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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 06/08/2025, n. 3339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3339 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Angela Lo Piparo Giudice rel. dr. Michele Guarnotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nell'ambito del procedimento ex art. 281 decies c.p.c. e ss. iscritto al n. 5905 del Ruolo
Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2025 promosso
DA
, nato in [...] in data [...] (difeso dall'Avv. VINCI Parte_1
FRANCESCO ROBERTO);
– ricorrente –
CONTRO
Controparte_1
Controparte_2
Controparte_3
[...]
– resistente –
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO;
– interveniente necessario –
AVENTE AD OGGETTO: Ricorso avverso il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per richiesta asilo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte depositate il 14/07/2025 in sostituzione dell'udienza del 15/07/2025; MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio depositato il 13/05/2025 Pt_1 ha impugnato il provvedimento 26592/Imm/2025/Sez.4^
[...] CP_4
emesso dal Questore di Trapani del 30/01/2025, notificato all'interessato in data
13/04/2025, con il quale è stata respinta la sua domanda diretta a conseguire il rilascio di permesso di soggiorno per richiesta asilo, presentata il 06/06/2024, non ravvisandone i presupposti per la sua concessione.
In particolare, il ricorrente ha lamentato l'erroneità delle valutazioni operate dalla
Questura di deducendo, di stato coinvolto in un procedimento penale a CP_1
proprio carico ove è stata applicata la più grave delle misure cautelari a carattere custodiale e di essere in una circostanza che può legittimare il conseguimento di un permesso di soggiorno ex. art. 11 comma 1 lett. c-bis) del DPR n. 394/99.
Chiedeva, pertanto, previa sospensiva del provvedimento impugnato, di ritenere e dichiarare la sussistenza del diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di giustizia.
2. Parte resistente si è costituita in giudizio deducendo l'infondatezza della pretesa attorea, chiedendo di respingere integralmente il ricorso.
3. Scaduto il termine del 15/07/2025, fissato per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione.
4. Quanto al merito, occorre innanzitutto rilevare che si esclude la sussistenza dei presupposti per la concessione di un permesso di soggiorno per richiesta asilo. Invero, ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 142/2015, il permesso di soggiorno per richiesta asilo viene rilasciato per un periodo di sei mesi, rinnovabile fino alla definizione della domanda di protezione internazionale o, comunque, per il tempo in cui la persona è autorizzata a rimanere nel territorio nazionale, in base a quanto previsto dall'art. 35-bis, commi 3
e 4, del d.lgs. 25/2008. Da ciò discende che tale permesso può essere concesso solo a chi ha effettivamente presentato una domanda di protezione internazionale, e solo finché la relativa procedura non si sia conclusa con una decisione definitiva da parte della o del Tribunale competente. Nel caso di specie, il Controparte_3 ricorrente ha presentato una domanda reiterata di protezione internazionale in data
16/04/2024, e ha richiesto il rilascio del relativo permesso di soggiorno alla CP_5
di in data 06/06/2024. Tuttavia, la Commissione Territoriale di Catania ha CP_1 dichiarato inammissibile tale domanda in data 10/07/2024. Il ricorrente non ha, tuttavia, proposto ricorso avverso la decisione negativa entro i termini di legge (cfr. provvedimento di rigetto del 30/01/2025). Pertanto, non sussistono, allo stato, i presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per richiesta asilo. Il ricorrente, infatti, non può essere considerato un "richiedente asilo", non avendo impugnato nei termini la decisione di inammissibilità della , né risultando Controparte_3
destinatario di un provvedimento che lo autorizzi a permanere sul territorio nazionale ai sensi dell'art. 35-bis, commi 3 e 4, del d.lgs. 25/2008.
Allo stesso modo, il Collegio esclude la sussistenza dei presupposti per la concessione a favore del ricorrente di un permesso di soggiorno per motivi di giustizia ex art. 11, comma c-bis, D.P.R. 349/99. Invero, il permesso di soggiorno in esame è concesso "per motivi di giustizia, su richiesta dell'Autorità giudiziaria, per la durata massima di tre mesi prorogabili per lo stesso periodo, nei casi in cui la presenza dello straniero sul territorio nazionale sia indispensabile in relazione a procedimenti penali in corso per uno dei reati di cui all'articolo 380 del codice di procedura penale, nonché per taluno dei delitti di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75". Orbene, occorre sottolineare che a questo Ufficio non
è pervenuta, né è stata depositata in atti, alcuna motivata richiesta che attestasse la necessità della presenza dello straniero nel territorio nazionale per lo svolgimento delle indagini o del processo da parte del Giudice o del PM che conduce il procedimento penale in cui il ricorrente è stato coinvolto. Né alcuna comunicazione in merito è stata fornita da controparte, che ha invece rilevato che il procedimento in questione è allo stato già concluso con sentenza divenuta definitiva in data 23/03/2025
(cfr. note di costituzione del 04/07/2025). Pertanto, alla stregua delle superiori considerazioni, deve ritenersi rigettata la domanda diretta al conseguimento del permesso di soggiorno per motivi di giustizia ex art. 11, comma c-bis, D.P.R. 349/99.
In ultimo, tenuto conto di quanto allegato e documentato, non si ravvisano neanche i presupposti per la concessione di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 32, comma 3, del d.lgs. 25/08. In particolare, alla luce di quanto fin qui argomentato e di quanto allegato in ordine alla condizione personale del ricorrente, non ricorrono nel caso in esame i rischi di cui all'art. 19, comma 1 e 1.1. del d.lgs. 286/98 richiamato dall'art. 32, comma 3, del d.lgs. 25/08. Né l'allontanamento dal territorio italiano è precluso dall'esigenza di rispettare la vita privata e familiare del ricorrente tutelata dall'art. 8 CEDU. Come già rilevato dalla Suprema Corte, invero, il diritto al rispetto della vita privata e familiare - pur a seguito dell'abrogazione del terzo e quarto periodo del citato art. 19, comma 1.1 disposto dal DL n. 20/2023 conv. dalla L. n.
50/2023 – continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel “catalogo aperto” di diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e
31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria (cfr. Cass. Civ. n. 28161/203, n. 28162/2023). Il ricorrente, ad ogni modo, non ha fornito alcuna prova della sua integrazione economico-sociale tramite lo svolgimento di stabile e regolare attività lavorativa idonea a garantirne il sostentamento o di altra circostanza idonea a dimostrane l'inclusione sociale;
lo stesso, tra l'altro, è stato condannato alla pena di quattro anni e otto mesi di reclusione e di
20.000,00 euro di multa per la violazione di cui all'art. 73 c. 1 e 4 del DPR 309/90 e sta attualmente scontando la pena di cui sopra presso la Casa Circondariale “P. Cerulli” di con fine pena al 21/07/2028 (cfr. note di costituzione del 04/07/2025). Né CP_1 il ricorrente ha fornito prova dell'esistenza di legami familiari in Italia di natura ed effettività tali da precluderne il rimpatrio.
Non è ravvisabile, inoltre, alcuna particolare attuale vulnerabilità dello stesso, tenuto conto della età e dell'assenza di eventuali documentate gravi condizioni psico-fisiche tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute in caso di rimpatrio o documentate fragilità connesse ad eventuali passate esperienze traumatiche.
Alla luce delle considerazioni fin qui esposte, il ricorso va, quindi, integralmente rigettato.
5. Sussistono giusti motivi per lasciare integralmente le spese del giudizio a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pro- nunciando:
• rigetta il ricorso;
• lascia integralmente le spese a carico di parte ricorrente.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite e per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Palermo, 25\7\25.
Il Giudice Il Presidente
Angela Lo Piparo Francesco Micela
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22/2/2010, n. 24, e del D.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Angela Lo Piparo Giudice rel. dr. Michele Guarnotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nell'ambito del procedimento ex art. 281 decies c.p.c. e ss. iscritto al n. 5905 del Ruolo
Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2025 promosso
DA
, nato in [...] in data [...] (difeso dall'Avv. VINCI Parte_1
FRANCESCO ROBERTO);
– ricorrente –
CONTRO
Controparte_1
Controparte_2
Controparte_3
[...]
– resistente –
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO;
– interveniente necessario –
AVENTE AD OGGETTO: Ricorso avverso il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per richiesta asilo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte depositate il 14/07/2025 in sostituzione dell'udienza del 15/07/2025; MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio depositato il 13/05/2025 Pt_1 ha impugnato il provvedimento 26592/Imm/2025/Sez.4^
[...] CP_4
emesso dal Questore di Trapani del 30/01/2025, notificato all'interessato in data
13/04/2025, con il quale è stata respinta la sua domanda diretta a conseguire il rilascio di permesso di soggiorno per richiesta asilo, presentata il 06/06/2024, non ravvisandone i presupposti per la sua concessione.
In particolare, il ricorrente ha lamentato l'erroneità delle valutazioni operate dalla
Questura di deducendo, di stato coinvolto in un procedimento penale a CP_1
proprio carico ove è stata applicata la più grave delle misure cautelari a carattere custodiale e di essere in una circostanza che può legittimare il conseguimento di un permesso di soggiorno ex. art. 11 comma 1 lett. c-bis) del DPR n. 394/99.
Chiedeva, pertanto, previa sospensiva del provvedimento impugnato, di ritenere e dichiarare la sussistenza del diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di giustizia.
2. Parte resistente si è costituita in giudizio deducendo l'infondatezza della pretesa attorea, chiedendo di respingere integralmente il ricorso.
3. Scaduto il termine del 15/07/2025, fissato per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione.
4. Quanto al merito, occorre innanzitutto rilevare che si esclude la sussistenza dei presupposti per la concessione di un permesso di soggiorno per richiesta asilo. Invero, ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 142/2015, il permesso di soggiorno per richiesta asilo viene rilasciato per un periodo di sei mesi, rinnovabile fino alla definizione della domanda di protezione internazionale o, comunque, per il tempo in cui la persona è autorizzata a rimanere nel territorio nazionale, in base a quanto previsto dall'art. 35-bis, commi 3
e 4, del d.lgs. 25/2008. Da ciò discende che tale permesso può essere concesso solo a chi ha effettivamente presentato una domanda di protezione internazionale, e solo finché la relativa procedura non si sia conclusa con una decisione definitiva da parte della o del Tribunale competente. Nel caso di specie, il Controparte_3 ricorrente ha presentato una domanda reiterata di protezione internazionale in data
16/04/2024, e ha richiesto il rilascio del relativo permesso di soggiorno alla CP_5
di in data 06/06/2024. Tuttavia, la Commissione Territoriale di Catania ha CP_1 dichiarato inammissibile tale domanda in data 10/07/2024. Il ricorrente non ha, tuttavia, proposto ricorso avverso la decisione negativa entro i termini di legge (cfr. provvedimento di rigetto del 30/01/2025). Pertanto, non sussistono, allo stato, i presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per richiesta asilo. Il ricorrente, infatti, non può essere considerato un "richiedente asilo", non avendo impugnato nei termini la decisione di inammissibilità della , né risultando Controparte_3
destinatario di un provvedimento che lo autorizzi a permanere sul territorio nazionale ai sensi dell'art. 35-bis, commi 3 e 4, del d.lgs. 25/2008.
Allo stesso modo, il Collegio esclude la sussistenza dei presupposti per la concessione a favore del ricorrente di un permesso di soggiorno per motivi di giustizia ex art. 11, comma c-bis, D.P.R. 349/99. Invero, il permesso di soggiorno in esame è concesso "per motivi di giustizia, su richiesta dell'Autorità giudiziaria, per la durata massima di tre mesi prorogabili per lo stesso periodo, nei casi in cui la presenza dello straniero sul territorio nazionale sia indispensabile in relazione a procedimenti penali in corso per uno dei reati di cui all'articolo 380 del codice di procedura penale, nonché per taluno dei delitti di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75". Orbene, occorre sottolineare che a questo Ufficio non
è pervenuta, né è stata depositata in atti, alcuna motivata richiesta che attestasse la necessità della presenza dello straniero nel territorio nazionale per lo svolgimento delle indagini o del processo da parte del Giudice o del PM che conduce il procedimento penale in cui il ricorrente è stato coinvolto. Né alcuna comunicazione in merito è stata fornita da controparte, che ha invece rilevato che il procedimento in questione è allo stato già concluso con sentenza divenuta definitiva in data 23/03/2025
(cfr. note di costituzione del 04/07/2025). Pertanto, alla stregua delle superiori considerazioni, deve ritenersi rigettata la domanda diretta al conseguimento del permesso di soggiorno per motivi di giustizia ex art. 11, comma c-bis, D.P.R. 349/99.
In ultimo, tenuto conto di quanto allegato e documentato, non si ravvisano neanche i presupposti per la concessione di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 32, comma 3, del d.lgs. 25/08. In particolare, alla luce di quanto fin qui argomentato e di quanto allegato in ordine alla condizione personale del ricorrente, non ricorrono nel caso in esame i rischi di cui all'art. 19, comma 1 e 1.1. del d.lgs. 286/98 richiamato dall'art. 32, comma 3, del d.lgs. 25/08. Né l'allontanamento dal territorio italiano è precluso dall'esigenza di rispettare la vita privata e familiare del ricorrente tutelata dall'art. 8 CEDU. Come già rilevato dalla Suprema Corte, invero, il diritto al rispetto della vita privata e familiare - pur a seguito dell'abrogazione del terzo e quarto periodo del citato art. 19, comma 1.1 disposto dal DL n. 20/2023 conv. dalla L. n.
50/2023 – continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel “catalogo aperto” di diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e
31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria (cfr. Cass. Civ. n. 28161/203, n. 28162/2023). Il ricorrente, ad ogni modo, non ha fornito alcuna prova della sua integrazione economico-sociale tramite lo svolgimento di stabile e regolare attività lavorativa idonea a garantirne il sostentamento o di altra circostanza idonea a dimostrane l'inclusione sociale;
lo stesso, tra l'altro, è stato condannato alla pena di quattro anni e otto mesi di reclusione e di
20.000,00 euro di multa per la violazione di cui all'art. 73 c. 1 e 4 del DPR 309/90 e sta attualmente scontando la pena di cui sopra presso la Casa Circondariale “P. Cerulli” di con fine pena al 21/07/2028 (cfr. note di costituzione del 04/07/2025). Né CP_1 il ricorrente ha fornito prova dell'esistenza di legami familiari in Italia di natura ed effettività tali da precluderne il rimpatrio.
Non è ravvisabile, inoltre, alcuna particolare attuale vulnerabilità dello stesso, tenuto conto della età e dell'assenza di eventuali documentate gravi condizioni psico-fisiche tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute in caso di rimpatrio o documentate fragilità connesse ad eventuali passate esperienze traumatiche.
Alla luce delle considerazioni fin qui esposte, il ricorso va, quindi, integralmente rigettato.
5. Sussistono giusti motivi per lasciare integralmente le spese del giudizio a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pro- nunciando:
• rigetta il ricorso;
• lascia integralmente le spese a carico di parte ricorrente.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite e per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Palermo, 25\7\25.
Il Giudice Il Presidente
Angela Lo Piparo Francesco Micela
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22/2/2010, n. 24, e del D.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.