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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 26/06/2025, n. 1899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1899 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE PRIMA CIVILE nelle persone dei magistrati:
Domenico Bonaretti Presidente Alessandra Arceri Consigliere Cristina Ravera Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3664/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. e per essa, quale mandataria, Parte_1 P.IVA_1
C.F. e P.IVA ) e per essa Parte_2 P.IVA_2
(C.F. – in persona del Parte_3 P.IVA_3 procuratore elettivamente domiciliata in Messina (ME), Via Carlo Parte_4
Botta n. 5, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Barbaro, che, con l'Avv. Andrea Aloi, la rappresenta e difende come da procura alle liti in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._1 CP_2
), elettivamente domiciliati in Milano (MI), Via CodiceFiscale_2
Quadronno, n. 16, presso lo studio degli Avv.ti Enzo Perrella e Maria Teresa Asteria, che li rappresentano e difendono come da procura alle liti in atti;
APPELLATI
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni diversa e contraria istanza, deduzione e/o domanda disattesa, premesse le declaratorie del caso e di legge, riformare la sentenza n. 600/2023 (R.G. n. 4435/2020) pronunciata all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. dal Tribunale di Como, in persona del Giudice Dott. Lorenzo Azzi, il giorno 24/05/2023 e pubblicata in pari data, e per l'effetto cosi giudicare: Nel merito, in via principale:
- riformare, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto di citazione, la sentenza di primo grado n. 600/2023 (R.G. n. 4435/2020) pronunciata in data 24/05/2023 all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. dal Tribunale di Como e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto n. 1411/2020 (R.G. 2804/2020) emesso dal Tribunale di Como in data 25/08/2020 e pubblicato il 03/09/2020. In via subordinata:
- nell'eventualità in cui, con la riforma della sentenza di primo grado, il decreto ingiuntivo opposto n. 1411/2020 (R.G. 2804/2020) emesso dal Tribunale di Como non dovesse trovare conferma, per qualsiasi ragione, condannare comunque
e , in solido tra loro, al pagamento in favore di CP_1 CP_2 dell'importo di Euro 507.988,00 oltre interessi Parte_1 convenzionali di mora dal dovuto al saldo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio. Il tutto, con vittoria di spese di lite del primo grado e del presente giudizio di appello, da liquidarsi secondo i parametri medi previsti dal D.M. 147/2022, tenuto contro del valore di causa, oltre al diritto alla ripetizione delle spese di lite liquidate con la sentenza di primo grado, nel frattempo già versate in quota parte pari al 50% dell'importo complessivo dalla cessionaria - in favore degli Parte_1 appellati.
Per e CP_1 CP_2
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano In via principale:
- rigettare l'appello proposto e, per l'effetto, confermare la sentenza di prime cure. In via subordinata:
- Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale delle avverse domande, se del caso provvedendo sulle richieste istruttorie di parte appellata per come formulate anche nel primo grado di giudizio da intendersi qui ribadite e riproposte, rideterminare l'importo eventualmente dovuto dai sigg.ri e CP_2 [...] alla luce di tutto quanto argomentato, dedotto, documentato ed eccepito in CP_1 atti secondo quanto risulterà di giustizia. In ogni caso: Condannare (cod. fisc. e P.IVA Controparte_3 P.IVA_1
e (C.F. ) in persona del loro rispettivo lrpt ex Controparte_4 P.IVA_4 art. 96 cpc per tutto quanto meglio argomentato e dedotto in atti. In via istruttoria: Si chiede l'ammissione del teste (cod. fisc. ) Testimone_1 C.F._3 da citarsi presso la sua abitazione in Mariano Comense, Via XXVI Aprile n. 3/A, sui seguenti capitoli istruttori: 1) Vero che verso la metà di luglio 2010 ha partecipato ad almeno due incontri presso gli uffici di Lecco del Credito Valtellinese alla presenza dei sigg. , e . 2) Vero CP_1 Tes_2 Tes_3 Parte_5 che in occasione degli incontri di cui al capitolo istruttorio che precede il sig.
chiariva ai funzionari di EV che la società Calvasina necessitava CP_1 dell'erogazione del finanziamento di euro 100.000,00 e soprattutto dell'erogazione di ulteriori finanziamenti oltre all'ampliamento delle linee di credito che assistevano le vendite (anticipi fatture, RiBa, ecc.). 3) Vero che i funzionari di EV dichiaravano
pag. 2/12 che per conseguire l'approvazione sia del finanziamento di euro 100.000,00 che l'erogazione dell'ulteriore finanziamento e l'ampliamento delle linee di credito era necessario che i sigg. e rilasciassero personali garanzie. 4) CP_1 CP_2
Vero che il sig. anche nell'interesse del fratello, sig. CP_1 CP_2 sempre nel corso degli incontri svoltisi nel mese di luglio 2010, una volta prestato il proprio assenso al rilascio della fideiussione omnibus ricevettero rassicurazioni da parte dei funzionari di EV circa l'imminente sblocco del finanziamento da 100.000,00 all'epoca fermo in fase di delibera così come della ripresa dell'operatività degli affidamenti e della disponibilità ad ampliare le linee di credito della Calvasina. Si chiede altresì di essere ammessi a prova contraria col teste indicato in caso di ammissione dei capitoli istruttori ex adverso formulati.
- Si chiede, previa remissione in termini, emettersi ordine di esibizione ex art. 210 cpc dei modelli standard utilizzati per le fideiussioni omnibus in uso nei mesi di luglio e agosto 2010 ai seguenti Istituti di credito:
1. [sede legale Piazza San Carlo, 156 - 10100 Torino in Controparte_5 persona del lrpt]
2. [sede legale Via Alessandro Specchi, 16 - 00186 Roma in persona Controparte_6 del lrpt]
3. [sede legale Via Vittorio Veneto, 119 - 00187 Controparte_7
Roma in persona del lrpt] 4. [sede legale Piazza Salimbeni, 3 - 53100 Controparte_8
in persona del lrpt] CP_8
5. [sede legale Via Cassa Di Risparmio, 15 - 16123 Controparte_9
Genova in persona del lrpt] 6. [sede legale Piazza Nogara, 2 - 37121 Controparte_10
Verona in persona del lrpt]
7. [sede legale Piazza G. B. Dall'Armi, 1 - 31044 Montebelluna Controparte_11 in persona del lrpt]
8. [sede legale Piazza Controparte_12
Quadrivio, 8 - 23100 Sondrio in persona del lrpt] 9. [sede legale Via Della Moscova, 33 Controparte_13
- 20121 Milano in persona del lrpt]
10. [sede legale Via San Carlo 8/20 – 41121 Modena in persona Controparte_14 del lrpt]
11. [sede legale Via Università, 1 - Controparte_15
43100 in persona del lrpt] CP_15
12. [sede legale Piazza Gaudenzio Sella, 1 - 13900 Biella in Controparte_16 persona del lrpt] Al fine di dimostrare che un rilevante numero di istituti di credito perduravano ancora nei mesi gi luglio e agosto 2010 in una condotta diffusa e coordinata consistente nel sottoporre ai propri clienti modelli uniformi di fideiussione con
pag. 3/12 l'effetto di privare questi ultimi di una libertà effettiva nella scelta del prodotto bancario, attuando così una pratica anticoncorrenziale nel mercato di riferimento Si chiede inoltre di acquisire il fascicolo di Ufficio di primo grado. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Tribunale di Como emetteva, in data 3.9.2020, su ricorso di Parte_1
decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo (decreto n. 1411/2020), con il
[...] quale ingiungeva a e in solido tra loro, in qualità di CP_1 CP_2 fideiussori di il pagamento della somma di Euro 507.988,00, quale Controparte_17 saldo debitore di conto corrente e residuo di due finanziamenti, oltre interessi e spese.
2. e proponevano opposizione al decreto ingiuntivo, CP_1 CP_2 eccependo:
1) la nullità totale o parziale della fideiussione per violazione della normativa antitrust, con conseguente decadenza del creditore ex art. 1957 c.c.;
2) la nullità della fideiussione per vizio della volontà ex art. 1439 c.c.;
3) la violazione della buona fede in punto di recesso e revoca dai rapporti;
4) la sussistenza di anatocismo, usura e commissioni di massimo scoperto e spese non dovute;
5) in subordine, la compensazione. Gli opponenti chiedevano la chiamata di terzo in manleva e, nelle more del giudizio, rinunciavano al motivo n. 4 e alla chiamata di terzo e precisavano di formulare il motivo n. 1 quale mera eccezione riconvenzionale.
3. si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto Parte_1 dell'opposizione avversaria;
analogamente, l'intervenuta Controparte_18 cedente del credito (come da doc. n. 9 del 4.6.2018).
[...]
4. Il Tribunale di Como, con sentenza pronunciata in data 24.5.2023 (sentenza n. 600/23 pubblicata in pari data), accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo e condannava la parte convenuta opposta e la parte intervenuta alla rifusione delle spese di lite in favore degli opponenti (liquidate in Euro 634,00 per anticipazioni e in Euro 17.252,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario 15%, IVA e CPA come per legge). Secondo il Tribunale, l'eccezione riconvenzionale di nullità parziale della fideiussione per violazione della normativa antitrust era fondata, alla luce della pronuncia di Cass. Civ., Sez. Un., 41994/2021 e in considerazione della piena coincidenza della clausola contrattuale di deroga all'art. 1957 c.c. con il testo derivante dall'intesa anticoncorrenziale. Il provvedimento dell'Autorità Garante costituiva – ad avviso del primo giudice – prova privilegiata della condotta anticoncorrenziale, di guisa che la clausola contrattuale era da ritenersi nulla.
pag. 4/12 La declaratoria di nullità non era impedita, secondo il Tribunale, dalla derogabilità pattizia dell'art. 1957 c.c., né dalla natura della fideiussione quale garanzia a prima richiesta. Ciò posto, il Tribunale riteneva che il creditore non avesse provato di avere rispettato il termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c., con conseguente liberazione dei fideiussori.
5. ha appellato la sentenza davanti a questa Corte, Parte_1 articolando due motivi di gravame:
1) Erronea declaratoria di nullità parziale della fideiussione – violazione degli art. 116 comma 1 c.p.c., art. 2967 c.c. e art. 2 L. 287/1990.
2) Erronea declaratoria di decadenza di cui all'art. 1957 c.c. – violazione degli artt. 116, comma 1 c.p.c., 2697 c.c. e 1957 c.c.
6. e si sono costituiti in giudizio, contestando quanto CP_1 CP_2 sostenuto ex adverso e chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado. Gli appellati hanno riproposto, inoltre, i motivi di opposizione svolti nel giudizio di primo grado e ritenuti assorbiti dal Tribunale. Tali motivi riguardano essenzialmente: 1) il vizio della volontà dei garanti (art. 1439 c.c.), per avere la banca ottenuto il rilascio della fideiussione da in un momento in cui CP_1 Controparte_17 presentava forti criticità finanziarie e sul falso presupposto che, una volta ricevuta la garanzia personale, l'istituto di credito avrebbe acconsentito al rilascio di nuove linee di credito/affidamenti, prestiti e mutui per la piena ripresa di Controparte_17
2) la contrarietà a buona fede e correttezza del recesso della banca (artt. 1175 e 1375 c.c.), per avere l'istituto di credito esercitato il recesso in data 2.9.2011, senza un congruo termine di preavviso (doc. 6 fasc. primo grado;
doc. 8 fasc. appello); CP_1
3) la condanna di , ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per avere chiesto e ottenuto il Pt_1 decreto ingiuntivo per un credito superiore al credito ceduto da EV (Euro 484.589,29 al netto del pagamento effettuato da Confidi di Euro 52.431,05; doc. 14 fasc. primo grado;
doc. 9 fasc. appello) e al credito vantato da CP_1 [...]
nei confronti di CP_4 Controparte_17
Gli appellanti hanno chiesto infine di essere rimessi in termini per la prova della persistenza dell'intesa anticoncorrenziale e dell'adesione della fideiussione all'intesa.
7. All'udienza del 3.7.2024, il Consigliere istruttore, verificata la regolarità del contraddittorio, ha dichiarato la contumacia di non Controparte_4 costituita in giudizio nonostante la ritualità della notifica, e ha fissato udienza innanzi al Collegio ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. al 15.10.2025, assegnando alle parti termine per il deposito di brevi note conclusive. L'udienza del 15.10.2025 – e il relativo termine a difesa – sono stati poi anticipati e all'udienza del 4.6.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
pag. 5/12 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di appello, l'appellante ha censurato l'accoglimento, da parte del Tribunale, dell'eccezione riconvenzionale di nullità parziale della fideiussione per violazione della normativa antitrust. A tale riguardo, l'appellante ha dedotto che la fideiussione omnibus rilasciata da e risaliva all'anno 2010 ed era pertanto fuori dal CP_1 CP_2 periodo di riferimento del provvedimento n. 55/2005 della Banca d'IA (8 novembre 2003-maggio 2005), con la conseguenza che gli opponenti - che avevano eccepito la nullità della clausola - non avrebbero potuto avvalersi dell'efficacia probatoria privilegiata di tale provvedimento, ma sarebbero stati tenuti a provare la sussistenza dell'intesa anticoncorrenziale al tempo della sottoscrizione della fideiussione oggetto di causa. Non avendo gli opponenti assolto a tale onere probatorio, non poteva ritenersi provata l'intesa anticoncorrenziale a monte e predicarsi la nullità della clausola fideiussoria (clausola n. 6), la quale, peraltro, era stata specificamente approvata, ai sensi dell'art. 1341 c.c. Gli appellati hanno dedotto l'infondatezza del motivo di appello, rilevando che, secondo la giurisprudenza di legittimità e di merito, il provvedimento della Banca d'IA n. 55/2005 costituiva una prova privilegiata anche con riferimento alle fideiussioni successive al maggio 2005 e che le fideiussioni prodotte in atti confermavano l'utilizzo, ancora nell'anno 2010, di fideiussioni allineate allo schema ABI e quindi il perdurante impiego di moduli contrattuali conformi a tale schema ABI, come riconosciuto dalla giurisprudenza di merito, con riguardo al periodo fra il 2008 e il 2015. Secondo gli appellati, l'orientamento giurisprudenziale invocato dalla controparte riguardava fideiussioni posteriori all'anno 2010 e, in ogni caso, si fondava sulla produzione di due sole fideiussioni.
2. Con il secondo motivo di appello, l'appellante ha censurato la statuizione del Tribunale secondo cui la deroga pattizia dell'art. 1957 c.c. non era ostativa alla declaratoria di nullità. A tale riguardo, ha rilevato che la previsione di cui all'art. 1957 c.c. non è posta a presidio di un interesse pubblico e pertanto può essere oggetto di rinuncia preventiva da parte del fideiussore, come avvenuto nel caso di specie, con specifica approvazione per iscritto ai sensi dell'art. 1341 c.c. L'appellante ha censurato, poi, la statuizione del Tribunale nella parte in cui ha escluso che la garanzia prestata potesse qualificarsi alla stregua di garanzia a prima richiesta e ha richiamato, in proposito, la previsione di cui all'art. 7 del contratto, a mente della quale “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio” (doc. 9 fasc. monitorio). Posta la natura di garanzia a prima richiesta, l'appellante ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale, secondo cui è sufficiente ad evitare la decadenza di pag. 6/12 cui all'art. 1957 c.c. la proposizione, da parte del creditore, di una richiesta stragiudiziale di pagamento nei confronti del debitore principale o di un fideiussore e ha rilevato che, nel caso di specie, la banca cedente, dopo aver trasmesso una lettera di diffida e contestuale messa in mora, era receduta da tutti i rapporti intrattenuti con la società debitrice principale e aveva intimato il pagamento dell'intero debito, con costituzione in mora. Analoga richiesta era stata formulata nei confronti dei fideiussori (docc. 10 fasc. monitorio). L'appellante ha concluso nel senso che il Tribunale avrebbe dovuto escludere la decadenza, ai sensi dell'art. 1957 c.c. e dichiarare i fideiussori tenuti al pagamento dell'intero importo garantito. Gli appellati hanno dedotto l'infondatezza del motivo di appello, rilevando che, ferma la derogabilità dell'art. 1957 c.c. per effetto dell'autonomia privata, la fideiussione oggetto di causa era da valutarsi nel contesto dello schema ABI, con conseguente nullità della deroga pattizia all'art. 1957 c.c., essendo la stessa il risultato dell'allineamento della fideiussione allo schema ABI 2003, in contrasto con la norma imperativa di cui all'art. 2 L. 287/1990, posta a presidio dell'ordine pubblico economico. Gli appellati hanno evidenziato altresì che la clausola “a prima richiesta” (clausola n. 8) non costituiva una deroga implicita all'art. 1957 c.c. e, in ogni caso, che la lettera di messa in mora del 2.9.2011 non rispettava il termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c., in quanto l'ultimo pagamento risaliva al 31.8.2010 (docc. 11 fasc. primo CP_1 grado;
docc. 2, 3, 4 fasc. ). Parte_6
3. Ritiene la Corte di esaminare congiuntamente i due motivi di appello. Preliminarmente, va rilevato che in materia di nullità parziale delle fideiussioni omnibus contenenti le clausole censurate con il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'IA, si registrano, con particolare riferimento al tema dell'onere probatorio, due orientamenti giurisprudenziali. Secondo un primo, più risalente, fatto proprio anche da questa Corte, il provvedimento della Banca d'IA n. 55/2005 costituisce prova privilegiata dell'intesa illecita anticoncorrenziale anche per le fideiussioni stipulate dopo il 2005, nel senso che la riproduzione in un contratto di fideiussione successivo al 2005 delle clausole dichiarate nulle dal predetto provvedimento della Banca d'IA comporta di per sé una valida presunzione della persistenza, tra l'atto a monte e il contratto a valle, di un nesso funzionale alla produzione dell'effetto anticoncorrenziale. Tale presunzione, trattandosi di presunzione iuris tantum, è suscettibile di prova contraria da parte della banca, sulla quale, anche per il principio di vicinanza della prova, incombe l'onere di dimostrare che al tempo in cui la fideiussione è stata rilasciata - e nonostante l'identico contenuto delle clausole - non persistesse l'intesa anticoncorrenziale tra gli istituti di credito oggetto delle censure dell'Autorità di Vigilanza.
pag. 7/12 Il predetto indirizzo si pone logicamente e puntualmente nel solco tracciato dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 41994/2021, che, in ordine a un contenzioso relativo a due fideiussioni, di cui una stipulata nel giugno 2006, hanno ritenuto che la presunzione circa la sussistenza del persistere dell'intesa anticoncorrenziale operasse anche per condotte successive all'adozione del provvedimento dell'Autorità di Vigilanza. Un secondo orientamento, affermatosi con recenti pronunce della Corte di Cassazione, ritiene invece che, ai fini della rilevazione della nullità parziale del contratto di fideiussione, il provvedimento della Banca d'IA costituisca prova privilegiata soltanto se la fideiussione è stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca d'IA, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di modo che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che la persistenza dell'intesa anticoncorrenziale, ma non in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova (cfr. sul tema, Cass. Civ., n. 30383/2024; Cass. Civ., n. 31986/2024; Cass. Civ., n. 31991/2024; Cass. Civ., n. 32192/2024; Cass. Civ., n. 1170/2025; Cass. Civ., n. 1851/2025; Cass. Civ., n. 2432/2025; Cass. Civ., n. 2683/2025; Cass. Civ., n. 7385/2025; Cass. Civ., n. 8669/2025). Nel caso di specie, trattandosi di fideiussione rilasciata nell'anno 2010, l'adesione all'uno o all'altro indirizzo giurisprudenziale, comporta una differente valutazione sulla legittimità della clausola n. 6 del contratto, relativa alla deroga all'art. 1957 c.c. In particolare, l'adesione al primo indirizzo giurisprudenziale esposto porta alla constatazione che, a fronte di una presunzione iuris tantum dell'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale, l'odierna appellante non ha fornito né offerto la prova contraria, con la conseguenza che la clausola contrattuale andrebbe considerata nulla. L'adesione al secondo e più recente indirizzo giurisprudenziale comporta la necessità di valutare se la documentazione prodotta dagli appellati sia idonea e sufficiente a ritenere provata l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale. Rileva, tuttavia, la Corte che l'adesione all'uno o all'altro degli indirizzi giurisprudenziali sopra menzionati non comporta, nel caso in esame, differenti effetti sul piano del debito gravante sui fideiussori. L'eventuale riconoscimento della nullità della clausola, infatti, sia pur nella reviviscenza dell'art. 1957 c.c., non avrebbe alcuna ripercussione sul predetto debito, a motivo dell'intervenuto rispetto, nel caso di specie, del termine semestrale previsto da tale norma e della conseguente insussistenza della decadenza erroneamente riconosciuta dal Tribunale. Con precipuo riguardo a tale ultimo profilo, concernente il rispetto del termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c., va preliminarmente rilevato che, per consolidato indirizzo della Suprema Corte, la mera istanza stragiudiziale è adeguata a ritenere pag. 8/12 soddisfatto quanto previsto dall'art. 1957 c.c., ove si tratti di una fideiussione con clausola cd “a prima richiesta”. Ove le parti, infatti, “abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a prima richiesta", l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito - giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. - esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione;
pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare "a prima richiesta" l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio” (cfr. Cass. Civ., n. 9680/2025, v. anche Cass. Civ., n. 22346/2017, Cass. Civ., n. 30185/2022, Cass. Civ., n. 660/2025, Cass. Civ., n. 5179/2025). Inoltre, in caso di divisione in rate di un'obbligazione unica non si verifica il frazionamento del debito in una serie di obbligazioni autonome, con la conseguenza che, in tali casi, in costanza di rapporto, il termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. decorre non dalla scadenza delle singole rate, ma dalla scadenza dell'ultima rata. Ciò posto, nel caso di specie la fideiussione ha natura di fideiussione a prima richiesta, come si evince chiaramente dal contenuto della clausola 7), a mente della quale “Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio” (doc. 3 fasc. primo grado). CP_1
, con lettere del 2.9.2011, inviate alla debitrice principale Controparte_4
e ai fideiussori e ha comunicato “il Controparte_17 CP_1 CP_2 recesso con effetto immediato dagli affidamenti a Voi accordati” e ha chiesto il pagamento del saldo del conto corrente e dei residui finanziamenti (doc. 6 fasc. primo grado). CP_1
Tale data (2.9.2011) – e non quella delle singole rate il cui pagamento è rimasto inadempiuto – segna il momento di decorrenza del termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c. Orbene, tale richiesta stragiudiziale è idonea a integrare i requisiti di cui all'art. 1957 c.c., alla luce del citato orientamento della Suprema Corte. Ne discende che, nel caso di specie, nessuna decadenza può ritenersi intervenuta, con conseguente accoglimento del secondo motivo di gravame.
4. Passando a esaminare i motivi di opposizione formulati da e CP_1 [...] nel giudizio di primo grado, ritenuti assorbiti dal Tribunale e riproposti in CP_2 questa sede, il primo motivo, concernente la sussistenza di un vizio di volontà dei garanti ai sensi dell'art. 1439 c.c., non è fondato e meritevole di accoglimento.
pag. 9/12 Secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di vizi del consenso, il dolo, a norma dell'art. 1439 c.c., è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da una parte abbiano determinato la volontà a contrarre del "deceptus", avendo ingenerato in lui una rappresentazione alterata della realtà, che abbia provocato nel suo meccanismo volitivo un errore essenziale ai sensi dell'art. 1429 c.c.; più in particolare, ricorre il "dolus malus" soltanto se, in relazione alle circostanze di fatto e personali del contraente, il mendacio sia accompagnato da malizie e astuzie volte a realizzare l'inganno voluto e idonee in concreto a sorprendere una persona di normale diligenza e sussista, quindi, in chi se ne proclami vittima, assenza di negligenza o di incolpevole ignoranza (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 23.6.2009, n. 14628; v. anche, Cass. Civ., Sez. II, 15.3.2024, n. 7011). E' stato, altresì, precisato che il dolo, come causa di invalidità del contratto, consiste nel compimento, ad opera della controparte contrattuale, di artifici e raggiri idonei a travisare la realtà e a fornirne una falsa rappresentazione, determinando proprio in forza di tale falsa configurazione del reale un errore dell'altra parte su aspetti essenziali del negozio, tale da provocare il suo consenso a concluderlo (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 15.3.2024, n. 7011). Nel caso di specie, difetta la prova del dolo di e, in particolare, di Controparte_4 artifici e raggiri posti in essere da tale istituto di credito, idonei a travisare la realtà, al fine di trarre in inganno e indurlo a rilasciare la fideiussione. CP_1
Sotto questo profilo, la mera promessa da parte dei funzionari dell'istituto di credito di erogazione di un finanziamento di Euro 100.000,00 e di ulteriori finanziamenti e l'ampliamento delle linee di credito in favore della società non integrano gli estremi del dolo, quale vizio del consenso, in difetto della allegazione – e prova – di specifici artifici e raggiri posti in essere ai danni di CP_1
Anche la seconda doglianza, relativa alla contrarietà a buona fede e correttezza del recesso esercitato dall'istituto di credito non è fondata.
, con comunicazione del 26.4.2011 indirizzata a Controparte_4 Controparte_17 ha costituito in mora la debitrice principale, assegnando il termine di dieci giorni per il pagamento del debito di Euro 88.689,94 quale esposizione in linea capitale del conto corrente e ha inoltrato tale comunicazione anche ai fideiussori, con richiesta di pagamento nel medesimo termine (doc. 10 fasc. monitorio). Successivamente, con comunicazione del 2.9.2011, ha esercitato il diritto di recesso dagli affidamenti, con assegnazione di un ulteriore termine di dieci giorni per il pagamento del debito (doc. 10 fasc. monitorio). Il recesso di è intervenuto in una situazione di persistente Controparte_4 inadempimento della debitrice principale e dei fideiussori, nonostante la formale messa in mora e la assegnazione di un congruo termine per il pagamento, con la conseguenza che va escluso che il recesso sia stato esercitato con modalità impreviste e arbitrarie, contrarie agli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. (cfr. sul tema Cass. Civ., Sez. I, 14.7.2000, n. 9321; Cass. Civ., Sez. I, 24.8.2016, n. 17291).
pag. 10/12 Infine, anche l'ultima doglianza concernente l'entità del credito azionato da , Pt_1 in tesi, di importo superiore sia a quello ceduto da EV (pari a Euro 484.589,29, al netto del pagamento effettuato da Confidi di Euro 52.431,05) sia a quello vantato da nei confronti di non è fondata. Controparte_4 Controparte_17
Rileva, in proposito, la Corte che ha prodotto in atti gli estratti conto alla Pt_1 data del 20.9.2012 (doc. 8 fasc. monitorio), certificati conformi alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca ex art. 50 T.U.B., da cui risulta un debito di Euro 305.124,98 (di cui Euro 19.110,83 per interessi) relativamente al finanziamento n. 62343 FR;
Euro 92.113,01 (di cui Euro 8.667,19 per interessi) relativamente al finanziamento n. 82827 FR e Euro 110.750,00 a titolo di saldo del conto corrente e, così complessivamente, Euro 507.988,00. L'indicazione dell'intervenuto versamento da parte di Confidi Lombardia di Euro 52.431,05 è contenuta in una e-mail di EV del 12.2.2021, che riporta genericamente che “il credito complessivo ceduto ammonta a € 484.589,29 già comprensivo del pagamento Confidi Lombardia pari a € 52.431,05” (doc. 14 fasc. primo grado). CP_1
La genericità del contenuto di tale comunicazione – che non riporta la data dell'intervenuto versamento della somma di Euro 52.431,05 – e l'assenza di specifiche contestazioni formulate dagli appellati con riguardo alla documentazione bancaria prodotto da non consentono di superare le risultanze degli estratti Pt_1 conto alla data del 20.9.2012, ove risulta un debito di Euro 507.988,00, comprensivo degli interessi medio tempore maturati.
5. In conclusione, per i motivi sopraesposti l'appello proposto da Parte_1 appare meritevole di accoglimento, con conseguente conferma del decreto
[...] ingiuntivo opposto e condanna dei fideiussori e a CP_1 CP_2 versare ad l'importo richiesto di Euro 507.988,00, oltre Parte_1 interessi convenzionali dalla domanda al saldo. In accoglimento della domanda svolta dall'appellante di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, va ordinata a e CP_1 la restituzione delle somme ricevute in forza della sentenza di primo CP_2 grado qui e ora caducata (v. sul tema, Cass. Civ., Sez. III, 14.12.2023, n. 35093; Cass. Civ., Sez. III, 10.5.2002, n. 6731).
6. Sotto il profilo delle spese di lite, va preliminarmente rilevato che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, a un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di pag. 11/12 specifico motivo d'impugnazione (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 26.3.2025, n. 8040; Cass. Civ., Sez. Lav., 1.6.2016, n. 11423; Cass. Civ., Sez. VI, 18.3.2014, n. 6259). La soccombenza di e giustifica la loro condanna a CP_1 CP_2 rifondere all'appellante le spese di entrambi i gradi del giudizio. Tenuto conto della natura e del valore della controversia, dell'esito complessivo del giudizio, dell'impegno difensivo in concreto profuso dai procuratori delle parti, nonché dei criteri e parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii., dette spese vengono liquidate - applicando, per quanto riguarda il giudizio di merito di primo e secondo grado, i parametri medi dello scaglione di riferimento (Euro 260.001,00 – 520.000,00) e dunque - in complessivi Euro 36.696,00, di cui Euro 22.457,00 per il giudizio di primo grado ed Euro 14.239,00 per il giudizio di appello, importo quest'ultimo che non tiene conto del compenso previsto per la fase istruttoria/o di trattazione, non svoltasi in questo grado, oltre spese forfettarie (15%), IVA e CPA.
P.Q.M.
La Corte, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1) accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
600/23 emessa dal Tribunale di Como in data 24.5.2023, e, in riforma della stessa, conferma il decreto ingiuntivo n. 1411/20 emesso dal Tribunale di Como in data 3.9.2020, condannando e in solido a pagare, in favore CP_1 CP_2 di l'importo di Euro 507.988,00, oltre interessi Parte_1 convenzionali dalla domanda al saldo;
2) ordina a e la restituzione ad delle CP_1 CP_2 Parte_1 somme ricevute in forza della sentenza di primo grado;
3) condanna altresì gli appellati e in solido a rifondere CP_1 CP_2 all'appellante le spese di entrambi i gradi del giudizio, spese che liquida in complessivi Euro 36.696,00, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA.
Milano, 4 giugno 2025
Il Consigliere est. Il Presidente Cristina Ravera Domenico Bonaretti
pag. 12/12
Domenico Bonaretti Presidente Alessandra Arceri Consigliere Cristina Ravera Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3664/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. e per essa, quale mandataria, Parte_1 P.IVA_1
C.F. e P.IVA ) e per essa Parte_2 P.IVA_2
(C.F. – in persona del Parte_3 P.IVA_3 procuratore elettivamente domiciliata in Messina (ME), Via Carlo Parte_4
Botta n. 5, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Barbaro, che, con l'Avv. Andrea Aloi, la rappresenta e difende come da procura alle liti in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._1 CP_2
), elettivamente domiciliati in Milano (MI), Via CodiceFiscale_2
Quadronno, n. 16, presso lo studio degli Avv.ti Enzo Perrella e Maria Teresa Asteria, che li rappresentano e difendono come da procura alle liti in atti;
APPELLATI
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni diversa e contraria istanza, deduzione e/o domanda disattesa, premesse le declaratorie del caso e di legge, riformare la sentenza n. 600/2023 (R.G. n. 4435/2020) pronunciata all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. dal Tribunale di Como, in persona del Giudice Dott. Lorenzo Azzi, il giorno 24/05/2023 e pubblicata in pari data, e per l'effetto cosi giudicare: Nel merito, in via principale:
- riformare, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto di citazione, la sentenza di primo grado n. 600/2023 (R.G. n. 4435/2020) pronunciata in data 24/05/2023 all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. dal Tribunale di Como e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto n. 1411/2020 (R.G. 2804/2020) emesso dal Tribunale di Como in data 25/08/2020 e pubblicato il 03/09/2020. In via subordinata:
- nell'eventualità in cui, con la riforma della sentenza di primo grado, il decreto ingiuntivo opposto n. 1411/2020 (R.G. 2804/2020) emesso dal Tribunale di Como non dovesse trovare conferma, per qualsiasi ragione, condannare comunque
e , in solido tra loro, al pagamento in favore di CP_1 CP_2 dell'importo di Euro 507.988,00 oltre interessi Parte_1 convenzionali di mora dal dovuto al saldo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio. Il tutto, con vittoria di spese di lite del primo grado e del presente giudizio di appello, da liquidarsi secondo i parametri medi previsti dal D.M. 147/2022, tenuto contro del valore di causa, oltre al diritto alla ripetizione delle spese di lite liquidate con la sentenza di primo grado, nel frattempo già versate in quota parte pari al 50% dell'importo complessivo dalla cessionaria - in favore degli Parte_1 appellati.
Per e CP_1 CP_2
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano In via principale:
- rigettare l'appello proposto e, per l'effetto, confermare la sentenza di prime cure. In via subordinata:
- Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale delle avverse domande, se del caso provvedendo sulle richieste istruttorie di parte appellata per come formulate anche nel primo grado di giudizio da intendersi qui ribadite e riproposte, rideterminare l'importo eventualmente dovuto dai sigg.ri e CP_2 [...] alla luce di tutto quanto argomentato, dedotto, documentato ed eccepito in CP_1 atti secondo quanto risulterà di giustizia. In ogni caso: Condannare (cod. fisc. e P.IVA Controparte_3 P.IVA_1
e (C.F. ) in persona del loro rispettivo lrpt ex Controparte_4 P.IVA_4 art. 96 cpc per tutto quanto meglio argomentato e dedotto in atti. In via istruttoria: Si chiede l'ammissione del teste (cod. fisc. ) Testimone_1 C.F._3 da citarsi presso la sua abitazione in Mariano Comense, Via XXVI Aprile n. 3/A, sui seguenti capitoli istruttori: 1) Vero che verso la metà di luglio 2010 ha partecipato ad almeno due incontri presso gli uffici di Lecco del Credito Valtellinese alla presenza dei sigg. , e . 2) Vero CP_1 Tes_2 Tes_3 Parte_5 che in occasione degli incontri di cui al capitolo istruttorio che precede il sig.
chiariva ai funzionari di EV che la società Calvasina necessitava CP_1 dell'erogazione del finanziamento di euro 100.000,00 e soprattutto dell'erogazione di ulteriori finanziamenti oltre all'ampliamento delle linee di credito che assistevano le vendite (anticipi fatture, RiBa, ecc.). 3) Vero che i funzionari di EV dichiaravano
pag. 2/12 che per conseguire l'approvazione sia del finanziamento di euro 100.000,00 che l'erogazione dell'ulteriore finanziamento e l'ampliamento delle linee di credito era necessario che i sigg. e rilasciassero personali garanzie. 4) CP_1 CP_2
Vero che il sig. anche nell'interesse del fratello, sig. CP_1 CP_2 sempre nel corso degli incontri svoltisi nel mese di luglio 2010, una volta prestato il proprio assenso al rilascio della fideiussione omnibus ricevettero rassicurazioni da parte dei funzionari di EV circa l'imminente sblocco del finanziamento da 100.000,00 all'epoca fermo in fase di delibera così come della ripresa dell'operatività degli affidamenti e della disponibilità ad ampliare le linee di credito della Calvasina. Si chiede altresì di essere ammessi a prova contraria col teste indicato in caso di ammissione dei capitoli istruttori ex adverso formulati.
- Si chiede, previa remissione in termini, emettersi ordine di esibizione ex art. 210 cpc dei modelli standard utilizzati per le fideiussioni omnibus in uso nei mesi di luglio e agosto 2010 ai seguenti Istituti di credito:
1. [sede legale Piazza San Carlo, 156 - 10100 Torino in Controparte_5 persona del lrpt]
2. [sede legale Via Alessandro Specchi, 16 - 00186 Roma in persona Controparte_6 del lrpt]
3. [sede legale Via Vittorio Veneto, 119 - 00187 Controparte_7
Roma in persona del lrpt] 4. [sede legale Piazza Salimbeni, 3 - 53100 Controparte_8
in persona del lrpt] CP_8
5. [sede legale Via Cassa Di Risparmio, 15 - 16123 Controparte_9
Genova in persona del lrpt] 6. [sede legale Piazza Nogara, 2 - 37121 Controparte_10
Verona in persona del lrpt]
7. [sede legale Piazza G. B. Dall'Armi, 1 - 31044 Montebelluna Controparte_11 in persona del lrpt]
8. [sede legale Piazza Controparte_12
Quadrivio, 8 - 23100 Sondrio in persona del lrpt] 9. [sede legale Via Della Moscova, 33 Controparte_13
- 20121 Milano in persona del lrpt]
10. [sede legale Via San Carlo 8/20 – 41121 Modena in persona Controparte_14 del lrpt]
11. [sede legale Via Università, 1 - Controparte_15
43100 in persona del lrpt] CP_15
12. [sede legale Piazza Gaudenzio Sella, 1 - 13900 Biella in Controparte_16 persona del lrpt] Al fine di dimostrare che un rilevante numero di istituti di credito perduravano ancora nei mesi gi luglio e agosto 2010 in una condotta diffusa e coordinata consistente nel sottoporre ai propri clienti modelli uniformi di fideiussione con
pag. 3/12 l'effetto di privare questi ultimi di una libertà effettiva nella scelta del prodotto bancario, attuando così una pratica anticoncorrenziale nel mercato di riferimento Si chiede inoltre di acquisire il fascicolo di Ufficio di primo grado. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Tribunale di Como emetteva, in data 3.9.2020, su ricorso di Parte_1
decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo (decreto n. 1411/2020), con il
[...] quale ingiungeva a e in solido tra loro, in qualità di CP_1 CP_2 fideiussori di il pagamento della somma di Euro 507.988,00, quale Controparte_17 saldo debitore di conto corrente e residuo di due finanziamenti, oltre interessi e spese.
2. e proponevano opposizione al decreto ingiuntivo, CP_1 CP_2 eccependo:
1) la nullità totale o parziale della fideiussione per violazione della normativa antitrust, con conseguente decadenza del creditore ex art. 1957 c.c.;
2) la nullità della fideiussione per vizio della volontà ex art. 1439 c.c.;
3) la violazione della buona fede in punto di recesso e revoca dai rapporti;
4) la sussistenza di anatocismo, usura e commissioni di massimo scoperto e spese non dovute;
5) in subordine, la compensazione. Gli opponenti chiedevano la chiamata di terzo in manleva e, nelle more del giudizio, rinunciavano al motivo n. 4 e alla chiamata di terzo e precisavano di formulare il motivo n. 1 quale mera eccezione riconvenzionale.
3. si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto Parte_1 dell'opposizione avversaria;
analogamente, l'intervenuta Controparte_18 cedente del credito (come da doc. n. 9 del 4.6.2018).
[...]
4. Il Tribunale di Como, con sentenza pronunciata in data 24.5.2023 (sentenza n. 600/23 pubblicata in pari data), accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo e condannava la parte convenuta opposta e la parte intervenuta alla rifusione delle spese di lite in favore degli opponenti (liquidate in Euro 634,00 per anticipazioni e in Euro 17.252,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario 15%, IVA e CPA come per legge). Secondo il Tribunale, l'eccezione riconvenzionale di nullità parziale della fideiussione per violazione della normativa antitrust era fondata, alla luce della pronuncia di Cass. Civ., Sez. Un., 41994/2021 e in considerazione della piena coincidenza della clausola contrattuale di deroga all'art. 1957 c.c. con il testo derivante dall'intesa anticoncorrenziale. Il provvedimento dell'Autorità Garante costituiva – ad avviso del primo giudice – prova privilegiata della condotta anticoncorrenziale, di guisa che la clausola contrattuale era da ritenersi nulla.
pag. 4/12 La declaratoria di nullità non era impedita, secondo il Tribunale, dalla derogabilità pattizia dell'art. 1957 c.c., né dalla natura della fideiussione quale garanzia a prima richiesta. Ciò posto, il Tribunale riteneva che il creditore non avesse provato di avere rispettato il termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c., con conseguente liberazione dei fideiussori.
5. ha appellato la sentenza davanti a questa Corte, Parte_1 articolando due motivi di gravame:
1) Erronea declaratoria di nullità parziale della fideiussione – violazione degli art. 116 comma 1 c.p.c., art. 2967 c.c. e art. 2 L. 287/1990.
2) Erronea declaratoria di decadenza di cui all'art. 1957 c.c. – violazione degli artt. 116, comma 1 c.p.c., 2697 c.c. e 1957 c.c.
6. e si sono costituiti in giudizio, contestando quanto CP_1 CP_2 sostenuto ex adverso e chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado. Gli appellati hanno riproposto, inoltre, i motivi di opposizione svolti nel giudizio di primo grado e ritenuti assorbiti dal Tribunale. Tali motivi riguardano essenzialmente: 1) il vizio della volontà dei garanti (art. 1439 c.c.), per avere la banca ottenuto il rilascio della fideiussione da in un momento in cui CP_1 Controparte_17 presentava forti criticità finanziarie e sul falso presupposto che, una volta ricevuta la garanzia personale, l'istituto di credito avrebbe acconsentito al rilascio di nuove linee di credito/affidamenti, prestiti e mutui per la piena ripresa di Controparte_17
2) la contrarietà a buona fede e correttezza del recesso della banca (artt. 1175 e 1375 c.c.), per avere l'istituto di credito esercitato il recesso in data 2.9.2011, senza un congruo termine di preavviso (doc. 6 fasc. primo grado;
doc. 8 fasc. appello); CP_1
3) la condanna di , ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per avere chiesto e ottenuto il Pt_1 decreto ingiuntivo per un credito superiore al credito ceduto da EV (Euro 484.589,29 al netto del pagamento effettuato da Confidi di Euro 52.431,05; doc. 14 fasc. primo grado;
doc. 9 fasc. appello) e al credito vantato da CP_1 [...]
nei confronti di CP_4 Controparte_17
Gli appellanti hanno chiesto infine di essere rimessi in termini per la prova della persistenza dell'intesa anticoncorrenziale e dell'adesione della fideiussione all'intesa.
7. All'udienza del 3.7.2024, il Consigliere istruttore, verificata la regolarità del contraddittorio, ha dichiarato la contumacia di non Controparte_4 costituita in giudizio nonostante la ritualità della notifica, e ha fissato udienza innanzi al Collegio ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. al 15.10.2025, assegnando alle parti termine per il deposito di brevi note conclusive. L'udienza del 15.10.2025 – e il relativo termine a difesa – sono stati poi anticipati e all'udienza del 4.6.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
pag. 5/12 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di appello, l'appellante ha censurato l'accoglimento, da parte del Tribunale, dell'eccezione riconvenzionale di nullità parziale della fideiussione per violazione della normativa antitrust. A tale riguardo, l'appellante ha dedotto che la fideiussione omnibus rilasciata da e risaliva all'anno 2010 ed era pertanto fuori dal CP_1 CP_2 periodo di riferimento del provvedimento n. 55/2005 della Banca d'IA (8 novembre 2003-maggio 2005), con la conseguenza che gli opponenti - che avevano eccepito la nullità della clausola - non avrebbero potuto avvalersi dell'efficacia probatoria privilegiata di tale provvedimento, ma sarebbero stati tenuti a provare la sussistenza dell'intesa anticoncorrenziale al tempo della sottoscrizione della fideiussione oggetto di causa. Non avendo gli opponenti assolto a tale onere probatorio, non poteva ritenersi provata l'intesa anticoncorrenziale a monte e predicarsi la nullità della clausola fideiussoria (clausola n. 6), la quale, peraltro, era stata specificamente approvata, ai sensi dell'art. 1341 c.c. Gli appellati hanno dedotto l'infondatezza del motivo di appello, rilevando che, secondo la giurisprudenza di legittimità e di merito, il provvedimento della Banca d'IA n. 55/2005 costituiva una prova privilegiata anche con riferimento alle fideiussioni successive al maggio 2005 e che le fideiussioni prodotte in atti confermavano l'utilizzo, ancora nell'anno 2010, di fideiussioni allineate allo schema ABI e quindi il perdurante impiego di moduli contrattuali conformi a tale schema ABI, come riconosciuto dalla giurisprudenza di merito, con riguardo al periodo fra il 2008 e il 2015. Secondo gli appellati, l'orientamento giurisprudenziale invocato dalla controparte riguardava fideiussioni posteriori all'anno 2010 e, in ogni caso, si fondava sulla produzione di due sole fideiussioni.
2. Con il secondo motivo di appello, l'appellante ha censurato la statuizione del Tribunale secondo cui la deroga pattizia dell'art. 1957 c.c. non era ostativa alla declaratoria di nullità. A tale riguardo, ha rilevato che la previsione di cui all'art. 1957 c.c. non è posta a presidio di un interesse pubblico e pertanto può essere oggetto di rinuncia preventiva da parte del fideiussore, come avvenuto nel caso di specie, con specifica approvazione per iscritto ai sensi dell'art. 1341 c.c. L'appellante ha censurato, poi, la statuizione del Tribunale nella parte in cui ha escluso che la garanzia prestata potesse qualificarsi alla stregua di garanzia a prima richiesta e ha richiamato, in proposito, la previsione di cui all'art. 7 del contratto, a mente della quale “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio” (doc. 9 fasc. monitorio). Posta la natura di garanzia a prima richiesta, l'appellante ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale, secondo cui è sufficiente ad evitare la decadenza di pag. 6/12 cui all'art. 1957 c.c. la proposizione, da parte del creditore, di una richiesta stragiudiziale di pagamento nei confronti del debitore principale o di un fideiussore e ha rilevato che, nel caso di specie, la banca cedente, dopo aver trasmesso una lettera di diffida e contestuale messa in mora, era receduta da tutti i rapporti intrattenuti con la società debitrice principale e aveva intimato il pagamento dell'intero debito, con costituzione in mora. Analoga richiesta era stata formulata nei confronti dei fideiussori (docc. 10 fasc. monitorio). L'appellante ha concluso nel senso che il Tribunale avrebbe dovuto escludere la decadenza, ai sensi dell'art. 1957 c.c. e dichiarare i fideiussori tenuti al pagamento dell'intero importo garantito. Gli appellati hanno dedotto l'infondatezza del motivo di appello, rilevando che, ferma la derogabilità dell'art. 1957 c.c. per effetto dell'autonomia privata, la fideiussione oggetto di causa era da valutarsi nel contesto dello schema ABI, con conseguente nullità della deroga pattizia all'art. 1957 c.c., essendo la stessa il risultato dell'allineamento della fideiussione allo schema ABI 2003, in contrasto con la norma imperativa di cui all'art. 2 L. 287/1990, posta a presidio dell'ordine pubblico economico. Gli appellati hanno evidenziato altresì che la clausola “a prima richiesta” (clausola n. 8) non costituiva una deroga implicita all'art. 1957 c.c. e, in ogni caso, che la lettera di messa in mora del 2.9.2011 non rispettava il termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c., in quanto l'ultimo pagamento risaliva al 31.8.2010 (docc. 11 fasc. primo CP_1 grado;
docc. 2, 3, 4 fasc. ). Parte_6
3. Ritiene la Corte di esaminare congiuntamente i due motivi di appello. Preliminarmente, va rilevato che in materia di nullità parziale delle fideiussioni omnibus contenenti le clausole censurate con il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'IA, si registrano, con particolare riferimento al tema dell'onere probatorio, due orientamenti giurisprudenziali. Secondo un primo, più risalente, fatto proprio anche da questa Corte, il provvedimento della Banca d'IA n. 55/2005 costituisce prova privilegiata dell'intesa illecita anticoncorrenziale anche per le fideiussioni stipulate dopo il 2005, nel senso che la riproduzione in un contratto di fideiussione successivo al 2005 delle clausole dichiarate nulle dal predetto provvedimento della Banca d'IA comporta di per sé una valida presunzione della persistenza, tra l'atto a monte e il contratto a valle, di un nesso funzionale alla produzione dell'effetto anticoncorrenziale. Tale presunzione, trattandosi di presunzione iuris tantum, è suscettibile di prova contraria da parte della banca, sulla quale, anche per il principio di vicinanza della prova, incombe l'onere di dimostrare che al tempo in cui la fideiussione è stata rilasciata - e nonostante l'identico contenuto delle clausole - non persistesse l'intesa anticoncorrenziale tra gli istituti di credito oggetto delle censure dell'Autorità di Vigilanza.
pag. 7/12 Il predetto indirizzo si pone logicamente e puntualmente nel solco tracciato dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 41994/2021, che, in ordine a un contenzioso relativo a due fideiussioni, di cui una stipulata nel giugno 2006, hanno ritenuto che la presunzione circa la sussistenza del persistere dell'intesa anticoncorrenziale operasse anche per condotte successive all'adozione del provvedimento dell'Autorità di Vigilanza. Un secondo orientamento, affermatosi con recenti pronunce della Corte di Cassazione, ritiene invece che, ai fini della rilevazione della nullità parziale del contratto di fideiussione, il provvedimento della Banca d'IA costituisca prova privilegiata soltanto se la fideiussione è stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca d'IA, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di modo che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che la persistenza dell'intesa anticoncorrenziale, ma non in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova (cfr. sul tema, Cass. Civ., n. 30383/2024; Cass. Civ., n. 31986/2024; Cass. Civ., n. 31991/2024; Cass. Civ., n. 32192/2024; Cass. Civ., n. 1170/2025; Cass. Civ., n. 1851/2025; Cass. Civ., n. 2432/2025; Cass. Civ., n. 2683/2025; Cass. Civ., n. 7385/2025; Cass. Civ., n. 8669/2025). Nel caso di specie, trattandosi di fideiussione rilasciata nell'anno 2010, l'adesione all'uno o all'altro indirizzo giurisprudenziale, comporta una differente valutazione sulla legittimità della clausola n. 6 del contratto, relativa alla deroga all'art. 1957 c.c. In particolare, l'adesione al primo indirizzo giurisprudenziale esposto porta alla constatazione che, a fronte di una presunzione iuris tantum dell'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale, l'odierna appellante non ha fornito né offerto la prova contraria, con la conseguenza che la clausola contrattuale andrebbe considerata nulla. L'adesione al secondo e più recente indirizzo giurisprudenziale comporta la necessità di valutare se la documentazione prodotta dagli appellati sia idonea e sufficiente a ritenere provata l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale. Rileva, tuttavia, la Corte che l'adesione all'uno o all'altro degli indirizzi giurisprudenziali sopra menzionati non comporta, nel caso in esame, differenti effetti sul piano del debito gravante sui fideiussori. L'eventuale riconoscimento della nullità della clausola, infatti, sia pur nella reviviscenza dell'art. 1957 c.c., non avrebbe alcuna ripercussione sul predetto debito, a motivo dell'intervenuto rispetto, nel caso di specie, del termine semestrale previsto da tale norma e della conseguente insussistenza della decadenza erroneamente riconosciuta dal Tribunale. Con precipuo riguardo a tale ultimo profilo, concernente il rispetto del termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c., va preliminarmente rilevato che, per consolidato indirizzo della Suprema Corte, la mera istanza stragiudiziale è adeguata a ritenere pag. 8/12 soddisfatto quanto previsto dall'art. 1957 c.c., ove si tratti di una fideiussione con clausola cd “a prima richiesta”. Ove le parti, infatti, “abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a prima richiesta", l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito - giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. - esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione;
pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare "a prima richiesta" l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio” (cfr. Cass. Civ., n. 9680/2025, v. anche Cass. Civ., n. 22346/2017, Cass. Civ., n. 30185/2022, Cass. Civ., n. 660/2025, Cass. Civ., n. 5179/2025). Inoltre, in caso di divisione in rate di un'obbligazione unica non si verifica il frazionamento del debito in una serie di obbligazioni autonome, con la conseguenza che, in tali casi, in costanza di rapporto, il termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. decorre non dalla scadenza delle singole rate, ma dalla scadenza dell'ultima rata. Ciò posto, nel caso di specie la fideiussione ha natura di fideiussione a prima richiesta, come si evince chiaramente dal contenuto della clausola 7), a mente della quale “Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio” (doc. 3 fasc. primo grado). CP_1
, con lettere del 2.9.2011, inviate alla debitrice principale Controparte_4
e ai fideiussori e ha comunicato “il Controparte_17 CP_1 CP_2 recesso con effetto immediato dagli affidamenti a Voi accordati” e ha chiesto il pagamento del saldo del conto corrente e dei residui finanziamenti (doc. 6 fasc. primo grado). CP_1
Tale data (2.9.2011) – e non quella delle singole rate il cui pagamento è rimasto inadempiuto – segna il momento di decorrenza del termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c. Orbene, tale richiesta stragiudiziale è idonea a integrare i requisiti di cui all'art. 1957 c.c., alla luce del citato orientamento della Suprema Corte. Ne discende che, nel caso di specie, nessuna decadenza può ritenersi intervenuta, con conseguente accoglimento del secondo motivo di gravame.
4. Passando a esaminare i motivi di opposizione formulati da e CP_1 [...] nel giudizio di primo grado, ritenuti assorbiti dal Tribunale e riproposti in CP_2 questa sede, il primo motivo, concernente la sussistenza di un vizio di volontà dei garanti ai sensi dell'art. 1439 c.c., non è fondato e meritevole di accoglimento.
pag. 9/12 Secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di vizi del consenso, il dolo, a norma dell'art. 1439 c.c., è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da una parte abbiano determinato la volontà a contrarre del "deceptus", avendo ingenerato in lui una rappresentazione alterata della realtà, che abbia provocato nel suo meccanismo volitivo un errore essenziale ai sensi dell'art. 1429 c.c.; più in particolare, ricorre il "dolus malus" soltanto se, in relazione alle circostanze di fatto e personali del contraente, il mendacio sia accompagnato da malizie e astuzie volte a realizzare l'inganno voluto e idonee in concreto a sorprendere una persona di normale diligenza e sussista, quindi, in chi se ne proclami vittima, assenza di negligenza o di incolpevole ignoranza (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 23.6.2009, n. 14628; v. anche, Cass. Civ., Sez. II, 15.3.2024, n. 7011). E' stato, altresì, precisato che il dolo, come causa di invalidità del contratto, consiste nel compimento, ad opera della controparte contrattuale, di artifici e raggiri idonei a travisare la realtà e a fornirne una falsa rappresentazione, determinando proprio in forza di tale falsa configurazione del reale un errore dell'altra parte su aspetti essenziali del negozio, tale da provocare il suo consenso a concluderlo (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 15.3.2024, n. 7011). Nel caso di specie, difetta la prova del dolo di e, in particolare, di Controparte_4 artifici e raggiri posti in essere da tale istituto di credito, idonei a travisare la realtà, al fine di trarre in inganno e indurlo a rilasciare la fideiussione. CP_1
Sotto questo profilo, la mera promessa da parte dei funzionari dell'istituto di credito di erogazione di un finanziamento di Euro 100.000,00 e di ulteriori finanziamenti e l'ampliamento delle linee di credito in favore della società non integrano gli estremi del dolo, quale vizio del consenso, in difetto della allegazione – e prova – di specifici artifici e raggiri posti in essere ai danni di CP_1
Anche la seconda doglianza, relativa alla contrarietà a buona fede e correttezza del recesso esercitato dall'istituto di credito non è fondata.
, con comunicazione del 26.4.2011 indirizzata a Controparte_4 Controparte_17 ha costituito in mora la debitrice principale, assegnando il termine di dieci giorni per il pagamento del debito di Euro 88.689,94 quale esposizione in linea capitale del conto corrente e ha inoltrato tale comunicazione anche ai fideiussori, con richiesta di pagamento nel medesimo termine (doc. 10 fasc. monitorio). Successivamente, con comunicazione del 2.9.2011, ha esercitato il diritto di recesso dagli affidamenti, con assegnazione di un ulteriore termine di dieci giorni per il pagamento del debito (doc. 10 fasc. monitorio). Il recesso di è intervenuto in una situazione di persistente Controparte_4 inadempimento della debitrice principale e dei fideiussori, nonostante la formale messa in mora e la assegnazione di un congruo termine per il pagamento, con la conseguenza che va escluso che il recesso sia stato esercitato con modalità impreviste e arbitrarie, contrarie agli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. (cfr. sul tema Cass. Civ., Sez. I, 14.7.2000, n. 9321; Cass. Civ., Sez. I, 24.8.2016, n. 17291).
pag. 10/12 Infine, anche l'ultima doglianza concernente l'entità del credito azionato da , Pt_1 in tesi, di importo superiore sia a quello ceduto da EV (pari a Euro 484.589,29, al netto del pagamento effettuato da Confidi di Euro 52.431,05) sia a quello vantato da nei confronti di non è fondata. Controparte_4 Controparte_17
Rileva, in proposito, la Corte che ha prodotto in atti gli estratti conto alla Pt_1 data del 20.9.2012 (doc. 8 fasc. monitorio), certificati conformi alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca ex art. 50 T.U.B., da cui risulta un debito di Euro 305.124,98 (di cui Euro 19.110,83 per interessi) relativamente al finanziamento n. 62343 FR;
Euro 92.113,01 (di cui Euro 8.667,19 per interessi) relativamente al finanziamento n. 82827 FR e Euro 110.750,00 a titolo di saldo del conto corrente e, così complessivamente, Euro 507.988,00. L'indicazione dell'intervenuto versamento da parte di Confidi Lombardia di Euro 52.431,05 è contenuta in una e-mail di EV del 12.2.2021, che riporta genericamente che “il credito complessivo ceduto ammonta a € 484.589,29 già comprensivo del pagamento Confidi Lombardia pari a € 52.431,05” (doc. 14 fasc. primo grado). CP_1
La genericità del contenuto di tale comunicazione – che non riporta la data dell'intervenuto versamento della somma di Euro 52.431,05 – e l'assenza di specifiche contestazioni formulate dagli appellati con riguardo alla documentazione bancaria prodotto da non consentono di superare le risultanze degli estratti Pt_1 conto alla data del 20.9.2012, ove risulta un debito di Euro 507.988,00, comprensivo degli interessi medio tempore maturati.
5. In conclusione, per i motivi sopraesposti l'appello proposto da Parte_1 appare meritevole di accoglimento, con conseguente conferma del decreto
[...] ingiuntivo opposto e condanna dei fideiussori e a CP_1 CP_2 versare ad l'importo richiesto di Euro 507.988,00, oltre Parte_1 interessi convenzionali dalla domanda al saldo. In accoglimento della domanda svolta dall'appellante di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, va ordinata a e CP_1 la restituzione delle somme ricevute in forza della sentenza di primo CP_2 grado qui e ora caducata (v. sul tema, Cass. Civ., Sez. III, 14.12.2023, n. 35093; Cass. Civ., Sez. III, 10.5.2002, n. 6731).
6. Sotto il profilo delle spese di lite, va preliminarmente rilevato che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, a un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di pag. 11/12 specifico motivo d'impugnazione (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 26.3.2025, n. 8040; Cass. Civ., Sez. Lav., 1.6.2016, n. 11423; Cass. Civ., Sez. VI, 18.3.2014, n. 6259). La soccombenza di e giustifica la loro condanna a CP_1 CP_2 rifondere all'appellante le spese di entrambi i gradi del giudizio. Tenuto conto della natura e del valore della controversia, dell'esito complessivo del giudizio, dell'impegno difensivo in concreto profuso dai procuratori delle parti, nonché dei criteri e parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii., dette spese vengono liquidate - applicando, per quanto riguarda il giudizio di merito di primo e secondo grado, i parametri medi dello scaglione di riferimento (Euro 260.001,00 – 520.000,00) e dunque - in complessivi Euro 36.696,00, di cui Euro 22.457,00 per il giudizio di primo grado ed Euro 14.239,00 per il giudizio di appello, importo quest'ultimo che non tiene conto del compenso previsto per la fase istruttoria/o di trattazione, non svoltasi in questo grado, oltre spese forfettarie (15%), IVA e CPA.
P.Q.M.
La Corte, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1) accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
600/23 emessa dal Tribunale di Como in data 24.5.2023, e, in riforma della stessa, conferma il decreto ingiuntivo n. 1411/20 emesso dal Tribunale di Como in data 3.9.2020, condannando e in solido a pagare, in favore CP_1 CP_2 di l'importo di Euro 507.988,00, oltre interessi Parte_1 convenzionali dalla domanda al saldo;
2) ordina a e la restituzione ad delle CP_1 CP_2 Parte_1 somme ricevute in forza della sentenza di primo grado;
3) condanna altresì gli appellati e in solido a rifondere CP_1 CP_2 all'appellante le spese di entrambi i gradi del giudizio, spese che liquida in complessivi Euro 36.696,00, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA.
Milano, 4 giugno 2025
Il Consigliere est. Il Presidente Cristina Ravera Domenico Bonaretti
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