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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/01/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 392/2019 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente
dott. Ignazio Cannata Baratta Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 392/2019 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Divorzio – Scioglimento matrimonio”
PROMOSSA DA
nato a [...] in data [...], cod. fisc.: Parte_1
, elettivamente domiciliato in Paternò (CT), Via E. Bellia n. 170, presso C.F._1
lo studio dell'avv. Alfio Minutolo, che lo rappresenta e difende, insieme all'avv. Savino Tanzi,
giusta procura in atti;
CONTRO
, nata a [...] in data [...], cod. fisc.: Controparte_1
, elettivamente domiciliata in Catania, Via del Bosco 238/A, presso lo C.F._2
1 studio degli avv.ti Antonio Alessio e Giuseppe Galvagna, che la rappresentano e difendono,
giusta procura in atti.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del Parte_1
matrimonio contratto ad Aci Sant'Antonio (CT) in data 16.3.2006 con CP_1
.
[...]
Dall'unione coniugale è nato il figlio il 24.5.2006. Persona_1
Il ricorrente ha esposto che le parti si sono separate con sentenza di separazione n.
124/2017, pronunciata da questo Tribunale in data 12.1.2017, e che da allora non si sono più
riconciliate, con la previsione, a suo carico, del pagamento di un assegno mensile di mantenimento in favore del figlio dell'importo di Euro 350,00, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Ha chiesto di confermare le statuizioni contenute nella sentenza della separazione della previsione di un assegno mensile di mantenimento in favore del figlio nel minore importo di
Euro 200,00 (come in sede di precisazione delle conclusioni), oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie, esponendo di aver nel frattempo avviato un nuovo nucleo familiare dal quale sono nati tre figli, attualmente minorenni.
Si è costituita in giudizio , aderendo alla domanda volta a Controparte_1
pronunciare lo scioglimento del matrimonio.
Ha chiesto di confermare le statuizioni contenute nella sentenza della separazione.
Non è stata svolta attività istruttoria.
2 Nel merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 c. 1 n. 2 lett. b) della L. 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dalla legge n. 55/2015, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il periodo prescritto persiste dalla data di celebrazione dell'udienza presidenziale del giudizio volto a pronunciare la separazione personale dei coniugi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va rilevato che il figlio è divenuto maggiorenne nel corso del Persona_1
procedimento, e pertanto nulla va disposto in ordine al suo affidamento.
Non va assegnata la casa coniugale, in mancanza della relativa domanda.
Venendo alle questioni di natura economica, va rilevato che il ricorrente è un sottufficiale dei Carabinieri, ma ha allegato solamente la dichiarazione reddituale per l'anno 2022, con la menzione di un reddito annuo di Euro 35.568,00; la resistente non ha, invece, prodotto le sue dichiarazioni reddituali;
tale rilievo assume rilevanza considerando i plurimi inviti del Giudice
istruttore in atti.
Ebbene, appare opportuno porre a carico del ricorrente il pagamento di un assegno mensile di mantenimento in favore del figlio, maggiorenne ma economicamente non autosufficiente,
dell'importo di Euro 300,00, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie,
con decorrenza dalla data di deposito della presente sentenza.
Va, infine, ritenuta inammissibile in quanto tardiva la domanda della resistente volta ad ottenere l'attribuzione del 100% dell'assegno unico erogato in favore del figlio maggiorenne.
I profili esaminati appaiono del tutto assorbenti delle ulteriori questioni sollevate dalle parti.
La natura della causa e la particolarità delle questioni giuridiche affrontate consentono di compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto ad Aci Sant'Antonio (CT) in data
16.3.2006, tra e , trascritto nel registro degli Parte_1 Controparte_1
atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di Aci Sant'Antonio (CT) dell'anno 2006 al N.
3 della Parte I, uff. 1, alle condizioni specificate in motivazione;
dispone che il ricorrente contribuisca al mantenimento del figlio Parte_1
maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, versando, entro il Persona_1
giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile dell'importo di Euro 300,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie,
con decorrenza dalla data di deposito della presente sentenza;
compensa tra le parti le spese di giudizio;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Aci Sant'Antonio (CT) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale,
il 13 Dicembre 2024.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott. Massimo Escher
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente
dott. Ignazio Cannata Baratta Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 392/2019 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Divorzio – Scioglimento matrimonio”
PROMOSSA DA
nato a [...] in data [...], cod. fisc.: Parte_1
, elettivamente domiciliato in Paternò (CT), Via E. Bellia n. 170, presso C.F._1
lo studio dell'avv. Alfio Minutolo, che lo rappresenta e difende, insieme all'avv. Savino Tanzi,
giusta procura in atti;
CONTRO
, nata a [...] in data [...], cod. fisc.: Controparte_1
, elettivamente domiciliata in Catania, Via del Bosco 238/A, presso lo C.F._2
1 studio degli avv.ti Antonio Alessio e Giuseppe Galvagna, che la rappresentano e difendono,
giusta procura in atti.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del Parte_1
matrimonio contratto ad Aci Sant'Antonio (CT) in data 16.3.2006 con CP_1
.
[...]
Dall'unione coniugale è nato il figlio il 24.5.2006. Persona_1
Il ricorrente ha esposto che le parti si sono separate con sentenza di separazione n.
124/2017, pronunciata da questo Tribunale in data 12.1.2017, e che da allora non si sono più
riconciliate, con la previsione, a suo carico, del pagamento di un assegno mensile di mantenimento in favore del figlio dell'importo di Euro 350,00, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Ha chiesto di confermare le statuizioni contenute nella sentenza della separazione della previsione di un assegno mensile di mantenimento in favore del figlio nel minore importo di
Euro 200,00 (come in sede di precisazione delle conclusioni), oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie, esponendo di aver nel frattempo avviato un nuovo nucleo familiare dal quale sono nati tre figli, attualmente minorenni.
Si è costituita in giudizio , aderendo alla domanda volta a Controparte_1
pronunciare lo scioglimento del matrimonio.
Ha chiesto di confermare le statuizioni contenute nella sentenza della separazione.
Non è stata svolta attività istruttoria.
2 Nel merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 c. 1 n. 2 lett. b) della L. 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dalla legge n. 55/2015, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il periodo prescritto persiste dalla data di celebrazione dell'udienza presidenziale del giudizio volto a pronunciare la separazione personale dei coniugi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va rilevato che il figlio è divenuto maggiorenne nel corso del Persona_1
procedimento, e pertanto nulla va disposto in ordine al suo affidamento.
Non va assegnata la casa coniugale, in mancanza della relativa domanda.
Venendo alle questioni di natura economica, va rilevato che il ricorrente è un sottufficiale dei Carabinieri, ma ha allegato solamente la dichiarazione reddituale per l'anno 2022, con la menzione di un reddito annuo di Euro 35.568,00; la resistente non ha, invece, prodotto le sue dichiarazioni reddituali;
tale rilievo assume rilevanza considerando i plurimi inviti del Giudice
istruttore in atti.
Ebbene, appare opportuno porre a carico del ricorrente il pagamento di un assegno mensile di mantenimento in favore del figlio, maggiorenne ma economicamente non autosufficiente,
dell'importo di Euro 300,00, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie,
con decorrenza dalla data di deposito della presente sentenza.
Va, infine, ritenuta inammissibile in quanto tardiva la domanda della resistente volta ad ottenere l'attribuzione del 100% dell'assegno unico erogato in favore del figlio maggiorenne.
I profili esaminati appaiono del tutto assorbenti delle ulteriori questioni sollevate dalle parti.
La natura della causa e la particolarità delle questioni giuridiche affrontate consentono di compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto ad Aci Sant'Antonio (CT) in data
16.3.2006, tra e , trascritto nel registro degli Parte_1 Controparte_1
atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di Aci Sant'Antonio (CT) dell'anno 2006 al N.
3 della Parte I, uff. 1, alle condizioni specificate in motivazione;
dispone che il ricorrente contribuisca al mantenimento del figlio Parte_1
maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, versando, entro il Persona_1
giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile dell'importo di Euro 300,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie,
con decorrenza dalla data di deposito della presente sentenza;
compensa tra le parti le spese di giudizio;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Aci Sant'Antonio (CT) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale,
il 13 Dicembre 2024.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott. Massimo Escher
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