Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 13/05/2025, n. 508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 508 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 821/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott.ssa Valeria Ardoino Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a Parte_1 C.F._1
GENOVA (GE), il 15/04/1979, residente in [...]P. NEGROTTO
CAMBIASO 126 16100 GENOVA ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. CAPURRO LUCA (C.F.
), che la rappresenta e difende, come da procura in C.F._2
atti e
, C.F. nato a [...], Parte_2 C.F._3
il 25/09/1975, residente in [...]P. NEGROTTO CAMBIASO 126 16100
GENOVA ITALIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. CAPURRO LUCA (C.F. ), che lo C.F._2
rappresenta e difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in GENOVA il 04/06/2011 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti a cui l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi
2 e Parte_1 Parte_2
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_1
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
“1) I coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto;
2) I figli minori e rimarranno affidati congiuntamente ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori i quali collaboreranno congiuntamente nelle scelte educative, sportive, ricreative, sanitarie e scolastiche ad esso relative che verranno prese di comune accordo, garantendo in particolare una reciproca e tempestiva consultazione sulle questioni fondamentali tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
3) Il padre avrà facoltà di visitare e/o tenere presso di sé i figli con la più ampia libertà, nel rispetto delle esigenze e delle aspirazioni di quest'ultimi, previo accordo e compatibilmente con gli impegni della madre e, comunque, indicandoli in numero tre mattine o pomeriggi e tre notti alla settimana, dall'uscita dalla scuola fino alla mattina successiva, accompagnandoli direttamente a scuola, nonché due fine settimana al mese, dalle ore 10 del sabato alle ore 21 della domenica (non appena l'occupazione del Sig. lo Pt_2
consentisse);
4) Il padre avrà, altresì, facoltà di trascorrere con i figli minori di età periodi di vacanza di 7 giorni durante il periodo invernale e 7 giorni durante le vacanze estive, avuto riguardo ai rispettivi impegni lavorativi, previo accordo con la madre e compatibilmente con lo stato di salute e le necessità dei figli stessi;
5) I genitori avranno diritto a trascorrere con i propri figli il Natale e la Pasqua con il criterio dell'alternanza, compatibilmente con lo stato di salute e le necessità dei figli;
il genitore cui non spetterà trascorrere il Natale avrà diritto a trascorrere con il figlio la giornata di Santo Stefano e, parimenti, il genitore cui
3 non spetterà trascorrere con il figlio la Pasqua avrà diritto a trascorrerVi la giornata di Pasquetta;
6) Sino al raggiungimento della maggiore età e, comunque, della autonomia economica, le spese ordinarie e straordinarie tutte, ivi comprese quelle mediche, scolastiche, sportive e ludiche del figlio, come ed in quanto preventivamente concordate, verranno equamente ripartite nella misura del 50% a carico di ciascun coniuge;
7) La casa familiare sita in Genova, Via Pierino Negrotto Cambiaso nr.126 Uni rimarrà assegnata alla Sig.ra che ivi continuerà ad abitare unitamente Pt_1
ai tre figli;
8) il Sig. , stante la pacifica provenienza della percentuale dell'immobile Pt_2
di sua proprietà, già adibito a casa coniugale, si impegna a cederla gratuitamente alla Sig.ra a sua semplice richiesta;
Pt_1
9) quest'ultima, evidentemente, si farà carico del pagamento previsto per il
Notaio incaricato in tal senso ed andrà, a seguito del perfezionamento di tale atto, a provvedere in via esclusiva al piano di pagamento ancora previsto per l'acquisizione del 33% di proprietà ancora mancante;
10) il Sig. verserà alla Sig.ra a titolo di contributo al Pt_2 Pt_1 mantenimento dei figli la somma di € 450,00 (pari ad € 150,00 per ciascuno di essi), somma che sarà versata mediante bonifico bancario sul seguente codice iban: [...], anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di aprile 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat oltre alle spese straordinarie nella misura del 50% a semplice presentazione documentale;
11) le parti espressamente rinunciano a richiedere ed a pretendere una qualsivoglia contribuzione economica l'uno nei confronti dell'altra e viceversa e dichiarano di avere tra loro risolto ogni altra questione patrimoniale, salva sempre la possibilità di richiedere mutamenti qualora le condizioni patrimoniali degli stessi dovessero, per qualsiasi ragione, cambiare;
12) il Sig. si è impegnato a trasferire altrove la propria residenza entro e Pt_2
non oltre il periodo di giorni 60 (sessanta) dal deposito dell'atto introduttivo”
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
4 Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2011, Numero 25, Parte
II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso a Genova nella camera di consiglio del 9.5.2025
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Saglimbeni
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