TRIB
Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/06/2025, n. 5485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5485 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli – II sezione civile
in composizione monocratica,
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 5105/2022 r.g.,
e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso giusta procura Parte_1 C.F._1 allegata in atti dall'Avv. Lucio Paganini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in
Napoli alla via Diocleziano n. 14
ATTORE
E
.F. e Partita IVA , Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTA CONTUMACE
E
C.F. e P. IVA n. ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2 pro tempore, rappresentata e difesa giusta procura allegata in atti dall'Avv. Santi Puglisi ed elettivamente domiciliata digitalmente presso l'indirizzo di posta elettronica certificata
Email_1
INTERVENTRICE
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso per decreto ingiuntivo la ., premesso di essere Controparte_1 creditrice della estinta società per i crediti inadempiuti derivanti dai contratti di Parte_2 conto corrente n. 1982 (cfr. doc.
7 - e dal contratto di finanziamento n. 1419299 (cfr. doc. 10 CP_2
– e di per effetto delle fideiussioni relative ai predetti contratti (cfr. doc. 8 – CP_2 Parte_1
10 – , chiedeva ed otteneva decreto ingiuntivo n. 9668/2021 per la somma di euro 60.000,00 CP_2 oltre spese ed interessi contro notificato in data 26/01/2022. Parte_1
Avverso il provvedimento di accoglimento dell'istanza monitoria il , con atto di Pt_1
Parte opposizione notificato alla in data 22/02/2022 contestava le avverse pretese eccependo l'inammissibilità del ricorso monitorio per non essere stato preventivamente escusso il patrimonio della debitrice principale oltre che la carenza di procura e la legittimazione attiva Parte_2
Parte della
Lamentava, inoltre, la nullità delle clausole contrattuali relative alle fideiussioni del , Pt_1 ritenute asseritamente vessatorie, perché non corredate di doppia sottoscrizione e, in ogni caso, per non essere state oggetto di specifica trattativa ex art. 34 co. 5 cod. Cons.
Deduceva, ancora, l'intervenuta prescrizione della pretesa impositiva per essere decorso il termine prescrizionale quinquennale.
Si doleva, infine, della nullità della clausola interessi ritenuta anatocistica per il calcolo trimestrale degli stessi.
Concludeva, dunque, chiedendo dichiararsi nullo il decreto ingiuntivo n. 9668/2021 e, per l'effetto revocarlo, con vittoria di spese da distrarsi a favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario.
Con comparsa di intervento del 8.07.2022 si costituiva divenuta nelle more Controparte_2
Parte cessionaria del credito de quo dalla in virtù di atto del 06/04/2022 (cfr. doc. 3 – CP_2 contestando nello specifico tutte le avverse deduzioni e concludendo per il rigetto delle avverse domande, la conferma del decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese.
Parte Rimaneva contumace la cedente
Nel corso del giudizio, disposta dal precedente magistrato la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concessi i termini ex art. 183 comma VI cpc., la causa veniva istruita mediante CTU ed infine, riservata in decisione all'udienza del 31/01/2025 con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
2 Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità dell'opposizione per essere la stessa stata notificata entro il termine di 40 giorni (22.02.22) dalla notifica del ricorso e del decreto (26.01.22) e la sua procedibilità per essere intervenuta l'iscrizione a ruolo nei successivi 10 giorni.
Va disattesa l'eccezione relativa alla carenza di procura e di legittimazione attiva della originaria creditrice CP_3
Sul punto, deve osservarsi che l'eccezione in parola sottintende il difetto di titolarità attiva del diritto azionato in sede monitoria in capo alla originaria creditrice da cui deriverebbe CP_3
l'insussistenza di una valida procura ad litem rilasciata a favore dell'avv. G. Sarnelli.
Parte opponente, infatti, asserisce che l'effettiva titolarità del diritto azionato spetti alla
[...] alla quale, dunque, spetterebbe il poter di rilasciare valida procura al fine di tutelare i propri CP_4 interessi.
Orbene, è principio di diritto consolidato quello per cui si ritiene che “la società incorporata sopravvive in tutti i suoi rapporti alla vicenda modificativa nella società incorporante” (cfr. Cass.
Civ. sez. III del 18 aprile 2012, n. 6058) in quanto “l'attuale art. 2504-bis cod. civ. prevede la prosecuzione dei rapporti giuridici - anche processuali - in capo al soggetto unificato a seguito della fusione, risolvendosi quest'ultima in una vicenda (non estintiva ma) evolutivo-modificativa, che determina un mutamento soltanto formale di un'organizzazione societaria esistente” (cfr. C. App.
Milano sez. Lav. n. 4 del 10/03/2023).
Da ciò deriva che non può predicarsi alcuna modificazione soggettiva nella titolarità dei rapporti giuridici appartenenti alla incorporata anche se, in seguito alla fusione, essa abbia mutato la propria denominazione e ne discende che “la procura rilasciata dalla società incorporata al difensore, ove non intervenga la revoca di tale atto giuridico, è valida anche quando segue l'operazione di fusione per incorporazione e nei rapporti di tale ente subentra la società incorporante” (cfr. Trib.
Ascoli Piceno sez. 1 n. 289 del 16/04/2021).
Pertanto, deve ritenersi che la , anche in seguito alla incontestata fusione, permanga CP_3 titolare del credito azionato e che, conseguentemente, la procura da essa rilasciata nell'Ottobre 2007
a favore dell'avv. G. Sarnelli (cfr. all. 7 – ) deve ritenersi valida ad ogni effetto. Pt_1
Passando al merito, al fine di esaminare le eccezioni di parte opponente, si rende necessario indagare la natura soggettiva dello stesso e, in particolare, se ad esso sia attribuibile la qualifica di consumatore, per ben perimetrare l'oggetto della presente controversia.
3 Sul punto, il più recente orientamento giurisprudenziale sancisce che “nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, , e 14 settembre 2016, Per_1 in causa C-534/15, , dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica Per_2 che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (C.D.. atti strumentali in senso proprio)” (Cfr. Cass. Sez. Un. del 27/02/2023 n. 5868).
Orbene, nel caso oggetto di esame non può assumersi che i contratti di garanzia assunti dal siano stati stipulati per finalità estranee alla sua attività professionale. Pt_1
Giova rammentare, infatti, che le fideiussioni sottoscritte in data 04/10/2013 e 10/07/2014 accedono la prima ad un contratto di conto corrente, la seconda ad un contratto di finanziamento, stipulati dalla con la , società di cui il era socio nonché amministratore CP_3 Parte_2 Pt_1 unico e, successivamente, liquidatore (cfr. Visura ordinaria – All. A. Credit). Parte_2
Sicché da ciò si deduce la stretta funzionalità dell'assunzione della garanzia fideiussoria al soddisfacimento degli interessi professionali dell'attività svolta dal , circostanza che Pt_1 conduce ad escludere l'attribuibilità della qualifica di consumatore in capo ad esso.
Sulla scorta di quanto affermato, dunque, deve rigettarsi l'eccezione avanzata dall'opponente relativa alla nullità ex art 34 co. 5 Cod. Cons. delle clausole contrattuali che prevedono la fideiussione perché non oggetto di specifica trattativa.
L'impossibilità di attribuire al la qualifica di consumatore, infatti, impedisce l'applicazione Pt_1 ad esse del regime consumeristico, da cui consegue l'impossibilità di muovere nei loro confronti un giudizio di vessatorietà.
Al contrario, esse si assoggettano alla disciplina comune, sicché nei loro confronti deve spiegarsi l'accertamento di vessatorietà da condurre ai sensi degli artt. 1341 – 1342 cc.
Al riguardo, ai fini della verifica di validità delle stesse, è stato affermato che “ nel caso di condizioni generali di contratto, l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341 c.c. della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che, in quest'ultima ipotesi, non sia accompagnato da un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto, ovvero che non sia prevista
4 dalla legge una forma scritta per la valida stipula del contratto” ( cfr. ex multis Cass. Civ. sez III n.
4126\2024; . Tribunale , Roma , sez. VIII , 20/12/2021 , n. 19726 Tribunale , Reggio Calabria , sez.
II , 07/06/2021 , n. 834)
Dall'esame delle clausole fideiussorie sottoposte all'odierno scrutinio, è agevole osservare come le stesse rispettino i requisiti di specificità richiesti.
Ed infatti, sia per la fideiussione omnibus del 04/10/2013, sia per quella specifica del 10/07/2014 è apposta in calce alla sezione contrattuale contente le clausole onerose una autonoma doppia sottoscrizione riferibile al che separata rispetto a quelle riferentesi agli altri patti contrattuali Pt_1
e contenete una specifica indicazione delle clausole e del loro oggetto.
Tale motivo di opposizione deve pertanto essere rigettato.
L'opponente lamenta altresì la violazione della previsione di cui all'art 1957 c.c. non avendo il creditore agito nei confronti della debitrice principale.
Ebbene a prescindere dalla qualificazione dei contratti in esame in termini di fideiussione ovvero come asserito dalla convenuta quali contratti autonomi di garanzia in ragione della previsione in entrambi i negozi della clausola di pagamento a prima richiesta, non può non rilevarsi come entrambe le fideiussioni sottoscritte dall'opponente prevedano una deroga espressa all'art. 1957 c.c..
Il contratto del 4.10.2013 all'art 6 testualmente prevede “ che i diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore senza che esso sia tenuto ad escutere il debitore ovvero il fideiussore medesimi o qualunque altro coobbligato o garante entro i limiti previsti dall'art 1957 c.c. che si intende derogato”, a sua volta la clausola di cui all'art 5 del contratto di finanziamento del 10.07.2014 prevede per quello che qui interessa “ con espressa rinuncia al termine di liberazione di cui all'art 1957 c.c.”
Tali clausola devono ritenersi del tutto legittime;
infatti per giurisprudenza pacifica, la decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria ai sensi dell'art.1957c.c.ben può essere oggetto di deroga convenzionale, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore (Cass. Civ. 21867/2013;
Cassazione civile sez. I, 17/02/2025, n.3989)
Secondo giurisprudenza consolidata, poi, la clausola derogatoria in commento non rientra tra quelle particolarmente onerose per le quali l'art. 1341 c. 2 c.c. esige la specifica approvazione per iscritto
(Cass. Civ. 9245/2007), non essendo riconducibile ad alcuna delle ipotesi tassative ivi previste (Trib.
5 Milano n. 6480 del 26 luglio 2021; conf.Trib. Roma n. 9265 del 26 maggio 2021; Cass. 2263/2006), ciò non di meno nel caso di specie risulta oggetto di specifica approvazione per iscritto ai sensi e per gli effetti di cui all'art 1341 c.c.
A ciò si aggiunga che gli artt. 6 (fid. 04/10/2013) e 5 co. 2 (fid. 14/07/2014) dei contratti in questione prevedendo l'obbligo per il garante di pagare a semplice richiesta scritta conduce ad individuare in di detta clausola il meccanismo “solve et repete” di cui all'art. 1462 cc. (Cfr. Trib. bergamo Sez. 3 n. 488
e 570 del 26-29/02/2024) onde anche sotto tale profilo l'eccezione si presenta infondata.
Ciò comporta l'impegno del garante a pagare non appena il creditore gliene faccia richiesta a seguito dell'inadempimento del debitore principale, con la facoltà di ripetere, successivamente, quanto indebitamente corrisposto.
Il tenore della disposizione contrattuale, dunque, conduce ad escludere che nel caso in esame sul creditore gravasse un onere di preventiva escussione del patrimonio del debitore principale.
Sicché deve affermarsi l'infondatezza della eccezione relativa all'inammissibilità del ricorso monitorio per non essere stata esperita preventivamente un'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale.
La qualifica degli atti de quo assume rilevanza invece in ordine alla diversa questione della individuazione delle eccezioni che l'opponente è legittimato a formulare.
Invero, come è noto in proposito, giova rammentarsi che, la più recente giurisprudenza della
Cassazione, afferma ormai pacificamente il principio per cui “l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento « a prima richiesta e senza eccezioni » vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (c.d. « Garantievertrag »), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale” (cfr.
Cass. Civ. Sez. 3 del 27/09/2011 n.19736).
Nel caso in esame, tuttavia, negli atti di fideiussione oggetto di causa è inserita solo la clausola di pagamento a prima richiesta (art. 7 scrittura del 04/10/2013) (art. 5 co. 2 del 10/07/2014), mentre non vi è alcuna esplicita rinuncia dei garanti alla proposizione delle eccezioni, questa circostanza è certamente rilevante al fine di escludere la configurabilità in tali fattispecie di un contratto autonomo di garanzia e recidere il vincolo di accessorietà che caratterizza la fideiussione.
Tale previsione, pur rilevante, non è sufficiente da sola per qualificare il rapporto negoziale in quanto, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità l'inserimento nel contratto della sola clausola di
6 “pagamento a prima richiesta” (priva dell'esplicita rinuncia alla proposizione delle eccezioni) non ha rilievo decisivo per la qualificazione del negozio, potendo tale espressione riferirsi sia a garanzie svincolate dal rapporto garantito che a fideiussioni (cfr. Cass. Civ. Sez. 1 del 9.8.2016 n. 16825).
La banca, infatti, quale operatore qualificato che ha predisposto il modulo contrattuale, se avesse voluto concludere un contratto autonomo avrebbe dovuto includere nei contratti la clausola di rinuncia alle eccezioni;
tale omissione, dunque, rende chiara la volontà della banca di non rendere del tutto autonome le garanzie dal rapporto principale.
Ebbene, oltre all'elemento sopra indicato vi sono almeno altri due elementi che fanno propendere per la natura fideiussoria dei negozi in esame, da un lato il dato letterale dei documenti, nei quali si fa a più riprese espresso riferimento al “fideiussore” e alla “fideiussione”, in tal modo richiamando in maniera esplicita la garanzia tipica del codice civile, e dall'altro i regolamenti contrattuali che fanno espressamente rinvio alle disposizioni codicistiche in tema di fideiussione, sia pure per derogarvi parzialmente così come quando prevedono all'art. 6 (doc. 8) e all'art. 5 co.1 (doc. 10) che la disciplina di cui all'art 1957 c.c. è derogata. Risulta chiaro che la banca, che ha predisposto il testo contrattuale, ha dovuto prevedere una deroga espressa alla disciplina codicistica della fideiussione, testualmente richiamata, proprio sul presupposto che la garanzia stipulata fosse riconducibile a questo schema contrattuale.
Posta, quindi, la natura non autonoma delle garanzie in esame, ne discende che l'opponente\fideiussore sia legittimato a sollevare le medesime eccezioni del debitore principale e, quindi anche quelle relative all'applicazione dell'illegittima capitalizzazione degli interessi e nullità del contratto.
Sul punto, si deve, però, dapprima affermare l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione per come coltivata da parte opponente.
Al riguardo, deve ritenersi idonea ad interrompere il decorso del termine prescrizionale decennale la raccomandata inviata dalla in data 11/08/2016, correttamente notificata al in data CP_3 Pt_1
22/08/2016 (cfr. doc. 12 – Credit), ed avente ad oggetto la risoluzione dei contratti stipulati tra la CP_3
e la debitrice principale Golden fashion Srl..
[...]
Al riguardo, giova rammentare che “per produrre effetti interruttivi della prescrizione un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare
l'inequivocabile volontà del titolare del credito di fare valere il proprio diritto, con l'effetto sostanziale di costituire in mora il soggetto indicato (elemento oggettivo). La valutazione circa la
7 ricorrenza di tali presupposti - il secondo dei quali, pur richiedendo la forma scritta, non postula
l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti - è rimesso all'accertamento di fatto del giudice di merito ed è, pertanto, sottratto al sindacato di legittimità” (Cass. Civ. 31 maggio
2021, n. 15140).
Orbene, la raccomandata A/R allegata in atti indica chiaramente quali destinatari della pretesa sia la
Golden Fashion Srl. che l'odierno opponente . Inoltre, con essa si intima Parte_1 esplicitamente ai destinatari di saldare l'insoluto relativamente sia al contratto di conto corrente n°1982 stipulato in data 19/01/2011, sia al contratto di finanziamento n° 1419299 erogato il
10/07/2014, sicché deve ritenersi che la missiva soddisfi entrambi i requisiti richiesti e sia, pertanto, idonea ad interrompere il decorso del termine prescrizionale.
Parte Alla data del dicembre 2021, quando la Spa. intentava il procedimento monitorio, dunque, non poteva ancora dirsi spirato alcun termine prescrizionale non essendo ancora decorso il tempo necessario.
Venendo, infine, alla questione attinente alla capitalizzazione trimestrale degli interessi operata dalla banca in costanza di rapporto in relazione al contratto di conto corrente n. 4507\1982 deve affermarsi la fondatezza della relativa eccezione.
Nel caso di specie viene in rilievo un contratto concluso in data 19.01.2011 (apertura c/c n. 4507\1982
– doc.
7- credit).
Orbene, per i contratti sorti in data successiva al 22.4.2000, di entrata in vigore della delibera CICR del 9.2.2000, contenente come noto la disciplina di attuazione dell'art. 120 TUB come modificato dall'art. 25 del decreto legislativo n. 342/1999, la capitalizzazione infrannuale degli interessi deve ritenersi legittima, ove avvenuta nel rispetto delle condizioni di forma e contenuto prescritte dal legislatore primario e dalla normativa secondaria.
In particolare, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2 e 6 della menzionata delibera,
l'anatocismo è consentito a condizione che:1) il contratto indichi non solo il tasso di interessi nominale annuo ma anche quello effettivo;
2) le clausole di capitalizzazione degli interessi siano approvate specificamente per iscritto dalla correntista;
3) nei rapporti di conto corrente sia stabilita la stessa periodicità nella capitalizzazione degli interessi creditori e debitori. Pertanto, in forza della menzionata delibera CICR, la capitalizzazione degli interessi, nell'ambito dei rapporti bancari, è legittima a condizione che la periodicità della capitalizzazione sia reciproca e che risulti da espressa pattuizione scritta (cfr., in particolare, art. 2 Delibera CICR citata), pattuizione che, inoltre, deve essere specificamente approvata per iscritto e che deve contenere l'indicazione della misura dei tassi
8 di interesse creditori e debitori nominali ed effettivi (art. 6 Delibera CICR citata). Tuttavia laddove il contratto, come nel caso di specie, preveda un tasso annuo effettivo dell'interesse creditore-
0,010000% corrispondente a quello nominale – 0,010000% si produce, sul piano degli effetti, una condizione analoga all'omessa indicazione del tasso creditore effettivo capitalizzato, rendendo, per un verso, priva di contenuto la clausola anatocistica riferita agli interessi attivi - giacché sconfessa, nei fatti, che detti interessi siano soggetti a capitalizzazione - e non soddisfacendo, per altro verso, quanto esige il richiamato art.6, con la conseguenza che non risulta integrato uno dei presupposti cui l'art. 1 della delibera CICR, in attuazione dell' art 120 comma 2 TUB, subordina la pratica dell'anatocismo.
Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità “ la previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della delibera CICR 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, che è richiesta dall'art. 2 della delibera, e non soddisfa, inoltre, la condizione posta dall'art. 6 della stessa delibera secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione”( cfr Cassazione civile sez I n. 10775 del 2024, conforme Cassazione civile sez I n. 4321 del 2022).
Applicando tali previsioni al caso di specie, deve osservarsi che il contratto in esame non è conforme alla disciplina di cui sopra e, dunque, correttamente il CTU, dott. , ha escluso la Persona_3 capitalizzazione per tutto il periodo di durata del rapporto di conto corrente.
Possono, dunque, condividersi le conclusioni a cui è giunto il CTU, e pertanto, è possibile affermare che alla data del 12.11.2021 ( da intendersi come chiusura del conto) il saldo ricalcolato al netto della illegittima capitalizzazione e tenuto conto degli interessi di mora è pari ad Euro 46.746,84
(quarantaseimilasettecentoquarantasei, 84 – cfr. all. “a.1”), in luogo del saldo debitore dichiarato dall'istituto di credito nella stessa data pari ad Euro 47.755,20.
Ciò premesso occorre osservare che rispetto al credito così ricalcolato il garante è tenuto pur sempre nei limiti dell'importo della garanzia prestata ovvero euro 25.000,00, onde il ricalcolo non incide sull'ammontare della garanzia e del credito oggetto di ingiunzione.
Permane poi l'obbligo di pagamento in relazione al contratto di finanziamento per il quel il Pt_1 aveva prestato con la clausola n. 5 del contratto stesso una fideiussione specifica per l'importo di euro
35.000,00, rapporto che come dichiarato dal CTU aveva un saldo negativo non contestato di Euro
45.519,82.
9 In definitiva anche ricalcolato il saldo passivo del rapporto di conto corrente garantito dall'opponente l'obbligazione restitutoria complessiva dello stesso per effetto delle due fideiussioni nei confronti dell'opposta non muta, atteso che l'esposizione debitoria della società garantita è comunque superiore all'importo delle garanzie prestate.
Conseguentemente il decreto ingiuntivo opposto va confermato e dichiarato esecutivo ex art 653
c.p.c.
Non avendo l'opponente formulato alcuna domanda in ordine all'accertamento del saldo passivo del conto corrente dalla riscontrata illegittimità non consegue alcuna pronuncia.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo facendo applicazione dei compensi medi previsti dal D.M 55\2014 come attualizzato dal D.M. 147\2022 tenendo conto del valore della controversia, dell'attività svolta, e delle questioni di fatto e di diritto trattate.
PQM
Il Tribunale di Napoli, II sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e dichiara esecutivo ex art 653 c.p.c. il decreto ingiuntivo opposto.
2) Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore della interventrice che liquida in euro 7.616,00 per compensi, oltre rimborso forfettario Controparte_2 al 15%, iva e cpa come per legge;
3) Nulla per le spese nei rapporti con la parte contumace.
4) Pone le spese di CTU come liquidate da separati decreti in atti definitivamente in capo a
Parte_1
Napoli 3.06.2025
Il GU
Dott.ssa Roberta Guardasole
10