Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 17/02/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
PARTE ATTRICE: personalmente e quale titolare della omonima ditta individuale Parte_1 con l'Avv. MESSINA MARILENA C.F._1
PARTE CONVENUTA: con l'Avv. SARDELLA GIANLUCA Controparte_1 P.IVA_1
OPPOSIZIONE A DI n. 208/2023– RG: 576/2023 emesso dal Tribunale di Marsala, sezione civile, in funzione di Giudice Unico di primo grado, in persona del Giudice Dott. Michele Ruvolo, in data 26.04.2023 e notificato in data 19.06.2023
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
N. RGC 1357 - 2023
Vendita di cose mobili
Con riferimento all'udienza del 29/01/2025,
IL GIUDICE
Lette le note scritte depositate dalle parti con cui la procuratrice di parte attrice opponente ha così dedotto:
Nell'interesse della SI.ra , parte opponente, nella causa in epigrafe, in Parte_1
ossequio al decreto del 16.01.2025, il sottoscritto procuratore formula le seguenti istanze: - Si insiste in tutto quanto eccepito e dedotto negli atti, note scritte e verbali di causa oltre che nelle conclusioni formulate nelle note conclusive depositate. - Vinte le rituali.
il procuratore di parte convenuta opposta ha così dedotto
Si concludono, pertanto, le presenti note di trattazione scritta discutendo il presente giudizio e precisando, nell'interesse dalla le conclusioni riportandosi a quelle già Controparte_1
rassegnate nel corpo degli atti di parte opposta e da ultimo nelle note conclusioni, chiedendone
l'integrale accoglimento con rigetto di tutte le richieste di controparte
Viste le conclusioni di parte opponente
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Marsala: nel merito a) Previa ogni declaratoria del caso di legge, disattesa ogni diversa e contraria istanza, eccezione e difesa, anche in via istruttoria e incidentale, accogliere la presente opposizione ai sensi dell'art 654 c.p.c. avverso il Decreto
1
l'effetto, b) Dichiarare illegittimo e/o nullo e/o inefficace e/o comunque annullare e/o revocare il D.I. opposto, con tutte le conseguenze di legge, per i motivi esposti in narrativa, rigettando ogni domanda svolta ex adverso in quanto infondata in fatto ed in diritto;
c) Rigettare la domanda di lite temeraria formulata dall'opposta per i motivi indicati negli scritti difensivi;
d)
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa
Viste le conclusioni di parte opposta
rigettare l'opposizione proposta dalla SI.ra , nella sua qualità, perché Parte_1
infondata in fatto e in diritto e, soprattutto, pretestuosa giacché spiegata a meri fini dilatori;
2. per l'effetto, confermare integralmente l'ingiunzione di pagamento opposta (D.I. n.
208/2023);
3. accertare e dichiarare, più in generale, alla luce di quanto esposto e di tutto quanto provato della nel corso del presente procedimento, che quest'ultima Controparte_1
è creditrice della SI.ra , finanche nella sua qualità, della complessiva somma Parte_1
di € 39.149,83; 4. per l'effetto di quanto al precedente punto 3), condannare la SI.ra
[...]
al pagamento, nei confronti della in persona del legale Pt_1 Controparte_1
rappresentante pro tempore, della complessiva somma di € 39.149,83 oltre interessi moratori ex art. 231/02 e s.m.i. dal dì del dovuto e sino al soddisfo;
5. in via subordinata a tutto quanto sopra, accertare e dichiarare che la società opposta ha effettivamente fornito i prodotti ittici alla SI.ra e che quest'ultima ne ha beneficiato senza alcuna contestazione;
Parte_1
6. per l'effetto di quanto al precedente punto, riconoscere il palese indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. da parte della SI.ra ed il diritto della ad Parte_1 Controparte_1
ottenere un indennizzo pari alla somma richiesta con l'ingiunzione di pagamento, oltre rivalutazione ed interessi, ovvero a quella diversa che dovesse risultare in corso di causa o che
l'On.le Tribunale adìto dovesse ritenere di giustizia;
7. per l'ulteriore effetto, condannare la SI.ra , finanche nella sua qualità, alla corresponsione della somma Parte_1
riconosciuta in favore della così come quantificata dall'Ill.mo Giudicante in Controparte_1
conseguenza della richiesta di cui ai precedenti punti 5) e 6);
8. condannare l'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa;
9. condannare, in ogni caso, la SI.ra , nella sua qualità, al CP_2
pagamento, in favore della anche delle spese e degli onorari della presente Controparte_1
2 fase del giudizio, oltre al r.s.g., IVA e CNA, come per legge, da distarsi in favore del deducente procuratore che se ne dichiara antistatario
provvedendo sulle istanze delle parti ha pronunziato la seguente
SENTENZA
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nel procedimento in epigrafe specificato vertente tra le parti indicate in epigrafe che completa di dispositivo deposita
IN FATTO
Con citazione ritualmente notificata parte attrice ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo in epigrafe indicato deducendo quanto segue:
Inammissibilità del D.I. per inesistenza del debito in capo alla . La domanda Parte_1
azionata da controparte afferisce a presunte forniture di merci prestate a favore dell'odierna opponente in un periodo storico che andrebbe dal 15.07.2021 al 16.09.2021. Come sopra più volte menzionato, l'impresa individuale che svolgeva l'attività prevalente di Parte_1
commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi senza deposito, cessava la propria attività il
24.05.2021. Da quel momento, non svolgendo alcuna attività di commercio, cessava, inoltre, ogni approvvigionamento di merce, e pertanto non richiedeva e/o riceveva le forniture per le quali la
spiccava le fatture di cui pretende il pagamento e delle quali la CP_1 Parte_1
veniva a conoscenza solo in seguito alla notifica decreto ingiuntivo opposto. Ed invero, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura, titolo idoneo per l'emissione del decreto, costituire fonte di prova in favore della parte che la ha emessa (Cass. n. 5071 del 2009).
Non può non rammentarsi in tale sede, che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un
3 contratto, s'inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito. In conseguenza di ciò, quando un tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche genetiche assurgere a prova del contratto, ma , al più rappresentare un mero indizio della stipulazione di questo'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata, mentre nessun valore, nemmeno indiziario, le si può riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto
(Cass. n. 8126 del 2004). La in seno al monitorio (n. 576/2023 R.G.) si limitava a Controparte_1
fornire, in allegato, estratto notarile e fatture elettroniche/documento di trasporto prive di firma o timbro della e null'altro. Conseguentemente si eccepisce la nullità del decreto Parte_1
ingiuntivo n. 208/2023 per inesistenza del debito
Parte convenuta costituitasi in giudizio ha chiesto rigettarsi l'opposizione deducendone l'infondatezza in fatto e in diritto.
La causa è stata istruita tramite l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e le escussioni testimoniali (anche a mezzo prova delegata) ed è consequenzialmente stata assunta in decisione ad esito della discussione intervenuta il giorno 29.1.2025
Delineato nei punti essenziali, e come sopra, l'ambito del dibattito processuale, ritiene il Giudicante che la spiegata opposizione si riveli infondata e vada integralmente rigettata, per i motivi di seguito esposti.
Anzitutto è opportuno premettere che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2 comma,
c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori, con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza;
quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza -ovvero, persistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
4 Nel merito occorre respingere l'eccezione di inammissibilità formulata da parte opponente per asserita cessazione di attività dal 24.5.2021.
Risulta infatti documentalmente provato:
che la cancellazione della impresa individuale è avvenuta in data 9.11.2021;
che l'istanza di cancellazione risale al giorno 1.11.2021
che le fatture poste a base del DI riguardano tutte periodi antecedenti a tale data (1. Fattura
n. 870 del 15.07.2021 2. Fattura n. 883 del 19.07.2021 3. Fattura n.899 del 22.07.2021 4.
Fattura n. 921 del 26.07.2021 5. Fattura n. 946 del 29.07.2021 6. Fattura n. 973 del 02.08.2021
7. Fattura n. 985 del 05.08.2021 8. Fattura n. 1008 del 09.08.2021 9. Fattura n. 1032 del
12.08.2021 10. Fattura n. 1057 del 16.08.2021 11. Fattura n. 1080 del 19.08.2021 12. Fattura
n. 1102 del 23.08.2021 13. Fattura n. 1134 del 26.08.2021 14. Fattura n. 1154 del 30.08.2021
15. Fattura n.1178 del 02.09.2021 16. Fattura n. 1204 del 06.09.2021 17. Fattura n.1221 del
09.09.2021 18. Fattura n. 1242 del 13.09.2021 19. Fattura n. 1259 del 16.09.2021);
La SInora sostiene di non avere mai richiesto né ricevuto le forniture di cui alle sopra citate Pt_1
fatture e che esse sarebbero semmai relative ad attività itinerante del figlio, soggetto terzo, che avrebbe agito quale falsus procurator.
Le dichiarazioni rese dai testi sentiti dal Giudice del Tribunale di Brindisi il 3.7.2024 tuttavia hanno sconfessato tale prospettazione dei fatti.
Le SInore e infatti: Tes_1 Tes_2
A) hanno dichiarato essere vero:
1) “che i rapporti commerciali tra la ditta individuale e la hanno Parte_1 Controparte_1
avuto inizio nel gennaio 2021 e sono terminati nel settembre 2021”;
5 2) “che, i rapporti commerciali tra la ditta individuale e la sono Parte_1 Controparte_1
consistiti nell'acquisto da parte della di prodotti ittici venduti dalla Parte_1 Controparte_1
;
[...]
4) “che, la ditta individuale , nel maggio 2021, richiedeva alla un Parte_1 Controparte_1
aumento sino all'importo di € 30.000,00 della propria certificazione del credito da parte di Atradius
Credito y Caucion S.A. per gli acquisti di prodotti ittici ad effettuarsi, che veniva regolarmente concessa”;
8) “che, i rapporti commerciali tra la e la ditta individuale Controparte_1 Parte_1
venivano intrattenuti dal figlio della SI.ra , SI. ”; (in particolare la Parte_1 Testimone_3
ha dichiarato che “i rapporti commerciali spesso erano intrattenuti anche dalla SInora Tes_1
”) Pt_1
9) “che, il SI. , figlio della SI.ra , curava tutti gli aspetti della vita Testimone_3 Parte_1
societaria della ditta individuale della propria madre: dagli ordini, alle vendite per finire ai pagamenti”
(n.d.e. circostanze non conosciuta dalla SInora Tes_2
10) “che, il SI. , figlio della SI.ra , inviava alla i Testimone_3 Parte_1 CP_1 CP_1
dati societari e fiscali della ditta individuale Marino AN”
11) “che, il SI. , figlio della SI.ra era solito effettuare Testimone_3 Parte_1
personalmente ordini al preposto personale della il quale provvedeva di Controparte_1
conseguenza a formare il relativo documento d'ordine”;
12) “che, , figlio della SI.ra , effettuava pagamenti alla Testimone_3 Parte_1 Controparte_1
anche a mezzo versamenti dal proprio conto corrente, sulle fatture attestanti le forniture
[...]
ricevute dalla ditta Marino AN, come da riepilogo bonifici ricevuti della Unicredit Banca S.p.A. prodotto agli atti;
16) “che, la ditta riceveva i prodotti ittici dalla senza muovere a Parte_1 Controparte_1
quest'ultima alcuna contestazione né sulla qualità, né sulla quantità né sulla fatturazione, né contestualmente né successivamente alla consegna”;
17) “che, la ogni qual volta effettuava una fornitura in favore della ditta individuale Controparte_1
Con
, inviava la relativa fattura commerciale oltre che allo nche alla e-mail della ditta Parte_1
”; Parte_1
6 18) “che, la non ha mai ricevuto alcuna contestazione sulle forniture e relative Controparte_1
fattura da parte della ditta individuale ”; Parte_1
B) hanno riconosciuto altresì il partitario relativo al cliente ditta individuale Marino AN come esattamente corrispondente a quello esistente all'interno dei documenti contabili presenti presso la sede della e relativi alla ditta individuale , nonché riconosce tutte Controparte_1 Parte_1
le operazioni contabili ivi annotate.
Il Teste : Tes_4
A) ha riconosciuto come realmente effettuate le forniture di cui alle fatture di vendita, nonché dei relativi DDT, già prodotte nel fascicolo monitorio poste a base del decreto ingiuntivo”;
B) ha dichiarato essere vero:
14) “che, le forniture indicate nelle fatture commerciali (e relativi DDT) della di cui Controparte_1
al precedente punto, venivano da Lei consegnate presso la ditta Marino AN, nei luoghi da quest'ultima prescelti”;
15) “che, i prodotti ittici relativi alle forniture di cui ai precedenti punti ed effettuate nei luoghi prescelti dalla ditta Marino AN venivano ritirati dal figlio della SI.ra , SI. Pt_1 Tes_3
che firmava altresì i relativi DDT”;
[...]
16) “che, la ditta riceveva i prodotti ittici dalla senza muovere a Parte_1 Controparte_1
quest'ultima alcuna contestazione né sulla qualità, né sulla quantità né sulla fatturazione, né contestualmente né successivamente alla consegna”;
precisando più volte che nelle dette occasioni era presente la SInora presentatasi quale Pt_1
titolare dell'impresa.
Orbene la convenuta -in ossequio all'onere probatorio che alla medesima incombeva quale attrice in senso sostanziale- con la documentazione di cui al procedimento monitorio, alla comparsa responsiva e alle memorie ex art. 171 ter cpc e alle dichiarazioni dei testi ha dimostrato an e quantum della propria pretesa creditoria.
Per converso, nessuna decisiva prova è stata allegata da parte opponente la cui la prospettazione dei fatti non è dunque risultata supportata da adeguato sostegno probatorio.
Ciò comporta il rigetto della proposta opposizione.
7 Parte opposta ha formulato domanda ex art. 96 c.p.c., per temerarietà della lite.
Occorre, a tale riguardo, osservare che la fattispecie risarcitoria dell'art. 96, 1° co., punisce un contegno illecito tenuto dalla parte soccombente con dolo o colpa grave descritto in modo volutamente ampio e generico (agire o resistere in giudizio), riferibile a tutte le possibili attività esplicabili in un processo. Tuttavia, occorre pure osservare come la prova del danno da illecito processuale incomba sull'istante che si assume leso, onerato di dimostrare l'esistenza e l'entità di un evento pregiudizievole discendente, con nesso causale, dalla illecita condotta della controparte nonché dello stato soggettivo connotante quest'ultima, mentre la liquidazione officiosa ed equitativa del pregiudizio non esime la parte istante dall'onere di allegare gli elementi di fatto, desumibili dagli atti di causa, necessari ad individuare l'esistenza dei danni sofferti - cioè ad identificare il tipo e gli elementi costitutivi dei danni - ed idonei a consentire al giudice in via officiosa - e, se del caso, equitativa - la relativa quantificazione. Ebbene, parte opposta nulla ha allegato, né tantomeno provato, in ordine ai danni asseritamente subiti a causa della opposizione proposta da parte attrice/opponente. Dunque, la domanda deve essere rigettata.
Ciò precisato in merito alla fattispecie di cui al primo comma dell'art. 96 c.p.c., occorre pure osservare come il Legislatore abbia introdotto, al terzo comma della citata disposizione normativa, ulteriore fattispecie con cui si introduce la possibilità per il giudice di pronunciare, contestualmente alla statuizione sulle spese di lite, condanna, anche di ufficio, della parte soccombente al pagamento in favore della controparte di somma - ulteriore rispetto alle spese processuali - equitativamente determinata, con il dichiarato proposito di rafforzare le sanzioni per l'uso distorto degli strumenti processuali. La condanna in questione può essere pronunciata:
- anche d'ufficio, senza necessità di un'apposita istanza di parte (che, se formulata, assume valenza di mera sollecitazione all'esercizio del potere officioso);
- soltanto nei confronti della parte soccombente in giudizio;
soccombenza, questa, da intendere, in analogia con quanto ritenuto in relazione alla fattispecie di cui al 1° co., come totale e concreta, con esclusione delle ipotesi di soccombenza reciproca o parziale.
Nelle applicazioni giurisprudenziali (di merito e di legittimità) della norma è emersa la univoca e condivisibile tendenza a ritenere che la nuova norma consente di prendere in esame gli effetti prodotti dalla lite temeraria sulla amministrazione della giustizia nel suo complesso, nei termini di
8 rallentamento e quindi inefficacia della tutela dei diritti, che si riverberano inevitabilmente sulle posizioni soggettive di coloro che, pur estranei al processo in cui si tenga la condotta ostativa e capziosa, si siano comunque rivolti all'Autorità Giudiziaria vedendo allungati i tempi di definizione dei procedimenti che li riguardano.
Ricorrono nella specie i presupposti per fare applicazione ufficioso della norma in discorso.
L'opposizione de qua è risultata del tutto infondata in fatto e in diritto, appalesandosi, di conseguenza, come meramente dilatoria e, di tal guisa, ascrivibile al novero di quelle iniziative giudiziarie temerarie e defatiganti possibile oggetto di sanzione ai sensi dell'art. 96, terzo comma,
c.p.c.
Parte attrice, dunque, deve essere condannata al pagamento in favore di parte opposta di una somma che si ritiene equo determinare nella quinta parte delle spese di lite e, quindi, in € 1.523,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala –in composizione monocratica- nella persona del Giudice onorario dott.ssa
Rosita Cosentino, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe specificata, ogni diversa eccezione e difesa disattesa:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna parte attrice ai sensi dell'art. 96 comma 3° cpc a versare in favore in Controparte_1
persona del lrpt, la somma di E 1.523;
- condanna parte attrice a versare in favore di parte convenuta la somma di E 7.616 come da voci sopra dettagliatamente specificate a titolo di spese del giudizio, oltre gli accessori di legge.
Così deciso in Marsala, 17.2.2025
IL GIUDICE Dott.ssa Rosita Cosentino
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