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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 01/10/2025, n. 1476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1476 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2492/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SIRACUSA
I Sezione Civile 1 CIVILE
In persona del Presidente delegato, dott.ssa Veronica Milone,
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 e art. 15 d. lgs. n. 150/2011, come modificato dall'art. 15 co. 3 lett. f) punto 1) del Dlgs 149/2022, proposto da
AVV. ( ), nata a [...] il [...], con studio in Parte_1 C.F._1
Siracusa nella Via Po n. 24, rappresentata e diesa da se;
Pt_2
-opponente contro
, in persona del pro tempore, con sede in Roma, via Controparte_1 CP_2
Arenula n. 70, 00186 Roma C.F. ; P.IVA_1
-opposto in esito all'udienza cartolare di discussione del 24.6.2025, pronuncia la seguente sentenza ai sensi degli artt. 281 terdecies e 281 sexies ultimo comma c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.6.2023 l'avv. ha proposto opposizione avverso i decreti di Parte_1
liquidazione emessi in data 17.5.2023 e in data 5.6.2023 dal Giudice della seconda sezione civile di questo Tribunale con cui le sono stati liquidati i complessivi compensi di € l.820,00 oltre accessori e di
€ 1.13,50 oltre accessori, per l'attività defensionale svolta in favore di al suo Persona_1
decesso avvenuto il 15.5.2020- nel giudizio contenzioso iscritto al n. 913/2016 R.G. definito con pagina 1 di 4 sentenza n. 1922/20222 emessa in data 13.10.2022 e nel relativo sub-procedimento cautelare n. 913-
2/2016 R.G..
Ha premesso che il giudice nel definire il giudizio ha statuito la condanna della parte convenuta al pagamento delle spese processuali in favore del successore della parte deceduta, per la quota di sua spettanza, ed in favore dell'erario per la quota di attività svolta in favore della parte deceduta,
[...]
, ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
che il giudice nel liquidare l'importo oggetto di Per_1
condanna alle spese è incorso in errori successivamente emendati;
che nondimeno anche a seguito della suddetta correzione gli importi liquidati in sentenza non sono conformi al DM 55/14 per le cause di valore indeterminabile di media complessità; che i compensi corretti, già dimezzati ex art. 130 DPR
115/2002, sono i seguenti : € 5.058,76 per il giudizio di cognizione comprensivo di accessori di legge;
€ 3.698,92, per il giudizio cautelare, comprensiva di accessori di legge.
Ha esposto che in esito alle istanze di liquidazione dei compensi dalla stessa presentate, il Giudice ha erroneamente liquidato gli importi sopra indicati.
In particolare, ha lamentato che gli importi liquidati in sentenza non sono conformi a quelli di cui al
DM 55/14; che detti importi sono maggiori di quelli liquidati in suo favore;
che è stata applicata due volte la riduzione del 50% dei compensi in modo del tutto non corretto.
Ha chiesto quindi la liquidazione dei compensi nella misura richiesta.
Integrato il contraddittorio, il opposto non si è costituito. CP_1
La causa è stata rimessa all'udienza cartolare del 24.6.2025 in esito alla quale è stata assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c. e dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
xxx
Preliminarmente va rilevata la tempestività dell'opposizione che è stata proposta nel termine di gg. 30 dalla comunicazione dei provvedimenti impugnati.
Sempre in limine va poi dichiarata la contumacia del resistente che regolarmente attinto dalla CP_1
notifica del ricorso e del decreto di comparizione emesso dal Presidente delegato, non ha inteso costituirsi in giudizio.
Ciò precisato, l'opposizione è fondata nei limiti che seguono.
In primo luogo non è inopportuno evidenziare che il più recente orientamento del S.C. è fermo nell'affermare che non deve esserci necessariamente coincidenza tra le somme dovute dal soccombente allo Stato per la parte vittoriosa ammessa al gratuito patrocinio e quelle dovute dallo Stato al difensore pagina 2 di 4 della parte non abbiente ( v. Cassazione civile sez. II, 19/01/2021, n.777; conf. arg. Cassazione civile sez. III, 18/05/2023, n.13666), cosicchè la lamentata non corrispondenza di importi liquidati all'opponente con quelli liquidati in sentenza in favore dell'Erario di per sé non ha carattere decisivo.
Men che meno assume rilevanza il quantum liquidato a carico della parte soccombente in favore dell'Erario, “attesa l'indipendenza dei due rapporti rispettivamente esistenti, il primo, tra le parti del giudizio e regolato dalla sentenza che lo conclude, ed il secondo, tra la parte ammessa al beneficio e lo
Stato” (v. Cass. 13666/23 cit.) e la carenza di legittimazione dell'opponente alla relativa censura in questa sede.
Tanto precisato, va rilevato che con istanza di liquidazione del 12.1.2023 l'avv. ha chiesto di Pt_1
“provvedere alla liquidazione dell'attività espletata nel presente giudizio dal sottoscritto, in favore della IG.ra , giusta delibera di ammissione al Gratuito Patrocinio (Delibera n. Persona_1
386/2016 del 23.02.2016),come da liquidazione disposta con Sentenza n. 1922/2022, del 13.10.2022, emessa dal Tribunale di Siracusa, Dott.ssa Maiore, rettificata a seguito di istanza di correzione materiale, in data 9.01.2023”.
Gli importi liquidati in sentenza in favore dell'Erario per la suddetta sono stati i Persona_1 seguenti: € 3.467,00 per il giudizio di merito ed € 2.227,00 per il procedimento di sequestro giudiziario, oltre per entrambi gli accessori per legge.
Stante l'esplicita istanza dell'avv. di liquidazione degli importi liquidati in sentenza non è Pt_1
consentito in questa sede avanzare pretese di compensi in misura diversa da quelle oggetto dell' istanza liquidata.
Sempre in via di precisazione va poi osservato che dalla sentenza 1922/2022 del 13.10.2022 si evince che la regolamentazione delle spese processuali è stata ancorata al valore indeterminabile di media complessità della causa secondo il DM 55/14 ratione temporis applicabile. Dal provvedimento di liquidazione dei compensi in favore dell'avv. per il solo giudizio di merito si evince inoltre Pt_1
che il giudice si è attenuto ai valori medi del suddetto scaglione.
Orbene, ponendo a base di calcolo i valori tabellari del citato DM riportati in ricorso dall'avv. Pt_1
( valore indeterminabile di media complessità, compensi medi) si ottiene per il giudizio di merito il complessivo importo di € 6.934 ( di cui € 2.025 per fase studio, € 1.349 per fase introduttiva, € 3.560 per fase istruttoria/trattazione) che ridotto ai sensi dell'art. 130 DPR 115/2002 è pari ad € 3.467 oltre accessori.
Ne consegue che l'importo liquidato in favore dell'avv. con il decreto del 17.5.2023 in Pt_1 complessivi € 1.820 è sottodimensionato rispetto al compenso allo stesso spettante che nei valori medi e con il dimezzamento di legge è di € 3.467,00 oltre accessori.
pagina 3 di 4 Non mette conto procedere anche all'esatta determinazione degli accessori (rimborso forfettario al
15%, iva e cpa) trattandosi di operazione matematica da rimettersi al momento del pagamento.
Con riferimento al compenso per il giudizio cautelare va osservato che l'avv. ha Pt_1 esplicitamente chiesto nell'istanza di liquidazione l'importo a titolo di compenso liquidato con la sentenza e cioè € 2.227,00 cosicchè non v'è luogo per accampare pretese maggiori con il presente ricorso in opposizione.
In riforma del decreto emesso il 5.6.2023 l'importo spettante all'avv. per la fase cautelare va Pt_1 quindi liquidato nell'importo di €2.227,00 oltre accessori che è conforme ai valori orientati ai minimi dello scaglione tabellare di riferimento (richiamati in ricorso dall'opponente), già ridotti ex art. 130
DPR 115/2002.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo dispositivo in base al DM 55/14 e succ agg. tenuto conto del valore della causa nei valori minimi attesa la semplicità della causa e dell'attività defensionale svolta.
P.Q.M.
Il Presidente, nel giudizio iscritto al n. 2492/2023 R.G., così statuisce: in parziale accoglimento del ricorso in opposizione, liquida all'Avv. il compenso di Parte_1
€3.467,00 oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa per il giudizio di merito iscritto n. 913/2016 R.G.
e il compenso di € 2.227,00 per il procedimento di sequestro giudiziario iscritto al n. 913-2/ 2016 R.G., oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa;
condanna il al pagamento in favore della ricorrente delle spese del presente Controparte_1 giudizio che liquida in complessivi € 1.276,00 per compensi ed in € 125,00 per spese, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa.
Così deciso in Siracusa, l'1.10.2025
Il Presidente
dott.ssa Veronica Milone
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SIRACUSA
I Sezione Civile 1 CIVILE
In persona del Presidente delegato, dott.ssa Veronica Milone,
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 e art. 15 d. lgs. n. 150/2011, come modificato dall'art. 15 co. 3 lett. f) punto 1) del Dlgs 149/2022, proposto da
AVV. ( ), nata a [...] il [...], con studio in Parte_1 C.F._1
Siracusa nella Via Po n. 24, rappresentata e diesa da se;
Pt_2
-opponente contro
, in persona del pro tempore, con sede in Roma, via Controparte_1 CP_2
Arenula n. 70, 00186 Roma C.F. ; P.IVA_1
-opposto in esito all'udienza cartolare di discussione del 24.6.2025, pronuncia la seguente sentenza ai sensi degli artt. 281 terdecies e 281 sexies ultimo comma c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.6.2023 l'avv. ha proposto opposizione avverso i decreti di Parte_1
liquidazione emessi in data 17.5.2023 e in data 5.6.2023 dal Giudice della seconda sezione civile di questo Tribunale con cui le sono stati liquidati i complessivi compensi di € l.820,00 oltre accessori e di
€ 1.13,50 oltre accessori, per l'attività defensionale svolta in favore di al suo Persona_1
decesso avvenuto il 15.5.2020- nel giudizio contenzioso iscritto al n. 913/2016 R.G. definito con pagina 1 di 4 sentenza n. 1922/20222 emessa in data 13.10.2022 e nel relativo sub-procedimento cautelare n. 913-
2/2016 R.G..
Ha premesso che il giudice nel definire il giudizio ha statuito la condanna della parte convenuta al pagamento delle spese processuali in favore del successore della parte deceduta, per la quota di sua spettanza, ed in favore dell'erario per la quota di attività svolta in favore della parte deceduta,
[...]
, ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
che il giudice nel liquidare l'importo oggetto di Per_1
condanna alle spese è incorso in errori successivamente emendati;
che nondimeno anche a seguito della suddetta correzione gli importi liquidati in sentenza non sono conformi al DM 55/14 per le cause di valore indeterminabile di media complessità; che i compensi corretti, già dimezzati ex art. 130 DPR
115/2002, sono i seguenti : € 5.058,76 per il giudizio di cognizione comprensivo di accessori di legge;
€ 3.698,92, per il giudizio cautelare, comprensiva di accessori di legge.
Ha esposto che in esito alle istanze di liquidazione dei compensi dalla stessa presentate, il Giudice ha erroneamente liquidato gli importi sopra indicati.
In particolare, ha lamentato che gli importi liquidati in sentenza non sono conformi a quelli di cui al
DM 55/14; che detti importi sono maggiori di quelli liquidati in suo favore;
che è stata applicata due volte la riduzione del 50% dei compensi in modo del tutto non corretto.
Ha chiesto quindi la liquidazione dei compensi nella misura richiesta.
Integrato il contraddittorio, il opposto non si è costituito. CP_1
La causa è stata rimessa all'udienza cartolare del 24.6.2025 in esito alla quale è stata assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c. e dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
xxx
Preliminarmente va rilevata la tempestività dell'opposizione che è stata proposta nel termine di gg. 30 dalla comunicazione dei provvedimenti impugnati.
Sempre in limine va poi dichiarata la contumacia del resistente che regolarmente attinto dalla CP_1
notifica del ricorso e del decreto di comparizione emesso dal Presidente delegato, non ha inteso costituirsi in giudizio.
Ciò precisato, l'opposizione è fondata nei limiti che seguono.
In primo luogo non è inopportuno evidenziare che il più recente orientamento del S.C. è fermo nell'affermare che non deve esserci necessariamente coincidenza tra le somme dovute dal soccombente allo Stato per la parte vittoriosa ammessa al gratuito patrocinio e quelle dovute dallo Stato al difensore pagina 2 di 4 della parte non abbiente ( v. Cassazione civile sez. II, 19/01/2021, n.777; conf. arg. Cassazione civile sez. III, 18/05/2023, n.13666), cosicchè la lamentata non corrispondenza di importi liquidati all'opponente con quelli liquidati in sentenza in favore dell'Erario di per sé non ha carattere decisivo.
Men che meno assume rilevanza il quantum liquidato a carico della parte soccombente in favore dell'Erario, “attesa l'indipendenza dei due rapporti rispettivamente esistenti, il primo, tra le parti del giudizio e regolato dalla sentenza che lo conclude, ed il secondo, tra la parte ammessa al beneficio e lo
Stato” (v. Cass. 13666/23 cit.) e la carenza di legittimazione dell'opponente alla relativa censura in questa sede.
Tanto precisato, va rilevato che con istanza di liquidazione del 12.1.2023 l'avv. ha chiesto di Pt_1
“provvedere alla liquidazione dell'attività espletata nel presente giudizio dal sottoscritto, in favore della IG.ra , giusta delibera di ammissione al Gratuito Patrocinio (Delibera n. Persona_1
386/2016 del 23.02.2016),come da liquidazione disposta con Sentenza n. 1922/2022, del 13.10.2022, emessa dal Tribunale di Siracusa, Dott.ssa Maiore, rettificata a seguito di istanza di correzione materiale, in data 9.01.2023”.
Gli importi liquidati in sentenza in favore dell'Erario per la suddetta sono stati i Persona_1 seguenti: € 3.467,00 per il giudizio di merito ed € 2.227,00 per il procedimento di sequestro giudiziario, oltre per entrambi gli accessori per legge.
Stante l'esplicita istanza dell'avv. di liquidazione degli importi liquidati in sentenza non è Pt_1
consentito in questa sede avanzare pretese di compensi in misura diversa da quelle oggetto dell' istanza liquidata.
Sempre in via di precisazione va poi osservato che dalla sentenza 1922/2022 del 13.10.2022 si evince che la regolamentazione delle spese processuali è stata ancorata al valore indeterminabile di media complessità della causa secondo il DM 55/14 ratione temporis applicabile. Dal provvedimento di liquidazione dei compensi in favore dell'avv. per il solo giudizio di merito si evince inoltre Pt_1
che il giudice si è attenuto ai valori medi del suddetto scaglione.
Orbene, ponendo a base di calcolo i valori tabellari del citato DM riportati in ricorso dall'avv. Pt_1
( valore indeterminabile di media complessità, compensi medi) si ottiene per il giudizio di merito il complessivo importo di € 6.934 ( di cui € 2.025 per fase studio, € 1.349 per fase introduttiva, € 3.560 per fase istruttoria/trattazione) che ridotto ai sensi dell'art. 130 DPR 115/2002 è pari ad € 3.467 oltre accessori.
Ne consegue che l'importo liquidato in favore dell'avv. con il decreto del 17.5.2023 in Pt_1 complessivi € 1.820 è sottodimensionato rispetto al compenso allo stesso spettante che nei valori medi e con il dimezzamento di legge è di € 3.467,00 oltre accessori.
pagina 3 di 4 Non mette conto procedere anche all'esatta determinazione degli accessori (rimborso forfettario al
15%, iva e cpa) trattandosi di operazione matematica da rimettersi al momento del pagamento.
Con riferimento al compenso per il giudizio cautelare va osservato che l'avv. ha Pt_1 esplicitamente chiesto nell'istanza di liquidazione l'importo a titolo di compenso liquidato con la sentenza e cioè € 2.227,00 cosicchè non v'è luogo per accampare pretese maggiori con il presente ricorso in opposizione.
In riforma del decreto emesso il 5.6.2023 l'importo spettante all'avv. per la fase cautelare va Pt_1 quindi liquidato nell'importo di €2.227,00 oltre accessori che è conforme ai valori orientati ai minimi dello scaglione tabellare di riferimento (richiamati in ricorso dall'opponente), già ridotti ex art. 130
DPR 115/2002.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo dispositivo in base al DM 55/14 e succ agg. tenuto conto del valore della causa nei valori minimi attesa la semplicità della causa e dell'attività defensionale svolta.
P.Q.M.
Il Presidente, nel giudizio iscritto al n. 2492/2023 R.G., così statuisce: in parziale accoglimento del ricorso in opposizione, liquida all'Avv. il compenso di Parte_1
€3.467,00 oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa per il giudizio di merito iscritto n. 913/2016 R.G.
e il compenso di € 2.227,00 per il procedimento di sequestro giudiziario iscritto al n. 913-2/ 2016 R.G., oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa;
condanna il al pagamento in favore della ricorrente delle spese del presente Controparte_1 giudizio che liquida in complessivi € 1.276,00 per compensi ed in € 125,00 per spese, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa.
Così deciso in Siracusa, l'1.10.2025
Il Presidente
dott.ssa Veronica Milone
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