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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 24/12/2025, n. 1203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1203 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello
n. 1038/2019
C O R T E D
'
A P P E L L O
DI GG AB
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
dott. Natalino Sapone presidente rel. dott.ssa Federica Rende consigliera dott.ssa Rosa Maria Bova consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 1038/2019 R.G.A.C. vertente tra
(c.f. ), nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
03/12/1940, difeso e rappresentato dall'avv. Carmela Bruniani (c.f.
), elettivamente domiciliato in Rizziconi, via Garibaldi, C.F._2
n. 51
appellante
e
(c.f. ), nato il [...] a [...] Controparte_1 C.F._3
e (c.f. ), nato il [...] a [...] Controparte_2 C.F._4
- quali eredi di (nato l'[...] a [...] e Persona_1 deceduto l'8.7.2015) - rappresentati e difesi dagli avv.ti EL IA (c.f.
) e EN CA IA (c.f. ) CodiceFiscale_5 C.F._6
elettivamente domiciliati in Palmi (RC), via Gramsci, n. 73
appellati
1 Corte d'Appello
e
, nata il [...] a [...], , Controparte_3 Controparte_4 nata in [...] il [...], , nata l'[...] a Parte_2
SC (NA), , nata l'[...] a [...], Controparte_5
, nata il [...] a [...], , Controparte_6 Controparte_7
nato il [...] a [...], , nata il [...] a CP_8
RI (RC), , nata il [...] a [...], Controparte_9
, nata il [...] a [...], , nato il CP_10 Controparte_11
17.6.1924 a CI (RC), , nata l'[...] a [...], CP_12
, nata il [...] in [...], Controparte_9 CP_1
, nato il [...] in [...], , nato
[...] Controparte_1
l'1.6.1966 a RI (in proprio e quale erede di ), Persona_2
, nata il [...] a [...] (in proprio e quale erede di Controparte_9
),
, nato il [...] a [...], Persona_2 Controparte_13 CP_14
, nato il [...] a [...] e , nato [...] a
[...] Controparte_1
CI (RC)
appellati contumaci
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto.
***
La sentenza viene redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. n. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
- Domanda di parte appellante
2 Corte d'Appello
Con atto d'appello notificato il 20.12.2019, ha Parte_1
impugnato la sentenza n. 1057/2019, pubblicata il 25.11.2019 e notificata l'11.12.2019, con cui il Tribunale di Palmi – a definizione del procedimento iscritto al n. 487/2014 R.G. – lo ha condannato al risarcimento del danno in favore dell'attore, il defunto (dante causa dei Persona_1
costituiti appellati), per illecita occupazione di immobile caduto in comunione ereditaria, liquidato in € 31.500, oltre agli interessi legali dalla pronuncia sino al soddisfo, ponendo a carico del soccombente le spese processuali.
Con il primo motivo l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui ha ritenuto raggiunta la prova, tramite presunzioni semplici, del danno da illecita occupazione del bene.
Con il secondo motivo l'appellante censura la quantificazione del danno da parte del Tribunale, poiché calcolato su una quota di comproprietà accertata in modo errato in capo all'attore.
- Difese degli appellati
Il 3.4.2020 si sono costituiti e (quali Controparte_1 Controparte_2
eredi di , deceduto nel corso del primo grado) Persona_1 eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello poiché generico;
nel merito hanno chiesto il rigetto dell'appello in quanto infondato.
Gli appellati eccepiscono l'inammissibilità del secondo motivo di gravame, riguardando contestazioni (errato accertamento, ai fini della quantificazione del danno, della consistenza della quota sul bene in comunione spettante al danneggiato) per la prima volta sollevate in secondo grado.
Le altre parti appellate (meglio indicate in epigrafe), pur ritualmente citate, non si sono costituite.
Con ordinanza del 26.6.2024 è stata dichiarata l'interruzione del processo per decesso dell'appellata contumace . Persona_2
Con ricorso depositato il 24.9.2024, ritualmente notificato, l'appellante – in esecuzione dell'ordinanza interruttiva – ha riassunto il giudizio nei confronti degli eredi, e (già citati in proprio), i Controparte_1 Controparte_9
quali non si sono costituiti.
***
3 Corte d'Appello
1.- Sulla violazione dell'art. 342 c.p.c.
1. Gli appellati eccepiscono, in via preliminare, l'inammissibilità del gravame, siccome generico, per violazione dell'art. 342 c.p.c.
2. L'eccezione è infondata, in quanto l'appello individua, in modo chiaro e specifico, i motivi di doglianza, affiancando ad una parte volitiva una parte argomentativa confutante e contrastante le ragioni del primo giudice, in conformità a quanto sostenuto dalle SS.UU. della S.C. con ordinanza n.
8845/2017.
Il contenuto dell'atto introduttivo deve, pertanto, ritenersi conforme alle prescrizioni dettate dall'art. 342 c.p.c.
2.- Sulla prova del danno
1. L'appellante critica la sentenza nella parte in cui ha ritenuto provato, in via presuntiva, il danno da illecita occupazione dell'immobile in comproprietà indivisa subito dal defunto attore (dante causa Persona_1
dei costituiti appellati).
L'appellante – nel ritenere l'insussistenza in re ipsa del danno – deduce l'omessa prova da parte del danneggiato dell'effettivo e concreto pregiudizio sofferto quale conseguenza del mancato godimento del bene indiviso.
2. Il motivo è infondato.
– dante causa dei costituiti appellati – ha agito Persona_1
nei confronti dei coeredi per richiedere la divisione giudiziale dei beni facenti parte dell'asse ereditario del de cuius (deceduto in CI Controparte_1
il 26.3.1980) e nei confronti di uno dei coeredi, il fratello Controparte_15
(odierno appellante), per ottenere la corresponsione dei frutti civili per aver quest'ultimo occupato in via esclusiva (a partire dal 6.12.1996) – escludendo dal godimento gli altri comunisti – l'immobile in comunione ereditaria, sito nel
Comune di CI lungo la via P. Romei ed identificato al foglio 8, part. 461.
Con sentenza parziale n. 243/2019, il Tribunale ha dichiarato esecutivo il progetto divisionale dei beni ereditari predisposto dal ctu, provvedendo, con separato provvedimento del 6.6.2019, ad assegnare all'odierno appellante l'immobile dallo stesso già occupato.
4 Corte d'Appello
La causa è, quindi, proseguita in ordine alla domanda risarcitoria proposta dall'attore.
Con l'impugnata sentenza, il Tribunale ha accolto la domanda risarcitoria, accertando: 1) la natura comune e indivisa del bene identificato al foglio 8, particella 461 del Comune di CI, dall'apertura della successione di del 26.3.1980 sino alla sua assegnazione all'odierno Controparte_1 appellante con ordinanza del 6.6.2019; 2) l'illecita condotta dell'appellante, il quale ha utilizzato l'immobile – dal 6.12.1996 sino al 6.6.2019 – in modo da escludere il godimento degli altri comunisti;
3) l'esistenza del danno derivato dall'avere impedito a il godimento del bene in Persona_1
questione.
Il Tribunale ha, quindi, provveduto alla quantificazione equitativa del danno in
€ 31.500, commisurandola alla quota di 21/54 posseduta dal danneggiato, alla durata dell'illecito ed al valore locativo di mercato dell'immobile, dal ctu stimato all'attualità in € 300 mensili.
Le circostanze indicate ai punti n. 1 e n. 2 non sono state oggetto di specifica impugnazione.
Non è stata oggetto di specifico motivo d'appello neanche l'identificazione del bene occupato. Si legge in proposito nella sentenza quanto segue: «E' opportuno evidenziare che nella prima relazione peritale del CTU dott. agr Per_3
è stato espressamente chiarito che la corretta identificazione catastale del
[...] fabbricato oggetto del godimento esclusivo ed escludente di Parte_1
è il foglio 8 part. 461 e non il foglio 8 part. 461 sub 1 e 2 come erroneamente
[...] esposto dalle parti negli atti introduttivi. E' pacificamente emerso, infatti, che i sub
1 e 2 della particella 461 (avuto riguardo ai dati esistenti all'inizio del giudizio) identificano un diverso cespite occupato dagli eredi d » (pag. Persona_4
4).
L'illecita occupazione ha, quindi, riguardato il rustico identificato al foglio 8, particella 461, ma non anche i sub 1 e 2 della medesima particella.
3. Il danneggiato ha chiesto in primo grado il risarcimento del danno consistito nella perdita dei frutti civili (corrispondenti al canone di affitto) per essere stato privato del godimento dell'immobile comune a causa dell'illecita condotta del fratello . Pt_1
5 Corte d'Appello
L'appellante deduce la mancata prova del pregiudizio in concreto sofferto dal defunto fratello Per_1
Secondo la giurisprudenza, «in caso di comproprietà del bene, l'occupante che ne abbia goduto in via esclusiva è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili, solo qualora gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e ciò non sia stato loro consentito poiché tale utilizzo costituisce una manifestazione del diritto di comproprietà» (Cass. n.
12662/2025; Cass. n. 31105/2023; Cass. n. 2423/2015; Cass. n.
24647/2010).
L'art. 1102 c.c. riconosce a ciascun comproprietario il diritto di utilizzare e godere dell'intera cosa comune, anche in misura particolare e più intensa, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso, secondo il loro diritto. Pertanto, se l'uso individuale del bene in comunione rispetta i limiti dettati dall'art. 1102 c.c., non è dovuto alcun risarcimento ai comproprietari che siano rimasti inerti o vi abbiano acconsentito, né si configura un'indennità per la mera occupazione del bene, poiché tale utilizzo costituisce pur sempre manifestazione del diritto di comproprietà che compete al singolo e che investe l'intera cosa comune
(Cass. n. 18458/2022; Cass. n. 7019/2019).
Ne deriva che l'occupante, pur godendo dell'intero bene in modo esclusivo, è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili solo qualora gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e ciò non sia stato loro consentito (Cass. 10264/2023; Cass.
18458/2022).
4. Il Tribunale ha accertato che l'immobile «è stato utilizzato in via esclusiva da e che dal 6/12/1996 tale utilizzo è divenuto anche Parte_1 escludente in pregiudizio degli altri germani comproprietari e compossessori che avevano espressamente chiesto il pari godimento. In tal senso è esaustivo il valore di giudicato che accompagna la sentenza n. 562/2010 resa dal Tribunale di Palmi, divenuta definitiva, che ha accertato, appunto, a far data dal 6/12/1996 l'illegittima privazione del compossesso ch ha perpetrato anche nei Parte_1 confronti d Tale situazione di illegittima occupazione Persona_1 esclusiva è proseguita sino al 6/06/2019, cioè sino alla data della divisione giudiziale
6 Corte d'Appello
perfezionata tra le parti ed in forza della quale pe è Persona_1 venuta meno la comproprietà sul bene de quo» (pag. 4 della sentenza).
Le predette circostanze non sono state oggetto di specifico motivo d'impugnazione.
L'accertamento del Tribunale, oltre a non essere specificamente contestato dall'appellante, trova riscontro nell'acquisito materiale istruttorio.
Con la sentenza n. 562/2010, il Tribunale di Palmi ha accolto il ricorso proposto da al fine di essere reintegrato nel possesso Persona_1 dell'immobile. Si legge nella richiamata sentenza: «comprovata la situazione di compossesso (…) è dimostrato dall'istruttoria svolta (…) che l'accesso all'immobile
è stato sottratto alla disponibilità di essi ricorrenti (…) mediante la chiusura dell'ingresso dalla Via P. Romei».
La volontà del danneggiato di godere in via diretta del bene comune si desume dalla stessa proposizione dell'azione giudiziale e trova ulteriore conferma nella missiva – ricevuta dall'appellante il 7.7.2006 – con cui il predetto, unitamente agli altri coeredi, ha lamentato l'impossibilità di farne utilizzo a causa dell'ostruzionistica condotta dell'occupante: «sta di fatto che Lei continuamente ci impedisce l'esercizio di questo nostro diritto, in quanto per l'accesso all'immobile di comune proprietà “la casa paterna di Via P.le Romei di CI
(RC) con garage annessi e locali adiacenti”, le chiavi in nostro possesso non aprono più le porte, perché le serrature sono state sostituite. Già in precedenza si era verificata la stessa situazione ed in quelle occasioni siamo stati costretti a fare intervenire i Carabinieri».
Risulta, quindi, provato anche che il danneggiato, pur manifestando la propria volontà (quale comproprietario) di godere direttamente del bene comune e ha visto pregiudicato il proprio diritto dalla condotta dell'appellante, il indiviso, quale ha utilizzato l'immobile in modo tale da impedirne il pari godimento in capo agli altri comunisti.
5. L'appellante critica la sentenza impugnata per avere ravvisato una prova presuntiva del danno. Argomenta che non si può escludere che alcuni die germani avrebbero potuto pretendere la loro quota in natura impedendo la divisione dell'immobile che sarebbe rimasto insuscettibile di sfruttamento economico. Sottolinea al riguardo le pessime condizioni statiche del manufatto per come accertate dal ctu.
7 Corte d'Appello
La doglianza è infondata.
Con elaborato depositato il 5.11.2015 il ctu, dott. , ha accertato che il Per_3
piano terra è destinato in parte ad autorimessa e in parte a magazzino. Il primo piano si compone di un corridoio, quattro vani, una cucina, due bagni, di un ripostiglio e due terrazzini.
Tali caratteristiche inducono a ravvisare la natura fruttifera dell'immobile.
È questa circostanza – la natura fruttifera – che giustifica la presunzione di utilizzo economico del bene e conseguentemente del danno-conseguenza derivante dall'occupazione esclusiva.
Non si può presumere invece un comportamento dei germani tale da impedire lo sfruttamento economico. Ogni presunzione si fonda u un dato di normalità
e di razionalità economica. Si presume cioè un comportamento razionale, ossia coerente con un obiettivo di convenienza economica.
Le pessime condizioni di conservazione e manutenzione del bene non escludono la natura fruttifera del bene e l'utilizzo dello stesso, previa realizzazione di lavori di ripristino della funzionalità e di manutenzione. Il che può rilevare per la riduzione del danno. Ma l'appellante non allega e non prova l'importo necessario per ripristinare la piena funzionalità del bene.
Pertanto può essere confermato l'importo indicato dal ctu come valore locativo. Precisamente il ctu ha determinato il canone di locazione in € 300 mensili (secondo le valutazioni O.M.I.), tenuto conto «di tutte le caratteristiche intrinseche ed estrinseche del bene oggetto di stima, e il più probabile valore di mercato».
La valutazione è avvenuta secondo il criterio sintetico-comparativo, basato
«sull'esistenza di immobili simili, situati nella stessa zona e con analoghe caratteristiche costruttive» (pag. 30-31 della relazione).
Deve ritenersi pertanto confermato nell'an il diritto il diritto degli appellati
(aventi causa dell'attore) al risarcimento del danno consistito nella perdita dei frutti civili quale conseguenza del mancato godimento dell'immobile comune, causato dall'occupazione dell'odierno appellante.
Il motivo d'appello riguardante l'an debeatur va dunque rigettato.
3.- Sul quantum debeatur
8 Corte d'Appello
1. L'appellante critica il criterio utilizzato dal Tribunale per la determinazione del danno, siccome commisurato ad una quota di comproprietà sul bene non correttamente individuata.
La sentenza, deduce l'appellante, ha errato nell'accertare – sin dall'inizio dell'illecita occupazione – la consistenza della quota dell'attore in 21/54. In realtà la quota di comproprietà del danneggiato (al 6.12.1996 pari a 10/54) si
è accresciuta nel tempo, per il tramite di più atti dispositivi, sino ad arrivare, soltanto alla data del 29.11.2014, a 21/54.
L'appellante chiede, in via subordinata, la rideterminazione del risarcimento in € 15.381,40 tenuto conto dell'effettiva consistenza della quota dell'attore, individuata «ratione temporis».
2. Parte appellante eccepisce l'inammissibilità della censura, costituendo una domanda nuova ex art. 345 c.p.c.
L'eccezione è infondata.
L'appellante contesta il modus operandi del giudice, il quale ha commisurato il risarcimento ad una quota di comproprietà sul bene comune erroneamente individuata in capo al danneggiato, in difformità alle risultanze della ctu.
La doglianza di parte appellante riguarda quindi l'errata valutazione da parte del Tribunale degli acquisiti elementi istruttori, e non introduce alcuna novità in sede d'impugnazione.
3. Nel merito il motivo è parzialmente fondato.
Il Tribunale ha determinato il danno in € 31.500, commisurandolo – per l'intero periodo nel quale si è protratta l'occupazione esclusiva illecita – alla quota di proprietà indivisa di 21/54 spettante al danneggiato.
La determinazione non è condivisibile, in quanto – come risultato dalla relazione del ctu, dott. , depositata il 5.11.2015 – la quota di Per_3 comproprietà dell'attore sul dedotto immobile si è accresciuta nel tempo (pag.
14-15) e quindi non è stata sin dall'inizio del periodo in questione pari a 21/54.
In particolare:
a) alla data dell'apertura della successione del de cuius Controparte_1
(26.3.1980), il danneggiato ha ereditato quota sul bene comune di 4/54;
b) a seguito di atto di donazione del 19.4.1996, la coerede Persona_5
ha ceduto al danneggiato la propria quota di 6/54;
9 Corte d'Appello
c) con scrittura privata del 3.4.2014 il danneggiato ha acquistato dal coerede l'ulteriore quota di 10/54; Controparte_11
d) con scrittura privata del 29.11.2014, il coerede ha ceduto Controparte_7
al danneggiato propria quota di 1/54.
Le ricostruite vicende giuridiche trovano conforto nella documentazione in atti e, in ogni caso, non sono oggetto di contestazione.
La quota di comproprietà dell'attore sull'immobile indiviso, all'epoca di inizio dell'illecita condotta dell'appellante (6.12.1996), è risultata pari a 10/54, per accrescersi, alla data del 3.4.2014, in misura pari a 20/54 e consolidarsi, al
29.11.2014, nella misura di 21/54.
4. Gli appellati deducono che «tutti i coeredi, tra cui i , erano Parte_1 al corrente che le scritture private erano da considerarsi una formalizzazione della situazione di fatto già in essere».
La difesa è infondata, siccome sprovvista di prova e svincolata dall'esistente situazione giuridica.
5. L'importo del valore locativo di mercato dell'immobile accertato in € 300 mensili va rapportato alla quota di comproprietà sul bene di cui era titolare il danneggiato. Va pertanto distinto tale importo a seconda dei vari periodi nel corso dei quali è stata modificata la quota spettante all'appellato.
Non è condivisibile quindi la sentenza impugnata nella parte in cui non ha operato tale distinzione, considerando quindi lo stesso importo nonostante la diversità della quota di cui è stato via via titolare Persona_1 nell'arco di tempo considerato.
Occorre pertanto tener conto di tale distinzione.
Conseguentemente il danno in favore degli appellati, eredi di
[...]
, va così rideterminato: «a) dal 6.12.1996 al 3.4.2014: 207 mesi Persona_1
x € 55,56 = € 11.500; b) dal 3.4.2014 al 29.11.2014: 8 mesi x € 111,10 = € 888,80; c) dal 29.11.2014 al 6.6.2019: 55 mesi x € 116,70 = € 6.418,50», per un totale di €
18.807,30, oltre alla rivalutazione monetaria e gli interessi legali – computati sulla somma annualmente rivalutata – dall'illecito (6.12.1996) sino al soddisfo.
4.- Spese processuali
10 Corte d'Appello
L'accoglimento dell'appello, pur parziale, impone la nuova regolamentazione delle spese giudiziali del doppio grado tra l'appellante ed i costituiti appellati, tenendo conto dell'esito unitario e globale della lite.
In ragione del divario tra l'importo chiesto e quello accertato, si reputa equo compensare per metà le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, ponendo a carico dell'appellante la restante parte, che si liquida – in forza del d.m. n. 147/2022 e considerati i parametri minimi dello scaglione tra € 26.000
e € 52.000 (in considerazione dell'oggetto e della non particolare complessità della controversia) – in € 1.904,50 per il primo grado (€ 425,5 per la fase di studio, € 301 per la fase introduttiva, € 451,50 per la fase di trattazione/istruttoria, € 726,50 per la fase decisionale).
Per il secondo grado si tiene conto dello scaglione tra € 5.201 e € 26.000, considerata la differenza tra l'importo in contestazione in secondo grado e l'importo riconosciuto, nonché dei parametri minimi, attesa la bassa complessità della causa e la mancanza di istruttoria orale in secondo grado.
Di conseguenza la restante parte (metà) si liquida in complessivi € 1.453,00, oltre al rimborso delle spese generali del 15% sull'imponibile, iva e c.p. come per legge, con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore degli avv.ti EL IA
e EN CA IA, difensori degli appellati.
Le spese di ctu vanno ripartite tra le parti in quote uguali. Nulla sulle spese nei confronti degli appellati contumaci, siccome estranei alla domanda risarcitoria.
p.q.m.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sez. Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, , , ,
[...] Controparte_4 Parte_2 Controparte_5 [...]
, , , , CP_6 Controparte_7 CP_8 Controparte_9
, , , , CP_10 Controparte_11 CP_12 Controparte_9
, (in proprio e quale erede di Controparte_1 Controparte_1 CP_16
), (in proprio e quale erede di
[...] Controparte_9 Per_2
), , e ,
[...] Controparte_13 Controparte_14 Controparte_1
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
11 Corte d'Appello
- accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, ridetermina il risarcimento del danno in favore degli appellati, per le causali di cui in motivazione, in € 18.807,30, oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma originaria annualmente rivalutata, dal
6.12.1996 sino al soddisfo;
- rigetta nel resto l'appello;
- compensa per la metà le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio tra l'appellante e gli appellati costituiti, ponendo a carico del primo la restante parte che liquida in € 1.904,50 per il primo grado ed € 1.453,00 per il secondo grado, oltre al rimborso delle spese generali del 15% sull'imponibile, iva e c.p. come per legge, con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore dei costituiti avv.ti
EL IA e EN CA IA;
- dispone la ripartizione delle spese di ctu in quote uguali tra le parti;
- nulla sulle spese nei confronti degli appellati contumaci.
Reggio Calabria, 23.12.2025
Il presidente est.
dott. Natalino Sapone
12
n. 1038/2019
C O R T E D
'
A P P E L L O
DI GG AB
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
dott. Natalino Sapone presidente rel. dott.ssa Federica Rende consigliera dott.ssa Rosa Maria Bova consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 1038/2019 R.G.A.C. vertente tra
(c.f. ), nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
03/12/1940, difeso e rappresentato dall'avv. Carmela Bruniani (c.f.
), elettivamente domiciliato in Rizziconi, via Garibaldi, C.F._2
n. 51
appellante
e
(c.f. ), nato il [...] a [...] Controparte_1 C.F._3
e (c.f. ), nato il [...] a [...] Controparte_2 C.F._4
- quali eredi di (nato l'[...] a [...] e Persona_1 deceduto l'8.7.2015) - rappresentati e difesi dagli avv.ti EL IA (c.f.
) e EN CA IA (c.f. ) CodiceFiscale_5 C.F._6
elettivamente domiciliati in Palmi (RC), via Gramsci, n. 73
appellati
1 Corte d'Appello
e
, nata il [...] a [...], , Controparte_3 Controparte_4 nata in [...] il [...], , nata l'[...] a Parte_2
SC (NA), , nata l'[...] a [...], Controparte_5
, nata il [...] a [...], , Controparte_6 Controparte_7
nato il [...] a [...], , nata il [...] a CP_8
RI (RC), , nata il [...] a [...], Controparte_9
, nata il [...] a [...], , nato il CP_10 Controparte_11
17.6.1924 a CI (RC), , nata l'[...] a [...], CP_12
, nata il [...] in [...], Controparte_9 CP_1
, nato il [...] in [...], , nato
[...] Controparte_1
l'1.6.1966 a RI (in proprio e quale erede di ), Persona_2
, nata il [...] a [...] (in proprio e quale erede di Controparte_9
),
, nato il [...] a [...], Persona_2 Controparte_13 CP_14
, nato il [...] a [...] e , nato [...] a
[...] Controparte_1
CI (RC)
appellati contumaci
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto.
***
La sentenza viene redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. n. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
- Domanda di parte appellante
2 Corte d'Appello
Con atto d'appello notificato il 20.12.2019, ha Parte_1
impugnato la sentenza n. 1057/2019, pubblicata il 25.11.2019 e notificata l'11.12.2019, con cui il Tribunale di Palmi – a definizione del procedimento iscritto al n. 487/2014 R.G. – lo ha condannato al risarcimento del danno in favore dell'attore, il defunto (dante causa dei Persona_1
costituiti appellati), per illecita occupazione di immobile caduto in comunione ereditaria, liquidato in € 31.500, oltre agli interessi legali dalla pronuncia sino al soddisfo, ponendo a carico del soccombente le spese processuali.
Con il primo motivo l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui ha ritenuto raggiunta la prova, tramite presunzioni semplici, del danno da illecita occupazione del bene.
Con il secondo motivo l'appellante censura la quantificazione del danno da parte del Tribunale, poiché calcolato su una quota di comproprietà accertata in modo errato in capo all'attore.
- Difese degli appellati
Il 3.4.2020 si sono costituiti e (quali Controparte_1 Controparte_2
eredi di , deceduto nel corso del primo grado) Persona_1 eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello poiché generico;
nel merito hanno chiesto il rigetto dell'appello in quanto infondato.
Gli appellati eccepiscono l'inammissibilità del secondo motivo di gravame, riguardando contestazioni (errato accertamento, ai fini della quantificazione del danno, della consistenza della quota sul bene in comunione spettante al danneggiato) per la prima volta sollevate in secondo grado.
Le altre parti appellate (meglio indicate in epigrafe), pur ritualmente citate, non si sono costituite.
Con ordinanza del 26.6.2024 è stata dichiarata l'interruzione del processo per decesso dell'appellata contumace . Persona_2
Con ricorso depositato il 24.9.2024, ritualmente notificato, l'appellante – in esecuzione dell'ordinanza interruttiva – ha riassunto il giudizio nei confronti degli eredi, e (già citati in proprio), i Controparte_1 Controparte_9
quali non si sono costituiti.
***
3 Corte d'Appello
1.- Sulla violazione dell'art. 342 c.p.c.
1. Gli appellati eccepiscono, in via preliminare, l'inammissibilità del gravame, siccome generico, per violazione dell'art. 342 c.p.c.
2. L'eccezione è infondata, in quanto l'appello individua, in modo chiaro e specifico, i motivi di doglianza, affiancando ad una parte volitiva una parte argomentativa confutante e contrastante le ragioni del primo giudice, in conformità a quanto sostenuto dalle SS.UU. della S.C. con ordinanza n.
8845/2017.
Il contenuto dell'atto introduttivo deve, pertanto, ritenersi conforme alle prescrizioni dettate dall'art. 342 c.p.c.
2.- Sulla prova del danno
1. L'appellante critica la sentenza nella parte in cui ha ritenuto provato, in via presuntiva, il danno da illecita occupazione dell'immobile in comproprietà indivisa subito dal defunto attore (dante causa Persona_1
dei costituiti appellati).
L'appellante – nel ritenere l'insussistenza in re ipsa del danno – deduce l'omessa prova da parte del danneggiato dell'effettivo e concreto pregiudizio sofferto quale conseguenza del mancato godimento del bene indiviso.
2. Il motivo è infondato.
– dante causa dei costituiti appellati – ha agito Persona_1
nei confronti dei coeredi per richiedere la divisione giudiziale dei beni facenti parte dell'asse ereditario del de cuius (deceduto in CI Controparte_1
il 26.3.1980) e nei confronti di uno dei coeredi, il fratello Controparte_15
(odierno appellante), per ottenere la corresponsione dei frutti civili per aver quest'ultimo occupato in via esclusiva (a partire dal 6.12.1996) – escludendo dal godimento gli altri comunisti – l'immobile in comunione ereditaria, sito nel
Comune di CI lungo la via P. Romei ed identificato al foglio 8, part. 461.
Con sentenza parziale n. 243/2019, il Tribunale ha dichiarato esecutivo il progetto divisionale dei beni ereditari predisposto dal ctu, provvedendo, con separato provvedimento del 6.6.2019, ad assegnare all'odierno appellante l'immobile dallo stesso già occupato.
4 Corte d'Appello
La causa è, quindi, proseguita in ordine alla domanda risarcitoria proposta dall'attore.
Con l'impugnata sentenza, il Tribunale ha accolto la domanda risarcitoria, accertando: 1) la natura comune e indivisa del bene identificato al foglio 8, particella 461 del Comune di CI, dall'apertura della successione di del 26.3.1980 sino alla sua assegnazione all'odierno Controparte_1 appellante con ordinanza del 6.6.2019; 2) l'illecita condotta dell'appellante, il quale ha utilizzato l'immobile – dal 6.12.1996 sino al 6.6.2019 – in modo da escludere il godimento degli altri comunisti;
3) l'esistenza del danno derivato dall'avere impedito a il godimento del bene in Persona_1
questione.
Il Tribunale ha, quindi, provveduto alla quantificazione equitativa del danno in
€ 31.500, commisurandola alla quota di 21/54 posseduta dal danneggiato, alla durata dell'illecito ed al valore locativo di mercato dell'immobile, dal ctu stimato all'attualità in € 300 mensili.
Le circostanze indicate ai punti n. 1 e n. 2 non sono state oggetto di specifica impugnazione.
Non è stata oggetto di specifico motivo d'appello neanche l'identificazione del bene occupato. Si legge in proposito nella sentenza quanto segue: «E' opportuno evidenziare che nella prima relazione peritale del CTU dott. agr Per_3
è stato espressamente chiarito che la corretta identificazione catastale del
[...] fabbricato oggetto del godimento esclusivo ed escludente di Parte_1
è il foglio 8 part. 461 e non il foglio 8 part. 461 sub 1 e 2 come erroneamente
[...] esposto dalle parti negli atti introduttivi. E' pacificamente emerso, infatti, che i sub
1 e 2 della particella 461 (avuto riguardo ai dati esistenti all'inizio del giudizio) identificano un diverso cespite occupato dagli eredi d » (pag. Persona_4
4).
L'illecita occupazione ha, quindi, riguardato il rustico identificato al foglio 8, particella 461, ma non anche i sub 1 e 2 della medesima particella.
3. Il danneggiato ha chiesto in primo grado il risarcimento del danno consistito nella perdita dei frutti civili (corrispondenti al canone di affitto) per essere stato privato del godimento dell'immobile comune a causa dell'illecita condotta del fratello . Pt_1
5 Corte d'Appello
L'appellante deduce la mancata prova del pregiudizio in concreto sofferto dal defunto fratello Per_1
Secondo la giurisprudenza, «in caso di comproprietà del bene, l'occupante che ne abbia goduto in via esclusiva è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili, solo qualora gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e ciò non sia stato loro consentito poiché tale utilizzo costituisce una manifestazione del diritto di comproprietà» (Cass. n.
12662/2025; Cass. n. 31105/2023; Cass. n. 2423/2015; Cass. n.
24647/2010).
L'art. 1102 c.c. riconosce a ciascun comproprietario il diritto di utilizzare e godere dell'intera cosa comune, anche in misura particolare e più intensa, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso, secondo il loro diritto. Pertanto, se l'uso individuale del bene in comunione rispetta i limiti dettati dall'art. 1102 c.c., non è dovuto alcun risarcimento ai comproprietari che siano rimasti inerti o vi abbiano acconsentito, né si configura un'indennità per la mera occupazione del bene, poiché tale utilizzo costituisce pur sempre manifestazione del diritto di comproprietà che compete al singolo e che investe l'intera cosa comune
(Cass. n. 18458/2022; Cass. n. 7019/2019).
Ne deriva che l'occupante, pur godendo dell'intero bene in modo esclusivo, è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili solo qualora gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e ciò non sia stato loro consentito (Cass. 10264/2023; Cass.
18458/2022).
4. Il Tribunale ha accertato che l'immobile «è stato utilizzato in via esclusiva da e che dal 6/12/1996 tale utilizzo è divenuto anche Parte_1 escludente in pregiudizio degli altri germani comproprietari e compossessori che avevano espressamente chiesto il pari godimento. In tal senso è esaustivo il valore di giudicato che accompagna la sentenza n. 562/2010 resa dal Tribunale di Palmi, divenuta definitiva, che ha accertato, appunto, a far data dal 6/12/1996 l'illegittima privazione del compossesso ch ha perpetrato anche nei Parte_1 confronti d Tale situazione di illegittima occupazione Persona_1 esclusiva è proseguita sino al 6/06/2019, cioè sino alla data della divisione giudiziale
6 Corte d'Appello
perfezionata tra le parti ed in forza della quale pe è Persona_1 venuta meno la comproprietà sul bene de quo» (pag. 4 della sentenza).
Le predette circostanze non sono state oggetto di specifico motivo d'impugnazione.
L'accertamento del Tribunale, oltre a non essere specificamente contestato dall'appellante, trova riscontro nell'acquisito materiale istruttorio.
Con la sentenza n. 562/2010, il Tribunale di Palmi ha accolto il ricorso proposto da al fine di essere reintegrato nel possesso Persona_1 dell'immobile. Si legge nella richiamata sentenza: «comprovata la situazione di compossesso (…) è dimostrato dall'istruttoria svolta (…) che l'accesso all'immobile
è stato sottratto alla disponibilità di essi ricorrenti (…) mediante la chiusura dell'ingresso dalla Via P. Romei».
La volontà del danneggiato di godere in via diretta del bene comune si desume dalla stessa proposizione dell'azione giudiziale e trova ulteriore conferma nella missiva – ricevuta dall'appellante il 7.7.2006 – con cui il predetto, unitamente agli altri coeredi, ha lamentato l'impossibilità di farne utilizzo a causa dell'ostruzionistica condotta dell'occupante: «sta di fatto che Lei continuamente ci impedisce l'esercizio di questo nostro diritto, in quanto per l'accesso all'immobile di comune proprietà “la casa paterna di Via P.le Romei di CI
(RC) con garage annessi e locali adiacenti”, le chiavi in nostro possesso non aprono più le porte, perché le serrature sono state sostituite. Già in precedenza si era verificata la stessa situazione ed in quelle occasioni siamo stati costretti a fare intervenire i Carabinieri».
Risulta, quindi, provato anche che il danneggiato, pur manifestando la propria volontà (quale comproprietario) di godere direttamente del bene comune e ha visto pregiudicato il proprio diritto dalla condotta dell'appellante, il indiviso, quale ha utilizzato l'immobile in modo tale da impedirne il pari godimento in capo agli altri comunisti.
5. L'appellante critica la sentenza impugnata per avere ravvisato una prova presuntiva del danno. Argomenta che non si può escludere che alcuni die germani avrebbero potuto pretendere la loro quota in natura impedendo la divisione dell'immobile che sarebbe rimasto insuscettibile di sfruttamento economico. Sottolinea al riguardo le pessime condizioni statiche del manufatto per come accertate dal ctu.
7 Corte d'Appello
La doglianza è infondata.
Con elaborato depositato il 5.11.2015 il ctu, dott. , ha accertato che il Per_3
piano terra è destinato in parte ad autorimessa e in parte a magazzino. Il primo piano si compone di un corridoio, quattro vani, una cucina, due bagni, di un ripostiglio e due terrazzini.
Tali caratteristiche inducono a ravvisare la natura fruttifera dell'immobile.
È questa circostanza – la natura fruttifera – che giustifica la presunzione di utilizzo economico del bene e conseguentemente del danno-conseguenza derivante dall'occupazione esclusiva.
Non si può presumere invece un comportamento dei germani tale da impedire lo sfruttamento economico. Ogni presunzione si fonda u un dato di normalità
e di razionalità economica. Si presume cioè un comportamento razionale, ossia coerente con un obiettivo di convenienza economica.
Le pessime condizioni di conservazione e manutenzione del bene non escludono la natura fruttifera del bene e l'utilizzo dello stesso, previa realizzazione di lavori di ripristino della funzionalità e di manutenzione. Il che può rilevare per la riduzione del danno. Ma l'appellante non allega e non prova l'importo necessario per ripristinare la piena funzionalità del bene.
Pertanto può essere confermato l'importo indicato dal ctu come valore locativo. Precisamente il ctu ha determinato il canone di locazione in € 300 mensili (secondo le valutazioni O.M.I.), tenuto conto «di tutte le caratteristiche intrinseche ed estrinseche del bene oggetto di stima, e il più probabile valore di mercato».
La valutazione è avvenuta secondo il criterio sintetico-comparativo, basato
«sull'esistenza di immobili simili, situati nella stessa zona e con analoghe caratteristiche costruttive» (pag. 30-31 della relazione).
Deve ritenersi pertanto confermato nell'an il diritto il diritto degli appellati
(aventi causa dell'attore) al risarcimento del danno consistito nella perdita dei frutti civili quale conseguenza del mancato godimento dell'immobile comune, causato dall'occupazione dell'odierno appellante.
Il motivo d'appello riguardante l'an debeatur va dunque rigettato.
3.- Sul quantum debeatur
8 Corte d'Appello
1. L'appellante critica il criterio utilizzato dal Tribunale per la determinazione del danno, siccome commisurato ad una quota di comproprietà sul bene non correttamente individuata.
La sentenza, deduce l'appellante, ha errato nell'accertare – sin dall'inizio dell'illecita occupazione – la consistenza della quota dell'attore in 21/54. In realtà la quota di comproprietà del danneggiato (al 6.12.1996 pari a 10/54) si
è accresciuta nel tempo, per il tramite di più atti dispositivi, sino ad arrivare, soltanto alla data del 29.11.2014, a 21/54.
L'appellante chiede, in via subordinata, la rideterminazione del risarcimento in € 15.381,40 tenuto conto dell'effettiva consistenza della quota dell'attore, individuata «ratione temporis».
2. Parte appellante eccepisce l'inammissibilità della censura, costituendo una domanda nuova ex art. 345 c.p.c.
L'eccezione è infondata.
L'appellante contesta il modus operandi del giudice, il quale ha commisurato il risarcimento ad una quota di comproprietà sul bene comune erroneamente individuata in capo al danneggiato, in difformità alle risultanze della ctu.
La doglianza di parte appellante riguarda quindi l'errata valutazione da parte del Tribunale degli acquisiti elementi istruttori, e non introduce alcuna novità in sede d'impugnazione.
3. Nel merito il motivo è parzialmente fondato.
Il Tribunale ha determinato il danno in € 31.500, commisurandolo – per l'intero periodo nel quale si è protratta l'occupazione esclusiva illecita – alla quota di proprietà indivisa di 21/54 spettante al danneggiato.
La determinazione non è condivisibile, in quanto – come risultato dalla relazione del ctu, dott. , depositata il 5.11.2015 – la quota di Per_3 comproprietà dell'attore sul dedotto immobile si è accresciuta nel tempo (pag.
14-15) e quindi non è stata sin dall'inizio del periodo in questione pari a 21/54.
In particolare:
a) alla data dell'apertura della successione del de cuius Controparte_1
(26.3.1980), il danneggiato ha ereditato quota sul bene comune di 4/54;
b) a seguito di atto di donazione del 19.4.1996, la coerede Persona_5
ha ceduto al danneggiato la propria quota di 6/54;
9 Corte d'Appello
c) con scrittura privata del 3.4.2014 il danneggiato ha acquistato dal coerede l'ulteriore quota di 10/54; Controparte_11
d) con scrittura privata del 29.11.2014, il coerede ha ceduto Controparte_7
al danneggiato propria quota di 1/54.
Le ricostruite vicende giuridiche trovano conforto nella documentazione in atti e, in ogni caso, non sono oggetto di contestazione.
La quota di comproprietà dell'attore sull'immobile indiviso, all'epoca di inizio dell'illecita condotta dell'appellante (6.12.1996), è risultata pari a 10/54, per accrescersi, alla data del 3.4.2014, in misura pari a 20/54 e consolidarsi, al
29.11.2014, nella misura di 21/54.
4. Gli appellati deducono che «tutti i coeredi, tra cui i , erano Parte_1 al corrente che le scritture private erano da considerarsi una formalizzazione della situazione di fatto già in essere».
La difesa è infondata, siccome sprovvista di prova e svincolata dall'esistente situazione giuridica.
5. L'importo del valore locativo di mercato dell'immobile accertato in € 300 mensili va rapportato alla quota di comproprietà sul bene di cui era titolare il danneggiato. Va pertanto distinto tale importo a seconda dei vari periodi nel corso dei quali è stata modificata la quota spettante all'appellato.
Non è condivisibile quindi la sentenza impugnata nella parte in cui non ha operato tale distinzione, considerando quindi lo stesso importo nonostante la diversità della quota di cui è stato via via titolare Persona_1 nell'arco di tempo considerato.
Occorre pertanto tener conto di tale distinzione.
Conseguentemente il danno in favore degli appellati, eredi di
[...]
, va così rideterminato: «a) dal 6.12.1996 al 3.4.2014: 207 mesi Persona_1
x € 55,56 = € 11.500; b) dal 3.4.2014 al 29.11.2014: 8 mesi x € 111,10 = € 888,80; c) dal 29.11.2014 al 6.6.2019: 55 mesi x € 116,70 = € 6.418,50», per un totale di €
18.807,30, oltre alla rivalutazione monetaria e gli interessi legali – computati sulla somma annualmente rivalutata – dall'illecito (6.12.1996) sino al soddisfo.
4.- Spese processuali
10 Corte d'Appello
L'accoglimento dell'appello, pur parziale, impone la nuova regolamentazione delle spese giudiziali del doppio grado tra l'appellante ed i costituiti appellati, tenendo conto dell'esito unitario e globale della lite.
In ragione del divario tra l'importo chiesto e quello accertato, si reputa equo compensare per metà le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, ponendo a carico dell'appellante la restante parte, che si liquida – in forza del d.m. n. 147/2022 e considerati i parametri minimi dello scaglione tra € 26.000
e € 52.000 (in considerazione dell'oggetto e della non particolare complessità della controversia) – in € 1.904,50 per il primo grado (€ 425,5 per la fase di studio, € 301 per la fase introduttiva, € 451,50 per la fase di trattazione/istruttoria, € 726,50 per la fase decisionale).
Per il secondo grado si tiene conto dello scaglione tra € 5.201 e € 26.000, considerata la differenza tra l'importo in contestazione in secondo grado e l'importo riconosciuto, nonché dei parametri minimi, attesa la bassa complessità della causa e la mancanza di istruttoria orale in secondo grado.
Di conseguenza la restante parte (metà) si liquida in complessivi € 1.453,00, oltre al rimborso delle spese generali del 15% sull'imponibile, iva e c.p. come per legge, con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore degli avv.ti EL IA
e EN CA IA, difensori degli appellati.
Le spese di ctu vanno ripartite tra le parti in quote uguali. Nulla sulle spese nei confronti degli appellati contumaci, siccome estranei alla domanda risarcitoria.
p.q.m.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sez. Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, , , ,
[...] Controparte_4 Parte_2 Controparte_5 [...]
, , , , CP_6 Controparte_7 CP_8 Controparte_9
, , , , CP_10 Controparte_11 CP_12 Controparte_9
, (in proprio e quale erede di Controparte_1 Controparte_1 CP_16
), (in proprio e quale erede di
[...] Controparte_9 Per_2
), , e ,
[...] Controparte_13 Controparte_14 Controparte_1
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
11 Corte d'Appello
- accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, ridetermina il risarcimento del danno in favore degli appellati, per le causali di cui in motivazione, in € 18.807,30, oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma originaria annualmente rivalutata, dal
6.12.1996 sino al soddisfo;
- rigetta nel resto l'appello;
- compensa per la metà le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio tra l'appellante e gli appellati costituiti, ponendo a carico del primo la restante parte che liquida in € 1.904,50 per il primo grado ed € 1.453,00 per il secondo grado, oltre al rimborso delle spese generali del 15% sull'imponibile, iva e c.p. come per legge, con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore dei costituiti avv.ti
EL IA e EN CA IA;
- dispone la ripartizione delle spese di ctu in quote uguali tra le parti;
- nulla sulle spese nei confronti degli appellati contumaci.
Reggio Calabria, 23.12.2025
Il presidente est.
dott. Natalino Sapone
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