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Sentenza 27 novembre 2024
Sentenza 27 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 27/11/2024, n. 2287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2287 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. ssa Francesca Garofalo - Presidente-
Dott.ssa Elais Mellace - Giudice
Dott.ssa Fortunata Esposito - Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2215 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Separazione giudiziale ex art. 158 c.c. e 473 bis. 51 cpc
[...]
( ) rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. DE FRANCO VITTORIO presso il quale elettivamente domicilia in CATANZARO, alla VIA MILELLI, 34;
E
( ) rappresentato e difeso, giusta procura in CP_1 C.F._2 calce al ricorso, dall'avv. ERRERA GUIDO presso il quale elettivamente domicilia in
CATANZARO, alla VIA MILANO 9;
RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Catanzaro, il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO Con ricorso, ritualmente depositato, la ricorrente in epigrafe generalizzata, premesso di essere sposata con il resistente, genitore con l'istante di due figli, (17.06.2006) e (12.12.2007), adiva Per_1 Per_2
il Tribunale di Catanzaro, perché fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi e fossero adottati gli ulteriori provvedimenti accessori.
Si costituiva il resistente che chiedeva pronunciarsi la separazione ed adottarsi gli ulteriori provvedimenti.
Con decreto del 23.09.2024, veniva disposto il mutamento del rito da giudiziale a consensuale e all'udienza dell'1 Ottobre 2024, svoltasi in modalità cartolare, le parti davano atto della sottoscrizione di un accordo del 22.07.2024 e, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la causa era rimessa al collegio senza i termini ex art. 190 c.p.c
Il Pubblico Ministero ha chiesto dichiararsi la separazione personale esprimendo parere favorevole in merito all'accordo raggiunto dai coniugi.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“A) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
B) L'affidamento dei figli , nata il [...] e nato il [...] dovrà Per_1 Per_2 essere condiviso e paritetico in favore di entrambi i genitori con possibilità per gli stessi di decidere di volta in volta tempi e modalità di gestione dei ragazzi;
in ogni caso i ragazzi trascorreranno i weekend, alternativamente insieme alla madre ed il successivo insieme al padre ed in più, durante la settimana, un giorno, da decidere congiuntamente, verrà trascorso insieme al padre dall'orario di uscita da scuola, fino alla sera;
C) Il piano I° della casa coniugale sita in Catanzaro, Traversa Cassiodoro, n.15 rimane assegnato momentaneamente alla OR , la quale provvederà entro giorni Parte_1
10 dalla sottoscrizione del presente accordo a volturare a proprio nome tutte le utenze delle varie forniture di somministrazione (acqua, luce, gas, telefono), nessuna esclusa, con relativi costi delle volturazioni a carico del Sig. , nonché a farsi carico di tutti gli oneri connessi e CP_1 derivanti dal possesso ed utilizzo dell'immobile (tari ecc. ecc.);
D) Durante il periodo estivo i ragazzi trascorreranno nei mesi di giugno, luglio ed agosto, 15 giorni consecutivi con il padre e 15 giorni insieme alla madre, previa disponibilità ed accordo tra le parti, anche tenendo conto gli impegni di lavoro del sig. ; CP_1
E) Il Sig. verserà la somma di € 1.000,00 (Mille/00) quale contributo mensile per il CP_1 mantenimento dei figli, oltre al rimborso per la quota del 50% delle spese straordinarie necessarie, scolastiche e sanitarie, sostenute nell'interesse dei figli e che saranno previamente concordate tra i due genitori, fermo restando l'esibizione dei relativi giustificativi fiscali;
F) La sig.ra rinuncia a qualsiasi forma di assegno di mantenimento, Parte_1 specificando, comunque, che verrà da lei percepito l'intero ammontare dell'assegno unico.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la separazione personale dei coniugi e (atto n. 50, parte 1, reg. Atti Parte_1 CP_1
Matrimonio anno 2007);
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CATANZARO, per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
c) nulla per le spese.
Così deciso in Catanzaro, in camera di consiglio il 13/11/2024
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. ssa Fortunata Esposito Dott.ssa Francesca Garofalo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. ssa Francesca Garofalo - Presidente-
Dott.ssa Elais Mellace - Giudice
Dott.ssa Fortunata Esposito - Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2215 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Separazione giudiziale ex art. 158 c.c. e 473 bis. 51 cpc
[...]
( ) rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. DE FRANCO VITTORIO presso il quale elettivamente domicilia in CATANZARO, alla VIA MILELLI, 34;
E
( ) rappresentato e difeso, giusta procura in CP_1 C.F._2 calce al ricorso, dall'avv. ERRERA GUIDO presso il quale elettivamente domicilia in
CATANZARO, alla VIA MILANO 9;
RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Catanzaro, il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO Con ricorso, ritualmente depositato, la ricorrente in epigrafe generalizzata, premesso di essere sposata con il resistente, genitore con l'istante di due figli, (17.06.2006) e (12.12.2007), adiva Per_1 Per_2
il Tribunale di Catanzaro, perché fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi e fossero adottati gli ulteriori provvedimenti accessori.
Si costituiva il resistente che chiedeva pronunciarsi la separazione ed adottarsi gli ulteriori provvedimenti.
Con decreto del 23.09.2024, veniva disposto il mutamento del rito da giudiziale a consensuale e all'udienza dell'1 Ottobre 2024, svoltasi in modalità cartolare, le parti davano atto della sottoscrizione di un accordo del 22.07.2024 e, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la causa era rimessa al collegio senza i termini ex art. 190 c.p.c
Il Pubblico Ministero ha chiesto dichiararsi la separazione personale esprimendo parere favorevole in merito all'accordo raggiunto dai coniugi.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“A) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
B) L'affidamento dei figli , nata il [...] e nato il [...] dovrà Per_1 Per_2 essere condiviso e paritetico in favore di entrambi i genitori con possibilità per gli stessi di decidere di volta in volta tempi e modalità di gestione dei ragazzi;
in ogni caso i ragazzi trascorreranno i weekend, alternativamente insieme alla madre ed il successivo insieme al padre ed in più, durante la settimana, un giorno, da decidere congiuntamente, verrà trascorso insieme al padre dall'orario di uscita da scuola, fino alla sera;
C) Il piano I° della casa coniugale sita in Catanzaro, Traversa Cassiodoro, n.15 rimane assegnato momentaneamente alla OR , la quale provvederà entro giorni Parte_1
10 dalla sottoscrizione del presente accordo a volturare a proprio nome tutte le utenze delle varie forniture di somministrazione (acqua, luce, gas, telefono), nessuna esclusa, con relativi costi delle volturazioni a carico del Sig. , nonché a farsi carico di tutti gli oneri connessi e CP_1 derivanti dal possesso ed utilizzo dell'immobile (tari ecc. ecc.);
D) Durante il periodo estivo i ragazzi trascorreranno nei mesi di giugno, luglio ed agosto, 15 giorni consecutivi con il padre e 15 giorni insieme alla madre, previa disponibilità ed accordo tra le parti, anche tenendo conto gli impegni di lavoro del sig. ; CP_1
E) Il Sig. verserà la somma di € 1.000,00 (Mille/00) quale contributo mensile per il CP_1 mantenimento dei figli, oltre al rimborso per la quota del 50% delle spese straordinarie necessarie, scolastiche e sanitarie, sostenute nell'interesse dei figli e che saranno previamente concordate tra i due genitori, fermo restando l'esibizione dei relativi giustificativi fiscali;
F) La sig.ra rinuncia a qualsiasi forma di assegno di mantenimento, Parte_1 specificando, comunque, che verrà da lei percepito l'intero ammontare dell'assegno unico.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la separazione personale dei coniugi e (atto n. 50, parte 1, reg. Atti Parte_1 CP_1
Matrimonio anno 2007);
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CATANZARO, per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
c) nulla per le spese.
Così deciso in Catanzaro, in camera di consiglio il 13/11/2024
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. ssa Fortunata Esposito Dott.ssa Francesca Garofalo