Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 23/04/2025, n. 602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 602 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
Ruolo Generale nr.1762/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, Sezione Seconda Civile, riunita in Camera di consiglio, con l'intervento dei magistrati:
dott. Filippo LABELLARTE
Presidente
dott. Luciano GUAGLIONE Consigliere
dott. Leonardo NOTA
Giudice Ausiliario Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello come innanzi rubricata, promossa
Da
, nato a [...] il [...], ivi residente ed Parte_1 elettivamente domiciliato in Bari alla via P.Amedeo, 141 presso lo studio Traversa, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Carolina Rita
Scarano e Lucia D'Amico, in virtù di procura in atti
appellante
Contro
, nato a [...] il [...], ivi residente ed ivi Controparte_1 elettivamente domiciliato al Viale dei Cappuccini n.23 presso lo studio dell'avv. Ricciardi
Salvatore, dal quale è rappresentato e difeso in forza di procura in atti
appellato
pagina 1 di 13
Oggetto: appello avverso la sentenza n.2301/2019, resa dal Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, in data 9/10/2019, pubblicata in pari data, a definizione del giudizio n.543/2013 r.g., promosso dall' odierno appellato, in danno dell'odierno appellante ed avente ad oggetto “vendita di cose immobili ”. Pt_2
Conclusioni: così riassunte con le note di trattazione scritta, depositate dalle parti in previsione dell'udienza di p.c. del 13/10/2023, trattata con modalità cartolare-telematica in ossequio al decreto presidenziale in atti, per l'appellante: ”in accoglimento dei motivi di appello proposti dall'appellante, dichiarare ed accertare il grave inadempimento dell'odierno appellato in ordine alle obbligazioni assunte con la scrittura privata del
15/4/2911; dichiarare legittimo il recesso dell'odierno appellante dalla ridetta scrittura privata e, conseguentemente, dirsi acquisita, ex art.1385 2° comma c.c., da parte appellante, la caparra di €70.000,00 versata dall'appellato, per le causali di cui al ridetto preliminare del 15/4/2011; dichiarare legittimo l'incameramento, da parte dell'appellante, della somma di €10.000,00 utilizzata per l'espletamento dei lavori nel locale deposito/garage del piano interrato del fabbricato sito all'interno del blocco C del lotto
114 del P.P. comparto N, riportato in catasto qal fg.57, p.lla 2445; con condanna dell'appellato alle spese di entrambi i gradi del giudizio”; per l' appellato si insisteva per il rigetto dell'avverso gravame, siccome infondato in fatto e diritto, con integrale conferma della gravata sentenza e condanna dell' appellante alle spese e competenze del grado.
Svolgimento del processo
La vicenda sostanziale in esame trae origine da un preliminare di compravendita di immobile in corso di realizzazione in quel di san Giovanni ND inter partes convenuto in data 15/4/2011 con il quale l'odierno appellato, , si proponeva quale Controparte_2 promissario acquirente di un immobile da realizzarsi a cura dell'odierno appellante,
, imprenditore edile, quale promissario venditore, per il costo Parte_1 complessivo, chiavi in mano, di €250.000,00 da versarsi con le previste modalità e cui seguiva, tra le medesime parti, una scrittura integrativa del 27/6/2012 per aggiungere alla compromessa vendita anche la rifinitura di un locale garage con costo ulteriore di
€10.000,00, già versati contestualmente alla sottoscrizione, oltre ad un acconto, di
€70.000,00, imputata anche ad ulteriore caparra successiva al primo versamento a tale pagina 2 di 13 titolo, contestuale al preliminare, pure versato il 21/4/2012, con un saldo residuo di
€180.000,00 da versarsi in una al contratto definitivo da parte dell'acquirente previo ottenimento di finanziamento bancario.
Sta di fatto che, secondo l'esposizione fattuale esposta dall'attore, contravvenendo al convenuto cronoprogramma per la realizzazione dell'immobile, il promissario venditore ometteva di ultimarne la realizzazione nei tempi previsti, così di fatto determinando la mancata stipula del definitivo ed il mancato ottenimento del richiesto finanziamento, o, configurandosi, tali circostanze, in diretto rapporto causale con una successiva risoluzione consensuale convenuta dalle parti, con conseguente obbligo restitutorio, da parte del promissario venditore, di quanto nelle more incassato dal promissario acquirente, ovvero la somma di €80.000,00 con i maturarti interessi.
L'omesso riscontro a tale richiesta restitutoria determinava la proposizione, da parte del
, del giudizio che ci occupa. CP_1
Con citazione del 31/1/2013, pertanto, il Ritrovato conveniva dinanzi l'adito Tribunale di
Foggia il , per ivi sentire, previa declaratoria di nullità del contratto Parte_1 preliminare (erroneamente datato del 15/11/2011), per violazione dell'art.2 del d.lgs.2/2005, accertare e dichiarare la risoluzione del contratto predetto, dichiarando, in via subordinata, in ogni caso, l'inadempimento del promissario venditore per la mancata predisposizione dell'idonea garanzia fideiussoria prevista ex lege in relazione alle unità immobiliari compromesse da realizzare/completare, nonché per il mancato completamento dell'immobile previsto in occasione della stipula del rogito notarile e dell'erogazione del connesso finanziamento;
per l'effetto di quanto innanzi invocava il
Ritrovato la condanna del alla restituzione in suo favore della somma versatagli Pt_1 pari ad €80.000,00 oltre interessi oltre alla refusione delle spese di lite, articolando, quali richieste istruttorie, una prova testimoniale e l'emissione di un ordine ostensivo ex art.210
c.p.c. rivolto al Comune di San Giovanni ND per la fornitura degli atti relativi alla correlativa pratica di permesso a costruire.
Si costituiva il convenuto, proponendo domanda riconvenzionale con comparsa dell'11/4/2013.
In particolare, contestava il l'asserita risoluzione consensuale, prospettando un Pt_1 unilaterale recesso ingiustificato da parte dell'attore con atto dell'8/11/2011 così
pagina 3 di 13 determinando e supportando una proposta domanda di risoluzione del preliminare per ingiustificato inadempimento contrattuale del promissario acquirente, in tesi avallando, tale circostanza, la richiesta ritenzione della versata caparra confirmatoria di €70.000,00 oltre all'ulteriore ritenzione della somma di €10.000,00, avendo, nelle more, completato la rifinitura del locale deposito/garage, oltre ad ulteriori richieste risarcitorie per danni patrimoniali, di €100.000,00 e non patrimoniali, quantificati in €50.000,00 rassegnando conclusioni in tal senso.
A supporto dei propri assunti difensivi proponeva il convenuto una ben distinta versione fattuale delle vicende precedenti l'insorgere del giudizio, derivanti dal contratto preliminare del 15/4/2011 (erroneamente datato dall'attore con il 15/11/11), confermando le originarie pattuizioni in ordine al prezzo convenuto, alle modalità di versamento di somme da parte del promissario acquirente, evidenziando, tuttavia, la circostanza del comunicato recesso contrattuale da parte dello stesso con racc. dell'8/8/2011, giustificando lo stesso sulla sola scorta di motivi personali, non meglio specificati, tanto escludendo, pertanto, la contestata incompletezza dei lavori quale causa efficiente del mancato finanziamento bancario, senza, peraltro, alcuna precedente lamentela circa lo stato di avanzamento dei lavori.
Contestava, quindi, il convenuto, qualsiasi forma di risoluzione consensuale, prospettando, in sua vece, un formale recesso contrattuale anticipato ed ingiustificato del
Ritrovato che, non solo escludeva qualsiasi inadempimento ad esso convenuto ascrivibile, delegittimando qualsiasi richiesta ripetitoria delle somme versate, da imputarsi sia a titolo di penale contrattuale che di avvenuta realizzazione del locale deposito ma supportando finanche proprie istanze risarcitorie riconvenzionalmente proposte.
Così radicatosi il giudizio, lo stesso veniva congruamente istruito con le ammesse istanze istruttorie, così pervenendo all'udienza decisoria fissata ex art.281 sexiex c.p.c. per il
9/10/2019.
Con contestuale sentenza, l'adìto Tribunale definiva la controversia rigettando la preliminare domanda d'invalidità del preliminare per la prospettata omissione da parte del venditore, imprenditore edile, in ordine al mancato rilascio di valida garanzia fideiussoria ex art.2 d.lgs n.122/2005, accertando, invece e dichiarando l'intercorsa risoluzione per mutuo consenso del preliminare intercorso tra le parti e, per l'effetto, accogliendo la proposta domanda attorea di restituzione dell'importo di €80.000,00 con pagina 4 di 13 correlativa statuizione condannatoria a carico del convenuto, la cui domanda risarcitoria riconvenzionale rigettava, così come disattendeva ogni ulteriore domanda, con parziale compensazione delle spese di lite.
Con pertinente motivazione esponeva l'estensore le ragioni addotte a supporto delle adottate soluzioni decisorie.
In particolare, a supporto della rigettata richiesta declaratoria di nullità contrattuale in ragione del mancato rilascio, da parte del costruttore convenuto, della fideiussione obbligatoria ex lege prevista nell'ipotesi, ricorrente nel caso di specie, di promessa vendita da parte di costruttore-imprenditore edile di un immobile da realizzarsi, clausola di protezione a favore del promissario acquirente, configurante un'ipotesi di nullità relativa invocabile solamente dal predetto, pur evidenziando, come detto, la ricorrenza nella fattispecie, dei presupposti normativi invocati, nella specie art.2 d.lgs.122/2005, rilevava l'inconferenza alla fattispecie della predetta prescrizione, in quanto la correlativa domanda di parte attorea era successiva ad altra forma di risoluzione contrattuale, già avvenuta per mutuo consenso a seguito della corrispondenza pregiudiziale di cui appresso, supportando il rilievo con la collocazione cronologica dell'eccezione processuale, finalizzata alla restituzione di quanto versato, successiva all'avvenuta risoluzione consensuale del medesimo contratto preliminare con conseguente carenza d'interesse da parte dell'attore all'esecuzione del contratto da parte del convenuto, essendosi la pattuizione contrattuale originaria già risolta dal novembre del 2011, ovvero ben prima della proposizione giudiziale dell'eccezione predetta.
Tanto premesso, veniva quindi delibata la ulteriore richiesta declaratoria di risoluzione consensuale del contratto in ragione di quanto evincibile dagli atti di corrispondenza intercorsi tra le parti medesime e tanto con esito positivo, in ragione di un rilevante riscontro documentale, rappresentato, da un lato, dalla comunicazione del CP_1 dell'8/11/11 con cui quest'ultimo informava la controparte di “rescindere il contratto per motivi personali” e dall'altro, dal riscontro alla stessa da parte del del successivo Pt_1
21/12/11 con la quale lo stesso, senza minimamente contestare e disconoscere la predetta volontà di parte attorea e senza alcuna prospettata diversa qualifica di recesso ingiustificato dal contratto, dichiarava di “voler assecondare la sua richiesta di risoluzione del contratto di compravendita” sia pure subordinando la restituzione della somma di
€70.000,00 alla materiale vendita dell'immobile a terzi. pagina 5 di 13 Dirimente, riteneva quindi il primo giudice, il fatto risolutorio consensuale di cui innanzi, idonea a costituire circostanza estintiva del preliminare e quindi ad escludere la fondatezza della proposta riconvenzionale risolutoria e risarcitoria del convenuto, avendo accertato che “ il fatto estintivo dell'avvenuta risoluzione” destituisse di fondamento la predetta domanda risarcitoria “in quanto l'intercorso accordo sullo scioglimento del vincolo ha eliso ogni efficacia al fatto costitutivo del diritto al risarcimento”.
Al predetto dirimente rilievo, aggiungeva il Tribunale un ulteriore supporto motivazionale al rigetto della proposta riconvenzionale di natura risolutoria e risarcitoria, avendo il convenuto preteso di aggiungere alla somma versatagli a titolo di caparra, anche ulteriori pretese risarcitorie, così denegando, di fatto, alla caparra la notoria funzione di determinazione forfettaria di pretesi danni.
D'altronde, anche in disparte i rilievi di cui innanzi, le istanze risarcitorie riconvenzionalmente prospettate dal convenuto, non potevano trovare ingresso in quanto generiche ed indimostrate;
mentre, i lavori eseguiti per la rifinitura del vano deposito non potevano qualificarsi pregiudizievoli per il convenuto, avendo, invece gli stessi accresciuto il valore dell'immobile medesimo.
Avverso il predetto compendio motivazionale insorgeva il proponendo il gravame Pt_1 che ci occupa, a supporto del quale articolava molteplici motivi d'impugnativa.
In particolare, con un primo motivo si doleva per una prospettata violazione degli artt.115
e 116 c.p.c., vizio in cui il primo giudice era incorso allorché, attribuendo dirimente rilevanza al riscontro operato dal convenuto alla comunicazione attorea di voler rescindere il preliminare, non aveva considerato la limitata portata dello stesso che subordinava, esplicitamente, la restituzione delle somme solamente all'esito di vendita a terzi dell'immobile di cui al preliminare medesimo, oltre all'ulteriore rilevanza assunta dalla successiva corrispondenza tra i due legali delle parti (nella specie, la racc. del 12/3/2012
a firma dell'avv. Ricciardi e la successiva comunicazione pec del 19/3/2012 a firma dell'avv. D'Amico) in tesi elusiva della rilevanza risolutoria consensuale della precedente corrispondenza personale delle parti;
con un secondo motivo, contestava un vizio di errata e falsa applicazione della legge con errata qualificazione della domanda introduttiva del giudizio, riferendosi alla domanda riconvenzionale proposta da esso convenuto, odierno appellante da riqualificarsi alla stregua di domanda di accertamento della legittimità del proprio recesso con conseguente diritto di ritenzione della caparra versata dall'acquirente, pagina 6 di 13 ribadendo che gli acconti versati fossero stati espressamente qualificati nel preliminare come caparra confirmatoria ed essendo incontestata la volontà di controparte di porre nel nulla il preliminare;
con un terzo ed ultimo motivo, censurava, infine, il mancato riconoscimento, nell'ambito della richiesta restitutoria, della somma di €10.000,00 di cui alla scrittura integrativa del 27/6/2011 (attinente alla inclusione nella vendita anche di un pertinenziale locale deposito-garage integralmente rifinito per il ridetto importo).
Si costituiva l'appellato, contestando la fondatezza delle suddette doglianze ed insistendo per l'integrale conferma della gravata sentenza, con conseguenziali statuizioni circa la regolamentazione delle spese del grado.
All'esito dell'udienza di prima comparizione del 28/2/2020, disattesa la proposta istanza d'inibitoria per ravvisata insussistenza del presupposto del periculum, la causa veniva rinviata per la p.c. alla successiva udienza dell'8/10/2021, differita, per rilevato carico del ruolo, a quella del 17/3/2023 e quindi, per analogo motivo, a quella epigrafata del
13/10/2023, nel corso della quale, persistendo la disposta modalità cartolare, acquisite le rispettive note di trattazione scritta, veniva riservata in decisione, previa concessione alle parti dei termini difensivi di rito ex art.190 c.p.c.
Motivazione della decisione
I riscontri documentali ed istruttori, correttamente valorizzati, non possono che avallare i rilievi operati dal primo giudice in ordine all'individuato fatto estintivo del preliminare de quo agitur, correttamente qualificato alla stregua di un negozio bilaterale finalizzato alla risoluzione per mutuo consenso del preliminare medesimo, dirimente nel destituire di fondamento la proposta successiva istanza del convenuto finalizzata al riconoscimento di distinto fatto risolutorio ascrivibile al grave ed ingiustificato inadempimento contrattuale del promissario acquirente, in tesi avallante, oltre alla declaratoria di risoluzione contrattuale, correttamente individuata e qualificata, anche ulteriori istanze risarcitorie oggetto della spiegata domanda riconvenzionale proposta in primo grado.
Tanto premesso, procedendo allo scrutinio delle tre censure addotte, devesi, in primo luogo, disattendersi la prima doglianza attinente un contestato vizio motivazionale per violazione degli artt.115 e 116 c.p.c., con riferimento alla individuata risoluzione consensuale, dovendosi non solo apprezzare l'incontestabile supporto documentale pagina 7 di 13 richiamato dal Tribunale, ma aggiungere, finanche, ulteriori riscontri istruttori integrativi, incomprensibilmente omessi in motivazione in parte qua.
A tale riguardo, risulta, come detto, apprezzabile e condivisibile la prioritaria verifica ermeneutica condotta dal Tribunale, giusta il noto “principio gradualistico” ex art.1362
c.c., con riferimento ai criteri soggettivi desumibili dalla volontà effettiva delle parti, accertamento censurabile in sede di legittimità soltanto per inadeguatezza della motivazione o per violazione delle regole ermeneutiche e che deve essere specificamente indicata in modo da dimostrare, in relazione al contenuto del testo contrattuale, l'erroneo risultato interpretativo cui, per effetto della predetta violazione, è giunta la decisione che, altrimenti, sarebbe stata diversa (in tal senso cfr. Cass. n.22084/2011), atteso che le regole legali di ermeneutica contrattuale sono governate da un principio di gradualità in forza del quale, i criteri di interpretazione soggettiva prevalgono su quelli d'interpretazione oggettiva (cfr. Cass. 21/7/2021 n.20925, con particolare riguardo alla volontà dei contraenti).
Nel nostro caso, il primo giudice valorizzava adeguatamente l'evidenza documentale di un accordo risolutorio scritto (quindi nel rispetto della requisito formale richiesto ad substantiam per il contratto precedente oggetto di risoluzione consensuale), rappresentato, nella specie, dalla comunicazione da parte del promissario acquirente di voler precedere alla rescissione del preliminare per motivi personali (nota CP_1 dell'8/11/2011) espressamente riscontrata dalla comunicazione del promissario venditore di voler “assecondare” tale espressa volontà (v.nota del 21/12/2011), a nulla Pt_1 rilevando il differimento dell'effetto restitutorio di quanto versatogli all'esito della vendita a terzi dell'immobile, anzi, confermando ulteriormente la disponibilità alla restituzione, sia pure differita nel tempo (disponibilità, confermata anche in sede processuale nel corso della comparizione personale delle parti).
Si perfezionava, in tal modo, il negozio di risoluzione consensuale alla stregua dell'inequivocabile consenso espresso dal promissario venditore alla volontà risolutoria manifestata dalla controparte (non potendo altrimenti interpretarsi letteralmente l'espressa volontà di assecondare la volontà del promissario acquirente) e, nel contempo, in mancanza di espressa e tempestiva formale revoca di tale consenso, non potendosi giustificare il successivo diverso contegno assunto dal in sede processuale, Pt_1 laddove pretendeva di contestare l'unilateralità del recesso unilaterale manifestato dal pagina 8 di 13 Ritrovato, ponendolo finanche a supporto di una ben distinta domanda di risoluzione contrattuale oggetto della proposta riconvenzionale, atteso che “il mutuo consenso costituisce un atto di risoluzione contrattuale ( o un accordo risolutorio), espressione dell'autonomia negoziale dei privati, i quali sono liberi di regolare gli effetti prodotti da un precedente negozio, anche indipendentemente dall'esistenza di eventuali fatti o circostanze sopravvenute, impeditivi o modificativi dell'attuazione dell'originario regolamento di interessi, dando luogo ad un effetto ripristinatorio con carattere retroattivo, anche per i contratti aventi ad oggetto il trasferimento di diritti reali, tale effetto non potendosi dirsi precluso dagli accordi risolutori. Risultando soltanto obbligatorio il rispetto dell'onere della forma scritta ad substantiam”(cfr. Cass. 6/10/2011
n.20445).
Il principio suddetto poi, è ancora più cogente nella fattispecie in esame, laddove si consideri che la suddetta volontà delle parti a pervenire consensualmente alla risoluzione del preliminare di compravendita, risulta ulteriormente avvalorata da un'evidenza istruttoria non adeguatamente valorizzata dal Tribunale (ritenendo presumibilmente prioritaria ed assorbente la rilevanza dell'accordo contrattuale di cui innanzi).
Trattasi, in particolare, della deposizione del teste , sulla cui attendibilità Testimone_1 circa la conoscenza dei rapporti inter partes non risulta mossa alcuna obiezione (addotto dalla stessa parte convenuta) il quale, nel corso dell'udienza di escussione del 2/7/2114, ebbe a riferire ed avallare la comune volontà delle parti di porre nel nulla il preliminare del 15/4/2011, affermando testualmente: “Sia il che il , presso il mio Pt_1 CP_1 studio, convenivano di comune accordo di porre nel nulla il preliminare ed il si Pt_1 rendeva disponibile a restituire la somma che gli era stata versata dal ”. CP_1
Se poi si considera l'ulteriore rilevanza del comportamento fattuale “concludente” del il quale, a conferma dell'avvenuta risoluzione consensuale del contratto, Pt_1 utilizzava a fini propri lo stesso immobile già compromesso in vendita al , ivi CP_1 trasferendo la propria residenza famigliare, risulta obiettivamente incontestabile l'effettivo tenore “risolutorio consensuale” della volontà del promissario venditore, con conseguente infondatezza della successiva tesi difensiva dallo stesso adottata in sede processuale e inaccoglibilità della censura in esame, avendo, come visto, il primo giudice correttamente interpretato l'accordo risolutorio pregiudiziale formalmente intercorso, facendo buon governo delle norme processuali, asseritamente disattese. pagina 9 di 13 Analoga delibazione negativa, sia pur per distinti motivi di ordine eminentemente processuale, è attribuibile alla seconda censura con la quale l'appellante si duole, infondatamente, della qualificazione giuridica riservata dal primo giudice alla proposta domanda riconvenzionale, tanto al precipuo scopo di avallare la tesi di inesistenza di una irrituale (e inammissibile) modifica della domanda posta a supporto della invocata declaratoria di legittimo recesso dello stesso appellante dalla ridetta scrittura privata, con conseguente legittima ritenzione della sola caparra confirmatoria, senza alcuna ulteriore pretesa risarcitoria.
A tale riguardo reputa il Collegio dirimente, nel ritenere infondata la doglianza e, conseguentemente, acclarare la distinta natura sostanziale della pretesa risolutoria e risarcitoria, proposta in via riconvenzionale in primo grado, con la tesi difensiva del legittimo recesso e legittima ritenzione della caparra di €70.000,00 (essendo la residua somma di €10.000,00 oggetto della terza ed ulteriore censura) addotta in sede di gravame, la inequivoca differenza testuale delle conclusioni rassegnate in primo grado, rispetto a quelle prospettate nella presente fase, oltre, ovviamente, al corretto rilievo con cui il primo giudice supportava l'attribuita qualifica giuridica alla proposta riconvenzionale.
Il dato letterale ed incontestabile di aver integrato la richiesta di avvenuta risoluzione contrattuale per fatto e colpa esclusiva ascrivibile alla controparte inadempiente, con due distinte pretese risarcitorie per complessivi €150.000,00 (per danni sia patrimoniali che non patrimoniali) oltre alla pretesa ritenzione di quanto versatogli dal promissario acquirente a titolo di acconto e contestuale caparra confirmatoria, è infatti dirimente nell'avallare la corretta qualifica attribuita alla dedotta domanda da parte del Tribunale, escludendo qualsiasi distinta natura di giustificato recesso contrattuale del . Pt_1
Invero, solamente nella prima ipotesi di richiesta risoluzione contrattuale per inadempimento, la parte non inadempiente era legittimata a ritenere la ricevuta caparra non esaustiva di pretesi danni conseguenti all'altrui inadempimento, imputandola a garanzia degli stessi o finanche in acconto della complessiva pretesa risarcitoria, mentre, nell'ipotesi distinta di invocato legittimo recesso contrattuale, la parte non inadempiente era legittimata alla ritenzione della sola caparra confirmatoria (attesa la funzione di predeterminazione forfettaria della stessa di eventuali danni) con esclusione di qualsiasi ulteriore pretesa risarcitoria, come in effetti confermato dal mancato gravame sulla ritenuta genericità e carenza probatoria dei danni pure richiesti in primo grado e pagina 10 di 13 reiterazione della sola richiesta legittima ritenzione della caparra di €70.000,00 nel presente giudizio di appello
Il rilievo prospettato avalla un'ipotesi non di sola infondatezza della censura ma finanche di rituale inammissibilità della stessa atteso che, oltre al rilevante principio processuale di cui all'art.345 c.p.c., prospettando una distinta tesi difensiva nei due gradi del giudizio
(risoluzione contrattuale nel primo grado e recesso unilaterale nel secondo) l'appellante ha palesemente violato il principio d'incompatibilità tra la domanda di recesso di questa fase del riesame con quella di risoluzione con risarcimento del danno di cui alla riconvenzionale del primo grado, di cui alla nota pronuncia in chiave nomofilattica secondo la quale: “i rapporti tra azione di risoluzione e di risarcimento integrale da una parte, e azione di recesso e di ritenzione della caparra dall'altro si pongono in termini di assoluta incompatibilità strutturale e funzionale: proposta la domanda di risoluzione volta al riconoscimento del diritto al risarcimento integrale dei danni asseritamente subiti, non può ritersene consentita la trasformazione in domanda di recesso con ritenzione della caparra, perché verrebbe così a vanificarsi la funzione della caparra, quella di consentire una liquidazione anticipata e convenzionale del danno volta ad evitare l'instaurazione di un giudizio contenzioso, consentendosi inammissibilmente alla parte non inadempiente di scommettere puramente sul processo, senza rischi di sorta” (Cass. SS.UU. n.553/2009; conf. Cass. 24337/2015).
Lo scrutino della terza ed ultima censura, non può prescindere da un prioritario rilievo fattuale, evincibile dal contegno successivo del il quale, ad onta di quanto dallo Pt_1 stesso espressamente riconosciuto circa l'obbligo sullo stesso gravante di restituire al
Ritrovato quanto dallo stesso versatogli a titolo di caparra-acconto (€70.000,00), sia pure differito e subordinato alla vendita a terzi dell'immobile realizzato, abbia di fatto rinnegato tale obbligo, rivendendo a terzi altri immobili e destinando quello già promesso al
Ritrovato a propria materiale abitazione, così beneficiando, di fatto anche del deposito- garage la cui concordata e ricevuta somma per gli eseguiti lavori di rifinitura dello stesso di €10.000,00, pretendeva di non restituire.
Tale pretesa era condivisibilmente rigettata dal Tribunale sulla scorta della rilevato beneficio migliorativo apportato all'immobile stesso e che il avrebbe potuto Pt_1 conseguire nell'ipotesi di vendita a terzi, determinando la proposizione della doglianza in esame. pagina 11 di 13 Reputa il Collegio la stessa ulteriormente destituita di fondamento, anche in ragione del personale godimento di tale miglioria pagatagli dal , incontestata dall'odierno CP_1 appellante, ritenendo equo imputargli la correlativa spesa e, conseguentemente, restituire all'appellato anche quanto dallo stesso già versato, ovvero l'ulteriore somma di
€10.000,00 non ritenendo equo e giuridicamente fondato il beneficio della rifinitura del garage, eseguito a cura del ma a spese del . Pt_1 CP_1
Conclusivamente, pertanto, sulla scorta dei rilievi di cui innanzi, il gravame in esame si configura integralmente infondato con le conseguenziali statuizioni di rito anche in ordine al regolamento delle spese del grado, ritenendo di confermare la parziale compensazione delle stesse operata dal Tribunale in ragione di un carente gravame incidentale sul punto da parte dell'odierno appellato.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , come Parte_1 innanzi rappresentato e difeso, avverso la sentenza n.2301/2019, resa dal Tribunale di
Foggia, in composizione monocratica, in data 9/10/2019, in pari data pubblicata, così provvede:
1)Rigetta l'appello;
2)Condanna l'appellante alla integrale refusione, in favore dell'appellato, delle competenze difensive del presente grado, liquidate le stesse in complessivi €14.317,00 oltre accessori di legge;
3)Da atto della ricorrenza dei presupposti di legge per dichiarare l'appellante tenuto al versamento, in favore dell'Erario, di una somma pari all'importo del contributo unificato già versato con l'iscrizione del gravame.
Così deciso all'esito della Camera di consiglio in videoconferenza dell'11/3/2025.
Il Presidente
(dott. Filippo Labellarte)
Il Giudice Ausiliario estensore
(avv. Leonardo Nota)
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