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16 luglio 2016
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7 luglio 2017
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Art. 731.
Formazione degli ufficiali ((...)) dei ruoli normali
1. I sottotenenti dei ruoli normali sono tratti dai frequentatori dell'Accademia aeronautica che hanno completato con esito favorevole il terzo anno di corso secondo le modalita' previste dal piano degli studi dell'Accademia aeronautica.
2. Gli ufficiali dei ruoli normali devono completare gli studi accademici e conseguire il diploma di laurea entro i periodi prescritti dal piano degli studi dell'Accademia aeronautica.
3. Per gli ufficiali dei ruoli normali che completano l'ultimo anno di corso entro il periodo prescritto dal piano degli studi dell'Accademia aeronautica il nuovo ordine di anzianita' e' determinato, con decreto ministeriale, in base alla somma del punto complessivo di classifica riportato per la nomina a sottotenente, e del punto attribuito all'ufficiale al completamento degli studi, entrambi ridotti in centesimi ed elaborati secondo le norme del regolamento.
4. Gli ufficiali che superano gli esami dell'ultimo anno del corso regolare nelle sessioni successive alla prima sono iscritti in ruolo dopo i pari grado che hanno superato detti esami nella precedente sessione.
5. Gli ufficiali che, per motivi di servizio riconosciuti con determinazione ministeriale o per motivi di salute, frequentano l'ultimo anno di corso con ritardo, se superano gli studi previsti, sono iscritti in ruolo al posto che a essi sarebbe spettato se avessero superato il corso al loro turno.
5-bis. Gli ufficiali che conseguono la laurea magistrale nella sessione straordinaria dell'ultimo anno del corso regolare, sono iscritti in ruolo dopo i pari grado che hanno conseguito il titolo nelle precedenti sessioni ordinarie fissate dal rispettivo piano di studi.
6. Gli ufficiali che non hanno completato gli studi al termine dell'ultimo anno di corso con le modalita' definite dal regolamento sono ammessi a completarli nell'anno successivo. In tale caso essi transitano al corso successivo a quello di appartenenza e sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo pari grado appartenente al corso al quale sono transitati, assumendone la stessa anzianita' assoluta.
7. La nomina a sottotenente decorre, ai soli fini giuridici, dalla data di acquisizione della qualifica di aspirante.
Formazione degli ufficiali ((...)) dei ruoli normali
1. I sottotenenti dei ruoli normali sono tratti dai frequentatori dell'Accademia aeronautica che hanno completato con esito favorevole il terzo anno di corso secondo le modalita' previste dal piano degli studi dell'Accademia aeronautica.
2. Gli ufficiali dei ruoli normali devono completare gli studi accademici e conseguire il diploma di laurea entro i periodi prescritti dal piano degli studi dell'Accademia aeronautica.
3. Per gli ufficiali dei ruoli normali che completano l'ultimo anno di corso entro il periodo prescritto dal piano degli studi dell'Accademia aeronautica il nuovo ordine di anzianita' e' determinato, con decreto ministeriale, in base alla somma del punto complessivo di classifica riportato per la nomina a sottotenente, e del punto attribuito all'ufficiale al completamento degli studi, entrambi ridotti in centesimi ed elaborati secondo le norme del regolamento.
4. Gli ufficiali che superano gli esami dell'ultimo anno del corso regolare nelle sessioni successive alla prima sono iscritti in ruolo dopo i pari grado che hanno superato detti esami nella precedente sessione.
5. Gli ufficiali che, per motivi di servizio riconosciuti con determinazione ministeriale o per motivi di salute, frequentano l'ultimo anno di corso con ritardo, se superano gli studi previsti, sono iscritti in ruolo al posto che a essi sarebbe spettato se avessero superato il corso al loro turno.
5-bis. Gli ufficiali che conseguono la laurea magistrale nella sessione straordinaria dell'ultimo anno del corso regolare, sono iscritti in ruolo dopo i pari grado che hanno conseguito il titolo nelle precedenti sessioni ordinarie fissate dal rispettivo piano di studi.
6. Gli ufficiali che non hanno completato gli studi al termine dell'ultimo anno di corso con le modalita' definite dal regolamento sono ammessi a completarli nell'anno successivo. In tale caso essi transitano al corso successivo a quello di appartenenza e sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo pari grado appartenente al corso al quale sono transitati, assumendone la stessa anzianita' assoluta.
7. La nomina a sottotenente decorre, ai soli fini giuridici, dalla data di acquisizione della qualifica di aspirante.
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