CA
Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/11/2025, n. 4083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4083 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
Dott. Raffaella Genovese Presidente Est.
Dott. Rosa Del Prete Consigliere
Dott. Arturo Avolio Consigliere
Riunita in Camera di Consiglio ha pronunciato in grado di appello alla udienza del
13.11.2025 la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n.154/2023 R.G. sez. lav., vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Napoli presso lo studio dell'Avv.Sergio Parte_1
Turrà dal quale è rappresentato e difeso
Appellante
E
, in persona del Presidente p.t., elettivamente domiciliata in Napoli Controparte_1 via Santa Lucia n.81, rappresentata e difesa dall'Avv.Pasquale D'Onofrio dell'Avvocatura Regionale
Appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 05.05.2021 convenne in giudizio, innanzi Parte_1 al Tribunale di Napoli, la , esponendo di essere dipendente nel ruolo Controparte_1 della Giunta Regionale della dal 18.04.1990, con inquadramento Controparte_1 nella categ.”D” pos.ec.”D7”, quale funzionario in possesso del diploma di laurea in
Architettur, e di essere stato altresì nominato Commissario con funzioni di Presidente dell' con delibera della Giunta Regionale n°174 Controparte_2 del 03.04.2015 fino al 20.04.2019, epoca in cui rassegnava le dimissioni dall CP_2 con decorrenza 10.05.2019.
Dedusse di aver svolto le attività pertinenti a quest'ultimo Ente anche durante l'orario di servizio ordinario, in taluni casi oltre i normali orari d'ufficio o usufruendo di giornate di congedo nonché durante il periodo di ferie allorché, da parte dei collaboratori subordinati, veniva segnalata la necessità di adozione di atti dirigenziali.
Chiese, pertanto, condannarsi la e l' Controparte_1 Controparte_2 al pagamento, in solido ovvero chi dei due risultasse obbligato, in suo favore,
[...] della somma complessiva di euro 276.692,59, di cui euro 29.394,96 per indennità di
1 carica non corrisposte per gli anni 2017, 2018 e 2019 ed euro 247.297,63 per mancata percezione della indennità di funzione;
in subordine, volendo parametrare l'andamento delle attività svolte alle sole n° 415 giornate di prestazione lavorativa presso l' CP_2
, chiese la condanna dei predetti Enti al pagamento della somma complessiva di
[...] euro 102.389,48 (di cui euro 72.994,52 a titolo di indennità di funzione) oltre accessori di legge.
Il tutto con vittoria di spese del giudizio.
Instauratosi il contraddittorio, si costituì la che, richiamando il Controparte_1 principio di onnicomprensività della retribuzione e rilevando che l'incarico svolto dal rientrava nei suoi tipici compiti istituzionali, chiese il rigetto della domanda. Parte_1
Con sentenza n.6726/2022, resa all'udienza del 20.12.2022 e pubblicata in pari data, il
Tribunale adito, dichiarata la legittimazione passiva della sola Controparte_1 accolse parzialmente la domanda, condannando quest'ultima a corrispondere a la somma complessiva di euro 72.994,52, oltre accessori come per Parte_1 legge e spese di lite.
Avverso tale pronuncia ha proposto tempestivo appello con ricorso Parte_1 depositato il 23.01.2023, censurando le conclusioni della sentenza impugnata e concludendo, pertanto, per l'accoglimento integrale della domanda, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Si è costituita parte appellata, eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto del proposto gravame di cui ha chiesto il rigetto con conferma della sentenza impugnata e vittoria di diritti, spese ed onorari di giudizio.
All'odierna udienza, la causa, svoltasi con trattazione cartolare ex art.127 ter c.p.c., è stata decisa, all'esito del deposito delle note, mediante pubblicazione della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va rigettato.
Con l'odierno gravame deduce l'omessa pronuncia da parte del Parte_1 giudice di prime cure in relazione alla richiesta di pagamento della indennità di carica nonché l'erronea liquidazione dell'indennità di funzione limitatamente ai soli 415 giorni di presenza presso l nonostante egli avesse espletato le Controparte_2 mansioni di “Commissario con funzioni di Presidente” durante l'intero arco settimanale.
Orbene, in merito alla domanda di pagamento dell'indennità di carica giova osservare che essa non può trovare accoglimento, considerato che non è mai Parte_1 stato l'effettivo Presidente dell ma semplicemente “Commissario con CP_2 funzioni di Presidente” e non ha svolto in maniera continuativa ed esclusiva le funzioni di Presidente.
2 All'uopo, va evidenziato che lo stesso appellante nella nota del 28.04.2015 (prot.n.2804 del 30.04.2015), versata in atti - con la quale comunicava la sua nomina a Commissario dell al Dirigente della sua struttura regionale di appartenenza Controparte_2
- specificava che avrebbe svolto l'incarico “proseguendo regolarmente le normali attività di quest'ufficio ed impegnando non più di due giorni settimanali”.
Ebbene il limitato impegno dichiarato dal per lo svolgimento di tale incarico, Parte_1 circoscritto a soli due giorni alla settimana, comporta di per sé una assoluta incompatibilità tra la indennità di posizione organizzativa percepita dal ricorrente all'epoca dei fatti e la indennità di carica reclamata, considerato che quest'ultima afferisce a chi ricopre in maniera continuativa ed esclusiva la carica (nella specie di
Presidente).
Tra l'altro, lo stesso appellante, ha dichiarato di aver svolto l'incarico di Presidente durante l'orario di servizio, per il quale invero riceveva pienamente e senza alcuna decurtazione il trattamento economico accessorio pari a quello tabellare e alla indennità prevista per la posizione organizzativa relativa ai tributi e alla gestione del demanio regionale.
Pertanto, correttamente, la ha negato la corresponsione della Controparte_1 dell'ulteriore indennità di carica.
Riguardo alla domanda di pagamento dell'indennità di funzione, Parte_1 censura la parte della sentenza impugnata in cui il giudice di primo grado ha erroneamente limitato la liquidazione delle differenze retributive a soli 415 giorni di presenza presso l , violando in tal modo quanto disposto dagli artt.115 e 416 CP_2
c.p.c.
considerato che
la non ha contestato quanto dallo stesso Controparte_1 dedotto ed allegato al punto 9 delle premesse del ricorso di primo grado.
Tale censura è priva di pregio.
Giova evidenziare che dall'esame degli atti di causa emerge, come già detto, che con la citata nota del 28.04.2015 l'appellante specificava che avrebbe svolto le funzioni di
Commissario dell proseguendo regolarmente le normali attività del suo CP_2 ufficio di appartenenza ed impegnando non più di due giorni settimanali.
Ciò il ha poi confermato al punto 9 delle premesse del ricorso di primo grado, Parte_1 aggiungendo, tuttavia, che “in considerazione delle responsabilità attribuitegli dall'incarico ricevuto, si è ritrovato a dover svolgere le attività pertinenti all' CP_2 anche durante l'orario di servizio ordinario, in taluni casi oltre i normali orari d'ufficio, o usufruendo di giornate di congedo nonché durante il periodo di ferie”.
Ebbene, sul punto la Corte ritiene di condividere le conclusioni a cui è giunto il giudice di prime cure, il quale ha limitato il diritto dell'appellante alle differenze retributive per
3 indennità di funzione con riguardo alle sole giornate che risultano effettivamente lavorate, vale a dire 415 giorni.
Infatti, dagli atti di causa risulta certo che il abbia svolto il suo incarico due Parte_1 giorni alla settimana, come dallo stesso ammesso, mentre rimangono incerti i giorni in cui egli avrebbe svolto tale incarico “anche durante l'orario di servizio ordinario, in taluni casi oltre i normali orari d'ufficio, o usufruendo di giornate di congedo nonché durante il periodo di ferie”, non avendo dedotto nel ricorso di primo grado, esplicitamente e specificatamente, quali e quanti fossero tali ulteriori giorni ed utilizzando, pertanto, una formula assolutamente generica.
Va da sé che tale profilo di genericità preclude in radice che possa utilmente invocarsi il principio di non contestazione (richiamato nella specie, per l'appunto, dall'appellante) indissolubilmente legato ad una specifica allegazione dei dati fattuali (v. Cass. S.U. n.
11353 del 2004; Cass. ord.n. 8861/2025).
Come noto, infatti, gli elementi di fatto e di diritto posti a base delle rispettive domande e richieste (anche probatorie) delle parti devono essere specificati nei rispettivi atti iniziali della controversia (cfr. Cass. Sez. Un., 17/6/2004 n.11353); costituisce ormai ius receptum che nel rito del lavoro si riscontra una circolarità tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova, che richiede la necessità che ai sensi degli artt. 414 e 416
c.p.c., gli elementi di fatto e di diritto posti a base delle diverse domande e/o istanze dell'attore e del convenuto siano compiutamente contenuti nei rispettivi primi atti processuali (ricorso e memoria difensiva) e richiede altresì che risulti individuato in modo chiaro nel ricorso introduttivo quanto richiesto al giudice (petitum), con conseguente impossibilità di dimostrare circostanze non ritualmente e tempestivamente allegate nel ricorso (cfr. al riguardo Cass. Sez. Un. n.11353/2004; Cass. Sez. Un., 20/4/2005
n.8202).
Orbene, i suddetti principi, ai quali va data continuità, non sono stati osservati nella fattispecie scrutinata, in quanto, la mancata indicazione in ricorso di quali e quanti giorni fossero stati dedicati allo svolgimento delle funzioni di Commissario presso l , CP_2 ha comportato il venir meno di un passaggio obbligato per la definizione del thema decidendum e per l'individuazione dei fatti da accertare.
Da qui l'impossibilità di contestare o richiedere prova (come nella specie richiesta dall'appellante) su fatti non allegati nonché su circostanze che, pur configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano stati esplicitati in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo del giudizio (Cass. 24/2/2003 n.2802, Cass.
S.U. n.11353/2004 cit., Cass. 24/10/2017 n.25148; Cass.ord. n. 24198/2020).
Ed in effetti, ciò che non è stato dedotto non può essere contestato né tantomeno provato.
4 Pertanto, al lume di quanto finora esposto, la domanda avanzata in primo grado da nei confronti della , in merito alla indennità di Parte_1 Controparte_1 funzione svolta anche durante l'orario di servizio ordinario, in taluni casi oltre i normali orari d'ufficio, o usufruendo di giornate di congedo nonché durante il periodo di ferie, si presenta affetta da insuperabili carenze assertive e deduttive che ne impediscono l'accoglimento.
In definitiva, per le riferite argomentazioni, la Corte rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
• rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
• condanna parte appellante al pagamento in favore della delle Controparte_1 spese del presente grado del giudizio che liquida in euro 7.200,00, oltre Iva, CPA
e spese come per legge;
• da atto della sussistenza per l'appellante dei presupposti di cui al primo periodo dell'art.13 1 quater DPR n.115/2002, come introdotto dall'art.1 comma 17 L.n.
228/2012.
Napoli,13/11/2025 Il Presidente Est.
Dott. Raffaella Genovese
5
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
Dott. Raffaella Genovese Presidente Est.
Dott. Rosa Del Prete Consigliere
Dott. Arturo Avolio Consigliere
Riunita in Camera di Consiglio ha pronunciato in grado di appello alla udienza del
13.11.2025 la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n.154/2023 R.G. sez. lav., vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Napoli presso lo studio dell'Avv.Sergio Parte_1
Turrà dal quale è rappresentato e difeso
Appellante
E
, in persona del Presidente p.t., elettivamente domiciliata in Napoli Controparte_1 via Santa Lucia n.81, rappresentata e difesa dall'Avv.Pasquale D'Onofrio dell'Avvocatura Regionale
Appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 05.05.2021 convenne in giudizio, innanzi Parte_1 al Tribunale di Napoli, la , esponendo di essere dipendente nel ruolo Controparte_1 della Giunta Regionale della dal 18.04.1990, con inquadramento Controparte_1 nella categ.”D” pos.ec.”D7”, quale funzionario in possesso del diploma di laurea in
Architettur, e di essere stato altresì nominato Commissario con funzioni di Presidente dell' con delibera della Giunta Regionale n°174 Controparte_2 del 03.04.2015 fino al 20.04.2019, epoca in cui rassegnava le dimissioni dall CP_2 con decorrenza 10.05.2019.
Dedusse di aver svolto le attività pertinenti a quest'ultimo Ente anche durante l'orario di servizio ordinario, in taluni casi oltre i normali orari d'ufficio o usufruendo di giornate di congedo nonché durante il periodo di ferie allorché, da parte dei collaboratori subordinati, veniva segnalata la necessità di adozione di atti dirigenziali.
Chiese, pertanto, condannarsi la e l' Controparte_1 Controparte_2 al pagamento, in solido ovvero chi dei due risultasse obbligato, in suo favore,
[...] della somma complessiva di euro 276.692,59, di cui euro 29.394,96 per indennità di
1 carica non corrisposte per gli anni 2017, 2018 e 2019 ed euro 247.297,63 per mancata percezione della indennità di funzione;
in subordine, volendo parametrare l'andamento delle attività svolte alle sole n° 415 giornate di prestazione lavorativa presso l' CP_2
, chiese la condanna dei predetti Enti al pagamento della somma complessiva di
[...] euro 102.389,48 (di cui euro 72.994,52 a titolo di indennità di funzione) oltre accessori di legge.
Il tutto con vittoria di spese del giudizio.
Instauratosi il contraddittorio, si costituì la che, richiamando il Controparte_1 principio di onnicomprensività della retribuzione e rilevando che l'incarico svolto dal rientrava nei suoi tipici compiti istituzionali, chiese il rigetto della domanda. Parte_1
Con sentenza n.6726/2022, resa all'udienza del 20.12.2022 e pubblicata in pari data, il
Tribunale adito, dichiarata la legittimazione passiva della sola Controparte_1 accolse parzialmente la domanda, condannando quest'ultima a corrispondere a la somma complessiva di euro 72.994,52, oltre accessori come per Parte_1 legge e spese di lite.
Avverso tale pronuncia ha proposto tempestivo appello con ricorso Parte_1 depositato il 23.01.2023, censurando le conclusioni della sentenza impugnata e concludendo, pertanto, per l'accoglimento integrale della domanda, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Si è costituita parte appellata, eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto del proposto gravame di cui ha chiesto il rigetto con conferma della sentenza impugnata e vittoria di diritti, spese ed onorari di giudizio.
All'odierna udienza, la causa, svoltasi con trattazione cartolare ex art.127 ter c.p.c., è stata decisa, all'esito del deposito delle note, mediante pubblicazione della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va rigettato.
Con l'odierno gravame deduce l'omessa pronuncia da parte del Parte_1 giudice di prime cure in relazione alla richiesta di pagamento della indennità di carica nonché l'erronea liquidazione dell'indennità di funzione limitatamente ai soli 415 giorni di presenza presso l nonostante egli avesse espletato le Controparte_2 mansioni di “Commissario con funzioni di Presidente” durante l'intero arco settimanale.
Orbene, in merito alla domanda di pagamento dell'indennità di carica giova osservare che essa non può trovare accoglimento, considerato che non è mai Parte_1 stato l'effettivo Presidente dell ma semplicemente “Commissario con CP_2 funzioni di Presidente” e non ha svolto in maniera continuativa ed esclusiva le funzioni di Presidente.
2 All'uopo, va evidenziato che lo stesso appellante nella nota del 28.04.2015 (prot.n.2804 del 30.04.2015), versata in atti - con la quale comunicava la sua nomina a Commissario dell al Dirigente della sua struttura regionale di appartenenza Controparte_2
- specificava che avrebbe svolto l'incarico “proseguendo regolarmente le normali attività di quest'ufficio ed impegnando non più di due giorni settimanali”.
Ebbene il limitato impegno dichiarato dal per lo svolgimento di tale incarico, Parte_1 circoscritto a soli due giorni alla settimana, comporta di per sé una assoluta incompatibilità tra la indennità di posizione organizzativa percepita dal ricorrente all'epoca dei fatti e la indennità di carica reclamata, considerato che quest'ultima afferisce a chi ricopre in maniera continuativa ed esclusiva la carica (nella specie di
Presidente).
Tra l'altro, lo stesso appellante, ha dichiarato di aver svolto l'incarico di Presidente durante l'orario di servizio, per il quale invero riceveva pienamente e senza alcuna decurtazione il trattamento economico accessorio pari a quello tabellare e alla indennità prevista per la posizione organizzativa relativa ai tributi e alla gestione del demanio regionale.
Pertanto, correttamente, la ha negato la corresponsione della Controparte_1 dell'ulteriore indennità di carica.
Riguardo alla domanda di pagamento dell'indennità di funzione, Parte_1 censura la parte della sentenza impugnata in cui il giudice di primo grado ha erroneamente limitato la liquidazione delle differenze retributive a soli 415 giorni di presenza presso l , violando in tal modo quanto disposto dagli artt.115 e 416 CP_2
c.p.c.
considerato che
la non ha contestato quanto dallo stesso Controparte_1 dedotto ed allegato al punto 9 delle premesse del ricorso di primo grado.
Tale censura è priva di pregio.
Giova evidenziare che dall'esame degli atti di causa emerge, come già detto, che con la citata nota del 28.04.2015 l'appellante specificava che avrebbe svolto le funzioni di
Commissario dell proseguendo regolarmente le normali attività del suo CP_2 ufficio di appartenenza ed impegnando non più di due giorni settimanali.
Ciò il ha poi confermato al punto 9 delle premesse del ricorso di primo grado, Parte_1 aggiungendo, tuttavia, che “in considerazione delle responsabilità attribuitegli dall'incarico ricevuto, si è ritrovato a dover svolgere le attività pertinenti all' CP_2 anche durante l'orario di servizio ordinario, in taluni casi oltre i normali orari d'ufficio, o usufruendo di giornate di congedo nonché durante il periodo di ferie”.
Ebbene, sul punto la Corte ritiene di condividere le conclusioni a cui è giunto il giudice di prime cure, il quale ha limitato il diritto dell'appellante alle differenze retributive per
3 indennità di funzione con riguardo alle sole giornate che risultano effettivamente lavorate, vale a dire 415 giorni.
Infatti, dagli atti di causa risulta certo che il abbia svolto il suo incarico due Parte_1 giorni alla settimana, come dallo stesso ammesso, mentre rimangono incerti i giorni in cui egli avrebbe svolto tale incarico “anche durante l'orario di servizio ordinario, in taluni casi oltre i normali orari d'ufficio, o usufruendo di giornate di congedo nonché durante il periodo di ferie”, non avendo dedotto nel ricorso di primo grado, esplicitamente e specificatamente, quali e quanti fossero tali ulteriori giorni ed utilizzando, pertanto, una formula assolutamente generica.
Va da sé che tale profilo di genericità preclude in radice che possa utilmente invocarsi il principio di non contestazione (richiamato nella specie, per l'appunto, dall'appellante) indissolubilmente legato ad una specifica allegazione dei dati fattuali (v. Cass. S.U. n.
11353 del 2004; Cass. ord.n. 8861/2025).
Come noto, infatti, gli elementi di fatto e di diritto posti a base delle rispettive domande e richieste (anche probatorie) delle parti devono essere specificati nei rispettivi atti iniziali della controversia (cfr. Cass. Sez. Un., 17/6/2004 n.11353); costituisce ormai ius receptum che nel rito del lavoro si riscontra una circolarità tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova, che richiede la necessità che ai sensi degli artt. 414 e 416
c.p.c., gli elementi di fatto e di diritto posti a base delle diverse domande e/o istanze dell'attore e del convenuto siano compiutamente contenuti nei rispettivi primi atti processuali (ricorso e memoria difensiva) e richiede altresì che risulti individuato in modo chiaro nel ricorso introduttivo quanto richiesto al giudice (petitum), con conseguente impossibilità di dimostrare circostanze non ritualmente e tempestivamente allegate nel ricorso (cfr. al riguardo Cass. Sez. Un. n.11353/2004; Cass. Sez. Un., 20/4/2005
n.8202).
Orbene, i suddetti principi, ai quali va data continuità, non sono stati osservati nella fattispecie scrutinata, in quanto, la mancata indicazione in ricorso di quali e quanti giorni fossero stati dedicati allo svolgimento delle funzioni di Commissario presso l , CP_2 ha comportato il venir meno di un passaggio obbligato per la definizione del thema decidendum e per l'individuazione dei fatti da accertare.
Da qui l'impossibilità di contestare o richiedere prova (come nella specie richiesta dall'appellante) su fatti non allegati nonché su circostanze che, pur configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano stati esplicitati in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo del giudizio (Cass. 24/2/2003 n.2802, Cass.
S.U. n.11353/2004 cit., Cass. 24/10/2017 n.25148; Cass.ord. n. 24198/2020).
Ed in effetti, ciò che non è stato dedotto non può essere contestato né tantomeno provato.
4 Pertanto, al lume di quanto finora esposto, la domanda avanzata in primo grado da nei confronti della , in merito alla indennità di Parte_1 Controparte_1 funzione svolta anche durante l'orario di servizio ordinario, in taluni casi oltre i normali orari d'ufficio, o usufruendo di giornate di congedo nonché durante il periodo di ferie, si presenta affetta da insuperabili carenze assertive e deduttive che ne impediscono l'accoglimento.
In definitiva, per le riferite argomentazioni, la Corte rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
• rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
• condanna parte appellante al pagamento in favore della delle Controparte_1 spese del presente grado del giudizio che liquida in euro 7.200,00, oltre Iva, CPA
e spese come per legge;
• da atto della sussistenza per l'appellante dei presupposti di cui al primo periodo dell'art.13 1 quater DPR n.115/2002, come introdotto dall'art.1 comma 17 L.n.
228/2012.
Napoli,13/11/2025 Il Presidente Est.
Dott. Raffaella Genovese
5