Ordinanza cautelare 20 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza cautelare 20/07/2022, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/07/2022
N. 00676/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 676 del 2022, proposto da
Comune di Cavallino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Ernesto Sticchi Damiani e Lucio Giuseppe Longo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Cantobelli, Marco Lancieri e Luca Vergine, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ambiente & Sviluppo Società Cooperativa a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Federico Massa e Marcello Marcuccio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad opponendum :
Comune di Lizzanello, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Marchello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Carmiano, Comune di Lequile, Comune di San Pietro in Lama, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato Roberto De Giuseppe, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
della determina del Direttore Generale dell'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (AGER) n.111 del 25.03.2022, avente ad oggetto “Piattaforma di trattamento meccanico-biologico con discarica di servizio/soccorso sita in Cavallino (LE) gestita dalla Società Ambiente e Sviluppo S.c. a r.l. Approvazione delle tariffe di conferimento per gli anni 2015 e 2016”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ambiente & Sviluppo Società Cooperativa a r.l. e dell’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti;
Visti gli atti di intervento ad opponendum ;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 19 luglio 2022 la dott.ssa Anna Abbate e uditi per le parti i difensori avv.to L. Vergine, avv.to F. Cantobelli, anche in sostituzione dell'avv.to M. Lancieri, avv.to F. Massa, avv.to R. Marcuccio, in sostituzione dell'avv.to M. Marcuccio, avv.to L. Longo, anche in sostituzione dell'avv.to E. Sticchi Damiani, avv.to R. De Giuseppe e avv.to F. Marchello;
Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare del giudizio, il ricorso non appare assistito dal necessario fumus boni iuris , alla stregua della condivisibile sentenza del T.A.R. Puglia - Lecce, Sezione II, del 24/09/2019 n. 1492 (avverso la quale è attualmente pendente l’appello dinnanzi al Consiglio di Stato, ma che non risulta sospesa), secondo la quale, dall’esame della normativa applicabile, “ si evince come le voci che concorrono a determinare la tariffa sono predeterminate per legge, nelle quali non può rientrare la royalty così come invocata dal Comune di Cavallino ” (in quanto prevista solo nell’offerta presentata in sede di gara e nella convenzione rep. n. 472/1999 stipulata tra il Comune di Cavallino ed il Raggruppamento di Imprese aggiudicatario in data 17.5.1999), evidenziando, peraltro, che “ quella convenzione è scaduta il 30 novembre 2010, perciò sicuramente non vi è più alcun fondamento contrattuale che giustifichi il permanere di tale corrispettivo ”.
Ritenuto che l’istanza cautelare di parte ricorrente non possa essere accolta in carenza dei presupposti di legge ( fumus boni juris e periculum in mora ).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza respinge l’istanza cautelare di parte ricorrente.
Compensa le spese della presente fase cautelare del giudizio.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Anna Abbate, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO