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Ordinanza 30 marzo 2025
Ordinanza 30 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, ordinanza 30/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 30 marzo 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI MESSINA
Il Giudice delegato, dott. Corrado Bonanzinga, scaduti i termini concessi con provvedimento del 06.02.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che ha sostituito l'udienza in presenza delle parti del 24.03.2025 con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, nella causa iscritta al n. 394 dell'anno
2025 RG
TRA
, con sede in Sant'Alessio Siculo (ME), via dei Parte_1
Normanni n. 2 (già via Gebiazza n. 3), Cod. Fisc. , in persona P.IVA_1
dell'amministratore pro tempore, avv. Andrea Lando, elettivamente domiciliato in
Catania, Corso delle Province n. 50, presso lo studio dell'avv. Francesco Davide Spada
(Cod. Fisc. ) che lo rappresenta e difende giusta procura in CodiceFiscale_1
atti (ai sensi della normativa vigente il sottoscritto legale dichiara di volere ricevere le comunicazioni e/o notificazioni di cancelleria al seguente indirizzo di PEC:
e/o al numero di fax: 095 7221579); Email_1
PARTE RICORRENTE
E
(C. F. e partita IVA n. ) in persona Controparte_1 P.IVA_2
del legale rappresentante pro tempore, Sig. , nato a [...] il Controparte_2
20/02/1970, c.f. , con sede in Furci Siculo (ME), Via Cesare C.F._2
Battisti n. 198, elettivamente domiciliata in Messina, Via del Vespro n.75, presso lo studio dell'Avv. Letterio Cammaroto (C.F.: ) che la CodiceFiscale_3
rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce al presente atto, che dichiara per le comunicazioni in seguente indirizzo pec: Email_2
PARTE RESISTENTE
1 preso atto delle note di udienza depositate in data 24.03.2025 dal procuratore di parte ricorrente e in data 22.03.2025 dal procuratore di parte resistente, ha emesso la seguente
ORDINANZA ritenuto che non sussistano i presupposti per la chiamata in causa della CP_3 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, GE , in Pt_2 Controparte_4
considerazione del fatto che in sede cautelare non viene svolto alcun accertamento avente efficacia di giudicato e che, comunque, non è stato neppure allegato quale condotta illecita sia eventualmente ascrivibile alla Parte_3
rilevato che l'accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 696 c.p.c. costituisce,
a differenza della consulenza tecnica preventiva di cui all'art. 696 bis c.p.c., un vero e proprio procedimento cautelare, sicché l'accoglimento della domanda presuppone che siano allegati e provati i requisiti del periculum in mora e del fumus boni iuris, i quali, nondimeno, si atteggiano in modo peculiare, poiché il fumus non attiene alla probabile fondatezza della domanda o dell'eccezione cui la prova è preordinata, posto che l'assunzione istruttoria può essere utile qualunque sia il contenuto della sentenza, ma richiede solo una delibazione sommaria sull'ammissibilità della domanda di merito e sulla aderenza del mezzo istruttorio richiesto alla materia del contendere (Cass. civ. sez. un. 21.08.1972 n. 2689), mentre l'urgenza attiene all'acquisizione della prova ed il periculum è connesso alla necessità di salvaguardare il diritto a conseguire la prova di un certo fatto o di una certa situazione, a fronte del rischio che si producano alterazioni irreversibili precludendone la possibilità di successivo accertamento, dovendosi disattendere, a fronte del chiaro dettato normativo, quelle soluzioni ermeneutiche secondo le quali la valutazione circa la convenienza dell'accertamento spetterebbe alla stessa parte istante, mentre proprio il riferimento al requisito dell'urgenza, chiaramente richiesto dall'art. 696 c.p.c., finisce con il rivestire nei procedimenti di istruzione preventiva un fondamentale ruolo selettivo, avendo il legislatore previsto la possibilità di derogare solo in casi eccezionali all'organizzazione del processo che vuole che l'istruzione probatoria abbia luogo quando il thema decidendum ed il thema probandum sono compiutamente definiti, specie dopo
2 l'introduzione dell'istituto contemplato nell'art. 696 bis c.p.c., che consente l'espletamento di una consulenza tecnica preventiva anche al di fuori dei presupposti di urgenza richiesti, invece, dall'art. 696 c.p.c.;
ritenuto che il ricorrente non abbia dimostrato il periculum, poiché le Parte_1
ragioni di urgenza allegate (il pericolo, peraltro solo labialmente rapprersentato, che, nelle more del procedimento ordinario, le lamentate infiltrazioni possano arrecare ulteriori danni) non attengono alla formazione della prova, vale a dire all'impossibilità
o alla maggiore difficoltà di acquisire la prova, nel corso del giudizio di merito e nella fase istruttoria che vi si dovrà svolgere;
ritenuto, pertanto, che non vi siano i presupposti per l'ammissione di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c.;
rilevato che la consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c. deve, in base al dettato normativo, avere ad oggetto l'accertamento e la determinazione di crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito e deve potere svolgere la funzione di essere in astratto idonea a comporre la lite;
rilevato, di conseguenza, che il giudice investito del ricorso ex art. 696 bis c.p.c. è tenuto ad accertare, anche se in modo sommario, al fine della verifica della sussistenza del requisito del fumus, che la pretesa del credito da parte del ricorrente sia sorretta da una situazione fattuale e di diritto che consente in astratto a quest'ultimo di essere legittimo creditore di un altro soggetto, a causa della “mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali” ovvero a causa di un fatto illecito imputabile al resistente;
rilevato che ciò trova conferma nel fatto che il legislatore, nell'art. 696 bis c.p.c., a differenza che nell'art. 696 c.p.c., non usa il termine di “accertamento tecnico preventivo”, il quale evoca la cosiddetta “consulenza percipiente”, ma il diverso termine di “consulenza tecnica preventiva” che evoca, invece la consulenza deducente, proprio perché il ricorrente deve allegare gli elementi fattuali minimi idonei a rendere verosimile la sussistenza di un credito e la circostanza che il procedimento sia sommario non può esimere, comunque, dalla necessità di valutare il fumus della pretesa
3 del ricorrente, specie se si considera che lo scopo dell'istituto in esame è quello di evitare il successivo giudizio di merito, sicché la proficuità dello strumento (anche in termini deflattivi del contenzioso) è tanto maggiore quanto più precisa è l'attività accertativa;
rilevato che ciò è stato ribadito anche dalla Corte Costituzionale che, con sentenza
21.12.2023 n. 222, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 696-bis, primo comma, primo periodo, del codice di procedura civile, nella parte in cui dopo le parole
«da fatto illecito» non prevede «o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrli in conformità dell'ordinamento giuridico», così estendendo la portata applicativa dell'istituto, ha sottolineato che “al giudice è, in primo luogo, demandata la verifica dei presupposti di ammissibilità della consulenza, la quale investe, da un lato, la non manifesta inammissibilità o infondatezza delle domande oggetto della eventuale futura causa, e, dall'altro, la rilevanza, rispetto al potenziale giudizio di merito, dei fatti per i quali si richiede l'indagine peritale, nonché la effettiva necessità di ricorrere alle conoscenze esperte per il relativo accertamento”, ed ha aggiunto che “lo stesso giudice deve, inoltre, verificare se la controversia, come sommariamente delineata nel ricorso ex art. 696 bis cod. proc. civ., si presti ad una soluzione conciliativa, e che non siano ravvisabili ostacoli giuridici alla conclusione di un accordo transattivo”;
rilevato che nel caso in esame l'indagine richiesta è, viceversa, meramente esplorativa, atteso che il ricorrente ha chiesto l'accertamento, la descrizione e la stima Parte_1
dei lavori concretamente eseguiti dalla controparte, sulla base dell'affermazione di avere effettuato pagamenti di maggiore importo, ma allegando sul punto circostanze confuse e contraddittorie, prive di qualsiasi riscontro documentale, idonee a dimostrare anche solamente in via presuntiva la sussistenza del fumus di un credito nei confronti della ditta appaltatrice;
rilevato, in particolare, che con riferimento ai lavori oggetto del contratto d'appalto del
20/09/2021 il ricorrente ha affermato che i lavori di ristrutturazione con Parte_1
agevolazione del 50% erano stati rideterminati in un importo complessivo, comprensivo delle lavorazioni eseguite, di € 130.413,68; che l'impresa appaltatrice aveva ricevuto per tali lavori versamenti per € 90.000,00; che l'impresa appaltatrice 4 aveva però eseguito in concreto lavorazioni per la minore somma di € 52.883,31 così residuando in favore del Condominio istante un credito di € 37.116,69;
rilevato, nondimeno, che nessun elemento il ricorrente ha offerto a Parte_1
sostegno di tale allegazione che sembra, peraltro, smentita dal fatto che i relativi pagamenti, almeno nella misura del 50 %, sono stati effettuati mediante sconto in fattura, sicché dovevano corrispondere a lavorazioni concretamente eseguite, nonché dal fatto che nella “appendice” ai contratti di appalto datata 02.02.2024, le parti, nell'indicare i lavori che occorreva ancora eseguire ed il corrispettivo che avrebbe dovuto essere versato, pari a € 42.763,64 “per il bonus ristrutturazione”, non hanno in alcun modo menzionato l'esistenza di un credito del nei confronti della Parte_1
ditta appaltatrice con riferimento ai lavori già eseguiti e che, se fosse stato esistente, avrebbe dovuto essere defalcato dalle somme dovute;
rilevato che il ricorrente ha sostenuto, con riferimento ai lavori di cui Parte_1
all'appendice del 02.02.2024, di essere creditore della somma di € 15.401,10, in quanto la resistente aveva espletato lavorazioni per € 84.227,66 mentre aveva ricevuto CP_5
pagamenti per € 99.628,76;
rilevato, nondimeno, che anche il suddetto credito si fonda su affermazioni meramente labiali, poiché in base alla menzionata “appendice” i pagamenti avrebbero dovuto essere effettuati sulla base dei S.A.L. emessi dalla ditta appaltatrice e dei certificati di pagamento conseguentemente emessi dalla Direzione Lavori, sicché non si comprende come possano essere stati pagati dei lavori non eseguiti, né la “perizia tecnica” prodotta dal e redatta dalla Direzione Lavori fornisce sul punto alcun convincente Parte_1
elemento volto a chiarire per quale motivo la stessa Direzione lavori abbia emesso certificati di pagamento per lavori non eseguiti;
rilevato, peraltro, che l'affermazione di un credito del nei confronti della Parte_1
ditta appaltatrice non solo non trova alcun risconto ma sembra anzi smentita dal fatto che nel verbale di ripresa lavori del 04.06.2024 si dà atto, al contrario, di un debito del e non di un credito;
Parte_1
5 rilevato, poi, che il Condominio ricorrente ha chiesto l'accertamento dei danni subiti per la perdita delle agevolazioni fiscali del c.d. ma sul punto va CP_6
osservato che con la menzionata “appendice” ai contratti di appalto datata 02.02.2024, le parti hanno disciplinato le conseguenze della impossibilità per la ditta appaltatrice di eseguire le opere con la modalità dello “sconto in fattura”, rinegoziando le condizioni contrattuali, con uno sconto del 20 % sull'importo dei lavori da ultimare, e stabilendo che ciascun condomino avrebbe trattenuto per sé il credito di imposta maturato, sicché non sembra configurabile un danno risarcibile a fronte di un accordo che è chiaramente volto a definire nella sua globalità i rapporti tra le parti a seguito delle nuove disposizioni in tema di superbonus;
rilevato, infine, che il ha lamentato dei danni per l'abbandono del cantiere Parte_1
da parte dell'impresa appaltatrice, che aveva lasciato i ballatoi interni privi di impermeabilizzazione e pavimentazione, con la conseguenza che le acque meteoriche si erano infiltrate determinando danni all'impianto ascensoristico;
rilevato, tuttavia, che per dimostrare la sussistenza di una responsabilità della ditta appaltatrice, non è sufficiente affermare che la stessa aveva sospeso i lavori quando le opere erano ancora incomplete, con conseguenti danni da infiltrazione, dovendosi quantomeno allegare che la sospensione integrava un inadempimento, mentre nulla è stato detto sul punto dal ed al contrario dalla documentazione prodotta Parte_1
dalla ditta appaltatrice emerge che la sospensione era stata ritualmente effettuata, come previsto nel contratto, a seguito del mancato pagamento del saldo della fattura n. 11;
ritenuto, pertanto, che gli elementi allegati da parte ricorrente non siano sufficienti per dare concretezza all'asserita sussistenza di un credito nei confronti della società resistente derivante dall'inadempimento di obbligazioni contrattuali, che possa giustificare l'ammissione di una consulenza tecnica preventiva ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c.;
ritenuto che le spese vadano poste a carico di parte ricorrente, in base al principio della soccombenza, e vadano liquidate come in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al D.M. 147/2022, nella misura minima;
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P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il Condominio ricorrente al pagamento in favore della società resistente delle spese processuali che liquida in complessivi € 1.528,00 per compensi, di cui € 496,00 per fase studio, € 394,00 per fase introduttiva, € 638,00 per fase istruttoria, oltre spese generali nella misura del 15 % dei compensi, I.V.A. e c.p.a..
Si comunichi ai procuratori delle parti.
Messina lì 25/03/2025
Il Giudice delegato
(dott. Corrado Bonanzinga)
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