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Ordinanza 4 aprile 2025
Ordinanza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, ordinanza 04/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Sezione Civile
IL GIUDICE letti gli atti del procedimento e sciogliendo la riserva assunta all'esito della trattazione trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al n. 512 del
Registro Generale Contenzioso 2022
TRA
nata a [...] il [...], c.f.: Parte_1
, e , nato a [...] C.F._1 Parte_2
di Gotto (Me) il 20.11.1977, c.f.: elettivamente domiciliati in C.F._2
Messina, Via Ugo Bassi n. 202, presso lo studio dell'avv. Antonio Bongiorno, che li rappresenta e difende come da procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
c.f.: , p.iva.: , elettivamente domiciliata presso l'Ufficio P.IVA_1 P.IVA_2
Postale di Barcellona Pozzo di Gotto sito in Via Roma n. 175, rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Cingari, come da procura in atti;
- resistente - avente per OGGETTO: pagamento somme.
OSSERVA
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 6/04/2022, Parte_1
e hanno chiesto all'intestato Tribunale di condannare
[...] Parte_2
al pagamento, in proprio favore, di una somma pari ad euro Controparte_1
9.623,22, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di differenza tra quanto ad essi dovuto in qualità di titolari del buono fruttifero postale, n. 000000000025,
1 emesso da in data 27/04/1984, e quanto dagli stessi Controparte_2
percepito, in sede di riscossione del titolo in oggetto avvenuta in data 8/06/2018.
In particolare, i ricorrenti hanno esposto: di aver sottoscritto il succitato buono per una somma pari ad un milione di lire;
di essersi recati, in data 8/06/2018, presso il competente ufficio di al fine di richiedere l'integrale rimborso del Controparte_1
capitale e degli interessi medio tempore maturati, ricevendo una somma pari ad euro
8.276,81; che detta cifra è nettamente inferiore a quella dovuta in forza del buono sottoscritto, la quale è individuabile in euro 17.900,03; di essere, pertanto, creditori nei confronti dell'odierna resistente di una somma pari ad euro 9.623,22.
Con comparsa di risposta depositata in data 17.10.2022 si è costituita in giudizio deducendo, in via preliminare e in rito, la nullità/improcedibilità del Controparte_1
ricorso introduttivo, in quanto tardivamente notificato e, nel merito, la correttezza dei criteri adoperati dalla società convenuta in sede di liquidazione del valore di rimborso, con conseguenziale rigetto della domanda avversaria. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.
In particolare, la resistente ha esposto: che, alla luce delle disposizioni normative vigenti in materia e della natura di “titoli di legittimazione” dei buoni fruttiferi postali, gli importi da corrispondersi al momento della riscossione dei titoli vanno individuati non sulla base delle tabelle presenti sul retro degli stessi, come affermato dai ricorrenti, bensì in relazione ai tassi di interesse stabiliti con Decreto Ministeriale;
che, nel caso di specie, trova applicazione il D.M. del 13/06/1986, il quale, nell'introdurre una nuova serie di buoni fruttiferi postali, contraddistinta dalla lettera “Q”, ha disposto che tutti i titoli emessi fino al 30/06/1986 ed appartenenti alle precedenti serie devono intendersi rimborsati ed il relativo montante, rappresentato dal capitale e dagli interessi maturati dalla data di emissione all'01/01/1987, deve essere convertito in titoli della serie “Q”, per la quale vigevano rendimenti meno favorevoli rispetto alle serie già in circolazione ed analiticamente indicati nella comparsa di costituzione;
che, pertanto, nessuna somma è dovuta da in favore dei ricorrenti. Controparte_1
Istruita in via documentale, la causa è decisa come di seguito.
2. Preliminarmente, va esaminata l'eccezione di parte resistente volta alla dichiarazione di nullità dell'atto introduttivo del presente giudizio a causa della tardività della relativa notifica.
Più precisamente, sostiene che, a fronte del decreto che Controparte_1
fissava l'udienza per la comparizione delle parti in data 27/10/2022, il ricorso è stato notificato il 6/10/2022, in violazione del disposto di cui all'art. 702-bis c.p.c., il quale
2 prevede che la notifica del ricorso debba essere effettuata almeno 30 giorni prima della data fissata per l'udienza.
Parte resistente aggiunge che il ritardo nella notifica dell'atto introduttivo del procedimento in oggetto ha determinato una grave lesione del proprio diritto di difesa, conseguendone, pertanto, la nullità del medesimo.
In diritto, va osservato che la previsione che esclude l'operatività della sanatoria dei vizi dell'atto introduttivo in caso di costituzione del chiamato in giudizio, qualora quest'ultimo ne eccepisca la nullità per il mancato rispetto dei termini minimi di comparizione, presuppone che questi, nel costituirsi, si limiti alla sola deduzione della nullità, senza svolgere difese che attengano al merito della controversia.
Secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale, infatti, l'articolazione di difese nel merito è circostanza che attesta come la tardività della notifica non abbia comunque impedito al convenuto di contestare la fondatezza delle pretese avanzate da controparte, dovendosi, conseguentemente, escludere qualsivoglia compromissione del diritto di difesa del medesimo (cfr. Cass. Civ., sez. VI, 16/10/2014, n.21910).
Sulla scorta delle suesposte considerazioni, l'eccezione va respinta.
3. Passando al merito della controversia, i ricorrenti hanno agito per il riconoscimento della maggior somma asseritamente dovuta per gli interessi maturati in relazione al buono dedotto in giudizio, che risulta essere – come da esame della documentazione in atti - il buono fruttifero postale n. 000.250, Serie 0, sottoscritto il
27.04.1984.
Il ricorso spiegato da e è infondato Parte_1 Parte_2
e, pertanto, va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
La questione sottesa alla definizione del presente giudizio attiene alle condizioni di rimborso da applicare ai buoni fruttiferi postali sottoscritti anteriormente all'entrata in vigore del D.M. del 13/06/1986, modificativo in peius dei tassi di rendimento.
Segnatamente, si tratta di stabilire se gli interessi debbano essere calcolati secondo la tabella riportata sul retro del titolo, come richiesto da parte ricorrente, ovvero sulla base dei criteri indicati dal predetto Decreto Ministeriale, come sostenuto da Controparte_1
[...]
Come è noto, i buoni fruttiferi postali vengono contraddistinti con delle lettere alfabetiche, cui corrisponde la relativa disciplina. Il titolo per cui è causa, sottoscritto dai ricorrenti in data 27/04/1984, appartiene alla serie “O”.
Orbene, al fine di individuare la disciplina applicabile al buono de quo occorre far riferimento agli artt. 173 del D.P.R. n. 156/1973 e 6 del D.M. del 13/06/1986.
3 In forza dell'art. 6 del D.M. del 13 giugno 1986 (pubblicato su Gazz.Uff. del 28 agosto 1986, n. 148), sul montante dei buoni postali fruttiferi maturato alla data dell'1 gennaio 1987 di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera "Q", compresa quindi la serie “O”, si applicano, a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati col presente decreto per i buoni della serie "Q".
Il suddetto intervento di modifica trova la propria fonte di legittimità nell'art. 173 del D.P.R. 29/03/1973 n. 156 (come sostituito dal D.L. n. 460 del 30 settembre 1974, convertito nella legge n. 588 del 25 novembre 1974), successivamente abrogato, ma vigente all'epoca dei fatti di causa ed applicabile al presente giudizio (cfr. Cass. Civ.
SS.UU., 11/02/2019, n. 3963).
Più precisamente, l'art. 173 del D.P.R. n. 156/1973 prevedeva che le variazioni del tasso d'interesse dei buoni postali fruttiferi - disposte con decreto del Ministro del
Tesoro di concerto con quello delle da pubblicarsi nella Controparte_3
Gazzetta Ufficiale - avrebbero potuto avere effetto non solo per i buoni di nuova emissione, ma anche nei confronti dei buoni già emessi in precedenza (dovendosi, in questo caso, considerare questi ultimi rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie).
Il comma 3 del medesimo articolo precisava, inoltre, che gli interessi sarebbero stati corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni, la quale, però, per i titoli i cui tassi fossero stati modificati dopo l'emissione, era da intendersi integrata da altra tabella, destinata evidentemente a riportare le accennate modifiche, messa a disposizione presso gli Uffici postali.
In altri termini, in base alle disposizioni richiamate, al momento dell'emissione del buono postale fruttifero per cui è causa, era possibile e, dunque, anche prevedibile, che il contenuto dei diritti spettanti al sottoscrittore subisse medio tempore variazioni, migliorative o peggiorative, per i singoli risparmiatori rispetto al tasso degli interessi originariamente previsto sui buoni per effetto di eventuali sopravvenuti decreti ministeriali.
Pertanto, in forza di quanto previsto dall'art. 173 del D.P.R. 29/03/1973 n. 156, con il D.M. del 13 giugno 1986 si realizza un'eterointegrazione di fonte legale del rapporto intercorrente tra il risparmiatore e ai sensi degli art. 1374 c.c. e CP_1
1339 c.c., il che comporta un'automatica sostituzione dei tassi di interesse pattuiti al momento dell'acquisto con quelli indicati nel D.M. del Tesoro del 13 giugno 1986.
Peraltro, con una recentissima pronuncia, la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 173 d.P.R. n. 156/1973, come modificato dal d.l. n. 460/1974, convertito, con modificazioni, in legge n. 588/1974,
4 nella parte in cui consentiva di estendere, con decreto del Ministro del Tesoro assunto di concerto con il Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni, le modifiche peggiorative dei tassi di interesse ad una o più serie di buoni postali fruttiferi emesse precedentemente al decreto ministeriale stesso. Ad avviso della Consulta la possibilità di variazione, anche in senso sfavorevole, dei tassi di interesse sui buoni fruttiferi postali rifletteva un ragionevole bilanciamento tra la tutela del risparmio e un'esigenza di contenimento della spesa pubblica, contenimento che, in caso di titoli emessi da enti a soggettività statuale, implicava la previsione di strumenti di flessibilità atti ad adeguare la redditività di tali prodotti all'andamento dell'inflazione e dei mercati.
Il superiore assunto è corroborato dall'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, confermato dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione, le quali, in un caso esattamente analogo a quello di specie (ovvero buono fruttifero emesso anteriormente all'entrata in vigore del D.M. del 13.06.1986) hanno affermato che la qualificazione dei buoni fruttiferi postali come titoli di legittimazione giustifica la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali, volti a modificare il tasso di interesse originariamente previsto, e porta a ritenere che la modificazione trovi ingresso all'interno del contratto mediante una integrazione del suo contenuto ab externo, secondo la previsione dell'art. 1339 c.c. (cfr. Cass. Civ.., SS.UU., 11/02/2019, n. 3963).
Ne consegue che, nell'ipotesi in cui sussista un contrasto tra la misura del saggio degli interessi indicata sul retro del titolo e quella stabilita dalla normativa secondaria, deve aversi riguardo a quest'ultima, la quale troverà applicazione in forza del meccanismo di eterointegrazione previsto dall'art. 1339 c.c.
Tale conclusione, oltre a trovare conforto nella lettera dell'art. 173 del D.P.R. n.
156/1973, si evince alla luce della natura di “titoli di legittimazione” dei buoni fruttiferi postali, i quali assolvono ad una funzione meramente identificativa dell'avente diritto ad una specifica prestazione.
Da siffatta qualificazione discende la inapplicabilità, al buono de quo, delle norme in materia di titoli di credito e, in particolare, del principio di letteralità, in forza del quale, ai fini della determinazione del contenuto e dei limiti del diritto di credito, bisogna aver riguardo esclusivamente al documento nel quale detto diritto risulta incorporato.
Ed invero, già le Sezioni Unite del 2007 avevano affermato, in linea generale, la possibilità che il contenuto dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali possa subire medio tempore variazioni per effetto di eventuali sopravvenuti decreti ministeriali volti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsto sulla scorta dell'art. 173
5 del c.d. codice postale, nonché l'operatività in casi siffatti di un'integrazione extratestuale del rapporto, ammettendo un diverso regime solo a fronte di buoni fruttiferi postali che, al momento della sottoscrizione, riportano condizioni non conformi a quelle precedentemente aggiornate con il decreto ministeriale 13.06.1986, ovvero nel solo caso in cui, in corso di rapporto, non intervenga alcun nuovo decreto ministeriale e nessuna modificazione si produca rispetto alle condizioni di rimborso già esistenti al momento della sottoscrizione dei titoli. Solo in quest'ultimo caso, infatti, viene ammessa la prevalenza del dato testuale riportato sui buoni a tutela dell'affidamento del sottoscrittore degli stessi, sussistendo - in detta ipotesi - una discrepanza tra le prescrizioni ministeriali già vigenti e quanto indicato sul titolo al momento dell'emissione del buono (Cass. Civ.,
SS.UU. 15.06.2007, n. 13979).
Alcuna tutela dell'affidamento, invece, sussiste nel caso di specie, non potendo il risparmiatore invocare l'ignoranza della previsione legislativa sulla modificabilità nel corso del rapporto, anche in peius, dei tassi di interesse vigenti al momento della sottoscrizione del buono postale. L'art. 173 del D.P.R. 156/1973, come modificato dal
D.L. n. 460/1974, infatti, è idoneo – come sopra rilevato - a escludere la creazione di qualsiasi affidamento sulla stabilità del rendimento dei buoni postali.
Sulla scorta delle superiori considerazioni, i tassi di rendimento applicabili al buono fruttifero postale dedotto in giudizio, emesso in data 27/04/1984 e riscosso l'8/06/2018, vanno identificati con quelli riportati nella tabella allegata al D.M.
13.06.1986.
Ne deriva la correttezza dell'operato di la quale, pertanto, Controparte_1
non è tenuta a versare, in favore degli odierni ricorrenti, alcuna somma ulteriore a quella corrisposta in sede di riscossione del buono per cui è causa.
Sulla scorta delle superiori considerazioni è inconducente, nonché meramente esplorativa, la richiesta formulata dai ricorrenti in merito all'ammissione di una c.t.u. contabile ai fini della quantificazione della somma dovuta dalla società resistente.
La presente controversia, infatti, non investe i profili meramente quantitativi dell'operazione posta in essere tra i ricorrenti e ma ha ad oggetto Controparte_1
l'individuazione della disciplina applicabile ai buoni della serie “O” in relazione alle condizioni di rimborso della somma versata in sede di sottoscrizione e, più specificamente, ai criteri da seguire per la liquidazione degli interessi prodotti alla data di scadenza del titolo.
Per le medesime ragioni è altresì inconducente risulta la perizia tecnico-contabile allegata dai ricorrenti, con la quale il professionista incaricato si è limitato a riportare
6 l'esito delle operazioni di calcolo, presumibilmente condotte sulla base dei tassi indicati sul retro del buono postale, senza tuttavia dare contezza del procedimento seguito e dei criteri adoperati per addivenire alle riportate conclusioni.
Tutto ciò considerato, la domanda spiegata da e Parte_1 [...]
va rigettata. Parte_2
4. Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico dei ricorrenti, in solido, in favore di nella misura liquidata in dispositivo Controparte_1
in applicazione del D.M. n. 55/2014, avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, disattesa ogni contraria e ulteriore istanza, pronunciando nel giudizio n. 512/2022 R.G. così provvede:
- rigetta il ricorso di e;
Parte_1 Parte_2
- condanna e , in solido tra Parte_1 Parte_2
di loro, alla rifusione delle spese processuali sostenute nel presente giudizio da liquidate in € 3.397,00 a titolo di compensi professionali, Controparte_1
oltre spese generali al 15%, iva e c.p.a., se dovute, come per legge.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 4 aprile 2025.
Il Giudice
dott.ssa Anna Smedile
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Sezione Civile
IL GIUDICE letti gli atti del procedimento e sciogliendo la riserva assunta all'esito della trattazione trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al n. 512 del
Registro Generale Contenzioso 2022
TRA
nata a [...] il [...], c.f.: Parte_1
, e , nato a [...] C.F._1 Parte_2
di Gotto (Me) il 20.11.1977, c.f.: elettivamente domiciliati in C.F._2
Messina, Via Ugo Bassi n. 202, presso lo studio dell'avv. Antonio Bongiorno, che li rappresenta e difende come da procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
c.f.: , p.iva.: , elettivamente domiciliata presso l'Ufficio P.IVA_1 P.IVA_2
Postale di Barcellona Pozzo di Gotto sito in Via Roma n. 175, rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Cingari, come da procura in atti;
- resistente - avente per OGGETTO: pagamento somme.
OSSERVA
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 6/04/2022, Parte_1
e hanno chiesto all'intestato Tribunale di condannare
[...] Parte_2
al pagamento, in proprio favore, di una somma pari ad euro Controparte_1
9.623,22, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di differenza tra quanto ad essi dovuto in qualità di titolari del buono fruttifero postale, n. 000000000025,
1 emesso da in data 27/04/1984, e quanto dagli stessi Controparte_2
percepito, in sede di riscossione del titolo in oggetto avvenuta in data 8/06/2018.
In particolare, i ricorrenti hanno esposto: di aver sottoscritto il succitato buono per una somma pari ad un milione di lire;
di essersi recati, in data 8/06/2018, presso il competente ufficio di al fine di richiedere l'integrale rimborso del Controparte_1
capitale e degli interessi medio tempore maturati, ricevendo una somma pari ad euro
8.276,81; che detta cifra è nettamente inferiore a quella dovuta in forza del buono sottoscritto, la quale è individuabile in euro 17.900,03; di essere, pertanto, creditori nei confronti dell'odierna resistente di una somma pari ad euro 9.623,22.
Con comparsa di risposta depositata in data 17.10.2022 si è costituita in giudizio deducendo, in via preliminare e in rito, la nullità/improcedibilità del Controparte_1
ricorso introduttivo, in quanto tardivamente notificato e, nel merito, la correttezza dei criteri adoperati dalla società convenuta in sede di liquidazione del valore di rimborso, con conseguenziale rigetto della domanda avversaria. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.
In particolare, la resistente ha esposto: che, alla luce delle disposizioni normative vigenti in materia e della natura di “titoli di legittimazione” dei buoni fruttiferi postali, gli importi da corrispondersi al momento della riscossione dei titoli vanno individuati non sulla base delle tabelle presenti sul retro degli stessi, come affermato dai ricorrenti, bensì in relazione ai tassi di interesse stabiliti con Decreto Ministeriale;
che, nel caso di specie, trova applicazione il D.M. del 13/06/1986, il quale, nell'introdurre una nuova serie di buoni fruttiferi postali, contraddistinta dalla lettera “Q”, ha disposto che tutti i titoli emessi fino al 30/06/1986 ed appartenenti alle precedenti serie devono intendersi rimborsati ed il relativo montante, rappresentato dal capitale e dagli interessi maturati dalla data di emissione all'01/01/1987, deve essere convertito in titoli della serie “Q”, per la quale vigevano rendimenti meno favorevoli rispetto alle serie già in circolazione ed analiticamente indicati nella comparsa di costituzione;
che, pertanto, nessuna somma è dovuta da in favore dei ricorrenti. Controparte_1
Istruita in via documentale, la causa è decisa come di seguito.
2. Preliminarmente, va esaminata l'eccezione di parte resistente volta alla dichiarazione di nullità dell'atto introduttivo del presente giudizio a causa della tardività della relativa notifica.
Più precisamente, sostiene che, a fronte del decreto che Controparte_1
fissava l'udienza per la comparizione delle parti in data 27/10/2022, il ricorso è stato notificato il 6/10/2022, in violazione del disposto di cui all'art. 702-bis c.p.c., il quale
2 prevede che la notifica del ricorso debba essere effettuata almeno 30 giorni prima della data fissata per l'udienza.
Parte resistente aggiunge che il ritardo nella notifica dell'atto introduttivo del procedimento in oggetto ha determinato una grave lesione del proprio diritto di difesa, conseguendone, pertanto, la nullità del medesimo.
In diritto, va osservato che la previsione che esclude l'operatività della sanatoria dei vizi dell'atto introduttivo in caso di costituzione del chiamato in giudizio, qualora quest'ultimo ne eccepisca la nullità per il mancato rispetto dei termini minimi di comparizione, presuppone che questi, nel costituirsi, si limiti alla sola deduzione della nullità, senza svolgere difese che attengano al merito della controversia.
Secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale, infatti, l'articolazione di difese nel merito è circostanza che attesta come la tardività della notifica non abbia comunque impedito al convenuto di contestare la fondatezza delle pretese avanzate da controparte, dovendosi, conseguentemente, escludere qualsivoglia compromissione del diritto di difesa del medesimo (cfr. Cass. Civ., sez. VI, 16/10/2014, n.21910).
Sulla scorta delle suesposte considerazioni, l'eccezione va respinta.
3. Passando al merito della controversia, i ricorrenti hanno agito per il riconoscimento della maggior somma asseritamente dovuta per gli interessi maturati in relazione al buono dedotto in giudizio, che risulta essere – come da esame della documentazione in atti - il buono fruttifero postale n. 000.250, Serie 0, sottoscritto il
27.04.1984.
Il ricorso spiegato da e è infondato Parte_1 Parte_2
e, pertanto, va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
La questione sottesa alla definizione del presente giudizio attiene alle condizioni di rimborso da applicare ai buoni fruttiferi postali sottoscritti anteriormente all'entrata in vigore del D.M. del 13/06/1986, modificativo in peius dei tassi di rendimento.
Segnatamente, si tratta di stabilire se gli interessi debbano essere calcolati secondo la tabella riportata sul retro del titolo, come richiesto da parte ricorrente, ovvero sulla base dei criteri indicati dal predetto Decreto Ministeriale, come sostenuto da Controparte_1
[...]
Come è noto, i buoni fruttiferi postali vengono contraddistinti con delle lettere alfabetiche, cui corrisponde la relativa disciplina. Il titolo per cui è causa, sottoscritto dai ricorrenti in data 27/04/1984, appartiene alla serie “O”.
Orbene, al fine di individuare la disciplina applicabile al buono de quo occorre far riferimento agli artt. 173 del D.P.R. n. 156/1973 e 6 del D.M. del 13/06/1986.
3 In forza dell'art. 6 del D.M. del 13 giugno 1986 (pubblicato su Gazz.Uff. del 28 agosto 1986, n. 148), sul montante dei buoni postali fruttiferi maturato alla data dell'1 gennaio 1987 di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera "Q", compresa quindi la serie “O”, si applicano, a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati col presente decreto per i buoni della serie "Q".
Il suddetto intervento di modifica trova la propria fonte di legittimità nell'art. 173 del D.P.R. 29/03/1973 n. 156 (come sostituito dal D.L. n. 460 del 30 settembre 1974, convertito nella legge n. 588 del 25 novembre 1974), successivamente abrogato, ma vigente all'epoca dei fatti di causa ed applicabile al presente giudizio (cfr. Cass. Civ.
SS.UU., 11/02/2019, n. 3963).
Più precisamente, l'art. 173 del D.P.R. n. 156/1973 prevedeva che le variazioni del tasso d'interesse dei buoni postali fruttiferi - disposte con decreto del Ministro del
Tesoro di concerto con quello delle da pubblicarsi nella Controparte_3
Gazzetta Ufficiale - avrebbero potuto avere effetto non solo per i buoni di nuova emissione, ma anche nei confronti dei buoni già emessi in precedenza (dovendosi, in questo caso, considerare questi ultimi rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie).
Il comma 3 del medesimo articolo precisava, inoltre, che gli interessi sarebbero stati corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni, la quale, però, per i titoli i cui tassi fossero stati modificati dopo l'emissione, era da intendersi integrata da altra tabella, destinata evidentemente a riportare le accennate modifiche, messa a disposizione presso gli Uffici postali.
In altri termini, in base alle disposizioni richiamate, al momento dell'emissione del buono postale fruttifero per cui è causa, era possibile e, dunque, anche prevedibile, che il contenuto dei diritti spettanti al sottoscrittore subisse medio tempore variazioni, migliorative o peggiorative, per i singoli risparmiatori rispetto al tasso degli interessi originariamente previsto sui buoni per effetto di eventuali sopravvenuti decreti ministeriali.
Pertanto, in forza di quanto previsto dall'art. 173 del D.P.R. 29/03/1973 n. 156, con il D.M. del 13 giugno 1986 si realizza un'eterointegrazione di fonte legale del rapporto intercorrente tra il risparmiatore e ai sensi degli art. 1374 c.c. e CP_1
1339 c.c., il che comporta un'automatica sostituzione dei tassi di interesse pattuiti al momento dell'acquisto con quelli indicati nel D.M. del Tesoro del 13 giugno 1986.
Peraltro, con una recentissima pronuncia, la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 173 d.P.R. n. 156/1973, come modificato dal d.l. n. 460/1974, convertito, con modificazioni, in legge n. 588/1974,
4 nella parte in cui consentiva di estendere, con decreto del Ministro del Tesoro assunto di concerto con il Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni, le modifiche peggiorative dei tassi di interesse ad una o più serie di buoni postali fruttiferi emesse precedentemente al decreto ministeriale stesso. Ad avviso della Consulta la possibilità di variazione, anche in senso sfavorevole, dei tassi di interesse sui buoni fruttiferi postali rifletteva un ragionevole bilanciamento tra la tutela del risparmio e un'esigenza di contenimento della spesa pubblica, contenimento che, in caso di titoli emessi da enti a soggettività statuale, implicava la previsione di strumenti di flessibilità atti ad adeguare la redditività di tali prodotti all'andamento dell'inflazione e dei mercati.
Il superiore assunto è corroborato dall'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, confermato dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione, le quali, in un caso esattamente analogo a quello di specie (ovvero buono fruttifero emesso anteriormente all'entrata in vigore del D.M. del 13.06.1986) hanno affermato che la qualificazione dei buoni fruttiferi postali come titoli di legittimazione giustifica la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali, volti a modificare il tasso di interesse originariamente previsto, e porta a ritenere che la modificazione trovi ingresso all'interno del contratto mediante una integrazione del suo contenuto ab externo, secondo la previsione dell'art. 1339 c.c. (cfr. Cass. Civ.., SS.UU., 11/02/2019, n. 3963).
Ne consegue che, nell'ipotesi in cui sussista un contrasto tra la misura del saggio degli interessi indicata sul retro del titolo e quella stabilita dalla normativa secondaria, deve aversi riguardo a quest'ultima, la quale troverà applicazione in forza del meccanismo di eterointegrazione previsto dall'art. 1339 c.c.
Tale conclusione, oltre a trovare conforto nella lettera dell'art. 173 del D.P.R. n.
156/1973, si evince alla luce della natura di “titoli di legittimazione” dei buoni fruttiferi postali, i quali assolvono ad una funzione meramente identificativa dell'avente diritto ad una specifica prestazione.
Da siffatta qualificazione discende la inapplicabilità, al buono de quo, delle norme in materia di titoli di credito e, in particolare, del principio di letteralità, in forza del quale, ai fini della determinazione del contenuto e dei limiti del diritto di credito, bisogna aver riguardo esclusivamente al documento nel quale detto diritto risulta incorporato.
Ed invero, già le Sezioni Unite del 2007 avevano affermato, in linea generale, la possibilità che il contenuto dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali possa subire medio tempore variazioni per effetto di eventuali sopravvenuti decreti ministeriali volti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsto sulla scorta dell'art. 173
5 del c.d. codice postale, nonché l'operatività in casi siffatti di un'integrazione extratestuale del rapporto, ammettendo un diverso regime solo a fronte di buoni fruttiferi postali che, al momento della sottoscrizione, riportano condizioni non conformi a quelle precedentemente aggiornate con il decreto ministeriale 13.06.1986, ovvero nel solo caso in cui, in corso di rapporto, non intervenga alcun nuovo decreto ministeriale e nessuna modificazione si produca rispetto alle condizioni di rimborso già esistenti al momento della sottoscrizione dei titoli. Solo in quest'ultimo caso, infatti, viene ammessa la prevalenza del dato testuale riportato sui buoni a tutela dell'affidamento del sottoscrittore degli stessi, sussistendo - in detta ipotesi - una discrepanza tra le prescrizioni ministeriali già vigenti e quanto indicato sul titolo al momento dell'emissione del buono (Cass. Civ.,
SS.UU. 15.06.2007, n. 13979).
Alcuna tutela dell'affidamento, invece, sussiste nel caso di specie, non potendo il risparmiatore invocare l'ignoranza della previsione legislativa sulla modificabilità nel corso del rapporto, anche in peius, dei tassi di interesse vigenti al momento della sottoscrizione del buono postale. L'art. 173 del D.P.R. 156/1973, come modificato dal
D.L. n. 460/1974, infatti, è idoneo – come sopra rilevato - a escludere la creazione di qualsiasi affidamento sulla stabilità del rendimento dei buoni postali.
Sulla scorta delle superiori considerazioni, i tassi di rendimento applicabili al buono fruttifero postale dedotto in giudizio, emesso in data 27/04/1984 e riscosso l'8/06/2018, vanno identificati con quelli riportati nella tabella allegata al D.M.
13.06.1986.
Ne deriva la correttezza dell'operato di la quale, pertanto, Controparte_1
non è tenuta a versare, in favore degli odierni ricorrenti, alcuna somma ulteriore a quella corrisposta in sede di riscossione del buono per cui è causa.
Sulla scorta delle superiori considerazioni è inconducente, nonché meramente esplorativa, la richiesta formulata dai ricorrenti in merito all'ammissione di una c.t.u. contabile ai fini della quantificazione della somma dovuta dalla società resistente.
La presente controversia, infatti, non investe i profili meramente quantitativi dell'operazione posta in essere tra i ricorrenti e ma ha ad oggetto Controparte_1
l'individuazione della disciplina applicabile ai buoni della serie “O” in relazione alle condizioni di rimborso della somma versata in sede di sottoscrizione e, più specificamente, ai criteri da seguire per la liquidazione degli interessi prodotti alla data di scadenza del titolo.
Per le medesime ragioni è altresì inconducente risulta la perizia tecnico-contabile allegata dai ricorrenti, con la quale il professionista incaricato si è limitato a riportare
6 l'esito delle operazioni di calcolo, presumibilmente condotte sulla base dei tassi indicati sul retro del buono postale, senza tuttavia dare contezza del procedimento seguito e dei criteri adoperati per addivenire alle riportate conclusioni.
Tutto ciò considerato, la domanda spiegata da e Parte_1 [...]
va rigettata. Parte_2
4. Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico dei ricorrenti, in solido, in favore di nella misura liquidata in dispositivo Controparte_1
in applicazione del D.M. n. 55/2014, avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, disattesa ogni contraria e ulteriore istanza, pronunciando nel giudizio n. 512/2022 R.G. così provvede:
- rigetta il ricorso di e;
Parte_1 Parte_2
- condanna e , in solido tra Parte_1 Parte_2
di loro, alla rifusione delle spese processuali sostenute nel presente giudizio da liquidate in € 3.397,00 a titolo di compensi professionali, Controparte_1
oltre spese generali al 15%, iva e c.p.a., se dovute, come per legge.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 4 aprile 2025.
Il Giudice
dott.ssa Anna Smedile
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