Art. 1. Articolo unico.
Le operazioni di liquidazione dell'Ente di colonizzazione "Romagna di Etiopia", previste dall' art. 1 della legge 9 ottobre 1951, n. 1185 , devono essere ultimate entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Le operazioni di liquidazione dell'Ente di colonizzazione "Romagna di Etiopia", previste dall' art. 1 della legge 9 ottobre 1951, n. 1185 , devono essere ultimate entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.