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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 24/07/2025, n. 961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 961 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Silvia Codispoti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2427 del Ruolo degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2017, al quale è stato riunito il giudizio iscritto al n. 2476 del Ruolo degli Affari Contenzioso Civili dell'anno 2017 posta in deliberazione all'udienza del 30.04.2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per le repliche, vertente
TRA
C.F. in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., con sede a Teramo in piazza Martiri della Libertà 14, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigia Corneli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pineto, via Nazionale Adriatica Nord n. 3, giusta procura in atti;
CONFRATERNITA Controparte_1
, con sede in Teramo, Piazza del Carmine n. 6, in persona
[...] dell'amministratore p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Spaccasassi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Montorio al Vomano, Largo
Rosciano n. 16, giusta procura in atti, giusta procura in atti;
Attrici-opponenti
CONTRO
(c.f. - P.I.: nato a Controparte_2 C.F._1 P.IVA_2
Teramo (TE) il 4.06.1962 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Giannicola Scarciolla ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in San Niccolò a Tordino, via Galileo Galilei n.
118/A, giusta procura in atti;
Convenuto-opposto
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni delle parti: come in atti e come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 30.04.2025, celebrata nelle forme di cui all'art. 127- ter c.p.c.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha proposto Parte_2
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 383/2017 con il quale questo
Tribunale le aveva ingiunto il pagamento, in favore dell'arch. Controparte_2 della somma di €.144.165,87 a titolo di mancato pagamento della parcella emessa a titolo di corrispettivo per compensi professionali non corrisposti in ordine alla redazione del progetto-programma economico finanziario “Progetto di ristrutturazione e riassetto struttura cimiteriale denominata Cappella del
Carmine”.
A sostegno dell'opposizione, l'attrice ha dedotto, in sintesi e per quanto di interesse:
a) la nullità della procura per mancanza di certificazione di autenticità della firma apposta in calce al ricorso;
b) la carenza di legittimazione del ricorrente e/o la sua carenza di titolarità del diritto, posto che l'incarico di “dare seguito a tutto quanto presente nel programma tecnico, economico, finanziario e gestionale”, era stato conferito dalla Controparte_3
allo studio Rasetti-D'Amico e non alla persona fisica Arch. CP_2
[...]
c) la carenza di legittimazione passiva della essendo questa terza Pt_1
rispetto al rapporto contrattuale intercorso tra l'Arch. e la CP_2
nella persona Controparte_3
di commissario episcopale dell'ente, nominato Controparte_4
2 con Decreto Vescovile del 01.02.2014, effettiva proprietaria della struttura cimiteriale oggetto di ristrutturazione;
d) che in ogni caso, essa opponente, non aveva ricevuto alcuna previa richiesta di autorizzazione da parte della in parola, non CP_3
rivestendo quindi neppure il ruolo di supervisore;
e) che nel merito l'importo ingiunto risultava comunque eccessivo e la parcella prodotta non correttamente opinata, in mancanza di prova in ordine ai lavori asseritamente svolti.
Tanto dedotto, l'attrice ha concluso chiedendo: “Voglia l'On. Tribunale di
Teramo adito, contrariis reiectis: - accertata la carenza di legittimazione attiva del ricorrente e/o la carenza di titolarità del diritto creditorio invocato, - e/o accertata la carenza di legittimazione passiva della Controparte_5
quale soggetto illegittimamente ingiuntivo, stante la sua estraneità al rapporto giuridico dedotto in ricorso, nonché della procura;
- dichiarare la nullità o annullabilità del decreto ingiuntivo opposto e disporre la sua revoca, con estromissione dal giudizio della in caso di suo Controparte_5
prosieguo. Voglia, altresì, condannare l'Arch. per lite Controparte_2
temeraria, disponendo a suo carico il risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
Voglia, comunque, annullare il decreto ingiuntivo opposto perché infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e onorari di giudizio. Chiamata del terzo in garanzia, si chiede, inoltre, solo per scrupolo di difesa, di essere autorizzati alla chiamata del terzo in garanzia, Controparte_3
in persona del I.r., con sede a Teramo in Piazza del
[...]
Carmine 6 (CF con differimento della prima udienza, al fine di P.IVA_3
essere da questa manlevata e garantita da ogni esborso per qualsiasi titolo dovesse, nell'ipotesi più remota, disporsi a carico della . Parte_3
Si è costituito in giudizio l'arch. eccependo, in sintesi e per Controparte_2
quanto di interesse:
3 a) che anche l'altra parte ingiunta, la Controparte_3
aveva proposto separata opposizione al
[...]
medesimo decreto ingiuntivo, sicchè i due processi avrebbero dovuti essere riuniti;
b) che la procura ad litem apposta in calce al ricorso monitorio risultava sottoscritta digitalmente dall'avv. CP_6
c) che le eccezioni relative al difetto di legittimazione attiva erano infondate;
d) che, nello specifico, l'incarico in parola era stato articolato in due fasi: una prima fase, sottoposta ad approvazione da parte della Parte_3
costituita dalla “Progettazione ed Esecuzione dei lavori di
[...]
manutenzione Straordinaria e di ristrutturazione della cappella cimiteriale”; una seconda fase di gestione, vendita e concessione dei loculi ai confratelli;
e) che le contestazioni mosse in ordine al quantum richiesto in via monitoria erano infondate, avendo egli preventivamente sottoposto l'attività svolta ad opinamento presso il competente consiglio dell'ordine professionale.
Il convenuto opposto ha così concluso: “IN VIA PREGIUDIZIALE: trattandosi di separati giudizi di opposizione al medesimo decreto ingiuntivo, disporre la riunione del procedimento rubricato al n. 2476/2017 RG pendente dinanzi il Tribunale di Teramo - Giudice: Dott. al presente fascicolo Tes_1
e, quindi, disporre il rinvio dell'udienza della prima udienza del presente procedimento fissata 12.12.2017 al 08.01.2018 al fine di consentire la riunione dei fascicoli;
IN VIA PRELIMINARE: accertata e dichiarata che l'opposizione non è fondata su prova scritta ne è di pronta soluzione, concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo n. 383/2017 d.i. del 27.03.2017;
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: - rigettare l'opposizione così come proposta e, accertato e dichiarato che, per le causali innanzi precisate, la
(C.F. in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1
4 rapp.te p.t., con sede in Teramo (TE) alla Piazza Martiri della Libertà n. 14 -
64100 - Teramo (TE), anche in via solidale con la
[...]
(C.F. in persona del Controparte_3 P.IVA_3
suo legale rapp.te p.t., con sede in Piazza del Carmine n. 6 - 64100 - Teramo
(TE) e/o in via alternativa e/o esclusiva, è debitrice dell'Arch. CP_2
(c.f. ) nato a [...] il [...] e
[...] C.F._1 residente in [...], della somma di €
144.165,87 e/o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia, oltre agli interessi legali dall'inadempimento al saldo, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto n. 383/2017 D.I. - n. 632/2017 R.G. del
27.03.2017 e/o condannarla al pagamento della suddetta somma o in quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre agli interessi legali dall'inadempimento al saldo;
- rigettare le eccezioni proposte dall'opponente in quanto inammissibili e, comunque, infondate in fatto ed in diritto;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese, rimborso forfettario, diritti ed onorari di lite, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Nel giudizio r.g. 2476/2017, la Controparte_3
, a sua volta, ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo
[...] suddetto, eccependo in sintesi e per quanto d'interesse:
a) la nullità del parere di congruità prodotto in sede monitoria, reso in assenza di contraddittorio e comunque idoneo a fondare la pretesa solo in via sommaria, dovendo, il professionista, nel giudizio di merito, fornire prova dell'attività svolta;
b) la nullità della procura ad litem apposta in calce al ricorso monitorio per assenza di autentica della firma del mandante;
5 c) la carenza di legittimazione attiva dell'arch. in proprio, essendo il CP_2
rapporto contrattuale intercorso con lo studio professionale associato
“Rasetti-D'Amico”.
La Confraternita ha concluso chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Teramo adito in via preliminare, accertare e dichiarare nullo e/o inefficace e per l'effetto revocare nei confronti della Controparte_7
(C.F. , con sede in Teramo, Piazza del Carmine n° 6,
[...] P.IVA_4
in persona dell'Amministratore pro - tempore, Mons. (C.F. Controparte_4
, residente in [...], il decreto CodiceFiscale_2
ingiuntivo n° 383/2017 (n° 632/2017 R.G.) emesso dal Tribunale di Teramo in data 28/3 - 16/5/2017 per complessivi €144.165,87
(centoquarantaquattromilacentosessantacinque/87) in favore dell'Arch. CP_2
come in atti generalizzato, A) per nullità del parere di congruità emesso
[...]
in data 26/10/2016 dall' Controparte_8
di Teramo in violazione dell' art. 7 Legge 7 agosto
[...]
1990 n° 241 7 L. 24, e/o B) per nullità e/o invalidità della procura alle liti risultata carente di firma autografa del difensore per autentica della firma del cliente, e/o C) per carenza di legittimazione attiva da parte dell'Arch. CP_2
ad invocare in proprio gli importi di cui alla richiamata fase monitoria
[...]
atteso che per esplicita ammissione dell'opposto sarebbe stato conferito mandato allo Arch. e (ciò confermato Controparte_9 Controparte_2 CP_10
dall'intera documentazione allegata, nel procedimento monitorio); nel merito, qualora fossero superate le eccezioni preliminari sopra riportate, accertare e dichiarare nullo e/o inefficace e per l'effetto revocare nei confronti della
(C.F. Controparte_7
, con sede in Teramo, Piazza del Carmine n° 6, in persona P.IVA_4
dell'Amministratore pro - tempore, Mons. (C.F. Controparte_4 [...]
, residente in [...], il decreto ingiuntivo n° C.F._2
383/2017 (n° 632/2017 R.G.) emesso dal Tribunale di Teramo in data 28/3 -
6 16/5/2017 per complessivi € 144.165,87
(centoquarantaquattromilacentosessantacinque/87) in favore dell'Arch. CP_2
come in atti generalizzato, perché al momento della proposizione del
[...]
ricorso per decreto ingiuntivo la pretesa economica rinveniente, pur essa contestata, non era maturata in favore del richiedente e, pertanto, era inesigibile;
-in subordine ed all'esito di attività istruttoria, Voglia il Tribunale di
Teramo accertare le minori somme reputate congrue eventualmente risultanti come dovute in favore della parte opposta per le attività accertate come da questi effettivamente espletate in favore della parte opponente per le causali di cui all'impugnato decreto ingiuntivo n° 383/2017 (n° 632/2017 R.G.) emesso dal
Tribunale di Teramo in data 28/3 - 16/5/2017 e notificato in data 26/5/2017, con corretta riqualificazione anche di natura e misura degli interessi;
-in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio”.
Disposta la riunione al presente giudizio di quello iscritto al r.g. n. 2476/2017, la causa è stata istruita dal Giudice, precedente assegnatario del fascicolo, con le sole produzioni documentali delle parti.
Assegnata alla scrivente Giudice in data 6.10.2021 già in fase di rinvio per la precisazione delle conclusioni, la causa ha subito ulteriori rinvii, dapprima, per esigenze organizzative di ruolo, poi, per l'assenza della scrivente Giudice per congedo straordinario di maternità. Giunta all'udienza del 20.04.2025, la stessa è stata trattenuta in decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
I. Delimitazione del thema decidendum.
Le opponenti hanno instaurato il giudizio per ottenere la revoca del decreto ingiuntivo opposto – avente ad oggetto il pagamento della somma pretesa dall'Arch. a titolo di corrispettivo per prestazioni professionali – CP_2
adducendo, oltre ad eccezioni di carattere preliminare, quali la nullità della procura e il difetto di legittimazione attiva e passiva, la non debenza, nel merito, del pagamento richiesto per mancato espletamento delle prestazioni indicate nella
7 parcella. Entrambe le opponenti hanno eccepito, inoltre, l'esorbitanza dell'importo richiesto dal professionista.
L'opposto, dal canto suo, ha eccepito l'avvenuto espletamento delle prestazioni professionali richieste, la corretta quantificazione delle somme pretese e il mancato pagamento delle stesse da parte delle opponenti, solidalmente tenute alla prestazione corrispettiva.
II. Le eccezioni preliminari proposte dalle opponenti.
2.1 Entrambe le opponenti hanno eccepito il difetto di procura per mancata attestazione da parte del procuratore di autenticità della firma rilasciata su documento cartaceo dall'arch. CP_2
L'eccezione è infondata.
L'art. 83, comma 3 c. p.c., nella parte in cui richiede, per la procura speciale alla lite conferita in calce o a margine di determinati atti, la certificazione da parte del difensore dell'autografia della sottoscrizione del conferente, deve ritenersi osservato sia quando la firma del difensore si trovi subito dopo detta sottoscrizione, con o senza apposite diciture (come "per autentica", o "vera"), sia quando tale firma del difensore sia apposta in chiusura del testo del documento nel quale il mandato si inserisce e, quindi, l'autografia attestata dal difensore esplicitamente od implicitamente, con la firma dell'atto recante la procura a margine od in calce, può essere contestata in entrambi i casi soltanto mediante la proposizione di querela di falso, in quanto concerne un'attestazione resa dal difensore nell'espletamento della funzione sostanzialmente pubblicistica demandatagli dalla succitata norma. (Cassazione civile sez. III, 14/10/2021, n.
28004).
Nel caso di specie, la firma del difensore è apposta in chiusura del ricorso per decreto ingiuntivo, cioè dell'atto al quale il mandato si riferisce. In ogni caso, nessuna delle opponenti ha proposto la querela di falso. Per tali ragioni,
l'eccezione va respinta.
8 2.2 Parimenti infondata è l'eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva del ricorrente in via monitoria.
Ed infatti, a nulla rileva la circostanza per cui l'incarico professionale sia stato conferito, formalmente, allo , perché, non Controparte_11
costituendo detto studio una persona giuridica distinta dai professionisti che lo costituiscono, questi ultimi risultano pienamente legittimati ad agire in giudizio per il pagamento del compenso professionale.
2.3 Del tutto pretestuosa appare poi l'eccezione relativa alla nullità del parere di congruità per mancata comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 l. 241/1990, trattandosi di un vizio – peraltro non sanzionato con la nullità – da far valere, semmai, dinanzi al Giudice amministrativo.
2.4. Risulta invece fondata l'eccezione inerente al difetto di legittimazione passiva della Parte_3
Dalle produzioni documentali delle parti si evince chiaramente che il rapporto contrattuale è intercorso tra il professionista e la
[...]
, la quale ha conferito detto incarico in qualità Controparte_3
di proprietari del bene oggetto dell'incarico medesimo. (cfr. all. n. 7 del fascicolo dell'opposto). Ciò è tanto vero che anche la Convenzione successivamente stipulata con il è intercorsa solo tra quest'ultimo e la Controparte_12
Confraternita, in quanto proprietaria. (cfr. all. 9 del fascicolo dell'opposto).
A nulla rileva la circostanza – dedotta dal convenuto – secondo cui la Parte_1
[...] avrebbe approvato il “Progetto di ristrutturazione e riassetto Struttura
Cimiteriale” oggetto dell'incarico, in quanto un conto è l'approvazione dei lavori
“a monte”, altro conto è l'assunzione dell'obbligo di pagare il corrispettivo.
Dunque, l'eccezione va accolta, con conseguente declaratoria del difetto di legittimazione passiva della Parte_1
9 III. Il merito della causa.
3.1 Ai fini della valutazione della fattispecie, giova premettere che il contratto di prestazione d'opera intellettuale è comunemente qualificato come contratto sinallagmatico consensuale ad effetti obbligatori e normalmente oneroso, stipulabile anche oralmente, non essendo prevista la forma scritta ad substantiam, ma solo ad probationem.
In punto di riparto dell'onere della prova, grava sul professionista l'onere di provare, con ogni mezzo istruttorio, anche per presunzioni, l'avvenuto conferimento dell'incarico e l'esecuzione della prestazione (cfr. in tal senso,
Cassazione civile sez. I, 12/02/2020, n. 3438 e Cass. civ. Sez. VI - 2, ord. 18-06-
2018, n. 15930, nella quale si legge in motivazione: “Correttamente i giudici di appello hanno richiamato i principi affermati da questa Corte nella sentenza n.
9254/2006, che appunto ribadisce che l'onere di provare lo svolgimento dell'attività professionale per la quale si richiede il pagamento del compenso incombe sullo stesso professionista”).
In tema di inadempimento contrattuale, è noto che il creditore che agisca in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe – in applicazione dei principi di persistenza del diritto di credito e di vicinanza della prova - l'onere di dimostrare l'avvenuto adempimento ovvero di non aver potuto adempiere per causa a lui non imputabile (Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
Inoltre, nel settore specifico delle professioni intellettuali, è del pari noto che ai fini della liquidazione del compenso professionale, la parcella vidimata dall'ordine professionale non ha valenza probatoria e contiene esclusivamente un giudizio di congruità circa la tariffa applicata in relazione all'attività che si assume di avere svolto, senza alcuna indagine o accertamento sull'attività medesima, cosicché, nel caso di contestazioni, in conformità ai normali principi
10 di oneri probatori, il professionista è tenuto a fornire la piena prova dell'effettuata prestazione. In particolare, a tale ultimo riguardo, si veda Corte appello Perugia,
12/06/2020, n.262, che, riprendendo principi già affermati da Cassazione civile sez. II, 04/10/2016, n.19800, ha condivisibilmente chiarito che "il parere di congruità emesso dall'Ordine professionale non è vincolante, essendo sufficiente una contestazione anche generica ad investire il giudice del potere - dovere di verificare la fondatezza della contestazione sulle attività svolte dal professionista
e sulla corretta applicazione della pertinente tariffa, atteso che la valenza probatoria della parcella è limitata alla sola sede monitoria, mentre non ha valore probatorio nel successivo giudizio di opposizione, in cui il creditore opposto assume la veste sostanziale di attore con i relativi oneri probatori ex art.
2697 c.c.".
3.2 Nel caso di specie, l'architetto (attore in senso sostanziale) ha CP_2 prodotto la lettera di conferimento dell'incarico professionale del 18.06.2014, cioè il titolo contrattuale su cui si fonda la sua pretesa creditoria (cfr. all. n. 7).
In ordine alla prova della materiale esecuzione della prestazione, il medesimo ha depositato copiosa documentazione dalle quale si evince, inequivocabilmente,
l'espletamento dell'incarico ricevuto avente ad oggetto il progetto di ristrutturazione e riassetto della struttura cimiteriale di proprietà della e segnatamente: CP_3
a) la nota del 22.12.2014 con la quale l'opposto ha trasmesso alla la documentazione tecnica progettuale relativa all'incarico CP_3 predetto, firmata per ricevuta dall'amministratore della Confraternita,
[...]
(cfr. all. n. 13 della memoria del 28.01.2019). Tale Controparte_4
incarico, denominato “Progetto di ristrutturazione e riassetto Struttura
Cimiteriale” (All. 3) si articolava in n. 2 fasi:
- una prima fase costituita dalla progettazione ed esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione della Cappella
Cimiteriale;
11 - una seconda fase di gestione, vendita e concessione dei loculi ai
Confratelli.
b) la nota del 2.01.2017 nella quale lo elencava le attività CP_11
svolte sino a quella data (inerenti alla prima fase della progettazione), rappresentando alla Confraternita l'impossibilità di avviare la successiva fase di gestione in assenza delle autorizzazioni necessarie. Nella stessa nota, l'Arch. invita quindi la Confraternita al pagamento del CP_2
compenso dovute per la fase della progettazione (cfr. all. n. 8 del fascicolo dell'opposto interamente scansionato e inserito nel fascicolo telematico, da pag. 25 in poi).
Entrambi i documenti non sono stati specificatamente contestati dalla
Confraternita nella prima difesa utile, con la conseguenza che, alla luce dell'art. 115 c.p.c., i fatti in essi dedotti – cioè, essenzialmente, l'espletamento del progetto da parte dell'opposto – debbono considerarsi pacifici e possono essere posti a base della decisione.
Non persuade inoltre la tesi della Confraternita secondo cui nessun compenso sarebbe dovuto all'Arch. a causa della mancata esecuzione dei lavori di CP_2
manutenzione della struttura cimiteriale, atteso che, come già detto a più riprese,
l'onorario richiesto ha riguardato solo la fase della progettazione (cfr. all. n. 8 contenente la parcella e il parere di congruità).
3.3. In ordine poi al quantum debeatur, va osservato che la si è CP_3
limitata a sollevare, anche in tal caso, contestazioni del tutto generiche, inidonee a superare l'efficacia probatoria della documentazione depositata dall'opposto contenente l'indicazione analitica delle somme pretese (cfr. all. n. 6, 7 e 8).
IV. Risultanze finali e spese di lite.
Pertanto, raggiunta la prova dell'espletamento della prestazione da parte dell'arch. deve ritenersi che quest'ultimo ha diritto al compenso per CP_2
l'incarico svolto sulla base del contratto stipulato con la
[...]
nella misura richiesta. Controparte_3
12 Con riguardo all'opposizione proposta dalla invece, essa Parte_1 va accolta, in ragione dell'accertato difetto di legittimazione passiva della stessa.
Pertanto, il decreto ingiuntivo va revocato limitatamente alla posizione giuridica della Parte_1
Le spese di lite tra la “ ” CP_3 Controparte_3 Controparte_3
e l'opposto, seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, alla luce dei parametri di cui al d.m. 55/2014 e s.m.i.
Le spese di lite sostenute dalla vanno invece poste a Pt_1 Parte_1 carico dell'opposto, alla luce del medesimo principio (cfr. art. 91 c.p.c.).
Venendo, infine, alla domanda di risarcimento del danno per lite temeraria avanzata ex art. 96 c.p.c. da parte convenuta, preme rilevare come essa non sia suscettibile di accoglimento non avendo la parte istante neppure allegato gli elementi di fatto idonei a consentire una liquidazione, seppur equitativa, del pregiudizio in tesi subito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla domanda in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, deduzione o eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1) accerta e dichiara il difetto di legittimazione passiva della
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore; Parte_3
2) per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla posizione della Parte_1
3) rigetta l'opposizione proposta dalla Controparte_3
e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo
[...]
opposto che dichiara esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c. nei confronti della suddetta parte;
4) condanna la Controparte_3
al pagamento, in favore della parte opposta delle spese di
[...]
lite che liquida in €.4.237,00, oltre oneri di legge;
13 5) condanna la parte opposta al pagamento delle spese di lite nei confronti della che liquida in €.4.237,00, oltre oneri di Parte_4
legge
Teramo, 24 luglio 2025
Il Giudice
Silvia Codispoti
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Silvia Codispoti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2427 del Ruolo degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2017, al quale è stato riunito il giudizio iscritto al n. 2476 del Ruolo degli Affari Contenzioso Civili dell'anno 2017 posta in deliberazione all'udienza del 30.04.2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per le repliche, vertente
TRA
C.F. in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., con sede a Teramo in piazza Martiri della Libertà 14, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigia Corneli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pineto, via Nazionale Adriatica Nord n. 3, giusta procura in atti;
CONFRATERNITA Controparte_1
, con sede in Teramo, Piazza del Carmine n. 6, in persona
[...] dell'amministratore p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Spaccasassi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Montorio al Vomano, Largo
Rosciano n. 16, giusta procura in atti, giusta procura in atti;
Attrici-opponenti
CONTRO
(c.f. - P.I.: nato a Controparte_2 C.F._1 P.IVA_2
Teramo (TE) il 4.06.1962 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Giannicola Scarciolla ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in San Niccolò a Tordino, via Galileo Galilei n.
118/A, giusta procura in atti;
Convenuto-opposto
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni delle parti: come in atti e come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 30.04.2025, celebrata nelle forme di cui all'art. 127- ter c.p.c.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha proposto Parte_2
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 383/2017 con il quale questo
Tribunale le aveva ingiunto il pagamento, in favore dell'arch. Controparte_2 della somma di €.144.165,87 a titolo di mancato pagamento della parcella emessa a titolo di corrispettivo per compensi professionali non corrisposti in ordine alla redazione del progetto-programma economico finanziario “Progetto di ristrutturazione e riassetto struttura cimiteriale denominata Cappella del
Carmine”.
A sostegno dell'opposizione, l'attrice ha dedotto, in sintesi e per quanto di interesse:
a) la nullità della procura per mancanza di certificazione di autenticità della firma apposta in calce al ricorso;
b) la carenza di legittimazione del ricorrente e/o la sua carenza di titolarità del diritto, posto che l'incarico di “dare seguito a tutto quanto presente nel programma tecnico, economico, finanziario e gestionale”, era stato conferito dalla Controparte_3
allo studio Rasetti-D'Amico e non alla persona fisica Arch. CP_2
[...]
c) la carenza di legittimazione passiva della essendo questa terza Pt_1
rispetto al rapporto contrattuale intercorso tra l'Arch. e la CP_2
nella persona Controparte_3
di commissario episcopale dell'ente, nominato Controparte_4
2 con Decreto Vescovile del 01.02.2014, effettiva proprietaria della struttura cimiteriale oggetto di ristrutturazione;
d) che in ogni caso, essa opponente, non aveva ricevuto alcuna previa richiesta di autorizzazione da parte della in parola, non CP_3
rivestendo quindi neppure il ruolo di supervisore;
e) che nel merito l'importo ingiunto risultava comunque eccessivo e la parcella prodotta non correttamente opinata, in mancanza di prova in ordine ai lavori asseritamente svolti.
Tanto dedotto, l'attrice ha concluso chiedendo: “Voglia l'On. Tribunale di
Teramo adito, contrariis reiectis: - accertata la carenza di legittimazione attiva del ricorrente e/o la carenza di titolarità del diritto creditorio invocato, - e/o accertata la carenza di legittimazione passiva della Controparte_5
quale soggetto illegittimamente ingiuntivo, stante la sua estraneità al rapporto giuridico dedotto in ricorso, nonché della procura;
- dichiarare la nullità o annullabilità del decreto ingiuntivo opposto e disporre la sua revoca, con estromissione dal giudizio della in caso di suo Controparte_5
prosieguo. Voglia, altresì, condannare l'Arch. per lite Controparte_2
temeraria, disponendo a suo carico il risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
Voglia, comunque, annullare il decreto ingiuntivo opposto perché infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e onorari di giudizio. Chiamata del terzo in garanzia, si chiede, inoltre, solo per scrupolo di difesa, di essere autorizzati alla chiamata del terzo in garanzia, Controparte_3
in persona del I.r., con sede a Teramo in Piazza del
[...]
Carmine 6 (CF con differimento della prima udienza, al fine di P.IVA_3
essere da questa manlevata e garantita da ogni esborso per qualsiasi titolo dovesse, nell'ipotesi più remota, disporsi a carico della . Parte_3
Si è costituito in giudizio l'arch. eccependo, in sintesi e per Controparte_2
quanto di interesse:
3 a) che anche l'altra parte ingiunta, la Controparte_3
aveva proposto separata opposizione al
[...]
medesimo decreto ingiuntivo, sicchè i due processi avrebbero dovuti essere riuniti;
b) che la procura ad litem apposta in calce al ricorso monitorio risultava sottoscritta digitalmente dall'avv. CP_6
c) che le eccezioni relative al difetto di legittimazione attiva erano infondate;
d) che, nello specifico, l'incarico in parola era stato articolato in due fasi: una prima fase, sottoposta ad approvazione da parte della Parte_3
costituita dalla “Progettazione ed Esecuzione dei lavori di
[...]
manutenzione Straordinaria e di ristrutturazione della cappella cimiteriale”; una seconda fase di gestione, vendita e concessione dei loculi ai confratelli;
e) che le contestazioni mosse in ordine al quantum richiesto in via monitoria erano infondate, avendo egli preventivamente sottoposto l'attività svolta ad opinamento presso il competente consiglio dell'ordine professionale.
Il convenuto opposto ha così concluso: “IN VIA PREGIUDIZIALE: trattandosi di separati giudizi di opposizione al medesimo decreto ingiuntivo, disporre la riunione del procedimento rubricato al n. 2476/2017 RG pendente dinanzi il Tribunale di Teramo - Giudice: Dott. al presente fascicolo Tes_1
e, quindi, disporre il rinvio dell'udienza della prima udienza del presente procedimento fissata 12.12.2017 al 08.01.2018 al fine di consentire la riunione dei fascicoli;
IN VIA PRELIMINARE: accertata e dichiarata che l'opposizione non è fondata su prova scritta ne è di pronta soluzione, concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo n. 383/2017 d.i. del 27.03.2017;
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: - rigettare l'opposizione così come proposta e, accertato e dichiarato che, per le causali innanzi precisate, la
(C.F. in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1
4 rapp.te p.t., con sede in Teramo (TE) alla Piazza Martiri della Libertà n. 14 -
64100 - Teramo (TE), anche in via solidale con la
[...]
(C.F. in persona del Controparte_3 P.IVA_3
suo legale rapp.te p.t., con sede in Piazza del Carmine n. 6 - 64100 - Teramo
(TE) e/o in via alternativa e/o esclusiva, è debitrice dell'Arch. CP_2
(c.f. ) nato a [...] il [...] e
[...] C.F._1 residente in [...], della somma di €
144.165,87 e/o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia, oltre agli interessi legali dall'inadempimento al saldo, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto n. 383/2017 D.I. - n. 632/2017 R.G. del
27.03.2017 e/o condannarla al pagamento della suddetta somma o in quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre agli interessi legali dall'inadempimento al saldo;
- rigettare le eccezioni proposte dall'opponente in quanto inammissibili e, comunque, infondate in fatto ed in diritto;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese, rimborso forfettario, diritti ed onorari di lite, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Nel giudizio r.g. 2476/2017, la Controparte_3
, a sua volta, ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo
[...] suddetto, eccependo in sintesi e per quanto d'interesse:
a) la nullità del parere di congruità prodotto in sede monitoria, reso in assenza di contraddittorio e comunque idoneo a fondare la pretesa solo in via sommaria, dovendo, il professionista, nel giudizio di merito, fornire prova dell'attività svolta;
b) la nullità della procura ad litem apposta in calce al ricorso monitorio per assenza di autentica della firma del mandante;
5 c) la carenza di legittimazione attiva dell'arch. in proprio, essendo il CP_2
rapporto contrattuale intercorso con lo studio professionale associato
“Rasetti-D'Amico”.
La Confraternita ha concluso chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Teramo adito in via preliminare, accertare e dichiarare nullo e/o inefficace e per l'effetto revocare nei confronti della Controparte_7
(C.F. , con sede in Teramo, Piazza del Carmine n° 6,
[...] P.IVA_4
in persona dell'Amministratore pro - tempore, Mons. (C.F. Controparte_4
, residente in [...], il decreto CodiceFiscale_2
ingiuntivo n° 383/2017 (n° 632/2017 R.G.) emesso dal Tribunale di Teramo in data 28/3 - 16/5/2017 per complessivi €144.165,87
(centoquarantaquattromilacentosessantacinque/87) in favore dell'Arch. CP_2
come in atti generalizzato, A) per nullità del parere di congruità emesso
[...]
in data 26/10/2016 dall' Controparte_8
di Teramo in violazione dell' art. 7 Legge 7 agosto
[...]
1990 n° 241 7 L. 24, e/o B) per nullità e/o invalidità della procura alle liti risultata carente di firma autografa del difensore per autentica della firma del cliente, e/o C) per carenza di legittimazione attiva da parte dell'Arch. CP_2
ad invocare in proprio gli importi di cui alla richiamata fase monitoria
[...]
atteso che per esplicita ammissione dell'opposto sarebbe stato conferito mandato allo Arch. e (ciò confermato Controparte_9 Controparte_2 CP_10
dall'intera documentazione allegata, nel procedimento monitorio); nel merito, qualora fossero superate le eccezioni preliminari sopra riportate, accertare e dichiarare nullo e/o inefficace e per l'effetto revocare nei confronti della
(C.F. Controparte_7
, con sede in Teramo, Piazza del Carmine n° 6, in persona P.IVA_4
dell'Amministratore pro - tempore, Mons. (C.F. Controparte_4 [...]
, residente in [...], il decreto ingiuntivo n° C.F._2
383/2017 (n° 632/2017 R.G.) emesso dal Tribunale di Teramo in data 28/3 -
6 16/5/2017 per complessivi € 144.165,87
(centoquarantaquattromilacentosessantacinque/87) in favore dell'Arch. CP_2
come in atti generalizzato, perché al momento della proposizione del
[...]
ricorso per decreto ingiuntivo la pretesa economica rinveniente, pur essa contestata, non era maturata in favore del richiedente e, pertanto, era inesigibile;
-in subordine ed all'esito di attività istruttoria, Voglia il Tribunale di
Teramo accertare le minori somme reputate congrue eventualmente risultanti come dovute in favore della parte opposta per le attività accertate come da questi effettivamente espletate in favore della parte opponente per le causali di cui all'impugnato decreto ingiuntivo n° 383/2017 (n° 632/2017 R.G.) emesso dal
Tribunale di Teramo in data 28/3 - 16/5/2017 e notificato in data 26/5/2017, con corretta riqualificazione anche di natura e misura degli interessi;
-in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio”.
Disposta la riunione al presente giudizio di quello iscritto al r.g. n. 2476/2017, la causa è stata istruita dal Giudice, precedente assegnatario del fascicolo, con le sole produzioni documentali delle parti.
Assegnata alla scrivente Giudice in data 6.10.2021 già in fase di rinvio per la precisazione delle conclusioni, la causa ha subito ulteriori rinvii, dapprima, per esigenze organizzative di ruolo, poi, per l'assenza della scrivente Giudice per congedo straordinario di maternità. Giunta all'udienza del 20.04.2025, la stessa è stata trattenuta in decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
I. Delimitazione del thema decidendum.
Le opponenti hanno instaurato il giudizio per ottenere la revoca del decreto ingiuntivo opposto – avente ad oggetto il pagamento della somma pretesa dall'Arch. a titolo di corrispettivo per prestazioni professionali – CP_2
adducendo, oltre ad eccezioni di carattere preliminare, quali la nullità della procura e il difetto di legittimazione attiva e passiva, la non debenza, nel merito, del pagamento richiesto per mancato espletamento delle prestazioni indicate nella
7 parcella. Entrambe le opponenti hanno eccepito, inoltre, l'esorbitanza dell'importo richiesto dal professionista.
L'opposto, dal canto suo, ha eccepito l'avvenuto espletamento delle prestazioni professionali richieste, la corretta quantificazione delle somme pretese e il mancato pagamento delle stesse da parte delle opponenti, solidalmente tenute alla prestazione corrispettiva.
II. Le eccezioni preliminari proposte dalle opponenti.
2.1 Entrambe le opponenti hanno eccepito il difetto di procura per mancata attestazione da parte del procuratore di autenticità della firma rilasciata su documento cartaceo dall'arch. CP_2
L'eccezione è infondata.
L'art. 83, comma 3 c. p.c., nella parte in cui richiede, per la procura speciale alla lite conferita in calce o a margine di determinati atti, la certificazione da parte del difensore dell'autografia della sottoscrizione del conferente, deve ritenersi osservato sia quando la firma del difensore si trovi subito dopo detta sottoscrizione, con o senza apposite diciture (come "per autentica", o "vera"), sia quando tale firma del difensore sia apposta in chiusura del testo del documento nel quale il mandato si inserisce e, quindi, l'autografia attestata dal difensore esplicitamente od implicitamente, con la firma dell'atto recante la procura a margine od in calce, può essere contestata in entrambi i casi soltanto mediante la proposizione di querela di falso, in quanto concerne un'attestazione resa dal difensore nell'espletamento della funzione sostanzialmente pubblicistica demandatagli dalla succitata norma. (Cassazione civile sez. III, 14/10/2021, n.
28004).
Nel caso di specie, la firma del difensore è apposta in chiusura del ricorso per decreto ingiuntivo, cioè dell'atto al quale il mandato si riferisce. In ogni caso, nessuna delle opponenti ha proposto la querela di falso. Per tali ragioni,
l'eccezione va respinta.
8 2.2 Parimenti infondata è l'eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva del ricorrente in via monitoria.
Ed infatti, a nulla rileva la circostanza per cui l'incarico professionale sia stato conferito, formalmente, allo , perché, non Controparte_11
costituendo detto studio una persona giuridica distinta dai professionisti che lo costituiscono, questi ultimi risultano pienamente legittimati ad agire in giudizio per il pagamento del compenso professionale.
2.3 Del tutto pretestuosa appare poi l'eccezione relativa alla nullità del parere di congruità per mancata comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 l. 241/1990, trattandosi di un vizio – peraltro non sanzionato con la nullità – da far valere, semmai, dinanzi al Giudice amministrativo.
2.4. Risulta invece fondata l'eccezione inerente al difetto di legittimazione passiva della Parte_3
Dalle produzioni documentali delle parti si evince chiaramente che il rapporto contrattuale è intercorso tra il professionista e la
[...]
, la quale ha conferito detto incarico in qualità Controparte_3
di proprietari del bene oggetto dell'incarico medesimo. (cfr. all. n. 7 del fascicolo dell'opposto). Ciò è tanto vero che anche la Convenzione successivamente stipulata con il è intercorsa solo tra quest'ultimo e la Controparte_12
Confraternita, in quanto proprietaria. (cfr. all. 9 del fascicolo dell'opposto).
A nulla rileva la circostanza – dedotta dal convenuto – secondo cui la Parte_1
[...] avrebbe approvato il “Progetto di ristrutturazione e riassetto Struttura
Cimiteriale” oggetto dell'incarico, in quanto un conto è l'approvazione dei lavori
“a monte”, altro conto è l'assunzione dell'obbligo di pagare il corrispettivo.
Dunque, l'eccezione va accolta, con conseguente declaratoria del difetto di legittimazione passiva della Parte_1
9 III. Il merito della causa.
3.1 Ai fini della valutazione della fattispecie, giova premettere che il contratto di prestazione d'opera intellettuale è comunemente qualificato come contratto sinallagmatico consensuale ad effetti obbligatori e normalmente oneroso, stipulabile anche oralmente, non essendo prevista la forma scritta ad substantiam, ma solo ad probationem.
In punto di riparto dell'onere della prova, grava sul professionista l'onere di provare, con ogni mezzo istruttorio, anche per presunzioni, l'avvenuto conferimento dell'incarico e l'esecuzione della prestazione (cfr. in tal senso,
Cassazione civile sez. I, 12/02/2020, n. 3438 e Cass. civ. Sez. VI - 2, ord. 18-06-
2018, n. 15930, nella quale si legge in motivazione: “Correttamente i giudici di appello hanno richiamato i principi affermati da questa Corte nella sentenza n.
9254/2006, che appunto ribadisce che l'onere di provare lo svolgimento dell'attività professionale per la quale si richiede il pagamento del compenso incombe sullo stesso professionista”).
In tema di inadempimento contrattuale, è noto che il creditore che agisca in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe – in applicazione dei principi di persistenza del diritto di credito e di vicinanza della prova - l'onere di dimostrare l'avvenuto adempimento ovvero di non aver potuto adempiere per causa a lui non imputabile (Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
Inoltre, nel settore specifico delle professioni intellettuali, è del pari noto che ai fini della liquidazione del compenso professionale, la parcella vidimata dall'ordine professionale non ha valenza probatoria e contiene esclusivamente un giudizio di congruità circa la tariffa applicata in relazione all'attività che si assume di avere svolto, senza alcuna indagine o accertamento sull'attività medesima, cosicché, nel caso di contestazioni, in conformità ai normali principi
10 di oneri probatori, il professionista è tenuto a fornire la piena prova dell'effettuata prestazione. In particolare, a tale ultimo riguardo, si veda Corte appello Perugia,
12/06/2020, n.262, che, riprendendo principi già affermati da Cassazione civile sez. II, 04/10/2016, n.19800, ha condivisibilmente chiarito che "il parere di congruità emesso dall'Ordine professionale non è vincolante, essendo sufficiente una contestazione anche generica ad investire il giudice del potere - dovere di verificare la fondatezza della contestazione sulle attività svolte dal professionista
e sulla corretta applicazione della pertinente tariffa, atteso che la valenza probatoria della parcella è limitata alla sola sede monitoria, mentre non ha valore probatorio nel successivo giudizio di opposizione, in cui il creditore opposto assume la veste sostanziale di attore con i relativi oneri probatori ex art.
2697 c.c.".
3.2 Nel caso di specie, l'architetto (attore in senso sostanziale) ha CP_2 prodotto la lettera di conferimento dell'incarico professionale del 18.06.2014, cioè il titolo contrattuale su cui si fonda la sua pretesa creditoria (cfr. all. n. 7).
In ordine alla prova della materiale esecuzione della prestazione, il medesimo ha depositato copiosa documentazione dalle quale si evince, inequivocabilmente,
l'espletamento dell'incarico ricevuto avente ad oggetto il progetto di ristrutturazione e riassetto della struttura cimiteriale di proprietà della e segnatamente: CP_3
a) la nota del 22.12.2014 con la quale l'opposto ha trasmesso alla la documentazione tecnica progettuale relativa all'incarico CP_3 predetto, firmata per ricevuta dall'amministratore della Confraternita,
[...]
(cfr. all. n. 13 della memoria del 28.01.2019). Tale Controparte_4
incarico, denominato “Progetto di ristrutturazione e riassetto Struttura
Cimiteriale” (All. 3) si articolava in n. 2 fasi:
- una prima fase costituita dalla progettazione ed esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione della Cappella
Cimiteriale;
11 - una seconda fase di gestione, vendita e concessione dei loculi ai
Confratelli.
b) la nota del 2.01.2017 nella quale lo elencava le attività CP_11
svolte sino a quella data (inerenti alla prima fase della progettazione), rappresentando alla Confraternita l'impossibilità di avviare la successiva fase di gestione in assenza delle autorizzazioni necessarie. Nella stessa nota, l'Arch. invita quindi la Confraternita al pagamento del CP_2
compenso dovute per la fase della progettazione (cfr. all. n. 8 del fascicolo dell'opposto interamente scansionato e inserito nel fascicolo telematico, da pag. 25 in poi).
Entrambi i documenti non sono stati specificatamente contestati dalla
Confraternita nella prima difesa utile, con la conseguenza che, alla luce dell'art. 115 c.p.c., i fatti in essi dedotti – cioè, essenzialmente, l'espletamento del progetto da parte dell'opposto – debbono considerarsi pacifici e possono essere posti a base della decisione.
Non persuade inoltre la tesi della Confraternita secondo cui nessun compenso sarebbe dovuto all'Arch. a causa della mancata esecuzione dei lavori di CP_2
manutenzione della struttura cimiteriale, atteso che, come già detto a più riprese,
l'onorario richiesto ha riguardato solo la fase della progettazione (cfr. all. n. 8 contenente la parcella e il parere di congruità).
3.3. In ordine poi al quantum debeatur, va osservato che la si è CP_3
limitata a sollevare, anche in tal caso, contestazioni del tutto generiche, inidonee a superare l'efficacia probatoria della documentazione depositata dall'opposto contenente l'indicazione analitica delle somme pretese (cfr. all. n. 6, 7 e 8).
IV. Risultanze finali e spese di lite.
Pertanto, raggiunta la prova dell'espletamento della prestazione da parte dell'arch. deve ritenersi che quest'ultimo ha diritto al compenso per CP_2
l'incarico svolto sulla base del contratto stipulato con la
[...]
nella misura richiesta. Controparte_3
12 Con riguardo all'opposizione proposta dalla invece, essa Parte_1 va accolta, in ragione dell'accertato difetto di legittimazione passiva della stessa.
Pertanto, il decreto ingiuntivo va revocato limitatamente alla posizione giuridica della Parte_1
Le spese di lite tra la “ ” CP_3 Controparte_3 Controparte_3
e l'opposto, seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, alla luce dei parametri di cui al d.m. 55/2014 e s.m.i.
Le spese di lite sostenute dalla vanno invece poste a Pt_1 Parte_1 carico dell'opposto, alla luce del medesimo principio (cfr. art. 91 c.p.c.).
Venendo, infine, alla domanda di risarcimento del danno per lite temeraria avanzata ex art. 96 c.p.c. da parte convenuta, preme rilevare come essa non sia suscettibile di accoglimento non avendo la parte istante neppure allegato gli elementi di fatto idonei a consentire una liquidazione, seppur equitativa, del pregiudizio in tesi subito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla domanda in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, deduzione o eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1) accerta e dichiara il difetto di legittimazione passiva della
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore; Parte_3
2) per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla posizione della Parte_1
3) rigetta l'opposizione proposta dalla Controparte_3
e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo
[...]
opposto che dichiara esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c. nei confronti della suddetta parte;
4) condanna la Controparte_3
al pagamento, in favore della parte opposta delle spese di
[...]
lite che liquida in €.4.237,00, oltre oneri di legge;
13 5) condanna la parte opposta al pagamento delle spese di lite nei confronti della che liquida in €.4.237,00, oltre oneri di Parte_4
legge
Teramo, 24 luglio 2025
Il Giudice
Silvia Codispoti
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