuale provvedimento che dovesse accertare l'obbligo di collazione non potrebbe che riferirsi alla collazione per c.d. imputazione, non potendo il Giudice disporre d'ufficio e senza scelta del donatario la collazione in natura;
ne deriva che il bene immobile di che trattasi comunque non verrebbe materialmente ricondotto alla comunione ereditaria, ma il relativo valore verrebbe imputato alla quota ereditaria della donataria, con la conseguenza che alcun pregiudizio ai diritti presuntivamente vantati dagli attori può discendere dall'ordinanza impugnata, potendo i medesimi soddisfare le loro pretese –
sempre in caso di positivo esito dell'azione ereditaria da loro spiegata ed a prescindere dall'intervenuta usucapione – mediante l'istituto del conguaglio, tenuto conto che il valore dell'immobile presuntivamente donato verrebbe imputato alla quota ereditaria della;
CP_3
6) né tale ragionamento può essere minimamente scalfito dal fatto (che comunque sarebbe da dimostrare) che, secondo gli attori, non sarebbe economicamente in grado di CP_3
versare un conguaglio, circostanza che di per sé non può determinare una diversa interpretazione ed applicazione delle norme sopra citate ed in particolare di quella di cui all'art. 746 c.c..
La domande di parte attrice vanno, quindi, respinte.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo quanto ai compensi per causa di valore indeterminabile e bassa complessità utilizzando i vigenti parametri per la professione forense minimi per la fase di trattazione e istruttoria (in assenza di istruttoria diversa da quella documentale) e i parametri medi per le restanti fasi, vanno poste a carico degli attori.
pagina 11 di 12
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
dispone:
1) rigetta le domande degli attori;
2) Condanna e a pagare, in solido tra loro, in favore di Parte_1 Parte_2
e le spese di lite, che liquida in € 6.713,00 per compensi, Controparte_1 Controparte_2
oltre a rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, CAP e IVA
come per legge.
Pescara, 28 luglio 2025
Il Giudice
dott. Carmine Di Fulvio
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