Decreto presidenziale 14 dicembre 2021
Sentenza 11 febbraio 2022
Ordinanza cautelare 8 luglio 2022
Rigetto
Sentenza 31 gennaio 2025
Decreto collegiale 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 31/01/2025, n. 793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 793 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00793/2025REG.PROV.COLL.
N. 06823/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6823 del 2022, proposto da IS TU RA di NE TUle Arl, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Natale Carbone, Michela Catanese, con domicilio eletto presso lo studio Natale Carbone in Reggio Calabria, via Possidonea, 46/B;
contro
Città Metropolitana di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Dirigente Settore n. 6 “Sviluppo Economico” Servizio Attività TUli, non costituito in giudizio;
nei confronti
Associazione Amici della Musica n. A. Manfroce, Associazione Officina dell'Arte, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria sezione staccata di Reggio Calabria n. 92/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l'atto di costituzione in giudizio della Città Metropolitana di Reggio Calabria;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 luglio 2024 il Cons. Gianluca Rovelli e udito l’avvocato Sasso, in dichiarata delega dell'Avv. Catanese e preso atto della richiesta di passaggio in decisione depositata in atti dall’Avv. Miceli;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. In data 29 novembre 2018 la Città Metropolitana di Reggio Calabria pubblicava l’avviso per la concessione di contributi economici alle Associazioni TUli e alle altre organizzazioni private per l’anno 2019.
2. IS TU presentava istanza per la concessione di un contributo per la realizzazione della manifestazione “Le Maschere e i Volti – anno 2019”.
3. Con deliberazione n. 26/2020 veniva approvato il piano di riparto dei contributi, poi rettificato con deliberazione n. 52/2020. Con nota prot. 41139 del 29 giugno 2020, l’amministrazione chiedeva alla IS TU la rendicontazione delle spese sostenute ai fini della liquidazione del contributo concesso.
4. Con nota prot. 46344 del 20 settembre 2020 la IS TU presentava il rendiconto depositando la fattura n. 13/2019 di importo pari a € 45.100,00.
5. Con determinazione n. 2483 del 27 agosto 2020 veniva corrisposto alla IS TU il contributo di € 21.992.75 sulla base del rendiconto trasmesso. Con deliberazione n. 6 del 26 gennaio 2021, la Città Metropolitana decideva di ripartire le economie di spesa generatesi a conclusione delle procedure di liquidazione dei contributi concessi con la delibera n. 52/2020, secondo il prospetto di riparto allegato alla delibera.
6. Con determinazione n. 365 del 2 febbraio 2021 venivano liquidate le economie di spesa secondo il prospetto riepilogativo di riparto allegato alla determina.
7. Con tale determinazione veniva corrisposta alla IS TU, quale ulteriore contributo per l’anno 2019, la somma di € 23.107,25. Con nota del 5 febbraio 2021, la IS TU inoltrava istanza di riesame in autotutela, chiedendo di rettificare la delibera n. 6/2021, ovvero di consentire l’integrazione della documentazione inerente i giustificativi di spesa. Con nota prot. 17152 dell’8 marzo 2021, l’amministrazione respingeva l’istanza di autotutela.
8. Con ricorso R.G. 316/20 IS TU impugnava la deliberazione n. 52/2020 di rettifica del piano di riparto. Nelle more della definizione del giudizio, la Città Metropolitana liquidava a IS cultura, con la già citata determinazione dirigenziale del 2 febbraio 2021, l’importo di € 23.107,25, generato dal procedimento di riparto delle economie di spesa.
9. IS TU tratteneva l’importo complessivo del contributo erogato (€ 45.100,00) a titolo di acconto sulle ulteriori e maggiori somme che riteneva dovute.
10. Con sentenza n. 295/2021, il TAR dichiarava cessata la materia del contendere, in quanto il contributo assegnabile alla IS TU - al momento della proposizione del ricorso - era stato soddisfatto con la delibera di riparto delle economie di spesa n. 6 del 2021 e successiva determina di liquidazione.
11. Con ulteriore ricorso, notificato il 26 marzo 2021 e depositato il successivo 20 aprile 2021, IS TU impugnava la citata delibera della Città Metropolitana n. 6 del 26 gennaio 2021, nonché la determinazione del Settore Economico n. 17 del 29 gennaio 2021, sul presupposto di poter aspirare alla liquidazione del contributo nella massima misura ritenuta ammissibile (75%).
12. Con sentenza n. 92/2022 il TAR rigettava il ricorso.
13. Di tale sentenza, IS TU ha chiesto la riforma con rituale e tempestivo atto di appello affidato alle seguenti censure: I) ILLEGITTIMITA’ DELLA GRAVATA PRONUNCIA PER AVER RITENUTO CHE LA PROCEDURA DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI SI SIA SVILUPPATA IN DUE FASI PROCEDIMENTALI AUTONOME E SEPARATE. II) ILLEGITTIMITA’ DELLA DELIBERA DEL C.M. N. 6/2021, DELL’ALLEGATO PIANO DI RIPARTO DELLE ECONOMIE E DEI CONSEGUENTI GRAVATI PROVVEDIMENTI PER: VIOLAZIONE DI QUANTO INDICATO DALLA STESSA PA RESISTENTE CON NOTA PROT. N. 41139 DEL 29.01.2020 INOLTRATA ALLA COOPERATIVA RICORRENTE CON INDICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE CON L’UNITO MODELLO ALLEGATO B – RENDICONTO” A GIUSTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO GIA’ CONCESSO; III) ILLEGITTIMITA’ DELLA GRAVATA PRONUNCIA PER TRATTAMENTO DISPARITARIO GENERATOSI TRA ASSOCIAZIONI CHE HANNO BENEFICIATO DEL CONTRIBUTO”.
14. Ha resistito al gravame la Città metropolitana di Reggio Calabria chiedendone il rigetto.
15. Alla udienza pubblica del 4 luglio 2024 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
16. Viene all’esame del Collegio il ricorso in appello proposto da IS TU RA di NE TUle (d’ora in poi anche solo IS TU) avverso la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria con la quale il medesimo TAR ha respinto il ricorso avverso la delibera del Sindaco Metropolitano della Città Metropolitana di Reggio Calabria n. 6/2021 del 26 gennaio 2021 avente ad oggetto “ Riparto economie di spesa contributi Associazioni culturali anno 2019 ”, con la quale è stato approvato il prospetto relativo al riparto delle economie generatesi a seguito della conclusione dei procedimenti di liquidazione di cui alla delibera sindacale n. 52/2020 a favore delle Associazioni culturali “ che possono essere destinatarie di un ulteriore contributo allegato e parte integrante del presente provvedimento ”.
17. La decisione del primo Giudice si articola, in sintesi, nei seguenti punti:
a) la procedura di erogazione dei contributi si è sviluppata in due fasi procedimentali autonome e separate disciplinate da regole diverse tra loro: la prima, necessaria, conclusasi con la delibera sindacale n. 52/2020 che, in sede di riparto generale, ha stabilito (e poi successivamente liquidato) a favore della ricorrente l’importo di € 21.992,75 (su € 44.100,00 assegnabili) sulla scorta di criteri di ripartizione non contestati nel presente giudizio; la seconda, eventuale, che l’Amministrazione resistente ha deciso di avviare con la delibera sindacale n. 6 del 2021, una volta rilevate economie di spesa e funzionalmente orientata a premiare quelle associazioni che si erano viste liquidare un importo inferiore a quanto richiesto e rendicontato;
b) la logica del supplemento di ripartizione doveva rispondere a nuovi e prioritari criteri di equità sostanziale, tendenzialmente rivolti ad integrare nella misura massima consentita la spesa rendicontata ma non coperta dal primo riparto, tant’è che essi hanno tenuto conto di alcune “variabili” necessariamente ignote alla primigenia procedura di riparto quali “ oltre all’importo ammissibile non liquidato, anche del limite massimo del contributo concedibile pari al 75 % delle spese consuntivate, della differenza tra le entrate e le uscite dei bilanci consuntivi presentati in fase di rendicontazione, nonché della percentuale di contributo richiesta dalle associazioni in sede di partecipazione all'Avviso pubblico ”;
c) la tesi della ricorrente, sconta un vizio di fondo che è dato dalla pretesa traslazione delle regole prestabilite per la fase del primo riparto (v. es. l’utilizzo improprio del coefficiente di valutazione dell’0,42%), affatto non replicabili, alla fase del secondo riparto, laddove si trattava di riconsiderare “allo stato degli atti” in quale misura le richieste di contributo presentate a consuntivo dalle singole associazioni potessero trovare integrale soddisfacimento;
d) la richiesta di rendicontazione consuntiva di cui alla contestata nota n. 41139 del 29 giugno 2020, non impugnata dalla ricorrente assieme alla delibera n. 6 del 2021, aveva proprio questa finalità, precisando che la documentazione contabile prodotta a supporto non avrebbe potuto essere in alcun modo integrata e che la liquidazione dell’ulteriore contributo sarebbe stata effettuata “ utilizzando la documentazione finanziaria già in atti al Settore ed allegate alle singole determine di liquidazione trasmesse al Settore Economico ”;
e) compilando lo schema dell’“Allegato B”, unito alla medesima nota, la IS TU ha prodotto a rendiconto soltanto la fattura di € 45.100,00 (relativa allo spettacolo teatrale “Aggiungi un posto a tavola”), pur dichiarando, ma non documentando agli atti del giudizio, di aver sostenuto spese complessive ben più consistenti;
f) la suddetta fattura è stata interamente rimborsata con la delibera n. 6 del 2021 sulla scorta dell’unica giustificazione contabile offerta dalla ricorrente; in assenza di prova contraria, non vi sono ragioni per dubitare della legittimità dell’operato della Città Metropolitana, posto che la richiesta dell’integrazione documentale della spesa portata a consuntivo è già stata respinta con nota n. 17152 dell’8 marzo 2021, non impugnata da IS TU;
g) ne deriva che anche IS TU ha ottenuto in definitiva un contributo integrativo pari all’importo ammissibile e non liquidato all’esito della prima tornata erogativa, dovendosi escludere che sussistano e/o siano stati comprovati i presupposti per avere diritto ad un contributo maggiore;
h) non può essere favorevolmente apprezzata nemmeno la censura per disparità di trattamento in cui sarebbe incorsa la P.A. rispetto alla posizione delle altre associazioni coinvolte nel procedimento di ripartizione delle economie di spesa che avrebbero illegittimamente beneficiato di elargizioni economiche più consistenti; in mancanza di documentate rendicontazioni che era onere di parte ricorrente procurarsi anche tramite un’istanza di accesso agli atti, il Collegio non può che ritenere valido il risultato emergente dalle tabelle allegate all’impugnata delibera n. 6 del 2021 e puntualmente evidenziato dalla difesa dell’Amministrazione resistente e cioè che tutte le associazioni hanno effettivamente percepito un contributo integrativo pari o inferiore rispetto all’importo ammissibile e, in prima battuta, non liquidato.
18. L’appellante, in sintesi, contesta la ricostruzione del TAR sulla base dei seguenti argomenti:
a) il TAR avrebbe omesso di prendere posizione in ordine a un rilievo decisivo per la controversia;
a.1.) dall’ atto deliberativo 6/2021 sarebbe emerso chiaramente che, per ripartire l’economia di spesa pari a € 203.539,83 generata dalla rendicontazione e liquidazione dei contributi assegnati con delibera sindacale n. 52/2020, si sarebbe tenuto conto “ del prospetto riepilogativo delle sole Associazioni che hanno già rendicontato un importo ammissibile, a seguito di istruttoria, superiore all’importo liquidato, redatto tenendo conto, oltre che dell’importo ammissibile non liquidato, anche nel limite massimo del contributo concedibile pari al 75% delle spese consuntivate, della differenza tra le entrate e le uscite dei bilanci consuntivi presentati in fase di rendicontazione, nonché della percentuale di contributo richiesta dalle associazioni in sede di partecipazione dell’Avviso pubblico, così come previsto dall’art. 14 c 2 del vigente regolamento ”;
a.2.) con nota prot. 41139 del 29 gennaio 2020, la stessa Città Metropolitana chiedeva alla cooperativa ricorrente documentazione consuntiva precisando sia nella stessa che nell’unito modello “Allegato B – rendiconto” quale fosse la documentazione che avrebbe dovuto essere inoltrata per giustificare il contributo già concesso;
a.3.) tale nota non è stata gravata dalla ricorrente società in quanto non avente in sé e per sé alcun contenuto lesivo;
a.4.) contrariamente a quanto sostenuto dal primo Giudice, l’atto deliberativo n. 6/2021 non aveva fissato alcun autonomo criterio di riparto, per cui quelli utilizzati avrebbero dovuto essere i criteri fissati nell’atto deliberativo 52/2020 e del relativo regolamento;
a.5.) con la delibera n. 6/2021 sarebbe stata penalizzata la cooperativa ricorrente attraverso un’errata applicazione e valutazione dei parametri di calcolo, laddove la ricorrente stessa, nel presentare unicamente i giustificativi di spesa relativi al contributo già assegnato (€ 21.991,75), avrebbe subito un trattamento discriminatorio rispetto ad altre associazioni che, presentando documentazione aggiuntiva rispetto ai giustificativi del contributo concesso, hanno ottenuto un maggiore contributo rispetto a quanto loro effettivamente spettante sulla base delle indicazioni fornite dalla stessa PA con la nota prot. 41139 del 29 gennaio 2020 e con l’allegato “B- Rendiconto”;
a.6.) il riparto di economie di spesa contributi associazioni culturali anno 2019 è avvenuto da parte della Città Metropolitana, tenendo conto dei seguenti parametri:
a.6.1.) importo ammissibile non liquidato (determinato dalla rendicontazione del contributo concesso);
a.6.2) limite massimo del contributo concedibile pari al 75 % delle spese consuntivate;
a.6.3.) differenza tra le entrate e le uscite dei bilanci consuntivi presentati in fase di rendicontazione;
a.6.4.) percentuale di contributo richiesta dalle associazioni in sede di partecipazione all'Avviso pubblico, così come previsto dall’art.14, comma 2 del vigente regolamento;
a.7.) per una corretta ed equa ripartizione dei contributi, gli unici valori ammissibili sarebbero stati quelli indicati ai punti precedenti tranne il primo che è un valore che avrebbe potuto essere considerato solo in costanza di rendicontazione;
a.8.) in fase di riparto economie, l’Ente ha riconosciuto la somma di € 23.107,25 quale “ importo ammissibile non liquidato ” e lo avrebbe considerato erroneamente quale valore massimo di assegnazione per integrazione al contributo, senza considerare il coefficiente generato dalla valutazione del progetto che nella fase di prima assegnazione era stato utilizzato per ripartire la somma disponibile tra le associazioni;
a.9.) per l’erogazione del contributo assegnabile ad integrazione (di € 42.448,27) l’Ente avrebbe dovuto chiedere a IS TU documentazione contabile in originale (considerato che in copia era stata già esibita) solo per la differenza, e non per quanto già liquidato;
a.10.) IS TU pertanto avrebbe dovuto esibire giustificativi di spesa per complessivi 42.448,27; tale procedimento di ripartizione avrebbe garantito equità proporzionale di assegnazione del contributo tra le varie associazioni, tenendo in considerazione, per ciascuna di esse, la valutazione del progetto ed il piano economico consuntivo derivato dalla realizzazione dello stesso;
a.11.) la ripartizione attuata dall’Ente, invece, si porrebbe in violazione dei principi fondamentali di concorrenza tra soggetti, dettati da non discriminazione e da uguaglianza secondo i progetti valutati, e ciò avrebbe determinato un danno economico alla IS TU di € 19.341,02;
b) le somme che sono state liquidate alla cooperativa dall’Ente sono pari ad € 45.100,00 (€ 21.992,75 prima liquidazione + € 23.107,25 liquidati in seconda battuta) contro un contributo da ottenere di € 64.441,02 (€ 21.992,75 primo contributo assegnato + € 42.448,27 contributo da assegnare ad integrazione);
b.1.) l’applicazione di un erroneo criterio di assegnazione economie avrebbe generato per talune associazioni un maggior contributo anche rispetto a quello assegnabile e ripartito in origine, disciplinato dal punteggio di una graduatoria per la valutazione del progetto;
b.2.) applicando invece il calcolo economico dato dalla voce “ limite rispetto alla % di contributo ” richiesto in domanda di partecipazione (art. 14, comma 2, regolamento) moltiplicato per coefficiente di riduzione, si sarebbe generata un’equa ripartizione con un aumento del contributo proporzionale alla valutazione del progetto;
b.3.) la recente giurisprudenza amministrativa ha abbracciato quasi unanimemente il principio che vieta di manipolare il metodo di calcolo dei punteggi in corso di gara.
19. Le censure così sintetizzate possono a questo punto essere esaminate.
20. Una circostanza risulta decisiva. È pacifico che l’erogazione dei contributi si sia sviluppata in due fasi procedimentali autonome. Una volta concluso il procedimento con cui sono ripartiti i contributi, le economie di spesa possono (e non debbono) essere attribuite all’esito di una nuova istruttoria.
21. Tutto l’incedere dell’argomentazione dell’appellante, ripetuto nella memoria depositata il 24 maggio 2024, presuppone l’esistenza di un vincolo all’attribuzione delle economie di spesa, vincolo che naturalmente non esiste.
21. Non può peraltro sfuggire che l’appellante ribadisce più volte (pagine 8, 9, 15 del ricorso) quale sarebbe il metodo per un’equa ripartizione del contributo. Ma si tratta di una ricostruzione (anche in punto di fatto) che si risolve, nella sostanza, nel domandare al giudice di svolgere un sindacato chiaramente di tipo sostitutivo sulle valutazioni con le quali l’amministrazione ha deciso di distribuire le economie derivanti dal primo procedimento. Tale ricostruzione dei fatti si fonda su apprezzamenti che si atteggiano a mero inammissibile dissenso, risolvendosi in considerazioni di carattere personale che non possono costituire parametro oggettivo della prospettata illegittimità delle conclusioni dell’amministrazione.
22. Non sussiste alcuna disparità di trattamento dato che, come noto, la disparità di trattamento, a fronte di scelte discrezionali dell'Amministrazione, è riscontrabile soltanto in caso di assoluta identità di situazioni di fatto e di conseguente assoluta irragionevole diversità del trattamento riservato, situazioni la cui prova rigorosa deve essere fornita dall'interessato (cfr. Consiglio di Stato sez. IV, 22 maggio 2024, n. 4549).
23. A pagina 16 del ricorso in appello viene citata giurisprudenza sul divieto “ di manipolare il metodo di calcolo dei punteggi in corso di gara ”. Ma la ripartizione delle economie di spesa nel procedimento per cui è causa non è, evidentemente, una gara d’appalto bensì un provvedimento attributivo di vantaggi economici. Qualsiasi genere di sovvenzione, contributo o sussidio a soggetti privati o pubblici deve essere preceduta dalla predeterminazione e dalla pubblicazione da parte delle pubbliche amministrazioni procedenti dei criteri cui le stesse amministrazioni si dovranno attenere nell’ an e nel quantum da concedere (tra le tante, Consiglio di Stato sez. VI, 29 luglio 2019, n. 5319). Quel che è puntualmente avvenuto in questa circostanza, dato che l’ente ha deciso, esercitando un potere discrezionale scevro dai vizi di legittimità prospettati dalla ricorrente, che la ripartizione delle economie di spesa sarebbe stata effettuata utilizzando la documentazione finanziaria agli atti del procedimento. Il primo Giudice non ha quindi errato nel rilevare che la tesi della ricorrente sconta un vizio di fondo che è dato dalla pretesa traslazione delle regole prestabilite per la fase del primo riparto alla fase del secondo riparto.
24. In definitiva, la sentenza impugnata resiste saldamente alle critiche che le sono state rivolte e l’appello deve essere rigettato.
Le spese seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, n. 92/2022.
Condanna l’appellante alla rifusione delle spese del grado di giudizio, liquidate in € 4.000 (quattromila) oltre accessori e spese di legge in favore della Città Metropolitana di Reggio Calabria.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2024 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Presidente
Alessandro Maggio, Consigliere
Valerio Perotti, Consigliere
Stefano Fantini, Consigliere
Gianluca Rovelli, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gianluca Rovelli | Paolo Giovanni Nicolo' Lotti |
IL SEGRETARIO