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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 08/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IVREA nella persona del giudice monocratico, dott.ssa Federica Lorenzatti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
nella causa promossa da:
, nata a [...] il [...], (c.f. ), residente in Parte_1 C.F._1
Ivrea (TO), via Chiaves n. 4/A, rappresentata e difesa dall'Avvocato Francesca Zangara (C.F.
), giusta procura rilasciata ex art. 83 c.p.c. ed allegata alla busta di deposito C.F._2 dell'atto di citazione
-attrice in opposizione-
contro
(già in persona del rappresentante legale (cod. Controparte_1 Controparte_2 fisc. ) società a responsabilità limitata con unico socio, in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede in Milano, Corso Vittorio Emanuele II, , Controparte_3 numero di iscrizione al registro delle imprese di Milano Monza Brianza Lodi e C.F. P.IVA_1
R.E.A. MI-2508249, iscritta all'elenco di cui all'art. 4 del provvedimento della Banca d'Italia del 7 giugno 2017 al numero 35427.4, rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti rilasciata in data 6 ottobre 2020 con atto a rogito del Notaio dall'Avv. Francesco Saltelli Persona_1
-convenuta opposta-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per parte attrice in opposizione:
“In via preliminare:
- ritenere e dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Catania e, per l'effetto, revocare il D.I. n. 318/1996, e adottare le conseguenti statuizioni
- qualora non provveda con l'immediata revoca, la sospensione dell'esecutorietà del D.I. n.
318/1996 emesso dal Tribunale di Catania,
In via principale: - La revoca del D. I. n. 318/1996 del Tribunale di Catania e l'accertamento dell'insussistenza del credito vantato da per l'assenza di prova documentale su cui si fonda il credito, CP_1 stante che Controparte non ha depositato né la lettera fideiussoria del 27 luglio 1995 né l'ulteriore documentazione comprovante il credito, nella pendente esecuzione innanzi al Tribunale di Ivrea
R.G.E. n. 1184/2022, sebbene ne fosse stata onerata dal G.E. e, qualora provveda al deposito della detta documentazione, l'accertamento dell'insussistenza del credito per la nullità della fideiussione, alla luce delle numerose clausole vessatorie in essa presenti, nonché per avvenuta decadenza del Creditore ex art. 1957 c.c., stante la nullità della clausola abusiva di deroga del detto termine;
- il risarcimento dei danni patiti dalla SI.ra a causa della vendita Parte_1 coattiva della propria abitazione principale per un importo pari ad € 361.150,00 (valore di stima delle unità immobiliari) oltre ai danni morali e/o esistenziali e/o da lesione di interessi costituzionali da quantificarsi in via equitativa.
In via subordinata:
- l'accertamento dell'integrale e/o parziale insussistenza del credito per gli avvenuti pagamenti del debitore principale;
- la rideterminazione del credito alla luce della nullità delle clausole relative agli interessi e alla capitalizzazione trimestrale;
- la restituzione del prezzo di vendita dell'immobile innanzi al Tribunale di Ivrea, R.G.E. 210/2018, pari ad € 270.900,00 oltre al risarcimento dei danni morali e/o esistenziali e/o da lesione di interessi costituzionali da quantificarsi in via equitativa.
In via ulteriormente subordinata: la restituzione dell'importo effettivamente incassato da Controparte, pari ad € 261.969,45, oltre al risarcimento dei danni morali e/o esistenziali e/o da lesione di interessi costituzionali da quantificarsi in via equitativa.
In via gradata: la restituzione dell'importo di € 261.969,45 a titolo di arricchimento senza causa ex artt. 2041 e
2042 c.c.
In via istruttoria:
1. ordinare, alla luce della Sentenza della Corte Di Giustizia Europea del 17 maggio 2022 (Cause
Riunite C-693/19 E C-831/19), alla di produrre la lettera di fideiussione Controparte_1 spedita dalla SI.ra , in forza della quale è stato reso il decreto Parte_1 ingiuntivo n.318/1996 del Tribunale di Catania, nonché i contratti sottoscritti dal debitore principale, con il i relativi estratti conto, Parte_2 Controparte_2 dalla stipula degli stessi sino alla alla cessazione del rapporto;
2. qualora la S.V.I. lo ritenesse necessario, Voglia nominare CTU per valutare l'abusività delle clausole contrattuali, per rideterminare l'importo dovuto a seguito della nullità delle clausole sugli interessi illegittimi e sulla capitalizzazione trimestrale;
per rilevare l'avvenuta estinzione del credito per l'avvenuto pagamento.
3. Con vittoria di spese e di compensi.”
Per parte convenuta
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, previa conferma dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto,
- in via preliminare, accertare e dichiarare la propria incompetenza funzionale in favore del
Tribunale di Catania alla luce delle motivazioni di cui al § 2;
- in difetto di accoglimento della predetta eccezione preliminare, respingere l'opposizione formulata dalla SI in quanto inammissibile nonché infondata alla luce di tutto quanto rilevato Parte_1
e prodotto e, conseguentemente, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 318/1996.
Con vittoria di spese ed onorari come per legge.”
MOTIVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, legge 18 giugno 2009 n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della legge
69/09, con omissione dello "svolgimento del processo" (salvo richiamarlo dove necessario o opportuno per una migliore comprensione della ratio decidendi).
Con ricorso monitorio depositato in data 14.05.1996 il (oggi Controparte_2 CP_1
odierno opposto e cessionaria del credito) ha chiesto al Tribunale di Catania di
[...] emettere decreto ingiuntivo nei confronti della e dei suoi Parte_3 fideiussori (tra cui ) al fine di ottenere dagli stessi il pagamento solidale di Parte_1 euro £ 5.678.825.186,00 oltre a interessi al tasso convenzionale.
Il Tribunale adito con D.I. emesso in data 16.05.1996, n. 318/1996, ha ingiunto il pagamento della complessiva somma di £ 5.678.825.186,00 (equivalente ad euro 2.932.868,45), oltre interessi e spese di procedura.
In seguito, la società è stata dichiarata fallita ed il decreto ingiuntivo Parte_2
è stato notificato alla odierna attrice in opposizione presso la sua residenza in Ivrea in data
26.06.1996 e mai opposto;
i beni immobili di parte attrice sono stati dunque sottoposti a pignoramento innanzi al Tribunale competente e successivamente venduti, assicurando il ripianamento di euro 261.969,45 alla Controparte_1
Con successivo atto di pignoramento presso terzi notificato in data 24.05.2022 la soc.
[...] ha promosso sempre nei riguardi dell'ingiunta ulteriore CP_1 Parte_1 procedura esecutiva (R.G.E. 1184/2022), sottoponendo al vincolo del pignoramento i c.c. intestati alla sig.ra . Parte_1
L'odierna attrice -in seno alla predetta procedura esecutiva - ha proposto opposizione ex art. 615
c.p.c., eccependo la carenza di legittimazione attiva della cessionaria e la nullità della fideiussione, chiedendo per l'effetto l'esibizione dei contratti di rapporto di conto corrente, i relativi estratti conto nonché la produzione della fideiussione prestata.
Il giudice dell'Esecuzione, investito dalla questione concernente la sospensiva della radicata procedura mobiliare, ha negato la stessa con provvedimento del 29.04.2024, fissando dappoi termine per l'introduzione della causa di merito.
Parallelamente è stato introdotto il presente giudizio di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., avanti il Tribunale di Ivrea, avverso il d.i. 318/1996 emesso dal Tribunale di Catania, invocando la qualifica di consumatore della sig.ra e la tutela rafforzata di consumatore Parte_1 della stessa opponente nonché del giudicato “cedevole” alla luce dell'insegnamento espresso dalle
S.U. n. 9479/2023.
Con comparsa di costituzione e risposta del 23.09.2024 si è costituita in giudizio la CP_1
contestando in fatto e in diritto le avverse allegazioni;
nonché chiedendo in via
[...] preliminare che venisse dichiarata l'incompetenza del Tribunale di Ivrea a decidere l'opposizione, sussistendo la competenza funzionale e inderogabile a favore del Tribunale di Catania.
Il giudice adito, ritenuta la causa documentale e matura per la decisione, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale della controversia ex art. 281 sexies c.p.c. alli
08.01.2025 da tenersi con il modulo della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
***
Preliminarmente vanno disattese le istanze istruttorie reiterate dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni.
La controversia ha natura documentale e può essere decisa in punto di stretto diritto.
Il principio della ragione più liquida, da invocarsi nel caso di specie, consente infatti un approccio interpretativo mediante la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello tradizionale logico sistematico, permettendo in tal modo “di sostituire il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni cui all'art. 276 c.p.c. con una soluzione rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio”. L'applicazione del prefato principio di diritto – secondo l'insegnamento datene dalla Corte di Cassazione nella sentenza a S.U. n. 9936/2014- consente quindi l'esame preliminare e necessitato della questione che si assume assorbente.
Sempre in via preliminare e in rito va dato atto che la causa avrebbe dovuto seguire il vecchio rito
“ante Cartabia” (trattandosi di d.i. emesso nel lontano 1996) ma per mero errore materiale è stata trattata con il rito nuovo (anche su sollecitazione dell'applicativo di Consolle che erroneamente ha collocato la controversia fra quelle per cui erano necessari i controlli preliminari in vista delle memorie ex art. 171 ter c.p.c.).
Ad ogni buon conto occorre avere a mente il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità sull'argomento, il quale ha affermato che là dove il giudice del merito tratti la causa seguendo un rito errato, il giudizio deve proseguire nelle stesse forme, in applicazione del generale principio di ultrattività del rito (cfr., ex plurimis, Sez. 1, Ordinanza n. 28519 del 06/11/2019, Rv.
655778 – 01.
Ciò posto l'eccezione preliminare di incompetenza sollevata dall'opposta è fondata.
Avendo a mente la dizione espressa dell'art.645 c.p.c. giova ricordare che: (cfr. “L'opposizione si propone davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto, con
atto di citazione notificato al ricorrente nei luoghi di cui all'articolo 638. Contemporaneamente
l'ufficiale giudiziario deve notificare avviso dell'opposizione al cancelliere affinché ne prenda nota sull'originale del decreto. In seguito all'opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito. L'anticipazione di cui all'articolo 163 bis, terzo comma, deve essere disposta fissando l'udienza per la comparizione delle parti non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine minimo a comparire”)
Dalla disamina del d.i. oggetto di giudizio è di tutta evidenza come l'attrice abbia promosso il giudizio innanzi al foro errato in quanto carente di competenza territoriale. Il decreto ingiuntivo n.
318/1996 è stato emesso dal Tribunale di Catania e ciò rende il Tribunale di Catania unico foro competente a pronunciarsi nel merito di tale opposizione.
A riprova dell'inderogabilità del principio si richiamano alcune pronunce di Cassazione che hanno reiterato e ribadito detti principi: “nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, la competenza attribuita dall'art. 645 c.p.c. all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto è funzionale ed inderogabile.” (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 25/07/2024, n.
20741).
Ancora, la Cass. Civ. Sez. III con l'ordinanza n.18876 del 10/07/2024 così pronuncia: “In materia di opposizione a decreto ingiuntivo, la competenza funzionale attribuita dall' art.645 cod. proc. civ. al giudice che ha emesso il provvedimento è inderogabile ed immodificabile, anche per ragioni di litispendenza, continenza e connessione”.
In questo senso a nulla rileva -peraltro- che la parte opponente abbia promosso e formulato anche delle parallele domande di risarcimento dei danni (le quali secondo la prospettazione attorea dovrebbero essere trattate dal Tribunale di Ivrea).
Giova, in questo senso, marginalmente rilevare che il giudizio di opposizione tardiva ex art. 650
c.p.c. ha un perimetro di sindacato assai circoscritto, non potendo la parte dedurre e/o far valere altre domande che non concernono strettamente l'abusività delle clausole che si assumono vessatorie (ferma la qualifica di consumatore della da dimostrarsi e la questione Parte_1 certamente non di poco rilievo relativamente alla disciplina applicabile ratione temporis). Pertanto, l'opposizione tardiva se esula dal perimetro circoscritto dianzi descritto diventa inammissibile, né può essere giustificata dalla questione che ha ridisegnato i perimetri del sindacato del titolo esecutivo rappresentato da un d.i. emesso nei riguardi di un consumatore non opposto (Corte di Giustizia (CGCE del 17.05.2022 e segnatamente, Corte europea di Giustizia – causa C-600/19, Ibercaja cause riunite C-693/19, , C-831/19, Banco di CP_2 Controparte_4
Desio e della Brianza, causa C-725/19, Impuls Leasing România, causa C-869/19, Unicaja
Banco).
Il sindacato tardivo concesso ora -a seguito dei recenti arret della giurisprudenza- anche avverso il decreto ingiuntivo non opposto e proponibile a mezzo dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., può -infatti- solo involgere questioni relative alla abusività ovvero vessatorietà delle clausole del consumatore ma non legittima in alcun modo l'opponente a far valere vizi che dovevano essere fatti valere all'epoca quando è stato notificato il titolo monitorio qui opposto.
Orbene, come chiarito dalla Suprema Corte: “Ai fini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, e dalle sentenze della CGUE del 17 maggio 2022, nel caso in cui il decreto ingiuntivo non opposto, su cui sia fondata l'esecuzione o l'intervento del creditore, non sia motivato in ordine al carattere non abusivo delle clausole del contratto fonte del credito oggetto d'ingiunzione, il giudice dell'esecuzione ha il dovere di controllare d'ufficio l'eventuale carattere abusivo delle clausole che incidono sulla sussistenza o sull'entità del credito azionato, nel contraddittorio e previa instaurazione di una sommaria istruttoria, a prescindere dalla proposizione di un'opposizione esecutiva (potendo, ove non adito prima dalle parti, dare atto, nel provvedimento di fissazione dell'udienza, della mancanza di motivazione del decreto ingiuntivo e invitare il creditore, procedente o intervenuto, a produrre il contratto); il giudice dell'esecuzione è altresì tenuto a informare le parti dell'esito del controllo svolto - avvertendo il consumatore che entro quaranta giorni da tale informazione ha facoltà di proporre opposizione al decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c., esclusivamente per far accertare il carattere abusivo delle clausole incidenti sul credito oggetto di ingiunzione - e a soprassedere alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito fino alla vana scadenza del predetto termine o alle determinazioni del giudice dell'opposizione sull'istanza ex art. 649 c.p.c.”
Diversamente opinando si lascerebbe margine per un sindacato postumo del titolo non concesso né dalla Corte di Cassazione, né dalla Corte di Giustizia, sindacato che a ben vedere minerebbe un principio cardine su cui si fonda l'ordinamento- ovvero- la certezza del diritto.
Non può che constatarsi, dunque, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Ivrea a conoscere della presente controversia e rimettere la causa innanzi al Tribunale di Catania, unico foro legittimato all'eventuale revoca del decreto ingiuntivo opposto in oggetto, previo termine per reintrodurre il giudizio di merito.
Ogni altra eccezione è assorbita. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'opponente e liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014 e s.m.i. (aggiornati al
D.M. 147/2022), tenuto conto delle questioni trattate, dello scaglione di riferimento (valore del d.i. opposto), e dell'effettiva attività processuale svoltasi.
Non può farsi luogo ad alcuna compensazione delle spese di lite, avendo la parte opponente in ogni caso insistito sull'accoglimento delle proprie istanze e non avendo aderito all'eccezione preliminare sollevata dall'opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile recante RG n. 1885/2024, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
ACCERTA e DICHIARA l'incompetenza del Tribunale di Ivrea in favore del Tribunale di Catania a conoscere dell'opposizione avverso il d.i. 318/1996 emesso dal Tribunale di Catania in data
16.05.1996 rimettendo le parti dinanzi al Tribunale territorialmente competente;
FISSA in mesi tre il termine perentorio per la riassunzione della causa dinanzi al giudice competente;
DA , (c.f. ), al pagamento delle spese di Parte_1 C.F._1 lite nei riguardi della convenuta opposta (già in Controparte_1 Controparte_2 persona del rappresentante legale (cod. fisc. ) che si liquidano in euro 24.668,00 ai P.IVA_1 sensi del D.M. 55/2014 (agg. al D.M. 147/2022) oltre 15% per spese forf., oltre IVA e CPA e successive occorrende come per legge.
Così deciso in Ivrea, 08.01.2025
Il Giudice
(dott.ssa Federica Lorenzatti)