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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 23/05/2025, n. 1454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1454 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1173/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Laura Sara Tragni Presidente Relatore
Dott.ssa Elena Mara Grazioli Consigliere
Dott.ssa Maura Caterina Barberis Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'appello con atto di citazione notificato il 17 aprile 2024 avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di
Lecco n. 2585/2024, pubblicata il 22 marzo 2024
DA
P.IVA ), con il patrocinio dell'avv. Paolo CUVIELLO del Parte_1 P.IVA_1
Foro di Trani, giusta delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , già con il Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2 patrocinio dell'avv. Alfonso SORRENTINI, giusta delega in atti
APPELLATA
CONCLUSIONI:
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis, in riforma dell'ordinanza impugnata, e segnatamente nella parte in cui “rigetta il ricorso” e “compensa le spese tra le parti” (cfr.
P.Q.M.
a pag. 7 dell'ordinanza n.2585 del 14.03.2024 rep. n.336/2024, pubblicata
e comunicata il 22.03.2024, dal Tribunale di Lecco, I Sezione Civile, dott. Dario Colasanti, nell'ambito del giudizio avente R.G. n.1427/2022), così provvedere: “1) accogliere il presente appello e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto della in persona del Parte_1
l.r.p.t., di ottenere la restituzione in proprio favore delle somme indebitamente corrisposte dalla società con sede in Cantù 5 (c.f./p.iva ), (ora Controparte_3 P.IVA_3
pagina 1 di 6 in favore dell'appellata a titolo di addizionale provinciale alle accise Parte_1 sull'energia elettrica di cui al D.L. n. 511 del 1988, art. 6, addebitate in bolletta nel corso del periodo giugno 2010 - dicembre 2011; 2) per l'effetto, condannare la (già Controparte_1
e già ), in persona del l.r.p.t., a corrispondere all'appellante Controparte_2 CP_4
l'importo complessivo di € 59.376,08, per le causali di cui in premessa, oltre interessi e rivalutazione come per Legge dall'indebito pagamento nonché interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale fino all'effettivo soddisfo;
3) condannare la
[...]
in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore dell'appellante di spese e CP_1 competenze del doppio grado di giudizio.”
Per Controparte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Milano adita reietta ogni contraria e diversa istanza così
Giudicare: nel merito: respingere ogni e qualunque domanda formulata da nei confronti Parte_1 dell'appellata poiché infondata in fatto e in diritto, confermando le statuizioni del decreto di rigetto n. cronol. 2585/2024 del 22/03/2024 del Tribunale di Lecco, pubblicato e comunicato il 22.03.2024, nell'ambito del giudizio avente R.G. n.1427/2022 con rifusione delle spese del grado;
in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda formulata dall'appellante nei limiti di quanto ritenuto provato, disporre la compensazione delle spese di lite e la decorrenza degli interessi, ove dovuti, dalla data della domanda giudiziale”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., (di seguito ) ha adito Parte_1 Parte_1
il Tribunale di Lecco al fine di ottenere la condanna di (di seguito, per Controparte_1 brevità, ), alla restituzione ex art. 2033 c.c. dell'importo di € 59.376,08, oltre interessi CP_1
e rivalutazione dall'indebito pagamento nonché interessi di mora ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla domanda al saldo effettivo.
A sostegno della domanda, ha evidenziato di avere corrisposto il suddetto importo Parte_1
ad in forza del contratto di somministrazione stipulato inter partes, a titolo di CP_1
addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica in relazione al periodo giugno 2010- dicembre 2011, come da documentazione allegata al ricorso.
Ha quindi dedotto l'illegittimità dell'addebito in quanto la normativa nazionale istitutiva dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica applicabile ratione temporis (art. 6
d.l. n.511/88, novellato dal d. lgs. n. 26/07 e abrogato solo a partire dal 1° gennaio 2012) si porrebbe in contrasto con quanto disposto dall'art.1, par.2 della Direttiva 2008/118/CE, per come interpretato dalla Corte di Giustizia UE, e ha pertanto sostenuto che tali importi avrebbero potuto essere recuperati mediante l'azione di ripetizione di indebito direttamente nei confronti del fornitore, come affermato dalla Suprema Corte (Cass. n. 27099/2019; Cass. n. 29980/2019).
pagina 2 di 6 si è costituita in giudizio e ha chiesto il rigetto delle domande avversarie, Controparte_1
sostenendo, da un lato, che il pagamento non potrebbe essere considerato indebito in quanto fondato su una disposizione di legge abrogata in un periodo successivo rispetto a quello di cui di discute e, dall'altro lato, che, diversamente opinando, si attribuirebbe effetto diretto orizzontale alle direttive, contrariamente a quanto stabilito dalla Corte di Giustizia dell'Unione
Europea secondo la quale la disposizione nazionale contraria a una direttiva potrebbe essere disapplicata solo laddove quest'ultima fosse invocata nei confronti di uno Stato membro (c.d. efficacia verticale).
2. Il Tribunale, con ordinanza n. 2585/2024, pubblicata il 22 marzo 2024, ha rigettato le domande proposte da con compensazione delle spese di lite, facendo rilevare Parte_1
che:
- non è consentito al giudice disapplicare una disposizione nazionale - nonostante sia in contrasto con una direttiva europea - essendo, per pacifica giurisprudenza della Corte di
Giustizia, l'efficacia diretta delle direttive subordinata al carattere verticale e non meramente orizzontale della controversia e ciò in quanto “le direttive ai sensi dell'art. 288 del Trattato sul
Funzionamento dell'Unione Europea, vincolano solo gli Stati membri, che ne sono gli unici destinatari e non possono di per sé creare obblighi a carico di un singolo (CG CEE, 26 febbraio
1986, C-152/84). Diversamente, si finirebbe per riconoscere in capo all'Unione il potere di emanare norme che fanno sorgere con effetto immediato obblighi a carico dei singoli, mentre tale competenza spetta solo in caso di regolamenti (CG CE, 14 luglio 1994, C-91/92).”
- le pronunce della Corte Costituzionale, che hanno affermato l'efficacia immediata delle sentenze della Corte di Giustizia, “hanno sancito tale principio in relazione a decisioni che hanno definito l'interpretazione del diritto comunitario con riguardo a norme dotate di efficacia diretta”;
- “qualora la Corte di Giustizia, come nel caso che ci occupa, detti l'interpretazione di una direttiva non correttamente attuata, qualora il testo della norma interna confliggente non consenta un adattamento sul piano ermeneutico, si deve concludere che rimane intatta la distinzione tra effetti orizzontali ed effetti verticali, nel senso che nei rapporti tra cittadini la norma interna dovrà trovare comunque applicazione. Altrimenti, si altererebbe il sistema delle fonti unionali e dei connessi ambiti di competenza”;
- in mancanza di altri rimedi, comunque residuerebbe per il consumatore finale “la responsabilità dello Stato per violazione del diritto dell'Unione europea, ricorrendone le condizioni precisate dalla Corte di giustizia (C.G. CEE, 19 novembre 1991, C-6/90 e C-9/90).”
pagina 3 di 6 3. Avverso detta ordinanza ha proposto appello deducendo un unico motivo di Parte_1
censura, articolato in più punti, col quale l'appellante:
a) denuncia l'erroneità della decisione del giudice di primo grado, per non avere ritenuto possibile la disapplicazione dell'art. 6 del D.L. n. 511/1988 in ragione della pretesa inapplicabilità della Direttiva 2008/118 CE nei rapporti tra privati, richiamando - a sostengo della tesi contraria propugnata in questa sede - l'orientamento maggioritario, di merito e di legittimità, formatosi sul punto;
b) denuncia l'erroneo convincimento del primo giudice in merito alla possibilità di far valere come strumento di tutela, in mancanza di altri rimedi, l'azione di responsabilità nei confronti dello Stato “per imprecisate responsabilità (politiche?)”;
c) chiede la condanna di controparte al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio nonché “degli interessi legali dalla costituzione in mora alla domanda giudiziale e al tasso di cui all'art. 1284, comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale al tasso effettivo”.
4. si è costituita nel giudizio di appello e ha chiesto la conferma della sentenza CP_1
impugnata, ribadendo le argomentazioni già precedentemente svolte e richiamando, a sostegno dell'esclusione della disapplicazione nei rapporti orizzontali, la decisione emessa dalla CGUE nella causa C-316/2022 pubblicata l'11 aprile 2024, in base alla quale un giudice nazionale non può disapplicare, in una controversia tra privati (quale è quella tra fornitore e utente) una norma nazionale che istituiva un'imposta indiretta, contraria a una direttiva non correttamente trasposta, salvo che il diritto interno disponga diversamente o che l'ente nei confronti del quale venga fatta valere la contrarietà di detta imposta sia soggetto all'autorità o al controllo dello
Stato e disponga di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati.
Così instaurato il contraddittorio, all'udienza ex art. 352 c.p.c. del 25.03.2025, dato atto del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, la causa è stata rimessa in decisione.
5. Premesso che, nel caso in esame, non è in discussione l'avvenuto pagamento da parte di delle somme richieste in ripetizione, vertendo la controversia sull'an della pretesa Parte_1
creditoria, occorre preliminarmente dare atto che, nelle more della presente decisione, è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 43 depositata il 15 aprile 2025.
Con tale pronuncia la Corte, decidendo, fra l'altro, la questione sollevata dal Tribunale di Udine, ha escluso che l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, abrogata nel 2012, rispetti il requisito della finalità specifica richiesta dal diritto dell'Unione europea, dal momento che il citato art. 6, al comma 1, lettera c) prevede solo una generica destinazione del gettito dell'addizionale provinciale «in favore delle province», che trova conferma nel preambolo del pagina 4 di 6 d.l. n. 511 del 1988, nel quale si afferma che le misure impositive in esso previste sono rivolte ad «assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali».
La Corte ha altresì precisato che tale conclusione “trova pieno conforto nella giurisprudenza di legittimità, che, nel ritenere non applicabile il suddetto articolo 6 per contrasto con le menzionate direttive, ha precisato che la citata finalità non è 'in grado di essere distinta dalla generica finalità di bilancio' (Cass., n. 27101 del 2019, confermata, da ultimo, da Corte di cassazione, sezione tributaria, ordinanza 11 settembre 2024 n. 24373)”.
La Corte ha altresì valutato l'effetto prodotto dalla sentenza della Corte di Giustizia 11.4.2024, causa C-316/22 (Gabel industria tessile spa e Canavesi spa) la quale, pur mantenendo fermo il principio “che il giudice interno non può disapplicare, nell'ambito di una controversia tra privati, la norma nazionale che è in contrasto con la direttiva”, ha riconosciuto che “il cliente del servizio di fornitura di energia elettrica deve potere esercitare un'azione diretta nei confronti dello Stato anche nel caso di impossibilità giuridica di agire contro il fornitore. Ciò in conseguenza del fatto che il giudice civile, constatata la preclusione della strada della non applicazione, dovrebbe sempre rigettare la domanda di ripetizione di indebito proposta dal cliente nei confronti del fornitore e basata sulla contrarietà dell'imposta alla direttiva”. Dalla sentenza della Corte di Giustizia consegue quindi la possibilità di esercitare direttamente l'azione di ripetizione di indebito da parte del cliente nei confronti dello Stato.
Tuttavia, a seguito dalla pronuncia della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'incostituzionalità della suddetta addizionale per violazione degli artt. 11 e 117, primo comma
Cost. in relazione all'art. 1, paragrafo 2, della Direttiva 2008/118/CE, i clienti dei fornitori possono esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito direttamente nei confronti di questi ultimi (che potranno, a loro volta, rivalersi nei confronti dello Stato), dato l'effetto ex tunc della pronuncia della Corte, salvo per i rapporti esauriti.
6. Il documentato pagamento indebito della somma di € 59.376,08 e la formazione di un titolo restitutorio comprendono, ex lege, il diritto di recuperare gli interessi legali, i quali andranno computati ai sensi dell'art. 1284, comma 1, c.c. dalla costituzione in mora alla domanda giudiziale e al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo, stante la buona fede dell'accipiens che, nella sua qualità di cessionario del fornitore/soggetto passivo d'imposta, era tenuto al versamento dell'addizionale all'amministrazione finanziaria e, all'epoca della fatturazione e dell'incasso, aveva legittimamente trasferito sull'utente l'effetto dell'imposta stessa.
pagina 5 di 6 Occorre sul punto rammentare che la disposizione di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. individua il tasso legale degli interessi, in linea generale, per tutte le obbligazioni pecuniarie (salvo diverso accordo delle parti e salva diversa espressa previsione di legge), per il periodo successivo all'inizio del processo avente ad oggetto il relativo credito, fino al momento del pagamento (v. Cass. n. 61/2023). Non può dubitarsi che, nel caso di specie, l'obbligo restitutorio in capo ad nasce dal contratto di somministrazione di energia elettrica concluso con CP_1
in relazione al quale quest'ultima ha effettuato i pagamenti delle addizionali alle Parte_1
accise non dovute, con conseguente debenza da parte dell'appellata degli interessi legali, al tasso di cui all'art. 1284 comma 4 c.c., dalla domanda giudiziale al saldo.
7. Quanto alle spese di lite, va confermata la statuizione emessa dal giudice di primo grado in ragione dell'incertezza della giurisprudenza in materia. Proprio la peculiarità della materia trattata, che richiede necessariamente una pronuncia giudiziale affinché il fornitore possa domandare la restituzione di quanto pagato all'Erario in uno con gli oscillanti e divergenti orientamenti giurisprudenziali registrati sino all'intervento, da ultimo, della Corte
Costituzionale giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite anche del presente grado.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso l'ordinanza del Tribunale di Lecco n. 2585/2024, pubblicata il 22 marzo Parte_2
2024, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così dispone:
1. in parziale riforma della sentenza appellata, condanna al Controparte_1 pagamento in favore di della somma di € 59.376,08, oltre interessi al Parte_2 tasso di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. dalla messa in mora alla domanda giudiziale e al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;
2. conferma nel resto la sentenza impugnata;
3. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del grado.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 29 aprile 2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Laura Sara Tragni
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Laura Sara Tragni Presidente Relatore
Dott.ssa Elena Mara Grazioli Consigliere
Dott.ssa Maura Caterina Barberis Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'appello con atto di citazione notificato il 17 aprile 2024 avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di
Lecco n. 2585/2024, pubblicata il 22 marzo 2024
DA
P.IVA ), con il patrocinio dell'avv. Paolo CUVIELLO del Parte_1 P.IVA_1
Foro di Trani, giusta delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , già con il Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2 patrocinio dell'avv. Alfonso SORRENTINI, giusta delega in atti
APPELLATA
CONCLUSIONI:
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis, in riforma dell'ordinanza impugnata, e segnatamente nella parte in cui “rigetta il ricorso” e “compensa le spese tra le parti” (cfr.
P.Q.M.
a pag. 7 dell'ordinanza n.2585 del 14.03.2024 rep. n.336/2024, pubblicata
e comunicata il 22.03.2024, dal Tribunale di Lecco, I Sezione Civile, dott. Dario Colasanti, nell'ambito del giudizio avente R.G. n.1427/2022), così provvedere: “1) accogliere il presente appello e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto della in persona del Parte_1
l.r.p.t., di ottenere la restituzione in proprio favore delle somme indebitamente corrisposte dalla società con sede in Cantù 5 (c.f./p.iva ), (ora Controparte_3 P.IVA_3
pagina 1 di 6 in favore dell'appellata a titolo di addizionale provinciale alle accise Parte_1 sull'energia elettrica di cui al D.L. n. 511 del 1988, art. 6, addebitate in bolletta nel corso del periodo giugno 2010 - dicembre 2011; 2) per l'effetto, condannare la (già Controparte_1
e già ), in persona del l.r.p.t., a corrispondere all'appellante Controparte_2 CP_4
l'importo complessivo di € 59.376,08, per le causali di cui in premessa, oltre interessi e rivalutazione come per Legge dall'indebito pagamento nonché interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale fino all'effettivo soddisfo;
3) condannare la
[...]
in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore dell'appellante di spese e CP_1 competenze del doppio grado di giudizio.”
Per Controparte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Milano adita reietta ogni contraria e diversa istanza così
Giudicare: nel merito: respingere ogni e qualunque domanda formulata da nei confronti Parte_1 dell'appellata poiché infondata in fatto e in diritto, confermando le statuizioni del decreto di rigetto n. cronol. 2585/2024 del 22/03/2024 del Tribunale di Lecco, pubblicato e comunicato il 22.03.2024, nell'ambito del giudizio avente R.G. n.1427/2022 con rifusione delle spese del grado;
in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda formulata dall'appellante nei limiti di quanto ritenuto provato, disporre la compensazione delle spese di lite e la decorrenza degli interessi, ove dovuti, dalla data della domanda giudiziale”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., (di seguito ) ha adito Parte_1 Parte_1
il Tribunale di Lecco al fine di ottenere la condanna di (di seguito, per Controparte_1 brevità, ), alla restituzione ex art. 2033 c.c. dell'importo di € 59.376,08, oltre interessi CP_1
e rivalutazione dall'indebito pagamento nonché interessi di mora ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla domanda al saldo effettivo.
A sostegno della domanda, ha evidenziato di avere corrisposto il suddetto importo Parte_1
ad in forza del contratto di somministrazione stipulato inter partes, a titolo di CP_1
addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica in relazione al periodo giugno 2010- dicembre 2011, come da documentazione allegata al ricorso.
Ha quindi dedotto l'illegittimità dell'addebito in quanto la normativa nazionale istitutiva dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica applicabile ratione temporis (art. 6
d.l. n.511/88, novellato dal d. lgs. n. 26/07 e abrogato solo a partire dal 1° gennaio 2012) si porrebbe in contrasto con quanto disposto dall'art.1, par.2 della Direttiva 2008/118/CE, per come interpretato dalla Corte di Giustizia UE, e ha pertanto sostenuto che tali importi avrebbero potuto essere recuperati mediante l'azione di ripetizione di indebito direttamente nei confronti del fornitore, come affermato dalla Suprema Corte (Cass. n. 27099/2019; Cass. n. 29980/2019).
pagina 2 di 6 si è costituita in giudizio e ha chiesto il rigetto delle domande avversarie, Controparte_1
sostenendo, da un lato, che il pagamento non potrebbe essere considerato indebito in quanto fondato su una disposizione di legge abrogata in un periodo successivo rispetto a quello di cui di discute e, dall'altro lato, che, diversamente opinando, si attribuirebbe effetto diretto orizzontale alle direttive, contrariamente a quanto stabilito dalla Corte di Giustizia dell'Unione
Europea secondo la quale la disposizione nazionale contraria a una direttiva potrebbe essere disapplicata solo laddove quest'ultima fosse invocata nei confronti di uno Stato membro (c.d. efficacia verticale).
2. Il Tribunale, con ordinanza n. 2585/2024, pubblicata il 22 marzo 2024, ha rigettato le domande proposte da con compensazione delle spese di lite, facendo rilevare Parte_1
che:
- non è consentito al giudice disapplicare una disposizione nazionale - nonostante sia in contrasto con una direttiva europea - essendo, per pacifica giurisprudenza della Corte di
Giustizia, l'efficacia diretta delle direttive subordinata al carattere verticale e non meramente orizzontale della controversia e ciò in quanto “le direttive ai sensi dell'art. 288 del Trattato sul
Funzionamento dell'Unione Europea, vincolano solo gli Stati membri, che ne sono gli unici destinatari e non possono di per sé creare obblighi a carico di un singolo (CG CEE, 26 febbraio
1986, C-152/84). Diversamente, si finirebbe per riconoscere in capo all'Unione il potere di emanare norme che fanno sorgere con effetto immediato obblighi a carico dei singoli, mentre tale competenza spetta solo in caso di regolamenti (CG CE, 14 luglio 1994, C-91/92).”
- le pronunce della Corte Costituzionale, che hanno affermato l'efficacia immediata delle sentenze della Corte di Giustizia, “hanno sancito tale principio in relazione a decisioni che hanno definito l'interpretazione del diritto comunitario con riguardo a norme dotate di efficacia diretta”;
- “qualora la Corte di Giustizia, come nel caso che ci occupa, detti l'interpretazione di una direttiva non correttamente attuata, qualora il testo della norma interna confliggente non consenta un adattamento sul piano ermeneutico, si deve concludere che rimane intatta la distinzione tra effetti orizzontali ed effetti verticali, nel senso che nei rapporti tra cittadini la norma interna dovrà trovare comunque applicazione. Altrimenti, si altererebbe il sistema delle fonti unionali e dei connessi ambiti di competenza”;
- in mancanza di altri rimedi, comunque residuerebbe per il consumatore finale “la responsabilità dello Stato per violazione del diritto dell'Unione europea, ricorrendone le condizioni precisate dalla Corte di giustizia (C.G. CEE, 19 novembre 1991, C-6/90 e C-9/90).”
pagina 3 di 6 3. Avverso detta ordinanza ha proposto appello deducendo un unico motivo di Parte_1
censura, articolato in più punti, col quale l'appellante:
a) denuncia l'erroneità della decisione del giudice di primo grado, per non avere ritenuto possibile la disapplicazione dell'art. 6 del D.L. n. 511/1988 in ragione della pretesa inapplicabilità della Direttiva 2008/118 CE nei rapporti tra privati, richiamando - a sostengo della tesi contraria propugnata in questa sede - l'orientamento maggioritario, di merito e di legittimità, formatosi sul punto;
b) denuncia l'erroneo convincimento del primo giudice in merito alla possibilità di far valere come strumento di tutela, in mancanza di altri rimedi, l'azione di responsabilità nei confronti dello Stato “per imprecisate responsabilità (politiche?)”;
c) chiede la condanna di controparte al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio nonché “degli interessi legali dalla costituzione in mora alla domanda giudiziale e al tasso di cui all'art. 1284, comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale al tasso effettivo”.
4. si è costituita nel giudizio di appello e ha chiesto la conferma della sentenza CP_1
impugnata, ribadendo le argomentazioni già precedentemente svolte e richiamando, a sostegno dell'esclusione della disapplicazione nei rapporti orizzontali, la decisione emessa dalla CGUE nella causa C-316/2022 pubblicata l'11 aprile 2024, in base alla quale un giudice nazionale non può disapplicare, in una controversia tra privati (quale è quella tra fornitore e utente) una norma nazionale che istituiva un'imposta indiretta, contraria a una direttiva non correttamente trasposta, salvo che il diritto interno disponga diversamente o che l'ente nei confronti del quale venga fatta valere la contrarietà di detta imposta sia soggetto all'autorità o al controllo dello
Stato e disponga di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati.
Così instaurato il contraddittorio, all'udienza ex art. 352 c.p.c. del 25.03.2025, dato atto del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, la causa è stata rimessa in decisione.
5. Premesso che, nel caso in esame, non è in discussione l'avvenuto pagamento da parte di delle somme richieste in ripetizione, vertendo la controversia sull'an della pretesa Parte_1
creditoria, occorre preliminarmente dare atto che, nelle more della presente decisione, è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 43 depositata il 15 aprile 2025.
Con tale pronuncia la Corte, decidendo, fra l'altro, la questione sollevata dal Tribunale di Udine, ha escluso che l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, abrogata nel 2012, rispetti il requisito della finalità specifica richiesta dal diritto dell'Unione europea, dal momento che il citato art. 6, al comma 1, lettera c) prevede solo una generica destinazione del gettito dell'addizionale provinciale «in favore delle province», che trova conferma nel preambolo del pagina 4 di 6 d.l. n. 511 del 1988, nel quale si afferma che le misure impositive in esso previste sono rivolte ad «assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali».
La Corte ha altresì precisato che tale conclusione “trova pieno conforto nella giurisprudenza di legittimità, che, nel ritenere non applicabile il suddetto articolo 6 per contrasto con le menzionate direttive, ha precisato che la citata finalità non è 'in grado di essere distinta dalla generica finalità di bilancio' (Cass., n. 27101 del 2019, confermata, da ultimo, da Corte di cassazione, sezione tributaria, ordinanza 11 settembre 2024 n. 24373)”.
La Corte ha altresì valutato l'effetto prodotto dalla sentenza della Corte di Giustizia 11.4.2024, causa C-316/22 (Gabel industria tessile spa e Canavesi spa) la quale, pur mantenendo fermo il principio “che il giudice interno non può disapplicare, nell'ambito di una controversia tra privati, la norma nazionale che è in contrasto con la direttiva”, ha riconosciuto che “il cliente del servizio di fornitura di energia elettrica deve potere esercitare un'azione diretta nei confronti dello Stato anche nel caso di impossibilità giuridica di agire contro il fornitore. Ciò in conseguenza del fatto che il giudice civile, constatata la preclusione della strada della non applicazione, dovrebbe sempre rigettare la domanda di ripetizione di indebito proposta dal cliente nei confronti del fornitore e basata sulla contrarietà dell'imposta alla direttiva”. Dalla sentenza della Corte di Giustizia consegue quindi la possibilità di esercitare direttamente l'azione di ripetizione di indebito da parte del cliente nei confronti dello Stato.
Tuttavia, a seguito dalla pronuncia della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'incostituzionalità della suddetta addizionale per violazione degli artt. 11 e 117, primo comma
Cost. in relazione all'art. 1, paragrafo 2, della Direttiva 2008/118/CE, i clienti dei fornitori possono esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito direttamente nei confronti di questi ultimi (che potranno, a loro volta, rivalersi nei confronti dello Stato), dato l'effetto ex tunc della pronuncia della Corte, salvo per i rapporti esauriti.
6. Il documentato pagamento indebito della somma di € 59.376,08 e la formazione di un titolo restitutorio comprendono, ex lege, il diritto di recuperare gli interessi legali, i quali andranno computati ai sensi dell'art. 1284, comma 1, c.c. dalla costituzione in mora alla domanda giudiziale e al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo, stante la buona fede dell'accipiens che, nella sua qualità di cessionario del fornitore/soggetto passivo d'imposta, era tenuto al versamento dell'addizionale all'amministrazione finanziaria e, all'epoca della fatturazione e dell'incasso, aveva legittimamente trasferito sull'utente l'effetto dell'imposta stessa.
pagina 5 di 6 Occorre sul punto rammentare che la disposizione di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. individua il tasso legale degli interessi, in linea generale, per tutte le obbligazioni pecuniarie (salvo diverso accordo delle parti e salva diversa espressa previsione di legge), per il periodo successivo all'inizio del processo avente ad oggetto il relativo credito, fino al momento del pagamento (v. Cass. n. 61/2023). Non può dubitarsi che, nel caso di specie, l'obbligo restitutorio in capo ad nasce dal contratto di somministrazione di energia elettrica concluso con CP_1
in relazione al quale quest'ultima ha effettuato i pagamenti delle addizionali alle Parte_1
accise non dovute, con conseguente debenza da parte dell'appellata degli interessi legali, al tasso di cui all'art. 1284 comma 4 c.c., dalla domanda giudiziale al saldo.
7. Quanto alle spese di lite, va confermata la statuizione emessa dal giudice di primo grado in ragione dell'incertezza della giurisprudenza in materia. Proprio la peculiarità della materia trattata, che richiede necessariamente una pronuncia giudiziale affinché il fornitore possa domandare la restituzione di quanto pagato all'Erario in uno con gli oscillanti e divergenti orientamenti giurisprudenziali registrati sino all'intervento, da ultimo, della Corte
Costituzionale giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite anche del presente grado.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso l'ordinanza del Tribunale di Lecco n. 2585/2024, pubblicata il 22 marzo Parte_2
2024, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così dispone:
1. in parziale riforma della sentenza appellata, condanna al Controparte_1 pagamento in favore di della somma di € 59.376,08, oltre interessi al Parte_2 tasso di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. dalla messa in mora alla domanda giudiziale e al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;
2. conferma nel resto la sentenza impugnata;
3. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del grado.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 29 aprile 2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Laura Sara Tragni
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