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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/11/2025, n. 15588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15588 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 24630/2025
Tribunale Ordinario di Roma Sezione Seconda Civile
All'udienza del 07/11/2025, innanzi al giudice dott.ssa ND OS, chiamata la causa 24630/2025, sono comparsi:
- l'Avv. PETRONGOLO ANTONIO per la parte attrice opponente;
- l'Avv. Roberta Tarantino, in sostituzione dell'Avv. CARBONE PAOLO per la parte convenuta opposta;
E' altresì presente ai fini della pratica forense il dott. Rocco Lista.
Il Giudice, visto ed applicato l'art. 80-bis disp. Att. C.p.c., invita le parti alla precisazione delle conclusioni.
Il difensore della parte attrice si riporta agli scritti difensivi e ne chiede l'accoglimento, con favore delle spese. Il difensore della parte convenuta opposta si riporta agli atti depositati, insistendo per la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione, con favore delle spese.
Il giudice invita le parti alla discussione della lite.
I procuratori delle parti discutono la lite riportandosi a tutti i propri scritti, ed alle note depositate, in via telematica, al fascicolo d'ufficio, e chiedono l'accoglimento delle conclusioni ed istanze ivi rassegnate, con rifusione delle spese del giudizio.
Il Giudice
All'esito della discussione orale, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
ND OS
pagina 1 di 4 Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, in persona del giudice dott.ssa ND OS, ha emesso e dato lettura della seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 24630 del Registro Generale Affari Contenziosi
dell'anno 2025, ed avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo n.3619/2025”, e pendente tra
, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliato in Parte_1
Roma via Lorenzo il Magnifico n. 84, presso e nello studio dell'Avv. Lorenzo Petrongolo, che lo rappresenta e difende per procura su foglio separato allegato alla busta eml con cui depositata la citazione introduttiva
Attore opponente e
in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma via del Pozzetto n. 122, presso e nello studio dell'Avv.
OL CA, che lo rappresenta e difende per procura su foglio separato allegato alla busta eml con cui depositata la comparsa di risposta
Convenuto opposto
Fatto e Diritto
1. Il contendere trae origine dalla notificazione del decreto ingiuntivo n°3619/2025, emesso su istanza della parte convenuta in epigrafe per il pagamento della somma di € 11.678,00, pretesa a titolo di sorte ed interessi del finanziamento agevolato concesso alla opponente, a valere sul Fondo rotativo di cui alla legge 29 luglio 1981 n. 394, nonché del Fondo per la Promozione Integrata, a seguito della risoluzione comunicata, ex art. 1456 c.c., al soggetto agevolato, per mancato pagamento delle rate di pagina 2 di 4 rimborso.
Con l'atto di citazione, l'opponente ha eccepito di avere regolarmente assolto agli impegni di restituzione assunti nei riguardi della controparte, e chiesto la revoca del decreto opposto.
La nel costituirsi in giudizio, ha eccepito in via pregiudiziale l'inammissibilità CP_1
dell'opposizione, rilevando che questa era stata proposta con citazione notificata, a mezzo pec, dopo la scadenza del termine di giorni quaranta dalla notificazione del decreto ingiuntivo, stabilito dall'art. 641 c.p.c. Ha contestato, nel merito, le ragioni dell'opposizione e, in subordine, ne ha chiesto il rigetto,
in ogni caso col favore delle spese di lite.
2. L'eccezione di inammissibilità dell'opposizione, sollevata dalla difesa convenuta opposta, e comunque attinente ad una questione rilevabile ex officio, appare fondata e dirimente agli effetti dell'art. 187 comma 1° c.p.c.
Infatti, il decreto ingiuntivo n. 3619/2025, emesso in data 17 marzo 2025, risulta notificato (v. la
busta eml contenente la notificazione eseguita, a mezzo pec, al domicilio digitale della odierna opponente, tratto da pubblici elenchi: all. 20.a alla comparsa di costituzione della convenuta opposta)
in data 26 marzo 2025.
Dunque, la parte attrice avrebbe dovuto proporre opposizione entro il quarantesimo giorno successivo a quella data (art. 641 c.p.c.) e quindi entro e non oltre il 5 maggio 2025.
Al contrario, la citazione in opposizione risulta notificata, a mezzo pec, in data 17 maggio 2025 (v. la
Ricevuta di Accettazione rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del mittente, allegata alla citazione in opposizione), quindi a termine ex art. 641 c.p.c. già spirato.
Da quanto ora rilevato consegue la pronunzia di inammissibilità dell'opposizione, dovuta alla formazione del giudicato interno sul decreto intempestivamente opposto («alla stregua delle
disposizioni degli artt. 641 e 645 cod. proc. civ., il termine per proporre opposizione a decreto ingiuntivo, fissato
ordinariamente in quaranta giorni decorrenti dalla notificazione del decreto, è perentorio, cosicché l'atto di
opposizione tardivo deve essere dichiarato inammissibile»: Cass. Sez. 3, 12/07/2006, n. 15763; conf. Cass. Sez.
3, 26/05/2003, n. 8334; Cass. Sez. 3, 06/06/2006, n. 13252: «allorquando venga proposta l'opposizione a
decreto ingiuntivo intempestivamente e sia seguita da costituzione tempestiva oppure venga proposta
tempestivamente, ma sia seguita da una costituzione tardiva dell'opponente, non sussiste la possibilità della
pagina 3 di 4 formulazione da parte del creditore della richiesta ai sensi dell'art. 647 cod. proc. civ., che si deve intendere
limitata o alla mancanza di opposizione o alla mancanza di costituzione dopo l'opposizione. Nelle suddette
ipotesi, l'efficacia del decreto è la stessa dei casi di mancanza dell'opposizione o di mancata costituzione, ma, essendosi comunque incardinato il processo in contraddittorio, la definizione del giudizio deve avvenire con la sentenza (ferma la possibilità della concessione della provvisoria esecutività al decreto ai sensi dell'art. 648 cod.
proc. civ.), in quanto l'opposizione dev'essere dichiarata rispettivamente inammissibile o improcedibile
d'ufficio nel presupposto che sul decreto ingiuntivo si è formato un giudicato interno, configurandosi il
giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo come ulteriore sviluppo della fase monitoria»; sulla rilevabilità ex
officio della intempestività dell'opposizione per tutte Cass. Sez. 3, 21/05/2019, n. 13594).
Si provvede pertanto come in dispositivo;
la soccombenza regola le spese della lite.
Per Questi Motivi
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, conclusione e deduzione disattesa, così provvede:
➢ Dichiara inammissibile l'opposizione proposta dall'attore in epigrafe avverso il
Decreto Ingiuntivo n°3619/2025, emesso in data 17 marzo 2025 su istanza della
[...]
, in quanto notificata oltre il termine di legge;
Controparte_1
➢ Condanna l'opponente alla rifusione, in favore della controparte, delle spese di lite,
che liquida in € 4.000,00 per compensi legali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Roma, 7 novembre 2025 il giudice
ND OS
pagina 4 di 4
Tribunale Ordinario di Roma Sezione Seconda Civile
All'udienza del 07/11/2025, innanzi al giudice dott.ssa ND OS, chiamata la causa 24630/2025, sono comparsi:
- l'Avv. PETRONGOLO ANTONIO per la parte attrice opponente;
- l'Avv. Roberta Tarantino, in sostituzione dell'Avv. CARBONE PAOLO per la parte convenuta opposta;
E' altresì presente ai fini della pratica forense il dott. Rocco Lista.
Il Giudice, visto ed applicato l'art. 80-bis disp. Att. C.p.c., invita le parti alla precisazione delle conclusioni.
Il difensore della parte attrice si riporta agli scritti difensivi e ne chiede l'accoglimento, con favore delle spese. Il difensore della parte convenuta opposta si riporta agli atti depositati, insistendo per la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione, con favore delle spese.
Il giudice invita le parti alla discussione della lite.
I procuratori delle parti discutono la lite riportandosi a tutti i propri scritti, ed alle note depositate, in via telematica, al fascicolo d'ufficio, e chiedono l'accoglimento delle conclusioni ed istanze ivi rassegnate, con rifusione delle spese del giudizio.
Il Giudice
All'esito della discussione orale, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
ND OS
pagina 1 di 4 Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, in persona del giudice dott.ssa ND OS, ha emesso e dato lettura della seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 24630 del Registro Generale Affari Contenziosi
dell'anno 2025, ed avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo n.3619/2025”, e pendente tra
, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliato in Parte_1
Roma via Lorenzo il Magnifico n. 84, presso e nello studio dell'Avv. Lorenzo Petrongolo, che lo rappresenta e difende per procura su foglio separato allegato alla busta eml con cui depositata la citazione introduttiva
Attore opponente e
in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma via del Pozzetto n. 122, presso e nello studio dell'Avv.
OL CA, che lo rappresenta e difende per procura su foglio separato allegato alla busta eml con cui depositata la comparsa di risposta
Convenuto opposto
Fatto e Diritto
1. Il contendere trae origine dalla notificazione del decreto ingiuntivo n°3619/2025, emesso su istanza della parte convenuta in epigrafe per il pagamento della somma di € 11.678,00, pretesa a titolo di sorte ed interessi del finanziamento agevolato concesso alla opponente, a valere sul Fondo rotativo di cui alla legge 29 luglio 1981 n. 394, nonché del Fondo per la Promozione Integrata, a seguito della risoluzione comunicata, ex art. 1456 c.c., al soggetto agevolato, per mancato pagamento delle rate di pagina 2 di 4 rimborso.
Con l'atto di citazione, l'opponente ha eccepito di avere regolarmente assolto agli impegni di restituzione assunti nei riguardi della controparte, e chiesto la revoca del decreto opposto.
La nel costituirsi in giudizio, ha eccepito in via pregiudiziale l'inammissibilità CP_1
dell'opposizione, rilevando che questa era stata proposta con citazione notificata, a mezzo pec, dopo la scadenza del termine di giorni quaranta dalla notificazione del decreto ingiuntivo, stabilito dall'art. 641 c.p.c. Ha contestato, nel merito, le ragioni dell'opposizione e, in subordine, ne ha chiesto il rigetto,
in ogni caso col favore delle spese di lite.
2. L'eccezione di inammissibilità dell'opposizione, sollevata dalla difesa convenuta opposta, e comunque attinente ad una questione rilevabile ex officio, appare fondata e dirimente agli effetti dell'art. 187 comma 1° c.p.c.
Infatti, il decreto ingiuntivo n. 3619/2025, emesso in data 17 marzo 2025, risulta notificato (v. la
busta eml contenente la notificazione eseguita, a mezzo pec, al domicilio digitale della odierna opponente, tratto da pubblici elenchi: all. 20.a alla comparsa di costituzione della convenuta opposta)
in data 26 marzo 2025.
Dunque, la parte attrice avrebbe dovuto proporre opposizione entro il quarantesimo giorno successivo a quella data (art. 641 c.p.c.) e quindi entro e non oltre il 5 maggio 2025.
Al contrario, la citazione in opposizione risulta notificata, a mezzo pec, in data 17 maggio 2025 (v. la
Ricevuta di Accettazione rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del mittente, allegata alla citazione in opposizione), quindi a termine ex art. 641 c.p.c. già spirato.
Da quanto ora rilevato consegue la pronunzia di inammissibilità dell'opposizione, dovuta alla formazione del giudicato interno sul decreto intempestivamente opposto («alla stregua delle
disposizioni degli artt. 641 e 645 cod. proc. civ., il termine per proporre opposizione a decreto ingiuntivo, fissato
ordinariamente in quaranta giorni decorrenti dalla notificazione del decreto, è perentorio, cosicché l'atto di
opposizione tardivo deve essere dichiarato inammissibile»: Cass. Sez. 3, 12/07/2006, n. 15763; conf. Cass. Sez.
3, 26/05/2003, n. 8334; Cass. Sez. 3, 06/06/2006, n. 13252: «allorquando venga proposta l'opposizione a
decreto ingiuntivo intempestivamente e sia seguita da costituzione tempestiva oppure venga proposta
tempestivamente, ma sia seguita da una costituzione tardiva dell'opponente, non sussiste la possibilità della
pagina 3 di 4 formulazione da parte del creditore della richiesta ai sensi dell'art. 647 cod. proc. civ., che si deve intendere
limitata o alla mancanza di opposizione o alla mancanza di costituzione dopo l'opposizione. Nelle suddette
ipotesi, l'efficacia del decreto è la stessa dei casi di mancanza dell'opposizione o di mancata costituzione, ma, essendosi comunque incardinato il processo in contraddittorio, la definizione del giudizio deve avvenire con la sentenza (ferma la possibilità della concessione della provvisoria esecutività al decreto ai sensi dell'art. 648 cod.
proc. civ.), in quanto l'opposizione dev'essere dichiarata rispettivamente inammissibile o improcedibile
d'ufficio nel presupposto che sul decreto ingiuntivo si è formato un giudicato interno, configurandosi il
giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo come ulteriore sviluppo della fase monitoria»; sulla rilevabilità ex
officio della intempestività dell'opposizione per tutte Cass. Sez. 3, 21/05/2019, n. 13594).
Si provvede pertanto come in dispositivo;
la soccombenza regola le spese della lite.
Per Questi Motivi
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, conclusione e deduzione disattesa, così provvede:
➢ Dichiara inammissibile l'opposizione proposta dall'attore in epigrafe avverso il
Decreto Ingiuntivo n°3619/2025, emesso in data 17 marzo 2025 su istanza della
[...]
, in quanto notificata oltre il termine di legge;
Controparte_1
➢ Condanna l'opponente alla rifusione, in favore della controparte, delle spese di lite,
che liquida in € 4.000,00 per compensi legali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Roma, 7 novembre 2025 il giudice
ND OS
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