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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 28/01/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4710/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. M. RADICI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4710/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DONATO Parte_1 P.IVA_1 GIANLUCA LUIGI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. DONATO GIANLUCA LUIGI
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MONTI CRISTINA Controparte_1 P.IVA_2
ROSSANA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CORSO PORTA VITTORIA, 50 20122 MILANO presso il difensore avv. MONTI CRISTINA ROSSANA
OPPOSTA
Oggetto: Locazione di beni mobili
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
per l'opponente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: IN VIA PRINCIPALE
In accoglimento dell'opposizione di cui è causa, revocare e/o annullare e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto, inutiliter datum essendo ineseguibile e quindi richiesto da soggetto carente di interesse ad agire;
In via istruttoria come in atti.
per l'opposta:
Piaccia al Tribunale, contrariis reiectis, così giudicare:
Preliminarmente:
- respingere l'eccezione di ineseguibilità della prestazione restitutoria come pagina 1 di 7 formulata dall'opponente stante anche l'avvenuta consegna (parziale) dei beni ad opera della medesima;
- preso atto del mancato raggiungimento della prova in ordine alla permanenza dell'amministrazione giudiziaria in capo all'opponente, dichiarare
l'inopponibilità nei confronti della convenuta opposta, come di qualunque altro terzo, degli effetti della (presunta) procedura di amministrazione giudiziaria, nonchè la relativa sopravvenuta carenza di legittimazione attiva e/o il relativo difetto di titolarità in capo all' amministrazione giudiziaria, quale parte del presente procedimento.
Nel merito:
-respingere l'opposizione, risultando la stessa infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 1297/2022- Rg.n. 3451/2022 emesso da Codesto Tribunale il 02.08.2022;
- preso atto che a seguito dell'accertamento quantitativo e qualitativo del materiale reso alla data del 07.03.2023, risultano tuttora non restituiti beni per un controvalore, in mancanza di riconsegna, di Euro 2.279,80, oltre Iva 22%, per un totale complessivo di Euro 2.781,36 Iva compresa, condannare
[...]
a consegnare i beni tuttora mancanti come elencati nel Computo Parte_1
n. 330A169908 ovvero, in mancanza di riconsegna, a corrispondere a CP_1 il controvalore dei medesimi come sopra indicato;
[...]
- preso atto che a seguito dell'accertamento quantitativo e qualitativo del materiale reso alla data del 07.03.2023, risultano materiali resi inidonei al successivo reimpiego, se non previa riparazione, per un totale complessivo di
Euro 201,83 Iva compresa (Computo n. 330A169799 +Computo n. 330A169906), nonchè materiali resi danneggiati per Euro 680,82 Iva compresa (Computo n.
330A169907), condannare a corrispondere a Parte_1 [...]
i costi di ricondizionamento del materiale reso nonchè i costi del CP_1 materiale reso danneggiato come sopra rispettivamente indicati;
- Spese, compensi di causa (oltre accessori) anche del procedimento monitorio e della mediazione, interamente rifusi.
In via istruttoria come in atti
In ogni caso, condannare l'opponente, ai sensi dell'art. 96, c. 3, cpc, al pagamento di una somma da determinarsi in via equitativa a cura dell'odierno giudicante.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto Parte_1
opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 1297/2022, n. R.G. 3451/2022, emesso dal Tribunale di
Busto Arsizio in data 2.8.2022, con il quale le era stato ingiunto di riconsegnare a CP_1 alcune attrezzature per l'edilizia di proprietà di quest'ultima concesse in locazione con contratto
[...] di noleggio a freddo del 1.06.2021 e successiva integrazione dell'8.07.2021.
Ha, in particolare, eccepito: l'impossibilità di riconsegnare il materiale locato in quanto lo stesso (che serviva per la realizzazione della platea di fondazione) era inglobato nei manufatti che erano in corso di pagina 2 di 7 esecuzione presso il cantiere di via Monti Sabini a Milano e che, quindi, la riconsegna sarebbe potuta avvenire solo a fronte della demolizione delle opere che non erano di sua proprietà, ma della società committente;
che il predetto cantiere aveva subito un blocco, a causa di alcuni ritardi Parte_2
nei pagamenti da parte della società committente, e che i lavori avevano ripreso solo il 30.08.2022; che l'opposta non avrebbe un interesse concreto ad ottenere la riconsegna dei beni ma solo al pagamento degli oneri di noleggio, atteso che a giugno 2022 la stessa si era dichiarata disponibile a far tenere le attrezzature noleggiate in cantiere, proponendo il nominativo di un'azienda terza che subentrasse alla nella continuazione dei lavori;
che l'opponente avrebbe corrisposto i canoni di noleggio e Pt_3 restituito il materiale non appena terminate le opere per cui si era reso necessario l'utilizzo dei predetti beni.
Ha concluso per la revoca del decreto ingiuntivo. si costituiva chiedendo il rigetto delle avverse domande evidenziando che il Controparte_1
credito azionato in via monitoria riguardava la riconsegna dei materiali noleggiati con contratto di noleggio del 1.06.2021 e successiva integrazione dell'8.07.2021; che il credito di cui riferiva l'opponente era, invece, relativo al pagamento delle fatture di noleggio insolute per Euro 75.457,97, che, peraltro, era stato accertato giudizialmente con decreto ingiuntivo n. 1265/2022, emesso dal
Tribunale di Busto Arsizio in data 28.07.2022, reso definitivo per mancata opposizione;
che l'opponente non aveva alcun diritto a trattenere le attrezzature noleggiate di proprietà di
[...]
in quanto il contratto di noleggio si è risolto in data 22.02.2022, in seguito alla diffida CP_1 ad adempiere inviata dall'opposta; che l'opposta era disposta ad accettare, in mancanza dell'originaria prestazione di consegna, il controvalore dei beni come da listino prezzi.
Ha concluso per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, nonché per la concessione della provvisoria esecutività dello stesso;
in via subordinata, chiedeva la condanna di
[...]
alla corresponsione del controvalore dei beni per complessivi euro 348.471,36. Parte_1
Con ordinanza del 3.02.2023 veniva concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto e veniva concesso termine per instaurare la procedura di mediazione, che si concludeva negativamente.
Con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. l'opposta eccepiva la decadenza dai poteri delle Amministratrici
Giudiziarie dell'azienda opponente, nominate con OCC n. 60/2020 emessa dal Gip presso il Tribunale di Reggio Calabria che disponeva il sequestro preventivo del 100% del capitale sociale e del patrimonio aziendale della nell'ambito del procedimento penale n. 4685/2019 Parte_1
RGNR DDA (cfr. doc. 26 fascicolo monitorio).
pagina 3 di 7 Chiedevano pertanto al Giudice di ordinare alle medesime amministratrici avv. Maria Stella Ciarletta e dott.ssa Giovanna Polimeni, di voler esibire il titolo che giustificasse la permanenza della procedura di amministrazione giudiziaria nei confronti della GA.ENNE.
Con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. l'opposta dava atto che la , in seguito Pt_3
alla concessione della provvisoria esecuzione, aveva provveduto alla riconsegna di una parte dei materiali noleggiati e che, in seguito ad un accertamento quantitativo e qualitativo del materiale reso, alcuni beni erano risultati inidonei al successivo reimpiego e altri danneggiati.
Chiedeva quindi la condanna di alla riconsegna della restante parte Parte_1
di beni come elencati nel Computo n. 330A169908, ovvero, in mancanza, a corrisponderle il controvalore dei medesimi pari ad € 2.781,36, Iva compresa, oltre interessi moratori dalla scadenza al saldo effettivo;
la condanna al pagamento di € 201,83, Iva compresa, quale costo di ricondizionamento del materiale reso inidoneo al successivo reimpiego, e di € 680,82, Iva compresa, quale costo per i materiali che sono stati danneggiati, oltre interessi moratori dalla scadenza al saldo effettivo, nonché la condanna della controparte ex art. 96 c.p.c.
La causa veniva istruita documentalmente e successivamente trattenuta in decisione, previa concessione dei termini 190 c.p.c.
1) Sulla questione preliminare
Parte opposta ha eccepito la decadenza dai poteri delle Amministratrici Giudiziarie dell'azienda avv.
Maria Stella Ciarletta e dott. Giovanna Polimeni, nominate con OCC n. 60/2020, emessa dal Gip presso il Tribunale di Reggio Calabria, che ha disposto il sequestro preventivo del 100% del capitale sociale e del patrimonio aziendale della nell'ambito del procedimento penale n. Parte_1
4685/2019 RGNR DDA, essendo ormai decorso il termine perentorio ex art. 34, co. 2, d.lgs. n.
159/2011 (complessivamente non superiore a due anni) e non essendo stata fornita la prova della proroga/rinnovo delle misure intervenute.
Parte opponente, sul punto, ha dedotto che la GA. non fosse stata sottoposta a sequestro dei beni Pt_1 di cui al d.lgs. 159/2011 (Codice Antimafia) ma al sequestro preventivo di cui all'art. 321 c.p.p., per il quale non sono previsti termini massimi di durata o obblighi di rinnovo e che, in ogni caso,
l'Amministrazione Giudiziaria fosse tuttora esistente.
L'eccezione non ha fondamento per le ragioni che seguono.
A prescindere dalla questione del corretto inquadramento giuridico della misura disposta a carico della società opponente (e cioè se si tratti di sequestro preventivo di cui all'art. 321 c.p.p. o del sequestro patrimoniale di cui al d.lgs. 159/2011) e dell'esistenza o meno della prova del rinnovo dei poteri delle pagina 4 di 7 Amministratrici giudiziarie, ciò che rileva, nel caso di specie, è che è pacifico, nonché documentale, che la si è costituita nel presente giudizio anche in persona di Parte_1
amministratore unico della società (cfr. doc. 6 di parte opponente). Controparte_2
Come è noto, ai sensi dell'art. 2745 c.c., nella società a responsabilità limitata la rappresentanza legale della società spetta, salvo diversa disposizione statutaria, agli amministratori.
Ciò comporta che, quand'anche fosse provato il mancato rinnovo/proroga delle predette misure, la società opponente avrebbe piena legittimazione processuale nel presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, essendosi costituita in giudizio in persona dell'amministratore unico della società.
Pertanto, eventuali eccezioni legate alla misura cautelare devono essere rigettate.
2) Sul merito
L'opposizione è infondata.
Sono documentali e non contestati fra le parti la conclusione di un contratto di noleggio a freddo avente ad oggetto l'attrezzatura indicata nel ricorso monitorio, l'avvenuta consegna dei beni in questione all'opponente ed il loro permanente utilizzo da parte di quest'ultimo, nonostante il mancato pagamento dei canoni a far data da settembre 2021.
Allo stato risulta provata l'avvenuta risoluzione del contratto di noleggio ai sensi dell'articolo 1454 cc., ragione per cui la parte opponente non ha titolo per continuare a detenere i beni in questione.
E' vero che a giugno 2022 l'opposto si dimostrava disponibile a lasciare i beni nel cantiere, ma solo al fine di addivenire ad una rapida definizione della controversia.
Infatti, tale proposta veniva formulata “nell'ottica della pronta restituzione del materiale noleggiato”.
Successivamente, non avendo trovato un accordo, parte opposta comunicava che avrebbe intrapreso le necessarie iniziative giudiziali a tutela dei suoi diritti (doc 33 di parte opposta);
Le eventuali difficoltà di restituzione dei beni per essere questi attualmente impiegati, almeno in parte, presso un cantiere di terzi possono incidere sulla fase esecutiva ma non fanno venire meno il diritto dell'opposto alla restituzione dei beni né l'interesse a munirsi di un titolo esecutivo.
Ad ogni modo è pacifico che dopo la concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, parte opponente provvedeva a riconsegnare le attrezzature noleggiate salvo per una parte residua.
Come emerge dall'istruttoria espletata, infatti, la parte opponente riconosceva il suo debito avente ad oggetto la riconsegna della parte restante delle attrezzature noleggiate (cfr. verbale di udienza del
5.06.2024: “Preciso che per quanto riguarda i materiali mancanti, li ho rinvenuti recentemente dopo
pagina 5 di 7 che è stato smontato il cantiere, che era grosso e quindi prima non ce ne siamo avveduti. Sono disponibile a restituirli”).
Ebbene, alla luce della parziale riconsegna delle attrezzature di proprietà della , il Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 1297/2022, n. R.G. 3451/2022, emesso dal Tribunale di Busto Arsizio in data
2.8.2022, deve essere revocato e parte opponente deve essere condannata alla restituzione delle attrezzature residue, come da computo cessione materiale a noleggio n. 330A159821 del 07.03.2022
(cfr. doc. 29 - fascicolo monitorio).
3) Sulla domanda formulata dall'opposta relativa ai danni per il materiale già restituito
Parte opposta in seguito alla riconsegna del materiale da parte della società opponente, avvenuta in corso di causa, ha dichiarato di aver riscontrato che alcuni beni sono risultati inidonei al successivo reimpiego e altri danneggiati. Ha chiesto, pertanto, che venisse Parte_1 condannata al pagamento in suo favore di € 201,83, Iva compresa, quale costo di ricondizionamento del materiale reso inidoneo al successivo reimpiego, e di € 680,82, Iva compresa, quale costo per i materiali danneggiati.
Tali domande sono inammissibili.
Secondo il tradizionale orientamento della giurisprudenza di legittimità “Nell'ordinario giudizio di cognizione, che si instaura a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con il ricorso monitorio, salvo il caso in cui, per effetto di una riconvenzionale formulata dall'opponente, egli si venga a trovare a sua volta in una posizione processuale di convenuto, cui non può essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte (Cass. n. 2529 del 2006;
Cass. n. 23294 del 2006), mediante la proposizione (eventuale) di una reconventio reconventionis
(Cass. n. 16564 del 2018).” (In termini con giurisprudenza citata Cass. 25.02.2019, n. 5415).
Ne deriva, nel caso di specie, che essendo la domanda dell'opposta diversa da quella fatta in via monitoria, e non avendo la parte opponente proposto domanda riconvenzionale nella comparsa costitutiva , essa non può essere svolta nell'ambito del presente giudizio, ma dovrà essere fatta valere separatamente.
4) Sulle spese di lite e art. 96 c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico di parte opponente come da dispositivo comprendendovi anche quelle per la fase della mediazione oltre a quelle della fase monitoria (giustificate in ragione dell'inadempimento dell'opponente).
pagina 6 di 7 Non sussistono i presupposti per la condanna dell'opponente ex art. 96 cpc alla luce delle problematiche evidenziate da parte opponente (che ha nelle more provveduto al pressochè integrale adempimento).
P. Q. M.
il Tribunale di Busto Arsizio, III Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dato atto della riconsegna da parte di di una parte delle Parte_1
attrezzature noleggiate, avvenuta successivamente al deposito del decreto ingiuntivo, revoca il decreto ingiuntivo n. 1297/2022, n. R.G. 3451/2022, emesso dal Tribunale di Busto Arsizio in data 2.8.2022;
2) condanna alla riconsegna in favore di Parte_1 Controparte_1
delle attrezzature residue, come da computo cessione materiale a noleggio n. 330A159821 del
07.03.2022;
3) dichiara inammissibili le domande risarcitorie svolte dall'opposta;
3) condanna al pagamento in favore di , oltre Parte_1 Controparte_1
alle competenze ed alle spese della fase monitoria, della somma di euro 24 mila per i compensi professionali successivi oltre al rimborso spese generali (15%), agli oneri di legge ed alle anticipazioni documentate (queste ultime anche per la fase della mediazione).
Manda alla cancelleria per quanto di competenza
Busto Arsizio, 27 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Radici
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. M. RADICI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4710/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DONATO Parte_1 P.IVA_1 GIANLUCA LUIGI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. DONATO GIANLUCA LUIGI
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MONTI CRISTINA Controparte_1 P.IVA_2
ROSSANA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CORSO PORTA VITTORIA, 50 20122 MILANO presso il difensore avv. MONTI CRISTINA ROSSANA
OPPOSTA
Oggetto: Locazione di beni mobili
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
per l'opponente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: IN VIA PRINCIPALE
In accoglimento dell'opposizione di cui è causa, revocare e/o annullare e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto, inutiliter datum essendo ineseguibile e quindi richiesto da soggetto carente di interesse ad agire;
In via istruttoria come in atti.
per l'opposta:
Piaccia al Tribunale, contrariis reiectis, così giudicare:
Preliminarmente:
- respingere l'eccezione di ineseguibilità della prestazione restitutoria come pagina 1 di 7 formulata dall'opponente stante anche l'avvenuta consegna (parziale) dei beni ad opera della medesima;
- preso atto del mancato raggiungimento della prova in ordine alla permanenza dell'amministrazione giudiziaria in capo all'opponente, dichiarare
l'inopponibilità nei confronti della convenuta opposta, come di qualunque altro terzo, degli effetti della (presunta) procedura di amministrazione giudiziaria, nonchè la relativa sopravvenuta carenza di legittimazione attiva e/o il relativo difetto di titolarità in capo all' amministrazione giudiziaria, quale parte del presente procedimento.
Nel merito:
-respingere l'opposizione, risultando la stessa infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 1297/2022- Rg.n. 3451/2022 emesso da Codesto Tribunale il 02.08.2022;
- preso atto che a seguito dell'accertamento quantitativo e qualitativo del materiale reso alla data del 07.03.2023, risultano tuttora non restituiti beni per un controvalore, in mancanza di riconsegna, di Euro 2.279,80, oltre Iva 22%, per un totale complessivo di Euro 2.781,36 Iva compresa, condannare
[...]
a consegnare i beni tuttora mancanti come elencati nel Computo Parte_1
n. 330A169908 ovvero, in mancanza di riconsegna, a corrispondere a CP_1 il controvalore dei medesimi come sopra indicato;
[...]
- preso atto che a seguito dell'accertamento quantitativo e qualitativo del materiale reso alla data del 07.03.2023, risultano materiali resi inidonei al successivo reimpiego, se non previa riparazione, per un totale complessivo di
Euro 201,83 Iva compresa (Computo n. 330A169799 +Computo n. 330A169906), nonchè materiali resi danneggiati per Euro 680,82 Iva compresa (Computo n.
330A169907), condannare a corrispondere a Parte_1 [...]
i costi di ricondizionamento del materiale reso nonchè i costi del CP_1 materiale reso danneggiato come sopra rispettivamente indicati;
- Spese, compensi di causa (oltre accessori) anche del procedimento monitorio e della mediazione, interamente rifusi.
In via istruttoria come in atti
In ogni caso, condannare l'opponente, ai sensi dell'art. 96, c. 3, cpc, al pagamento di una somma da determinarsi in via equitativa a cura dell'odierno giudicante.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto Parte_1
opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 1297/2022, n. R.G. 3451/2022, emesso dal Tribunale di
Busto Arsizio in data 2.8.2022, con il quale le era stato ingiunto di riconsegnare a CP_1 alcune attrezzature per l'edilizia di proprietà di quest'ultima concesse in locazione con contratto
[...] di noleggio a freddo del 1.06.2021 e successiva integrazione dell'8.07.2021.
Ha, in particolare, eccepito: l'impossibilità di riconsegnare il materiale locato in quanto lo stesso (che serviva per la realizzazione della platea di fondazione) era inglobato nei manufatti che erano in corso di pagina 2 di 7 esecuzione presso il cantiere di via Monti Sabini a Milano e che, quindi, la riconsegna sarebbe potuta avvenire solo a fronte della demolizione delle opere che non erano di sua proprietà, ma della società committente;
che il predetto cantiere aveva subito un blocco, a causa di alcuni ritardi Parte_2
nei pagamenti da parte della società committente, e che i lavori avevano ripreso solo il 30.08.2022; che l'opposta non avrebbe un interesse concreto ad ottenere la riconsegna dei beni ma solo al pagamento degli oneri di noleggio, atteso che a giugno 2022 la stessa si era dichiarata disponibile a far tenere le attrezzature noleggiate in cantiere, proponendo il nominativo di un'azienda terza che subentrasse alla nella continuazione dei lavori;
che l'opponente avrebbe corrisposto i canoni di noleggio e Pt_3 restituito il materiale non appena terminate le opere per cui si era reso necessario l'utilizzo dei predetti beni.
Ha concluso per la revoca del decreto ingiuntivo. si costituiva chiedendo il rigetto delle avverse domande evidenziando che il Controparte_1
credito azionato in via monitoria riguardava la riconsegna dei materiali noleggiati con contratto di noleggio del 1.06.2021 e successiva integrazione dell'8.07.2021; che il credito di cui riferiva l'opponente era, invece, relativo al pagamento delle fatture di noleggio insolute per Euro 75.457,97, che, peraltro, era stato accertato giudizialmente con decreto ingiuntivo n. 1265/2022, emesso dal
Tribunale di Busto Arsizio in data 28.07.2022, reso definitivo per mancata opposizione;
che l'opponente non aveva alcun diritto a trattenere le attrezzature noleggiate di proprietà di
[...]
in quanto il contratto di noleggio si è risolto in data 22.02.2022, in seguito alla diffida CP_1 ad adempiere inviata dall'opposta; che l'opposta era disposta ad accettare, in mancanza dell'originaria prestazione di consegna, il controvalore dei beni come da listino prezzi.
Ha concluso per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, nonché per la concessione della provvisoria esecutività dello stesso;
in via subordinata, chiedeva la condanna di
[...]
alla corresponsione del controvalore dei beni per complessivi euro 348.471,36. Parte_1
Con ordinanza del 3.02.2023 veniva concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto e veniva concesso termine per instaurare la procedura di mediazione, che si concludeva negativamente.
Con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. l'opposta eccepiva la decadenza dai poteri delle Amministratrici
Giudiziarie dell'azienda opponente, nominate con OCC n. 60/2020 emessa dal Gip presso il Tribunale di Reggio Calabria che disponeva il sequestro preventivo del 100% del capitale sociale e del patrimonio aziendale della nell'ambito del procedimento penale n. 4685/2019 Parte_1
RGNR DDA (cfr. doc. 26 fascicolo monitorio).
pagina 3 di 7 Chiedevano pertanto al Giudice di ordinare alle medesime amministratrici avv. Maria Stella Ciarletta e dott.ssa Giovanna Polimeni, di voler esibire il titolo che giustificasse la permanenza della procedura di amministrazione giudiziaria nei confronti della GA.ENNE.
Con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. l'opposta dava atto che la , in seguito Pt_3
alla concessione della provvisoria esecuzione, aveva provveduto alla riconsegna di una parte dei materiali noleggiati e che, in seguito ad un accertamento quantitativo e qualitativo del materiale reso, alcuni beni erano risultati inidonei al successivo reimpiego e altri danneggiati.
Chiedeva quindi la condanna di alla riconsegna della restante parte Parte_1
di beni come elencati nel Computo n. 330A169908, ovvero, in mancanza, a corrisponderle il controvalore dei medesimi pari ad € 2.781,36, Iva compresa, oltre interessi moratori dalla scadenza al saldo effettivo;
la condanna al pagamento di € 201,83, Iva compresa, quale costo di ricondizionamento del materiale reso inidoneo al successivo reimpiego, e di € 680,82, Iva compresa, quale costo per i materiali che sono stati danneggiati, oltre interessi moratori dalla scadenza al saldo effettivo, nonché la condanna della controparte ex art. 96 c.p.c.
La causa veniva istruita documentalmente e successivamente trattenuta in decisione, previa concessione dei termini 190 c.p.c.
1) Sulla questione preliminare
Parte opposta ha eccepito la decadenza dai poteri delle Amministratrici Giudiziarie dell'azienda avv.
Maria Stella Ciarletta e dott. Giovanna Polimeni, nominate con OCC n. 60/2020, emessa dal Gip presso il Tribunale di Reggio Calabria, che ha disposto il sequestro preventivo del 100% del capitale sociale e del patrimonio aziendale della nell'ambito del procedimento penale n. Parte_1
4685/2019 RGNR DDA, essendo ormai decorso il termine perentorio ex art. 34, co. 2, d.lgs. n.
159/2011 (complessivamente non superiore a due anni) e non essendo stata fornita la prova della proroga/rinnovo delle misure intervenute.
Parte opponente, sul punto, ha dedotto che la GA. non fosse stata sottoposta a sequestro dei beni Pt_1 di cui al d.lgs. 159/2011 (Codice Antimafia) ma al sequestro preventivo di cui all'art. 321 c.p.p., per il quale non sono previsti termini massimi di durata o obblighi di rinnovo e che, in ogni caso,
l'Amministrazione Giudiziaria fosse tuttora esistente.
L'eccezione non ha fondamento per le ragioni che seguono.
A prescindere dalla questione del corretto inquadramento giuridico della misura disposta a carico della società opponente (e cioè se si tratti di sequestro preventivo di cui all'art. 321 c.p.p. o del sequestro patrimoniale di cui al d.lgs. 159/2011) e dell'esistenza o meno della prova del rinnovo dei poteri delle pagina 4 di 7 Amministratrici giudiziarie, ciò che rileva, nel caso di specie, è che è pacifico, nonché documentale, che la si è costituita nel presente giudizio anche in persona di Parte_1
amministratore unico della società (cfr. doc. 6 di parte opponente). Controparte_2
Come è noto, ai sensi dell'art. 2745 c.c., nella società a responsabilità limitata la rappresentanza legale della società spetta, salvo diversa disposizione statutaria, agli amministratori.
Ciò comporta che, quand'anche fosse provato il mancato rinnovo/proroga delle predette misure, la società opponente avrebbe piena legittimazione processuale nel presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, essendosi costituita in giudizio in persona dell'amministratore unico della società.
Pertanto, eventuali eccezioni legate alla misura cautelare devono essere rigettate.
2) Sul merito
L'opposizione è infondata.
Sono documentali e non contestati fra le parti la conclusione di un contratto di noleggio a freddo avente ad oggetto l'attrezzatura indicata nel ricorso monitorio, l'avvenuta consegna dei beni in questione all'opponente ed il loro permanente utilizzo da parte di quest'ultimo, nonostante il mancato pagamento dei canoni a far data da settembre 2021.
Allo stato risulta provata l'avvenuta risoluzione del contratto di noleggio ai sensi dell'articolo 1454 cc., ragione per cui la parte opponente non ha titolo per continuare a detenere i beni in questione.
E' vero che a giugno 2022 l'opposto si dimostrava disponibile a lasciare i beni nel cantiere, ma solo al fine di addivenire ad una rapida definizione della controversia.
Infatti, tale proposta veniva formulata “nell'ottica della pronta restituzione del materiale noleggiato”.
Successivamente, non avendo trovato un accordo, parte opposta comunicava che avrebbe intrapreso le necessarie iniziative giudiziali a tutela dei suoi diritti (doc 33 di parte opposta);
Le eventuali difficoltà di restituzione dei beni per essere questi attualmente impiegati, almeno in parte, presso un cantiere di terzi possono incidere sulla fase esecutiva ma non fanno venire meno il diritto dell'opposto alla restituzione dei beni né l'interesse a munirsi di un titolo esecutivo.
Ad ogni modo è pacifico che dopo la concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, parte opponente provvedeva a riconsegnare le attrezzature noleggiate salvo per una parte residua.
Come emerge dall'istruttoria espletata, infatti, la parte opponente riconosceva il suo debito avente ad oggetto la riconsegna della parte restante delle attrezzature noleggiate (cfr. verbale di udienza del
5.06.2024: “Preciso che per quanto riguarda i materiali mancanti, li ho rinvenuti recentemente dopo
pagina 5 di 7 che è stato smontato il cantiere, che era grosso e quindi prima non ce ne siamo avveduti. Sono disponibile a restituirli”).
Ebbene, alla luce della parziale riconsegna delle attrezzature di proprietà della , il Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 1297/2022, n. R.G. 3451/2022, emesso dal Tribunale di Busto Arsizio in data
2.8.2022, deve essere revocato e parte opponente deve essere condannata alla restituzione delle attrezzature residue, come da computo cessione materiale a noleggio n. 330A159821 del 07.03.2022
(cfr. doc. 29 - fascicolo monitorio).
3) Sulla domanda formulata dall'opposta relativa ai danni per il materiale già restituito
Parte opposta in seguito alla riconsegna del materiale da parte della società opponente, avvenuta in corso di causa, ha dichiarato di aver riscontrato che alcuni beni sono risultati inidonei al successivo reimpiego e altri danneggiati. Ha chiesto, pertanto, che venisse Parte_1 condannata al pagamento in suo favore di € 201,83, Iva compresa, quale costo di ricondizionamento del materiale reso inidoneo al successivo reimpiego, e di € 680,82, Iva compresa, quale costo per i materiali danneggiati.
Tali domande sono inammissibili.
Secondo il tradizionale orientamento della giurisprudenza di legittimità “Nell'ordinario giudizio di cognizione, che si instaura a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con il ricorso monitorio, salvo il caso in cui, per effetto di una riconvenzionale formulata dall'opponente, egli si venga a trovare a sua volta in una posizione processuale di convenuto, cui non può essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte (Cass. n. 2529 del 2006;
Cass. n. 23294 del 2006), mediante la proposizione (eventuale) di una reconventio reconventionis
(Cass. n. 16564 del 2018).” (In termini con giurisprudenza citata Cass. 25.02.2019, n. 5415).
Ne deriva, nel caso di specie, che essendo la domanda dell'opposta diversa da quella fatta in via monitoria, e non avendo la parte opponente proposto domanda riconvenzionale nella comparsa costitutiva , essa non può essere svolta nell'ambito del presente giudizio, ma dovrà essere fatta valere separatamente.
4) Sulle spese di lite e art. 96 c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico di parte opponente come da dispositivo comprendendovi anche quelle per la fase della mediazione oltre a quelle della fase monitoria (giustificate in ragione dell'inadempimento dell'opponente).
pagina 6 di 7 Non sussistono i presupposti per la condanna dell'opponente ex art. 96 cpc alla luce delle problematiche evidenziate da parte opponente (che ha nelle more provveduto al pressochè integrale adempimento).
P. Q. M.
il Tribunale di Busto Arsizio, III Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dato atto della riconsegna da parte di di una parte delle Parte_1
attrezzature noleggiate, avvenuta successivamente al deposito del decreto ingiuntivo, revoca il decreto ingiuntivo n. 1297/2022, n. R.G. 3451/2022, emesso dal Tribunale di Busto Arsizio in data 2.8.2022;
2) condanna alla riconsegna in favore di Parte_1 Controparte_1
delle attrezzature residue, come da computo cessione materiale a noleggio n. 330A159821 del
07.03.2022;
3) dichiara inammissibili le domande risarcitorie svolte dall'opposta;
3) condanna al pagamento in favore di , oltre Parte_1 Controparte_1
alle competenze ed alle spese della fase monitoria, della somma di euro 24 mila per i compensi professionali successivi oltre al rimborso spese generali (15%), agli oneri di legge ed alle anticipazioni documentate (queste ultime anche per la fase della mediazione).
Manda alla cancelleria per quanto di competenza
Busto Arsizio, 27 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Radici
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