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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/04/2025, n. 1278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1278 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord- Seconda Sezione Civile - in persona della dott.ssa
Dora Alessia Limongelli, in funzione di Giudice Unico, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13119/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi avente ad oggetto: “opposizione a decreto ingiuntivo- somministrazione” e promossa DA
, titolare dell'omonima ditta, (P.I. , Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Casoria (NA) alla P.pe di Piemonte n.58 presso lo studio dell'avv. Pasquale Fuccio, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione in opposizione al D.I. 4603/2019
- OPPONENTE
CONTRO
(P.I. ), in persona del l.r.p.t. SI. Controparte_1 P.IVA_2 [...]
, (Cod. Fisc.: ) rappresentato e difeso, giusta CP_2 C.F._1 procura in calce alla comparsa di risposta, dall'avv. Francesco Marescalco ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Portici (Na) alla via
Diaz n. 180/B,
- OPPOSTO
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 06.11.2019, il sig. , titolare Parte_1 dell'omonima ditta, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4603/2019 depositato dal G.U. presso il Tribunale di Napoli Nord l'11 ottobre 2019 e notificato il 14.10.2019, con il quale era stato ingiunto di pagare all'istante la somma di € 10.035,04 oltre interessi e spese processuali. A fondamento dell'opposizione, l'opponente eccepiva l'inesistenza del credito azionato avendo l'opponente effettuato il pagamento in contanti al momento della consegna delle merci direttamente ai consegnatari della i Controparte_1 quali, avevano rilasciato, di volta in volta, quietanza di pagamento direttamente sulla bolla di accompagnamento o sulla copia della fattura consegnata.
Deduceva l'opponente che i rapporti commerciali tra le parti iniziavano nel 2015, con la società opposta denominata all'epoca che, nel corso del Controparte_3 rapporto commerciale, cambiava la denominazione in ma, Controparte_1
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che di fatto, risultava essere la medesima società fornitrice con la quale, la consegna ed il pagamento erano sempre avvenuti con le medesime modalità: pagamento per contanti al consegnatario della merce a seguito di scarico, controllo e consegna della merce. Tale consolidata prassi tra le parti faceva parte di un comportamento fiduciario consolidato tra le stesse e, ciò fino a gennaio
2019, (con la unica differenza che, a fine anno 2017, il pagamento iniziava ad avvenire anche con assegni bancari, sempre consegnati nelle mani al consegnatario ogni qual volta vi era la consegna della merce ordinata) aveva ingenerato nel debitore la convinzione della sussistenza di poteri rappresentativi in capo all'accipiens e che comunque, aveva indotto l'opponente a ritenere valido il metodo utilizzato e pertanto, ai sensi dell'art. 1189 c.c., poiché il pagamento era stato effettuato in buona fede a un soggetto che operava per conto della società, era da ritenersi liberatorio. E ciò, in ragione anche del costante e continuo rapporto nel tempo, durante il quale, l'opposta aveva tollerato e accettato precedenti pagamenti nelle medesime modalità e mai aveva mosso alcuna contestazione o avanzato alcuna richiesta di pagamento per forniture non pagate, pervenute soltanto nell'anno 2019, a seguito della definitiva interruzione del rapporto di fornitura, allorquando il vedeva ricapitarsi formale richiesta di T_ pagamento per fornitura di merce non pagata per gli anni 2016 / 2017.
Sulla base di tali motivi, l'opponente si opponeva alla concessione della provvisoria esecuzione e chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo.
Si costituiva in giudizio l'opposta, in data 07.05.2020 contestando categoricamente che il debitore/opposto, , fosse stato autorizzato Parte_1 dalla società a pagare in contanti a soggetti non autorizzati rilevando che, in calce alle fatture, veniva chiaramente riportata la dicitura: “Il pagamento non deve essere effettuato tramite agenti. Si accettano o bonifici bancari (…) o assegno bancario non trasferibile” e, poiché analiticamente provato e comunque non contestato che la ditta aveva ricevuto la merce oggetto delle Parte_1 singole forniture.
Tutto ciò premesso, la opposta formulava le seguenti conclusioni: “In via principale 1. rigettare l'opposizione proposta dalla ditta (impresa individuale)
(codice fiscale;
partita iva ) e Parte_1 CodiceFiscale_2 P.IVA_1 per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 4603/2019 dell'11 ottobre 2019. In via subordinata, e soltanto nella denegata ipotesi in cui – per qualsiasi motivo - dovesse essere revocato il decreto ingiuntivo opposto, 2. condannare la ditta
(impresa individuale) (codice fiscale;
partita Parte_1 CodiceFiscale_2 iva ), in persona dell'omonimo titolare, al pagamento dell'importo di € P.IVA_1
10.035,04 – per le causali dettagliatamente esposte nella causa petendi del ricorso monitorio e riproposte nel presente atto - oltre agli interessi moratori ex artt. 4 e 5 del d. lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, dalle singole scadenze al soddisfo. In ogni caso, 3. condannare la ditta (impresa individuale) (codice fiscale Parte_1 [...]
; partita iva ) al pagamento delle spese e competenze di C.F._2 P.IVA_1 lite, da liquidare secondo i parametri contemplati nel D.M 10 marzo 2014, n. 55”.
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Il Tribunale, rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione essendo l'opposizione fondata su prova scritta, assegnava i termini di cui all'art 183 comma 6 cpc.
Espletata la prova testimoniale, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e, all'udienza del 13.12.2024, tratteneva la causa in decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 comma 2 c.p.c. Nel merito, l'opposizione è infondata e va rigettata.
Occorre innanzitutto evidenziare come, nel presente giudizio, non sia in contestazione l'esistenza e l'esecuzione del contratto di fornitura concluso tra la società e la ditta , né siano state sollevate Controparte_1 Parte_1 eccezioni circa l'ammontare del prezzo pattuito ed oggetto delle fatture azionate in sede monitoria.
Ciò posto, si evidenzia che, come è noto in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo della altrui pretesa, costituito dall'avvenuto esatto adempimento (Cass. civ., Sez. Unite, 06/04/2006, n.
7996).
Tale principio va, nondimeno, coordinato con altro dalla portata eminentemente generale, che si esprime nel noto brocardo onus probandi incumbit ei qui dicit consacrato nell'art. 2697 c.c. Orbene, l'opposta ha assolto l'onere probatorio sulla stessa incombente mediante la documentazione prodotta in sede monitoria e riprodotta nel giudizio di opposizione, vale a dire le fatture e i documenti di trasporto nonché la produzione del libro giornale degli anni 2016 e 2017.
Giova, peraltro, ribadire che l'opponente, nel costituirsi in giudizio, non ha contestato l'esistenza del rapporto contrattuale con l'opposta né di aver ricevuto le merci oggetto delle fatture e non ha neppure disconosciuto la documentazione prodotta in allegato al ricorso monitorio, eccependo di aver effettuato il pagamento delle somme ivi indicate nelle mani dei consegnatari che di volta in volta ne avevano rilasciato quietanza, producendo copia delle medesime fatture poste a fondamento della procedura monitoria recanti la dicitura “pagato” e varie firme attribuite ai soggetti indicati quali consegnatari della società fornitrice.
Di contro, l'opposta, fin dal momento della costituzione in giudizio, ha dedotto che nessuno dei propri dipendenti addetti alla consegna delle merci era mai stato autorizzato a ricevere i pagamenti per proprio conto e a riprova di tale prospettazione ha prodotto le fatture contenenti in calce la dicitura che il pagamento non deve essere effettuato tramite agenti e che invece le modalità di pagamento accettate sono a mezzo bonifico bancario e assegno bancario N.T.
Tale circostanza ha altresì ricevuto conferma nelle dichiarazioni rese dal teste di parte opposta, SI. che, riferendo di essere autista per la Testimone_1 [...]
e di occuparsi delle consegne della merce alla ditta , CP_1 Parte_1
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insieme al figlio e al fratello precisava: “non mi ricordo il periodo in cui venivano effettuate queste consegne. (…) So che il metodo di pagamento era tramite bonifico o assegno ma non nelle mie mani (…) In tre anni di fornitura le consegne erano effettuate solo da noi, mio fratello mio figlio ed io non avevamo potere di incassare somme.
Orbene, a fronte delle puntuali contestazioni mosse dall'opposta, l'opponente non ha fornito la prova dell'esatto adempimento dell'obbligazione, vale a dire del pagamento delle fatture oggetto di giudizio con efficacia liberatoria nei confronti della società opposta.
Ed invero, l'opponente argomentava che, anche per precedenti forniture risalenti all'intero anno 2015 e parziale anno 2016 sempre con la società opposta, all'epoca avente la diversa denominazione sociale, di , gli ordinativi ed i Controparte_3 pagamenti erano stati effettuati, sempre, con le medesime modalità: pagamento per contanti al consegnatario della merce a seguito di scarico, controllo e consegna della merce, senza tuttavia fornire alcuna prova valida in merito.
Sul punto, giova evidenziare che non è stato dimostrato dall'opponente mediante la produzione delle visure camerali storiche la sovrapponibilità della compagine sociale della con quella della odierna opposta, e che, quindi, di Controparte_3 fatto, risultava essere la medesima società con la quale asseritamente sussisteva un precedente rapporto commerciale continuato.
Invero, dalla documentazione depositata in atti dall'opponente, costituita dalle sole fatture emesse nel 2015 e in parte nel 2016, che si riferiscono a forniture di carne effettuate dalla società del tutto diversa dall'odierna Controparte_3 opposta, non può giungersi ad affermare alcuna coincidenza tra la compagine sociale di quest'ultima e quella della ma solo la coincidenza Controparte_1 dell'indirizzo delle sede legale e della sede operativa per entrambe le società di capitale.
In ogni caso, ciò che appare maggiormente rilevante è che l'opponente non ha fornito prova di un incarico da parte della ai dipendenti e/o Controparte_1 consegnatari della merce di riscossione dei pagamenti.
La prova testimoniale articolata sul punto da parte opponente era infatti del tutto generica e come tale non ammessa dal precedente Giudice istruttore per le motivazioni di cui all'ordinanza del 07.04.2021da intendersi qui richiamata.
Mette conto evidenziare che l'onere della prova gravante sull'opponente era quello previsto dall'art 1189 cc rubricato “Pagamento al creditore apparente”, secondo il quale, il debitore che esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, è liberato se prova di essere stato in buona fede.
In tema di adempimento delle obbligazioni, l'art. 1188 cod. civ., indicando in modo preciso i soggetti legittimati a ricevere l'adempimento, e cioè in primo luogo il creditore o un suo rappresentante, ovvero l'"adiectus solutionis causa", vale a dire la persona indicata dallo stesso creditore o autorizzata dalla legge o dal
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giudice, comporta che il pagamento fatto a persona non legittimata è inefficace nei confronti del creditore, tranne che quest'ultimo non lo ratifichi o non ne approfitti, con la conseguenza che il debitore rimane obbligato ad eseguire la prestazione anche in via giudiziaria. Il pagamento fatto al rappresentante apparente, al pari di quello fatto al creditore apparente, libera invece il debitore di buona fede, ai sensi dell'art. 1189 cod. civ., ma a condizione che il debitore, che invoca il principio dell'apparenza giuridica, fornisca la prova non solo di avere confidato senza sua colpa nella situazione apparente, ma anche che il suo erroneo convincimento è stato determinato da un comportamento colposo del creditore, che abbia fatto sorgere nel "solvens" in buona fede una ragionevole presunzione sulla rispondenza alla realtà dei poteri rappresentativi dell'"accipiens"(Cass. civ.
Sez. III, n. 17742 del 03/09/2005).
L'art. 1189 cod. civ., che riconosce efficacia liberatoria al pagamento effettuato dal debitore in buona fede a chi appare legittimato a riceverlo, si applica, per identità di "ratio", sia all'ipotesi di pagamento effettuato al creditore apparente, sia all'ipotesi in cui venga effettuato a persona che appaia autorizzata a riceverlo per conto del creditore effettivo, il quale abbia determinato o concorso a determinare l'errore del "solvens", facendo sorgere in quest'ultimo in buona fede una ragionevole presunzione sulla rispondenza alla realtà dei poteri rappresentativi dell' "accipiens" (Cass. civ. Sez. III, n.17484 del 09/08/2007; Cass. civ. Sez. II, n.
15339 del 13/09/2012).
Nel caso che qui ci occupa, non sussistono i presupposti per tutelare l'affidamento del debitore e affermare l'efficacia liberatoria del pagamento effettuato dal debitore a soggetto che appaia legittimato a riceverlo secondo la regola dell'art. 1189 cc.
Come è noto, la tutela dell'affidamento del debitore sussiste solo in presenza di circostanze univoche e dunque elementi concreti e oggettivi per ritenere sussistente la legittimazione dell'accipiens e la buona fede del debitore, vale a dire la convinzione di pagare al vero creditore o a persona che appaia autorizzata a riceverlo per conto del creditore effettivo. Pertanto, la buona fede sussiste solo in presenza di un errore scusabile del debitore in base al criterio dell'ordinaria diligenza nell'adempimento dell'obbligazione, mentre è esclusa dal riscontro di una parte di colpa addebitabile al solvens (cfr. in tal senso Cass. civ. 10133/2004).
Ebbene, nel caso di specie, la convinzione del debitore di adempiere a soggetti legittimati a ricevere il pagamento per conto del creditore si deve unicamente al comportamento colposo del solvens.
Invero, la prospettazione secondo la quale come per le precedenti forniture di carne risalenti al 2015 con la anche per le successive forniture Controparte_3 effettuate da la le consegne e i pagamenti potevano essere Controparte_1 effettuati per il tramite dei consegnatari che rilasciavano quietanza al T_
, è risultata smentita proprio dalla documentazione depositata in atti dallo
[...] stesso opponente.
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Non può evitarsi di osservare che ponendo a confronto le fatture emesse dalle due società che si assumono essere di fatto lo stesso soggetto giuridico, in quelle della era previsto nella sezione “condizione di pagamento” la dicitura Controparte_3
“come convenuto” e nessuna specificazione in calce a ciascuna di essa, mentre nelle fatture emesse dalla , a piè di pagina, nella sezione Controparte_1
“note” è ben specificato che “Il pagamento non deve essere effettuato tramite agenti. Si accettano o bonifici bancari (…) o assegno bancario non trasferibile”.
Peraltro, non vi è prova che la consegna della carne da parte della Controparte_3 venisse effettuata dagli stessi soggetti incaricati dalla e che Controparte_1 gli stessi operassero con le stesse modalità di consegna e riscossione dei pagamenti.
Tale circostanza non ha ricevuto conferma neppure nelle dichiarazioni rese dai testi di parte opponente i quali peraltro, individuavano in altri soggetti i consegnatari dell'opposta e precisamente, i SI.ri Testimone_2 Tes_3
e, , come da dichiarazioni rese dalla SI.ra ,
[...] Testimone_4 Testimone_5 moglie dell'opponente, che riferiva: “Posso dire che, quando veniva effettuata la consegna della merce, veniva presentata la bolla e sulla stessa veniva indicata la cifra che veniva pagata e chi ritirava il pagamento in contanti”;” … non veniva rilasciata una ricevuta a parte per il pagamento ma tutto questo veniva indicato nella bolla di accompagnamento;
”.…preciso che la merce veniva pagata e rilasciato la quietanza del pagamento proprio al momento in cui la merce veniva consegnata alla macelleria. Le consegne venivano effettuate dai sigg.ri Tes_2
”; nonchè dal teste ,
[...] Testimone_3 Testimone_4 Testimone_6 indifferente ai fini del giudizio, che ribadiva: “Ricordo che venivano con un furgone ad effettuare la consegna dei dipendenti della selezione carni di nome
, e Ricordo che dopo che veniva scaricata la carne questi Tes_4 Tes_2 Tes_3 dipendenti consegnavano una bolla dove veniva apposta una dicitura di pagamento poiché ricevevano dei soldi in contanti.
Ciò posto, in ogni caso, l'opponente non ha fornito alcun elemento per ritenere che i pagamenti delle fatture poste a fondamento del credito vantato dall'opposta, possano ritenersi liberatori ai sensi dall'art. 1189 c.c. anche qualora fossero stati effettuati nelle mani dei SI e, Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 quali consegnatari /dipendenti della Controparte_1
Difatti, i presupposti necessari affinché un pagamento possa acquisire carattere liberatorio si sostanziano in un requisito oggettivo, ossia le “circostanze univoche” dalle quali risulta l'apparenza dell'accipiens quale creditore, ed uno soggettivo, vale a dire la “buona fede” del solvens al momento del pagamento.
In dottrina e giurisprudenza, tale ipotesi viene ricondotta alla categoria dell'apparenza c.d. “pura”, “oggettiva” o “semplice”, ipotesi che ricorre, appunto, laddove un soggetto, a causa di un errore scusabile in cui è incorso in base a circostanze oggettive, ritiene esistente una realtà giuridica che non è tale. Suddetta categoria si distingue, tuttavia, da quella dell'apparenza c.d. “colposa”, che invece
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richiede, oltre ai due requisiti sopra indicati - si ribadisce, circostanze univoche di apparenza e buona fede del debitore - anche un comportamento colposo del reale titolare del diritto, che abbia indotto il terzo a confidare nella veridicità della situazione apparente. Sul punto, infatti, va opportunamente richiamato l'art. 1396 c.c., relativo all'ipotesi della limitazione o cessazione dei poteri di rappresentanza, norma che impone al rappresentato di portare a conoscenza dei terzi tali circostanze attraverso mezzi idonei, pena l'efficacia del pagamento o del contratto concluso con il falsus procurator del terzo in buona fede.
La differenza di disciplina trova la propria ratio nella parziale diversità delle fattispecie, atteso che, quando si esegue un pagamento non direttamente nei confronti del creditore, ma nelle mani di un suo rappresentante, è ragionevole pretendere un onere di maggior cautela da parte del debitore. La tesi ora esposta trova fondamento nel consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema
Corte di Cassazione, (cfr., tra le altre, Cass. n. 9758/18).
Così delineato il quadro normativo in materia, deve ritenersi che il pagamento delle fatture oggetto del ricorso monitorio, effettuato dal SI. nelle Parte_1 mani di consegnatari della non sia stato eseguito in buona Controparte_1 fede, ovvero in una situazione oggettiva di apparenza incolpevole ex art. 1189 c.c. dal momento che l'opponente, a fronte di fatture in tutto e per tutto diverse da quelle emesse in precedenza dalla con una dicitura specifica che Controparte_3 vieta il pagamento nelle mani di agenti e in contanti (e ciò a maggior ragione se la società emittente era di fatto la medesima), non avrebbe dovuto versare le relative somme in contanti a mani dei consegnatari delle merci invocando gli usi consolidati tra le parti, ma avrebbe dovuto accertarsi dell'esistenza della legittimazione dell'accipiens a ricevere in nome e per conto dell'opposta i pagamenti.
Non poteva invero, il debitore far fede sul fatto che i precedenti pagamenti, quietanzati per conto della erano andati a buon fine proprio perché CP_3 le società fornitrici creditrici erano diverse e le fatture emesse dalla
[...] riportavano chiaramente l'indicazione delle modalità di pagamento. CP_1
Pertanto, tenuto conto di quanto appena osservato circa la inescusabilità dell'errore, in assenza di prova che l'apparenza fosse giustificata da ben più puntuali circostanze univoche e concordanti imputabili al creditore, l'opposizione va rigettata.
Il rigetto dell'opposizione comporta la conferma del provvedimento monitorio opposto (già provvisoriamente esecutivo) e la declaratoria di esecutività dello stesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 647, 653 e 654 del Codice di
Procedura Civile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in ragione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, come modificato dal DM
142/2022, tenuto conto dell'attività effettivamente espletata, discostandosi dai
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valori medi in considerazione dell'attività effettivamente espletata e della non complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD– II SEZIONE CIVILE -, definitivamente pronunziando nella controversia civile come innanzi promossa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• Rigetta l'opposizione;
• conferma, per l'effetto, il predetto provvedimento monitorio e lo dichiara esecutivo;
• condanna l'opponente al pagamento delle spese di giudizio in Parte_1 favore della che liquida in complessive € 2.540,00, per Controparte_1 onorari, oltre rimborso c.u. e spese generali nella misura del 15%, IVA e cpa se dovute come per legge.
Così deciso in Aversa, lì 31 marzo 2025.
IL GIUDICE MONOCRATICO
dott. ssa Dora Alessia Limongelli
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