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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 29/07/2025, n. 2659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2659 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile / Sezione specializzata in materia d'Impresa
R.G. 1603/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Guido Santoro Presidente
dott. Federico Bressan Consigliere
dott. ssa Lucia Dall'Armellina Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile iscritto al ruolo generale al n. 1603/2023 il 18.09.2023
promosso con atto di citazione in appello da
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
Galzignato del Foro di Treviso con domicilio digitale eletto al relativo indirizzo p.e.c.
come da procura alle liti in calce all'atto di Email_1
appello; appellante contro
1 , (C.F.: Controparte_1
) in persona dei Commissari Liquidatori , con gli avvocati Giuliano Pavan e P.IVA_1
Piergianni Medea del Foro di Treviso e con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato
Giacomo Cucco sito in Venezia, San Polo n. 2580 giusta procura in calce all'atto di appello;
appellata contro
(C.F. - P.I. ), – in persona del Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3
procuratore speciale Dott. rappresentata e difesa dall'avv. Laura Munari di Treviso CP_3
giusta procura alle liti rilasciata su separato documento informatico;
appellata
Oggetto: BA (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)”; appello avverso la sentenza del Tribunale di Treviso n. 195/2023 pubbl. il 08.02.2023;
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
Nel merito: In parziale riforma della sentenza del Tribunale di Treviso n. 195/2023
del 07.02.2023, pubblicata il successivo 08.02.2023: 1) accertare e dichiarare la nullità: - del “Contratto di Primo Finanziamento a revoca” del 20.08.2012; -
dell'“Atto di rinegoziazione di sovvenzione a revoca” del 06.06.2013; - del
“Contratto di mutuo chirografario” del 30.05.2014, come rimodulato con l'“Atto
di rimodulazione di debito derivante da mutuo chirografario” del 19.08.2016; - del contratto n. 00/47614250 acceso presso costituente la Controparte_2
2 nuova numerazione attribuita da tale Istituto di Credito per individuare il
“Contratto di mutuo chirografario” del 30.05.2014 (n. 4100422815) e l'“Atto di rimodulazione di debito derivante da mutuo chirografario” del 19.08.2016 (n.
41/462857), sui quali la stessa è subentrata a Controparte_2 CP_1
L.C.A. per effetto del D.L. n. 99/2017, emanato il 25.06.2017 e convertito
[...]
con modificazioni dalla Legge 31.07.2017, n. 121, nonché del contratto di cessioni di azienda del 26.07.2017; - di ogni altro atto o contratto ad essi connesso,
collegato o accessorio;
2) condannare a restituire al dott. Controparte_2
la somma, maggiorata di interessi, di complessivi € Parte_1
551.551,54= dallo stesso pagata a a fronte del “Contratto Controparte_2
di mutuo chirografario” del 30.05.2014 e dell'“Atto di rimodulazione di debito derivante da mutuo chirografario” del 19.08.2016, sui quali Controparte_2
è subentrata a in L.C.A. per effetto del D. L. n. 99/2017, Controparte_1
emanato il 25.06.2017 e convertito con modificazioni dalla Legge 31.07.2012 n.
121, nonché del contratto di cessioni di azienda del 26.07.2017, contrassegnando il rapporto con il n. 00/47614250; 3) in ipotesi di accoglimento della domanda di nullità del “Contratto di mutuo chirografario” del 30.05.2014, come rimodulato con l'“Atto di rimodulazione di debito derivante da mutuo chirografario” del
19.08.2016, rigettare la domanda di restituzione ex art. 2033 c.c. svolta in via
3 subordinata riconvenzionale da In via istruttoria Si Controparte_2
reiterano le istanze istruttorie già formulate nel giudizio di primo grado ed in particolare le seguenti: Ordini di esibizione ex art. 210 c.p.c. 1) Ordinarsi, ex art. 210 c.p.c., a e a di esibire/produrre Controparte_2 Parte_2
in giudizio i contratti di affidamenti da utilizzarsi in forma di scoperto di conto corrente finanziario, rispettivamente, di € 900.000,00 con scadenza un mese e di
€ 100.000,00 con scadenza 27.04.2013, accesi sul conto finanziario, oggetto della richiesta di affidamento del 07.06.2012 (cfr. doc. 23); 2) Ordinarsi, ex art. 210
c.p.c., a e a di esibire/produrre in Controparte_2 Parte_2
giudizio copia della delibera del 13.01.2012 e di qualsivoglia altra delibera,
decisione, provvedimento od altro, che abbia di1sposto la riduzione dell'affidamento concesso sul conto corrente finanziario n. 06050570312715 con contratto del 15.06.2011, con scadenza 10.05.2012, da € 1.000.000,00 a
595.000,00, intercorsi tra la data del 15.06.2011 e la data del 06.04.2012. 3)
Ordinarsi, ex art. 210 c.p.c., a e a Controparte_2 Parte_2
di esibire/produrre in giudizio • copia della delibera del 28.06.2012 che ha accolto la domanda di primo finanziamento di € 800.000,00 formulata dal dott.
a il 07.06.2012; • copia della delibera Parte_1 Parte_3
del 12.05.2014 che ha accolto la domanda di del “Contratto di mutuo CP_4
4 chirografario” di € 800.000,00 del 30.05.2014 concluso tra il dott. Parte_1
e • copia della delibera del 27.06.2016 che ha
[...] Parte_3
accolto la domanda di rimodulazione del “Contratto di mutuo chirografario” n.
41/462857 del 19.08.2016 per l'importo di € 570.582,73; • copia del “Contratto di mutuo chirografario” così come rimodulato con contratto del 19.08.2016, per l'importo di € 570.582,73, avente numerazione 00/47614250. Prova per interpello e testi. Si chiede ammettersi prova per interpello e testi sui capitoli 1), 2), 3) 6),
8), 9) e 10) formulati nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2) c.p.c. e qui di seguito riportati: 1) Vero che, a seguito della richiesta di affidamento formulata dal dott. in data 07.06.2012 (cfr. doc. 23), Parte_1 Parte_4
ha concesso al medesimo un affidamento da utilizzarsi in forma di
[...]
scoperto di conto corrente finanziario per l'importo di € 900.000,00, per la durata di un mese, sul conto finanziario;
2) Vero che, a seguito della richiesta di affidamento formulata dal dott. in data 07.06.2012 (cfr. doc. Parte_1
23 cit.), ha concesso al medesimo un affidamento da Parte_4
utilizzarsi in forma di scoperto di conto corrente finanziario per l'importo di €
100.000,00, fino al 27.04.2013, sul conto finanziario;
3) Vero che, come si ricava dalla proposta di fido del 06.04.2012 (cfr. doc. 18), alla data del 05.04.2011,
l'affidamento di € 1.000.000,00 concesso da al dott. Parte_3
5 sul conto finanziario con il contratto di affidamento del Parte_1
15.06.2011 (cfr. doc. 16 comparsa di costituzione di era Controparte_2
stato ridotto a € 595.000,00 e risultava utilizzato per € 590.100,00; 6) Vero che il cd. “conto corrente finanziario” è stato acceso al fine di concedere finanziamenti al dott. volti all'acquisto di azioni ed è stato Pt_1 Parte_5
utilizzato esclusivamente a detto fine;
8) Vero che, alla data del 05.04.2012, la residua disponibilità sul conto finanziario, sulla base del Primo Finanziamento
concesso con il contratto del 15.06.2011, era pari ad € 4.900,00 (595.000-
590.100=4900); 9) Vero che, in data 27.06.2016, il dott. ha Parte_1
richiesto a la rimodulazione del debito derivante da mutuo Parte_2
chirografario concesso il 30.05.2014 (cfr. doc. 24 comparsa di costituzione di
; 10) Vero l'erogazione concessa sotto forma di mutuo Controparte_2
chirografario per € 800.000,00= è collegata al Primo Finanziamento concesso da al dott. nell'anno 2012 pari ad € 800.000,00= come riportato Parte_2 Pt_1
nel cit. doc. n. 24 di Si indicano a testi di signori Controparte_2 [...]
, RI Portello, . In ogni caso Tes_1 Testimone_2 Testimone_3
Condannare le parti convenute al pagamento delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio.
Per l'appellata : Parte_2
6 rigettarsi l'appello svolto e le domande tutte formulate dal sig. in quanto Pt_1
infondato in fatto e in diritto, per tutti i motivi in atto;
in via di appello incidentale : in riforma della Sentenza n. 195/2023 per tutti i
Parte motivi di cui in atti, accogliere le seguenti conclusioni già rassegnate dalla di in primo grado: Ogni avversaria istanza, eccezione, Controparte_1
domanda e deduzione reietta e previo ogni accertamento e declaratoria del caso,
anche con riguardo alla legittimazione (e/o titolarità) passiva della comparente
Parte
come meglio specificato in atti, in via pregiudiziale: dichiararsi improcedibile e/o inammissibile e/o i proseguibile ogni domanda attorea proposta per tutti i motivi di cui in atti;
nel merito: respingere, con ogni miglior formula,
tutte le domande formulate dall'attore, in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi di cui in atti. Con opposizione alle istanze istruttorie formulate da parte attrice anche per tu ti i motivi di cui alla terza memoria ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ. di data 18 ottobre 2021 già depositata in favore di
[...]
in LCA. -in ogni caso: con rifusione di spese e compensi di causa di CP_1
entrambi i gradi di giudizio.
Per l'appellata : Controparte_2
- in via principale: respingere l'appello avversario e per l'effetto confermare la sentenza gravata;
- in via subordinata, in denegata ipotesi di accoglimento in tutto
7 o in parte dell'appello principale, e di conseguente riforma della sentenza impugnata, in accoglimento dell'appello incidentale condizionato svolto dall'esponente, in riforma della sentenza di primo grado, accertata la piena validità
ed efficacia della cessione da in L.C.A. a Controparte_1 Controparte_2
del Mutuo Chirografario Rimodulato del 19.08.2016, respingersi
[...]
integralmente le domande di parte appellante, in via preliminare di rito, per
Co carenza di legittimazione/titolarità dal lato passivo di , o – in subordine – nel merito, in quanto inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa;
- in via subordinata riconvenzionale, per la denegata ipotesi di dichiarazione di nullità, totale o parziale, del Mutuo Chirografario Rimodulato
del 19.08.2016, condannare il dott. a restituire, ex art. 2033 c.c., a Pt_1 [...]
la somma in linea capitale per l'effetto indebitamente ricevuta, Controparte_2
oltre agli interessi legali dalla data di incasso alla data della domanda giudiziale,
e agli interessi legali di mora ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda al saldo,
con capitalizzazione semestrale;
- in ogni caso, condannarsi parte appellante alla rifusione delle spese e delle competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio;
- in via istruttoria, respingersi le istanze istruttorie di parte appellante in quanto inammissibili e/o irrilevanti per i motivi esposti nella memoria ex art. 183.6 n. 3
Co di data 18.10.2021 depositata da in primo grado.
8 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_1
giudizio dinanzi al Tribunale di Treviso e Parte_6 [...]
, allegando: CP_2
- di essere stato socio di sin dal 1985 e di aver intrattenuto con la Parte_2
medesima i conti correnti n. 0312715 e n. 0187028, nonché il deposito titoli (il n.
050- 0240376-000);
- di aver ottenuto la concessione, in data 7.5.2012, di un'apertura di credito (sul conto corrente n. 0312715), dell'importo di euro 1.000.000,00=, con scadenza 27
aprile 2013, utilizzata per l'acquisto di 20.000 azioni di al prezzo Parte_2
unitario di € 39,50 e per complessivi € 790.000,00, importo addebitato sul c/c n.
0187028 in data 8.5.2012 con valuta 27.4.2012 (data rettificata rispetto all'originaria annotazione della valuta al 20.4.2012);
- che il pagamento del prezzo di € 790.000,00 delle 20.000 azioni Parte_2
sarebbe quindi stato effettuato con il finanziamento erogato da con Parte_2
il contratto di affidamento del 07.05.2012, accreditato nel conto finanziario lo stesso giorno in cui era stato addebitato nel conto ordinario il prezzo delle azioni;
- di aver richiesto la ristrutturazione della posizione debitoria, dapprima con un ulteriore affidamento del 7.6.2012 per l'importo di € 900.000,00, poi con la concessione di un affidamento da utilizzarsi in forma di scoperto di conto corrente
9 finanziario per l'importo di € 100.000,00 fino al 27.04.2013 e un affidamento da utilizzarsi in forma di sovvenzioni varie a rientro M/T per 60 mesi, per un importo complessivo di € 800.000,00, infine con la stipula di un “Contratto di finanziamento a revoca” di € 800.000,00, da rimborsare mediante il pagamento di
9 rate semestrali posticipate di ammortamento, con prima rata scadente il
30.06.2013;
- che il “contratto di Finanziamento a revoca” de. 20.08.2012 è stato rinegoziato con “atto di Rinegoziazione di sovvenzione a revoca” del 06.06.2013 con cui le parti hanno convenuto di differire di un anno la scadenza della prima rata semestrale, prorogandola dal 30.06.2013 al 30.06.2014;
- che il suddetto finanziamento è stato nuovamente ristrutturato con contratto di
“mutuo chirografario” dell'importo di € 800.000,00, somma utilizzata per estinguere il finanziamento a revoca del 20.8.2012;
- che anche tale mutuo è stato oggetto di un atto di rimodulazione di debito, con la previsione del pagamento di una rata di soli interessi al 31.8.2016 e di 10 rate semestrali dal 31.12.2016 al 30.6.2021;
- che sarebbe subentrata, in forza del contratto di cessione Controparte_2
d'azienda del 26.6.2017, nella titolarità del rapporto di conto corrente n. 0187028
10 e nel contratto di mutuo chirografario del 30.05.2014, come rimodulato con contratto del 19.08.2016;
- di aver richiesto, con ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c., l'autorizzazione a sospendere il pagamento alla cessionaria delle tre rate residue dovute a fronte del contratto di mutuo chirografario n. 6000/47614250, ottenendo, tuttavia, un provvedimento di rigetto rispetto all'invocata tutela inibitoria.
L'attore ha concluso chiedendo: a) l'accertamento della nullità: del contratto di affidamento (di cui alla comunicazione 7 maggio 2012), con il quale Parte_2
in bonis ha concesso all'attore il finanziamento, nelle forme dell'apertura di credito, di Euro 1.000.000,00; del “contratto di finanziamento a revoca” del 20
agosto 2012 dell'importo di Euro 800.000,00; dell'atto di rinegoziazione di sovvenzione a revoca” del 6 giugno 2013; del “contratto di mutuo chirografario”
del 30 maggio 2014; dell'atto di rimodulazione derivante da mutuo chirografario
Co del 19 agosto 2016; del contratto n. 00/47614250 acceso presso , costituente la nuova numerazione attribuita da tale ultimo Istituto di credito per individuare il
“contratto di mutuo chirografario” del 30.5.2014 e l'atto di rimodulazione del
Co debito derivante da mutuo chirografario del 19.8.2016 nei quali sarebbe subentrata a in LCA a seguito della cessione dell'Insieme Parte_2
Aggregato; b) l'accertamento negativo del credito vantato da Controparte_2
11 per le tre rate residue del mutuo di cui sopra;
c) la condanna di CP_2 [...]
alla restituzione delle somme, maggiorate di interessi, di cui alle sette CP_2
rate semestrali corrisposte dal e scadute. Pt_1
Si costituiva in giudizio eccependo: - la carenza di Controparte_2
interesse alla pronuncia di nullità delle sovvenzioni estinte ante causa; -
l'estraneità di rispetto a tutte le pretese della società attrice, Controparte_2
essendo le pretese attoree connesse ad operazioni di acquisto di azioni della e fondate su atti e fatti anteriori all'apertura della sua Controparte_1
liquidazione coatta amministrativa;
- l'infondatezza nel merito della domanda di nullità avversaria, in ragione dell'inesistenza di un collegamento funzionale tra l'acquisto azionario e i finanziamenti erogati da in bonis. In Parte_2
subordine, la banca convenuta svolgeva domanda riconvenzionale d'indebito ex art. 2033 c.c. in relazione al rimborso della somma capitale erogata qualora fosse dichiarata la nullità del negozio.
in L.C.A., costituendosi, ha aderito alla contestazione di Controparte_1
in merito al proprio difetto di legittimazione passiva Controparte_2
sostanziale in relazione a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, letto b) del D.L.
99/2017 e dall'art.
3.1.4 del contratto di cessione relativamente alle responsabilità
ed ai debiti degli istituti di credito in LCA nei confronti dei propri azionisti ed
12 obbligazionisti e dall'art. 3, comma 1, letto c) del D.L. 99/2017 e dal contratto di cessione e dal secondo atto ricognitivo in punto di "contenzioso escluso".
Inoltre, gli organi della liquidazione hanno eccepito l'improcedibilità ai sensi dell'art. 83 D.lgs. 385/1993 delle domande proposte dall'attore, in quanto non limitate alla richiesta di statuizioni di mero accertamento, ma finalizzate a pretese restitutorie o di rideterminazione dei crediti.
Nel merito, in LCA ha eccepito, ancora, l'inapplicabilità del Controparte_1
disposto dell'art. 2358 c.c. alle società cooperative e l'irrilevanza probatoria della documentazione dimessa dal il quale avrebbe attinto al credito bancario Pt_1
per esigenze proprie e non esclusivamente per l'acquisto di azioni.
La causa era istruita documentalmente e definita con la sentenza impugnata con la quale il Tribunale di Treviso così decideva: “in parziale accoglimento della
domanda attorea, dichiara la nullità del “contratto di affidamento” stipulato in
data 7.5.2012 dal sig. con la avente Parte_1 Parte_3
ad oggetto la “ape credito c/c per operazioni finanziarie” di importo deliberato
pari ad € 1.000.000,00, con scadenza 27.4.2013; - rigetta ogni altra domanda di
parte attrice;
- compensa integralmente tra le parti in causa le spese di lite”.
Il primo giudice, dopo aver premesso che l'attore non aveva svolto alcuna domanda nei confronti di in quanto avente interesse ad Parte_2
13 ottenere una decisione di accertamento della nullità dei finanziamenti asseritamente contratti per l'acquisto di azioni di al solo fine di Parte_2
richiedere la condanna di alla restituzione delle rate riscosse Controparte_2
successivamente alla cessione del rapporto contrattuale, ha affermato che sussiste un collegamento negoziale tra il finanziamento concesso in data 07.05.2012 di euro 1.000.000,00 e l'operazione di acquisto delle azioni di Parte_2
(importo addebitato in data 08.05.2012), con conseguente nullità dello stesso perché in violazione dell'art. 2358 c.c. Quanto agli altri contratti (mutuo chirografario del 30.05.2014 e atto di rimodulazione del 19.08.2016) ha sostenuto che essi rispondono ad una causa propria, non presentano specifici vincoli di scopo e che “l'ampio lasso temporale decorso tra le diverse operazioni” fa sì che si debba escludere un collegamento negoziale con l'operazione di acquisto delle azioni del 27.04.2012.
Ha affermato la validità del mutuo finalizzato a sanare esposizioni debitorie pregresse (c.d. mutuo solutori) escludendo che i finanziamenti a medio e lungo termine contratti dal che hanno novato le aperture di credito a scadenza e Pt_1
a revoca presentino profili di illiceità, in quanto caratterizzati da una causa tipica i cui motivi soggettivi che hanno determinato la stipulazione sono irrilevanti.
14 Avverso la predetta sentenza ha interposto appello affidandolo Parte_1
a quattro motivi.
Con il primo motivo ha dedotto la motivazione perplessa o apparente della sentenza di primo grado laddove ha escluso la nullità per violazione dell'art. 2358,
comma 1, c.c. per i finanziamenti successivi al primo e ha negato la sussistenza di collegamento contrattuale tra tutti i finanziamenti e l'acquisto delle azioni.
Con il secondo motivo ha dedotto l' erroneità della sentenza di primo grado laddove ritiene insussistente un collegamento negoziale in senso tecnico tra le operazioni di ristrutturazione del debito originato dal “contratto di affidamento”
del 07.05.2012 e l'acquisto delle azioni c.c.p. del Parte_5
27.04.2012.
Con il terzo motivo ha dedotto la manifesta erroneità della sentenza di primo grado laddove ritiene che il mutuo chirografario del 30.05.2014, come rimodulato con contratto del 19.08.2016, non sia affetto da nullità in quanto stipulato per sanare le pregresse esposizioni debitorie .
Con il quarto motivo ha dedotto la manifesta erroneità e motivazione apparente o perplessa della sentenza laddove i) riconosce che il prezzo delle azioni è stato pagato con la provvista erogata con il contratto di mutuo chirografario n.
15 successivo contratto n. 41/462857 del 19.08.2016 dopo aver affermato l'insussistenza del collegamento negoziale;
ii) afferma che il debba far Pt_1
valere le proprie pretese restitutorie nell'ambito della procedura concorsuale di l.c.a. anche per le somme pagate a;
iii) afferma di Parte_2 Controparte_2
non condividere la tesi della nullità del mutuo contratto per ripianare esposizioni in tutto o in parte illegittime.
L'appellante riproponeva altresì ai sensi dell'art. 346 c.p.c. la domanda restitutoria nei confronti di in relazione al mutuo chirografario del 2014 Controparte_2
e oggetto di trasferimento con il contratto di cessione d'azienda del 26.06.2017
intercorso tra e , per l'importo – pari alle Parte_2 Controparte_2
rate già versate dal 30.06.2017 al 31.12.2021- di euro 551.551,54.
Co Contestava la fondatezza della domanda riconvenzionale proposta da ai sensi dell'art. 2033 c.c. affermando che ha accreditato e riaddebitato Parte_2
immediatamente le somme di cui ai tre finanziamenti e che, pertanto, nulla deve essere restituito a . CP_2
Si costituivano in giudizio e le quali Parte_2 Controparte_2
contestavano la fondatezza delle domande formulate dall'appellante,
riproponendo gli argomenti già svolti in primo grado e svolgevano autonomi motivi di appello incidentale.
16 In particolare, ha censurato la sentenza sotto i seguenti Parte_2
profili: i) violazione e falsa applicazione dell'art. 83 TUB, avendo la norma portata omnicomprensiva;
ii) violazione dell'art. 2358 cod. civ., in correlazione all'art. 2519 cod. civ.: inapplicabilità della disciplina alle società cooperative e alle banche popolari;
iii) insussistenza della violazione dell'art. 2358 cod. civ., in correlazione all'art. 2697 cod. civ.; iv) violazione (e falsa applicazione) dell'art. 2358 cod. civ. in correlazione all'art. 1418 cod. civ.; v) violazione (e falsa applicazione) dell'art. 91 cod. proc. civ.
Nel costituirsi in giudizio ha articolato quattro motivi di appello Controparte_2
incidentale condizionati all'accoglimento dell'impugnazione principale.
Con il primo motivo ha censurato la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 112 c.p.c.
Co per omessa pronuncia in relazione alla titolarità dal lato passivo di rispetto alle domande avversarie e per conseguente violazione/falsa applicazione delle disposizioni di cui al d.l. n. 99/2017, art. 3, comma 1, lett. a) e b) e al contratto di cessione 26.06.2017, art. 3.1.4, lett. b) punti (iii) e (iv).
Con il secondo motivo ha riproposto le censure di cui al primo motivo ribadendo la propria carenza di legittimazione/titolarità dal lato passivo rispetto al contenzioso de quo, in quanto - trattandosi di vertenza avviata in data successiva alla cessione, relativa a pretese illegittime condotte realizzate da VB ante messa
17 Co in liquidazione e, ante cessione a , essa rientrava pacificamente nell'ambito
Co del “Contenzioso Escluso” rimasto estraneo dal perimetro ceduto ad .
Con il terzo motivo ha censurato la sentenza per violazione/falsa applicazione dell'art. 2358 c.c. stante l'inapplicabilità della relativa disciplina alle banche popolari.
Con il quarto motivo ha censurato la sentenza per violazione/falsa applicazione dell'art. 2358 c.c. stante l'insussistenza di collegamento negoziale tra il finanziamento del 07.05.2012 e l'acquisto azionario;
ha dedotto altresì la violazione/falsa applicazione dell'art. 2729 c.c. e l' omesso esame di fatti decisivi per il giudizio.
La causa veniva rimessa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza del
03.07.2025, tenutasi in forma cartolare, con concessione alle parti dei termini perentori ivi previsti per il deposito di scritti conclusivi.
******
1.Con il primo motivo l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui ha escluso la nullità per violazione dell'art. 2358 c.c. in relazione ai finanziamenti successivi al primo, negando l'esistenza di un collegamento negoziale tra questi e l'acquisto delle azioni proprie.
18 L'appellante, dopo aver ricostruito le vicende contrattuali intercorse con Pt_2
e segnatamente la tempistica dei tre contratti di finanziamento e delle
[...]
relative rimodulazioni negoziali ha ribadito che il secondo contratto di finanziamento del 20.08.2012 e il contratto di mutuo chirografario del 30.05.2014
altro non sono che contratti attraverso i quali ha semplicemente Parte_2
rinegoziato i termini e le condizioni di rientro del primo finanziamento concesso al e dal medesimo utilizzato per l'acquisto delle azioni de quibus. Pt_1
2.Con il secondo motivo l'appellante ha censurato la sentenza laddove ha ritenuto inesistente il collegamento negoziale tra le operazioni di ristrutturazione del debito originato dal “contratto di affidamento” del 07.05.2012 e l'acquisto delle azioni di del 27.04.2012. Parte_7
Si tratta della riproposizione delle doglianze già svolte nel primo motivo con la sottolineatura che il primo giudice avrebbe omesso di considerare il secondo finanziamento de 20.08.2012 e sarebbe passato ad esaminare, per escluderlo,
l'esistenza di collegamento negoziale tra l'acquisto delle azioni proprie e il contratto di mutuo chirografario del 2014.
Ribadisce che essendo nullo per violazione dell'art. 2358, comma 1, c.c., il contratto di affidamento del 07.05.2012, del pari colpiti da nullità derivata – per
19 difetto di causa- dovevano ritenersi i successivi contratti, ad esso collegati, con cui
è stata ripianata ed estinta l'esposizione debitoria dell' appellante.
3.Con il terzo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ritiene che il mutuo del 30.05.2014 non sia affetto da nullità in quanto stipulato per ripianare le pregresse esposizioni debitorie.
Deduce l'appellante che la nullità dell'operazione consistente nell'acquisto delle azioni con denaro prestato dalla banca con il primo finanziamento, fa sì che il finanziamento del prezzo delle azioni sia risultato immediatamente rimborsato e che, quindi, il sin da allora, non avesse alcun debito verso Pt_1 Parte_7
[...]
Afferma che a fronte dell'accertata nullità dell'operazione formata dal contratto di compravendita delle azioni e dal primo finanziamento, le somme pagate dal Pt_1
a prima e a poi, sono state pagate sine titulo , Parte_2 Controparte_2
ammontante nei confronti di ad € 551.551,5. CP_2
4. Con il quarto motivo l'appellante censura la sentenza per contraddittorietà, in quanto dopo aver negato la sussistenza di un collegamento contrattuale tra il terzo finanziamento e il contratto di compravendita delle azioni, contraddittoriamente il giudice di prime cure ha poi dato atto che anche il terzo finanziamento è stato utilizzato per il pagamento del prezzo delle azioni.
20 5. L'appello incidentale svolto da è affidato a cinque Parte_6
articolati motivi.
5.1 Con il primo motivo ha censurato la sentenza nella parte Parte_2
in cui è stata rigettata l'eccezione di improcedibilità ex art. 83 TUB, asserendo che la norma ha portata onnicomprensiva e che alla data di adozione del provvedimento che ha disposto la liquidazione coatta amministrativa non poteva essere promossa o proseguita alcuna azione nei confronti della Banca.
La portata assoluta dell'improcedibilità ex art. 83 TUB comprende,
contrariamente a quanto statuito nella sentenza impugnata, anche le statuizioni di accertamento di “nulla dovere” nei confronti della Parte_2
5.2 Con il secondo motivo ha censurato la sentenza per Parte_2
violazione dell'art. 2358 cod. civ., assumendo che la già menzionata disciplina non sia applicabile alle società cooperative e alle banche popolari.
5.3 Con il terzo motivo dedotto la violazione dell'art. Parte_8
2358 cod. civ., in correlazione all'art. 2697 cod. civ. deducendo che il primo giudice avrebbe errato nel ritenere sussistente il collegamento negoziale tra il finanziamento del 07.05.2012 e l'acquisto azionario dell'11.04.2012 per il controvalore di euro 790.000,00.
21 Deduce l'appellante incidentale che non è stato provato dall'attore che il finanziamento fosse esclusivamente finalizzato all'acquisto delle azioni della
Banca e quindi “piegato” al fine di conseguire quanto vietato dall'art. 2358 c.c.
5.4 Con il quarto motivo l'appellante deduce la violazione (e falsa applicazione)
dell'art. 2358 cod. civ. in correlazione all'art. 1418 cod. civ. assumendo che non sussistendo più – in seguito alla riforma attuata con il d.lgs 142/2008- dell'art. 2358 c.c., un divieto assoluto di assistenza finanziaria per l'acquisto delle azioni proprie ne consegue che la violazione di tale divieto non dà origine alla nullità del negozio bensì, tutt'al più, ad un'ipotesi di responsabilità gestoria, trattandosi di un atto di gestione degli amministratori eccedente i propri poteri di rappresentanza.
5.5 Con il quinto motivo l'appellante ha dedotto la violazione (e falsa applicazione) dell'art. 91 cod. proc. civ. nella parte in cui ha disposto la compensazione integrale delle spese processuali, assumendo che tale capo della sentenza andrà riformato in seguito alla riforma della stessa.
6. L'appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'appello principale svolto da è affidato a quattro articolati motivi. Controparte_2
Co
6.1. Con il primo motivo ha censurato la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia in relazione alle pretese restitutorie del in Pt_1
22 Co relazione alle rate versate a in esecuzione del mutuo chirografario rimodulato
Co del 19.08.2016 e migrato a in quanto rapporto in bonis.
Ritiene l'appellante che il primo giudice avrebbe errato nell'applicare le disposizioni di cui al d.l. n. 99/2017, art. 3, comma 1, lett. a e b e al contratto di cessione 26.06.2017, art. 3.1.4, lett b) punti (iii) e (iv) e ciò in quanto il credito
Co vantato da doveva ritenersi “attività inclusa” nella cessione, mentre le pretese
ex adverso fatte valere nel presente giudizio costituivano “passività escluse” dalla cessione, ossia rimaste in capo alla l.c.a.
Co
6.2 Con il secondo motivo ripropone le censure di cui al primo motivo ribadendo la propria carenza di legittimazione/titolarità dal lato passivo rispetto al contenzioso de quo, in quanto - trattandosi di vertenza avviata in data successiva alla cessione, relativa a pretese illegittime condotte poste in essere da VB ante
Co messa in liquidazione e, ante cessione a - essa rientrava pacificamente nell'ambito del “Contenzioso Escluso” rimasto estraneo dal perimetro ceduto ad
CP_5
Co
6.3. Con il terzo motivo censura la sentenza per violazione/falsa applicazione dell'art. 2358 c.c. stante l'inapplicabilità della relativa disciplina alle banche popolari e laddove afferma che da tale violazione discenderebbe la nullità virtuale del finanziamento finalizzato all'acquisto delle azioni proprie.
23 Co
6.4 Con il quarto motivo censura la sentenza per violazione/falsa applicazione dell'art. 2358 c.c. stante l'insussistenza di collegamento negoziale tra il finanziamento del 07.05.2012 e l'acquisto azionario;
emergendo documentalmente che tale finanziamento era stato richiesto per far fronte ad esigenze di liquidità connesse ad una nuova iniziativa imprenditoriale in Toscana.
L'appellante (incidentale) ripropone, inoltre, ai sensi dell'art. 346 c.p.c. per l'eventualità in cui sia riconosciuto il collegamento negoziale tra il mutuo chirografario del 2014 (rimodulato nel 2016) e l'acquisto azionario, il diritto alla restituzione ai sensi dell'art. 2033 c.c., della somma in linea capitale indebitamente ricevuta oltre agli interessi.
Co Appelli incidentali e Parte_2
7..Il primo motivo di appello incidentale svolto da Parte_6
con il quale deduce la violazione/falsa applicazione dell'art. 83 TUB e la portata onnicomprensiva della norma non è fondato.
Sostiene l'appellante che la pronuncia impugnata non può considerarsi una sentenza di mero accertamento negativo, in quanto idonea ad incidere sullo stato passivo e come tale non procedibile ai sensi dell'art. 83 TUB.
Sul punto va osservato che l'art.83 del d.lgs. 1/9/1993 n. 385, c.d. Testo Unico
Bancario, in tema di effetti del provvedimento di liquidazione coatta
24 amministrativa, al terzo comma, dispone: «…3. Dal termine previsto nel comma
1 contro la banca in liquidazione non può essere promossa né proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3, né, per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso o proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare. …»; tuttavia, la chiara formulazione della norma implica una coincidenza tra la posizione creditoria e quella di attore nei confronti della banca convenuta che non trova riscontro nel caso di azioni di accertamento negativo in cui si discuta di diritti della banca e di cui l'attore chieda l'accertamento dell'inesistenza. Infatti, in tal caso, la situazione dedotta in giudizio non è “contro la banca” ma riguarda una posizione di vantaggio della banca,
contestata dall'attore in via preventiva. Né può dirsi che il divieto di azioni di accertamento negativo risponda all'esigenza di evitare l'impoverimento delle ragioni della massa o, meglio, la diminuzione dell'attivo, dovendosi considerare,
da un lato, l'effetto anticipatorio di tale accertamento rispetto all'azione che la banca potrebbe intentare nei confronti del preteso debitore e, dall'altro, la constatazione che quest'ultimo non avrebbe alcun mezzo di tutela all'interno della procedura concorsuale di liquidazione coatta amministrativa per ottenere la certezza della sua liberazione dall'obbligo, con evidente compressione del suo diritto di difesa, costituzionalmente garantito. Appare, pertanto, corretta la
25 decisione nella parte in cui ha escluso l'improcedibilità della domanda di accertamento della nullità del contratto e di accertamento negativo del debito,
rilevando che si tratta di utilità che non potrebbe mai essere ottenuta tramite la procedura concorsuale, posto che tale procedura non consente di pervenire a statuizioni giurisdizionali di natura dichiarativa o costitutiva, idonee al giudicato sostanziale. Ed è altrettanto corretta la decisione impugnata laddove ha rilevato che nessuna domanda di condanna alle restituzioni era stata proposta nei confronti di VB, convenuto in giudizio senza alcun ampliamento oggettivo della controversia, dato che la domanda era in questa sede improcedibile e poteva essere proposta unicamente secondo le regole del concorso.
Co
8. Il primo e il secondo motivo di appello incidentale condizionato svolti da ,
Co relativi al dedotto difetto di legittimazione passiva di (rectius, titolarità del rapporto sostanziale) vanno respinti.
Questa corte ha già avuto modo, nei precedenti resi in vicende occasionate dalla crisi delle cc.dd. banche venete, di esporre la propria argomentata motivazione,
alla quale il collegio intende dare continuità, non risultando attinta da convincenti critiche.
Secondo l'orientamento adottato da questa corte, occorre prendere le mosse dal rilievo che la domanda del cliente di a una duplice finalità: da un lato, CP_6
26 quella di ottenere la declaratoria di nullità del finanziamento contratto per l'acquisto delle azioni e, dall' altro, quella conseguenziale di ottenere la liberazione
Co del debito residuo nei confronti di . Pertanto, la nullità del contratto di finanziamento, nei limiti in cui questo risulti correlato all'acquisto di azioni della banca detenute, comporta il venir meno ex tunc degli effetti negoziali apparentemente prodottisi, con conseguente obbligo restitutorio di quanto versato in sua esecuzione da parte dell'accipiens, distinguendo la posizione della banca in l.c.a., rispetto alla quale qualsiasi credito restitutorio deve essere fatto valere
Co secondo le regole del concorso, e la posizione di , la quale è legittimata passiva nei limiti di quanto ricevuto in esecuzione del negozio nullo.
Co Ne consegue che la legittimazione passiva di sussiste in relazione alla domanda di accertamento negativo del credito (e di eventuale restituzione di
Co quanto indebitamente ricevuto da in esecuzione del contratto nullo). Tale
impostazione esclude la rilevanza della questione – come detto pure oggetto di
Co appello - secondo cui non sussisterebbe la legittimazione di , trattandosi di controversia relativa ad atti e fatti occorsi prima della cessione, ma sorta successivamente ad essa.
Co Infatti, come evidenziato, la legittimazione di non sussiste in relazione al rapporto di finanziamento ed al collegato acquisto di azioni, bensì, esclusivamente
27 in relazione all'accertamento negativo del credito da quel rapporto apparentemente
Co disceso e regolato sul conto corrente proseguito con , oltre che in relazione alle eventuali restituzioni di quanto riscosso in esecuzione di quel contratto nel segmento temporale successivo alla cessione (così, inaugurando il nuovo orientamento, Corte app. Venezia sentenza n. 505/2023).
Alla stregua del proposto inquadramento della vicenda, non coglie nel segno il
Co richiamo operato da al divieto di cui all'art. 3, co. 1, lettere a) e b) D.L. n.
99/2017 che “vieta la cessione sia delle passività incorporate nelle azioni di CP_6
sia degli eventuali debiti da misselling di azioni della medesima” (comparsa di risposta, pag. 22).
Come già osservato nei citati precedenti, non “può dirsi che, in tal modo, si
Co finirebbe per riversare sulla cessionaria la responsabilità e le conseguenze
negative dell'investimento in azioni che, in base al disposto normativo, sono
escluse dalla cessione, o che debba essere impedita qualsiasi erosione o
Co sottrazione del credito per il rimborso del mutuo, ormai ceduto dalla Lca ad;
infatti, con l' accertamento della nullità del mutuo collegato all'acquisto di azioni
e del conseguente accertamento negativo del credito derivante da esso, nel
Co perimetro della cessione a non potrà mai essere compreso l'apparente credito
28 per le rate di un mutuo improduttivo di effetti, per il noto brocardo secondo cui
quod nullum est nullum producit effectum”.
Co
9.Il terzo motivo di appello incidentale condizionato svolto da nonché il secondo e quarto motivo di appello incidentale svolti da Parte_2
afferenti l' applicabilità del divieto stabilito dall'art. 2358 c.c. alle banche popolari e la conseguenza di tale violazione anche in relazione all'art. 1418 comma 1 c.c. ,
vanno respinti in quanto infondati.
Anche su tali questioni la corte ha, in consimili controversie, enunciato un orientamento ormai consolidato, incentrato sulla piena applicabilità del divieto in parola alle società cooperative e, per quanto qui di interesse, alle banche popolari e favorevole a ritenere la conseguente nullità dell'operazione di acquisto compiuta in violazione del divieto dell'art. 2358 c.c.
Tale approdo risulta in linea con quanto di recente ritenuto dalla s. Corte (n.
372/2025) che ha enunciato il seguente principio: “l'art. 2358 c.c., lì dove vieta
alla società di accordare prestiti ovvero fornire garanzie per l'acquisto o la
sottoscrizione di azioni proprie, salve le condizioni legittimanti ivi previste, è
compatibile e dunque applicabile alle società cooperative per azioni nonché, e a
maggior ragione, alle banche popolari che ne rivestono la forma”.
29 Nella motivazione della richiamata sentenza si espongono le argomentazioni a sostegno dell'enunciato principio, che questa corte condivide e fa proprie: «“a)
l'art. 2358 c.c., nel testo in vigore (introdotto dal d.lgs. n. 142/2008, in attuazione
della direttiva 2006/68/CE), lì dove prevede che “la società non può, direttamente
o indirettamente, accordare prestiti … per l'acquisto o la sottoscrizione delle
proprie azioni, se non alle condizioni previste” dallo stesso “articolo”, e, dunque,
vieta il compimento di operazioni di assistenza finanziaria funzionali all'acquisto
delle azioni proprie della società mutuante (salvo che non sussistano le condizioni
stabilite dalla stessa, la cui mancanza “determina l'espansione del divieto, perché
è codesto - e non il suo contrario - a integrare la regola generale”: Cass. n. 28148
del 2023, in motiv.), è una norma senz'altro compatibile e, come tale, applicabile
alle società cooperative e, per l'effetto, alle banche popolari che ne rivestono la
forma;
b) tale disposizione detta una norma imperativa di grado elevato, la sua
violazione (compiuta attraverso la concessione di un finanziamento funzionale
all'acquisto di azioni proprie ed in mancanza, come accertato nel caso in esame,
delle condizioni legittimanti ivi previste) comporta, a norma dell'art. 1418,
comma 1°, c.c., la nullità del contratto di finanziamento.
30
2.11. L'art. 2519, comma 1°, c.c. prevede che le disposizioni che disciplinano le
società per azioni, “per (tutto) quanto non previsto” nel corrispondente titolo (e
cioè il VI, composto dagli artt. 2511-2548 c.c.), si applicano, ove “compatibili”,
alle cooperative, anche se si tratta di società, come quelle che esercitano l'attività
bancaria (art. 28, comma 1, TUB), regolate da leggi speciali (art. 2520, comma
1°, c.c.).
2.12. Tale disposizione, dunque, subordina l'applicazione alle società cooperative
(per azioni) delle norme dettate per le società per azioni alla sussistenza di due
presupposti, e cioè, da un lato, che un determinato profilo o aspetto
dell'organizzazione o dell'attività della società cooperativa non sia disciplinato
dalle disposizioni contenute negli artt. 2511-2548 c.c. e, dall'altro, che la
disciplina dettata su tale profilo o aspetto per le società per azioni sia
giuridicamente compatibile con il modello cooperativo adottato dalla società.
2.13. La norma che disciplina le operazioni di finanziamento per l'acquisto di
azioni proprie da parte di società per azioni, così come contenuta nell'art. 2358,
commi 1°-6°, c.c. (che l'art. 2525, comma 5°, c.c. non richiama espressamente
senza tuttavia escludere la sua applicabilità), risponde a tutti e due i presupposti
appena indicati.
31
2.14. Il divieto di accordare “prestiti” finalizzati direttamente o indirettamente
all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni proprie, se non in presenza di alcune
specifiche condizioni legittimanti (e cioè: - la predisposizione da parte degli
amministratori della società di “una relazione che illustri - tra l'altro -, sotto il
profilo giuridico ed economico, l'operazione, descrivendone le condizioni,
evidenziando le ragioni e gli obiettivi imprenditoriali che la giustificano, lo
specifico interesse che l'operazione presenta per la società, i rischi che essa
comporta per la liquidità e la solvibilità della società ed indicando il prezzo al
quale il terzo acquisirà le azioni”; - il deposito di tale relazione presso la sede
della società, nei trenta giorni precedenti l'assemblea straordinaria, la cui
delibera, corredato dalla relazione degli amministratori, è depositato per
l'iscrizione nel registro delle imprese;
- la necessità che “l'importo complessivo
delle somme impiegate” per finanziare l'acquisto delle proprie azioni non ecceda
“il limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo
bilancio regolarmente approvato”, e che “una riserva indisponibile pari
all'importo complessivo delle somme impiegate” sia contestualmente iscritta al
passivo del bilancio) trova, di conseguenza, senz'altro applicazione anche nelle
società cooperative per azioni: a partire dalla necessità (senz'altro compatibile
con tali società e il loro funzionamento) di un'autorizzazione preventiva al
32 compimento di un'operazione di tale genere da parte dell'assemblea
straordinaria dei soci della società mutuante.
2.15. Non può, infatti, ragionevolmente dubitarsi che: - la concessione di prestiti
in funzione della sottoscrizione di azioni proprie della società finanziatrice è un
profilo dell'attività della società cooperativa per azioni non regolato (e, dunque,
ai fini di cui all'art. 2519, comma 1°, c.c., “non previsto”) né dall'art. 2529 c.c.
(che pure disciplina l'acquisto da parte delle società cooperative di azioni
proprie, stabilendo le condizioni necessarie ai fini della legittimità della relativa
operazione, come il limite quantitativo, singolarmente uguale a quello previsto
dall'art. 2358, comma 6°, cit., “degli utili distribuibili e delle riserve disponibili
risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato”: ma non anche le “altre
operazioni sulle proprie azioni”, previste dall'art. 2358 c.c., come, appunto,
l'erogazione di prestiti per l'acquisto ad opera del soggetto finanziato di azioni
della stessa società mutuante), né da altra norma contenuta tra gli artt. 2511-2548
c.c.; - il divieto di fornire assistenza finanziaria per l'acquisto di azioni proprie,
così come fissato dall'art. 2358, commi 1° e ss., c.c., in quanto volto alla tutela
(nell'interesse degli “azionisti” e dei “terzi” creditori: cfr. l'art. 23, parag. 1,
della direttiva 77/91/CEE, così come modificato dalla direttiva 2006/68/CE cit.,
ed il considerando 5 di quest'ultima) dell'integrità del capitale sociale della
33 società finanziatrice e dell'effettività del suo patrimonio (Cass. n. 15398 del 2013;
Cass. n. 28148 del 2023), è compatibile: a) tanto con la disciplina delle società
cooperative per azioni, la quale, infatti, specie a fronte della variabilità del
capitale (che non è determinato in un ammontare prestabilito: artt. 2511 e 2524
c.c.) e dell'esclusiva imputazione delle obbligazioni sociali alla società ed al suo
patrimonio (art. 2518 c.c.), con il conseguente assoggettamento delle stesse, in
caso d'insolvenza, alle procedure concorsuali a tal fine previste (art. 2545-
terdecies c.c.) ed, in caso di perdita (integrale) del capitale sociale, alla
liquidazione ordinaria (art. 2545-duodecies c.c.), condivide pienamente l'indicata
finalità: come, del resto, si evince sia dall'art. 2529 c.c. che, per il caso di acquisto
di azioni proprie, estende a tali società il limite quantitativo, previsto dall'art.
2357 c.c. per le società azionarie, degli “utili distribuibili e delle riserve
disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato”, sia dalla
necessaria destinazione al fondo di riserva legale di almeno il trenta per cento
degli utili netti annuali ai sensi dell'art. 2545- quater, comma 1°, c.c.; ed ancora
dall'art. 2545-quinquies, comma 2°, c.c., che, con approccio più restrittivo di
quello che caratterizza le società per azioni, condiziona l'acquisto di azioni
proprie al rispetto di un rigido rapporto d'indebitamento, stabilendo che possono
essere acquistate proprie azioni solo se il rapporto tra il patrimonio netto e
34 l'indebitamento complessivo della società è superiore ad un quarto;
b) quanto, e
a maggior ragione, con la normativa che regola le banche popolari (che sono
costituite in forma di società cooperative per azioni: art. 29, comma 1, TUB), la
cui attività è, in effetti, assoggettata a vincoli patrimoniali a carattere prudenziale
(come la doverosa sussistenza, ai fini dell'autorizzazione all'attività bancaria, di
un capitale versato di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca
d'Italia a norma dell'art. 14, comma 1, lett. b, del TUB, e l'obbligatoria
destinazione a riserva legale di almeno il dieci per cento degli utili netti annuali
a norma dell'art. 32, comma 1, TUB) e può, comunque, svolgersi soltanto se è
preventivamente assicurata (anche attraverso le “garanzie” previste dal
considerando 5 cit., come, appunto, il divieto generale previsto dall'art. 2358,
commi 1° e ss., c.c. e la conseguente necessità che sussistano, onde consentirne
eccezionalmente la deroga, le specifiche condizioni procedurali e sostanziali ivi
previste) la protezione dell'integrità del capitale sociale e della relativa effettività
(cfr. gli artt. 70 e 80, commi 1 e 6, TUB e l'art. 17, commi 1 e 2, d.lgs. n. 180/2015).
2.16. La ratio della normativa prevista dall'art. 2358, commi 1° e ss., c.c.
(senz'altro compatibile con lo scopo mutualistico, che, specie nelle società
esercenti l'attività bancaria, da solo certamente non basta a giustificare il
compimento da parte delle stesse di operazioni tali da mettere a rischio
35 l'equilibrio economico della struttura), per come è stata delineata dalla
giurisprudenza di questa Corte, risulta, in effetti, sussistente tanto nelle società
per azioni, quanto nelle società cooperative per azioni (tanto più se si tratta di
banche che, come nel caso delle banche popolari, tale forma giuridica abbiano,
appunto, assunto quale modello organizzativo dell'attività d'impresa). È utile
richiamare Cass. n. 9445 del 1996, in motiv., secondo la quale “il connotato della
mutualità, che tradizionalmente connota le cooperative sotto il profilo causale, è
nelle banche popolari così attenuato da poter apparire talvolta persino
sfuggente”; Cass. n. 15398 del 2013, secondo cui la ratio della norma è di
“vietare la cd. assistenza finanziaria, sia nella forma del prestito che in quella
della prestazione di garanzie, a favore di chiunque voglia acquistare o
sottoscrivere le azioni della società medesima, onde impedire il compimento di
operazioni che possano determinare un'erosione anche potenziale del capitale
sociale, nell'interesse dei creditori della società, a tutela dell'interesse dei soci
contro rimborsi preferenziali di conferimenti ad alcuni di essi, e dell'interesse
della società a contrastare l'uso da parte degli amministratori delle quote
comprate, anche e soprattutto in sede assembleare”; Cass. n. 4916 del 1984, che,
nello stesso senso, sia pur con riguardo all'originario testo della norma, ha esteso
il divieto previsto dall'art. 2358 c.c. alle società a responsabilità limitata ed ha
36 inteso in senso ampio la norma in modo da ricomprendervi, ancor prima del
recepimento della direttiva CE 77/91, ogni operazione finanziaria che persegua
la medesima finalità, come, appunto, “finanziare un terzo per l'acquisto di quote
(fare prestiti) o prestare fideiussioni a garanzia del pagamento delle quote stesse
…”; Cass. n. 25005 del 2006, secondo cui la violazione dell'art. 2358, comma 1°,
c.c., comporta il rischio della non effettività, totale o parziale, dei nuovi
conferimenti e al tempo stesso dell'aumento del capitale sociale, con ricaduta sul
patrimonio netto, e tale rischio incide direttamente sull'interesse di ciascun socio
a conservare il valore, in termini sia assoluti che relativi, della sua quota di
partecipazione alla società, in quanto, nella misura in cui al formale incremento
del capitale, cui corrisponde una riduzione proporzionale della sua quota di
partecipazione, non si accompagni un effettivo incremento del patrimonio netto,
il valore della quota si riduce, a tutto vantaggio dei sottoscrittori delle nuove
azioni; infine e più di recente, Cass. n. 28148 del 2023, secondo cui l'art. 2358
c.c., nel testo attualmente in vigore, pur consentendo il prestito per l'acquisto di
azioni proprie in presenza di specifiche condizioni, come l'autorizzazione
dell'assemblea straordinaria e la predisposizione di una relazione illustrativa da
parte degli amministratori, prevede ancora un divieto generale di tali operazioni
di assistenza finanziaria, volto a tutelare l'interesse di soci e creditori alla
37 conservazione del patrimonio sociale).
2.17. Le banche popolari, pur se
assoggettate ad una disciplina speciale, restano pur sempre (come esplicitamente
confermato dall'art. 29, comma 1, TUB) costituite nella forma giuridica della
società cooperativa per azioni (compreso, come detto, l'obbligo di destinare a
riserva legale una quota, pari al dieci per cento, degli utili netti annuali ai sensi
dell'art. 32, comma 1, TUB, nonché, come si evince a contrario dall'art. 150-bis,
comma 2, TUB, il limite patrimoniale all'acquisto di azioni proprie previsto
dall'art. 2529 c.c., che rinvia al secondo comma dell'art. 2545-quinquies c.c., e
lo scioglimento automatico della società in caso di perdita del capitale ex art.
2545- duodecies c.c.), “il che non rileva solo sul piano definitorio, ma ha invece
precisi riflessi anche in termini di disciplina”, nel senso che “non è consentito …
sovvertire le indicazioni di diritto positivo per sottrarre queste particolari società
alla disciplina generale delle cooperative … salvo che per specifiche norme
incompatibili con le disposizioni delle leggi speciali che quelle banche
riguardino” (Cass. n. 9445 del 1996, in motiv.), con la conseguenza che, in
mancanza di un'esplicita disciplina che regoli i prestiti erogati da tali società in
funzione dell'acquisto di azioni proprie ed a fronte di una comune ratio, tali
operazioni rimangono senz'altro assoggettate alle disposizioni dettate in ordine
al loro compimento da parte delle società per azioni e, come detto, delle società
38 cooperativa per azioni in quanto compatibili con l'attività imprenditoriale (specie
se bancaria) ed il funzionamento delle stesse.
2.18. L'art. 150-bis, comma 2, TUB, così come introdotto dal d.lgs. n. 310/2004,
nel testo in vigore ratione temporis (ma anche in quello attuale), indica, del resto,
le disposizioni del codice civile che non si applicano alle banche popolari, con un
elenco che inizia con un articolo antecedente l'art. 2358 c.c. e prosegue con
articoli ad esso successivi senza, tuttavia, includere tale articolo, con la
conseguenza che, per tutte le disposizioni codicistiche non espressamente escluse,
deve presumersi (salva l'incompatibilità prevista dall'art. 2520, comma 1°, c.c.)
la loro applicabilità, come, appunto, nel caso dell'art. 2358, commi 1° e ss., c.c..
2.19. Se, poi, si considera che l'art. 161 del TUB ha abrogato il d.lgs. 105/1948
(contenente disposizioni sull'ordinamento delle banche popolari), il cui art. 9
prevedeva che “la società può accordare anticipazioni ai soci sulle proprie azioni
entro i limiti stabiliti caso per caso dall'organo cui per legge è demandata la
vigilanza sulle aziende di credito, limiti che non potranno in ogni caso eccedere
il 40% delle riserve legali”), risulta, allora, evidente che il legislatore: a) non ha
affatto inteso consentire alle banche popolari di finanziare l'acquisto di proprie
azioni al di fuori di qualsiasi forma e condizione;
b) ha, dunque, inteso
(implicitamente ma inequivocamente) estendere a tali società il divieto di
39 assistenza finanziaria previsto dall'art. 2358, commi 1° e ss., c.c. e la necessità al
fine di consentirne eccezionalmente la deroga che sussistano le condizioni
legittimanti ivi previste: a partire, come detto, dalla delibera di preventiva
autorizzazione al compimento della singola operazione da parte dell'assemblea
straordinaria dei soci.
2.20. Non merita, in effetti, consenso l'obiezione della ricorrente secondo cui
l'operazione di assistenza finanziaria può essere legittimamente decisa dai soli
amministratori sul rilievo che gli stessi, a norma dell'art. 2529 c.c., ove l'atto
costitutivo lo consenta, possono autonomamente decidere di acquistare (o
rimborsare) azioni della società: a fronte della diversità di tale operazione (che
poi è quella sulla quale si è pronunciata la sentenza di questa Corte n. 9404 del
2015 e, come tale, non utilmente deducibile come precedente di legittimità idoneo
ad orientare la decisione sul ricorso in esame) rispetto al prestito finalizzato
all'acquisto di azioni proprie e dei differenti effetti che la quest'ultima è in grado
di spiegare rispetto alla prima nei confronti dei soci già esistenti (posto che, come
è stato ben detto, “la prestazione di assistenza finanziaria … è operazione che, a
differenza dell'acquisto di azioni proprie, non risponde al principio di parità di
trattamento dei soci ma, anzi, è strutturalmente diretta a favorire”, con l'ingresso
in società di nuovi soci attraverso l'impiego di risorse della stessa società, “alcuni
40 soci o terzi rispetto ad altri membri della compagine sociale”, condizionando,
peraltro, sia pur attraverso il voto capitario ex art. 30, comma 1, TUB, il
funzionamento dell'assemblea e, dunque, degli organi sociali), deve, per contro,
ritenersi che l'erogazione in favore di alcuni soci o di terzi di prestiti finalizzati
all'acquisto di azioni proprie della società finanziatrice resti, in applicazione
integrale dell'art. 2358, commi 1° e ss., c.c., di esclusiva pertinenza
dell'assemblea straordinaria dei soci, specie se si considera che: - il
procedimento deliberativo di quest'ultima, a differenza di quello che riguarda le
decisioni degli amministratori, consente (non a caso) ai soci di ricevere dagli
stessi le necessarie informazioni, se del caso ulteriori rispetto a quelle già fornite,
in ordine all'operazione di assistenza finanziaria posta all'ordine del giorno della
riunione assembleare chiamata a pronunciarsi sulla relativa autorizzazione;
- la
competenza esclusiva degli amministratori in ordine all'ammissione di nuovi soci
nella società cooperativa, a norma dell'art. 2528, comma 1°, c.c. (applicabile,
come si evince dall'art. 150-bis, comma 2, TUB, anche alle banche popolari, nelle
quali, peraltro, l'ammissione dei nuovi soci è comunque e significativamente
subordinata, come si evince dall'art. 30, comma 5, TUB, all'interesse della
società), risulta senz'altro recessiva in favore dell'assemblea dei soci tutte le volte
in cui, come nel caso del prestito finalizzato all'acquisto di azioni proprie, la
41 stessa possa ledere, come detto, gli interessi dei soggetti già soci e quelli dei
creditori della società.
2.21. Quanto al resto, la Corte intende ribadire i principi dettati da Cass. n. 28148
del 2023, vale a dire che: - il divieto previsto dall'art. 2358 c.c. è volto a presidiare
interessi di carattere generale, come indubbiamente sono quelli dei soci e dei terzi
(creditori) all'integrità patrimoniale della società, come è dato evincere dal limite
quantitativo imposto dalla norma a fronte degli utili e delle riserve disponibili
risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato;
- l'operazione compiuta
in violazione dell'art. 2358 c.c. (e delle relative condizioni) integra, pertanto,
l'inosservanza di una norma imperativa di grado elevato, com'è quella tesa a
tutelare interessi di sistema;
- il mancato rispetto del divieto, ove difettino le
condizioni stabilite dalla norma in questione, produce, di conseguenza, la nullità,
a norma dell'art. 1418, comma 1°, c.c., dell'operazione d'assistenza finanziaria
nel suo complesso, vale a dire tanto del contratto di finanziamento, quanto
dell'atto d'acquisto delle azioni cui lo stesso era funzionale.
2.22. In effetti, “l'area delle norme inderogabili, la cui violazione può
determinare la nullità del contratto in conformità al disposto dell'art. 1418,
comma 1°, c.c., è … più ampia di quanto parrebbe a prima vista suggerire il
riferimento al solo contenuto del contratto medesimo”, essendovi “ricomprese
42 sicuramente anche le norme che, in assoluto, oppure in presenza o in difetto di
determinate condizioni oggettive o soggettive, direttamente o indirettamente,
vietano la stipulazione stessa del contratto”, con la conseguenza che “se il
legislatore vieta, in determinate circostanze, di stipulare il contratto e,
nondimeno, il contratto (come nel caso in esame) viene stipulato, è la sua stessa
esistenza a porsi in contrasto con la norma imperativa;
e non par dubbio che ne
discenda la nullità dell'atto per ragioni - se così può dirsi - ancor più radicali di
quelle dipendenti dalla contrarietà a norma imperativa del contenuto dell'atto
medesimo” (Cass. SU n. 26724 del 2007, in motiv.).
2.23. D'altra parte, se “non
ogni violazione di norma imperativa può dare luogo ad una nullità contrattuale”,
essendo a tal fine necessario che “il contratto” si ponga “in contrasto con lo
specifico interesse che la norma imperativa intende tutelare” (Cass. SU n. 33719
del 2022, in motiv.), è tuttavia evidente come, nel caso in esame, la nullità
dell'intera operazione di assistenza finanziaria (e cioè il contratto di
finanziamento e l'atto d'acquisto delle azioni cui lo stesso era funzionale)
compiuta in violazione del divieto previsto dall'art. 2358, commi 1° e ss., c.c. si
giustifica proprio in ragione del fatto che la stessa è di per sé direttamente lesiva
degli interessi degli “azionisti” (rispetto all'ingresso di nuovi soci) e dei “terzi”
creditori (rispetto all'integrità del patrimonio sociale) che la menzionata norma
43 ha inteso, appunto, proteggere: tanto più se si considera che, a fronte della
violazione della norma in questione, la realizzazione degli interessi sottesi alla
stessa non è presidiata da un meccanismo alternativo a quello della sanzione della
nullità dell'intera operazione compiuta (cfr. Cass. n. 8499 del 2018). La
violazione di una norma imperativa, infatti, non dà luogo necessariamente alla
nullità del contratto giacché l'art. 1418, comma 1°, c.c., con l'inciso “salvo che
la legge disponga diversamente”, esclude tale sanzione (soltanto) nel caso in cui
sia predisposto un meccanismo (nel caso in esame insussistente) idoneo a
realizzare ugualmente gli effetti voluti della norma, indipendentemente dalla sua
concreta esperibilità e dal conseguimento reale degli effetti voluti (Cass. n. 8236
del 2003; Cass. n. 22625 del 2012; più di recente, Cass. n. 2176 del 2023, in
motiv.)».
Con riguardo alla critica della sentenza nella parte in cui ha dichiarato la nullità
dell'acquisto delle azioni della banca e del relativo finanziamento per violazione dell'art. 2358 c.c., in quanto, secondo le appellate, la pretesa violazione dell'art. 2358 cc. non comporta comunque la nullità dei contratti va osservato quanto segue.
Con il D.L.gs n. 142/2008, che ha attuato la direttiva comunitaria 2006/68/CE e novellato l'art. 2358 c.c., il divieto del primo comma dell'articolo non è più
44 assoluto. Tuttavia, le eccezioni sono puntualmente disciplinate. La necessità di salvaguardia del patrimonio sociale impone che la concessione di finanziamenti per l'acquisto di azioni della società sia deliberata dall'assemblea e sia altresì
giustificata da specifiche esigenze imprenditoriali che gli amministratori hanno l'onere di illustrare all'assemblea. Dunque, il divieto può essere superato solo alle condizioni specificamente indicate nei commi successivi al primo, ossia a seguito di autorizzazione dell'assemblea straordinaria adottata sulla base di una dettagliata relazione depositata dagli amministratori prima dell'adunanza e per importi che complessivamente devono attenersi entro il limite degli utili distribuibili e delle risorse disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, con contestuale iscrizione al passivo del bilancio di una riserva indisponibile pari all'importo complessivo delle somme impiegate e delle garanzie fornite. In
assenza delle condizioni previste dall'art. 2358, co. 2, c.c., il divieto permane efficace e comporta, ai sensi dell'art. 1418, co. 1, c.c., la nullità del contratto di finanziamento e, in forza del collegamento negoziale, delle operazioni di sottoscrizione o acquisto delle azioni della banca finanziante, e ciò a prescindere dalla diversa questione circa l'eventuale responsabilità risarcitoria degli amministratori.
45 Nel caso di specie, come già sopra rilevato, è certo che l'assemblea dei soci non ebbe mai ad autorizzare concessioni di credito finalizzate all'acquisto di azioni della stessa banca e che nulla gli amministratori ebbero a illustrare a questo proposito all'assemblea.
Vi è dunque stata, da parte degli amministratori della banca, violazione dell'art. 2358 c.c.
In altri termini un'attività di assistenza finanziaria compiuta dalla banca in bonis
al di fuori dei limiti stabiliti dall'art. 2358 c.c. – comportante il rischio della non effettività, totale o parziale, dei nuovi conferimenti e al tempo stesso dell'aumento del capitale sociale, con ricaduta sul patrimonio netto della società (cfr. Cass. n.
25005/2006) – risulta nulla per violazione della norma imperativa. Ciò comporta,
a sua volta, in ragione del collegamento negoziale, la nullità dell'operazione unitariamente considerata, ossia del contratto di finanziamento e del correlato acquisto di azioni della banca, come - in diritto - correttamente affermato dal tribunale.
10 I motivi di appello svolti dall'appellante e quelli formulati dalle appellanti in
Co via incidentale (motivo n. 3 per e n. 4 per ) possono essere Parte_2
esaminati unitariamente in quanto vertenti su questioni logicamente connesse,
46 inerenti all'accertamento del collegamento funzionale tra i contratti di finanziamento e quello di acquisto delle azioni.
10.1 Risulta documentalmente che l'appellante in data 17.11.2004, ha acceso presso il conto corrente di corrispondenza n. 0187028 ( “conto Parte_2
ordinario”) ed il deposito titoli n. 050-002040376-000 collegato al conto corrente di corrispondenza n. 0187028.
In data 09.01.2009 ha acceso presso il medesimo istituto di credito il conto corrente di corrispondenza n. 0312715 ( “conto finanziario”).
Successivamente, in data 11.04.2012 il ha chiesto di acquistare n. 20.000 Pt_1
azioni autorizzandone l'addebito nel conto Parte_7
ordinario e in data 27.04.2012 veniva concesso dall'istituto di credito un affidamento da utilizzarsi in forma di scopertura di conto corrente finanziario (e quindi da eseguirsi nel conto finanziario) di € 1.000.000,00 con scadenza dodici mesi, ovvero data 27.04.2013 .
Si tratta del primo finanziamento erogato all'appellante.
In data 07.06.2012 il ha rivolto a ulteriore richiesta di Pt_1 Parte_2
affidamento, chiedendo: a) un affidamento da utilizzarsi in forma di scoperto di conto corrente finanziario per l'importo di € 900.000,00 per la durata di un mese;
b) un affidamento da utilizzarsi in forma di scoperto di conto corrente finanziario
47 per l'importo di € 100.000,00 fino al 27.04.2013; c) un affidamento da utilizzarsi in forma di sovvenzioni varie a rientro M/T per 60 mesi per un importo complessivo di € 800.000,00.
In adesione a tale richiesta accordava in data 20.08.2012 il Parte_2
“finanziamento a revoca” per l'importo di € 800.000,00 della durata di 59 mesi con accredito sul conto corrente ordinario di euro 798.800,00 con la causale
“erogazione finanziamenti e mutui erogazione liquidazione finanziamento. n.
7000350618”.
Si tratta del secondo finanziamento, il quale veniva rinegoziato con “atto di rinegoziazione di sovvenzione a revoca” del 06.06.2013 in cui le parti hanno convenuto di differire di un anno la data di scadenza del pagamento della prima rata semestrale, prorogandola dal 30.06.2013 al 30.06.2014.
Tra le parti è, quindi, intervenuto il mutuo chirografario del 30.05.2014
dell'importo di euro 800.000,00 contraddistinto con il n. 4100422815 e tale finanziamento è stato accordato per la durata di 61 mesi, con un periodo di preammortamento fino al 31.05.2015 e con rimborso mediante 8 rate semestrali,
scadenti, la prima, il 30.11.2015 e, l'ultima, il 31.05.2019.
48 Esso è stato erogato nel conto ordinario con valuta 30.05.2014, come si evince dal relativo estratto conto al 30.06.2014 alla voce “erogazione finanziamenti e mutui erogazione liquidazione finanziamento n. 4100422815”.
Si tratta del terzo finanziamento , il quale è stato modificato con “atto di rimodulazione di debito derivante da mutuo chirografario” n. 41/462857 del
19.08.2016 con cui ha consentito al di rimodulare la Controparte_1 Pt_1
residua posizione debitoria derivante dal mutuo chirografario di € 800.000,00 del
30.05.2014, che prevede il pagamento di una rata di soli interessi scadente il
31.08.2016 e di 10 rate semestrali, la prima con scadenza 31.12.2016 e l'ultima
30.06.2021.
10.2 Così ricostruite le vicende negoziali intercorse e non essendo revocabile in dubbio – né specificamente contestato- che la rinegoziazione del 06.06.2013 del secondo finanziamento e la rimodulazione del mutuo chirografario del 19.08.2016
non costituiscono autonomi finanziamenti, bensì rinegoziazioni del secondo e del terzo finanziamento, si osserva quanto segue.
10.3 Il primo finanziamento è stato erogato con valuta 27.04.2012 e accreditato sul conto corrente finanziario per l'importo di euro 1.000.000,00 e contestualmente il ha disposto per l'importo di euro 790.000,00 un Pt_1
giroconto dal conto finanziario al conto ordinario per il pagamento delle 20.000
49 azioni, pagate al prezzo di € 39,50 l'una, come si ricava dall'addebito che si rinviene nell'estratto conto del conto ordinario e dalla descrizione della relativa operazione “compravendita titoli e diritti acquisto a contanti azioni
[...]
.nda4 12 0000827 001”. Parte_9
10.4 Il secondo finanziamento di € 800.000,00, contraddistinto con il n.
7000350618, è stato erogato da mediante accredito sul Parte_7
conto ordinario con valuta 20.08.2012, (doc. 25), ove in corrispondenza della somma di € 798.800,00 si legge la descrizione: “erogazione finanziamenti e mutui erogazione liquidazione finanz. n. 7000350618”.
Dal medesimo estratto conto (doc. 25) si evince che, con valuta 28.08.2012, è stata eseguita un'operazione di giroconto per l'importo di € 794.000,00, somma accreditata, con pari valuta, sul conto corrente finanziario, il quale, per effetto di tale operazione, ha visto così ridursi il saldo negativo ad € 79.221,00.
Dunque, il secondo finanziamento, erogato sul conto ordinario, ha consentito,
attraverso il giroconto di € 794.000,00 nel conto finanziario, di abbattere il primo finanziamento per l'importo di € 794.000,00 , riducendo l'esposizione in negativo su detto conto di un importo di poco superiore al prezzo delle azioni.
10.5 Il terzo finanziamento è stato erogato nel conto ordinario con valuta
30.05.2014 (doc. 29), alla voce “erogazione finanziamenti e mutui erogazione
50 liquidazione finanziamento n. 4100422815” ed in pari data utilizzato per estinguere il secondo finanziamento, e cioè il mutuo chirografario del 30.05.2014,
come espressamente emerge dall'addebito evidenziato in tale estratto conto.
Dalla documentazione bancaria (vedasi doc. 29) risulta che il terzo finanziamento
è stato impiegato per estinguere il secondo finanziamento, poiché nell'estratto conto del conto ordinario al 30.06.2014 (doc. 29 primo grado), è espressamente indicato, che lo stesso giorno (30.05.2014) viene erogato il terzo finanziamento
(N. 4100422815) e totalmente estinto il finanziamento N. 7000350618, che per l'appunto è il secondo finanziamento.
10.6 La documentazione contabile-bancaria testé descritta restituisce, quindi, il collegamento funzionale e sostanziale intercorrente tra le varie operazioni che si sono susseguite, essendo il primo finanziamento strumentale all'acquisizione della provvista per l'acquisto delle azioni;
il secondo finanziamento erogato ed impiegato, quantomeno per l'importo di € 794.000,00, al fine di ridurre l'esposizione nel conto finanziario dell'importo pagato per l'acquisto delle azioni,
mentre la provvista del terzo finanziamento funzionale ad estinguere il secondo finanziamento, come risulta plasticamente dalle scritture contabili di cui all'estratto conto al 30.05.2014 relativo al conto corrente ordinario (doc. 29).
51 10.7 Va in proposito evidenziata, innanzi tutto, la contestualità fra l'acquisto delle azioni la concessione del finanziamento (l'ordine di acquisto delle azioni CP_6
reca la data dell'11.04.2012 e l'importo del finanziamento (accreditato con valuta
27.04.2012) è stato impiegato per l'acquisto delle azioni ( docc.
6-12 appellante).
10.8 In secondo luogo, merita ricordare la correlazione quantitativa fra l'entità del finanziamento erogato (€ 1.000.000,00) e l'ammontare del prezzo delle azioni cquistate (20.000 azioni a € 39,50 ciascuna, per totali € 790.000,00). CP_6
10.9 Dall'esame degli estratti del conto corrente, inoltre, risulta che al momento dell'addebito del prezzo relativo all'acquisto delle azioni il saldo del conto corrente non avrebbe recato una somma idonea all'acquisto delle azioni, il che pure rivela come la provvista per il pagamento del corrispettivo è stata rinvenuta dal finanziamento erogato dalla banca (doc. 12 appellante).
10.10 Quanto al secondo e al terzo finanziamento e alle rispettive rinegoziazioni,
si è dato conto che la documentazione contabile rappresenta che tali finanziamenti
– sostanzialmente finalizzati a rinegoziare i termini e le condizioni di rientro del primo finanziamento – erano strumentali alla estinzione dell'originario finanziamento, erogato per l'acquisto delle azioni.
Ciò è comprovato documentalmente dall'atto di rimodulazione del mutuo
Pt_ chirografario del 19.08.2016 in cui dà che si tratta della Parte_2
52 rinegoziazione del “finanziamento concesso a suo tempo (2012) a fronte di
scoperto finanziario di euro 800.000” (doc. O fasc. appellante).
Né tali conclusioni sono vinte dalle deduzioni delle appellate secondo cui il finanziamento originario sarebbe stato richiesto per “maggiori esigenze di
liquidità a titolo personale connesse a nuova iniziativa in Toscana” posto che tale causale, contestata dall'appellante e risultante da un documento di formazione unilaterale, il cui contenuto non è stato confermato, né riscontrato (p.e. a mezzo istruttoria testimoniale) non è idonea a scalfire le chiare risultanze documentali.
Né lo iato temporale intercorrente tra le varie operazioni, pur assunto dal primo giudice per escludere il collegamento con il mutuo chirografario e l'atto di rimodulazione dello stesso – avendo omesso il primo giudice di esaminare il secondo finanziamento e la relativa rinegoziazione- può essere evocato per escludere il collegamento fra le predette operazioni.
Va sotto tale profilo evidenziato che i vari finanziamenti e le relative rinegoziazioni sono intervenuti in prossimità della scadenza della prima rata del finanziamento che hanno sostituito, con l'effetto di dilazionare il pagamento della prima rata, che è avvenuto il 30.11.2015.
Invero, il primo finanziamento del 27.04.2012 è stato dapprima sostituito dal finanziamento a revoca del 20.08.2012; tale finanziamento è stato rinegoziato con
53 atto del 06.06.2013, che ha prorogato il pagamento della prima rata dal 30.06.2013
al 30.06.2014, un mese prima della scadenza di tale rata, e quindi il 30.05.2014,
è intervenuto il contratto di mutuo chirografario, che ha spostato il pagamento della prima rata dal 30.06.2014 al 30.11.2015.
10.11 Pertanto, i fatti sopra riportati integrano presunzioni gravi, precise e concordanti in ordine all'unitarietà dell'operazione, qualificabile come operazione di assistenza finanziaria e, come tale, nulla, data la mancanza della prova,
incombente su VB, del rispetto delle condizioni inderogabilmente previste dall'art. 2358 cc a tutela del patrimonio sociale. Infatti, l'interconnessione tra l'investimento in titoli di proprietà dell'emittente e i prestiti per la necessaria provvista, determinano la nullità non solo dei finanziamenti ma anche dell'acquisto delle azioni collegate, come si trattasse di una unica operazione.
Alla luce delle indicate prove, rimane del tutto irrilevante la circostanza che “al
momento dell'acquisto azionario pendesse un diverso e precedente affidamento,
non contestato, del 15.6.2011” o che gli estratti conto evidenziassero una grande varietà e ampiezza dei movimenti in entrata e in uscita, ovvero che in passato il avesse già acquistato titoli azionari, essendo in questa sede unicamente Pt_1
rilevante l'operazione dell'acquisto di 20.000 azioni per € 790.000,00 compiuta nel mese di aprile 2012.
54 Quanto all' evocata da validità del mutuo c.d. solutorio, alla luce Parte_2
del recente arresto della Corte di legittimità, secondo cui “è valido e, in presenza dei
requisiti prescritti dall'art. 474 c.p.c., costituisce titolo esecutivo il contratto di mutuo "solutorio",
il quale si perfeziona, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del
mutuatario, nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, è
posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto
corrente, e non rileva in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare
pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione
frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale” ne va ribadita la non concludenza nel caso di specie.
Sul punto merita osservare che ciò di cui si controverte non è già la validità del c.d. mutuo solutorio, quanto della validità - con riferimento all'ipotesi di nullità di cui all'art. 2358 c.c. - della complessiva operazione di acquisto di azioni proprie di e dei – collegati- contratti di finanziamento nonché dell'effetto Parte_2
caducatorio a cascata che la nullità del contratto di acquisto di azioni, in quanto concluso in violazione del divieto di assistenza finanziaria, produce sui contratti di finanziamento, il cui effetto solutorio è destinato a recedere a fronte dell'invalidità dell'operazione di acquisto di azioni.
55 10.12. Conclusivamente, in parziale riforma della sentenza impugnata va dichiarata la nullità parziale dei seguenti negozi:
- del “Contratto di Primo Finanziamento a revoca” del 20.08.2012;
- dell'“Atto di rinegoziazione di sovvenzione a revoca” del 06.06.2013;
- del “Contratto di mutuo chirografario” del 30.05.2014, come rimodulato con l'“Atto di rimodulazione di debito derivante da mutuo chirografario” del
19.08.2016;
- del contratto n. 00/47614250 acceso presso costituente la Controparte_2
nuova numerazione attribuita da tale Istituto di Credito per individuare il
“Contratto di mutuo chirografario” del 30.05.2014 (n. 4100422815) e l'“Atto di rimodulazione di debito derivante da mutuo chirografario” del 19.08.2016 (n.
41/462857).
La sanzione della nullità va limitata alla somma utilizzata per l'acquisto delle azioni, ossia euro 790.000,00; risultando acquistate 20.000 azioni al prezzo unitario di euro 39,50 e risultando addebitati a tale titolo euro 790.000,00 (doc. 12
appellante).
11 Dichiarata la nullità – nei limiti sopra evidenziati- del contratto di mutuo chirografario del 30.05.2014 ne consegue l'accoglimento della domanda
Co restitutoria svolta dall'appellante nei confronti di .
56 Co Si è già detto (vedasi paragrafo 8) della legittimazione passiva di e sul punto può soggiungersi la non pertinenza alla fattispecie in esame di Cass. sent.
35820/2023 richiamata negli scritti conclusivi dal patrocinio di Parte_2
Co (p.
3.memoria di replica) a sostegno dell'esclusione del subentro di nelle obbligazioni restitutorie derivanti da claims degli azionisti e ciò in quanto la Corte
ha in quella vicenda ha escluso dal perimetro della cessione ai sensi dell'art. 3 del
DL 99/2017 il credito risarcitorio dell'investitore, fondato sulla violazione dei doveri di informazione gravanti sull'intermediario; fattispecie affatto diversa da quella in esame in cui si controverte esclusivamente dell'accertamento negativo del credito derivante dal contratto di acquisto di azioni e dal collegato contratto di mutuo da quel rapporto apparentemente disceso e regolato sul conto corrente
Co proseguito con .
Invero, non è controverso che è subentrata nel contratto di Controparte_2
mutuo chirografario del 30.05.2014 come rimodulato con atto del 19.08.2016 e l'appellante ha documentato, senza che ciò sia stato contestato, di aver pagato a titolo di ammortamento di tale mutuo la somma complessiva di euro 551.551,54
(docc. 33,34,35,36,43 e 48 appellante) relativa alle rate dovute a far data dal
30.06.2017 e fino al 31.12.2021 (data di estinzione del mutuo).
57 Conseguentemente va condannata a restituire all'appellante Controparte_2
per la causale di cui sopra la somma di euro 551.551,54 oltre agli interessi legali ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda (16.02.2021) al saldo. (Cass.
Ordinanza n. 7677 del 22/03/2025 ).
È noto, inoltre, che, nell'ipotesi di nullità di un contratto la disciplina degli obblighi restitutori tra le parti è mutuata da quella dell'indebito oggettivo, poiché viene a mancare la causa giustificativa delle rispettive attribuzioni patrimoniali, (Cass.
ord. 5488/2022).
Co 12.1 La domanda svolta da con la quale ha chiesto, in via subordinata riconvenzionale, nell'ipotesi in cui il “Contratto di mutuo chirografario” del
30.05.2014 come rimodulato con l'“Atto di rimodulazione di debito derivante da mutuo chirografario” del 19.08.2016 venisse dichiarato nullo, la condanna del a restituirle, ex art. 2033 c.c., “la somma in linea capitale per l'effetto Pt_1
indebitamente ricevuta – siccome risultante in corso di causa, dedotti i ratei già
corrisposti e compensate le reciproche poste di debito – oltre agli interessi legali
dalla data di incasso alla data odierna ed interessi legali di mora ex art. 1284,
comma 4, c.c. dalla data odierna al saldo, con capitalizzazione semestrale”, va respinta in quanto infondata.
58 Sul punto è appena il caso di osservare che, accertata la nullità della complessiva operazione di acquisto delle azioni e dei collegati contratti di finanziamento – nei limiti sopra precisati- e avendo tale declaratoria efficacia retroattiva , nulla è
dovuto dall'appellante per un contratto che è giuridicamente inesistente.
Con particolare riguardo al terzo finanziamento – i.e. il mutuo chirografario del
2014 - va ribadito che esso è stato accreditato sul conto ordinario con valuta
30.05.2012 e contestualmente (con pari valuta) ivi addebitato, con descrizione
“rimborso finanziamenti – estinzione totale finanziamento n. 70 00350618”, e cioè
del secondo finanziamento.
Pertanto, la somma di cui al terzo finanziamento è stata erogata dalla banca nel conto ordinario e contestualmente alla stessa restituita (a rimborso del secondo finanziamento) con contestuale estinzione anche del terzo finanziamento;
ne
Co consegue che nulla è dovuto dall'appellante a in relazione a tale finanziamento.
13. 4. L'ultimo motivo di appello incidentale svolto da con Parte_2
cui si duole della decisione del Tribunale di Treviso sulle spese processuali, è privo di autonomia.
Malgrado l'intitolazione del motivo (“Violazione e falsa applicazione dell'art. 91
c.p.c.”), nessuna violazione dell'art. 91 c.p.c. viene indicata. L'appellante si limita
59 a chiedere che, a seguito della riforma della sentenza di primo grado -che aveva compensato interamente le spese processuali - , la Corte riconosca in proprio favore le spese processuali anche del primo grado.
Tenuto conto dell'esito del giudizio e della piena soccombenza della procedura,
non vi è motivo di discostarsi dal criterio della soccombenza, che regola le spese del doppio grado.
14. Le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidati in dispositivo secondo i parametri vigenti -applicati nella misura media- tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta.
Si dà atto, infine, che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico delle appellanti incidentali di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del dpr n.115/2002, come introdotto dalla legge n.228/2012.
PQM
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Treviso n. 195/2023, che per il resto conferma, così provvede:
60 -accerta e dichiara la nullità parziale nei limiti di euro 790.000,00 dei seguenti contratti:
a) contratto di Primo Finanziamento a revoca del 20.08.2012;
b) atto di rinegoziazione di sovvenzione a revoca del 06.06.2013;
c) contratto di mutuo chirografario” del 30.05.2014, come rimodulato con atto di rimodulazione di debito derivante da mutuo chirografario del 19.08.2016;
d) contratto n. 00/47614250 acceso presso costituente la Controparte_2
nuova numerazione attribuita da tale Istituto di Credito per individuare il
“Contratto di mutuo chirografario” del 30.05.2014 (n. 4100422815) e l'“Atto di rimodulazione di debito derivante da mutuo chirografario” del 19.08.2016 (n.
41/462857);
- condanna a restituire all'appellante la somma di euro Controparte_2
551.551,54 oltre agli interessi legali ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda (16.02.2021) al saldo.
- rigetta l'appello incidentale svolto da e da Parte_2 Controparte_2
[...]
- condanna e in solido fra loro, alla Parte_2 CP_2 Controparte_2
refusione in favore dell'appellante delle spese processuali da questo sostenute in entrambi i gradi di giudizio, che liquida, quanto al primo grado in euro 18.413,00
61 per compensi oltre anticipazioni per euro 1.244,00 e quanto al secondo grado, in euro 18.511,00 per compensi ed euro 2.556,00 per anticipazioni, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- dà atto, infine, che ricorrono le condizioni per il versamento, a carico delle appellanti incidentali di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del dpr n.115/2002, come introdotto dalla legge n.228/2012.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 10 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lucia Dall'Armellina Guido Santoro
62 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
4100422815 del 30.05.2014 (terzo finanziamento), come rimodulato con il
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile / Sezione specializzata in materia d'Impresa
R.G. 1603/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Guido Santoro Presidente
dott. Federico Bressan Consigliere
dott. ssa Lucia Dall'Armellina Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile iscritto al ruolo generale al n. 1603/2023 il 18.09.2023
promosso con atto di citazione in appello da
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
Galzignato del Foro di Treviso con domicilio digitale eletto al relativo indirizzo p.e.c.
come da procura alle liti in calce all'atto di Email_1
appello; appellante contro
1 , (C.F.: Controparte_1
) in persona dei Commissari Liquidatori , con gli avvocati Giuliano Pavan e P.IVA_1
Piergianni Medea del Foro di Treviso e con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato
Giacomo Cucco sito in Venezia, San Polo n. 2580 giusta procura in calce all'atto di appello;
appellata contro
(C.F. - P.I. ), – in persona del Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3
procuratore speciale Dott. rappresentata e difesa dall'avv. Laura Munari di Treviso CP_3
giusta procura alle liti rilasciata su separato documento informatico;
appellata
Oggetto: BA (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)”; appello avverso la sentenza del Tribunale di Treviso n. 195/2023 pubbl. il 08.02.2023;
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
Nel merito: In parziale riforma della sentenza del Tribunale di Treviso n. 195/2023
del 07.02.2023, pubblicata il successivo 08.02.2023: 1) accertare e dichiarare la nullità: - del “Contratto di Primo Finanziamento a revoca” del 20.08.2012; -
dell'“Atto di rinegoziazione di sovvenzione a revoca” del 06.06.2013; - del
“Contratto di mutuo chirografario” del 30.05.2014, come rimodulato con l'“Atto
di rimodulazione di debito derivante da mutuo chirografario” del 19.08.2016; - del contratto n. 00/47614250 acceso presso costituente la Controparte_2
2 nuova numerazione attribuita da tale Istituto di Credito per individuare il
“Contratto di mutuo chirografario” del 30.05.2014 (n. 4100422815) e l'“Atto di rimodulazione di debito derivante da mutuo chirografario” del 19.08.2016 (n.
41/462857), sui quali la stessa è subentrata a Controparte_2 CP_1
L.C.A. per effetto del D.L. n. 99/2017, emanato il 25.06.2017 e convertito
[...]
con modificazioni dalla Legge 31.07.2017, n. 121, nonché del contratto di cessioni di azienda del 26.07.2017; - di ogni altro atto o contratto ad essi connesso,
collegato o accessorio;
2) condannare a restituire al dott. Controparte_2
la somma, maggiorata di interessi, di complessivi € Parte_1
551.551,54= dallo stesso pagata a a fronte del “Contratto Controparte_2
di mutuo chirografario” del 30.05.2014 e dell'“Atto di rimodulazione di debito derivante da mutuo chirografario” del 19.08.2016, sui quali Controparte_2
è subentrata a in L.C.A. per effetto del D. L. n. 99/2017, Controparte_1
emanato il 25.06.2017 e convertito con modificazioni dalla Legge 31.07.2012 n.
121, nonché del contratto di cessioni di azienda del 26.07.2017, contrassegnando il rapporto con il n. 00/47614250; 3) in ipotesi di accoglimento della domanda di nullità del “Contratto di mutuo chirografario” del 30.05.2014, come rimodulato con l'“Atto di rimodulazione di debito derivante da mutuo chirografario” del
19.08.2016, rigettare la domanda di restituzione ex art. 2033 c.c. svolta in via
3 subordinata riconvenzionale da In via istruttoria Si Controparte_2
reiterano le istanze istruttorie già formulate nel giudizio di primo grado ed in particolare le seguenti: Ordini di esibizione ex art. 210 c.p.c. 1) Ordinarsi, ex art. 210 c.p.c., a e a di esibire/produrre Controparte_2 Parte_2
in giudizio i contratti di affidamenti da utilizzarsi in forma di scoperto di conto corrente finanziario, rispettivamente, di € 900.000,00 con scadenza un mese e di
€ 100.000,00 con scadenza 27.04.2013, accesi sul conto finanziario, oggetto della richiesta di affidamento del 07.06.2012 (cfr. doc. 23); 2) Ordinarsi, ex art. 210
c.p.c., a e a di esibire/produrre in Controparte_2 Parte_2
giudizio copia della delibera del 13.01.2012 e di qualsivoglia altra delibera,
decisione, provvedimento od altro, che abbia di1sposto la riduzione dell'affidamento concesso sul conto corrente finanziario n. 06050570312715 con contratto del 15.06.2011, con scadenza 10.05.2012, da € 1.000.000,00 a
595.000,00, intercorsi tra la data del 15.06.2011 e la data del 06.04.2012. 3)
Ordinarsi, ex art. 210 c.p.c., a e a Controparte_2 Parte_2
di esibire/produrre in giudizio • copia della delibera del 28.06.2012 che ha accolto la domanda di primo finanziamento di € 800.000,00 formulata dal dott.
a il 07.06.2012; • copia della delibera Parte_1 Parte_3
del 12.05.2014 che ha accolto la domanda di del “Contratto di mutuo CP_4
4 chirografario” di € 800.000,00 del 30.05.2014 concluso tra il dott. Parte_1
e • copia della delibera del 27.06.2016 che ha
[...] Parte_3
accolto la domanda di rimodulazione del “Contratto di mutuo chirografario” n.
41/462857 del 19.08.2016 per l'importo di € 570.582,73; • copia del “Contratto di mutuo chirografario” così come rimodulato con contratto del 19.08.2016, per l'importo di € 570.582,73, avente numerazione 00/47614250. Prova per interpello e testi. Si chiede ammettersi prova per interpello e testi sui capitoli 1), 2), 3) 6),
8), 9) e 10) formulati nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2) c.p.c. e qui di seguito riportati: 1) Vero che, a seguito della richiesta di affidamento formulata dal dott. in data 07.06.2012 (cfr. doc. 23), Parte_1 Parte_4
ha concesso al medesimo un affidamento da utilizzarsi in forma di
[...]
scoperto di conto corrente finanziario per l'importo di € 900.000,00, per la durata di un mese, sul conto finanziario;
2) Vero che, a seguito della richiesta di affidamento formulata dal dott. in data 07.06.2012 (cfr. doc. Parte_1
23 cit.), ha concesso al medesimo un affidamento da Parte_4
utilizzarsi in forma di scoperto di conto corrente finanziario per l'importo di €
100.000,00, fino al 27.04.2013, sul conto finanziario;
3) Vero che, come si ricava dalla proposta di fido del 06.04.2012 (cfr. doc. 18), alla data del 05.04.2011,
l'affidamento di € 1.000.000,00 concesso da al dott. Parte_3
5 sul conto finanziario con il contratto di affidamento del Parte_1
15.06.2011 (cfr. doc. 16 comparsa di costituzione di era Controparte_2
stato ridotto a € 595.000,00 e risultava utilizzato per € 590.100,00; 6) Vero che il cd. “conto corrente finanziario” è stato acceso al fine di concedere finanziamenti al dott. volti all'acquisto di azioni ed è stato Pt_1 Parte_5
utilizzato esclusivamente a detto fine;
8) Vero che, alla data del 05.04.2012, la residua disponibilità sul conto finanziario, sulla base del Primo Finanziamento
concesso con il contratto del 15.06.2011, era pari ad € 4.900,00 (595.000-
590.100=4900); 9) Vero che, in data 27.06.2016, il dott. ha Parte_1
richiesto a la rimodulazione del debito derivante da mutuo Parte_2
chirografario concesso il 30.05.2014 (cfr. doc. 24 comparsa di costituzione di
; 10) Vero l'erogazione concessa sotto forma di mutuo Controparte_2
chirografario per € 800.000,00= è collegata al Primo Finanziamento concesso da al dott. nell'anno 2012 pari ad € 800.000,00= come riportato Parte_2 Pt_1
nel cit. doc. n. 24 di Si indicano a testi di signori Controparte_2 [...]
, RI Portello, . In ogni caso Tes_1 Testimone_2 Testimone_3
Condannare le parti convenute al pagamento delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio.
Per l'appellata : Parte_2
6 rigettarsi l'appello svolto e le domande tutte formulate dal sig. in quanto Pt_1
infondato in fatto e in diritto, per tutti i motivi in atto;
in via di appello incidentale : in riforma della Sentenza n. 195/2023 per tutti i
Parte motivi di cui in atti, accogliere le seguenti conclusioni già rassegnate dalla di in primo grado: Ogni avversaria istanza, eccezione, Controparte_1
domanda e deduzione reietta e previo ogni accertamento e declaratoria del caso,
anche con riguardo alla legittimazione (e/o titolarità) passiva della comparente
Parte
come meglio specificato in atti, in via pregiudiziale: dichiararsi improcedibile e/o inammissibile e/o i proseguibile ogni domanda attorea proposta per tutti i motivi di cui in atti;
nel merito: respingere, con ogni miglior formula,
tutte le domande formulate dall'attore, in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi di cui in atti. Con opposizione alle istanze istruttorie formulate da parte attrice anche per tu ti i motivi di cui alla terza memoria ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ. di data 18 ottobre 2021 già depositata in favore di
[...]
in LCA. -in ogni caso: con rifusione di spese e compensi di causa di CP_1
entrambi i gradi di giudizio.
Per l'appellata : Controparte_2
- in via principale: respingere l'appello avversario e per l'effetto confermare la sentenza gravata;
- in via subordinata, in denegata ipotesi di accoglimento in tutto
7 o in parte dell'appello principale, e di conseguente riforma della sentenza impugnata, in accoglimento dell'appello incidentale condizionato svolto dall'esponente, in riforma della sentenza di primo grado, accertata la piena validità
ed efficacia della cessione da in L.C.A. a Controparte_1 Controparte_2
del Mutuo Chirografario Rimodulato del 19.08.2016, respingersi
[...]
integralmente le domande di parte appellante, in via preliminare di rito, per
Co carenza di legittimazione/titolarità dal lato passivo di , o – in subordine – nel merito, in quanto inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa;
- in via subordinata riconvenzionale, per la denegata ipotesi di dichiarazione di nullità, totale o parziale, del Mutuo Chirografario Rimodulato
del 19.08.2016, condannare il dott. a restituire, ex art. 2033 c.c., a Pt_1 [...]
la somma in linea capitale per l'effetto indebitamente ricevuta, Controparte_2
oltre agli interessi legali dalla data di incasso alla data della domanda giudiziale,
e agli interessi legali di mora ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda al saldo,
con capitalizzazione semestrale;
- in ogni caso, condannarsi parte appellante alla rifusione delle spese e delle competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio;
- in via istruttoria, respingersi le istanze istruttorie di parte appellante in quanto inammissibili e/o irrilevanti per i motivi esposti nella memoria ex art. 183.6 n. 3
Co di data 18.10.2021 depositata da in primo grado.
8 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_1
giudizio dinanzi al Tribunale di Treviso e Parte_6 [...]
, allegando: CP_2
- di essere stato socio di sin dal 1985 e di aver intrattenuto con la Parte_2
medesima i conti correnti n. 0312715 e n. 0187028, nonché il deposito titoli (il n.
050- 0240376-000);
- di aver ottenuto la concessione, in data 7.5.2012, di un'apertura di credito (sul conto corrente n. 0312715), dell'importo di euro 1.000.000,00=, con scadenza 27
aprile 2013, utilizzata per l'acquisto di 20.000 azioni di al prezzo Parte_2
unitario di € 39,50 e per complessivi € 790.000,00, importo addebitato sul c/c n.
0187028 in data 8.5.2012 con valuta 27.4.2012 (data rettificata rispetto all'originaria annotazione della valuta al 20.4.2012);
- che il pagamento del prezzo di € 790.000,00 delle 20.000 azioni Parte_2
sarebbe quindi stato effettuato con il finanziamento erogato da con Parte_2
il contratto di affidamento del 07.05.2012, accreditato nel conto finanziario lo stesso giorno in cui era stato addebitato nel conto ordinario il prezzo delle azioni;
- di aver richiesto la ristrutturazione della posizione debitoria, dapprima con un ulteriore affidamento del 7.6.2012 per l'importo di € 900.000,00, poi con la concessione di un affidamento da utilizzarsi in forma di scoperto di conto corrente
9 finanziario per l'importo di € 100.000,00 fino al 27.04.2013 e un affidamento da utilizzarsi in forma di sovvenzioni varie a rientro M/T per 60 mesi, per un importo complessivo di € 800.000,00, infine con la stipula di un “Contratto di finanziamento a revoca” di € 800.000,00, da rimborsare mediante il pagamento di
9 rate semestrali posticipate di ammortamento, con prima rata scadente il
30.06.2013;
- che il “contratto di Finanziamento a revoca” de. 20.08.2012 è stato rinegoziato con “atto di Rinegoziazione di sovvenzione a revoca” del 06.06.2013 con cui le parti hanno convenuto di differire di un anno la scadenza della prima rata semestrale, prorogandola dal 30.06.2013 al 30.06.2014;
- che il suddetto finanziamento è stato nuovamente ristrutturato con contratto di
“mutuo chirografario” dell'importo di € 800.000,00, somma utilizzata per estinguere il finanziamento a revoca del 20.8.2012;
- che anche tale mutuo è stato oggetto di un atto di rimodulazione di debito, con la previsione del pagamento di una rata di soli interessi al 31.8.2016 e di 10 rate semestrali dal 31.12.2016 al 30.6.2021;
- che sarebbe subentrata, in forza del contratto di cessione Controparte_2
d'azienda del 26.6.2017, nella titolarità del rapporto di conto corrente n. 0187028
10 e nel contratto di mutuo chirografario del 30.05.2014, come rimodulato con contratto del 19.08.2016;
- di aver richiesto, con ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c., l'autorizzazione a sospendere il pagamento alla cessionaria delle tre rate residue dovute a fronte del contratto di mutuo chirografario n. 6000/47614250, ottenendo, tuttavia, un provvedimento di rigetto rispetto all'invocata tutela inibitoria.
L'attore ha concluso chiedendo: a) l'accertamento della nullità: del contratto di affidamento (di cui alla comunicazione 7 maggio 2012), con il quale Parte_2
in bonis ha concesso all'attore il finanziamento, nelle forme dell'apertura di credito, di Euro 1.000.000,00; del “contratto di finanziamento a revoca” del 20
agosto 2012 dell'importo di Euro 800.000,00; dell'atto di rinegoziazione di sovvenzione a revoca” del 6 giugno 2013; del “contratto di mutuo chirografario”
del 30 maggio 2014; dell'atto di rimodulazione derivante da mutuo chirografario
Co del 19 agosto 2016; del contratto n. 00/47614250 acceso presso , costituente la nuova numerazione attribuita da tale ultimo Istituto di credito per individuare il
“contratto di mutuo chirografario” del 30.5.2014 e l'atto di rimodulazione del
Co debito derivante da mutuo chirografario del 19.8.2016 nei quali sarebbe subentrata a in LCA a seguito della cessione dell'Insieme Parte_2
Aggregato; b) l'accertamento negativo del credito vantato da Controparte_2
11 per le tre rate residue del mutuo di cui sopra;
c) la condanna di CP_2 [...]
alla restituzione delle somme, maggiorate di interessi, di cui alle sette CP_2
rate semestrali corrisposte dal e scadute. Pt_1
Si costituiva in giudizio eccependo: - la carenza di Controparte_2
interesse alla pronuncia di nullità delle sovvenzioni estinte ante causa; -
l'estraneità di rispetto a tutte le pretese della società attrice, Controparte_2
essendo le pretese attoree connesse ad operazioni di acquisto di azioni della e fondate su atti e fatti anteriori all'apertura della sua Controparte_1
liquidazione coatta amministrativa;
- l'infondatezza nel merito della domanda di nullità avversaria, in ragione dell'inesistenza di un collegamento funzionale tra l'acquisto azionario e i finanziamenti erogati da in bonis. In Parte_2
subordine, la banca convenuta svolgeva domanda riconvenzionale d'indebito ex art. 2033 c.c. in relazione al rimborso della somma capitale erogata qualora fosse dichiarata la nullità del negozio.
in L.C.A., costituendosi, ha aderito alla contestazione di Controparte_1
in merito al proprio difetto di legittimazione passiva Controparte_2
sostanziale in relazione a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, letto b) del D.L.
99/2017 e dall'art.
3.1.4 del contratto di cessione relativamente alle responsabilità
ed ai debiti degli istituti di credito in LCA nei confronti dei propri azionisti ed
12 obbligazionisti e dall'art. 3, comma 1, letto c) del D.L. 99/2017 e dal contratto di cessione e dal secondo atto ricognitivo in punto di "contenzioso escluso".
Inoltre, gli organi della liquidazione hanno eccepito l'improcedibilità ai sensi dell'art. 83 D.lgs. 385/1993 delle domande proposte dall'attore, in quanto non limitate alla richiesta di statuizioni di mero accertamento, ma finalizzate a pretese restitutorie o di rideterminazione dei crediti.
Nel merito, in LCA ha eccepito, ancora, l'inapplicabilità del Controparte_1
disposto dell'art. 2358 c.c. alle società cooperative e l'irrilevanza probatoria della documentazione dimessa dal il quale avrebbe attinto al credito bancario Pt_1
per esigenze proprie e non esclusivamente per l'acquisto di azioni.
La causa era istruita documentalmente e definita con la sentenza impugnata con la quale il Tribunale di Treviso così decideva: “in parziale accoglimento della
domanda attorea, dichiara la nullità del “contratto di affidamento” stipulato in
data 7.5.2012 dal sig. con la avente Parte_1 Parte_3
ad oggetto la “ape credito c/c per operazioni finanziarie” di importo deliberato
pari ad € 1.000.000,00, con scadenza 27.4.2013; - rigetta ogni altra domanda di
parte attrice;
- compensa integralmente tra le parti in causa le spese di lite”.
Il primo giudice, dopo aver premesso che l'attore non aveva svolto alcuna domanda nei confronti di in quanto avente interesse ad Parte_2
13 ottenere una decisione di accertamento della nullità dei finanziamenti asseritamente contratti per l'acquisto di azioni di al solo fine di Parte_2
richiedere la condanna di alla restituzione delle rate riscosse Controparte_2
successivamente alla cessione del rapporto contrattuale, ha affermato che sussiste un collegamento negoziale tra il finanziamento concesso in data 07.05.2012 di euro 1.000.000,00 e l'operazione di acquisto delle azioni di Parte_2
(importo addebitato in data 08.05.2012), con conseguente nullità dello stesso perché in violazione dell'art. 2358 c.c. Quanto agli altri contratti (mutuo chirografario del 30.05.2014 e atto di rimodulazione del 19.08.2016) ha sostenuto che essi rispondono ad una causa propria, non presentano specifici vincoli di scopo e che “l'ampio lasso temporale decorso tra le diverse operazioni” fa sì che si debba escludere un collegamento negoziale con l'operazione di acquisto delle azioni del 27.04.2012.
Ha affermato la validità del mutuo finalizzato a sanare esposizioni debitorie pregresse (c.d. mutuo solutori) escludendo che i finanziamenti a medio e lungo termine contratti dal che hanno novato le aperture di credito a scadenza e Pt_1
a revoca presentino profili di illiceità, in quanto caratterizzati da una causa tipica i cui motivi soggettivi che hanno determinato la stipulazione sono irrilevanti.
14 Avverso la predetta sentenza ha interposto appello affidandolo Parte_1
a quattro motivi.
Con il primo motivo ha dedotto la motivazione perplessa o apparente della sentenza di primo grado laddove ha escluso la nullità per violazione dell'art. 2358,
comma 1, c.c. per i finanziamenti successivi al primo e ha negato la sussistenza di collegamento contrattuale tra tutti i finanziamenti e l'acquisto delle azioni.
Con il secondo motivo ha dedotto l' erroneità della sentenza di primo grado laddove ritiene insussistente un collegamento negoziale in senso tecnico tra le operazioni di ristrutturazione del debito originato dal “contratto di affidamento”
del 07.05.2012 e l'acquisto delle azioni c.c.p. del Parte_5
27.04.2012.
Con il terzo motivo ha dedotto la manifesta erroneità della sentenza di primo grado laddove ritiene che il mutuo chirografario del 30.05.2014, come rimodulato con contratto del 19.08.2016, non sia affetto da nullità in quanto stipulato per sanare le pregresse esposizioni debitorie .
Con il quarto motivo ha dedotto la manifesta erroneità e motivazione apparente o perplessa della sentenza laddove i) riconosce che il prezzo delle azioni è stato pagato con la provvista erogata con il contratto di mutuo chirografario n.
15 successivo contratto n. 41/462857 del 19.08.2016 dopo aver affermato l'insussistenza del collegamento negoziale;
ii) afferma che il debba far Pt_1
valere le proprie pretese restitutorie nell'ambito della procedura concorsuale di l.c.a. anche per le somme pagate a;
iii) afferma di Parte_2 Controparte_2
non condividere la tesi della nullità del mutuo contratto per ripianare esposizioni in tutto o in parte illegittime.
L'appellante riproponeva altresì ai sensi dell'art. 346 c.p.c. la domanda restitutoria nei confronti di in relazione al mutuo chirografario del 2014 Controparte_2
e oggetto di trasferimento con il contratto di cessione d'azienda del 26.06.2017
intercorso tra e , per l'importo – pari alle Parte_2 Controparte_2
rate già versate dal 30.06.2017 al 31.12.2021- di euro 551.551,54.
Co Contestava la fondatezza della domanda riconvenzionale proposta da ai sensi dell'art. 2033 c.c. affermando che ha accreditato e riaddebitato Parte_2
immediatamente le somme di cui ai tre finanziamenti e che, pertanto, nulla deve essere restituito a . CP_2
Si costituivano in giudizio e le quali Parte_2 Controparte_2
contestavano la fondatezza delle domande formulate dall'appellante,
riproponendo gli argomenti già svolti in primo grado e svolgevano autonomi motivi di appello incidentale.
16 In particolare, ha censurato la sentenza sotto i seguenti Parte_2
profili: i) violazione e falsa applicazione dell'art. 83 TUB, avendo la norma portata omnicomprensiva;
ii) violazione dell'art. 2358 cod. civ., in correlazione all'art. 2519 cod. civ.: inapplicabilità della disciplina alle società cooperative e alle banche popolari;
iii) insussistenza della violazione dell'art. 2358 cod. civ., in correlazione all'art. 2697 cod. civ.; iv) violazione (e falsa applicazione) dell'art. 2358 cod. civ. in correlazione all'art. 1418 cod. civ.; v) violazione (e falsa applicazione) dell'art. 91 cod. proc. civ.
Nel costituirsi in giudizio ha articolato quattro motivi di appello Controparte_2
incidentale condizionati all'accoglimento dell'impugnazione principale.
Con il primo motivo ha censurato la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 112 c.p.c.
Co per omessa pronuncia in relazione alla titolarità dal lato passivo di rispetto alle domande avversarie e per conseguente violazione/falsa applicazione delle disposizioni di cui al d.l. n. 99/2017, art. 3, comma 1, lett. a) e b) e al contratto di cessione 26.06.2017, art. 3.1.4, lett. b) punti (iii) e (iv).
Con il secondo motivo ha riproposto le censure di cui al primo motivo ribadendo la propria carenza di legittimazione/titolarità dal lato passivo rispetto al contenzioso de quo, in quanto - trattandosi di vertenza avviata in data successiva alla cessione, relativa a pretese illegittime condotte realizzate da VB ante messa
17 Co in liquidazione e, ante cessione a , essa rientrava pacificamente nell'ambito
Co del “Contenzioso Escluso” rimasto estraneo dal perimetro ceduto ad .
Con il terzo motivo ha censurato la sentenza per violazione/falsa applicazione dell'art. 2358 c.c. stante l'inapplicabilità della relativa disciplina alle banche popolari.
Con il quarto motivo ha censurato la sentenza per violazione/falsa applicazione dell'art. 2358 c.c. stante l'insussistenza di collegamento negoziale tra il finanziamento del 07.05.2012 e l'acquisto azionario;
ha dedotto altresì la violazione/falsa applicazione dell'art. 2729 c.c. e l' omesso esame di fatti decisivi per il giudizio.
La causa veniva rimessa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza del
03.07.2025, tenutasi in forma cartolare, con concessione alle parti dei termini perentori ivi previsti per il deposito di scritti conclusivi.
******
1.Con il primo motivo l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui ha escluso la nullità per violazione dell'art. 2358 c.c. in relazione ai finanziamenti successivi al primo, negando l'esistenza di un collegamento negoziale tra questi e l'acquisto delle azioni proprie.
18 L'appellante, dopo aver ricostruito le vicende contrattuali intercorse con Pt_2
e segnatamente la tempistica dei tre contratti di finanziamento e delle
[...]
relative rimodulazioni negoziali ha ribadito che il secondo contratto di finanziamento del 20.08.2012 e il contratto di mutuo chirografario del 30.05.2014
altro non sono che contratti attraverso i quali ha semplicemente Parte_2
rinegoziato i termini e le condizioni di rientro del primo finanziamento concesso al e dal medesimo utilizzato per l'acquisto delle azioni de quibus. Pt_1
2.Con il secondo motivo l'appellante ha censurato la sentenza laddove ha ritenuto inesistente il collegamento negoziale tra le operazioni di ristrutturazione del debito originato dal “contratto di affidamento” del 07.05.2012 e l'acquisto delle azioni di del 27.04.2012. Parte_7
Si tratta della riproposizione delle doglianze già svolte nel primo motivo con la sottolineatura che il primo giudice avrebbe omesso di considerare il secondo finanziamento de 20.08.2012 e sarebbe passato ad esaminare, per escluderlo,
l'esistenza di collegamento negoziale tra l'acquisto delle azioni proprie e il contratto di mutuo chirografario del 2014.
Ribadisce che essendo nullo per violazione dell'art. 2358, comma 1, c.c., il contratto di affidamento del 07.05.2012, del pari colpiti da nullità derivata – per
19 difetto di causa- dovevano ritenersi i successivi contratti, ad esso collegati, con cui
è stata ripianata ed estinta l'esposizione debitoria dell' appellante.
3.Con il terzo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ritiene che il mutuo del 30.05.2014 non sia affetto da nullità in quanto stipulato per ripianare le pregresse esposizioni debitorie.
Deduce l'appellante che la nullità dell'operazione consistente nell'acquisto delle azioni con denaro prestato dalla banca con il primo finanziamento, fa sì che il finanziamento del prezzo delle azioni sia risultato immediatamente rimborsato e che, quindi, il sin da allora, non avesse alcun debito verso Pt_1 Parte_7
[...]
Afferma che a fronte dell'accertata nullità dell'operazione formata dal contratto di compravendita delle azioni e dal primo finanziamento, le somme pagate dal Pt_1
a prima e a poi, sono state pagate sine titulo , Parte_2 Controparte_2
ammontante nei confronti di ad € 551.551,5. CP_2
4. Con il quarto motivo l'appellante censura la sentenza per contraddittorietà, in quanto dopo aver negato la sussistenza di un collegamento contrattuale tra il terzo finanziamento e il contratto di compravendita delle azioni, contraddittoriamente il giudice di prime cure ha poi dato atto che anche il terzo finanziamento è stato utilizzato per il pagamento del prezzo delle azioni.
20 5. L'appello incidentale svolto da è affidato a cinque Parte_6
articolati motivi.
5.1 Con il primo motivo ha censurato la sentenza nella parte Parte_2
in cui è stata rigettata l'eccezione di improcedibilità ex art. 83 TUB, asserendo che la norma ha portata onnicomprensiva e che alla data di adozione del provvedimento che ha disposto la liquidazione coatta amministrativa non poteva essere promossa o proseguita alcuna azione nei confronti della Banca.
La portata assoluta dell'improcedibilità ex art. 83 TUB comprende,
contrariamente a quanto statuito nella sentenza impugnata, anche le statuizioni di accertamento di “nulla dovere” nei confronti della Parte_2
5.2 Con il secondo motivo ha censurato la sentenza per Parte_2
violazione dell'art. 2358 cod. civ., assumendo che la già menzionata disciplina non sia applicabile alle società cooperative e alle banche popolari.
5.3 Con il terzo motivo dedotto la violazione dell'art. Parte_8
2358 cod. civ., in correlazione all'art. 2697 cod. civ. deducendo che il primo giudice avrebbe errato nel ritenere sussistente il collegamento negoziale tra il finanziamento del 07.05.2012 e l'acquisto azionario dell'11.04.2012 per il controvalore di euro 790.000,00.
21 Deduce l'appellante incidentale che non è stato provato dall'attore che il finanziamento fosse esclusivamente finalizzato all'acquisto delle azioni della
Banca e quindi “piegato” al fine di conseguire quanto vietato dall'art. 2358 c.c.
5.4 Con il quarto motivo l'appellante deduce la violazione (e falsa applicazione)
dell'art. 2358 cod. civ. in correlazione all'art. 1418 cod. civ. assumendo che non sussistendo più – in seguito alla riforma attuata con il d.lgs 142/2008- dell'art. 2358 c.c., un divieto assoluto di assistenza finanziaria per l'acquisto delle azioni proprie ne consegue che la violazione di tale divieto non dà origine alla nullità del negozio bensì, tutt'al più, ad un'ipotesi di responsabilità gestoria, trattandosi di un atto di gestione degli amministratori eccedente i propri poteri di rappresentanza.
5.5 Con il quinto motivo l'appellante ha dedotto la violazione (e falsa applicazione) dell'art. 91 cod. proc. civ. nella parte in cui ha disposto la compensazione integrale delle spese processuali, assumendo che tale capo della sentenza andrà riformato in seguito alla riforma della stessa.
6. L'appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'appello principale svolto da è affidato a quattro articolati motivi. Controparte_2
Co
6.1. Con il primo motivo ha censurato la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia in relazione alle pretese restitutorie del in Pt_1
22 Co relazione alle rate versate a in esecuzione del mutuo chirografario rimodulato
Co del 19.08.2016 e migrato a in quanto rapporto in bonis.
Ritiene l'appellante che il primo giudice avrebbe errato nell'applicare le disposizioni di cui al d.l. n. 99/2017, art. 3, comma 1, lett. a e b e al contratto di cessione 26.06.2017, art. 3.1.4, lett b) punti (iii) e (iv) e ciò in quanto il credito
Co vantato da doveva ritenersi “attività inclusa” nella cessione, mentre le pretese
ex adverso fatte valere nel presente giudizio costituivano “passività escluse” dalla cessione, ossia rimaste in capo alla l.c.a.
Co
6.2 Con il secondo motivo ripropone le censure di cui al primo motivo ribadendo la propria carenza di legittimazione/titolarità dal lato passivo rispetto al contenzioso de quo, in quanto - trattandosi di vertenza avviata in data successiva alla cessione, relativa a pretese illegittime condotte poste in essere da VB ante
Co messa in liquidazione e, ante cessione a - essa rientrava pacificamente nell'ambito del “Contenzioso Escluso” rimasto estraneo dal perimetro ceduto ad
CP_5
Co
6.3. Con il terzo motivo censura la sentenza per violazione/falsa applicazione dell'art. 2358 c.c. stante l'inapplicabilità della relativa disciplina alle banche popolari e laddove afferma che da tale violazione discenderebbe la nullità virtuale del finanziamento finalizzato all'acquisto delle azioni proprie.
23 Co
6.4 Con il quarto motivo censura la sentenza per violazione/falsa applicazione dell'art. 2358 c.c. stante l'insussistenza di collegamento negoziale tra il finanziamento del 07.05.2012 e l'acquisto azionario;
emergendo documentalmente che tale finanziamento era stato richiesto per far fronte ad esigenze di liquidità connesse ad una nuova iniziativa imprenditoriale in Toscana.
L'appellante (incidentale) ripropone, inoltre, ai sensi dell'art. 346 c.p.c. per l'eventualità in cui sia riconosciuto il collegamento negoziale tra il mutuo chirografario del 2014 (rimodulato nel 2016) e l'acquisto azionario, il diritto alla restituzione ai sensi dell'art. 2033 c.c., della somma in linea capitale indebitamente ricevuta oltre agli interessi.
Co Appelli incidentali e Parte_2
7..Il primo motivo di appello incidentale svolto da Parte_6
con il quale deduce la violazione/falsa applicazione dell'art. 83 TUB e la portata onnicomprensiva della norma non è fondato.
Sostiene l'appellante che la pronuncia impugnata non può considerarsi una sentenza di mero accertamento negativo, in quanto idonea ad incidere sullo stato passivo e come tale non procedibile ai sensi dell'art. 83 TUB.
Sul punto va osservato che l'art.83 del d.lgs. 1/9/1993 n. 385, c.d. Testo Unico
Bancario, in tema di effetti del provvedimento di liquidazione coatta
24 amministrativa, al terzo comma, dispone: «…3. Dal termine previsto nel comma
1 contro la banca in liquidazione non può essere promossa né proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3, né, per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso o proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare. …»; tuttavia, la chiara formulazione della norma implica una coincidenza tra la posizione creditoria e quella di attore nei confronti della banca convenuta che non trova riscontro nel caso di azioni di accertamento negativo in cui si discuta di diritti della banca e di cui l'attore chieda l'accertamento dell'inesistenza. Infatti, in tal caso, la situazione dedotta in giudizio non è “contro la banca” ma riguarda una posizione di vantaggio della banca,
contestata dall'attore in via preventiva. Né può dirsi che il divieto di azioni di accertamento negativo risponda all'esigenza di evitare l'impoverimento delle ragioni della massa o, meglio, la diminuzione dell'attivo, dovendosi considerare,
da un lato, l'effetto anticipatorio di tale accertamento rispetto all'azione che la banca potrebbe intentare nei confronti del preteso debitore e, dall'altro, la constatazione che quest'ultimo non avrebbe alcun mezzo di tutela all'interno della procedura concorsuale di liquidazione coatta amministrativa per ottenere la certezza della sua liberazione dall'obbligo, con evidente compressione del suo diritto di difesa, costituzionalmente garantito. Appare, pertanto, corretta la
25 decisione nella parte in cui ha escluso l'improcedibilità della domanda di accertamento della nullità del contratto e di accertamento negativo del debito,
rilevando che si tratta di utilità che non potrebbe mai essere ottenuta tramite la procedura concorsuale, posto che tale procedura non consente di pervenire a statuizioni giurisdizionali di natura dichiarativa o costitutiva, idonee al giudicato sostanziale. Ed è altrettanto corretta la decisione impugnata laddove ha rilevato che nessuna domanda di condanna alle restituzioni era stata proposta nei confronti di VB, convenuto in giudizio senza alcun ampliamento oggettivo della controversia, dato che la domanda era in questa sede improcedibile e poteva essere proposta unicamente secondo le regole del concorso.
Co
8. Il primo e il secondo motivo di appello incidentale condizionato svolti da ,
Co relativi al dedotto difetto di legittimazione passiva di (rectius, titolarità del rapporto sostanziale) vanno respinti.
Questa corte ha già avuto modo, nei precedenti resi in vicende occasionate dalla crisi delle cc.dd. banche venete, di esporre la propria argomentata motivazione,
alla quale il collegio intende dare continuità, non risultando attinta da convincenti critiche.
Secondo l'orientamento adottato da questa corte, occorre prendere le mosse dal rilievo che la domanda del cliente di a una duplice finalità: da un lato, CP_6
26 quella di ottenere la declaratoria di nullità del finanziamento contratto per l'acquisto delle azioni e, dall' altro, quella conseguenziale di ottenere la liberazione
Co del debito residuo nei confronti di . Pertanto, la nullità del contratto di finanziamento, nei limiti in cui questo risulti correlato all'acquisto di azioni della banca detenute, comporta il venir meno ex tunc degli effetti negoziali apparentemente prodottisi, con conseguente obbligo restitutorio di quanto versato in sua esecuzione da parte dell'accipiens, distinguendo la posizione della banca in l.c.a., rispetto alla quale qualsiasi credito restitutorio deve essere fatto valere
Co secondo le regole del concorso, e la posizione di , la quale è legittimata passiva nei limiti di quanto ricevuto in esecuzione del negozio nullo.
Co Ne consegue che la legittimazione passiva di sussiste in relazione alla domanda di accertamento negativo del credito (e di eventuale restituzione di
Co quanto indebitamente ricevuto da in esecuzione del contratto nullo). Tale
impostazione esclude la rilevanza della questione – come detto pure oggetto di
Co appello - secondo cui non sussisterebbe la legittimazione di , trattandosi di controversia relativa ad atti e fatti occorsi prima della cessione, ma sorta successivamente ad essa.
Co Infatti, come evidenziato, la legittimazione di non sussiste in relazione al rapporto di finanziamento ed al collegato acquisto di azioni, bensì, esclusivamente
27 in relazione all'accertamento negativo del credito da quel rapporto apparentemente
Co disceso e regolato sul conto corrente proseguito con , oltre che in relazione alle eventuali restituzioni di quanto riscosso in esecuzione di quel contratto nel segmento temporale successivo alla cessione (così, inaugurando il nuovo orientamento, Corte app. Venezia sentenza n. 505/2023).
Alla stregua del proposto inquadramento della vicenda, non coglie nel segno il
Co richiamo operato da al divieto di cui all'art. 3, co. 1, lettere a) e b) D.L. n.
99/2017 che “vieta la cessione sia delle passività incorporate nelle azioni di CP_6
sia degli eventuali debiti da misselling di azioni della medesima” (comparsa di risposta, pag. 22).
Come già osservato nei citati precedenti, non “può dirsi che, in tal modo, si
Co finirebbe per riversare sulla cessionaria la responsabilità e le conseguenze
negative dell'investimento in azioni che, in base al disposto normativo, sono
escluse dalla cessione, o che debba essere impedita qualsiasi erosione o
Co sottrazione del credito per il rimborso del mutuo, ormai ceduto dalla Lca ad;
infatti, con l' accertamento della nullità del mutuo collegato all'acquisto di azioni
e del conseguente accertamento negativo del credito derivante da esso, nel
Co perimetro della cessione a non potrà mai essere compreso l'apparente credito
28 per le rate di un mutuo improduttivo di effetti, per il noto brocardo secondo cui
quod nullum est nullum producit effectum”.
Co
9.Il terzo motivo di appello incidentale condizionato svolto da nonché il secondo e quarto motivo di appello incidentale svolti da Parte_2
afferenti l' applicabilità del divieto stabilito dall'art. 2358 c.c. alle banche popolari e la conseguenza di tale violazione anche in relazione all'art. 1418 comma 1 c.c. ,
vanno respinti in quanto infondati.
Anche su tali questioni la corte ha, in consimili controversie, enunciato un orientamento ormai consolidato, incentrato sulla piena applicabilità del divieto in parola alle società cooperative e, per quanto qui di interesse, alle banche popolari e favorevole a ritenere la conseguente nullità dell'operazione di acquisto compiuta in violazione del divieto dell'art. 2358 c.c.
Tale approdo risulta in linea con quanto di recente ritenuto dalla s. Corte (n.
372/2025) che ha enunciato il seguente principio: “l'art. 2358 c.c., lì dove vieta
alla società di accordare prestiti ovvero fornire garanzie per l'acquisto o la
sottoscrizione di azioni proprie, salve le condizioni legittimanti ivi previste, è
compatibile e dunque applicabile alle società cooperative per azioni nonché, e a
maggior ragione, alle banche popolari che ne rivestono la forma”.
29 Nella motivazione della richiamata sentenza si espongono le argomentazioni a sostegno dell'enunciato principio, che questa corte condivide e fa proprie: «“a)
l'art. 2358 c.c., nel testo in vigore (introdotto dal d.lgs. n. 142/2008, in attuazione
della direttiva 2006/68/CE), lì dove prevede che “la società non può, direttamente
o indirettamente, accordare prestiti … per l'acquisto o la sottoscrizione delle
proprie azioni, se non alle condizioni previste” dallo stesso “articolo”, e, dunque,
vieta il compimento di operazioni di assistenza finanziaria funzionali all'acquisto
delle azioni proprie della società mutuante (salvo che non sussistano le condizioni
stabilite dalla stessa, la cui mancanza “determina l'espansione del divieto, perché
è codesto - e non il suo contrario - a integrare la regola generale”: Cass. n. 28148
del 2023, in motiv.), è una norma senz'altro compatibile e, come tale, applicabile
alle società cooperative e, per l'effetto, alle banche popolari che ne rivestono la
forma;
b) tale disposizione detta una norma imperativa di grado elevato, la sua
violazione (compiuta attraverso la concessione di un finanziamento funzionale
all'acquisto di azioni proprie ed in mancanza, come accertato nel caso in esame,
delle condizioni legittimanti ivi previste) comporta, a norma dell'art. 1418,
comma 1°, c.c., la nullità del contratto di finanziamento.
30
2.11. L'art. 2519, comma 1°, c.c. prevede che le disposizioni che disciplinano le
società per azioni, “per (tutto) quanto non previsto” nel corrispondente titolo (e
cioè il VI, composto dagli artt. 2511-2548 c.c.), si applicano, ove “compatibili”,
alle cooperative, anche se si tratta di società, come quelle che esercitano l'attività
bancaria (art. 28, comma 1, TUB), regolate da leggi speciali (art. 2520, comma
1°, c.c.).
2.12. Tale disposizione, dunque, subordina l'applicazione alle società cooperative
(per azioni) delle norme dettate per le società per azioni alla sussistenza di due
presupposti, e cioè, da un lato, che un determinato profilo o aspetto
dell'organizzazione o dell'attività della società cooperativa non sia disciplinato
dalle disposizioni contenute negli artt. 2511-2548 c.c. e, dall'altro, che la
disciplina dettata su tale profilo o aspetto per le società per azioni sia
giuridicamente compatibile con il modello cooperativo adottato dalla società.
2.13. La norma che disciplina le operazioni di finanziamento per l'acquisto di
azioni proprie da parte di società per azioni, così come contenuta nell'art. 2358,
commi 1°-6°, c.c. (che l'art. 2525, comma 5°, c.c. non richiama espressamente
senza tuttavia escludere la sua applicabilità), risponde a tutti e due i presupposti
appena indicati.
31
2.14. Il divieto di accordare “prestiti” finalizzati direttamente o indirettamente
all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni proprie, se non in presenza di alcune
specifiche condizioni legittimanti (e cioè: - la predisposizione da parte degli
amministratori della società di “una relazione che illustri - tra l'altro -, sotto il
profilo giuridico ed economico, l'operazione, descrivendone le condizioni,
evidenziando le ragioni e gli obiettivi imprenditoriali che la giustificano, lo
specifico interesse che l'operazione presenta per la società, i rischi che essa
comporta per la liquidità e la solvibilità della società ed indicando il prezzo al
quale il terzo acquisirà le azioni”; - il deposito di tale relazione presso la sede
della società, nei trenta giorni precedenti l'assemblea straordinaria, la cui
delibera, corredato dalla relazione degli amministratori, è depositato per
l'iscrizione nel registro delle imprese;
- la necessità che “l'importo complessivo
delle somme impiegate” per finanziare l'acquisto delle proprie azioni non ecceda
“il limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo
bilancio regolarmente approvato”, e che “una riserva indisponibile pari
all'importo complessivo delle somme impiegate” sia contestualmente iscritta al
passivo del bilancio) trova, di conseguenza, senz'altro applicazione anche nelle
società cooperative per azioni: a partire dalla necessità (senz'altro compatibile
con tali società e il loro funzionamento) di un'autorizzazione preventiva al
32 compimento di un'operazione di tale genere da parte dell'assemblea
straordinaria dei soci della società mutuante.
2.15. Non può, infatti, ragionevolmente dubitarsi che: - la concessione di prestiti
in funzione della sottoscrizione di azioni proprie della società finanziatrice è un
profilo dell'attività della società cooperativa per azioni non regolato (e, dunque,
ai fini di cui all'art. 2519, comma 1°, c.c., “non previsto”) né dall'art. 2529 c.c.
(che pure disciplina l'acquisto da parte delle società cooperative di azioni
proprie, stabilendo le condizioni necessarie ai fini della legittimità della relativa
operazione, come il limite quantitativo, singolarmente uguale a quello previsto
dall'art. 2358, comma 6°, cit., “degli utili distribuibili e delle riserve disponibili
risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato”: ma non anche le “altre
operazioni sulle proprie azioni”, previste dall'art. 2358 c.c., come, appunto,
l'erogazione di prestiti per l'acquisto ad opera del soggetto finanziato di azioni
della stessa società mutuante), né da altra norma contenuta tra gli artt. 2511-2548
c.c.; - il divieto di fornire assistenza finanziaria per l'acquisto di azioni proprie,
così come fissato dall'art. 2358, commi 1° e ss., c.c., in quanto volto alla tutela
(nell'interesse degli “azionisti” e dei “terzi” creditori: cfr. l'art. 23, parag. 1,
della direttiva 77/91/CEE, così come modificato dalla direttiva 2006/68/CE cit.,
ed il considerando 5 di quest'ultima) dell'integrità del capitale sociale della
33 società finanziatrice e dell'effettività del suo patrimonio (Cass. n. 15398 del 2013;
Cass. n. 28148 del 2023), è compatibile: a) tanto con la disciplina delle società
cooperative per azioni, la quale, infatti, specie a fronte della variabilità del
capitale (che non è determinato in un ammontare prestabilito: artt. 2511 e 2524
c.c.) e dell'esclusiva imputazione delle obbligazioni sociali alla società ed al suo
patrimonio (art. 2518 c.c.), con il conseguente assoggettamento delle stesse, in
caso d'insolvenza, alle procedure concorsuali a tal fine previste (art. 2545-
terdecies c.c.) ed, in caso di perdita (integrale) del capitale sociale, alla
liquidazione ordinaria (art. 2545-duodecies c.c.), condivide pienamente l'indicata
finalità: come, del resto, si evince sia dall'art. 2529 c.c. che, per il caso di acquisto
di azioni proprie, estende a tali società il limite quantitativo, previsto dall'art.
2357 c.c. per le società azionarie, degli “utili distribuibili e delle riserve
disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato”, sia dalla
necessaria destinazione al fondo di riserva legale di almeno il trenta per cento
degli utili netti annuali ai sensi dell'art. 2545- quater, comma 1°, c.c.; ed ancora
dall'art. 2545-quinquies, comma 2°, c.c., che, con approccio più restrittivo di
quello che caratterizza le società per azioni, condiziona l'acquisto di azioni
proprie al rispetto di un rigido rapporto d'indebitamento, stabilendo che possono
essere acquistate proprie azioni solo se il rapporto tra il patrimonio netto e
34 l'indebitamento complessivo della società è superiore ad un quarto;
b) quanto, e
a maggior ragione, con la normativa che regola le banche popolari (che sono
costituite in forma di società cooperative per azioni: art. 29, comma 1, TUB), la
cui attività è, in effetti, assoggettata a vincoli patrimoniali a carattere prudenziale
(come la doverosa sussistenza, ai fini dell'autorizzazione all'attività bancaria, di
un capitale versato di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca
d'Italia a norma dell'art. 14, comma 1, lett. b, del TUB, e l'obbligatoria
destinazione a riserva legale di almeno il dieci per cento degli utili netti annuali
a norma dell'art. 32, comma 1, TUB) e può, comunque, svolgersi soltanto se è
preventivamente assicurata (anche attraverso le “garanzie” previste dal
considerando 5 cit., come, appunto, il divieto generale previsto dall'art. 2358,
commi 1° e ss., c.c. e la conseguente necessità che sussistano, onde consentirne
eccezionalmente la deroga, le specifiche condizioni procedurali e sostanziali ivi
previste) la protezione dell'integrità del capitale sociale e della relativa effettività
(cfr. gli artt. 70 e 80, commi 1 e 6, TUB e l'art. 17, commi 1 e 2, d.lgs. n. 180/2015).
2.16. La ratio della normativa prevista dall'art. 2358, commi 1° e ss., c.c.
(senz'altro compatibile con lo scopo mutualistico, che, specie nelle società
esercenti l'attività bancaria, da solo certamente non basta a giustificare il
compimento da parte delle stesse di operazioni tali da mettere a rischio
35 l'equilibrio economico della struttura), per come è stata delineata dalla
giurisprudenza di questa Corte, risulta, in effetti, sussistente tanto nelle società
per azioni, quanto nelle società cooperative per azioni (tanto più se si tratta di
banche che, come nel caso delle banche popolari, tale forma giuridica abbiano,
appunto, assunto quale modello organizzativo dell'attività d'impresa). È utile
richiamare Cass. n. 9445 del 1996, in motiv., secondo la quale “il connotato della
mutualità, che tradizionalmente connota le cooperative sotto il profilo causale, è
nelle banche popolari così attenuato da poter apparire talvolta persino
sfuggente”; Cass. n. 15398 del 2013, secondo cui la ratio della norma è di
“vietare la cd. assistenza finanziaria, sia nella forma del prestito che in quella
della prestazione di garanzie, a favore di chiunque voglia acquistare o
sottoscrivere le azioni della società medesima, onde impedire il compimento di
operazioni che possano determinare un'erosione anche potenziale del capitale
sociale, nell'interesse dei creditori della società, a tutela dell'interesse dei soci
contro rimborsi preferenziali di conferimenti ad alcuni di essi, e dell'interesse
della società a contrastare l'uso da parte degli amministratori delle quote
comprate, anche e soprattutto in sede assembleare”; Cass. n. 4916 del 1984, che,
nello stesso senso, sia pur con riguardo all'originario testo della norma, ha esteso
il divieto previsto dall'art. 2358 c.c. alle società a responsabilità limitata ed ha
36 inteso in senso ampio la norma in modo da ricomprendervi, ancor prima del
recepimento della direttiva CE 77/91, ogni operazione finanziaria che persegua
la medesima finalità, come, appunto, “finanziare un terzo per l'acquisto di quote
(fare prestiti) o prestare fideiussioni a garanzia del pagamento delle quote stesse
…”; Cass. n. 25005 del 2006, secondo cui la violazione dell'art. 2358, comma 1°,
c.c., comporta il rischio della non effettività, totale o parziale, dei nuovi
conferimenti e al tempo stesso dell'aumento del capitale sociale, con ricaduta sul
patrimonio netto, e tale rischio incide direttamente sull'interesse di ciascun socio
a conservare il valore, in termini sia assoluti che relativi, della sua quota di
partecipazione alla società, in quanto, nella misura in cui al formale incremento
del capitale, cui corrisponde una riduzione proporzionale della sua quota di
partecipazione, non si accompagni un effettivo incremento del patrimonio netto,
il valore della quota si riduce, a tutto vantaggio dei sottoscrittori delle nuove
azioni; infine e più di recente, Cass. n. 28148 del 2023, secondo cui l'art. 2358
c.c., nel testo attualmente in vigore, pur consentendo il prestito per l'acquisto di
azioni proprie in presenza di specifiche condizioni, come l'autorizzazione
dell'assemblea straordinaria e la predisposizione di una relazione illustrativa da
parte degli amministratori, prevede ancora un divieto generale di tali operazioni
di assistenza finanziaria, volto a tutelare l'interesse di soci e creditori alla
37 conservazione del patrimonio sociale).
2.17. Le banche popolari, pur se
assoggettate ad una disciplina speciale, restano pur sempre (come esplicitamente
confermato dall'art. 29, comma 1, TUB) costituite nella forma giuridica della
società cooperativa per azioni (compreso, come detto, l'obbligo di destinare a
riserva legale una quota, pari al dieci per cento, degli utili netti annuali ai sensi
dell'art. 32, comma 1, TUB, nonché, come si evince a contrario dall'art. 150-bis,
comma 2, TUB, il limite patrimoniale all'acquisto di azioni proprie previsto
dall'art. 2529 c.c., che rinvia al secondo comma dell'art. 2545-quinquies c.c., e
lo scioglimento automatico della società in caso di perdita del capitale ex art.
2545- duodecies c.c.), “il che non rileva solo sul piano definitorio, ma ha invece
precisi riflessi anche in termini di disciplina”, nel senso che “non è consentito …
sovvertire le indicazioni di diritto positivo per sottrarre queste particolari società
alla disciplina generale delle cooperative … salvo che per specifiche norme
incompatibili con le disposizioni delle leggi speciali che quelle banche
riguardino” (Cass. n. 9445 del 1996, in motiv.), con la conseguenza che, in
mancanza di un'esplicita disciplina che regoli i prestiti erogati da tali società in
funzione dell'acquisto di azioni proprie ed a fronte di una comune ratio, tali
operazioni rimangono senz'altro assoggettate alle disposizioni dettate in ordine
al loro compimento da parte delle società per azioni e, come detto, delle società
38 cooperativa per azioni in quanto compatibili con l'attività imprenditoriale (specie
se bancaria) ed il funzionamento delle stesse.
2.18. L'art. 150-bis, comma 2, TUB, così come introdotto dal d.lgs. n. 310/2004,
nel testo in vigore ratione temporis (ma anche in quello attuale), indica, del resto,
le disposizioni del codice civile che non si applicano alle banche popolari, con un
elenco che inizia con un articolo antecedente l'art. 2358 c.c. e prosegue con
articoli ad esso successivi senza, tuttavia, includere tale articolo, con la
conseguenza che, per tutte le disposizioni codicistiche non espressamente escluse,
deve presumersi (salva l'incompatibilità prevista dall'art. 2520, comma 1°, c.c.)
la loro applicabilità, come, appunto, nel caso dell'art. 2358, commi 1° e ss., c.c..
2.19. Se, poi, si considera che l'art. 161 del TUB ha abrogato il d.lgs. 105/1948
(contenente disposizioni sull'ordinamento delle banche popolari), il cui art. 9
prevedeva che “la società può accordare anticipazioni ai soci sulle proprie azioni
entro i limiti stabiliti caso per caso dall'organo cui per legge è demandata la
vigilanza sulle aziende di credito, limiti che non potranno in ogni caso eccedere
il 40% delle riserve legali”), risulta, allora, evidente che il legislatore: a) non ha
affatto inteso consentire alle banche popolari di finanziare l'acquisto di proprie
azioni al di fuori di qualsiasi forma e condizione;
b) ha, dunque, inteso
(implicitamente ma inequivocamente) estendere a tali società il divieto di
39 assistenza finanziaria previsto dall'art. 2358, commi 1° e ss., c.c. e la necessità al
fine di consentirne eccezionalmente la deroga che sussistano le condizioni
legittimanti ivi previste: a partire, come detto, dalla delibera di preventiva
autorizzazione al compimento della singola operazione da parte dell'assemblea
straordinaria dei soci.
2.20. Non merita, in effetti, consenso l'obiezione della ricorrente secondo cui
l'operazione di assistenza finanziaria può essere legittimamente decisa dai soli
amministratori sul rilievo che gli stessi, a norma dell'art. 2529 c.c., ove l'atto
costitutivo lo consenta, possono autonomamente decidere di acquistare (o
rimborsare) azioni della società: a fronte della diversità di tale operazione (che
poi è quella sulla quale si è pronunciata la sentenza di questa Corte n. 9404 del
2015 e, come tale, non utilmente deducibile come precedente di legittimità idoneo
ad orientare la decisione sul ricorso in esame) rispetto al prestito finalizzato
all'acquisto di azioni proprie e dei differenti effetti che la quest'ultima è in grado
di spiegare rispetto alla prima nei confronti dei soci già esistenti (posto che, come
è stato ben detto, “la prestazione di assistenza finanziaria … è operazione che, a
differenza dell'acquisto di azioni proprie, non risponde al principio di parità di
trattamento dei soci ma, anzi, è strutturalmente diretta a favorire”, con l'ingresso
in società di nuovi soci attraverso l'impiego di risorse della stessa società, “alcuni
40 soci o terzi rispetto ad altri membri della compagine sociale”, condizionando,
peraltro, sia pur attraverso il voto capitario ex art. 30, comma 1, TUB, il
funzionamento dell'assemblea e, dunque, degli organi sociali), deve, per contro,
ritenersi che l'erogazione in favore di alcuni soci o di terzi di prestiti finalizzati
all'acquisto di azioni proprie della società finanziatrice resti, in applicazione
integrale dell'art. 2358, commi 1° e ss., c.c., di esclusiva pertinenza
dell'assemblea straordinaria dei soci, specie se si considera che: - il
procedimento deliberativo di quest'ultima, a differenza di quello che riguarda le
decisioni degli amministratori, consente (non a caso) ai soci di ricevere dagli
stessi le necessarie informazioni, se del caso ulteriori rispetto a quelle già fornite,
in ordine all'operazione di assistenza finanziaria posta all'ordine del giorno della
riunione assembleare chiamata a pronunciarsi sulla relativa autorizzazione;
- la
competenza esclusiva degli amministratori in ordine all'ammissione di nuovi soci
nella società cooperativa, a norma dell'art. 2528, comma 1°, c.c. (applicabile,
come si evince dall'art. 150-bis, comma 2, TUB, anche alle banche popolari, nelle
quali, peraltro, l'ammissione dei nuovi soci è comunque e significativamente
subordinata, come si evince dall'art. 30, comma 5, TUB, all'interesse della
società), risulta senz'altro recessiva in favore dell'assemblea dei soci tutte le volte
in cui, come nel caso del prestito finalizzato all'acquisto di azioni proprie, la
41 stessa possa ledere, come detto, gli interessi dei soggetti già soci e quelli dei
creditori della società.
2.21. Quanto al resto, la Corte intende ribadire i principi dettati da Cass. n. 28148
del 2023, vale a dire che: - il divieto previsto dall'art. 2358 c.c. è volto a presidiare
interessi di carattere generale, come indubbiamente sono quelli dei soci e dei terzi
(creditori) all'integrità patrimoniale della società, come è dato evincere dal limite
quantitativo imposto dalla norma a fronte degli utili e delle riserve disponibili
risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato;
- l'operazione compiuta
in violazione dell'art. 2358 c.c. (e delle relative condizioni) integra, pertanto,
l'inosservanza di una norma imperativa di grado elevato, com'è quella tesa a
tutelare interessi di sistema;
- il mancato rispetto del divieto, ove difettino le
condizioni stabilite dalla norma in questione, produce, di conseguenza, la nullità,
a norma dell'art. 1418, comma 1°, c.c., dell'operazione d'assistenza finanziaria
nel suo complesso, vale a dire tanto del contratto di finanziamento, quanto
dell'atto d'acquisto delle azioni cui lo stesso era funzionale.
2.22. In effetti, “l'area delle norme inderogabili, la cui violazione può
determinare la nullità del contratto in conformità al disposto dell'art. 1418,
comma 1°, c.c., è … più ampia di quanto parrebbe a prima vista suggerire il
riferimento al solo contenuto del contratto medesimo”, essendovi “ricomprese
42 sicuramente anche le norme che, in assoluto, oppure in presenza o in difetto di
determinate condizioni oggettive o soggettive, direttamente o indirettamente,
vietano la stipulazione stessa del contratto”, con la conseguenza che “se il
legislatore vieta, in determinate circostanze, di stipulare il contratto e,
nondimeno, il contratto (come nel caso in esame) viene stipulato, è la sua stessa
esistenza a porsi in contrasto con la norma imperativa;
e non par dubbio che ne
discenda la nullità dell'atto per ragioni - se così può dirsi - ancor più radicali di
quelle dipendenti dalla contrarietà a norma imperativa del contenuto dell'atto
medesimo” (Cass. SU n. 26724 del 2007, in motiv.).
2.23. D'altra parte, se “non
ogni violazione di norma imperativa può dare luogo ad una nullità contrattuale”,
essendo a tal fine necessario che “il contratto” si ponga “in contrasto con lo
specifico interesse che la norma imperativa intende tutelare” (Cass. SU n. 33719
del 2022, in motiv.), è tuttavia evidente come, nel caso in esame, la nullità
dell'intera operazione di assistenza finanziaria (e cioè il contratto di
finanziamento e l'atto d'acquisto delle azioni cui lo stesso era funzionale)
compiuta in violazione del divieto previsto dall'art. 2358, commi 1° e ss., c.c. si
giustifica proprio in ragione del fatto che la stessa è di per sé direttamente lesiva
degli interessi degli “azionisti” (rispetto all'ingresso di nuovi soci) e dei “terzi”
creditori (rispetto all'integrità del patrimonio sociale) che la menzionata norma
43 ha inteso, appunto, proteggere: tanto più se si considera che, a fronte della
violazione della norma in questione, la realizzazione degli interessi sottesi alla
stessa non è presidiata da un meccanismo alternativo a quello della sanzione della
nullità dell'intera operazione compiuta (cfr. Cass. n. 8499 del 2018). La
violazione di una norma imperativa, infatti, non dà luogo necessariamente alla
nullità del contratto giacché l'art. 1418, comma 1°, c.c., con l'inciso “salvo che
la legge disponga diversamente”, esclude tale sanzione (soltanto) nel caso in cui
sia predisposto un meccanismo (nel caso in esame insussistente) idoneo a
realizzare ugualmente gli effetti voluti della norma, indipendentemente dalla sua
concreta esperibilità e dal conseguimento reale degli effetti voluti (Cass. n. 8236
del 2003; Cass. n. 22625 del 2012; più di recente, Cass. n. 2176 del 2023, in
motiv.)».
Con riguardo alla critica della sentenza nella parte in cui ha dichiarato la nullità
dell'acquisto delle azioni della banca e del relativo finanziamento per violazione dell'art. 2358 c.c., in quanto, secondo le appellate, la pretesa violazione dell'art. 2358 cc. non comporta comunque la nullità dei contratti va osservato quanto segue.
Con il D.L.gs n. 142/2008, che ha attuato la direttiva comunitaria 2006/68/CE e novellato l'art. 2358 c.c., il divieto del primo comma dell'articolo non è più
44 assoluto. Tuttavia, le eccezioni sono puntualmente disciplinate. La necessità di salvaguardia del patrimonio sociale impone che la concessione di finanziamenti per l'acquisto di azioni della società sia deliberata dall'assemblea e sia altresì
giustificata da specifiche esigenze imprenditoriali che gli amministratori hanno l'onere di illustrare all'assemblea. Dunque, il divieto può essere superato solo alle condizioni specificamente indicate nei commi successivi al primo, ossia a seguito di autorizzazione dell'assemblea straordinaria adottata sulla base di una dettagliata relazione depositata dagli amministratori prima dell'adunanza e per importi che complessivamente devono attenersi entro il limite degli utili distribuibili e delle risorse disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, con contestuale iscrizione al passivo del bilancio di una riserva indisponibile pari all'importo complessivo delle somme impiegate e delle garanzie fornite. In
assenza delle condizioni previste dall'art. 2358, co. 2, c.c., il divieto permane efficace e comporta, ai sensi dell'art. 1418, co. 1, c.c., la nullità del contratto di finanziamento e, in forza del collegamento negoziale, delle operazioni di sottoscrizione o acquisto delle azioni della banca finanziante, e ciò a prescindere dalla diversa questione circa l'eventuale responsabilità risarcitoria degli amministratori.
45 Nel caso di specie, come già sopra rilevato, è certo che l'assemblea dei soci non ebbe mai ad autorizzare concessioni di credito finalizzate all'acquisto di azioni della stessa banca e che nulla gli amministratori ebbero a illustrare a questo proposito all'assemblea.
Vi è dunque stata, da parte degli amministratori della banca, violazione dell'art. 2358 c.c.
In altri termini un'attività di assistenza finanziaria compiuta dalla banca in bonis
al di fuori dei limiti stabiliti dall'art. 2358 c.c. – comportante il rischio della non effettività, totale o parziale, dei nuovi conferimenti e al tempo stesso dell'aumento del capitale sociale, con ricaduta sul patrimonio netto della società (cfr. Cass. n.
25005/2006) – risulta nulla per violazione della norma imperativa. Ciò comporta,
a sua volta, in ragione del collegamento negoziale, la nullità dell'operazione unitariamente considerata, ossia del contratto di finanziamento e del correlato acquisto di azioni della banca, come - in diritto - correttamente affermato dal tribunale.
10 I motivi di appello svolti dall'appellante e quelli formulati dalle appellanti in
Co via incidentale (motivo n. 3 per e n. 4 per ) possono essere Parte_2
esaminati unitariamente in quanto vertenti su questioni logicamente connesse,
46 inerenti all'accertamento del collegamento funzionale tra i contratti di finanziamento e quello di acquisto delle azioni.
10.1 Risulta documentalmente che l'appellante in data 17.11.2004, ha acceso presso il conto corrente di corrispondenza n. 0187028 ( “conto Parte_2
ordinario”) ed il deposito titoli n. 050-002040376-000 collegato al conto corrente di corrispondenza n. 0187028.
In data 09.01.2009 ha acceso presso il medesimo istituto di credito il conto corrente di corrispondenza n. 0312715 ( “conto finanziario”).
Successivamente, in data 11.04.2012 il ha chiesto di acquistare n. 20.000 Pt_1
azioni autorizzandone l'addebito nel conto Parte_7
ordinario e in data 27.04.2012 veniva concesso dall'istituto di credito un affidamento da utilizzarsi in forma di scopertura di conto corrente finanziario (e quindi da eseguirsi nel conto finanziario) di € 1.000.000,00 con scadenza dodici mesi, ovvero data 27.04.2013 .
Si tratta del primo finanziamento erogato all'appellante.
In data 07.06.2012 il ha rivolto a ulteriore richiesta di Pt_1 Parte_2
affidamento, chiedendo: a) un affidamento da utilizzarsi in forma di scoperto di conto corrente finanziario per l'importo di € 900.000,00 per la durata di un mese;
b) un affidamento da utilizzarsi in forma di scoperto di conto corrente finanziario
47 per l'importo di € 100.000,00 fino al 27.04.2013; c) un affidamento da utilizzarsi in forma di sovvenzioni varie a rientro M/T per 60 mesi per un importo complessivo di € 800.000,00.
In adesione a tale richiesta accordava in data 20.08.2012 il Parte_2
“finanziamento a revoca” per l'importo di € 800.000,00 della durata di 59 mesi con accredito sul conto corrente ordinario di euro 798.800,00 con la causale
“erogazione finanziamenti e mutui erogazione liquidazione finanziamento. n.
7000350618”.
Si tratta del secondo finanziamento, il quale veniva rinegoziato con “atto di rinegoziazione di sovvenzione a revoca” del 06.06.2013 in cui le parti hanno convenuto di differire di un anno la data di scadenza del pagamento della prima rata semestrale, prorogandola dal 30.06.2013 al 30.06.2014.
Tra le parti è, quindi, intervenuto il mutuo chirografario del 30.05.2014
dell'importo di euro 800.000,00 contraddistinto con il n. 4100422815 e tale finanziamento è stato accordato per la durata di 61 mesi, con un periodo di preammortamento fino al 31.05.2015 e con rimborso mediante 8 rate semestrali,
scadenti, la prima, il 30.11.2015 e, l'ultima, il 31.05.2019.
48 Esso è stato erogato nel conto ordinario con valuta 30.05.2014, come si evince dal relativo estratto conto al 30.06.2014 alla voce “erogazione finanziamenti e mutui erogazione liquidazione finanziamento n. 4100422815”.
Si tratta del terzo finanziamento , il quale è stato modificato con “atto di rimodulazione di debito derivante da mutuo chirografario” n. 41/462857 del
19.08.2016 con cui ha consentito al di rimodulare la Controparte_1 Pt_1
residua posizione debitoria derivante dal mutuo chirografario di € 800.000,00 del
30.05.2014, che prevede il pagamento di una rata di soli interessi scadente il
31.08.2016 e di 10 rate semestrali, la prima con scadenza 31.12.2016 e l'ultima
30.06.2021.
10.2 Così ricostruite le vicende negoziali intercorse e non essendo revocabile in dubbio – né specificamente contestato- che la rinegoziazione del 06.06.2013 del secondo finanziamento e la rimodulazione del mutuo chirografario del 19.08.2016
non costituiscono autonomi finanziamenti, bensì rinegoziazioni del secondo e del terzo finanziamento, si osserva quanto segue.
10.3 Il primo finanziamento è stato erogato con valuta 27.04.2012 e accreditato sul conto corrente finanziario per l'importo di euro 1.000.000,00 e contestualmente il ha disposto per l'importo di euro 790.000,00 un Pt_1
giroconto dal conto finanziario al conto ordinario per il pagamento delle 20.000
49 azioni, pagate al prezzo di € 39,50 l'una, come si ricava dall'addebito che si rinviene nell'estratto conto del conto ordinario e dalla descrizione della relativa operazione “compravendita titoli e diritti acquisto a contanti azioni
[...]
.nda4 12 0000827 001”. Parte_9
10.4 Il secondo finanziamento di € 800.000,00, contraddistinto con il n.
7000350618, è stato erogato da mediante accredito sul Parte_7
conto ordinario con valuta 20.08.2012, (doc. 25), ove in corrispondenza della somma di € 798.800,00 si legge la descrizione: “erogazione finanziamenti e mutui erogazione liquidazione finanz. n. 7000350618”.
Dal medesimo estratto conto (doc. 25) si evince che, con valuta 28.08.2012, è stata eseguita un'operazione di giroconto per l'importo di € 794.000,00, somma accreditata, con pari valuta, sul conto corrente finanziario, il quale, per effetto di tale operazione, ha visto così ridursi il saldo negativo ad € 79.221,00.
Dunque, il secondo finanziamento, erogato sul conto ordinario, ha consentito,
attraverso il giroconto di € 794.000,00 nel conto finanziario, di abbattere il primo finanziamento per l'importo di € 794.000,00 , riducendo l'esposizione in negativo su detto conto di un importo di poco superiore al prezzo delle azioni.
10.5 Il terzo finanziamento è stato erogato nel conto ordinario con valuta
30.05.2014 (doc. 29), alla voce “erogazione finanziamenti e mutui erogazione
50 liquidazione finanziamento n. 4100422815” ed in pari data utilizzato per estinguere il secondo finanziamento, e cioè il mutuo chirografario del 30.05.2014,
come espressamente emerge dall'addebito evidenziato in tale estratto conto.
Dalla documentazione bancaria (vedasi doc. 29) risulta che il terzo finanziamento
è stato impiegato per estinguere il secondo finanziamento, poiché nell'estratto conto del conto ordinario al 30.06.2014 (doc. 29 primo grado), è espressamente indicato, che lo stesso giorno (30.05.2014) viene erogato il terzo finanziamento
(N. 4100422815) e totalmente estinto il finanziamento N. 7000350618, che per l'appunto è il secondo finanziamento.
10.6 La documentazione contabile-bancaria testé descritta restituisce, quindi, il collegamento funzionale e sostanziale intercorrente tra le varie operazioni che si sono susseguite, essendo il primo finanziamento strumentale all'acquisizione della provvista per l'acquisto delle azioni;
il secondo finanziamento erogato ed impiegato, quantomeno per l'importo di € 794.000,00, al fine di ridurre l'esposizione nel conto finanziario dell'importo pagato per l'acquisto delle azioni,
mentre la provvista del terzo finanziamento funzionale ad estinguere il secondo finanziamento, come risulta plasticamente dalle scritture contabili di cui all'estratto conto al 30.05.2014 relativo al conto corrente ordinario (doc. 29).
51 10.7 Va in proposito evidenziata, innanzi tutto, la contestualità fra l'acquisto delle azioni la concessione del finanziamento (l'ordine di acquisto delle azioni CP_6
reca la data dell'11.04.2012 e l'importo del finanziamento (accreditato con valuta
27.04.2012) è stato impiegato per l'acquisto delle azioni ( docc.
6-12 appellante).
10.8 In secondo luogo, merita ricordare la correlazione quantitativa fra l'entità del finanziamento erogato (€ 1.000.000,00) e l'ammontare del prezzo delle azioni cquistate (20.000 azioni a € 39,50 ciascuna, per totali € 790.000,00). CP_6
10.9 Dall'esame degli estratti del conto corrente, inoltre, risulta che al momento dell'addebito del prezzo relativo all'acquisto delle azioni il saldo del conto corrente non avrebbe recato una somma idonea all'acquisto delle azioni, il che pure rivela come la provvista per il pagamento del corrispettivo è stata rinvenuta dal finanziamento erogato dalla banca (doc. 12 appellante).
10.10 Quanto al secondo e al terzo finanziamento e alle rispettive rinegoziazioni,
si è dato conto che la documentazione contabile rappresenta che tali finanziamenti
– sostanzialmente finalizzati a rinegoziare i termini e le condizioni di rientro del primo finanziamento – erano strumentali alla estinzione dell'originario finanziamento, erogato per l'acquisto delle azioni.
Ciò è comprovato documentalmente dall'atto di rimodulazione del mutuo
Pt_ chirografario del 19.08.2016 in cui dà che si tratta della Parte_2
52 rinegoziazione del “finanziamento concesso a suo tempo (2012) a fronte di
scoperto finanziario di euro 800.000” (doc. O fasc. appellante).
Né tali conclusioni sono vinte dalle deduzioni delle appellate secondo cui il finanziamento originario sarebbe stato richiesto per “maggiori esigenze di
liquidità a titolo personale connesse a nuova iniziativa in Toscana” posto che tale causale, contestata dall'appellante e risultante da un documento di formazione unilaterale, il cui contenuto non è stato confermato, né riscontrato (p.e. a mezzo istruttoria testimoniale) non è idonea a scalfire le chiare risultanze documentali.
Né lo iato temporale intercorrente tra le varie operazioni, pur assunto dal primo giudice per escludere il collegamento con il mutuo chirografario e l'atto di rimodulazione dello stesso – avendo omesso il primo giudice di esaminare il secondo finanziamento e la relativa rinegoziazione- può essere evocato per escludere il collegamento fra le predette operazioni.
Va sotto tale profilo evidenziato che i vari finanziamenti e le relative rinegoziazioni sono intervenuti in prossimità della scadenza della prima rata del finanziamento che hanno sostituito, con l'effetto di dilazionare il pagamento della prima rata, che è avvenuto il 30.11.2015.
Invero, il primo finanziamento del 27.04.2012 è stato dapprima sostituito dal finanziamento a revoca del 20.08.2012; tale finanziamento è stato rinegoziato con
53 atto del 06.06.2013, che ha prorogato il pagamento della prima rata dal 30.06.2013
al 30.06.2014, un mese prima della scadenza di tale rata, e quindi il 30.05.2014,
è intervenuto il contratto di mutuo chirografario, che ha spostato il pagamento della prima rata dal 30.06.2014 al 30.11.2015.
10.11 Pertanto, i fatti sopra riportati integrano presunzioni gravi, precise e concordanti in ordine all'unitarietà dell'operazione, qualificabile come operazione di assistenza finanziaria e, come tale, nulla, data la mancanza della prova,
incombente su VB, del rispetto delle condizioni inderogabilmente previste dall'art. 2358 cc a tutela del patrimonio sociale. Infatti, l'interconnessione tra l'investimento in titoli di proprietà dell'emittente e i prestiti per la necessaria provvista, determinano la nullità non solo dei finanziamenti ma anche dell'acquisto delle azioni collegate, come si trattasse di una unica operazione.
Alla luce delle indicate prove, rimane del tutto irrilevante la circostanza che “al
momento dell'acquisto azionario pendesse un diverso e precedente affidamento,
non contestato, del 15.6.2011” o che gli estratti conto evidenziassero una grande varietà e ampiezza dei movimenti in entrata e in uscita, ovvero che in passato il avesse già acquistato titoli azionari, essendo in questa sede unicamente Pt_1
rilevante l'operazione dell'acquisto di 20.000 azioni per € 790.000,00 compiuta nel mese di aprile 2012.
54 Quanto all' evocata da validità del mutuo c.d. solutorio, alla luce Parte_2
del recente arresto della Corte di legittimità, secondo cui “è valido e, in presenza dei
requisiti prescritti dall'art. 474 c.p.c., costituisce titolo esecutivo il contratto di mutuo "solutorio",
il quale si perfeziona, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del
mutuatario, nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, è
posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto
corrente, e non rileva in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare
pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione
frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale” ne va ribadita la non concludenza nel caso di specie.
Sul punto merita osservare che ciò di cui si controverte non è già la validità del c.d. mutuo solutorio, quanto della validità - con riferimento all'ipotesi di nullità di cui all'art. 2358 c.c. - della complessiva operazione di acquisto di azioni proprie di e dei – collegati- contratti di finanziamento nonché dell'effetto Parte_2
caducatorio a cascata che la nullità del contratto di acquisto di azioni, in quanto concluso in violazione del divieto di assistenza finanziaria, produce sui contratti di finanziamento, il cui effetto solutorio è destinato a recedere a fronte dell'invalidità dell'operazione di acquisto di azioni.
55 10.12. Conclusivamente, in parziale riforma della sentenza impugnata va dichiarata la nullità parziale dei seguenti negozi:
- del “Contratto di Primo Finanziamento a revoca” del 20.08.2012;
- dell'“Atto di rinegoziazione di sovvenzione a revoca” del 06.06.2013;
- del “Contratto di mutuo chirografario” del 30.05.2014, come rimodulato con l'“Atto di rimodulazione di debito derivante da mutuo chirografario” del
19.08.2016;
- del contratto n. 00/47614250 acceso presso costituente la Controparte_2
nuova numerazione attribuita da tale Istituto di Credito per individuare il
“Contratto di mutuo chirografario” del 30.05.2014 (n. 4100422815) e l'“Atto di rimodulazione di debito derivante da mutuo chirografario” del 19.08.2016 (n.
41/462857).
La sanzione della nullità va limitata alla somma utilizzata per l'acquisto delle azioni, ossia euro 790.000,00; risultando acquistate 20.000 azioni al prezzo unitario di euro 39,50 e risultando addebitati a tale titolo euro 790.000,00 (doc. 12
appellante).
11 Dichiarata la nullità – nei limiti sopra evidenziati- del contratto di mutuo chirografario del 30.05.2014 ne consegue l'accoglimento della domanda
Co restitutoria svolta dall'appellante nei confronti di .
56 Co Si è già detto (vedasi paragrafo 8) della legittimazione passiva di e sul punto può soggiungersi la non pertinenza alla fattispecie in esame di Cass. sent.
35820/2023 richiamata negli scritti conclusivi dal patrocinio di Parte_2
Co (p.
3.memoria di replica) a sostegno dell'esclusione del subentro di nelle obbligazioni restitutorie derivanti da claims degli azionisti e ciò in quanto la Corte
ha in quella vicenda ha escluso dal perimetro della cessione ai sensi dell'art. 3 del
DL 99/2017 il credito risarcitorio dell'investitore, fondato sulla violazione dei doveri di informazione gravanti sull'intermediario; fattispecie affatto diversa da quella in esame in cui si controverte esclusivamente dell'accertamento negativo del credito derivante dal contratto di acquisto di azioni e dal collegato contratto di mutuo da quel rapporto apparentemente disceso e regolato sul conto corrente
Co proseguito con .
Invero, non è controverso che è subentrata nel contratto di Controparte_2
mutuo chirografario del 30.05.2014 come rimodulato con atto del 19.08.2016 e l'appellante ha documentato, senza che ciò sia stato contestato, di aver pagato a titolo di ammortamento di tale mutuo la somma complessiva di euro 551.551,54
(docc. 33,34,35,36,43 e 48 appellante) relativa alle rate dovute a far data dal
30.06.2017 e fino al 31.12.2021 (data di estinzione del mutuo).
57 Conseguentemente va condannata a restituire all'appellante Controparte_2
per la causale di cui sopra la somma di euro 551.551,54 oltre agli interessi legali ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda (16.02.2021) al saldo. (Cass.
Ordinanza n. 7677 del 22/03/2025 ).
È noto, inoltre, che, nell'ipotesi di nullità di un contratto la disciplina degli obblighi restitutori tra le parti è mutuata da quella dell'indebito oggettivo, poiché viene a mancare la causa giustificativa delle rispettive attribuzioni patrimoniali, (Cass.
ord. 5488/2022).
Co 12.1 La domanda svolta da con la quale ha chiesto, in via subordinata riconvenzionale, nell'ipotesi in cui il “Contratto di mutuo chirografario” del
30.05.2014 come rimodulato con l'“Atto di rimodulazione di debito derivante da mutuo chirografario” del 19.08.2016 venisse dichiarato nullo, la condanna del a restituirle, ex art. 2033 c.c., “la somma in linea capitale per l'effetto Pt_1
indebitamente ricevuta – siccome risultante in corso di causa, dedotti i ratei già
corrisposti e compensate le reciproche poste di debito – oltre agli interessi legali
dalla data di incasso alla data odierna ed interessi legali di mora ex art. 1284,
comma 4, c.c. dalla data odierna al saldo, con capitalizzazione semestrale”, va respinta in quanto infondata.
58 Sul punto è appena il caso di osservare che, accertata la nullità della complessiva operazione di acquisto delle azioni e dei collegati contratti di finanziamento – nei limiti sopra precisati- e avendo tale declaratoria efficacia retroattiva , nulla è
dovuto dall'appellante per un contratto che è giuridicamente inesistente.
Con particolare riguardo al terzo finanziamento – i.e. il mutuo chirografario del
2014 - va ribadito che esso è stato accreditato sul conto ordinario con valuta
30.05.2012 e contestualmente (con pari valuta) ivi addebitato, con descrizione
“rimborso finanziamenti – estinzione totale finanziamento n. 70 00350618”, e cioè
del secondo finanziamento.
Pertanto, la somma di cui al terzo finanziamento è stata erogata dalla banca nel conto ordinario e contestualmente alla stessa restituita (a rimborso del secondo finanziamento) con contestuale estinzione anche del terzo finanziamento;
ne
Co consegue che nulla è dovuto dall'appellante a in relazione a tale finanziamento.
13. 4. L'ultimo motivo di appello incidentale svolto da con Parte_2
cui si duole della decisione del Tribunale di Treviso sulle spese processuali, è privo di autonomia.
Malgrado l'intitolazione del motivo (“Violazione e falsa applicazione dell'art. 91
c.p.c.”), nessuna violazione dell'art. 91 c.p.c. viene indicata. L'appellante si limita
59 a chiedere che, a seguito della riforma della sentenza di primo grado -che aveva compensato interamente le spese processuali - , la Corte riconosca in proprio favore le spese processuali anche del primo grado.
Tenuto conto dell'esito del giudizio e della piena soccombenza della procedura,
non vi è motivo di discostarsi dal criterio della soccombenza, che regola le spese del doppio grado.
14. Le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidati in dispositivo secondo i parametri vigenti -applicati nella misura media- tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta.
Si dà atto, infine, che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico delle appellanti incidentali di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del dpr n.115/2002, come introdotto dalla legge n.228/2012.
PQM
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Treviso n. 195/2023, che per il resto conferma, così provvede:
60 -accerta e dichiara la nullità parziale nei limiti di euro 790.000,00 dei seguenti contratti:
a) contratto di Primo Finanziamento a revoca del 20.08.2012;
b) atto di rinegoziazione di sovvenzione a revoca del 06.06.2013;
c) contratto di mutuo chirografario” del 30.05.2014, come rimodulato con atto di rimodulazione di debito derivante da mutuo chirografario del 19.08.2016;
d) contratto n. 00/47614250 acceso presso costituente la Controparte_2
nuova numerazione attribuita da tale Istituto di Credito per individuare il
“Contratto di mutuo chirografario” del 30.05.2014 (n. 4100422815) e l'“Atto di rimodulazione di debito derivante da mutuo chirografario” del 19.08.2016 (n.
41/462857);
- condanna a restituire all'appellante la somma di euro Controparte_2
551.551,54 oltre agli interessi legali ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda (16.02.2021) al saldo.
- rigetta l'appello incidentale svolto da e da Parte_2 Controparte_2
[...]
- condanna e in solido fra loro, alla Parte_2 CP_2 Controparte_2
refusione in favore dell'appellante delle spese processuali da questo sostenute in entrambi i gradi di giudizio, che liquida, quanto al primo grado in euro 18.413,00
61 per compensi oltre anticipazioni per euro 1.244,00 e quanto al secondo grado, in euro 18.511,00 per compensi ed euro 2.556,00 per anticipazioni, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- dà atto, infine, che ricorrono le condizioni per il versamento, a carico delle appellanti incidentali di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del dpr n.115/2002, come introdotto dalla legge n.228/2012.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 10 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lucia Dall'Armellina Guido Santoro
62 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
4100422815 del 30.05.2014 (terzo finanziamento), come rimodulato con il