CA
Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 10/09/2025, n. 787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 787 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria
Sezione civile riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1. dr. Natalino Sapone - Presidente
2. dr. ssa Viviana Cusolito - Consigliere
3. dr. ssa Daniela Mazzuca– Giudice ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 186/2020 R.G., posta in decisione all'udienza del 3.03.2025 vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 CodiceFiscale_1
Reggio Calabria, via Pio XI n. 126/d, presso lo studio dell'avv. Donatella
Nucera che la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce all'atto di citazione in appello
- appellante-
E
(C.F. ), elettivamente domiciliata CP_1 CodiceFiscale_2 in Reggio Calabria, via Bruno Buozzi n.8/A, presso lo studio dell'avv. Matteo
M. Riso che la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
-appellata- (C.F. ), elettivamente Controparte_2 CodiceFiscale_3 domiciliata, in Reggio Calabria, via Cairoli n. 29, presso lo studio dell'avv.
Francesco Garaffa in virtù di mandato in atti
-appellata-
(C.F. ), Controparte_3 CodiceFiscale_4 elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, via Vico Posta n. 13, presso lo studio dell'avv. Santa Spinelli che la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce all'atto di costituzione in appello
-appellata-
(C.F. , rappresentato e difeso in Controparte_4 CodiceFiscale_5 proprio e dall'avv. Francesco Garaffa per procura in atti ed elettivamente domiciliato presso lo studio di entrambi sito in Reggio Calabria, via Cairoli n.
29
-appellato-
NONCHE'
, CP_5 CP_6 Controparte_7 CP_8
, ,
[...] Controparte_9 CP_10 Controparte_11 [...]
CP_12 CP_13
-appellati contumaci-
Oggetto: usucapione - appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio
Calabria n. 1250/2019, pubblicata il 16.09.2019.
Conclusioni delle parti
Con note di trattazione scritta, depositate telematicamente il 2.04.2025, il procuratore dell'appellante così precisava le conclusioni “voglia la Corte
d'appello di Reggio Calabria in riforma della sentenza impugnata, respinta ogni contraria difesa ed eccezione, ammettere nel rito ed accogliere nel merito l'appello formulato con la presente citazione e, conseguentemente, annullare la sentenza del Tribunale di Reggio
Calabria n. 1250 emessa il 15.09.2019, e pubblicata in pari data, non notificata, per tutti i motivi sopraesposti e, per l'effetto, dichiarare e statuire che l'esponente ha Parte_1
pag. 2/14 acquisito la proprietà del terrazzo condominiale dell'immobile sito in Reggio Calabria, via
Calopinace Argine Destro n. 56 e, pertanto, dell'appartamento sopraedificato al III piano f.t. (riportato al catasto fabbricati del Comune di Reggio Calabria alla part. 27 foglio di mappa 107 sub.200), attualmente nel possesso della sig.ra in proprio e in Parte_1 qualità di chiamata all'eredità della de cuius per il verificarsi dei Persona_1 presupposti dell'usucapione di cui all'art. 1158 c.c., con ogni consequenziale provvedimento di legge. Con vittoria di spese e competenze”;
mentre, con note di trattazione scritta, depositate telematicamente il
3.03.2025, il procuratore dell'appellata così Controparte_2 precisava le conclusioni “ chiede, senza con ciò volere Controparte_2 prendere posizione né pro né contro la domanda attrice, che l'Ill.ma Corte di Appello adita voglia disporre la propria estromissione dal presente giudizio e il ristoro delle spese del giudizio a carico dell'appellante. Per tali motivi si insiste nel chiedere la propria estromissione dal giudizio, con vittoria di spese e competenze”;
infine, con note di trattazione scritta, depositate telematicamente il
3.03.2025, l'avv. in proprio così precisava le conclusioni “si Controparte_4 riporta alla propria comparsa di costituzione e risposta ed insiste in tutte le eccezioni, anche preliminari, deduzioni e richieste ivi formulate. Per tali motivi si conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
Con ordinanza del 7.03.2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 3.03.2025 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., come novellato dall'art. 35 Decreto Legislativo n. 149/2022 - la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio, dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, , la Controparte_4
, , Controparte_14 CP_5 CP_12
, , , Controparte_11 CP_1 CP_6 CP_13
, e per sentire dichiarare Controparte_8 Controparte_9 CP_15
e statuire che “l'esponente ha acquisito la proprietà del terrazzo Parte_1 condominiale dell'immobile sito in Reggio Calabria, Via Calopinace Argine Destro e, pertanto, dell'appartamento sopraedificato al III piano f.t. (riportato al catasto fabbricati pag. 3/14 del Comune di Reggio Calabria alla part. 27 foglio di mappa 107 sub.200), attualmente nel possesso della sig.ra in proprio e in qualità di chiamata all'eredità della Parte_1 de cuius per il verificarsi dei presupposti dell'usucapione di cui all'art. Persona_1
1158 c.c., con ogni consequenziale provvedimento di legge”, con vittoria di spese giudiziali.
Esponeva parte attrice in punto di fatto:
-che la di lei madre, aveva costruito, nell'anno 1956, in Persona_1 sopraelevazione sulla terrazza condominiale dell'immobile sito in Reggio
Calabria, via Argine Calopinace Destro n 56 - all'epoca appartenente all'Ente
Edilizio del Comune di Reggio Calabria - un appartamento di mq. 49,45 (riportato in catasto fabbricati al foglio di mappa 107, particella 27, sub 200) ove, con decorrenza dall'anno 1958, aveva stabilito la residenza della propria famiglia;
- che, per tale immobile, era stato effettata domanda di condono edilizio in data 29.09.1986 (prot. A/14999), con oblazione e versamento di documentazione integrativa;
-che, poiché l'immobile era stato realizzato sulla terrazza condominiale, risultavano comproprietari tutti i titolari degli immobili componenti il fabbricato, regolarmente evocati nel presente giudizio;
- che al decesso della , avvenuto il 15.5.2006, essa attrice aveva ER indicato l'immobile in questione nella denuncia di successione, dichiarandosi unica proprietaria, stante la rinuncia all'eredità materna da parte del germano;
CP_13
- di avere posseduto, sia prima che dopo la morte della , ER ininterrottamente ed indisturbatamente, uti dominus, l'appartamento de quo provvedendo, altresì, al pagamento dell'ICI e delle bollette di energia elettrica per gli anni 1999/2011;
-di avere interesse a vedersi riconosciuto il proprio diritto di proprietà sulla terrazza condominiale e sull'appartamento ivi allocato, perché maturato per prescrizione acquisitiva ultraventennale
Instaurato il contraddittorio rimanevano contumaci i convenuti.
pag. 4/14 All'udienza del 17.06.2015, interveniva l'avv. , in proprio, Controparte_4 nella qualità “di avente causa dalla Parte_2 giusto atto di compravendita per Nota del 07.10.2014” dichiarando di non Per_2 opporsi alla richiesta di usucapione.
All'udienza del 15.04.2016, l'avv. Garaffa rilevava che, con atto notarile del
14.04.2010, la aveva alienato CP_7 Parte_3 parte della unità immobiliari di sua proprietà alla Controparte_3
sicché il Giudice di prime cure disponeva l'integrazione del
[...] contraddittorio nei confronti di quest'ultima che, tuttavia, rimaneva contumace.
Istruito il giudizio con prova testimoniale, all'udienza del 7.03.2019 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con la gravata sentenza, il Tribunale di Reggio Calabria rigettava la domanda attrice compensando, integralmente, le spese giudiziali tra le parti.
Avverso tale decisione, con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva appello chiedendone l'integrale riforma con Parte_1 vittoria di spese legali di entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa di risposta, depositata in data 7.01.2021, si costituiva
[...] chiedendo di essere estromessa dal presente giudizio con CP_2 vittoria di spese giudiziali del presente grado.
Si costituiva, in pari data, anche l'avv. , in proprio, insistendo Controparte_4 per il rigetto dell'appello con vittoria di spese giudiziali del presente grado.
Si costituiva, altresì, con comparsa di risposta depositata in data 25.01.2021, rilevando il proprio difetto di Controparte_3 legittimazione passiva e chiedendo di essere estromessa dal presente giudizio.
Si costituiva, infine, con comparsa di risposta, depositata in data 27.01.2021, dichiarando di non opporsi all'accoglimento del gravame. CP_1
pag. 5/14 Non si costituivano, invece, la Controparte_16
in persona del Parroco p. t., ,
[...] CP_5 CP_12 [...]
, , CP_11 CP_6 CP_13 Controparte_8
e di cui veniva dichiarata la contumacia con Controparte_9 CP_15 ordinanza di questa Corte del 3.03.2021.
Con successiva ordinanza del 7.03.2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 3.03.2025 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., come novellato dall'art. 35 Decreto Legislativo n. 149/2022 - la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lamenta, sostanzialmente, l'appellante, con due distinti motivi di gravame, che il Giudice di prime cure avrebbe:
-erroneamente valutato le risultanze istruttorie e, in particolare, la prova testimoniale dalla quale sarebbe emerso “il possesso continuo, ininterrotto, pacifico, pubblico e non equivoco sull'immobile per cui è causa nella totale inerzia da parte di tutti gli altri comproprietari che mai hanno interferito, contestato o ostacolato detto esercizio né manifestato una volontà contraria”;
- erroneamente omesso di concedere termine, ex art. 164 c.p.c., per la rinnovazione dell'atto di citazione per integrazione del contraddittorio nei confronti della Controparte_3
Sulla scorta dei suddetti motivi chiede, a questa Corte, in riforma della gravata sentenza, di accogliere la domanda giudiziale così come proposta dinanzi al Tribunale, con vittoria di spese legali di entrambi i gradi di giudizio.
Le doglianze non possono trovare accoglimento per le ragioni che seguono.
Deve, in primis, rammentarsi il granitico principio espresso dal Supremo
Collegio, per il quale il giudice adito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze che ritenga più attendibili ed idonee alla sua formazione, essendo sufficiente, ai fini della pag. 6/14 congruità della motivazione del relativo apprezzamento, che da questa risulti compiuta una valutazione dei vari elementi acquisiti al giudizio, considerati nel loro complesso, rientrando nei compiti propri del decidente stabilire quale degli stessi sia, nel caso concreto, più funzionalmente pertinente allo scopo di concludere l'indagine sollecitata dalle parti, con conseguente potere del medesimo di basarsi esclusivamente su quanto ritenga, motivatamente, rilevante e influente ai fine del giudizio richiestogli e di negare ingresso a questioni ritenute del tutto superflue o defatigatorie (v. Cassazione, ordinanza 8 agosto 2019, n. 21210; sentenze n. 16467 del 4 luglio 2017 e n.
742 del 19 gennaio 2015).
Calati i surriferiti principi al caso di specie, deve evidenziarsi che l'appellante si è limitata a prospettare una diversa valutazione degli elementi, in fatto ed in diritto acquisiti, rispetto a quella fatta propria dal Tribunale, la cui decisione, peraltro, appare pienamente condivisibile, oltre che adeguatamente motivata.
Talché nessuna violazione del principio di accertamento della prova è riscontrabile nell'operato del primo Giudice che, al contrario, ha proceduto ad una rigorosa valutazione dei fatti, sia per come emersi dai dati documentali in atti che dalle dichiarazioni testimoniali rese, nel pieno rispetto del dettato normativo ex art 2697 c.c. e art 116 c.p.c..
È, difatti, notorio che ai sensi l'art 2697 c.c. “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda” in quanto, nel nostro ordinamento vale il principio
“onus probandi incumbit ei qui dicit” nel senso che l'onere di provare un fatto ricade su colui che invoca proprio quel fatto a sostegno della propria tesi con l'ovvia conseguenza che chi vuol far valere in giudizio un diritto deve quindi dimostrare i fatti costitutivi, che ne hanno determinato l'origine.
L'adempimento dell'onere di prova, pertanto, è la condizione indispensabile per ottenere la formazione del convincimento del Giudice e costituisce la premessa necessaria alla richiesta di attribuzione di un bene della vita e, in virtù del disposto di cui all'art. 116 c.p.c. “il Giudice deve valutare pag. 7/14 le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga diversamente”.
Orbene, con riferimento alla vicenda in questione, occorre rilevare che, in linea generale, l'acquisto di un bene per usucapione presuppone la sussistenza di un corpus, accompagnata dall'animus possidendi, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà - pacifico, non violento, ininterrotto e continuato - che si protragga per il tempo previsto per il maturarsi dell'usucapione.
E, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di merito e di legittimità, chi agisce in giudizio per sentir dichiarare l'intervenuta usucapione in suo favore, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva a titolo originario e, in particolare, ha l'onere di provare sia il momento iniziale del possesso ad usucapionem sia la decorrenza del ventennio nonché di aver acquistato il possesso di cosa altrui in modo pacifico, pubblico, inequivoco e di averlo esercitato in continuità per almeno venti anni, senza interruzione, ponendo in essere tutte quelle attività corrispondenti al diritto di proprietà o di altro diritto reale, tramite il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene, tali da rivelare sullo stesso, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria.
Non solo. L'attore deve, anche, fornire una prova certa e rigorosa del diritto affermato, che non può lasciare spazio a perplessità sulla veridicità e attendibilità delle circostanze asserite, sulla concludenza e sufficienza delle medesime a dimostrare un costante comportamento corrispondente all'esercizio del diritto reale affermato, occorrendo, altresì, che gli atti compiuti, in relazione alle concrete particolarità, inequivocabilmente rivelino l'intenzionalità del possesso e che i fatti siano tali da apparire per il titolare della cosa come inequivocabilmente diretti a far sorgere, a favore di chi li compie, un diritto reale sulla cosa stessa.
D'altra parte, in tema di usucapione, l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla
CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone pag. 8/14 al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio - della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale
(Cass., Sez. 2 -, Sentenza n. 20539 del 30/08/2017).
Non a caso, le recenti tendenze giurisprudenziali tendono a punire chi abusivamente e sempre di più sfrutta le cose comuni, o ne rivendica la proprietà anche attraverso l'usucapione per la cui prova, in generale, possono essere utilizzati tutti i mezzi messi a disposizione dall'ordinamento e, nella maggioranza dei casi, la prova di cui trattasi viene fornita mediante testimonianza(cfr. Cass. 16.01.2014 n. 874).
In altri termini, il particolare rigore della prova dell'usucapione non può non tener conto del fatto che, nella fattispecie, si tratta pur sempre di un comportamento (quello dell'usucapente) che priva il legittimo proprietario di un bene che gli appartiene, talché le prove dovranno essere tali da giustificare la perdita della proprietà altrui.
I giudici di legittimità e di merito – pur a fronte della certezza del diritto che ne deriva dall'usucapione – per sacrificare le ragioni del diritto di proprietà richiedono, dunque, una prova certa e rigorosa ed a ciò consegue anche "la non sufficienza dell'inerzia del proprietario", in quanto anche il non uso è una modalità di godimento del bene, essendo piuttosto necessario che, parallelamente ad esso, si affermi un utilizzo uti dominus di un terzo, con rilievo esterno e tale da dimostrare un'indiscussa e piena signoria di fatto contrapposta all'inerzia del titolare (Corte d'Appello Napoli, sez. 6,
26.6.2018, n. 3151).
Tant'è che “il comportamento della parte convenuta in azione dichiarativa della usucapione non condiziona il potere/dovere del giudice di accertare in ogni caso, anche d'ufficio e indipendentemente dall'attività processuale da questa svolta, la sussistenza degli elementi costitutivi del diritto fatto valere dall'attore, atteso che l'art. 1158 cod. civ. pone, tra gli elementi costitutivi dell'usucapione, proprio il protrarsi continuativo del possesso per il previsto periodo ventennale, onde l'attore che intenda avvalersene è onerato della prova del decorso di tale periodo, mentre il giudice, a sua volta, deve accertare l'effettivo protrarsi del possesso per il prescritto ventennio in quanto condizione per l'accoglimento della domanda, a prescindere dal fatto che il convenuto - il quale può
pag. 9/14 anche rimanere contumace senza che, per ciò, l'attore sia esonerato dal fornire la prova della ricorrenza dei presupposti del vantato diritto - abbia o meno sollevato, al riguardo, eccezione alcuna” (tra le altre, cfr. Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 17322 del 23/07/2010 e Sez II n.5487-2004).
Difatti, secondo giurisprudenza sedimentata che trova conforto normativo nella nuova formulazione del richiamato art. 115 c.p.c., seppure tutte le parti del giudizio siano ritualmente costituite è ininfluente anche il comportamento assunto da queste ultime ed è rimesso al Giudice
l'accertamento della sussistenza degli elementi costitutivi dell'azione intrapresa dalla parte attrice "il comportamento processuale della parte – la cui nozione è comprensiva del sistema difensivo adottato nel processo a mezzo del procuratore – può costituire unica e sufficiente fonte di prova e di convincimento e non soltanto un elemento di valutazione delle prove già acquisite al processo;
tuttavia il comportamento della parte convenuta nell'azione dichiarativa di usucapione, non condiziona il potere-dovere del giudice di accertare in ogni caso, anche d'ufficio e indipendentemente dall'attività processuale da questa svolta, la sussistenza degli elementi costitutivi del diritto fatto valere dall'attore, atteso che l'art. 1158 c.c., pone, tra gli elementi costitutivi dell'usucapione, proprio il protrarsi continuativo del possesso per il previsto periodo ventennale, per cui l'attore che intenda avvalersene è onerato della prova del decorso di tale periodo, mentre il giudice, a sua volta, deve accertare l'effettivo protrarsi del possesso per il prescritto ventennio in quanto condizione per l'accoglimento della domanda, a prescindere dal fatto che il convenuto abbia o meno sollevato, al riguardo, eccezione alcuna" ( Cass. civ., sez. II, 13.07.1991, n. 7800, in GCM, 1991,
7; Cass. civ., sez. II, 10.07.1980, n. 4414, in GCM, 1980, 7; Cass. civ., sez.
II, 09.08.2001, n. 11000, in GCM, 2001, 1587).
Sicché – contrariamente all'assunto dell'appellante - anche la contumacia, così come il comportamento adesivo della parte convenuta costituita, non modificano le regole processuali in ordine alla ripartizione dell'onere della prova tant'è che il Giudice non può desumere né dalla contumacia del convenuto ovvero dalla non opposizione alla domanda del convenuto costituito la prova di fatti soltanto dedotti dall'attore ma affatto provati poiché incombe alla parte che ha proposto la domanda il conseguente onere probatorio secondo il principio ex art. 2697 c.c. (cfr. Cass. 11.07.2003, n.
10947).
pag. 10/14 Fatte queste doverose premesse deve, in primo luogo, ribadirsi il concetto che, in materia di prova, la domanda di usucapione è soggetta alla dimostrazione, quanto mai rigorosa, in ordine all'inizio, alla durata ed alle modalità del possesso ad usucapionem.
Quindi, colui che invoca l'intervenuto acquisto per usucapione deve anche allegare e dimostrare il momento e le modalità di acquisto del possesso “la parte che afferma di avere usucapito il bene deve fornire la dimostrazione del come e del quando ha iniziato a possedere uti dominus non essendo sufficiente a tal fine una semplice dichiarazione di aver posseduto ma essendo, al contrario, indispensabile fornire una prova certa della data di inizio del possesso” (Cass. 21837/18).
Nella specie, tale prova non è stata né allegata né fornita, come correttamente motivato dal Giudice di prime cure “… non è stato affatto spiegato come la avrebbe potuto avere accesso al lastrico solare di un fabbricato, se non ER avesse avuto in quello altra ragione di entrarvi, o non fosse assegnataria di altra unità abitativa;
non è stato altresì chiarito come abbia potuto realizzare un fabbricato sul lastrico solare, né tramite chi sia entrata per effettuare lavori edilizi, con l'ausilio di quali maestranze, e se lei o il coniuge fossero assegnatari di un altro immobile nello stesso fabbricato, etc…”.
Peraltro, come accuratamente accertato dal Tribunale sulla scorta della documentazione prodotta “la nata il [...] – di cui al Persona_1 certificato di residenza storico del 3.5.2004, che si riferisce a Via Calopinace Argine Dx
56, senza ovviamente indicare quale piano o appartamento - non è affatto deceduta il 15.5.2006, come sostenuto dall'attrice, ma è deceduta molti anni prima, ovvero il 7 febbraio 1992, come indicato nel certificato di residenza e nella rinuncia alla successione di e della figlia, intervenuta effettivamente solo molti anni dopo, il CP_13
18.4.2006. In tutto questo arco di tempo, nessuna prova di quale sia stata la residenza della attrice è stata fornita, e non è stato documentato neppure quale sia la residenza attuale dell'attrice. Anche le allegazioni sul punto sono rimaste sfornite di ogni supporto documentale, posto che l'unico certificato di residenza storico prodotto è stato quello dell ”. ER
A ciò si aggiunga che le dichiarazioni testimoniali non hanno nemmeno specificato le modalità significative dell'esercizio del possesso in modo tale da rivelarne l'intenzionalità inequivocabilmente diretta a far sorgere, a favore di chi li compie, un diritto reale sulla cosa stessa così come ben motivato nella gravata decisione “… i testi hanno saputo solo riferire che in quell'alloggio sul pag. 11/14 terrazzo vi viveva già nel 1977 la famiglia della coniugata con i figli ER Pt_1 Pt_1
e . Nessun altro dettaglio è stato riferito in ordine alla gestione,
[...] CP_13 manutenzione, atti di disponibilità di altro tipo dell'immobile, ovvero di fatti storici idonei a dare conto della piena ed incondizionata disponibilità dell'immobile in capo all'attrice, che non sono stati mai oggetto di una puntuale richiesta di prova testimoniale…”.
Quindi se, da un lato, già le allegazioni iniziali di parte attrice, attesa la loro genericità, risultavano del tutto insufficienti a ritenere integrata la fattispecie dell'acquisto della proprietà per usucapione, dall'altro, alcuna prova idonea è stata fornita a corroborare, nei termini rigorosi richiesti, la fondatezza della domanda de qua “rectius del corpus e dell'animus possidendi” considerato che nonostante parte attrice abbia sostenuto di abitare, da sempre, nell'immobile de quo non ha prodotto “alcuna documentazione (es. di acquisti e/o riparazioni;
interventi manutentivi, ecc) idonea a rappresentare l'elemento probatorio oggettivo e conducente per sostenere la piena disponibilità, e non solo l'uso abitativo, del fabbricato de quo…”.
Più di una perplessità quindi – irrisolta dalla parte onerata della prova - depone per la rilevata infondatezza delle tesi assertive prospettate dall'attrice a conforto della domanda spiegata sicché deve convenirsi, conformemente al
Tribunale che “la domanda di usucapione ex art. 1158 c.c. non merita accoglimento non essendo stati acquisiti solidi, circostanziati, probanti, documentali ed oggettivi elementi atti a dimostrare né l'aspetto oggettivo né quello spiccatamente soggettivo del possesso (c.d. animus rem sibi habendi), che si sostanzia “nell'intento di tenere la cosa come propria o di esercitare il diritto come a sé spettante”.
La conferma del rigetto nel merito della domanda di usucapione comporta l'assorbimento dell'altro motivo di gravame relativo alla mancata concessione, da parte del Giudice di prime cure, del termine, ex art. 164
c.p.c., per la rinnovazione della citazione per l'integrazione del contraddittorio nei confronti della . Controparte_3
Le spese giudiziali del presente grado tra l'appellante, da una parte, e
[...]
e dall'altra, devono essere Controparte_3 CP_1 compensate in ragione della posizione di adesione al gravame proposto assunta da queste ultime. Nulla, invece, per spese del presente grado tra l'appellante, da una parte, e , , CP_5 CP_6 Controparte_7
, ,
[...] Controparte_8 Controparte_9 CP_10 CP_11
pag. 12/14 , dall'altra, stante la contumacia CP_11 CP_12 CP_13 di questi ultimi.
Per il resto, invece, seguono la soccombenza e vengono liquidate, secondo i parametri stabiliti in applicazione dei criteri di cui al Regolamento Min.
Giustizia n. 147 del 13.08.2022, in vigore dal 23.10.2022, e certamente da applicarsi al procedimento in oggetto - dovendosi tale liquidazione operare senza distinzioni di normativa applicabile relativamente al tempo dell'introduzione della lite e dell'inizio dell'avvio dell'attività defensionale (come pure da ultimo riconosciuto dalla
Corte costituzionale con l'ordinanza n. 261 del 4–7.11.2013) ma soltanto al dì della pronuncia – condividendosi, da parte di questa Corte, il principio di diritto da ultimo affermato da Cass. Sez. 6–L, ordinanza n. 31884 del 10/12/2018, secondo cui: “… in tema di spese processuali, i parametri introdotti dal D.M. n. 55 del
2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto D.M., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado;
nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza …” e, perciò, nei termini seguenti termini:
Competenza: Corte d'Appello Valore della causa da €. 26.001 ad €. 52.000
Fase studio controversia €. 1.029,00
Fase introduttiva €. 709,00
Fase istruttoria €. 1.523,00
Fase decisoria €. 1.735,00 Totale compenso tabellare €. 4.996,00
si dà atto, in proposito, che la superiore liquidazione ha avuto luogo con applicazione dei valori minimi delle vigenti tariffe professionali avuto riguardo ai parametri allo scopo individuati dal citato D.M. di cui:
pag. 13/14 all'art. 2 comma 1 (e cioè l'importanza dell'opera defensionale prestata, in quanto non connotata da alcuna peculiarità o complessità specifica in fatto o in diritto); all'art. 4 comma 1 (e cioè “… dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti …”), nulla essendo emerso in proposito come meritevole di rilievo in parte qua.
Si dà atto, infine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r.
n. 115/2002, di avere emesso una pronuncia di totale rigetto dell'appello.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Reggio Calabria n. 1250/2019, pubblicata il 16.09.2019, così decide:
- rigetta l'appello confermando, integralmente, la sentenza di primo grado;
-compensa le spese legali tra l'appellante, da una parte, e Controparte_3
e dall'altra;
[...] CP_1
- condanna alla rifusione delle spese legali del presente grado, Parte_1 in favore e quantificate, per Controparte_2 Controparte_4 ognuno, in €. 4.996,00 per compenso, oltre forfetarie, I.V.A. e C.A.P;
-nulla per spese tra l'appellante, da una parte, e , CP_5 CP_6
, , ,
[...] Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9
, CP_10 Controparte_11 CP_12 CP_13 dall'altra;
- dà atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n.
115/2002, di avere emesso una pronuncia di totale rigetto dell'appello.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 5.06.2025.
La Giudice ausiliario est. Il Presidente
(dr.ssa Daniela Mazzuca) (dr. Natalino Sapone)
pag. 14/14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria
Sezione civile riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1. dr. Natalino Sapone - Presidente
2. dr. ssa Viviana Cusolito - Consigliere
3. dr. ssa Daniela Mazzuca– Giudice ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 186/2020 R.G., posta in decisione all'udienza del 3.03.2025 vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 CodiceFiscale_1
Reggio Calabria, via Pio XI n. 126/d, presso lo studio dell'avv. Donatella
Nucera che la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce all'atto di citazione in appello
- appellante-
E
(C.F. ), elettivamente domiciliata CP_1 CodiceFiscale_2 in Reggio Calabria, via Bruno Buozzi n.8/A, presso lo studio dell'avv. Matteo
M. Riso che la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
-appellata- (C.F. ), elettivamente Controparte_2 CodiceFiscale_3 domiciliata, in Reggio Calabria, via Cairoli n. 29, presso lo studio dell'avv.
Francesco Garaffa in virtù di mandato in atti
-appellata-
(C.F. ), Controparte_3 CodiceFiscale_4 elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, via Vico Posta n. 13, presso lo studio dell'avv. Santa Spinelli che la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce all'atto di costituzione in appello
-appellata-
(C.F. , rappresentato e difeso in Controparte_4 CodiceFiscale_5 proprio e dall'avv. Francesco Garaffa per procura in atti ed elettivamente domiciliato presso lo studio di entrambi sito in Reggio Calabria, via Cairoli n.
29
-appellato-
NONCHE'
, CP_5 CP_6 Controparte_7 CP_8
, ,
[...] Controparte_9 CP_10 Controparte_11 [...]
CP_12 CP_13
-appellati contumaci-
Oggetto: usucapione - appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio
Calabria n. 1250/2019, pubblicata il 16.09.2019.
Conclusioni delle parti
Con note di trattazione scritta, depositate telematicamente il 2.04.2025, il procuratore dell'appellante così precisava le conclusioni “voglia la Corte
d'appello di Reggio Calabria in riforma della sentenza impugnata, respinta ogni contraria difesa ed eccezione, ammettere nel rito ed accogliere nel merito l'appello formulato con la presente citazione e, conseguentemente, annullare la sentenza del Tribunale di Reggio
Calabria n. 1250 emessa il 15.09.2019, e pubblicata in pari data, non notificata, per tutti i motivi sopraesposti e, per l'effetto, dichiarare e statuire che l'esponente ha Parte_1
pag. 2/14 acquisito la proprietà del terrazzo condominiale dell'immobile sito in Reggio Calabria, via
Calopinace Argine Destro n. 56 e, pertanto, dell'appartamento sopraedificato al III piano f.t. (riportato al catasto fabbricati del Comune di Reggio Calabria alla part. 27 foglio di mappa 107 sub.200), attualmente nel possesso della sig.ra in proprio e in Parte_1 qualità di chiamata all'eredità della de cuius per il verificarsi dei Persona_1 presupposti dell'usucapione di cui all'art. 1158 c.c., con ogni consequenziale provvedimento di legge. Con vittoria di spese e competenze”;
mentre, con note di trattazione scritta, depositate telematicamente il
3.03.2025, il procuratore dell'appellata così Controparte_2 precisava le conclusioni “ chiede, senza con ciò volere Controparte_2 prendere posizione né pro né contro la domanda attrice, che l'Ill.ma Corte di Appello adita voglia disporre la propria estromissione dal presente giudizio e il ristoro delle spese del giudizio a carico dell'appellante. Per tali motivi si insiste nel chiedere la propria estromissione dal giudizio, con vittoria di spese e competenze”;
infine, con note di trattazione scritta, depositate telematicamente il
3.03.2025, l'avv. in proprio così precisava le conclusioni “si Controparte_4 riporta alla propria comparsa di costituzione e risposta ed insiste in tutte le eccezioni, anche preliminari, deduzioni e richieste ivi formulate. Per tali motivi si conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
Con ordinanza del 7.03.2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 3.03.2025 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., come novellato dall'art. 35 Decreto Legislativo n. 149/2022 - la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio, dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, , la Controparte_4
, , Controparte_14 CP_5 CP_12
, , , Controparte_11 CP_1 CP_6 CP_13
, e per sentire dichiarare Controparte_8 Controparte_9 CP_15
e statuire che “l'esponente ha acquisito la proprietà del terrazzo Parte_1 condominiale dell'immobile sito in Reggio Calabria, Via Calopinace Argine Destro e, pertanto, dell'appartamento sopraedificato al III piano f.t. (riportato al catasto fabbricati pag. 3/14 del Comune di Reggio Calabria alla part. 27 foglio di mappa 107 sub.200), attualmente nel possesso della sig.ra in proprio e in qualità di chiamata all'eredità della Parte_1 de cuius per il verificarsi dei presupposti dell'usucapione di cui all'art. Persona_1
1158 c.c., con ogni consequenziale provvedimento di legge”, con vittoria di spese giudiziali.
Esponeva parte attrice in punto di fatto:
-che la di lei madre, aveva costruito, nell'anno 1956, in Persona_1 sopraelevazione sulla terrazza condominiale dell'immobile sito in Reggio
Calabria, via Argine Calopinace Destro n 56 - all'epoca appartenente all'Ente
Edilizio del Comune di Reggio Calabria - un appartamento di mq. 49,45 (riportato in catasto fabbricati al foglio di mappa 107, particella 27, sub 200) ove, con decorrenza dall'anno 1958, aveva stabilito la residenza della propria famiglia;
- che, per tale immobile, era stato effettata domanda di condono edilizio in data 29.09.1986 (prot. A/14999), con oblazione e versamento di documentazione integrativa;
-che, poiché l'immobile era stato realizzato sulla terrazza condominiale, risultavano comproprietari tutti i titolari degli immobili componenti il fabbricato, regolarmente evocati nel presente giudizio;
- che al decesso della , avvenuto il 15.5.2006, essa attrice aveva ER indicato l'immobile in questione nella denuncia di successione, dichiarandosi unica proprietaria, stante la rinuncia all'eredità materna da parte del germano;
CP_13
- di avere posseduto, sia prima che dopo la morte della , ER ininterrottamente ed indisturbatamente, uti dominus, l'appartamento de quo provvedendo, altresì, al pagamento dell'ICI e delle bollette di energia elettrica per gli anni 1999/2011;
-di avere interesse a vedersi riconosciuto il proprio diritto di proprietà sulla terrazza condominiale e sull'appartamento ivi allocato, perché maturato per prescrizione acquisitiva ultraventennale
Instaurato il contraddittorio rimanevano contumaci i convenuti.
pag. 4/14 All'udienza del 17.06.2015, interveniva l'avv. , in proprio, Controparte_4 nella qualità “di avente causa dalla Parte_2 giusto atto di compravendita per Nota del 07.10.2014” dichiarando di non Per_2 opporsi alla richiesta di usucapione.
All'udienza del 15.04.2016, l'avv. Garaffa rilevava che, con atto notarile del
14.04.2010, la aveva alienato CP_7 Parte_3 parte della unità immobiliari di sua proprietà alla Controparte_3
sicché il Giudice di prime cure disponeva l'integrazione del
[...] contraddittorio nei confronti di quest'ultima che, tuttavia, rimaneva contumace.
Istruito il giudizio con prova testimoniale, all'udienza del 7.03.2019 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con la gravata sentenza, il Tribunale di Reggio Calabria rigettava la domanda attrice compensando, integralmente, le spese giudiziali tra le parti.
Avverso tale decisione, con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva appello chiedendone l'integrale riforma con Parte_1 vittoria di spese legali di entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa di risposta, depositata in data 7.01.2021, si costituiva
[...] chiedendo di essere estromessa dal presente giudizio con CP_2 vittoria di spese giudiziali del presente grado.
Si costituiva, in pari data, anche l'avv. , in proprio, insistendo Controparte_4 per il rigetto dell'appello con vittoria di spese giudiziali del presente grado.
Si costituiva, altresì, con comparsa di risposta depositata in data 25.01.2021, rilevando il proprio difetto di Controparte_3 legittimazione passiva e chiedendo di essere estromessa dal presente giudizio.
Si costituiva, infine, con comparsa di risposta, depositata in data 27.01.2021, dichiarando di non opporsi all'accoglimento del gravame. CP_1
pag. 5/14 Non si costituivano, invece, la Controparte_16
in persona del Parroco p. t., ,
[...] CP_5 CP_12 [...]
, , CP_11 CP_6 CP_13 Controparte_8
e di cui veniva dichiarata la contumacia con Controparte_9 CP_15 ordinanza di questa Corte del 3.03.2021.
Con successiva ordinanza del 7.03.2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 3.03.2025 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., come novellato dall'art. 35 Decreto Legislativo n. 149/2022 - la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lamenta, sostanzialmente, l'appellante, con due distinti motivi di gravame, che il Giudice di prime cure avrebbe:
-erroneamente valutato le risultanze istruttorie e, in particolare, la prova testimoniale dalla quale sarebbe emerso “il possesso continuo, ininterrotto, pacifico, pubblico e non equivoco sull'immobile per cui è causa nella totale inerzia da parte di tutti gli altri comproprietari che mai hanno interferito, contestato o ostacolato detto esercizio né manifestato una volontà contraria”;
- erroneamente omesso di concedere termine, ex art. 164 c.p.c., per la rinnovazione dell'atto di citazione per integrazione del contraddittorio nei confronti della Controparte_3
Sulla scorta dei suddetti motivi chiede, a questa Corte, in riforma della gravata sentenza, di accogliere la domanda giudiziale così come proposta dinanzi al Tribunale, con vittoria di spese legali di entrambi i gradi di giudizio.
Le doglianze non possono trovare accoglimento per le ragioni che seguono.
Deve, in primis, rammentarsi il granitico principio espresso dal Supremo
Collegio, per il quale il giudice adito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze che ritenga più attendibili ed idonee alla sua formazione, essendo sufficiente, ai fini della pag. 6/14 congruità della motivazione del relativo apprezzamento, che da questa risulti compiuta una valutazione dei vari elementi acquisiti al giudizio, considerati nel loro complesso, rientrando nei compiti propri del decidente stabilire quale degli stessi sia, nel caso concreto, più funzionalmente pertinente allo scopo di concludere l'indagine sollecitata dalle parti, con conseguente potere del medesimo di basarsi esclusivamente su quanto ritenga, motivatamente, rilevante e influente ai fine del giudizio richiestogli e di negare ingresso a questioni ritenute del tutto superflue o defatigatorie (v. Cassazione, ordinanza 8 agosto 2019, n. 21210; sentenze n. 16467 del 4 luglio 2017 e n.
742 del 19 gennaio 2015).
Calati i surriferiti principi al caso di specie, deve evidenziarsi che l'appellante si è limitata a prospettare una diversa valutazione degli elementi, in fatto ed in diritto acquisiti, rispetto a quella fatta propria dal Tribunale, la cui decisione, peraltro, appare pienamente condivisibile, oltre che adeguatamente motivata.
Talché nessuna violazione del principio di accertamento della prova è riscontrabile nell'operato del primo Giudice che, al contrario, ha proceduto ad una rigorosa valutazione dei fatti, sia per come emersi dai dati documentali in atti che dalle dichiarazioni testimoniali rese, nel pieno rispetto del dettato normativo ex art 2697 c.c. e art 116 c.p.c..
È, difatti, notorio che ai sensi l'art 2697 c.c. “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda” in quanto, nel nostro ordinamento vale il principio
“onus probandi incumbit ei qui dicit” nel senso che l'onere di provare un fatto ricade su colui che invoca proprio quel fatto a sostegno della propria tesi con l'ovvia conseguenza che chi vuol far valere in giudizio un diritto deve quindi dimostrare i fatti costitutivi, che ne hanno determinato l'origine.
L'adempimento dell'onere di prova, pertanto, è la condizione indispensabile per ottenere la formazione del convincimento del Giudice e costituisce la premessa necessaria alla richiesta di attribuzione di un bene della vita e, in virtù del disposto di cui all'art. 116 c.p.c. “il Giudice deve valutare pag. 7/14 le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga diversamente”.
Orbene, con riferimento alla vicenda in questione, occorre rilevare che, in linea generale, l'acquisto di un bene per usucapione presuppone la sussistenza di un corpus, accompagnata dall'animus possidendi, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà - pacifico, non violento, ininterrotto e continuato - che si protragga per il tempo previsto per il maturarsi dell'usucapione.
E, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di merito e di legittimità, chi agisce in giudizio per sentir dichiarare l'intervenuta usucapione in suo favore, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva a titolo originario e, in particolare, ha l'onere di provare sia il momento iniziale del possesso ad usucapionem sia la decorrenza del ventennio nonché di aver acquistato il possesso di cosa altrui in modo pacifico, pubblico, inequivoco e di averlo esercitato in continuità per almeno venti anni, senza interruzione, ponendo in essere tutte quelle attività corrispondenti al diritto di proprietà o di altro diritto reale, tramite il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene, tali da rivelare sullo stesso, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria.
Non solo. L'attore deve, anche, fornire una prova certa e rigorosa del diritto affermato, che non può lasciare spazio a perplessità sulla veridicità e attendibilità delle circostanze asserite, sulla concludenza e sufficienza delle medesime a dimostrare un costante comportamento corrispondente all'esercizio del diritto reale affermato, occorrendo, altresì, che gli atti compiuti, in relazione alle concrete particolarità, inequivocabilmente rivelino l'intenzionalità del possesso e che i fatti siano tali da apparire per il titolare della cosa come inequivocabilmente diretti a far sorgere, a favore di chi li compie, un diritto reale sulla cosa stessa.
D'altra parte, in tema di usucapione, l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla
CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone pag. 8/14 al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio - della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale
(Cass., Sez. 2 -, Sentenza n. 20539 del 30/08/2017).
Non a caso, le recenti tendenze giurisprudenziali tendono a punire chi abusivamente e sempre di più sfrutta le cose comuni, o ne rivendica la proprietà anche attraverso l'usucapione per la cui prova, in generale, possono essere utilizzati tutti i mezzi messi a disposizione dall'ordinamento e, nella maggioranza dei casi, la prova di cui trattasi viene fornita mediante testimonianza(cfr. Cass. 16.01.2014 n. 874).
In altri termini, il particolare rigore della prova dell'usucapione non può non tener conto del fatto che, nella fattispecie, si tratta pur sempre di un comportamento (quello dell'usucapente) che priva il legittimo proprietario di un bene che gli appartiene, talché le prove dovranno essere tali da giustificare la perdita della proprietà altrui.
I giudici di legittimità e di merito – pur a fronte della certezza del diritto che ne deriva dall'usucapione – per sacrificare le ragioni del diritto di proprietà richiedono, dunque, una prova certa e rigorosa ed a ciò consegue anche "la non sufficienza dell'inerzia del proprietario", in quanto anche il non uso è una modalità di godimento del bene, essendo piuttosto necessario che, parallelamente ad esso, si affermi un utilizzo uti dominus di un terzo, con rilievo esterno e tale da dimostrare un'indiscussa e piena signoria di fatto contrapposta all'inerzia del titolare (Corte d'Appello Napoli, sez. 6,
26.6.2018, n. 3151).
Tant'è che “il comportamento della parte convenuta in azione dichiarativa della usucapione non condiziona il potere/dovere del giudice di accertare in ogni caso, anche d'ufficio e indipendentemente dall'attività processuale da questa svolta, la sussistenza degli elementi costitutivi del diritto fatto valere dall'attore, atteso che l'art. 1158 cod. civ. pone, tra gli elementi costitutivi dell'usucapione, proprio il protrarsi continuativo del possesso per il previsto periodo ventennale, onde l'attore che intenda avvalersene è onerato della prova del decorso di tale periodo, mentre il giudice, a sua volta, deve accertare l'effettivo protrarsi del possesso per il prescritto ventennio in quanto condizione per l'accoglimento della domanda, a prescindere dal fatto che il convenuto - il quale può
pag. 9/14 anche rimanere contumace senza che, per ciò, l'attore sia esonerato dal fornire la prova della ricorrenza dei presupposti del vantato diritto - abbia o meno sollevato, al riguardo, eccezione alcuna” (tra le altre, cfr. Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 17322 del 23/07/2010 e Sez II n.5487-2004).
Difatti, secondo giurisprudenza sedimentata che trova conforto normativo nella nuova formulazione del richiamato art. 115 c.p.c., seppure tutte le parti del giudizio siano ritualmente costituite è ininfluente anche il comportamento assunto da queste ultime ed è rimesso al Giudice
l'accertamento della sussistenza degli elementi costitutivi dell'azione intrapresa dalla parte attrice "il comportamento processuale della parte – la cui nozione è comprensiva del sistema difensivo adottato nel processo a mezzo del procuratore – può costituire unica e sufficiente fonte di prova e di convincimento e non soltanto un elemento di valutazione delle prove già acquisite al processo;
tuttavia il comportamento della parte convenuta nell'azione dichiarativa di usucapione, non condiziona il potere-dovere del giudice di accertare in ogni caso, anche d'ufficio e indipendentemente dall'attività processuale da questa svolta, la sussistenza degli elementi costitutivi del diritto fatto valere dall'attore, atteso che l'art. 1158 c.c., pone, tra gli elementi costitutivi dell'usucapione, proprio il protrarsi continuativo del possesso per il previsto periodo ventennale, per cui l'attore che intenda avvalersene è onerato della prova del decorso di tale periodo, mentre il giudice, a sua volta, deve accertare l'effettivo protrarsi del possesso per il prescritto ventennio in quanto condizione per l'accoglimento della domanda, a prescindere dal fatto che il convenuto abbia o meno sollevato, al riguardo, eccezione alcuna" ( Cass. civ., sez. II, 13.07.1991, n. 7800, in GCM, 1991,
7; Cass. civ., sez. II, 10.07.1980, n. 4414, in GCM, 1980, 7; Cass. civ., sez.
II, 09.08.2001, n. 11000, in GCM, 2001, 1587).
Sicché – contrariamente all'assunto dell'appellante - anche la contumacia, così come il comportamento adesivo della parte convenuta costituita, non modificano le regole processuali in ordine alla ripartizione dell'onere della prova tant'è che il Giudice non può desumere né dalla contumacia del convenuto ovvero dalla non opposizione alla domanda del convenuto costituito la prova di fatti soltanto dedotti dall'attore ma affatto provati poiché incombe alla parte che ha proposto la domanda il conseguente onere probatorio secondo il principio ex art. 2697 c.c. (cfr. Cass. 11.07.2003, n.
10947).
pag. 10/14 Fatte queste doverose premesse deve, in primo luogo, ribadirsi il concetto che, in materia di prova, la domanda di usucapione è soggetta alla dimostrazione, quanto mai rigorosa, in ordine all'inizio, alla durata ed alle modalità del possesso ad usucapionem.
Quindi, colui che invoca l'intervenuto acquisto per usucapione deve anche allegare e dimostrare il momento e le modalità di acquisto del possesso “la parte che afferma di avere usucapito il bene deve fornire la dimostrazione del come e del quando ha iniziato a possedere uti dominus non essendo sufficiente a tal fine una semplice dichiarazione di aver posseduto ma essendo, al contrario, indispensabile fornire una prova certa della data di inizio del possesso” (Cass. 21837/18).
Nella specie, tale prova non è stata né allegata né fornita, come correttamente motivato dal Giudice di prime cure “… non è stato affatto spiegato come la avrebbe potuto avere accesso al lastrico solare di un fabbricato, se non ER avesse avuto in quello altra ragione di entrarvi, o non fosse assegnataria di altra unità abitativa;
non è stato altresì chiarito come abbia potuto realizzare un fabbricato sul lastrico solare, né tramite chi sia entrata per effettuare lavori edilizi, con l'ausilio di quali maestranze, e se lei o il coniuge fossero assegnatari di un altro immobile nello stesso fabbricato, etc…”.
Peraltro, come accuratamente accertato dal Tribunale sulla scorta della documentazione prodotta “la nata il [...] – di cui al Persona_1 certificato di residenza storico del 3.5.2004, che si riferisce a Via Calopinace Argine Dx
56, senza ovviamente indicare quale piano o appartamento - non è affatto deceduta il 15.5.2006, come sostenuto dall'attrice, ma è deceduta molti anni prima, ovvero il 7 febbraio 1992, come indicato nel certificato di residenza e nella rinuncia alla successione di e della figlia, intervenuta effettivamente solo molti anni dopo, il CP_13
18.4.2006. In tutto questo arco di tempo, nessuna prova di quale sia stata la residenza della attrice è stata fornita, e non è stato documentato neppure quale sia la residenza attuale dell'attrice. Anche le allegazioni sul punto sono rimaste sfornite di ogni supporto documentale, posto che l'unico certificato di residenza storico prodotto è stato quello dell ”. ER
A ciò si aggiunga che le dichiarazioni testimoniali non hanno nemmeno specificato le modalità significative dell'esercizio del possesso in modo tale da rivelarne l'intenzionalità inequivocabilmente diretta a far sorgere, a favore di chi li compie, un diritto reale sulla cosa stessa così come ben motivato nella gravata decisione “… i testi hanno saputo solo riferire che in quell'alloggio sul pag. 11/14 terrazzo vi viveva già nel 1977 la famiglia della coniugata con i figli ER Pt_1 Pt_1
e . Nessun altro dettaglio è stato riferito in ordine alla gestione,
[...] CP_13 manutenzione, atti di disponibilità di altro tipo dell'immobile, ovvero di fatti storici idonei a dare conto della piena ed incondizionata disponibilità dell'immobile in capo all'attrice, che non sono stati mai oggetto di una puntuale richiesta di prova testimoniale…”.
Quindi se, da un lato, già le allegazioni iniziali di parte attrice, attesa la loro genericità, risultavano del tutto insufficienti a ritenere integrata la fattispecie dell'acquisto della proprietà per usucapione, dall'altro, alcuna prova idonea è stata fornita a corroborare, nei termini rigorosi richiesti, la fondatezza della domanda de qua “rectius del corpus e dell'animus possidendi” considerato che nonostante parte attrice abbia sostenuto di abitare, da sempre, nell'immobile de quo non ha prodotto “alcuna documentazione (es. di acquisti e/o riparazioni;
interventi manutentivi, ecc) idonea a rappresentare l'elemento probatorio oggettivo e conducente per sostenere la piena disponibilità, e non solo l'uso abitativo, del fabbricato de quo…”.
Più di una perplessità quindi – irrisolta dalla parte onerata della prova - depone per la rilevata infondatezza delle tesi assertive prospettate dall'attrice a conforto della domanda spiegata sicché deve convenirsi, conformemente al
Tribunale che “la domanda di usucapione ex art. 1158 c.c. non merita accoglimento non essendo stati acquisiti solidi, circostanziati, probanti, documentali ed oggettivi elementi atti a dimostrare né l'aspetto oggettivo né quello spiccatamente soggettivo del possesso (c.d. animus rem sibi habendi), che si sostanzia “nell'intento di tenere la cosa come propria o di esercitare il diritto come a sé spettante”.
La conferma del rigetto nel merito della domanda di usucapione comporta l'assorbimento dell'altro motivo di gravame relativo alla mancata concessione, da parte del Giudice di prime cure, del termine, ex art. 164
c.p.c., per la rinnovazione della citazione per l'integrazione del contraddittorio nei confronti della . Controparte_3
Le spese giudiziali del presente grado tra l'appellante, da una parte, e
[...]
e dall'altra, devono essere Controparte_3 CP_1 compensate in ragione della posizione di adesione al gravame proposto assunta da queste ultime. Nulla, invece, per spese del presente grado tra l'appellante, da una parte, e , , CP_5 CP_6 Controparte_7
, ,
[...] Controparte_8 Controparte_9 CP_10 CP_11
pag. 12/14 , dall'altra, stante la contumacia CP_11 CP_12 CP_13 di questi ultimi.
Per il resto, invece, seguono la soccombenza e vengono liquidate, secondo i parametri stabiliti in applicazione dei criteri di cui al Regolamento Min.
Giustizia n. 147 del 13.08.2022, in vigore dal 23.10.2022, e certamente da applicarsi al procedimento in oggetto - dovendosi tale liquidazione operare senza distinzioni di normativa applicabile relativamente al tempo dell'introduzione della lite e dell'inizio dell'avvio dell'attività defensionale (come pure da ultimo riconosciuto dalla
Corte costituzionale con l'ordinanza n. 261 del 4–7.11.2013) ma soltanto al dì della pronuncia – condividendosi, da parte di questa Corte, il principio di diritto da ultimo affermato da Cass. Sez. 6–L, ordinanza n. 31884 del 10/12/2018, secondo cui: “… in tema di spese processuali, i parametri introdotti dal D.M. n. 55 del
2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto D.M., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado;
nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza …” e, perciò, nei termini seguenti termini:
Competenza: Corte d'Appello Valore della causa da €. 26.001 ad €. 52.000
Fase studio controversia €. 1.029,00
Fase introduttiva €. 709,00
Fase istruttoria €. 1.523,00
Fase decisoria €. 1.735,00 Totale compenso tabellare €. 4.996,00
si dà atto, in proposito, che la superiore liquidazione ha avuto luogo con applicazione dei valori minimi delle vigenti tariffe professionali avuto riguardo ai parametri allo scopo individuati dal citato D.M. di cui:
pag. 13/14 all'art. 2 comma 1 (e cioè l'importanza dell'opera defensionale prestata, in quanto non connotata da alcuna peculiarità o complessità specifica in fatto o in diritto); all'art. 4 comma 1 (e cioè “… dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti …”), nulla essendo emerso in proposito come meritevole di rilievo in parte qua.
Si dà atto, infine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r.
n. 115/2002, di avere emesso una pronuncia di totale rigetto dell'appello.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Reggio Calabria n. 1250/2019, pubblicata il 16.09.2019, così decide:
- rigetta l'appello confermando, integralmente, la sentenza di primo grado;
-compensa le spese legali tra l'appellante, da una parte, e Controparte_3
e dall'altra;
[...] CP_1
- condanna alla rifusione delle spese legali del presente grado, Parte_1 in favore e quantificate, per Controparte_2 Controparte_4 ognuno, in €. 4.996,00 per compenso, oltre forfetarie, I.V.A. e C.A.P;
-nulla per spese tra l'appellante, da una parte, e , CP_5 CP_6
, , ,
[...] Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9
, CP_10 Controparte_11 CP_12 CP_13 dall'altra;
- dà atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n.
115/2002, di avere emesso una pronuncia di totale rigetto dell'appello.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 5.06.2025.
La Giudice ausiliario est. Il Presidente
(dr.ssa Daniela Mazzuca) (dr. Natalino Sapone)
pag. 14/14