Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 05/04/2025, n. 1936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1936 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa Venera Condorelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9758/2019 R.G. promossa
DA
rappresentato e difeso, giusta procura in atti dall'avv. Parte 1
FICHERA GIACOMO GIUSEPPE
- Attore -
CONTRO
,in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato AVVOCATURA DELLO STATO CATANIA, giusta procura in atti;
-Convenuto -
Conclusioni: come da verbali di causa
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 30.9.2024, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. i procuratori delle parti concludevano come in atti e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 comma 1 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
'nella qualità di socio ed Con atto di citazione notificato in data 13.6.2019 Parte 1
Controparte_1 alex liquidatore della CESIT s.r.l., ha convenuto in giudizio il fine di domandare l'annullamento - previa sospensione cautelare degli effetti - del decreto prot.
n.1485 del 16.05.2018, con cui è stato disposto il recupero della somma di € 2.284.862,69, oltre oneri ed interessi, per complessivi € 2.658.598,89 nei propri confronti, con vittoria di spese e compensi del giudizio.
A sostegno delle proprie domande parte attrice ha eccepito l'inesistenza dell'obbligo di restituzione stante l'inapplicabilità alla fattispecie in esame dell'art. 2495 c.c. e dell'art. 28, comma 4, del d.lgs n.175/2014.
[...] eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, vertendosi in materia di contribuzione pubblica legata a un “patto territoriale” e dunque ricompresa nell'ambito di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Nel merito contestava la fondatezza delle domande, di cui chiedeva il rigetto.
Concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. la causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti.
Precisate le conclusioni all'udienza del 30.9.2024, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
L'eccezione di difetto di giurisdizione è fondata.
CP 1 Economico di cui parteIl decreto prot. n. 1485 del 16.05.2018 adottato dal CP 1 attrice domanda l'annullamento è un provvedimento amministrativo di rideterminazione delle agevolazioni concesse, nell'ambito del patto territoriale per la provincia di Enna, alla ditta CESIT
s.r.l., con cui è stato riconosciuto a consuntivo un contributo in via definitiva pari ad € 2.826.717,82
a fronte di una spesa ammissibile per investimenti pari ad € 3.751.801,00 (art.2 Ammontare delle agevolazioni); contestualmente, date le erogazioni già effettuate, pari ad € 5.111.580,51, è stato disposto il recupero di € 2.284.862,69, oltre oneri di accertamento ed accessori (art. 3 recupero agevolazioni erogate). Parte attrice fonda la propria domanda di annullamento del citato decreto sulla "carenza dei presupposti previsti dalla legge ai fini del recupero delle suddette somme nei confronti del sig. Parte 1
La controversia attiene dunque all'erogazione di pubblici finanziamenti ed appartiene alla giurisdizione esclusiva di cui all'art. 133, co. 1, lett. a), n. 2) c.p.a. e di cui all'art. 11, ult. c., L.
n. 241/1990, poiché il finanziamento in questione rientra tra gli investimenti produttivi disposti in sede di approvazione di un "patto territoriale". Secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione a
SS.UU. 27.10.2014, n. 22747: "La cognizione della controversia relativa all'impugnazione di un provvedimento di revoca del beneficio finanziario accordato ad una società per la realizzazione di un investimento produttivo in sede di approvazione di un "patto territoriale" appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in relazione al disposto di cui alla L. n. 241 del 1990, art. 11, comma ultimo, che demanda, in generale, a tale giurisdizione le questioni relative alla formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi e sostitutivi del provvedimento pubblico di erogazione di una sovvenzione economica" (Cfr. anche Cass. SS.UU., 8.7.2008, n.
18630 e n. 1132 del 21.1.2014; in tal senso anche Consiglio di Stato sez. V 27 dicembre 2013 n.
6277 che in tema di provvedimenti di revoca di finanziamenti concessi nell'ambito dell'attuazione dei Patti territoriali di cui alla L. n. 662/1996, poi disciplinati in via di dettaglio dal D.M. n.
320/2000, ha statuito che "la cognizione della controversia relativa all'impugnazione di un provvedimento di revoca del beneficio finanziario, accordato per la realizzazione di un investimento produttivo in sede di approvazione di un "patto territoriale", costituente una delle possibili forme di programmazione negoziata tra parti pubbliche e parti private - in cui è, tra l'altro, necessario definire gli accordi programmatici ai sensi dell'art. 27 1. n. 142 del 1990 e individuare le convenzioni necessarie per l'attuazione di detti accordi appartiene alla giurisdizione esclusiva del g.a. alla
-
stregua dell'art. 11, ultimo comma, l. 7 agosto 1990 n. 241, che demanda, in generale, a tale giurisdizione le questioni relative alla formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi e sostitutivi del provvedimento pubblico di erogazione di una sovvenzione economica").
Poiché, con riguardo al caso in esame, il finanziamento è stato concesso nell'ambito di un patto territoriale ai sensi della l. 19 dicembre 1992 n.488, sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, con conseguente estensione del suo sindacato anche sulla questione inerente al corretto svolgimento dell'esecuzione del rapporto intercorso tra le parti in causa, ivi compreso il profilo dell'individuazione del soggetto passivo dell'obbligo di restituzione delle somme oggetto del provvedimento impugnato (cfr. TAR Reggio Calabria n. 214/2019; T.A.R.
Catania sez. IV, 12/07/2023, n.2173).
Alla luce di quanto sopra esposto, ritiene questo giudice che debba essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore di quella del giudice amministrativo dinanzi al quale dovrà essere riassunto il giudizio nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente pronuncia.
Avuto riguardo alla complessità delle questioni esaminate le spese di lite vanno compensate.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 9758/2019 R.G.,
disattesa ogni contraria istanza: dichiara il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria in favore di quella del giudice amministrativo;
assegna alle parti il termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza per la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice amministrativo;
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Catania, il 4.4.2025
Il Giudice
d.ssa Venera Condorelli