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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pescara, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pescara |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 10/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESCARA Sezione 2, riunita in udienza il 16/09/2025 alle ore 12:45 in composizione monocratica:
D'ALESSIO ANTONIO, Giudice monocratico in data 16/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 702/2024 depositato il 13/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Pescara - Via Rio Sparto 21 65129 Pescara PE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08320240011814800000 SANZ. TARD. VER 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 244/2025 depositato il
16/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Corte Tributaria parte ricorrente impugna cartella di pagamento nr. 083 2024 00118148
00 000 per il ruolo n. 2024/550096 dell'importo di € 808,41 per sanzioni per tardività dei versamenti da rateazione, dalla rata 11 alla 20, della dichiarazione IVA anno d'imposta 2017; l'Ufficio accertava a carico della contribuente, il mancato pagamento dall'undicesima alla ventesima rata di un piano di rateizzazione
.
Parte ricorrente deduce l'errore di calcolo relativo a tributi e sanzioni della cartella per violazione dell'artt.
36 bis d.P.R. 600/1973 e 14 d.P.R. 602/1973 poiché l'Ufficio non poteva iscrivere a ruolo a titolo definitivo sanzioni ed interessi reiterando la procedura di riliquidazione in assenza di autotutela sostitutiva;
violazione dell'art. 15 ter d.P.R. 602/1973 per le maggiori sanzioni richieste per decadenza dalla rateazione risultano indebite e violazione degli artt. 36 bis d.P.R. 600/1973 e 14 d.P.R. 602/1973 non potendosi iscrivere a ruolo a titolo definitivo sanzioni ed interessi reiterando la procedura di riliquidazione in assenza di autotutela sostitutiva.
Si costituiva Agenzia delle Entrate che chiedeva il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere respinto per le ragioni che seguono.
L'atto impugnato risulta emesso a fronte dell'omesso versamento delle rate indicate di un piano concordato;
ebbene nel momento in cui la parte avanza richiesta di rateizzare gli importi in rate, ella era stata esattamente edotta in dettaglio del piano di ammortamento, notificato e sottoscritto con firma originale, comprensivo delle imposte non versate con sanzioni ed interessi nel termine finale prescritto .
Avendo pertanto proceduto all'accettazione espressa del piano di rateizzazione con ulteriore versamento delle rate (eccetto l'ultima) la parte ha evidentemente aderito alle modalità ed entità dei versamenti che non possono essere messi in discussione in questa sede avverso l'atto impugnato. Con l'atto impugnato l'Agenzia si limita correttamente alla richiesta di tardivo versamento dell'importo dell'ultima rata maggiorato, come da indicazione contenuta anche nella relativa sezione, di sanzioni ed interessi calcolati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'omesso pagamento.
Evidentemente corretto appare in definitiva l'operato dell'Ufficio in considerazione del mancato versamento anche di una sola rata, omissione che determina anche la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti in misura non ridotta a titolo di imposta, interessi e sanzioni. L'Ufficio ha in effetti iscritto correttamente a ruolo la sanzione del 30% per i tardivi versamenti delle rate dalla 11 alla 20 dalla 11 alla 20, senza avvalersi del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, così come previsto dall'art. 15 ter d.P.R. 602/1973.
Per quanto sopra esposto, il Giudice, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
Tanto premesso rigetta il ricorso, spese compensate
P.Q.M.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESCARA Sezione 2, riunita in udienza il 16/09/2025 alle ore 12:45 in composizione monocratica:
D'ALESSIO ANTONIO, Giudice monocratico in data 16/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 702/2024 depositato il 13/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Pescara - Via Rio Sparto 21 65129 Pescara PE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08320240011814800000 SANZ. TARD. VER 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 244/2025 depositato il
16/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Corte Tributaria parte ricorrente impugna cartella di pagamento nr. 083 2024 00118148
00 000 per il ruolo n. 2024/550096 dell'importo di € 808,41 per sanzioni per tardività dei versamenti da rateazione, dalla rata 11 alla 20, della dichiarazione IVA anno d'imposta 2017; l'Ufficio accertava a carico della contribuente, il mancato pagamento dall'undicesima alla ventesima rata di un piano di rateizzazione
.
Parte ricorrente deduce l'errore di calcolo relativo a tributi e sanzioni della cartella per violazione dell'artt.
36 bis d.P.R. 600/1973 e 14 d.P.R. 602/1973 poiché l'Ufficio non poteva iscrivere a ruolo a titolo definitivo sanzioni ed interessi reiterando la procedura di riliquidazione in assenza di autotutela sostitutiva;
violazione dell'art. 15 ter d.P.R. 602/1973 per le maggiori sanzioni richieste per decadenza dalla rateazione risultano indebite e violazione degli artt. 36 bis d.P.R. 600/1973 e 14 d.P.R. 602/1973 non potendosi iscrivere a ruolo a titolo definitivo sanzioni ed interessi reiterando la procedura di riliquidazione in assenza di autotutela sostitutiva.
Si costituiva Agenzia delle Entrate che chiedeva il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere respinto per le ragioni che seguono.
L'atto impugnato risulta emesso a fronte dell'omesso versamento delle rate indicate di un piano concordato;
ebbene nel momento in cui la parte avanza richiesta di rateizzare gli importi in rate, ella era stata esattamente edotta in dettaglio del piano di ammortamento, notificato e sottoscritto con firma originale, comprensivo delle imposte non versate con sanzioni ed interessi nel termine finale prescritto .
Avendo pertanto proceduto all'accettazione espressa del piano di rateizzazione con ulteriore versamento delle rate (eccetto l'ultima) la parte ha evidentemente aderito alle modalità ed entità dei versamenti che non possono essere messi in discussione in questa sede avverso l'atto impugnato. Con l'atto impugnato l'Agenzia si limita correttamente alla richiesta di tardivo versamento dell'importo dell'ultima rata maggiorato, come da indicazione contenuta anche nella relativa sezione, di sanzioni ed interessi calcolati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'omesso pagamento.
Evidentemente corretto appare in definitiva l'operato dell'Ufficio in considerazione del mancato versamento anche di una sola rata, omissione che determina anche la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti in misura non ridotta a titolo di imposta, interessi e sanzioni. L'Ufficio ha in effetti iscritto correttamente a ruolo la sanzione del 30% per i tardivi versamenti delle rate dalla 11 alla 20 dalla 11 alla 20, senza avvalersi del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, così come previsto dall'art. 15 ter d.P.R. 602/1973.
Per quanto sopra esposto, il Giudice, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
Tanto premesso rigetta il ricorso, spese compensate
P.Q.M.