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Sentenza 20 settembre 2025
Sentenza 20 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/09/2025, n. 4356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4356 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2025 |
Testo completo
OGGETTO:
Risarcimento danni.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Ottava sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
-Dott. Antonio Quaranta - Presidente-
-Dott.ssa Maria Rosaria Pupo - Consigliere -
-Dott.ssa TA AN De LC - Giudice ausl. rel. - ha deliberato di pronunciare la seguente ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello, avverso la sentenza n. 1035/2019 pubblicata il
28.01.2019, dal Tribunale di Napoli VIII^ Sez, iscritto al n. 3812/2019 RGAC, avente ad oggetto “risarcimento danno alla persona”, riservata per la decisione con concessione dei termini, di cui all'art. 190 cod. proc. civ.
TRA
nato a [...] il [...] (c.f. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rapp.to e difeso dall'avv. Fortunato Savarese ed elettivamente domiciliato in Napoli
alla Via A. Diaz 8 presso lo studio del predetto procuratore (C.F. C.F._2
– fax 081/261559 – Pec in
[...] Email_1
forza di mandato allegato agli atti.
-appellante-
E REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Ottava sezione civile
P. IVA , nella qualità di impresa designata per Parte_2 P.IVA_1
la regione Campania dall'ISVAP, alla gestione dei sinistri a carico del in CP_1
persona dell'amministratore delegato e del direttore generale e legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Bocchini
(C.F. ) in virtù di procura generale alle liti per notar C.F._3 [...]
di Treviso (Rep. n. 186905, Racc. 30367 del 18 dicembre 2014), e presso il Per_1
suo studio elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via G. Filangieri n. 21.
-appellata-
CONCLUSIONI:
Per l'appellante: “ 1) Accogliere integralmente l'appello proposto e, per l'effetto: 2)
In riforma integrale n. 1035/2019 resa dal Tribunale di Napoli, voglia rimettere la causa sul ruolo e fissare l'udienza nella quale provvedere al raccoglimento delle dichiarazioni del teste indicato dall'attore nella memoria ex art. art. 183 C.p.c. n.2;
3) Nel merito della domanda accogliere la stessa dichiarando l'esclusiva responsabilità del conducente del motociclo investitore rimasto sconosciuto e per l'effetto, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa, condannare la convenuta,
nella qualità in atti ed in persona del l.r.p.t., al risarcimento di Parte_2
tutti i danni patiti dal sig. da quantificarsi, alla luce della Parte_1
espletata Ctu, nella complessiva somma di €.145.456,93, oltre interessi legali dalla
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domanda al soddisfo;
4) Condannare la società nella qualità in Parte_2
atti ed in persona del l.r.p.t. al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio con attribuzione in favore del procuratore antistatario che, ne ha fatto anticipo;
5) Porre a carico della società nella qualità in atti ed in Parte_2
persona del l.r.p.t., in via definitiva le spese della espletata C.t.u”.
Per L'appellata società: “ 1) Rigettare l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto confermare la sentenza del Tribunale di Napoli n. 1035/2019;
2) Vinte le spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, con atto di citazione ritualmente notificato in data Parte_1
01/06/2015, chiedeva al Tribunale di Napoli il risarcimento del danno sofferto, a seguito del sinistro stradale avvenuto in Napoli alla Calata Capodichino, in data
05.10.2011,alle ore 19,55 circa, allorquando si trovava a bordo nella qualità di conducente sul motociclo Honda SH 300 tg. BX01452 di sua proprietà. In
particolare, nelle predette circostanze di tempo e di luogo, giunto nei pressi del locale commerciale “Bingo”, il predetto motociclo condotto dall'istante, veniva affiancato da un motociclo Honda SH 300 di colore nero, con a bordo due malviventi, i quali tentavano di intimargli la consegna del motociclo condotto dallo stesso. Nella concitazione degli eventi il conducente del motociclo degli aggressori,
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perdeva il controllo andando ad urtare il motociclo dell'istante. A seguito dell'impatto, il motociclo unitamente ai suoi occupanti cadeva al suolo;
il da terra resisteva al tentativo di rapina, e i predetti malviventi si Parte_1
allontanavano senza portare a termine l'azione, impedendo l'individuazione del motociclo, la cui targa era occultata. In conseguenza dell'urto il motociclo del riportava danni come da documentazione allegata, e l'istante riportava Parte_1
lesioni personali per come diagnosticate dal P.S. dell'Ospedale “Loreto Nuovo”,
dove gli veniva diagnosticato: Frattura scomposta di tibia e perone, infrazione del calcagno a sinistra” con prognosi di 30 giorni.
Il ritenendo che, la responsabilità del sinistro fosse da imputarsi Controparte_2
in via esclusiva alla condotta colposa del conducente del motociclo rimasto non identificato, conveniva in giudizio la , quale impresa designata Parte_2
per la Regione Campania per la gestione del FGVS, affinché fosse condannata.
Si costituiva la contestando la domanda attorea, Controparte_3
chiedendone il rigetto. Nel corso del giudizio veniva ammessa e non espletata la prova per testi, veniva, invece ammessa ed espletata la Ctu medico –legale, all'esito della quale la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza del 18.10.2018 ex art. 281 sexties, con termine per note sino a 30 giorni prima.
1.LA SENTENZA APPELLATA ED IL GIUDIZIO DI APPELLO.
1.1. LA SENTENZA APPELLATA.
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Il Tribunale di Napoli , con la sentenza depositata in data 28.01.2019 e contraddistinta dal n. 1035/2019, ritenendo la domanda giudiziale improcedibile, per l'illegittimo frazionamento, così provvedeva:
a) dichiarava l'improponibilità della domanda giudiziale;
b) dichiarava interamente compensate, tra le parti, le spese del giudizio;
c) poneva definitivamente a carico dell'attore sig. il pagamento Parte_1
delle spese relative ala consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate per l'importo di €.
708,53, oltre IVA e contributo assistenziale e previdenziale come per legge, in favore del consulente tecnico d'ufficio dott. . Persona_2
Con citazione ritualmente notificata a mezzo pec in data 26.07.2019, ha interposto appello avverso l'indicata decisione, con tre motivi di censura, ritenendo ingiusta la sentenza emessa dal primo giudice per l'errata declaratoria di improcedibilità della domanda laddove dichiara l'illegittimo frazionamento del credito operato dall'odierno appellante. Evidenziava che, il aveva agito dinanzi al Gdp per Parte_1
le lesioni personali e successivamente dinanzi al Tribunale, sia per le lesioni personali che, per i danni riportati dal motociclo. Lamenta inoltre, che il Tribunale abbia fatto mal governo nell'interpretare la giurisprudenza di legittimità, in casi simili.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata del 16 gennaio 2020, si costituiva la FGVS, resistendo all'appello e chiedendo la conferma Controparte_3
della impugnata sentenza. Vinte le competenze del grado.
Instaurato il contraddittorio, la Corte con ordinanza del 14/03/2022, ammetteva la prova per testi (non espletata in primo grado), per come articolata dall'attore e fissava l'udienza del 22 aprile per l'espletamento della prova, all'esito della quale, la causa veniva rinviata per le precisazioni delle conclusioni. Acquisito agli atti il
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fascicolo di primo grado, dopo alcuni rinvii, previo mutamento del relatore la causa giungeva all'udienza del 10.05.2024 per le precisazioni delle conclusioni. Tale udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata sostituita dal deposito di note scritte;
in tale data le parti hanno precisato le conclusioni riportate in epigrafe. Con ordinanza del 24.05.2024 la causa è stata assegnata a sentenza, con i termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Entrambe le parti hanno depositato le comparse conclusionali e le memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. L'impugnazione proposta dalla difesa di rivolge chiare, Parte_1
specifiche e pertinenti critiche alla sentenza gravata e quindi rispetta pienamente il precetto di cui all'art. 342 c.p.c.
Detto ciò, l'appello benché ammissibile sotto il profilo di cui all'art.342 c.p.c. così come novellato dall'art.54 del D.L. n.83/2012, non può trovare positiva considerazione per come infra.
3.- ESAME DELL'APPELLO.
Con il primo motivo di censura l' appellante sostiene che, la sentenza impugnata sarebbe viziata ed errata nella sua motivazione in quanto insufficiente e contraddittoria. Con il secondo motivo di censura l'appellante ritiene che, Tribunale, abbia fatto mal governo delle norme di legge e, della giurisprudenza di legittimità, e quale si sarebbe soffermato unicamente su problematiche preliminari non evidenziate dalla società convenuta, ovvero sul presunto ed insussistente frazionamento del credito, presuntivamente posto in essere dall'appellante e, ponendo a sostegno della decisione assunta la pronuncia di inammissibilità della domanda del GdP di Napoli. La difesa dell'odierno appellante sostiene di contro che, la domanda proposta dinanzi al GdP aveva ad oggetto esclusivamente la richiesta
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di risarcimento delle lesioni personali subite, e, anche laddove la stessa domanda avesse avuto ad oggetto la richiesta di risarcimento dei danni alle cose, non si sarebbe comunque concretizzato alcun frazionamento del credito in quanto la richiamata pronuncia non avrebbe prodotto alcun esito positivo per il ritiene, infine, Parte_1
errata la motivazione dell'estensore (Tribunale) nella parte in cui afferma che, il ebbe ad agire in giudizio dinanzi al GdP di Napoli “domanda giudiziale per Parte_1
il ristoro (anche) dei danni a cose subite”.
3.1 I motivi rispettivamente articolati dall'appellante attengono alla medesima ratio decidendi della sentenza gravata e, conseguentemente, possono essere esaminati congiuntamente da questa Corte.
Il caso in esame riguarda la declaratoria di improcedibilità pronunciata dal Tribunale in relazione a una domanda risarcitoria proposta per danni fisici derivanti da un medesimo fatto illecito già oggetto di un precedente giudizio, conclusosi davanti al
Giudice di pace, relativo al risarcimento dei danni fisici e non anche materiali.
Il Tribunale erroneamente ha ritenuto che tale separazione costituisse un frazionamento abusivo del credito (senza entrare nel merito), con conseguente violazione del principio di correttezza processuale e, dunque , improponibilità della domanda.
Sul punto, è necessario esaminare l'evoluzione giurisprudenziale culminata nella sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 7299 del 19 marzo 2025, la quale rappresenta un fondamentale punto di equilibrio tra l'esigenza di efficienza processuale e quella di effettiva tutela giurisprudenziale.
Le Sezioni Unite riaffermano il principio consolidato (già espresso nelle sentenze gemelle n.4090 e 4091 del 2017) secondo cui il frazionamento della pretesa creditoria
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derivante di un unico fatto illecito o da un rapporto unitario costituisce un abuso del processo, se non sorretto da un interesse oggettivamente apprezzabile. In tali casi, la proposizione di domande giudiziarie distinte comporta il rischio di un giudicato disarticolato e genere un inutile dispendio di risorse processuali.
Pertanto, in linea generale, la sanzione prevista dalla giurisprudenza è la improponibilità della seconda domanda giudiziale, proprio al fine di tutelare il principio di concentrazione del processo.
La novità introdotta: principio di proporzionalità.
La Corte, infatti, afferma testualmente che:
“Non appare compatibile con una interpretazione costituzionalmente orientata a ritenere che la perdita definitiva del diritto possa derivare da un comportamento processuale valutato ex post come abusivo, senza che vi sia stata alcuna concreta lesione dell'efficienza del processo o alla posizione della controparte”.
Da ciò discende che, qualora il frazionamento sia già avvenuto e la prima causa sia stata instaurata o addirittura definita, la sanzione dell'improponibilità non può essere automatica. Il giudice, in simili circostanze, deve decidere comunque nel merito della controversia.
Si osserva che nella fattispecie in esame:
a) Il primo giudizio risarcitorio per danni fisici e stato instaurato e definito con pronuncia in rito dal Giudice di pace;
b) La successiva azione per danni fisici e materiali è stata promossa dinanzi al
Tribunale, con riferimento allo stesso fatto illecito;
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c) Il Ctu ha accertato che, le lesioni erano già stabilizzate al momento della seconda domanda;
d) Tuttavia, la riunione delle cause non era più attuabile (giudici diversi, giudizio definito).
In questa situazione, alla luce della sentenza n. 7299/2025, il Tribunale non avrebbe dovuto limitarsi a dichiarare improponibile la domanda, ma avrebbe dovuto valutarla nel merito della pretesa, riservandosi semmai di sanzionare l'eventuale abuso processuale mediante gli strumenti indicate (spese o art. 96 c.p.c.).
Effettivamente la decisione impugnata appare quindi erronea (essa va integrata per come infra), in quanto non ha considerato la valenza correttiva del principio di proporzionalità, ormai pienamente recepito dalla giurisprudenza di legittimità. Essa ha sacrificato la tutela sostanziale del diritto al risarcimento, senza che vi fosse una reale necessità di tutela dell'efficienza processuale o un concreto pregiudizio per la controparte.
In conclusione, e sempre in via preliminare, si osserva che, non risulta la violazione del principio del “ne bis in idem”, eccezione sollevata dalla compagnia assicurativa.
Tale eccezione traeva origine dall'esistenza della sentenza resa dal GdP di Napoli, la sentenza n. 28006/2014 (improponibilità della domanda), ed il passaggio ingiudicato della stessa con conseguente proposizione di nuova domanda seppure innanzi a un diverso giudice lascia desumere senza particolari sforzi come non vi sarebbe stata alcuna violazione del principio richiamato dalla società appellata;
come sopra detto la domanda proposta dinanzi al GdP riguardava le lesioni personali subite dal la domanda proposta dinanzi al tribunale riguardava le lesioni personali Parte_1
e la richiesta dei danni materiali. Come sopra evidenziato la sentenza d'improponibilità e/o di improcedibilità della domanda giudiziale lascia aperta la
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porta, senza tema di smentite o interazioni diverse, alla proposizione di un nuovo giudizio avente il medesimo oggetto tra le medesime parti senza violazione alcuna di leggi e/o principi (ved. Cass. civ. sopra richiamata).
Per completezza, si osserva che, la pronuncia del Gdp di Napoli, risulta essere una pronuncia in rito che, da luogo soltanto al giudicato formale, con la conseguenza che essa produce effetto limitato al solo rapporto processuale nel cui ambito è emanata e, pertanto, non è idonea a produrre gli effetti del giudicato in senso sostanziale (ved.
Cass. civ. n. 13603 del 19 maggio 2021).
3.2 Passando al merito, si ricorda che, l'onere probatorio imposto dall'art. 283, lett.
a) d.lgs. 209/2005 a carico del danneggiato si limita alla dimostrazione che l'incidente
è stato cagionato dalla condotta dolosa o colposa del conducente di un veicolo rimasto non identificato e dopo aver ricordato che, in forza di tale principio, grava sul danneggiato anche l'onere di dimostrare l'incolpevole impossibilità di identificazione del predetto veicolo, ha poi precisato, sempre in punto di diritto, che alla vittima non
è richiesto alcun onere di eccessiva diligenza, ben potendo l'impossibilità di identificazione discendere anche dalle condizioni del danneggiato.
Passando al testimoniale ed in particolare alle dichiarazioni rese dal teste escusso dinanzi a questa Corte, sig. (cugino dell'odierno appellante Parte_1
), dichiarava:“ di trovarsi in macchina una Renault Clio e, mentre Parte_1
scendevamo Calata Capodichino, in quel occasione mio cugino e il fratello Per_3
erano a bordo di un motociclo Honda SH di colore bianco condotto da mio
[...]
cugino ; eravamo ad una distanza di circa 20 mt. e io seguivo il Parte_1
motorino, ma ci dividevano due autoveicoli;
erano le ore 20:00, non era completamente buio;
ho visto un motorino scuro sempre un SH che ci sorpassava sulla destra e si affiancava al motorino con a bordo i miei cugini, poi un altro motorino
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scuro, di cui non ricordo il modello, che si avvicinava sulla sinistra e stava più indietro rispetto a quello dei miei cugini;
non si capiva se avessero delle armi;
all'altezza dell'incrocio, mentre vi era incorso un battibecco tra i conducenti dei due motorini , vidi una macchina uscire da un vialetto, ubicato sulla destra rispetto al nostro senso di marcia e il motorino , nel tentativo di evitare l'automobile, cadeva ribaltandosi sulla sinistra del motorino dei miei cugini;
dopodiché il motorino e i suoi conducenti si rialzavano e raccoglievano da terra una pistola puntandola alla testa di mio cugino
; per poter scappare, mio cugino , rimase Persona_3 Parte_1
sotto il motorino urlante di dolore a causa della rottura della gamba;
io sono sceso dall'automobile e nell'avvicinarmi al luogo del sinistro, notavo che il motorino SH scuro aveva la targa semi coperta da una calza, uno straccio; abbiamo chiamato la polizia, ma nel mentre arrivavano i carabinieri che a voce ricevettero la nostre dichiarazioni, senza redarle poiché avevamo chiamato la polizia, la quale poi non venne, ma venne l'autoambulanza, da noi chiamata- verbale di causa del 22aprile
2022-”.
Ebbene, dal testimoniale emergono non poche contraddizioni, e incongruenze con gli atti di causa, il narrato non trova riscontro negli atti prodromici all'azione
(querela/denuncia, laddove il dichiarava che, il motociclo veniva colpito e Parte_1
scaraventato al suolo da altro motociclo Honda SH- dalle rese dichiarazioni emerge che vi erano interessati due motorini che, affiancarono la moto del cugino, nonché un auto che, nell'uscire da un vialetto, avrebbe tagliato la strada al motorino rimasto sconosciuto, e che, cadeva ribaltandosi sul motorino dei mie cugini -….. il tutto visto da una distanza di 20 mt., ed a bordo della propria autovettura interposta da due veicoli (ved. verbale di causa del 22/04/2022); ed ancora, in querela l'odierno appellante dichiarava che: non poté individuare la targa del motorino dei malviventi in quanto era occultata dal piede degli stessi- il teste dichiara che, - sempre a tale
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distanza la targa era coperta da uno straccio- La versione dei fatti non trova alcun riscontro né nella domanda introduttiva proposta nel giudizio dinanzi al GdP di
Napoli, nessun riferimento viene fatto in ordine all'occultamento della targa, (piede- straccio), e né dell'auto che, tagliava la strada al motorino dei malviventi. Lo stesso dicasi per l'atto di citazione depositato nel giudizio di primo grado promosso dinanzi al Tribunale di Napoli.
Appare, dunque, inverosimile che, in tale frangente sia accaduto un - accostamento, colluttazione, caduta del motociclo- intimidazione con un arma -, e né sul posto intervenne l'autorità competente (a differenza di quanto sostenuto dal teste, sicuramente avrebbero escusso a SIT i presenti). Altra circostanza da non sottovalutare, è che, nel referto ospedaliero, viene indicato genericamente -sinistro stradale- senza alcun riferimento alla tentata rapina/veicolo pirata.
Si osserva che, la versione del teste, a parere di questo Collegio risulta inattendibile e contraddittoria, e con gli incartamenti in atti, non è dato sapere l'esatta dinamica del sinistro, e difatti, rimangono gravi perplessità sul coinvolgimento di una moto rimasta non identificata, atteso il tempo intercorso tra l'avvicinamento, la colluttazione, la caduta e ribaltamento della moto.
Vero che “in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli o natanti, il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del , sul Parte_3
presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato
(art. 19, comma 1, lett. a, legge 24-12-1969 n. 990), ha l'onere di provare, sia che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che questo è rimasto sconosciuto, ma come sopra evidenziato la ricostruzione del fatto storico prospettata dall'attore nell'atto introduttivo,
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sebbene genericamente confermata dal teste di parte escusso nel corso dell'istruttoria, non viene suffragata dagli incartamenti in atti.
Si osserva, inoltre, per completezza che, gli elementi emersi dall'istruttoria appaiano tali che, posti in relazione tra loro, determinano una scarsa attendibilità del teste escusso e un comportamento a dir poco chiaro da parte del danneggiato.
Dai fatti allegati a sostegno della domanda risarcitoria, le dichiarazioni rese non hanno sgombrato il campo, dai numerosi dubbi in ordine al reale accadimento del fatto. Il racconto del teste fa sorgere seri dubbi in ordine alla dinamica del sinistro;
tali dichiarazioni, messe in relazione a tutte le altre emergenze istruttorie, inducono il Collegio, a chiedersi dove effettivamente si trovasse il teste escusso al momento del sinistro. Le “anomalie” già riscontrate, sommate tra loro ed esaminate nel loro complesso, in modo oggettivo, non possono che condurre ad una valutazione negativa, in ordine alla prova fornita da parte dell'attore/odierno appellante.
4.Decisione della Corte.
La sentenza gravata, per come integrata merita conferma, con conseguente reiezione dell'appello, spiegato da , con la condanna dello stesso, per il Parte_1
principio della soccombenza, al pagamento in favore dell' appellata società delle spese processuali del presente grado, e si liquidano tenendo conto del risarcimento preteso, dell'attività processuale svolta, della sua semplicità e dei parametri di cui al
D.M. 55/2014, come novellato dal D.M.147/2022 in vigore dal 23 ottobre 2022 ( inclusa la fase istruttoria, applicato lo scaglione desumibile dal valore dichiarato ).
Visto il totale rigetto dell'appello introdotto dopo il 30.1.2013, ricorrono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater, come inserito dall'art.1 comma 17 L.228/2012, per il versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
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PQM
La Corte di Appello di Napoli, Ottava Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di appello come in epigrafe proposta, disattese ogni altra istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
a) rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta da e Parte_1
per l'effetto conferma l'impugnata sentenza, così come integrata in motivazione;
b) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellata società, che liquida in complessivi €. 14.317,00 per compensi, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% iva e cpa;
d) condanna l'appellante al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato, in favore dell'Erario.
Così deciso in Napoli il 4 luglio 2025, nella camera di consiglio della Ottava sezione civile di questa Corte.
Il Giudice aus. rel/est. Il Presidente
(TA AN De LC) (Antonio Quaranta)
Documento firmato digitalmente
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