Art. 1.
L' articolo 1 della legge 25 febbraio 1971, n. 95 , e' sostituito dal seguente:
"Ai fini della concessione del trattamento privilegiato di pensione ai dipendenti civili e militari dello Stato, la classificazione delle mutilazioni e infermita', dipendenti da causa di servizio ordinario, si effettua applicando, secondo i casi, le tabelle A, B ed F1 annesse alla legge 18 marzo 1968, n. 313 , nonche' le tabelle E ed F annesse alla legge 28 luglio 1971, n. 585 .
Per la determinazione del trattamento complessivo spettante in caso di coesistenza di piu' infermita' si applicano le disposizioni previste dagli articoli 17 e 18 della citata legge 18 marzo 1968, n. 313 , nel testo risultante a seguito delle aggiunte disposte con l'articolo 4 della citata legge 28 luglio 1971, n. 585 ".
L' articolo 1 della legge 25 febbraio 1971, n. 95 , e' sostituito dal seguente:
"Ai fini della concessione del trattamento privilegiato di pensione ai dipendenti civili e militari dello Stato, la classificazione delle mutilazioni e infermita', dipendenti da causa di servizio ordinario, si effettua applicando, secondo i casi, le tabelle A, B ed F1 annesse alla legge 18 marzo 1968, n. 313 , nonche' le tabelle E ed F annesse alla legge 28 luglio 1971, n. 585 .
Per la determinazione del trattamento complessivo spettante in caso di coesistenza di piu' infermita' si applicano le disposizioni previste dagli articoli 17 e 18 della citata legge 18 marzo 1968, n. 313 , nel testo risultante a seguito delle aggiunte disposte con l'articolo 4 della citata legge 28 luglio 1971, n. 585 ".