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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 02/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12343-1/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vincenzo Liso ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa civile di I Grado iscritta al R.G. 12343-1/2023 Sentenza n. 4526/2024 pubblicata il
05/11/2024
Letta l'istanza presentata dell'Avv. Valeria LO VECCHIO, per ottenere la rettifica della sentenza n. 4526/2024 pubblicata il 05/11/2024 (RG n. 12343-1/2023);
Rilevato che con detta sentenza per mero errore:
a) nel dispositivo al posto del nome della parte istante “Valeria Lo Vecchio” veniva indicato erroneamente con quello di “ ”; Persona_1
rilevato che ben può procederei alla richiesta correzione atteso che non vi è contrasto tra la documentazione di causa, la motivazione e la ordinanza emessa e che la stessa è imputabile ad un mero errore materiale.
Parte istante richiede altresì la correzione nella parte del provvedimento in cui viene disposta la compensazione delle spese di giudizio avente RG. 12343/2023 ritenendo che, per consolidata giurisprudenza della Corte di Appello di Bari, “in caso di omessa liquidazione delle spese di lite, possa essere utilizzato il rimedio della correzione dell'errore materiale delle sentenze, ritenendolo funzionale alla realizzazione dei principi costituzionali della ragionevole durata del processo e del giusto processo” (cfr. correzione sentenza C.App. di Bari n.
490/2023).
pagina 1 di 2 A riguardo va precisato che nel caso in esame non vi è stata una mera omissione nella liquidazione delle spese e competenze del giudizio 12343/23.
Invero, con la richiamata sentenza, risulta adeguatamente motivata la decisione di procedere con la compensazione delle spese di lite in ossequio al consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione secondo cui “l'individuazione del soccombente si fa in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese che hanno anticipato nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi” (Cass. Civ. Sez. VI, ordinanza n. 373 del
13 Gennaio 2015).
La compensazione delle spese di lite, infatti, è stata assunta, come precisato in sentenza, in base a una valutazione equitativa del comportamento del che non è stato CP_1
manifestamente abusivo o dilatorio.
Per tali ragioni l'istanza di correzione materiale relativa alla dichiarata compensazione delle spese legali non può trovare accoglimento e va rigettata;
visto l'art. 287 c.p.c.;
PQM
Dispone la correzione a cura della cancelleria in calce alla detta sentenza dell'errore materiale, ed in ragione di ciò:
1. nel dispositivo n. 4526/2024 pubblicata il 05/11/2024 (RG n. 12343-1/2023) ove si legge
“ ” debba intendersi e leggersi “Valeria Lo Vecchio”; Persona_1
2. rigetta l'ulteriore istanza di correzione di errore materiale.
Si comunichi alle parti
Bari, 24 marzo 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Liso
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vincenzo Liso ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa civile di I Grado iscritta al R.G. 12343-1/2023 Sentenza n. 4526/2024 pubblicata il
05/11/2024
Letta l'istanza presentata dell'Avv. Valeria LO VECCHIO, per ottenere la rettifica della sentenza n. 4526/2024 pubblicata il 05/11/2024 (RG n. 12343-1/2023);
Rilevato che con detta sentenza per mero errore:
a) nel dispositivo al posto del nome della parte istante “Valeria Lo Vecchio” veniva indicato erroneamente con quello di “ ”; Persona_1
rilevato che ben può procederei alla richiesta correzione atteso che non vi è contrasto tra la documentazione di causa, la motivazione e la ordinanza emessa e che la stessa è imputabile ad un mero errore materiale.
Parte istante richiede altresì la correzione nella parte del provvedimento in cui viene disposta la compensazione delle spese di giudizio avente RG. 12343/2023 ritenendo che, per consolidata giurisprudenza della Corte di Appello di Bari, “in caso di omessa liquidazione delle spese di lite, possa essere utilizzato il rimedio della correzione dell'errore materiale delle sentenze, ritenendolo funzionale alla realizzazione dei principi costituzionali della ragionevole durata del processo e del giusto processo” (cfr. correzione sentenza C.App. di Bari n.
490/2023).
pagina 1 di 2 A riguardo va precisato che nel caso in esame non vi è stata una mera omissione nella liquidazione delle spese e competenze del giudizio 12343/23.
Invero, con la richiamata sentenza, risulta adeguatamente motivata la decisione di procedere con la compensazione delle spese di lite in ossequio al consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione secondo cui “l'individuazione del soccombente si fa in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese che hanno anticipato nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi” (Cass. Civ. Sez. VI, ordinanza n. 373 del
13 Gennaio 2015).
La compensazione delle spese di lite, infatti, è stata assunta, come precisato in sentenza, in base a una valutazione equitativa del comportamento del che non è stato CP_1
manifestamente abusivo o dilatorio.
Per tali ragioni l'istanza di correzione materiale relativa alla dichiarata compensazione delle spese legali non può trovare accoglimento e va rigettata;
visto l'art. 287 c.p.c.;
PQM
Dispone la correzione a cura della cancelleria in calce alla detta sentenza dell'errore materiale, ed in ragione di ciò:
1. nel dispositivo n. 4526/2024 pubblicata il 05/11/2024 (RG n. 12343-1/2023) ove si legge
“ ” debba intendersi e leggersi “Valeria Lo Vecchio”; Persona_1
2. rigetta l'ulteriore istanza di correzione di errore materiale.
Si comunichi alle parti
Bari, 24 marzo 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Liso
pagina 2 di 2