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Decreto 9 gennaio 2025
Decreto 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, decreto 09/01/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 11844 /2024 A.S.
Tribunale di Roma
IX Sezione civile
UFFICIO DEL GIUDICE TUTELARE
Il Giudice Tutelare, in persona del dott. Edoardo Buonvino, a scioglimento della riserva di cui al verbale del 10.12.24; vista la documentazione depositata il 12.12.2024 da parte ricorrente;
letto il ricorso depositato dal sig. NO ER per l'apertura dell'amministrazione di sostegno a proprio beneficio;
rilevato che l'istante deduce di essere affetto da “degenerazione maculare atrofica senza essudazione, con capacità visiva estremamente ridotta”; rilevato che, all'esito dell'audizione del beneficiario, è emerso che il medesimo è perfettamente lucido e orientato nello spazio e nel tempo, e che le patologie di cui egli soffre, di natura esclusivamente fisica, non gli impediscono, grazie alla rete familiare e dall'apporto fornito dal personale che lo assiste professionalmente, di compiere gli atti di vita quotidiana;
rilevato che lo stesso sig. ER, sentito all'udienza del 12.12.2024, ha riferito di avere domandato l'apertura della misura di protezione “poiché vorrebbe attribuire la gestione del proprio patrimonio alla IP , non fidandosi dei due fratelli, unici suoi CP_1
parenti attualmente in vita”; rilevato che, a domanda del giudice “in ordine alle ragioni per le quali egli ha inteso proporre ricorso per l'apertura dell'amministrazione di sostegno invece di conferire alla IP una procura notarile, eventualmente anche generale” il beneficiario ha riferito “di non avere valutato tale opportunità, e di volere, comunque, mantenere “in famiglia” la questione”; ritenuto che, alla luce di quanto sopra rilevato, il beneficiario, affetto da patologie di natura esclusivamente fisica, non si trovi in condizione di impossibilità di attendere ai propri interessi personali e patrimoniali, avendo costituito egli stesso una rete in grado di supportarlo nelle attività quotidiane, e potendo, per atti di gestione patrimoniale più complessi o impegnativi, che, tuttavia, allo stato non si prospettano, ricorrere all'istituto della procura, eventualmente generale e senza obbligo di rendiconto;
ritenuto che
, allo stato, non vi siano atti concernenti la persona o la salute, che il beneficiario non sia in grado di compiere autonomamente;
ritenuto, pertanto, che non concorrano i presupposti necessari per l'apertura dell'amministrazione di sostegno;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Roma 09/01/2025
Il Giudice Tutelare
(dott. Edoardo Buonvino)
Tribunale di Roma
IX Sezione civile
UFFICIO DEL GIUDICE TUTELARE
Il Giudice Tutelare, in persona del dott. Edoardo Buonvino, a scioglimento della riserva di cui al verbale del 10.12.24; vista la documentazione depositata il 12.12.2024 da parte ricorrente;
letto il ricorso depositato dal sig. NO ER per l'apertura dell'amministrazione di sostegno a proprio beneficio;
rilevato che l'istante deduce di essere affetto da “degenerazione maculare atrofica senza essudazione, con capacità visiva estremamente ridotta”; rilevato che, all'esito dell'audizione del beneficiario, è emerso che il medesimo è perfettamente lucido e orientato nello spazio e nel tempo, e che le patologie di cui egli soffre, di natura esclusivamente fisica, non gli impediscono, grazie alla rete familiare e dall'apporto fornito dal personale che lo assiste professionalmente, di compiere gli atti di vita quotidiana;
rilevato che lo stesso sig. ER, sentito all'udienza del 12.12.2024, ha riferito di avere domandato l'apertura della misura di protezione “poiché vorrebbe attribuire la gestione del proprio patrimonio alla IP , non fidandosi dei due fratelli, unici suoi CP_1
parenti attualmente in vita”; rilevato che, a domanda del giudice “in ordine alle ragioni per le quali egli ha inteso proporre ricorso per l'apertura dell'amministrazione di sostegno invece di conferire alla IP una procura notarile, eventualmente anche generale” il beneficiario ha riferito “di non avere valutato tale opportunità, e di volere, comunque, mantenere “in famiglia” la questione”; ritenuto che, alla luce di quanto sopra rilevato, il beneficiario, affetto da patologie di natura esclusivamente fisica, non si trovi in condizione di impossibilità di attendere ai propri interessi personali e patrimoniali, avendo costituito egli stesso una rete in grado di supportarlo nelle attività quotidiane, e potendo, per atti di gestione patrimoniale più complessi o impegnativi, che, tuttavia, allo stato non si prospettano, ricorrere all'istituto della procura, eventualmente generale e senza obbligo di rendiconto;
ritenuto che
, allo stato, non vi siano atti concernenti la persona o la salute, che il beneficiario non sia in grado di compiere autonomamente;
ritenuto, pertanto, che non concorrano i presupposti necessari per l'apertura dell'amministrazione di sostegno;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Roma 09/01/2025
Il Giudice Tutelare
(dott. Edoardo Buonvino)