Sentenza 9 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 09/04/2026, n. 667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 667 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00667/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01468/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1468 del 2025, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati Lorenzo Bruno Antonio Molinaro, Lisa Molinaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Casaluce, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
a) - del provvedimento n. -OMISSIS- (num. gen. -OMISSIS-) notificato al ricorrente in data -OMISSIS-, con il quale il Responsabile Tecnico dell'area Urbanistica e Territorio del Comune di Casaluce, dopo aver richiamato l'ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-, mai conosciuta prima, ha disposto l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell'unità immobiliare sita al piano terzo del fabbricato di maggiore consistenza, sito in Casaluce alla via -OMISSIS-, p.lla -OMISSIS-
b) - di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale, comunque lesivo della posizione soggettiva del ricorrente, ivi compreso - se e per quanto occorra - il verbale di accertamento di inottemperanza della P.L. del 20 maggio -OMISSIS-, anch'esso conosciuto solo ora.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 aprile 2026 il dott. Nicola Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente impugna il provvedimento n. -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS- con cui il Comune di Casaluce, a seguito di un’interlocuzione con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ha disposto l’accatastamento e la trascrizione dell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dall’unità immobiliare sita al piano terzo del fabbricato sito alla via -OMISSIS-, p.lla -OMISSIS-, determinatasi per effetto dell’inottemperanza prestata dalla propria dante causa all’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-, irrogando nel contempo lo sgombero agli occupanti.
Deduce i seguenti motivi: 1) omessa notifica nei propri confronti dell’ordinanza demolitoria; 2) insufficienza del verbale di accertamento di inottemperanza prot. -OMISSIS- a dar luogo all’acquisizione gratuita; 3) mancata individuazione delle aree da acquisire come pertinenze urbanistiche.
Il ricorso è infondato e va respinto, stante la natura vincolata dell’atto impugnato.
È incontestato che:
a) l’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- sia stata notificata in pari data alla madre del ricorrente (della quale egli è erede);
b) l’ordinanza sia rimasta inadempiuta fino al decesso della medesima, avvenuto il -OMISSIS-;
c) per tale fatto, la madre del ricorrente sia stata condannata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza penale n. -OMISSIS-, divenuta definitiva il -OMISSIS-.
Ciò significa che, una volta trascorso vanamente il termine di 90 giorni per la demolizione, decorrente dalla notifica dell’ordinanza che l’ha disposta, l’immobile è stato acquisito di diritto al patrimonio comunale (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 11 ottobre 2023, n. 16): e ciò è avvenuto ben prima che lo stesso bene sia stato trasmesso in eredità al figlio, che ha dunque acquistato a non domino.
Infine, ugualmente incontestata è la coincidenza tra l’oggetto dell’abuso e quello dell’acquisizione, atteso che “la quota sul bene comune non censibile”, posta in contestazione nel ricorso, riguarda null’altro che la frazione di proprietà sui beni comuni dell’intero immobile (tetto, scale, ecc..).
Nulla è dovuto per le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Oppure
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la madre del ricorrente.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente, Estensore
Gaetana Marena, Primo Referendario
Michele Di Martino, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Nicola Durante |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.