Art. 2.
E' elevato a lire 20 miliardi il limite dimensionale relativo a progetti di investimento concernenti le creazioni di nuovi impianti industriali di cui all' articolo 3, primo comma, del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 maggio 1976, n. 350 .
E' altresi' elevato a lire 8 miliardi il limite dimensionale previsto dalla disposizione richiamata nel comma precedente per i progetti di investimento concernenti l'ampliamento di impianti industriali preesistenti, il quale comporti aumento della capacita' produttiva o delle aree occorrenti, sempre che il valore dell'impianto, comprensivo dell'impianto progettato, superi il limite di lire 20 miliardi, tenendo conto degli investimenti fissi preesistenti al netto degli ammortamenti tecnici.
Il limite dimensionale degli investimenti di cui all' articolo 4, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 , e' elevato a 4.000 milioni di lire.
Dall'entrata in vigore della presente legge, i limiti relativi al capitale investito ed agli investimenti globali di cui agli articoli 5 , 6 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 , come modificati dall' articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1981, numero 414 , convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1981, n. 544 , sono maggiorati del 50 per cento.
Essi sono successivamente aggiornati, ogni biennio, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, utilizzando la media, relativamente al medesimo periodo, dei deflattori degli investimenti lordi riportati nelle relazioni generali sulla situazione economica del Paese.
Nota all'art. 2, primo comma:
Il testo dell' art. 3, primo comma, del decreto-legge n. 156/1976 (articolo gia' menzionato nella nota all'art. 1, secondo comma) e' il seguente:
"Ogni progetto di investimento concernente la creazione di nuovi impianti industriali per importi superiori a 10 miliardi di lire, da chiunque predisposto, deve essere tempestivamente comunicato al Ministro per il bilancio e la programmazione economica per essere sottoposto all'esame del C.I.P.E. La comunicazione deve essere effettuata anche per ogni progetto di investimento concernente l'ampliamento di impianti industriali preesistenti, il quale comporti aumento della capacita' produttiva e dell'occupazione o delle aree occorrenti, sempre che il relativo investimento sia superiore a 4 miliardi di lire e il valore dell'impianto, comprensivo dell'impianto progettato, superi il limite di 10 miliardi di lire, tenendo conto degli investimenti fissi preesistenti al netto degli ammortamenti tecnici".
Nota all'art. 2, terzo comma:
Il testo dell' art. 4, primo comma, del D.P.R. n. 902/1976 , come sostituito dall' art. 12 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23 , convertito, con modificazioni, nella legge 29 marzo 1979, n. 91 , e' il seguente:
"La concessione del credito agevolato nei casi previsti dagli articoli 5, 6 e 8 del presente decreto, a favore delle imprese che realizzano nel centro-nord progetti comportanti un investimento globale superiore a lire 2.000 milioni e' subordinata all'autorizzazione da parte del CIPI ai sensi e per gli effetti dell' articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156 , convertito, con modificazioni, nella legge 24 maggio 1976, n. 350 ".
E' elevato a lire 20 miliardi il limite dimensionale relativo a progetti di investimento concernenti le creazioni di nuovi impianti industriali di cui all' articolo 3, primo comma, del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 maggio 1976, n. 350 .
E' altresi' elevato a lire 8 miliardi il limite dimensionale previsto dalla disposizione richiamata nel comma precedente per i progetti di investimento concernenti l'ampliamento di impianti industriali preesistenti, il quale comporti aumento della capacita' produttiva o delle aree occorrenti, sempre che il valore dell'impianto, comprensivo dell'impianto progettato, superi il limite di lire 20 miliardi, tenendo conto degli investimenti fissi preesistenti al netto degli ammortamenti tecnici.
Il limite dimensionale degli investimenti di cui all' articolo 4, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 , e' elevato a 4.000 milioni di lire.
Dall'entrata in vigore della presente legge, i limiti relativi al capitale investito ed agli investimenti globali di cui agli articoli 5 , 6 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 , come modificati dall' articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1981, numero 414 , convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1981, n. 544 , sono maggiorati del 50 per cento.
Essi sono successivamente aggiornati, ogni biennio, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, utilizzando la media, relativamente al medesimo periodo, dei deflattori degli investimenti lordi riportati nelle relazioni generali sulla situazione economica del Paese.
Nota all'art. 2, primo comma:
Il testo dell' art. 3, primo comma, del decreto-legge n. 156/1976 (articolo gia' menzionato nella nota all'art. 1, secondo comma) e' il seguente:
"Ogni progetto di investimento concernente la creazione di nuovi impianti industriali per importi superiori a 10 miliardi di lire, da chiunque predisposto, deve essere tempestivamente comunicato al Ministro per il bilancio e la programmazione economica per essere sottoposto all'esame del C.I.P.E. La comunicazione deve essere effettuata anche per ogni progetto di investimento concernente l'ampliamento di impianti industriali preesistenti, il quale comporti aumento della capacita' produttiva e dell'occupazione o delle aree occorrenti, sempre che il relativo investimento sia superiore a 4 miliardi di lire e il valore dell'impianto, comprensivo dell'impianto progettato, superi il limite di 10 miliardi di lire, tenendo conto degli investimenti fissi preesistenti al netto degli ammortamenti tecnici".
Nota all'art. 2, terzo comma:
Il testo dell' art. 4, primo comma, del D.P.R. n. 902/1976 , come sostituito dall' art. 12 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23 , convertito, con modificazioni, nella legge 29 marzo 1979, n. 91 , e' il seguente:
"La concessione del credito agevolato nei casi previsti dagli articoli 5, 6 e 8 del presente decreto, a favore delle imprese che realizzano nel centro-nord progetti comportanti un investimento globale superiore a lire 2.000 milioni e' subordinata all'autorizzazione da parte del CIPI ai sensi e per gli effetti dell' articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156 , convertito, con modificazioni, nella legge 24 maggio 1976, n. 350 ".