Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVI, sentenza 05/02/2026, n. 1929
CGT1
Sentenza 5 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Nullità per mancata comunicazione preventiva

    La procedura di fermo è stata preceduta dall'invio e ricezione di avvisi di accertamento e ingiunzione, considerati rituali e idonei a garantire la conoscenza dell'atto presupposto. La notifica diretta tramite servizio postale è stata effettuata con osservanza degli adempimenti di legge.

  • Rigettato
    Nullità per mancata notifica cartelle esattoriali

    La procedura di fermo è stata preceduta dall'invio e ricezione di avvisi di accertamento e ingiunzione, considerati rituali e idonei a garantire la conoscenza dell'atto presupposto. La notifica diretta tramite servizio postale è stata effettuata con osservanza degli adempimenti di legge.

  • Rigettato
    Estinzione del credito per decadenza e prescrizione

    Gli atti tributari di accertamento e di adozione delle misure cautelative del credito sono stati emessi tempestivamente e mantengono la loro efficacia.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVI, sentenza 05/02/2026, n. 1929
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 1929
    Data del deposito : 5 febbraio 2026

    Testo completo