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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VI, sentenza 26/02/2026, n. 1315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1315 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1315/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
24/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
IN EF NZ EUG, Presidente
DRAGO TIZIANA, Relatore
SERRANO' MARIA VITTORIA, Giudice
in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3946/2025 depositato il 09/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD704PF008332024 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD704PF008332024 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato ad Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Reggio Calabria Ricorrente_1 nella qualità di rappresentante legale dell'associazione “Associazione_1” ha impugnato l'avviso di accertamento n. TD704PF00833/2024, per l'anno 2016, notificato in data 20/03/2025, con riferimento a imposta sul reddito delle società e imposta regionale sulle attività produttive per l'importo di € 30.299,02.
A sostegno del ricorso ha esposto che: l'atto impugnato veniva emesso sul presupposto che in data
21/09/2020, l'Agenzia delle Dogane e Monopoli - Direzione Interregionale Campania e Calabria -Sezione
Operativa Territoriale di Reggio Calabria, redigeva processo verbale di constatazione che, successivamente, veniva notificato in data 24/09/2020, a carico dell'Associazione_1 rappresentata dal sig. Ricorrente_1; con il predetto PV, l'Agenzia delle Dogane e Monopoli - Direzione Interregionale Campania e Calabria -Sezione Operativa Territoriale di Reggio Calabria, contestava per l'anno di imposta 2016, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 13/12/2010 n. 2020, la base imponibile sottratta ai fini dell'imposta unica sui concorsi prognostici e le scommesse, di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504; dall'atto in questione emergeva che l'accertamento traeva origine da controlli effettuati dall'Agenzia delle Dogane e
Monopoli - Direzione Interregionale Campania e Calabria -Sezione Operativa Territoriale di Reggio Calabria al fine di verificare l'adempimento delle disposizioni in materia di apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento di cui all'art. 110 del TULPS;
nell'ambito di tali controlli veniva riscontrata dagli Agenti dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli - Direzione Interregionale Campania e Calabria -Sezione Operativa
Territoriale di Reggio Calabria la presenza presso la sede dell'Associazione_1 di n. 3 apparecchi videoterminali comunemente denominati “Totem”, destinati alla raccolta a distanza di giochi pubblici, non conforme alla normativa vigente in materia, in quanto non collegati alla rete statale e riproducenti;
emergeva, altresì, che i militari della Guardia di Finanza avessero rilevato che il sig. Nominativo_1, nella qualità di titolare della ditta individuale “Società_1” avesse permesso l'installazione e l'utilizzo presso il circolo “Associazione_2
” dei tre apparecchi Totem di sua proprietà, in tale sede, alcuna documentazione veniva fornita ai predetti militari;
successivamente al controllo della Guardia di Finanza, l'Agenzia delle Dogane e Monopoli, invitava i sig.ri Nom._1 e Ric._1 a esibire copia del contratto d'uso degli apparecchi e qualsiasi altra documentazione comprovante la data certa di inizio raccolta gioco mediante gli stessi;
anche in questo caso, non veniva esibita alcuna documentazione;
a seguito della notifica del predetto processo verbale di contestazione, il sig. Ricorrente_1, con nota prot. n. 28969 del 20/11/2020, trasmetteva all'Agenzia delle Dogane e Monopoli memoria difensiva al fine di fornire chiarimenti in ordine al rinvenimento dei “Totem” presso la sede del circolo “Associazione_2”; le richieste formulate dal sig. Ric._1 nella memoria de qua venivano disattese in ragione del fatto che in concorso col sig. Nom._1 risultasse imputato nell'ambito del procedimento penale n. Numero_1 R.G.N.R. allora pendente dinanzi al Tribunale di Palmi, in composizione monocratica, per aver sottratto al controllo dei funzionari dell'Agenzia delle Dogane Monopoli, i citati apparecchi “Totem”, spostandoli dai locali dell'associazione “Associazione_2” presso i locali della ditta dello stesso Nominativo_1, prima che i funzionari potessero effettuare le prove di accensione e funzionamento;
dal processo verbale di constatazione emergeva l'accertamento di una base imponibile ai fini dell'imposta unica sui concorsi prognostici e le scommesse, per l'anno d'imposta 2016, di € 450.000,00; poiché nell'ambito dei controlli effettuati in sede di accesso presso il circolo “Associazione_2” veniva riscontrata la presenza di n. 3 apparecchi videoterminali destinati alla raccolta a distanza di giochi pubblici non conforme alla vigente normativa e senza le prescritte concessioni e autorizzazioni e la parte non aveva asseritamente fornito prova circa l'effettivo periodo di utilizzo dei suddetti apparecchi, i verificatori applicavano su un periodo di esercizio presunto di 365 giorni, un imponibile giornaliero forfettario di € 3.000,00 su cui calcolare un'imposta unica del 6%; pertanto, la base imponibile asseritamente sottratta è stata posta alla base delle rettifiche e degli accertamenti ai fini dell'IRES, IRAP e IVA di cui allo schema di atto in questione, con conseguente applicazione della sanzione di € 15.550,00; in data 03/02/2025 venivano depositate nell'interesse del sig. Ricorrente_1 osservazioni e controdeduzioni allo schema di atto n.TD7T210000612/2024; queste ultime venivano disattese e, pertanto, l'ente procedeva a notificare avviso di accertamento n. TD704PF00833/2024, per l'anno 2016. Sulla scorta di tali premesse ha chiesto in via pregiudiziale la sospensione del procedimento in attesa della definizione del giudizio di appello avverso la sentenza n. 6235/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, Sez. 3, all'esito del procedimento n. 865/2021 R.G.R. avente a oggetto l'impugnazione degli atti propedeutici all'avviso di accertamento opposto. Ha poi eccepito: 1) Omessa notifica del processo verbale di constatazione Prot. n. 23645 del 22/09/2020. Nullità dell'atto impugnato in conseguenza della nullità degli atti prodromici;
2) Nullità dell'atto impugnato per imposta inesistente.
Violazione e falsa applicazione di legge. Travisamento dei fatti. Errata ricostruzione.
Si è costituito l'ente impositore che ha resistito al ricorso chiedendone il rigetto.
Con ordinanza resa all'udienza del 25.11.2025 la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'atto impugnato e fissato per la trattazione nel merito l'udienza del 24.02.2026, all'esito della quale la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che il ricorso non possa trovare accoglimento.
Come evidenziato con l'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensiva, il provvedimento impugnato si fonda su atto impositivo emesso dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che, impugnato dallo stesso ricorrente nel giudizio presso questa Corte con RG n. 865/2021, è stato confermato dal giudice adito con sentenza n.
6235/2023.
Ora, deve rilevarsi che la pendenza dell'appello avverso la predetta sentenza non vale a privare la stessa di efficacia, tanto più che non risulta che l'esecutività della stessa sia stata sospesa dal giudice dell'impugnazione.
L'avviso di accertamento appare poi legittimo sotto il profilo motivazionale come dimostra il compiuto esercizio del diritto di difesa da parte del ricorrente.
Quanto alle censure involgenti il merito della pretesa, si osserva che, ai sensi dell'articolo 1 comma 67 della legge 220/2010, la base imponibile per il calcolo dell'imposta unica accertata ai fini dell'imposta sui concorsi pronostici e scommesse, di cui al DLGS 505/98, viene posta a base delle rettifiche e degli accertamenti ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive che costituiscono lo specifico oggetto del presente giudizio, sicchè risultano in questa sede inammissibili tutte le censure svolte dal ricorrente con riguardo alla determinazione della predetta base imponibile, censure da muoversi avverso l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia dei Monopoli.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Reggio Calabria – Sez. VI – in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in €780,00.
Reggio Calabria, 24 febbraio 2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
24/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
IN EF NZ EUG, Presidente
DRAGO TIZIANA, Relatore
SERRANO' MARIA VITTORIA, Giudice
in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3946/2025 depositato il 09/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD704PF008332024 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD704PF008332024 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato ad Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Reggio Calabria Ricorrente_1 nella qualità di rappresentante legale dell'associazione “Associazione_1” ha impugnato l'avviso di accertamento n. TD704PF00833/2024, per l'anno 2016, notificato in data 20/03/2025, con riferimento a imposta sul reddito delle società e imposta regionale sulle attività produttive per l'importo di € 30.299,02.
A sostegno del ricorso ha esposto che: l'atto impugnato veniva emesso sul presupposto che in data
21/09/2020, l'Agenzia delle Dogane e Monopoli - Direzione Interregionale Campania e Calabria -Sezione
Operativa Territoriale di Reggio Calabria, redigeva processo verbale di constatazione che, successivamente, veniva notificato in data 24/09/2020, a carico dell'Associazione_1 rappresentata dal sig. Ricorrente_1; con il predetto PV, l'Agenzia delle Dogane e Monopoli - Direzione Interregionale Campania e Calabria -Sezione Operativa Territoriale di Reggio Calabria, contestava per l'anno di imposta 2016, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 13/12/2010 n. 2020, la base imponibile sottratta ai fini dell'imposta unica sui concorsi prognostici e le scommesse, di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504; dall'atto in questione emergeva che l'accertamento traeva origine da controlli effettuati dall'Agenzia delle Dogane e
Monopoli - Direzione Interregionale Campania e Calabria -Sezione Operativa Territoriale di Reggio Calabria al fine di verificare l'adempimento delle disposizioni in materia di apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento di cui all'art. 110 del TULPS;
nell'ambito di tali controlli veniva riscontrata dagli Agenti dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli - Direzione Interregionale Campania e Calabria -Sezione Operativa
Territoriale di Reggio Calabria la presenza presso la sede dell'Associazione_1 di n. 3 apparecchi videoterminali comunemente denominati “Totem”, destinati alla raccolta a distanza di giochi pubblici, non conforme alla normativa vigente in materia, in quanto non collegati alla rete statale e riproducenti;
emergeva, altresì, che i militari della Guardia di Finanza avessero rilevato che il sig. Nominativo_1, nella qualità di titolare della ditta individuale “Società_1” avesse permesso l'installazione e l'utilizzo presso il circolo “Associazione_2
” dei tre apparecchi Totem di sua proprietà, in tale sede, alcuna documentazione veniva fornita ai predetti militari;
successivamente al controllo della Guardia di Finanza, l'Agenzia delle Dogane e Monopoli, invitava i sig.ri Nom._1 e Ric._1 a esibire copia del contratto d'uso degli apparecchi e qualsiasi altra documentazione comprovante la data certa di inizio raccolta gioco mediante gli stessi;
anche in questo caso, non veniva esibita alcuna documentazione;
a seguito della notifica del predetto processo verbale di contestazione, il sig. Ricorrente_1, con nota prot. n. 28969 del 20/11/2020, trasmetteva all'Agenzia delle Dogane e Monopoli memoria difensiva al fine di fornire chiarimenti in ordine al rinvenimento dei “Totem” presso la sede del circolo “Associazione_2”; le richieste formulate dal sig. Ric._1 nella memoria de qua venivano disattese in ragione del fatto che in concorso col sig. Nom._1 risultasse imputato nell'ambito del procedimento penale n. Numero_1 R.G.N.R. allora pendente dinanzi al Tribunale di Palmi, in composizione monocratica, per aver sottratto al controllo dei funzionari dell'Agenzia delle Dogane Monopoli, i citati apparecchi “Totem”, spostandoli dai locali dell'associazione “Associazione_2” presso i locali della ditta dello stesso Nominativo_1, prima che i funzionari potessero effettuare le prove di accensione e funzionamento;
dal processo verbale di constatazione emergeva l'accertamento di una base imponibile ai fini dell'imposta unica sui concorsi prognostici e le scommesse, per l'anno d'imposta 2016, di € 450.000,00; poiché nell'ambito dei controlli effettuati in sede di accesso presso il circolo “Associazione_2” veniva riscontrata la presenza di n. 3 apparecchi videoterminali destinati alla raccolta a distanza di giochi pubblici non conforme alla vigente normativa e senza le prescritte concessioni e autorizzazioni e la parte non aveva asseritamente fornito prova circa l'effettivo periodo di utilizzo dei suddetti apparecchi, i verificatori applicavano su un periodo di esercizio presunto di 365 giorni, un imponibile giornaliero forfettario di € 3.000,00 su cui calcolare un'imposta unica del 6%; pertanto, la base imponibile asseritamente sottratta è stata posta alla base delle rettifiche e degli accertamenti ai fini dell'IRES, IRAP e IVA di cui allo schema di atto in questione, con conseguente applicazione della sanzione di € 15.550,00; in data 03/02/2025 venivano depositate nell'interesse del sig. Ricorrente_1 osservazioni e controdeduzioni allo schema di atto n.TD7T210000612/2024; queste ultime venivano disattese e, pertanto, l'ente procedeva a notificare avviso di accertamento n. TD704PF00833/2024, per l'anno 2016. Sulla scorta di tali premesse ha chiesto in via pregiudiziale la sospensione del procedimento in attesa della definizione del giudizio di appello avverso la sentenza n. 6235/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, Sez. 3, all'esito del procedimento n. 865/2021 R.G.R. avente a oggetto l'impugnazione degli atti propedeutici all'avviso di accertamento opposto. Ha poi eccepito: 1) Omessa notifica del processo verbale di constatazione Prot. n. 23645 del 22/09/2020. Nullità dell'atto impugnato in conseguenza della nullità degli atti prodromici;
2) Nullità dell'atto impugnato per imposta inesistente.
Violazione e falsa applicazione di legge. Travisamento dei fatti. Errata ricostruzione.
Si è costituito l'ente impositore che ha resistito al ricorso chiedendone il rigetto.
Con ordinanza resa all'udienza del 25.11.2025 la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'atto impugnato e fissato per la trattazione nel merito l'udienza del 24.02.2026, all'esito della quale la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che il ricorso non possa trovare accoglimento.
Come evidenziato con l'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensiva, il provvedimento impugnato si fonda su atto impositivo emesso dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che, impugnato dallo stesso ricorrente nel giudizio presso questa Corte con RG n. 865/2021, è stato confermato dal giudice adito con sentenza n.
6235/2023.
Ora, deve rilevarsi che la pendenza dell'appello avverso la predetta sentenza non vale a privare la stessa di efficacia, tanto più che non risulta che l'esecutività della stessa sia stata sospesa dal giudice dell'impugnazione.
L'avviso di accertamento appare poi legittimo sotto il profilo motivazionale come dimostra il compiuto esercizio del diritto di difesa da parte del ricorrente.
Quanto alle censure involgenti il merito della pretesa, si osserva che, ai sensi dell'articolo 1 comma 67 della legge 220/2010, la base imponibile per il calcolo dell'imposta unica accertata ai fini dell'imposta sui concorsi pronostici e scommesse, di cui al DLGS 505/98, viene posta a base delle rettifiche e degli accertamenti ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive che costituiscono lo specifico oggetto del presente giudizio, sicchè risultano in questa sede inammissibili tutte le censure svolte dal ricorrente con riguardo alla determinazione della predetta base imponibile, censure da muoversi avverso l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia dei Monopoli.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Reggio Calabria – Sez. VI – in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in €780,00.
Reggio Calabria, 24 febbraio 2026