Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 18/02/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Causa n. 755/2023
Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127-bis c.p.c.
Oggi 18/02/2025, innanzi al giudice dott. Alessandro Gasparini, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi in video conferenza mediante Piattaforma Teams: per la parte ricorrente l'avv. Pozzi per la parte convenuta l'avv. Mascia Gianmarco
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti difensivi e concludono come in atti e rinunciano ad essere presenti in videoconferenza alla lettura della sentenza. Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio pronuncia, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la presente sentenza.
Il Giudice
Dott. Alessandro Gasparini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Alessandro Gasparini, all'udienza del 18/02/2025, svoltasi con le modalità
previste dall'art. 127-bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 755 / 2023 RCL promossa con ricorso depositato il 08/05/2023 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo/omissioni contributive/iscrizione d'ufficio/esercizio della professione da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. POZZI Parte_1 C.F._1
FAUSTO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico Email_1
contro
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MASCIA
[...] P.IVA_1
GIANMARCO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
) Email_2
Motivi della decisione
1.Con ricorso depositato l'8.5.2023 ha proposto opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo n. 153/2023, provvisoriamente esecutivo, emesso dal suintestato Tribunale il
3.3.2023 e notificato il 30.3.2023, con cui gli veniva ingiunto il pagamento della somma di Euro
30.488,83 (di cui Euro 15.186,50 per contributo soggettivo, Euro 4.858,41 per contributo integrativo ed Euro 25,66 per contributo di maternità, per un totale di Euro 20.070,57; oltre Euro
5.542,46 per interessi di mora, Euro 4.070,83 per sanzioni, Euro 805,00 per sanzioni residue per
1 omessa comunicazione delle dichiarazioni), oltre ulteriori accessori come da regolamento di previdenza fino al saldo e spese in favore dell'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati ( per omissioni contributive dal 2013 al 2019, non avendo CP_1
l'iscritto alla cassa presentato i modelli reddituali obbligatori e non avendo versato i contributi dovuti (doc. 5 e 6 fascicolo monitorio). L'opponente, in particolare, rileva che l'iscrizione alla
è avvenuta d'ufficio il 12.10.2018; sostiene che la stessa sarebbe illegittima in quanto CP_2
l'attività esercitata dal 1999 ad oggi non rientrerebbe in quelle specifiche dei periti industriali di cui all'art. 1 del Regolamento previdenziale essendo un lavoratore autonomo con partita iva
(richiesta nel 2002) che svolge attività di formatore (per cui ha intrapreso un percorso formativo nell'ambito del quale ha sostenuto specifici esami, doc. 3 opponente) per sistemi di gestione per la qualità ambiente e sicurezza e correlati sistema di accreditamento e gestione;
ha dato atto e documentato di avere versato la contribuzione all' , gestione generale e separata (doc. 5 e 6 CP_3
opponente); ha contestato, in via amministrativa, con PEC del 21.2.2019 (doc. 4 opponente) la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla Cassa, avendo sempre versato i propri contributi alla gestione separata (doc.
5-6 opponente); ha eccepito, in subordine, la prescrizione dei CP_3
crediti anteriori al quinquennio dal 2019 (data di invio della diffida dell'Ente); ha contestato la debenza delle somme richieste a titolo di sanzioni stante la buona fede e correttezza e la genericità della normativa di riferimento;
ha contestato i conteggi effettuati dall'Ente nonché la sussistenza della prova scritta del credito;
ha eccepito altresì di non avere emesso alcuna fattura per l'anno 2016.
2. Si è costituito l' chiedendo l'integrale rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed CP_1
in diritto. Ha rilevato l'iscrizione del ricorrente al Collegio Provinciale di Verona dall'1.1.1999,
come risulta anche dalla corrispondenza intercorsa tra le parti e risalente al 29.11.2017 (doc. 5
monitorio). Ha ribadito che l'attività esercitata e dichiarata dall'opponente non prevede un codice attività specifico in quanto la professionalità necessaria per lo svolgimento della stessa è
legata alla qualifica di perito industriale, risultando errata l'iscrizione alla gestione separata dell' che ha natura suppletiva e sussidiaria rispetto a quelle attività dei lavoratori autonomi CP_3
sprovvisti di albi di categoria e che rispetto alla contribuzione versata avrebbe diritto a chiederne
2 il rimborso da poter portare in compensazione con le somme dovute all' senza CP_1
applicazione di sanzioni e interessi;
ha altresì evidenziato che il codice ATECO 74.90.91
(attività tecniche svolte da periti industriali) dichiarato a fini fiscali imponeva l'iscrizione all'Ente e il versamento della contribuzione. Ha riportato quindi lo scambio di corrispondenza con il legale della parte su tali questioni (doc. 7, 8 opposto;
doc. 9, 10 monitorio).
3. Il giudice, sospesa la provvisoria esecuzione del provvedimento monitorio con decreto dell'11.5.2023, ha sentito le difese delle parti all'udienza del 9.11.2023 e con ordinanza del
10.11.2023 ha ammesso la prova testimoniale e disposto l'acquisizione della visura della società di cui l'opposto è legale rappresentante e socio, attraverso cui si esplica Parte_2
l'attività di fatto svolta dallo stesso. All'udienza del 17.1.2024 è stato sentito il testimone Tes_1
e all'esito la causa è stata rinviata per la discussione con termine per note. La discussione
[...]
è stata differita d'ufficio stante la sopravvenuta applicazione dello scrivente magistrato in Corte
d'Appello di Venezia. All'odierna udienza, celebratasi in modalità da remoto, come richiesto dalle parti, il giudice, sentite le conclusioni, si è ritirato in camera di consiglio e all'esito ha pronunciato la presente sentenza, depositata telematicamente.
4. Occorre preliminarmente ricordare che è onere dell'ente previdenziale che agisce in giudizio per far valere un proprio credito dimostrarne la sussistenza ed in particolare nelle ipotesi di iscrizione d'ufficio, che l'attività in concreto svolta dal professionista rientri tra quelle per cui è previsto l'obbligo di iscrizione alla cassa;
va altresì rilevato che la classificazione ATECO è astratta e preventiva e non certifica l'attività in concreto svolta dall'imprenditore, risolvendosi in una classificazione a fini statistici, fiscali e contributivi delle attività economiche che l'imprenditore dichiara di svolgere, senza alcun valore costitutivo né ricognitivo del titolo abilitativo allo svolgimento dell'attività, né dell'attività concretamente espletata, che può essere ricostruita soltanto facendo riferimento all'oggetto sociale, alle licenze possedute ed a quanto effettivamente svolto dal singolo esercizio commerciale (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. V,
3 5. Nel caso di specie, è documentato (doc. 5 monitorio) e peraltro sostanzialmente pacifico tra le parti, che quantomeno nel periodo in contestazione, sia stato iscritto nell'albo Parte_1
provinciale dei periti industriali (Collegio di Verona) e comunque sin dal 1.1.1999; è altresì
documentato che dal 14.1.2002 ( e non 14.1.2022 come erroneamente riportato a pag. 13 della memoria di costituzione sia titolare di partita iva con codice attività inizialmente attribuito CP_1
7484B -altre attività di servizi [per le imprese] n.c.a. [non classificati altrove ](“certificato di attribuzione del numero di partita IVA, doc. 2 opponente), codice che l'opposto riferisce avere richiesto e ottenuto per l'attività di “formatore per sistemi di gestione per la qualità ambiente e
sicurezza -schemi internazionali ISO 90001, ISO 14001, 45001 ISO” e che l'iscrizione alla
Cassa previdenziale, odierna opposta, si avvenuta d'ufficio con delibera del 22.2.2018 , n.
589/2018, diversamente da quanto sostenuto in sede monitoria dall' Risulta altresì dai CP_1
documenti prodotti da in particolare dalle dichiarazioni dei redditi 2013-2019 CP_1
dell'opposto (doc. 8 monitorio), un diverso codice attività 74.90.91 corrispondente alla partita
IVA del che pacificamente corrisponde a “attività tecniche svolte dai periti industriali”. Pt_1
E'altresì documentato e non contestato che la società di cui l'opposto è legale Parte_2
rappresentante e socio di maggioranza all'80% (documento depositato il 14.11.2023 su ordine del giudice), è stata costituita il 27.1.1998 (e iscritta il 21.4.1998), con codice ATECO 70.22.09
(“organizzazione aziendale e pianificazione aziendale nell'area gestionale;
elaborazione dati per conto terzi”) e che la stessa svolga, sulla base delle dichiarazioni rese, attività di:
“elaborazione dati”, “attività degli studi di architettura, ingegneria ed altri studi tecnici” e “corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale”.
6. L'opponente interrogato da questo giudice sui fatti di causa, ha dichiarato: “la partita Pt_1
IVA ce l'ho dal 1999. Dal 1998 quando sono uscito dalla mia azienda, sono perito industriale,
sono entrato nel collegio dei periti come soggetto voluto per rappresentare le aziende. Non ho
mai svolto attività che possono rientrare nell'attività dei periti tecnici. Ho sempre operato con
la mia impresa, ho scritto articoli per la rivista dei periti nazionali, a titolo gratuito, sono stato
parte del collegio dei periti, parlo di sistemi di gestione, non rientra nel collegio dei periti. Io
tutte le mattine vado da aziende portandoli vicino alla certificazione. La mia partita IVA
4 personale c'è,, perché si cercava di arrivare ad ottenere fondi, per andare a fare formazione
presso le aziende. Per poterlo fare a determinate condizioni non potevo intervenire come
ma personalmente[…]Tutto è derivato dal fatto che alla camera di commercio sono Parte_2
variati i codici ATECO. Quello rimasto sulla mia partita IVA ha dato origine all'iscrizione
d'ufficio. Ma io prima e dopo ho sempre svolto le medesime mansioni. Questa variazione ha comportato l'iscrizione da data antecedente. Preciso che l'attività da me svolta personalmente è la medesima di quella svolta dalla società, di cui sono legale rappresentante”.
7. Il teste commercialista del nonché collega dello stesso in alcuni corsi di Tes_1 Pt_1
formazione, sentito all'udienza del 17.1.2024, ha ulteriormente chiarito: “ADR: l'attività di
formatore in questi corsi alle aziende, è organizzato da enti formatori terzi, cioè la formazione
non la posso fare io direttamente, deve essere fatta tramite organismi autorizzati. Questi enti
organizzano corsi di formazione e materialmente assegnano compiti ai singoli, persone fisiche.
In alcuni casi è imposto che il formatore fatturi con la propria partita IVA. Per poter espletare
determinati incarichi è sorto questo problema in capo al ricorrente che quindi ha dovuto aprire
la partita IVA per svolgere la medesima attività. Questo era necessario in alcuni casi, non in
tutti, alcuni bandi sono più vincolanti e altri meno. ADR: il codice ATECO, per come ricordo, non c'era all'epoca dell'apertura della partita IVA, specifico per l'attività di formatore. Si è
fatto riferimento ai codici residuali come prevedeva la norma, che inglobano tutto quello che non c'era negli specifici codici. Era un codice diverso da quello usato dalla società, se non ricordo male. Non ricordo quando, son passati tanti anni: c'è stato un cambiamento di codice a
livello nazionale (sono stati mi pare riformulati con cifre e lettere in più). Questo passaggio è
stato affidato al sistema, nel senso che lo stesso proponeva “match” tra vecchio e nuovo codice
che di fatto per la maggior parte sono avvenuti per questo automatismo. Non so se c'era modo
di modificarlo manualmente, ma per come ricordo il cambio è avvenuto in maniera automatica.
Nei software di gestione è tutto legato a codifiche condivise, la modifica manuale di una
avrebbe comportato a ricaduta la necessità di modificare tutte la altre, ai fini IVA, reddito
professionale, etc. , cosa che non mi pare sia avvenuta”.
5 8. Tali circostanze non sono state per vero contestate nella loro materialità, considerando peraltro che effettivamente nel corso degli anni le classificazioni ATECO sono state modificate e aggiornate (quelle del 1991 nel 2002, poi nel 2007 e poi ulteriormente aggiornate nel 2021,
2022 e da ultimo nel 2025).
Quindi se nel caso di specie, non risulta che il abbia dichiarato, con valenza confessoria ex Pt_1
art. 2735 c.c., di svolgere attività tecniche di perito industriale, poiché l'attribuzione del relativo codice ATECO è successiva alla richiesta di partita IVA ed è avvenuta d'ufficio (in modo automatico, in base alla sottocategoria più prossima, introdotta nell'ambito della categoria generale preesistente), lo stesso, così come conferma la testimonianza del non ha mai Tes_1
avviato una pratica di variazione (ex art. 35 DPR 633/1972), determinando così l'iscrizione alla sulle base delle risultanze dell'anagrafe tributaria, circostanze queste che appaiono prive CP_2
di decisivo valore probatorio ai fini che qui interessano.
9. Risulta tuttavia, in fatto, pacifico, documentato (cfr. lettera del 24.1.2019, doc. 5 opposta) e confermato dalla prova testimoniale (“Il ricorrete si occupava di illustrare le procedure di organizzazione aziendale, cioè nell'ambito di gestione dei sistemi della qualità, della sicurezza
sul lavoro. Prevalentemente del sistema della qualità e della sicurezza, ma non solo […]ADR:
ad ulteriore e più particolare esempio, al responsabile della sicurezza il ricorrente spiega quali
documenti, quali verifiche vanno effettuate, segnalando eventuali azioni correttive. Ciò anche al
fine di preparare le aziende per gli audit necessari a conseguire determinate qualifiche” cfr. dichiarazione del teste verbale udienza del 17.1.2024), che l'odierno opponente abbia, Tes_1
nel periodo in contestazione, svolto attività di formatore in materia di sicurezza sul lavoro,
rispetto alla quale ha partecipato egli stesso a corsi di formazione (doc. 3 opponente):
“formazione formatori” volta all'apprendimento di metodologie di progettazione della formazione degli adulti, apprendimento di tecniche di comunicazione in aula, valutazione dell'efficacia dell'intervento formativo (attestazione del 7.3.2013); successivo corso di aggiornamento “valido anche come aggiornamento per i Responsabili dei Servizi di Prevenzione
e Protezione (RSPP) e per gli Addetti ai Servizi di Prevenzione e Protezione (ASPP), che tra i compiti previsti nel Dlgs 81/08, devono proporre programmi di formazione dei lavoratori
6 all'azienda. Aggiornamento RSPP ai sensi dell'art. 32, comma 6 del D.Lgs 81/08 e dell'art. 3 dell'Accordo 26/01/2006 emanato dalla Conferenza Permanente Stato Regioni (attestazione del
15.7.2016); ulteriori analoghi corsi di aggiornamento (attestazione del 23.5.2019 e del
12.5.2022). Tali corsi a ben vedere, presuppongo il possesso di conoscenza della materia della sicurezza, risultando focalizzati sulle metodologie didattiche della stessa e comunque di aggiornamento.
10. L'art. 1 del Regolamento di Previdenza dell' prevede: “
1. Gli iscritti agli albi CP_1
professionali dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati che esercitano attività
autonoma di libera professione, in forma singola o associata, o di partecipazione societaria
senza vincolo di subordinazione, anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa,
sono obbligatoriamente iscritti all'Ente sempreché tale attività rientri nelle competenze
specifiche del Perito Industriale, ancorché svolgano contemporaneamente attività di lavoro dipendente o altre attività di lavoro autonomo di diversa natura.
2. L'iscritto all'Albo
professionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, iscritto anche in altri albi
professionali pure dotati di un proprio Ente di previdenza obbligatoria, può optare per uno qualsiasi degli Enti stessi.
3. La facoltà di non iscriversi all' va esercitata mediante CP_1
presentazione di apposita dichiarazione con firma autenticata ai sensi di legge.”
La questione dunque è di stabilire se l'attività di formatore in materia di sicurezza sul lavoro determini, per l'iscritto all'albo dei periti industriali, l'obbligo di iscrizione alla CP_2
Sul punto la giurisprudenza di merito ha fornito risposte non sempre univoche. In alcune pronunce delle Corti d'Appello rinvenute in materia appare tuttavia emergere un orientamento favorevole all'Ente: «Orbene, non può revocarsi in dubbio che l'attività di formazione e
consulenza in ambiti diversi e cioè dalla sicurezza sul lavoro di cui al TU 81/2008, a quella di
valutazione dei rischi, della certificazione dei macchinari, alla formazione degli imprenditori
nel settore dei pubblici esercizi (corsi SVAB) o dei responsabili dei servizi di protezione e
prevenzione (RSPP), alla prevenzione del rischio antincendio debba essere ricondotta (se non
esclusivamente) quantomeno a quella di specifica competenza tecnica dell'attività professionale
dei periti industriali in quanto collegata alle cognizioni tecnico scientifiche di detta attività
7 professionale. La Corte di Cassazione (cfr. da ultimo Cass. sent. 14806 del 10/7/2020) ha infatti
in più occasioni ribadito che “nel concetto in questione deve ritenersi compreso, oltre
all'espletamento delle prestazioni tipicamente professionali (ossia delle attività riservate agli
iscritti negli appositi albi) anche l'esercizio di attività che, pur non professionalmente tipiche,
presentino, tuttavia un "nesso" con l'attività professionale strettamente intesa, in quanto
richiedono le stesse competenze tecniche di cui il professionista ordinariamente si avvale
nell'esercizio dell'attività professionale e nel cui svolgimento, quindi, mette a frutto (anche) la
specifica cultura che gli deriva dalla formazione tipo logicamente propria della sua
professione, evidenziandosi come tale interpretazione, valida per tutte le categorie professionali
- e che si traduce nell'esclusione della sussistenza dell'obbligo contributivo solamente nel caso
in cui non sia, in concreto, ravvisabile un intreccio tra tipo di attività e conoscenze tipiche del
professionista - sia stata suggerita dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 402 del 1991,
resa a proposito del contributo integrativo dovuto dagli avvocati e procuratori iscritti alla
di previdenza ai sensi della L. n. 576 dei 1980, art. 11, comma 1 e nella quale si è CP_2
esplicitamente affermato che il prelievo contributivo in parola è collegato all'esercizio
professionale e che per tale deve intendersi anche la prestazione di attività riconducibili, per
loro intrinseca connessione, ai contenuti dell'attività propria della libera professione» (Corte
d'Appello dell'Aquila, sentenza 500/2021 del 30.9.2021); «Sul punto infatti, del tutto condivisibilmente la Corte regolatrice ha osservato che “il concetto di "esercizio della
professione" va interpretato non in senso statico e rigoroso, bensì tenendo conto dell'evoluzione
subita nel mondo contemporaneo (rispetto agli anni a cui risale la normativa di "sistema"
dettata per le varie libere professioni) dalle specifiche competenze e dalle cognizioni tecniche
libero professionali;
ciò ha comportato la progressiva estensione dell'ambito proprio
dell'attività professionale, con occupazione, da parte delle professioni, di tutta una serie di
spazi inesistenti nel quadro tipico iniziale, …, cosicché deve ritenervisi ricompreso, oltre
all'espletamento delle prestazioni tipicamente professionali (ossia delle attività riservate agli
iscritti negli appositi albi), anche l'esercizio di attività che, pur non professionalmente tipiche,
presentino, tuttavia un "nesso" con l'attività professionale strettamente intesa, in quanto
8 richiedono le stesse competenze tecniche di cui il professionista ordinariamente si avvale
nell'esercizio dell'attività professionale e nel cui svolgimento, quindi, mette a frutto (anche) la
specifica cultura che gli deriva dalla formazione tipologicamente propria della sua professione;
- ne discende l'esclusione della sussistenza dell'obbligo contributivo solamente nel caso in cui
non sia, in concreto, ravvisabile una connessione tra l'attività svolta e le conoscenze tipiche del
professionista, in linea con quanto suggerito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 402
del 1991 (………)” (così testualmente Cass. n. 5827/2013) [così anche Cass. 9076/2015; Cass.,
11013/2016 ndr] Ritiene la Corte che una tale nozione debba adottarsi anche ai (diversi) fini
che qui interessano, non solo per ragioni di coerenza complessiva del sistema (che pure
basterebbe), ma anche in conseguenza dell'ampiezza della lettera dell'art. 61 che fa riferimento generalmente alle “professioni intellettuali”, con ciò intendendo riferirsi ragionevolmente alla generalità delle attività che presuppongono per l'appunto “la specifica cultura che …deriva dalla formazione tipologicamente propria” delle professioni ordinistiche. E nella specie è
incontroverso che […] svolgesse attività di consulenza in materia di sicurezza sul lavoro in favore dei clienti acquisiti da […] , un'attività che implicava quindi sicuramente Parte_3
l'impiego della “specifica cultura”, delle conoscenze tipiche, della professione di perito
industriale» (Corte d'Appello di Firenze, sentenza 834/2018 del 9.4.2018).
11. In sostanza, sulla base dei richiamati condivisibili principi, non appare possibile affermare, come preteso dall'opponente, che l'attività di formazione in materia di sicurezza sul lavoro non abbia alcuna connessione con le conoscenze tipiche del perito industriale ed estranee alla sua specifica cultura professionale.
Tale circostanza è resa ancor più evidente se si considera che la sicurezza sul lavoro rientra nelle competenze dei periti industriali, indipendentemente dalla specializzazione, prevista come materia d'esame comune a tutti gli indirizzi per l'iscrizione all'albo (cfr. L. 17/1990 e DM
445/1991 e DM 447/2000).
L'iscrizione d'ufficio appare dunque legittima e la pretesa contributiva dell'Ente fondata.
12. Le somme dovute a titolo di contributi previdenziali dal all'EPPI risultano Pt_1
dettagliatamente descritte nell'estratto conto certificato allegato al ricorso monitorio sub doc. 6.
9 In detto documento, sono dettagliatamente indicati i coretti importi contributivi di cui il è Pt_1
debitore, ovvero quelli riferiti agli anni dal 2013 al 2019 e per i quali il è stato ritualmente Pt_1
costituito in mora per tramite della p.e.c. e della raccomandata a.r. rispettivamente datate
28.5.2019 e 30.1.2023 (cfr docc. 9 e 10 del fascicolo di fase monitoria).
Infondate risultano quindi le eccezioni con cui si contestano dette risultanze contabili, così come si contestano i conteggi riferiti alle sanzioni ed agli interessi di mora, computati secondo quanto previsto nello statuto e nel regolamento dell' CP_1
13. Nella determinazione delle somme dovute per omissione contributiva, l' ha acquisito CP_1
d'ufficio i redditi da professione del Caloi nell'anno 2019. Infatti, a seguito dell'iscrizione all'Albo professionale dei Periti Industriali l'opponente aveva dichiarato, di non esercitare la libera professione di perito industriale e – conseguentemente – era stato esonerato, sulla base di detta dichiarazione, dall'obbligo di versamento della relativa contribuzione previdenziale (doc. 9
opponente).
Il modello reddituale dell'anno 2013 poteva essere trasmesso entro il 15.9.2014. Lo stesso è
stato acquisito in data 13.02.2019 e, per tale motivo, la richiesta avanzata nei confronti del Pt_1
rientra nei termini prescrizionali. Analoghe considerazioni valgono per il modello reddituale dell'anno 2014, acquisito anch'esso il 13.2.2019 (scadenza per la trasmissione al 29/10/2015)
(cfr docc. 6, 7 e 8 del fascicolo di fase monitoria).
Ne consegue che nessuno degli importi richiesti a titolo di contributi previdenziali si è prescritto;
l'importo riportato nel decreto ingiuntivo opposto risulta quindi corretto e la domanda di accertamento di intervenuta prescrizione delle somme dovute per quanto concerne gli anni contributivi 2013-2014 deve essere respinta.
14. Quanto alla richiesta subordinata relativa all'illegittimità degli interessi di mora e delle sanzioni maturati sui contributi non corrisposti, la stessa non può essere accolta in quanto si tratta di somme dovute in forza dello statuto e del regolamento che conseguono sulla base CP_1
del semplice omesso pagamento, avendo peraltro l'Ente, come dedotto e documentato (doc. 6
opposto), comunicato all'opponente la facoltà di chiedere il rimborso delle somme versate all' e di richiedere quindi la regolarizzazione alla evitando così l'applicazione di CP_3 CP_2
10 interessi e sanzioni sulle relative somme portate in compensazione, facoltà dallo stesso pacificamente non esercitata.
15. Ogni ulteriore profilo assorbito dalle suesposte considerazioni.
16. Le spese di lite della presente fase di opposizione, stante i contrasti nella giurisprudenza di merito in relazione alle questioni sottese alla decisione e la particolarità della fattispecie, devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) rigetta il ricorso e conferma il decreto ingiuntivo n. 153/2023 del 3.3.2023 (RGL
336/2023);
2) dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Verona, 18.2.2025
IL GIUDICE
Dott. Alessandro Gasparini
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
21 maggio 2018, n. 3035; Sez. V, 17/01/2023, n. 564). Possono tuttavia essere rilevanti le dichiarazioni rese dall'interessato nell'ottenere l'attribuzione del codice, come in sede di iscrizione (volontaria) alla cassa.