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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 08/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1453/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente rel. dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Dario Colasanti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 1453/2024 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. , nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], con il patrocinio dell'avv. BONACINA RACHELE
e
(C.F. ), nato in [...] il [...] e residente a Parte_2 C.F._2
Lecco, Corso Matteotti n. 101, con il patrocinio dell'avv. RIVETTI PAOLO con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, dando atto che la sig.ra insieme Parte_1 al figlio , si è già trasferita dalla abitazione famigliare con i propri effetti personali presso l'abitazione ubicata in Per_1 Lecco Via Turbada n. 15, ove ha già trasferito la residenza;
2) Il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori e collocato presso la madre con la quale proseguirà a Per_1 vivere;
3) Il padre provvederà a versare alla madre entro il 15 di ogni mese la somma di € 200,00 a titolo di mantenimento del figlio;
4) L'assegno unico verrà richiesto e interamente percepito dalla madre, quale collocataria del minore;
5) Entrambi i genitori provvederanno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie in favore del figlio Per_1 secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale di Lecco;
6) , tenuto conto della età, potrà vedere e stare con il padre prendendo accordi diretti con lo stesso quando vorrà, Per_1 compatibilmente ai propri impegni scolastici e sociali;
7) Il signor si impegna a rilevare, a proprie spese, la quota del 50% della casa coniugale intestata alla Parte_2 signora che accetta e si impegna a cedere, per la somma di € 10.000,00, con pagamento a totale Parte_1 carico del medesimo delle rate del mutuo in essere intestato al solo , oltre che di tutte le spese relative Parte_2 all'immobile; 8) La cessione di quota di cui al punto che precede sarà da stipularsi con atto notarile o con ogni altro mezzo da ritenersi equipollente entro e non oltre il 31 luglio 2025, chiedendo, in relazione allo stesso, l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 e della sentenza Corte Costituzionale n. 154/1999;
9) I coniugi danno atto di essere economicamente indipendenti e nessuna richiesta viene, quindi, avanzata dall'uno nei confronti dell'altro; (doc. n. 4)
10) Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti e a quello per figlio minore
; Per_1 11) Le spese e competenze del presente procedimento si intendono compensate tra le parti.
CONTESTUALE RICHIESTA DI DIVORZIO
Le parti chiedono che venga pronunciata sentenza di divorzio alle stesse condizioni come sopra previste per la separazione.
***
Tutto ciò premesso, i signori e , ut supra rappresentanti, difesi e Parte_1 Parte_2 domiciliati,
DICHIARANO di non volersi riconciliare e
CHIEDONO che venga omologata la separazione consensuale alle condizioni sopra indicate e di sosti-tuire l'udienza di comparizione parti ex art. 473 bis 21 in presenza, con il deposito di note di trattazione scritte e disposta la trasmissione degli atti al
P.M. per acquisirne il parere, al fine di rimettere gli atti al Collegio per
OMOLOGARE CON SENTENZA la separazione consensuale alle condizioni sopra riportate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio il Parte_1 Parte_2
10/06/2006 in Moldavia, con successiva trascrizione dello stesso nei registri dello Stato civile del
Comune di Lecco, e dalla loro unione è nato il figlio in data 23.6.2008, attualmente ancora Per_1 minorenne.
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data
12/11/2024, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c., il quale ha chiesto di accogliere la domanda di separazione alle condizioni concordate dalle parti.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. il quale ha chiesto di pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni concordate tra le parti.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti Per_1
i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Le parti hanno formulato in sede di ricorso introduttivo, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., anche domanda di divorzio, nonché le domande connesse a tale pronuncia.
Poiché tale domanda non è procedibile prima del decorso del termine previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b)
l. n. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 l. n. 898/1970.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento al divorzio.
La pronuncia sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, che hanno contratto matrimonio in Moldavia il 10/06/2006, con atto trascritto nei Parte_2 registri dello Stato Civile del Comune di Lecco, reg. atti di matrimonio, anno 2024, parte 2, serie c, numero 137;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Spese di lite al definitivo;
5) Provvede con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Lecco per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 20/12/2024
Il Presidente relatore dott. Marco Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente rel. dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Dario Colasanti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 1453/2024 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. , nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], con il patrocinio dell'avv. BONACINA RACHELE
e
(C.F. ), nato in [...] il [...] e residente a Parte_2 C.F._2
Lecco, Corso Matteotti n. 101, con il patrocinio dell'avv. RIVETTI PAOLO con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, dando atto che la sig.ra insieme Parte_1 al figlio , si è già trasferita dalla abitazione famigliare con i propri effetti personali presso l'abitazione ubicata in Per_1 Lecco Via Turbada n. 15, ove ha già trasferito la residenza;
2) Il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori e collocato presso la madre con la quale proseguirà a Per_1 vivere;
3) Il padre provvederà a versare alla madre entro il 15 di ogni mese la somma di € 200,00 a titolo di mantenimento del figlio;
4) L'assegno unico verrà richiesto e interamente percepito dalla madre, quale collocataria del minore;
5) Entrambi i genitori provvederanno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie in favore del figlio Per_1 secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale di Lecco;
6) , tenuto conto della età, potrà vedere e stare con il padre prendendo accordi diretti con lo stesso quando vorrà, Per_1 compatibilmente ai propri impegni scolastici e sociali;
7) Il signor si impegna a rilevare, a proprie spese, la quota del 50% della casa coniugale intestata alla Parte_2 signora che accetta e si impegna a cedere, per la somma di € 10.000,00, con pagamento a totale Parte_1 carico del medesimo delle rate del mutuo in essere intestato al solo , oltre che di tutte le spese relative Parte_2 all'immobile; 8) La cessione di quota di cui al punto che precede sarà da stipularsi con atto notarile o con ogni altro mezzo da ritenersi equipollente entro e non oltre il 31 luglio 2025, chiedendo, in relazione allo stesso, l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 e della sentenza Corte Costituzionale n. 154/1999;
9) I coniugi danno atto di essere economicamente indipendenti e nessuna richiesta viene, quindi, avanzata dall'uno nei confronti dell'altro; (doc. n. 4)
10) Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti e a quello per figlio minore
; Per_1 11) Le spese e competenze del presente procedimento si intendono compensate tra le parti.
CONTESTUALE RICHIESTA DI DIVORZIO
Le parti chiedono che venga pronunciata sentenza di divorzio alle stesse condizioni come sopra previste per la separazione.
***
Tutto ciò premesso, i signori e , ut supra rappresentanti, difesi e Parte_1 Parte_2 domiciliati,
DICHIARANO di non volersi riconciliare e
CHIEDONO che venga omologata la separazione consensuale alle condizioni sopra indicate e di sosti-tuire l'udienza di comparizione parti ex art. 473 bis 21 in presenza, con il deposito di note di trattazione scritte e disposta la trasmissione degli atti al
P.M. per acquisirne il parere, al fine di rimettere gli atti al Collegio per
OMOLOGARE CON SENTENZA la separazione consensuale alle condizioni sopra riportate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio il Parte_1 Parte_2
10/06/2006 in Moldavia, con successiva trascrizione dello stesso nei registri dello Stato civile del
Comune di Lecco, e dalla loro unione è nato il figlio in data 23.6.2008, attualmente ancora Per_1 minorenne.
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data
12/11/2024, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c., il quale ha chiesto di accogliere la domanda di separazione alle condizioni concordate dalle parti.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. il quale ha chiesto di pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni concordate tra le parti.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti Per_1
i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Le parti hanno formulato in sede di ricorso introduttivo, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., anche domanda di divorzio, nonché le domande connesse a tale pronuncia.
Poiché tale domanda non è procedibile prima del decorso del termine previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b)
l. n. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 l. n. 898/1970.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento al divorzio.
La pronuncia sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, che hanno contratto matrimonio in Moldavia il 10/06/2006, con atto trascritto nei Parte_2 registri dello Stato Civile del Comune di Lecco, reg. atti di matrimonio, anno 2024, parte 2, serie c, numero 137;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Spese di lite al definitivo;
5) Provvede con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Lecco per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 20/12/2024
Il Presidente relatore dott. Marco Tremolada