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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 23/06/2025, n. 1894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1894 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
R. G. n° 6424/2024
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 19 giugno 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
, Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Vincenzo GAUDIO - Ricorrente - contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Antonio
ANDRIULLI, Francesco CERTOMA' e Rita BATTIATO - Convenuto -
OGGETTO: “PAGAMENTO RATEI”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 24 giugno 2024 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto condannarsi l' al pagamento in suo favore della CP_1 complessiva somma di €.5.056,18, a titolo di ratei di REDDITO DI CITTADINANZA a seguito della istanza proposta in sede amministrativa in data 24 giugno 2022, non erogati sebbene l' ne avesse riconosciuto la spettanza nella memoria CP_1 con cui si era costituito nel precedente giudizio R.G. n° 1299/2024 il quale, infatti, si era concluso con sentenza n° 961/24 dichiarativa della cessazione della materia del contendere.
Si costituiva l' e deduceva che per il periodo in questione (da luglio CP_1
2022 ad agosto 2023) i pagamenti erano ripresi ancor prima della pronuncia della sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere nel precedente giudizio (emessa il 16 aprile 2024) e comunque i ratei arretrati di
1
Sentenza R.G. n° 6424/24 luglio e agosto 2022 erano poi stati accreditati sulla carta REDDITO DI
CITTADINANZA ancor prima del deposito del ricorso qui trattato (in particolare, il rateo di luglio 2022 era stato pagato il 25 marzo 2024, il rateo di agosto
2022 era stato pagato il 10 giugno 2024, mentre i ratei successivi sono stati accreditati dal 26 giugno 2024 in poi): chiedeva quindi rigettarsi il ricorso nella parte relativa ai ratei di luglio ed agosto 2022 e dichiarare la cessazione della materia del contendere per la restante parte della domanda, con integrale compensazione delle spese di giudizio.
Il procuratore della parte ricorrente chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere e insisteva nella richiesta di condanna dell' CP_1 convenuto alla rifusione delle spese.
La causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
*******************
Occorre in primis rilevare che la sentenza n° 961/24 - dichiarativa della cessazione della materia del contendere nell'ambito del precedente giudizio
R.G. n° 1299/2024 relativo alla medesima prestazione – non è ostativa all'esame della domanda sì come formulata in questa sede.
Deve infatti opinarsi che la declaratoria di cessazione della materia del contendere e/o la valutazione di soccombenza virtuale per la liquidazione delle relative spese di lite non sono idonee ad acquistare autorità di giudicato sul merito delle questioni oggetto della controversia, né possono precluderne la riproposizione in diverso giudizio: ed invero, la cessazione della materia del contendere (la quale costituisce una ipotesi di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale ed applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa fare luogo alla definizione del giudizio per rinuncia agli atti o per rinuncia alla pretesa sostanziale) non ha alcuna idoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, ma solo sul venire meno 2
Sentenza R.G. n° 6424/24 dell'interesse a proseguire quello specifico giudizio, con la conseguenza che il giudicato si forma solo su quest'ultima circostanza, ove la relativa pronuncia non sia impugnata con i mezzi propri del grado in cui è emessa, trattandosi cioè di pronuncia di mero rito con valenza meramente endoprocessuale (in termini, si vedano CASS. SEZ. VI-V, 19 FEBBRAIO 2020 N°
4167, CASS. SEZ. V, 24 GENNAIO 2018 N° 1695, CASS. SEZ. III, 31 AGOSTO 2015 N°
17312, CASS. SEZ. III, 6 MAGGIO 2010 N° 10960 e CASS. LAV. 25 MARZO 2010 N°
7185).
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Tanto precisato, occorre dare atto - alla stregua delle dichiarazioni rese dai procuratori delle parti, supportate peraltro dalla esibita documentazione - che i ratei di luglio e agosto 2022 della prestazione richiesta in questa sede erano stati accreditati sulla carta REDDITO DI CITTADINANZA ancor prima del deposito del ricorso qui trattato (in particolare, il rateo di luglio 2022 risulta pagato il 25 marzo 2024 ed il rateo di agosto 2022 in data 10 giugno 2024), mentre i ratei successivi sono stati accreditati dal 26 giugno 2024 in poi.
In ordine alle predette circostanze di fatto, sì come dedotte e documentate dall' , occorre ovviamente rimarcare la necessità che la parte onerata fin CP_1 da subito prenda posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti specificamente posti ex adverso a fondamento delle proprie argomentazioni, altrimenti gli stessi debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, e ciò anche nell'ipotesi di generici dinieghi, senza elevare alcuna contestazione chiara e specifica (sic CASS. SEZ. III, 6 OTTOBRE 2015 N° 19896), ovviamente con riferimento alle circostanze che siano da ritenersi ragionevolmente note alla parte (sic CASS. SEZ. III, 18 LUGLIO 2016 N° 14652).
Trattasi, ovviamente, di onere posto a carico anche della parte ricorrente, atteso che: “L'onere di contestazione tempestiva non è desumibile solo dagli artt. 166 e 416, cod. proc. civ., ma deriva da tutto il sistema processuale come risulta: dal carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena;
dal sistema di preclusioni, che comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa;
dai principi di lealtà e probità posti a carico delle parti e,
3
Sentenza R.G. n° 6424/24 soprattutto, dal generale principio di economia che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111 Cost.. Conseguentemente, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio, senza che rilevi la natura di tale fatto, potendo trattarsi di un fatto la cui esistenza incide sull'andamento del processo e non sulla pretesa in esso azionata” (sic CASS.
LAV. 13 GIUGNO 2005 N° 12636).
Anche CASS. LAV. 5 MARZO 2003 N° 3245, peraltro, ha statuito che: “Il sistema di preclusioni su cui fonda il rito del lavoro (come il rito civile riformato) comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa, evidenziando con chiarezza gli elementi in contestazione;
ne consegue che ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto che sia) un onere di allegazione (e di prova), il corretto sviluppo della dialettica processuale impone che l'altra parte prenda posizione in maniera precisa rispetto alle affermazioni della parte onerata, nella prima occasione processuale utile (e perciò nel corso dell'udienza di cui all'art. 420 cod. proc. civ., se non ha potuto farlo nell'atto introduttivo), atteso che il principio di non contestazione, derivando dalla struttura del processo e non soltanto dalla formulazione dell'art. 416 bis cod. proc. civ., è applicabile, ricorrendone i presupposti, anche con riguardo all'attore, ove oneri di allegazione (e prova) gravino anche sul convenuto”.
Inoltre, è stato condivisibilmente statuito che: “I fatti allegati da una parte possono essere considerati “pacifici”, esonerando la parte sulla quale grava il relativo onere, dalla necessità di fornirne la relativa prova, quando l'altra parte abbia impostato la propria difesa su argomenti logicamente incompatibili con il disconoscimento dei fatti medesimi” (sic CASS. SEZ. II, 5 MARZO 2002 N°
3175 e CASS. SEZ. II, 5 LUGLIO 2002 N° 9741; cfr. anche CASS. SEZ. III, 6 CP_2
2004 N° 2299 e CASS. LAV., 5 AGOSTO 2004 N° 15107).
Ed ancora, occorre considerare che: “Il comportamento processuale (nel cui ambito rientra anche il sistema difensivo adottato dal loro procuratore)
4
Sentenza R.G. n° 6424/24 o extraprocessuale delle parti, può costituire, ai sensi dell'articolo 116 cod. proc. civ., non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite, ma anche unica e sufficiente fonte di prova idonea a sorreggere la decisione del giudice di merito che, con riguardo a tale valutazione, è censurabile nel giudizio di cassazione solo sotto il profilo della logicità della motivazione” (CASS. SEZ. III,
26 GIUGNO 2007 N° 14748).
Infine, va rimarcato che la non contestazione di un fatto, ad opera della parte che ne abbia l'onere, è irreversibile (sic CASS. SEZ. III, 13 MARZO 2012 N°
3951), non potendo quindi essere formulata successivamente, nel corso del giudizio, atteso che, nel rito del lavoro le parti concorrono a delineare la materia controversa, maxime in relazione ai fatti costitutivi (o estintivi) del diritto azionato (cfr. CASS. LAV. 9 FEBBRAIO 2012 N° 1878), e ciò anche anteriormente alla formale introduzione del principio di “non contestazione” a seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c. (sic CASS. SEZ. III, 6 OTTOBRE 2015 N°
19896).
-------------------------
Il ricorso, pertanto, è da ritenersi infondato (e quindi da rigettare) con riferimento ai ratei di luglio ed agosto 2022, mentre per i ratei successivi deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, per ciò che attiene alla sorte capitale e, quindi, a quelli accessori in quanto afferenti al complessivo credito vantato: i pagamenti, infatti, sono avvenuti in parte prima dell'instaurazione del giudizio ed in parte allorquando il giudizio era già pendente (dovendosi ovviamente avere riguardo, sotto tale profilo, per i procedimenti che si introducono con ricorso, alla data di deposito dell'atto introduttivo: cfr. ex plurimis CASS. SEZ. I, 21 MAGGIO 2002 N° 7433 e succ. conf.).
È appena il caso di rilevare, peraltro, che la pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza: cfr. ex plurimis CASS. SEZ. V, 4 AGOSTO 2017 N° 19568.
5
Sentenza R.G. n° 6424/24 Ed ancora, occorre rimarcare che: “La cessazione della materia del contendere … si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamente la compensazione delle spese”
(sic CASS. SEZ. I, 7 MAGGIO 2009 N° 10553).
************************
Quanto alla liquidazione delle spese, per i ratei pagati successivamente al deposito del ricorso emerge certamente la (parziale) virtuale soccombenza a carico dell' , poiché parte convenuta non ha addotto CP_1 alcuna dimostrazione dell'eventualità che il ritardo fosse in alcun modo imputabile alla parte ricorrente.
Tuttavia, nella specie, si configura all'evidenza una reciproca soccombenza, attesa l'infondatezza della domanda con riferimento ai ratei di luglio e agosto 2022, pagati prima del deposito del ricorso qui esaminato.
Anzi, a ben vedere, in parte qua si può anche individuare una condotta sussumibile nella previsione di cui all'art. 96, co. 1, cpc., per avere la parte ricorrente agito in giudizio – richiedendo anche i suddetti ratei - con colpa grave, attesa la precedente riscossione dei relativi importi (in merito alla cui consapevolezza non è emerso alcun elemento eventualmente idoneo per poterne escludere la acquisibilità).
Occorre quindi ravvisare, nella specie, una condotta processuale tale da configurare – sempre in parte qua - non già la mera opinabilità del diritto fatto valere, bensì (se non la coscienza della infondatezza della domanda)
6
Sentenza R.G. n° 6424/24 almeno il difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza (cfr. CASS. SEZ. I, 9 FEBBRAIO 2017 N° 3464 e CASS. SS.UU. 16
SETTEMBRE 2021 N° 25041; si veda anche CASS. LAV. 6 GIUGNO 2007 N° 13269, con specifico riferimento al disposto di cui all'art. 152 disp. att. cpc.).
-----------------
Pertanto, attesa la parziale reciproca soccombenza, le spese del giudizio possono essere integralmente compensate, dovendosi ritenere che la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione anche totale tra le parti delle spese processuali (art. 92, comma 2, c.p.c.), si verifica - anche in relazione al principio di causalità – non solo nelle ipotesi in cui vi sia una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che siano state cumulate nel medesimo processo fra le stesse parti, ma anche nel caso in cui
(come nella fattispecie in esame) sussista un'unica domanda articolata in più capi, dei quali soltanto alcuni siano stati accolti (cfr. CASS. SS.UU. 31
OTTOBRE 2022 N° 32061).
Ed è appena il caso di precisare che per “capo di domanda” deve intendersi
«… ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l'attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all'attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto» (sic ex plurimis CASS. SEZ. V, 16 MAGGIO 2012 N° 7653; conf. CASS. SEZ.
VI-V, 27 NOVEMBRE 2017 N° 28308 e CASS. SEZ. VI-I, 16 LUGLIO 2018 N° 18797).
E deve infine rimarcarsi – ove mai necessario – che la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., rientranti nel potere discrezionale del giudice di merito, comunque non devono necessariamente rispettare un'esatta proporzionalità relativamente al quantum delle rispettive pretese (cfr. CASS.
SEZ. II, 20 DICEMBRE 2017 N° 30592 e CASS. SEZ. VI-III, 26 MAGGIO 2021 N°
14459), potendo dunque riconoscersi rilevanza anche ad altri aspetti della specifica e complessiva vicenda processuale.
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7
Sentenza R.G. n° 6424/24
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, rigetta il ricorso con riferimento ai ratei di luglio ed agosto 2022 e dichiara la cessazione della materia del contendere per i ratei successivi;
spese compensate.
Taranto, 23 giugno 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO)
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Sentenza R.G. n° 6424/24
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 19 giugno 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
, Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Vincenzo GAUDIO - Ricorrente - contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Antonio
ANDRIULLI, Francesco CERTOMA' e Rita BATTIATO - Convenuto -
OGGETTO: “PAGAMENTO RATEI”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 24 giugno 2024 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto condannarsi l' al pagamento in suo favore della CP_1 complessiva somma di €.5.056,18, a titolo di ratei di REDDITO DI CITTADINANZA a seguito della istanza proposta in sede amministrativa in data 24 giugno 2022, non erogati sebbene l' ne avesse riconosciuto la spettanza nella memoria CP_1 con cui si era costituito nel precedente giudizio R.G. n° 1299/2024 il quale, infatti, si era concluso con sentenza n° 961/24 dichiarativa della cessazione della materia del contendere.
Si costituiva l' e deduceva che per il periodo in questione (da luglio CP_1
2022 ad agosto 2023) i pagamenti erano ripresi ancor prima della pronuncia della sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere nel precedente giudizio (emessa il 16 aprile 2024) e comunque i ratei arretrati di
1
Sentenza R.G. n° 6424/24 luglio e agosto 2022 erano poi stati accreditati sulla carta REDDITO DI
CITTADINANZA ancor prima del deposito del ricorso qui trattato (in particolare, il rateo di luglio 2022 era stato pagato il 25 marzo 2024, il rateo di agosto
2022 era stato pagato il 10 giugno 2024, mentre i ratei successivi sono stati accreditati dal 26 giugno 2024 in poi): chiedeva quindi rigettarsi il ricorso nella parte relativa ai ratei di luglio ed agosto 2022 e dichiarare la cessazione della materia del contendere per la restante parte della domanda, con integrale compensazione delle spese di giudizio.
Il procuratore della parte ricorrente chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere e insisteva nella richiesta di condanna dell' CP_1 convenuto alla rifusione delle spese.
La causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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Occorre in primis rilevare che la sentenza n° 961/24 - dichiarativa della cessazione della materia del contendere nell'ambito del precedente giudizio
R.G. n° 1299/2024 relativo alla medesima prestazione – non è ostativa all'esame della domanda sì come formulata in questa sede.
Deve infatti opinarsi che la declaratoria di cessazione della materia del contendere e/o la valutazione di soccombenza virtuale per la liquidazione delle relative spese di lite non sono idonee ad acquistare autorità di giudicato sul merito delle questioni oggetto della controversia, né possono precluderne la riproposizione in diverso giudizio: ed invero, la cessazione della materia del contendere (la quale costituisce una ipotesi di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale ed applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa fare luogo alla definizione del giudizio per rinuncia agli atti o per rinuncia alla pretesa sostanziale) non ha alcuna idoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, ma solo sul venire meno 2
Sentenza R.G. n° 6424/24 dell'interesse a proseguire quello specifico giudizio, con la conseguenza che il giudicato si forma solo su quest'ultima circostanza, ove la relativa pronuncia non sia impugnata con i mezzi propri del grado in cui è emessa, trattandosi cioè di pronuncia di mero rito con valenza meramente endoprocessuale (in termini, si vedano CASS. SEZ. VI-V, 19 FEBBRAIO 2020 N°
4167, CASS. SEZ. V, 24 GENNAIO 2018 N° 1695, CASS. SEZ. III, 31 AGOSTO 2015 N°
17312, CASS. SEZ. III, 6 MAGGIO 2010 N° 10960 e CASS. LAV. 25 MARZO 2010 N°
7185).
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Tanto precisato, occorre dare atto - alla stregua delle dichiarazioni rese dai procuratori delle parti, supportate peraltro dalla esibita documentazione - che i ratei di luglio e agosto 2022 della prestazione richiesta in questa sede erano stati accreditati sulla carta REDDITO DI CITTADINANZA ancor prima del deposito del ricorso qui trattato (in particolare, il rateo di luglio 2022 risulta pagato il 25 marzo 2024 ed il rateo di agosto 2022 in data 10 giugno 2024), mentre i ratei successivi sono stati accreditati dal 26 giugno 2024 in poi.
In ordine alle predette circostanze di fatto, sì come dedotte e documentate dall' , occorre ovviamente rimarcare la necessità che la parte onerata fin CP_1 da subito prenda posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti specificamente posti ex adverso a fondamento delle proprie argomentazioni, altrimenti gli stessi debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, e ciò anche nell'ipotesi di generici dinieghi, senza elevare alcuna contestazione chiara e specifica (sic CASS. SEZ. III, 6 OTTOBRE 2015 N° 19896), ovviamente con riferimento alle circostanze che siano da ritenersi ragionevolmente note alla parte (sic CASS. SEZ. III, 18 LUGLIO 2016 N° 14652).
Trattasi, ovviamente, di onere posto a carico anche della parte ricorrente, atteso che: “L'onere di contestazione tempestiva non è desumibile solo dagli artt. 166 e 416, cod. proc. civ., ma deriva da tutto il sistema processuale come risulta: dal carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena;
dal sistema di preclusioni, che comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa;
dai principi di lealtà e probità posti a carico delle parti e,
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Sentenza R.G. n° 6424/24 soprattutto, dal generale principio di economia che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111 Cost.. Conseguentemente, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio, senza che rilevi la natura di tale fatto, potendo trattarsi di un fatto la cui esistenza incide sull'andamento del processo e non sulla pretesa in esso azionata” (sic CASS.
LAV. 13 GIUGNO 2005 N° 12636).
Anche CASS. LAV. 5 MARZO 2003 N° 3245, peraltro, ha statuito che: “Il sistema di preclusioni su cui fonda il rito del lavoro (come il rito civile riformato) comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa, evidenziando con chiarezza gli elementi in contestazione;
ne consegue che ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto che sia) un onere di allegazione (e di prova), il corretto sviluppo della dialettica processuale impone che l'altra parte prenda posizione in maniera precisa rispetto alle affermazioni della parte onerata, nella prima occasione processuale utile (e perciò nel corso dell'udienza di cui all'art. 420 cod. proc. civ., se non ha potuto farlo nell'atto introduttivo), atteso che il principio di non contestazione, derivando dalla struttura del processo e non soltanto dalla formulazione dell'art. 416 bis cod. proc. civ., è applicabile, ricorrendone i presupposti, anche con riguardo all'attore, ove oneri di allegazione (e prova) gravino anche sul convenuto”.
Inoltre, è stato condivisibilmente statuito che: “I fatti allegati da una parte possono essere considerati “pacifici”, esonerando la parte sulla quale grava il relativo onere, dalla necessità di fornirne la relativa prova, quando l'altra parte abbia impostato la propria difesa su argomenti logicamente incompatibili con il disconoscimento dei fatti medesimi” (sic CASS. SEZ. II, 5 MARZO 2002 N°
3175 e CASS. SEZ. II, 5 LUGLIO 2002 N° 9741; cfr. anche CASS. SEZ. III, 6 CP_2
2004 N° 2299 e CASS. LAV., 5 AGOSTO 2004 N° 15107).
Ed ancora, occorre considerare che: “Il comportamento processuale (nel cui ambito rientra anche il sistema difensivo adottato dal loro procuratore)
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Sentenza R.G. n° 6424/24 o extraprocessuale delle parti, può costituire, ai sensi dell'articolo 116 cod. proc. civ., non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite, ma anche unica e sufficiente fonte di prova idonea a sorreggere la decisione del giudice di merito che, con riguardo a tale valutazione, è censurabile nel giudizio di cassazione solo sotto il profilo della logicità della motivazione” (CASS. SEZ. III,
26 GIUGNO 2007 N° 14748).
Infine, va rimarcato che la non contestazione di un fatto, ad opera della parte che ne abbia l'onere, è irreversibile (sic CASS. SEZ. III, 13 MARZO 2012 N°
3951), non potendo quindi essere formulata successivamente, nel corso del giudizio, atteso che, nel rito del lavoro le parti concorrono a delineare la materia controversa, maxime in relazione ai fatti costitutivi (o estintivi) del diritto azionato (cfr. CASS. LAV. 9 FEBBRAIO 2012 N° 1878), e ciò anche anteriormente alla formale introduzione del principio di “non contestazione” a seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c. (sic CASS. SEZ. III, 6 OTTOBRE 2015 N°
19896).
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Il ricorso, pertanto, è da ritenersi infondato (e quindi da rigettare) con riferimento ai ratei di luglio ed agosto 2022, mentre per i ratei successivi deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, per ciò che attiene alla sorte capitale e, quindi, a quelli accessori in quanto afferenti al complessivo credito vantato: i pagamenti, infatti, sono avvenuti in parte prima dell'instaurazione del giudizio ed in parte allorquando il giudizio era già pendente (dovendosi ovviamente avere riguardo, sotto tale profilo, per i procedimenti che si introducono con ricorso, alla data di deposito dell'atto introduttivo: cfr. ex plurimis CASS. SEZ. I, 21 MAGGIO 2002 N° 7433 e succ. conf.).
È appena il caso di rilevare, peraltro, che la pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza: cfr. ex plurimis CASS. SEZ. V, 4 AGOSTO 2017 N° 19568.
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Sentenza R.G. n° 6424/24 Ed ancora, occorre rimarcare che: “La cessazione della materia del contendere … si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamente la compensazione delle spese”
(sic CASS. SEZ. I, 7 MAGGIO 2009 N° 10553).
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Quanto alla liquidazione delle spese, per i ratei pagati successivamente al deposito del ricorso emerge certamente la (parziale) virtuale soccombenza a carico dell' , poiché parte convenuta non ha addotto CP_1 alcuna dimostrazione dell'eventualità che il ritardo fosse in alcun modo imputabile alla parte ricorrente.
Tuttavia, nella specie, si configura all'evidenza una reciproca soccombenza, attesa l'infondatezza della domanda con riferimento ai ratei di luglio e agosto 2022, pagati prima del deposito del ricorso qui esaminato.
Anzi, a ben vedere, in parte qua si può anche individuare una condotta sussumibile nella previsione di cui all'art. 96, co. 1, cpc., per avere la parte ricorrente agito in giudizio – richiedendo anche i suddetti ratei - con colpa grave, attesa la precedente riscossione dei relativi importi (in merito alla cui consapevolezza non è emerso alcun elemento eventualmente idoneo per poterne escludere la acquisibilità).
Occorre quindi ravvisare, nella specie, una condotta processuale tale da configurare – sempre in parte qua - non già la mera opinabilità del diritto fatto valere, bensì (se non la coscienza della infondatezza della domanda)
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Sentenza R.G. n° 6424/24 almeno il difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza (cfr. CASS. SEZ. I, 9 FEBBRAIO 2017 N° 3464 e CASS. SS.UU. 16
SETTEMBRE 2021 N° 25041; si veda anche CASS. LAV. 6 GIUGNO 2007 N° 13269, con specifico riferimento al disposto di cui all'art. 152 disp. att. cpc.).
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Pertanto, attesa la parziale reciproca soccombenza, le spese del giudizio possono essere integralmente compensate, dovendosi ritenere che la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione anche totale tra le parti delle spese processuali (art. 92, comma 2, c.p.c.), si verifica - anche in relazione al principio di causalità – non solo nelle ipotesi in cui vi sia una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che siano state cumulate nel medesimo processo fra le stesse parti, ma anche nel caso in cui
(come nella fattispecie in esame) sussista un'unica domanda articolata in più capi, dei quali soltanto alcuni siano stati accolti (cfr. CASS. SS.UU. 31
OTTOBRE 2022 N° 32061).
Ed è appena il caso di precisare che per “capo di domanda” deve intendersi
«… ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l'attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all'attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto» (sic ex plurimis CASS. SEZ. V, 16 MAGGIO 2012 N° 7653; conf. CASS. SEZ.
VI-V, 27 NOVEMBRE 2017 N° 28308 e CASS. SEZ. VI-I, 16 LUGLIO 2018 N° 18797).
E deve infine rimarcarsi – ove mai necessario – che la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., rientranti nel potere discrezionale del giudice di merito, comunque non devono necessariamente rispettare un'esatta proporzionalità relativamente al quantum delle rispettive pretese (cfr. CASS.
SEZ. II, 20 DICEMBRE 2017 N° 30592 e CASS. SEZ. VI-III, 26 MAGGIO 2021 N°
14459), potendo dunque riconoscersi rilevanza anche ad altri aspetti della specifica e complessiva vicenda processuale.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, rigetta il ricorso con riferimento ai ratei di luglio ed agosto 2022 e dichiara la cessazione della materia del contendere per i ratei successivi;
spese compensate.
Taranto, 23 giugno 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO)
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