Art. 47. (Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano) 1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione, per le parti in cui prevedono forme di autonomia piu' ampie rispetto a quelle gia' attribuite.
Note all'art. 47:
Il titolo V della Costituzione reca:
"Le Regioni, le Province, i Comuni"
Note all'art. 47:
Il titolo V della Costituzione reca:
"Le Regioni, le Province, i Comuni"