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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 14/10/2025, n. 621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 621 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine
I Sezione Civile composto dai magistrati: dott.ssa Annamaria Antonini Presidente rel. dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 8624/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 01/08/2025 da
e Parte_1 Parte_2 entrambi con il proc. e dom. avv. MARTINIS ILARIA avente ad oggetto: separazione consensuale e contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi degli artt. 473 bis 49-51 cpc;
sentito il presidente relatore,
- preso atto della volontà dei coniugi;
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.;
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 14.05.2006 in BUJA (UD), con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del suddetto comune al n. 2, Parte
2, Serie A, dell'anno 2006;
- dato atto che dall'unione sono nati i figli , (11.9.2006), , (5.9.2007), Per_1 Per_2 entrambi maggiorenni ma non economicamente indipendenti, e (9.12.2010), Per_3 minorenne;
- dato atto che i ricorrenti hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
- dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge;
- preso atto degli accordi tra i coniugi, conformi agli interessi della figlia minore Per_3
1 - rilevato che, in considerazione della raggiunta maggiore età del figlio , al Per_2
Tribunale è preclusa qualsiasi statuizione in punto regime di affidamento e collocamento del ragazzo, nonché di diritto di visita del genitore non collocatario;
- preso atto che le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
- rilevato che tale ultima domanda non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni;
- precisato che la pronuncia sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito
P.Q.M.
omologa la separazione personale dei sig.ri e , il cui Parte_1 Parte_2 matrimonio è stato celebrato in data 14.05.2006 in BUJA (UD), con atto trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del suddetto comune al n. 2, Parte 2, Serie A, dell'anno
2006, alle seguenti condizioni:
1) Autorizza i coniugi a vivere separati e a fissare ciascuno la propria residenza ove riterrà opportuno.
2) Dispone che la figlia minore rimanga affidata in modo condiviso ad entrambi i Per_3 genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione, ognuno quando ha la figlia presso di sé. Dispone che Per_3 sia collocata prevalentemente presso la madre, con cui vivranno stabilmente anche i figli e , maggiorenni ma economicamente non autosufficienti, e presso cui tutti Per_1 Per_2
i tre figli manterranno la residenza anagrafica.
3) Dispone che la casa familiare sita in Buja (UD) via Andreuzza 6/B sia assegnata, con arredi, accessori e pertinenze, alla sig.ra , titolare dell'usufrutto sull'immobile, quale Pt_1 genitore collocatario della figlia minore.
4) Prende atto che i coniugi concordano che sino a che non avrà compiuto 18 anni, Per_3 entrambi continueranno a vivere con i figli nella casa coniugale, con reciproco rispetto, e le spese e utenze domestiche verranno sostenute al 50% da ciascuno.
5) Prende atto che ciascun genitore secondo i propri impegni si occuperà delle esigenze quotidiane dei figli e inoltre si occuperà in via esclusiva dei figli e delle esigenze degli stessi a fine settimana alternati.
2 5) Dispone che le spese necessarie per i figli e quelle straordinarie per gli stessi siano suddivise a metà tra i genitori, come da Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale;
6) I coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e dichiarano di non pretendere alcunché l'uno dall'altro a titolo di contributo al mantenimento e dichiarano, altresì, di nulla avere a pretendere reciprocamente ad alcun titolo o ragione, neppure restitutorio e/o risarcitorio e/o indennitario. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BUJA (UD), di annotare la presente sentenza in calce all' atto n. 2, parte 2, Serie A, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno
2006; rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione;
Spese al definitivo
Udine, li 14.10.2025
Il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini
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