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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 26/05/2025, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 732/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimiliano Magliacani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 732/2024 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. MARTOLINI FRANCESCA AR P.VA_1
ATTORICE contro
(C.F.: ), con il Controparte_1 P.VA_2 patrocinio dell'avv. CANEVOTTI LUCA
CONVENUTA
Sulle CONCLUSIONI precisate ai sensi degli artt. 189 e 281 – quinquies cpc trattenuta in decisione all'udienza del 16 gennaio 2025: per l'attrice “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni opportuna declaratoria AR
del caso e/o di legge ogni diversa contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale accertare e dichiarare che la in persona del legale rappresentante Sig. AR
ha, in forza della polizza n. 004196 stipulata il 18 Marzo 2018 e rinnovata il 26 Parte_2
Febbraio 2019 e dell'appendice no claim bonus stipulata il 26 Febbraio 2019 maturato il diritto ad ottenere il c.d. No Claim Bonus Posticipato e per l'effetto condannare la
[...]
Co
” in forma abbreviata ” già Controparte_2 CP_3 [...]
al pagamento della somma di euro 55.925,00 o quella somma maggiore e/o Controparte_4
minore che sarà accertata, a titolo di bonus posticipato pari al 25% del premio minimo imponibile incassato dalla Compagnia AssicuratIV nell'annualità assicuratIV 2019/2020 presa in considerazione pagina 1 di 4 per il bonusper detto anno, con interessi e rIVlutazione monetaria dal di del dovuto al saldo. Con vittoria di spese e compensi di causa”; per la convenuta : “1) Rigettare, per tutte le ragioni Controparte_1
processuali, in fatto, nel merito e in diritto, esposte in narratIV, in ogni sua parte, la domanda formulata e dispiegata da " c.f. / P.IV , in persona del suo legale AR P.VA_1 rappresentante pro tempore, sita in Livorno (LI), Via Paleocapa n. 11, nei confronti della
[...]
in forma abbreviata ”, già Controparte_1 CP_3 Controparte_4
, c.f. / P.VA , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e per l'effetto
[...] P.VA_2 dichiarare che alcuna somma è dovuta da parte di in Controparte_1 forma abbreviata ”, già in persona del legale CP_3 Controparte_4
rappresentante pro tempore, verso " c.f. / P.IV in persona del suo AR P.VA_1
legale rappresentante pro tempore, per i titoli e le causali dedotte da parte attrice in atti;
2) In ogni caso, condannare la " c.f. / P.IV , in persona del suo legale AR P.VA_1
rappresentante pro tempore, sita in Livorno (LI), Via Paleocapa n. 11, per litetemeraria ex art. 96 c.p.c. in via alternatIV, ai sensi del 1° o 3° comma c.p.c. dell'anzidetto articolo;
temeraria ex art. 96 c.p.c. in via alternatIV, ai sensi del 1° o 3° comma c.p.c. dell'anzidetto articolo”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Con atto notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 11 marzo 2024, la società attrice itava dinanzi al Tribunale di Livorno la società AR Controparte_2
Co
” e domandava la condanna della società convenuta a pagare la somma di
[...]
euro 55.925,00, oltre interessi e rIVlutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo.
A sostegno della domanda la società attrice deduceva che si erano integrate le tre condizioni previste dall'appendice “no claim bonus” del 26 febbraio 2019 alla polizza n.004196, con la quale le parti avevano pattuito che, al termine di ogni annualità assicuratIV, la compagnia avrebbe pagato all'assicurato un bonus pari al 25% della somma indicata in appendice a condizione che la Compagnia non abbia pagato o sia tenuta a pagare un indennizzo, la polizza sia stata rinnovata per almeno una annualità successIV alla prima annualità assicuratIV della polizza e l'assicurato abbia sottoscritto una dichiarazione liberatoria da ogni obbligo derIVnte dalla polizza.
Con comunicazione a mezzo PED del 31 ottobre 2019 la compagnia di assicurazione comunicava la disdetta dalla polizza in scadenza al 31 gennaio 2020 e la società attrice, con lettera in data 31 gennaio
2020, avanzava la richiesta del pagamento del bonus di euro 55.925,00 a titolo di bonus.
pagina 2 di 4 II. Con comparsa depositata in data 3 maggio 2024 si costituIV in giudizio la compagnia di assicurazione e chiedeva il rigetto della domanda attrice, Controparte_1
deducendo che il bonus non era dovuto perché non si era integrata la condizione del rinnovo della polizza alla prima annualità.
Più precisamente, la compagnia di assicurazione deduceva che per il riconoscimento del bonus la polizza doveva essere rinnovata anche per l'annualità 2020/2021, dovendosi individuare la prima annualità nel periodo 2019/2020 e non nel periodo 2018/2019.
III. La causa venIV istruita con le prove documentali prodotte dalle parti e trattenuta in decisione all'udienza del 21 maggio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda viene rigettata.
Dal testo dell'appendice di rinnovo prodotta con il documento n.2 della società convenuta emerge che le parti hanno rinnovato la polizza con decorrenza dal 1 febbraio 2019 al 31 gennaio 2020 ed hanno espressamente escluso l'appendice no claim bonus, sostituendo tale appendice con diverso accordo denominato “appendice no claim bonus posticipato”, prodotto dalla società convenuta con il documento n.3.
E', quindi, intervenuta una modifica sostanziale del patto sul bonus, che deve ritenersi efficace solo in caso di rinnovo della polizza per l'anno successivo alla modifica sul bonus, ovvero in caso di rinnovo per l'anno 2020/2021.
, soccombente, viene condannato ai sensi dell'art. 92 cpc alla refusione delle spese AR
di lite a favore di , spese che vengono liquidate nella Controparte_1
misura di euro 14.103,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, VA e CPA come per legge.
La domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 I o III comma cpc viene respinta in quanto la società attrice non ha agito in giudizio con mala fede o colpa grave, vertendo la controversia in materia di interpretazione delle clausole contrattuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitIVmente pronunciando sulla domanda proposta da contro AR
, ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa Controparte_1
e respinta, così provvede: respinge la domanda di AR
pagina 3 di 4 condanna a pagare a titolo di rimborso delle spese processuali a AR [...]
la somma di euro 14.103,00 per onorari di avvocato, oltre al Controparte_1
rimborso delle spese generali, VA e CPA come per legge.
Livorno, 25 maggio 2025. Il Giudice dott. Massimiliano Magliacani
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimiliano Magliacani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 732/2024 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. MARTOLINI FRANCESCA AR P.VA_1
ATTORICE contro
(C.F.: ), con il Controparte_1 P.VA_2 patrocinio dell'avv. CANEVOTTI LUCA
CONVENUTA
Sulle CONCLUSIONI precisate ai sensi degli artt. 189 e 281 – quinquies cpc trattenuta in decisione all'udienza del 16 gennaio 2025: per l'attrice “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni opportuna declaratoria AR
del caso e/o di legge ogni diversa contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale accertare e dichiarare che la in persona del legale rappresentante Sig. AR
ha, in forza della polizza n. 004196 stipulata il 18 Marzo 2018 e rinnovata il 26 Parte_2
Febbraio 2019 e dell'appendice no claim bonus stipulata il 26 Febbraio 2019 maturato il diritto ad ottenere il c.d. No Claim Bonus Posticipato e per l'effetto condannare la
[...]
Co
” in forma abbreviata ” già Controparte_2 CP_3 [...]
al pagamento della somma di euro 55.925,00 o quella somma maggiore e/o Controparte_4
minore che sarà accertata, a titolo di bonus posticipato pari al 25% del premio minimo imponibile incassato dalla Compagnia AssicuratIV nell'annualità assicuratIV 2019/2020 presa in considerazione pagina 1 di 4 per il bonusper detto anno, con interessi e rIVlutazione monetaria dal di del dovuto al saldo. Con vittoria di spese e compensi di causa”; per la convenuta : “1) Rigettare, per tutte le ragioni Controparte_1
processuali, in fatto, nel merito e in diritto, esposte in narratIV, in ogni sua parte, la domanda formulata e dispiegata da " c.f. / P.IV , in persona del suo legale AR P.VA_1 rappresentante pro tempore, sita in Livorno (LI), Via Paleocapa n. 11, nei confronti della
[...]
in forma abbreviata ”, già Controparte_1 CP_3 Controparte_4
, c.f. / P.VA , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e per l'effetto
[...] P.VA_2 dichiarare che alcuna somma è dovuta da parte di in Controparte_1 forma abbreviata ”, già in persona del legale CP_3 Controparte_4
rappresentante pro tempore, verso " c.f. / P.IV in persona del suo AR P.VA_1
legale rappresentante pro tempore, per i titoli e le causali dedotte da parte attrice in atti;
2) In ogni caso, condannare la " c.f. / P.IV , in persona del suo legale AR P.VA_1
rappresentante pro tempore, sita in Livorno (LI), Via Paleocapa n. 11, per litetemeraria ex art. 96 c.p.c. in via alternatIV, ai sensi del 1° o 3° comma c.p.c. dell'anzidetto articolo;
temeraria ex art. 96 c.p.c. in via alternatIV, ai sensi del 1° o 3° comma c.p.c. dell'anzidetto articolo”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Con atto notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 11 marzo 2024, la società attrice itava dinanzi al Tribunale di Livorno la società AR Controparte_2
Co
” e domandava la condanna della società convenuta a pagare la somma di
[...]
euro 55.925,00, oltre interessi e rIVlutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo.
A sostegno della domanda la società attrice deduceva che si erano integrate le tre condizioni previste dall'appendice “no claim bonus” del 26 febbraio 2019 alla polizza n.004196, con la quale le parti avevano pattuito che, al termine di ogni annualità assicuratIV, la compagnia avrebbe pagato all'assicurato un bonus pari al 25% della somma indicata in appendice a condizione che la Compagnia non abbia pagato o sia tenuta a pagare un indennizzo, la polizza sia stata rinnovata per almeno una annualità successIV alla prima annualità assicuratIV della polizza e l'assicurato abbia sottoscritto una dichiarazione liberatoria da ogni obbligo derIVnte dalla polizza.
Con comunicazione a mezzo PED del 31 ottobre 2019 la compagnia di assicurazione comunicava la disdetta dalla polizza in scadenza al 31 gennaio 2020 e la società attrice, con lettera in data 31 gennaio
2020, avanzava la richiesta del pagamento del bonus di euro 55.925,00 a titolo di bonus.
pagina 2 di 4 II. Con comparsa depositata in data 3 maggio 2024 si costituIV in giudizio la compagnia di assicurazione e chiedeva il rigetto della domanda attrice, Controparte_1
deducendo che il bonus non era dovuto perché non si era integrata la condizione del rinnovo della polizza alla prima annualità.
Più precisamente, la compagnia di assicurazione deduceva che per il riconoscimento del bonus la polizza doveva essere rinnovata anche per l'annualità 2020/2021, dovendosi individuare la prima annualità nel periodo 2019/2020 e non nel periodo 2018/2019.
III. La causa venIV istruita con le prove documentali prodotte dalle parti e trattenuta in decisione all'udienza del 21 maggio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda viene rigettata.
Dal testo dell'appendice di rinnovo prodotta con il documento n.2 della società convenuta emerge che le parti hanno rinnovato la polizza con decorrenza dal 1 febbraio 2019 al 31 gennaio 2020 ed hanno espressamente escluso l'appendice no claim bonus, sostituendo tale appendice con diverso accordo denominato “appendice no claim bonus posticipato”, prodotto dalla società convenuta con il documento n.3.
E', quindi, intervenuta una modifica sostanziale del patto sul bonus, che deve ritenersi efficace solo in caso di rinnovo della polizza per l'anno successivo alla modifica sul bonus, ovvero in caso di rinnovo per l'anno 2020/2021.
, soccombente, viene condannato ai sensi dell'art. 92 cpc alla refusione delle spese AR
di lite a favore di , spese che vengono liquidate nella Controparte_1
misura di euro 14.103,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, VA e CPA come per legge.
La domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 I o III comma cpc viene respinta in quanto la società attrice non ha agito in giudizio con mala fede o colpa grave, vertendo la controversia in materia di interpretazione delle clausole contrattuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitIVmente pronunciando sulla domanda proposta da contro AR
, ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa Controparte_1
e respinta, così provvede: respinge la domanda di AR
pagina 3 di 4 condanna a pagare a titolo di rimborso delle spese processuali a AR [...]
la somma di euro 14.103,00 per onorari di avvocato, oltre al Controparte_1
rimborso delle spese generali, VA e CPA come per legge.
Livorno, 25 maggio 2025. Il Giudice dott. Massimiliano Magliacani
pagina 4 di 4