Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/04/2025, n. 2985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2985 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.
Giovanna Picciotti
Alla udienza del 16/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 5319/2024 R.G. promossa da:
con il Controparte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. CAPODANNO VINCENZO, con elezione di domicilio in VIA MARIO GIGANTE 90, NAPOLI, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
, con il patrocinio dell'avv. CONCETTA CP_2
PETRILLO, con elezione di domicilio in VIA NUONA
POGGIOREALE ANG. VIA S. LAZZARO 80131 NAPOLI;
RESISTENTE
OGGETTO: malattia professionale
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1-3-2024 il ricorrente in epigrafe, premesso di avere svolto per circa sette anni mansioni di meccanico autoriparatore e dal 1995 di movimentazione e montaggio di arredi, esponeva che, in ragione delle mansioni svolte, per le quali, nel 2021 era stato dichiarato inidoneo al sollevamento di carichi superiori a 10 kg, aveva contratto la malattia “poliosteoartropatia lombo -sacrale con ernie discali multiple da movimentazione manuale dei carichi”; che, a seguito di domanda del 29-10-21, l' aveva negato la CP_2 sussistenza del rischio professionale.
nel merito contestava la fondatezza della domanda per mancanza di prova in ordine ai fatti costitutivi.
******
Nel merito il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Il ricorrente ha sostenuto che, a causa delle mansioni svolte ha contratto la malattia professionale “poliosteoartropatia lombo -sacrale con ernie discali multiple da movimentazione manuale dei carichi”, per la quale è stato dichiarato inidoneo al sollevamento di carichi oltre 10 kg.
Ha assunto, altresì, trattarsi di malattia tabellata. Deve, in proposito rammentarsi che “In tema di assicurazione contro le malattie professionali, quando la malattia è inclusa nella tabella allegata al d.P.R. n. 1124 del
1965 e poi al d.lgs. n. 38 del 2000, al lavoratore è sufficiente dimostrare di esserne affetto e di essere stato addetto alla lavorazione nociva, perché in tal caso, sempre che la malattia stessa si sia manifestata entro il periodo indicato in tabella, il nesso eziologico è presunto per legge, mentre nel caso in cui la malattia non rientra nella previsione tabellare, il nesso di causalità dev'essere provato dal prestatore di lavoro secondo gli ordinari criteri e, in caso di contestazione, l'accertamento della riconducibilità della malattia alla previsione tabellare costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito (cfr Cass. n. 22592 del 09/08/2024)
Gli è, però, che nessuna richiesta istruttoria è stata formulata al fine di provare non solo le mansioni svolte e le condizioni lavorative morbigene ma finanche l'esistenza del rapporto di lavoro
Nulla affatto è, poi, documentato.
2 Né si è ritenuto possibile attivare i poteri di ufficio attesa la mancanza della benchè minima “pista probatoria” in ordine all'esistenza dei rapporti di lavoro dedotti in ricorso, presupposto espressamente contestato dall' . CP_2
Il ricorso dev'essere quindi rigettato.
Nulla per le spese ex art, 152 disp att cpc
P. Q. M.
il Giudice del Tribunale così decide: 1) rigetta il ricorso;
2) nulla per le spese.
Così deciso in data 16/04/2025 . il Giudice
Dott. Giovanna Picciotti
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