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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVI, sentenza 05/02/2026, n. 1929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1929 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1929/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
ZZ ANDREA, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17399/2025 depositato il 15/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
R.t.i. - Società Municipia S.p.a. E Società AB S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 20230002128731054788202 BOLLO 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1329/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: presente
Resistente/Appellato: presente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato con il ricorso all'esame ( con richiesta di dichiarazione di nullità e/o illegittimità esposta nella parte finale del gravame ) il " fermo amministrativo" n. cronologico 20230002128731054788202 ,ritenuto conosciuto solo in data 4/8/2025, emesso da Resistente_2 spa- AB spa, per conto del'Ente impositore, la Regione Campania per mancato versamento tassa automobilistica anno 2016, per un importo di euro 294, 34.
A sostegno del proposto gravame l'interessata ha dedotto i seguenti motivi :
1) illegittimità dell'iscrizione del fermo amministrativo perchè mai preceduta da comunicazioni preventive
;
2) violazione art. 24 cost. ;
3)nullità ed illegittimità dell'iscrizione di fermo amministrativo impugnato perchè non preceduto dalla notifica delle cartelle esattoriali e/o degli avvisi di ora;
violazione art. 86 e 50 DPR n. 602/73;
4) avvenuta estinzione dei crediti per decadenza e prescrizione .
Si sono costituite in giudizio sia Resistente_2 spa - AB spa che la Regione Campania
Parte ricorrente ha poi prodotto memorie illustrative con cui chiede di dichiararsi il fermo amminsitrativo n. 202400021466310818135575 nullo , illegittimo e inammissibile.
All'odierna udienza il ricorso è stato introitato per la decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre in primo luogo procedere ad alcune precisazioni in relazione a delle incongruenze evidenziate negli scritti difensivi di parte ricorrente riscontrate in ordine all'oggetto del presente gravame
Ebbene, da una pedissequa lettura del ricorso , specificatamentre nelle conclusioni, l'interessata chiede l'annullamento del fermo amministrativo n. cronologico 20230002129731054788202 che in realtà però
è solo il preavviso di fermo, atto distinto dall'iscrizione del fermo amministrativo che è avvenuta con l'atto n. 20240002146631081813575 che è successivo e nei confronti del quale la ricorrente solo nelle memorie illustrative afferma di proporre opposizione. Ora la controversia viene incardinata unicamente con l'atto introduttivo del giudizio ed è con riferimento a questo atto processuale che si rileva l'oggetto della cotestazione giudiziale . Ne deriverebbe a rigore che l'iscrizione vera e propria non sarebbe stata fatta oggetto di specifico ricorso, ma solo di contestazione a mezzo di memorie llustrative, però non notificate alle controparti e non potrebbe valere come autonoma impugnazione.
Volendo allora prendere come oggetto l'iscrizione del fermo, va da sè che la censura di mancata notifica degli atti presupposti viene smentita dal fatto che l'atto presupposto è stato comunque conosciuto
( cioè il preavviso di fermo )
Nondimeno a voler sorvolare su questi aspetti processuali che pure sfiorano la inammissibilità dell'opposizione giudiziale, questo giudicante deve rilevare che la procedura di fermo complessivamente attivata dall'Agente della riscossione ( preavviso di fermo e iscrizione di fermo ) è stata preceduta dall'invio e dalla ricezione da parte della interessata mediante servizio postale a mezzo di raccomandate di posta privata ( mezzo di notiziazione riconosciuto ammissibbile ) di propedutici avvisi di accertamento e di ingiunzione nelle date del 30/10/2019 e 29/6/2022 con modalità da considerarsi rituali.
Siamo invero in presenza di notificazione diretta , quella cioè effettuata a mezzo di servizio postale, con l'osservanza degli adempimenti che regolano detto servizio legale di notiziazione senza che sia necessaria ( nel caso della compiuta giacenza ) dell'invio di successivi avvisi ex art. 139 e ss c.p.c.
Da tanto deriva la non fondatezza di tutti i mezzi d'impugnazione che vengono qui esaminati congiuntamente, con cui parte ricorrente lamenta in sostanza la mancata notifica degli atti presupposti e la intervenuta decadenza e/o prescrizione della pretesa tributaria. Al contrario, come sopra evidenziato, gli atti tributari di accertamento e di adozione delle misure di tipo cautelativo del credito ( i due atti della procedura di fermo ) diretti ad assicurare l'adempimento della obbligazione tributaria ( tassa automobilistica anno 2016) sono stati emessi tempestivamente e perciò mantengono la loro efficacia e senza che sia rinvenibile nella specie l'invocato, ma non fondato vizio in procedendo.
Conclusivamente il ricorso si rivela infondato e va respinto,
La peculiarità della vicenda in controversia consiglia la compensazione delle spese di lite tra le parti .
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese tra le parti.
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
ZZ ANDREA, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17399/2025 depositato il 15/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
R.t.i. - Società Municipia S.p.a. E Società AB S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 20230002128731054788202 BOLLO 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1329/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: presente
Resistente/Appellato: presente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato con il ricorso all'esame ( con richiesta di dichiarazione di nullità e/o illegittimità esposta nella parte finale del gravame ) il " fermo amministrativo" n. cronologico 20230002128731054788202 ,ritenuto conosciuto solo in data 4/8/2025, emesso da Resistente_2 spa- AB spa, per conto del'Ente impositore, la Regione Campania per mancato versamento tassa automobilistica anno 2016, per un importo di euro 294, 34.
A sostegno del proposto gravame l'interessata ha dedotto i seguenti motivi :
1) illegittimità dell'iscrizione del fermo amministrativo perchè mai preceduta da comunicazioni preventive
;
2) violazione art. 24 cost. ;
3)nullità ed illegittimità dell'iscrizione di fermo amministrativo impugnato perchè non preceduto dalla notifica delle cartelle esattoriali e/o degli avvisi di ora;
violazione art. 86 e 50 DPR n. 602/73;
4) avvenuta estinzione dei crediti per decadenza e prescrizione .
Si sono costituite in giudizio sia Resistente_2 spa - AB spa che la Regione Campania
Parte ricorrente ha poi prodotto memorie illustrative con cui chiede di dichiararsi il fermo amminsitrativo n. 202400021466310818135575 nullo , illegittimo e inammissibile.
All'odierna udienza il ricorso è stato introitato per la decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre in primo luogo procedere ad alcune precisazioni in relazione a delle incongruenze evidenziate negli scritti difensivi di parte ricorrente riscontrate in ordine all'oggetto del presente gravame
Ebbene, da una pedissequa lettura del ricorso , specificatamentre nelle conclusioni, l'interessata chiede l'annullamento del fermo amministrativo n. cronologico 20230002129731054788202 che in realtà però
è solo il preavviso di fermo, atto distinto dall'iscrizione del fermo amministrativo che è avvenuta con l'atto n. 20240002146631081813575 che è successivo e nei confronti del quale la ricorrente solo nelle memorie illustrative afferma di proporre opposizione. Ora la controversia viene incardinata unicamente con l'atto introduttivo del giudizio ed è con riferimento a questo atto processuale che si rileva l'oggetto della cotestazione giudiziale . Ne deriverebbe a rigore che l'iscrizione vera e propria non sarebbe stata fatta oggetto di specifico ricorso, ma solo di contestazione a mezzo di memorie llustrative, però non notificate alle controparti e non potrebbe valere come autonoma impugnazione.
Volendo allora prendere come oggetto l'iscrizione del fermo, va da sè che la censura di mancata notifica degli atti presupposti viene smentita dal fatto che l'atto presupposto è stato comunque conosciuto
( cioè il preavviso di fermo )
Nondimeno a voler sorvolare su questi aspetti processuali che pure sfiorano la inammissibilità dell'opposizione giudiziale, questo giudicante deve rilevare che la procedura di fermo complessivamente attivata dall'Agente della riscossione ( preavviso di fermo e iscrizione di fermo ) è stata preceduta dall'invio e dalla ricezione da parte della interessata mediante servizio postale a mezzo di raccomandate di posta privata ( mezzo di notiziazione riconosciuto ammissibbile ) di propedutici avvisi di accertamento e di ingiunzione nelle date del 30/10/2019 e 29/6/2022 con modalità da considerarsi rituali.
Siamo invero in presenza di notificazione diretta , quella cioè effettuata a mezzo di servizio postale, con l'osservanza degli adempimenti che regolano detto servizio legale di notiziazione senza che sia necessaria ( nel caso della compiuta giacenza ) dell'invio di successivi avvisi ex art. 139 e ss c.p.c.
Da tanto deriva la non fondatezza di tutti i mezzi d'impugnazione che vengono qui esaminati congiuntamente, con cui parte ricorrente lamenta in sostanza la mancata notifica degli atti presupposti e la intervenuta decadenza e/o prescrizione della pretesa tributaria. Al contrario, come sopra evidenziato, gli atti tributari di accertamento e di adozione delle misure di tipo cautelativo del credito ( i due atti della procedura di fermo ) diretti ad assicurare l'adempimento della obbligazione tributaria ( tassa automobilistica anno 2016) sono stati emessi tempestivamente e perciò mantengono la loro efficacia e senza che sia rinvenibile nella specie l'invocato, ma non fondato vizio in procedendo.
Conclusivamente il ricorso si rivela infondato e va respinto,
La peculiarità della vicenda in controversia consiglia la compensazione delle spese di lite tra le parti .
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese tra le parti.