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Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/11/2024, n. 3860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3860 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai magistrati: dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel. all'esito della trattazione scritta riunita in camera di consiglio all'udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. in data 17 ottobre 2024 ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 387/2024 R.G. sezione lavoro, vertente
TRA nata a [...] il [...], residente in [...] C.F: elettivamente domiciliata in Napoli C.F._1 alla Via Enrico de Marinis n.19 presso lo studio dell'avv. Irene Montuori (C.F:
) e dell'avv. Sandra Iacono Poerio, (CF: CodiceFiscale_2
) che la rap-presentano e difendono giusta procura rilasciata C.F._3 su foglio separato, autenticata e allegata al presente atto in calce al quale si intende apposta. Si indicano, per eventuali comunicazioni e notificazioni ai sensi dell'art.366 c.p.c., così come modificato dall'art.5, D.lgs. 2 Febbraio 2006 n.40, i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: Email_1
Email_2
Ricorrente in riassunzione – già APPELLATA
E
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rapp.te pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F. ; Polisweb: P.IVA_2
ADS80030620639), presso cui elettivamente domicilia a Napoli, alla V. Diaz, n.11 (fax 0814979313; pec: Email_3
Resistente in riassunzione – già APPELLANTE
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 03/01/2012 al Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli la Pt_1
- ricercatrice 3 liv. ex D.P.R. n. 171 del 1991, dipendente a tempo indeterminato del a far data dal 20.07.1998 - chiese di Controparte_1 dichiarare il suo diritto al riconoscimento: della Fascia stipendiale II dal luglio 2002, in III fascia dal luglio 2005 ed in IV fascia dal luglio 2010, con ogni Contr conseguenza giuridica ed economica;
condannare il al riconoscimento degli scatti stipendiali ed al pagamento degli importi dovuti a titolo di differenze retributive. Con sentenza n. 14490/13 il Tribunale di Napoli accolse parzialmente le domande, riconoscendo il diritto della ricorrente alla ricostruzione della carriera con collocazione della ricorrente nella Fascia stipendiale II dal luglio 2002, in III fascia dal luglio 2005 ed in IV fascia dal luglio 2010. Per l'effetto, condannò il C.N.R. al pagamento in favore di parte ricorrente della minor somma di € 8.332,00 oltre interessi legali.
Avverso la sentenza del Tribunale di Napoli sez. lav. n. 14490/13 il C.N.R. propose appello: la Corte, in accoglimento, rigettò la domanda della con sentenza n. Pt_1
1860/2018, interpretando la normativa nel senso che il transito nella fascia superiore deve essere fissato al 31 dicembre di ciascun anno per tutti i lavoratori, qualunque sia la data di assunzione. Con ordinanza n. 33054/2023 pubblicata il 28.11.2023 la Suprema Corte di Cassazione, in accoglimento per quanto di ragione del ricorso della , Pt_1 limitatamente ai motivi primo, terzo e quarto, ha cassato la sentenza impugnata con rinvio a questa Corte di Appello in diversa composizione, rilevando che
“l'anzianità ed il compimento dell'anno utile ai fini del passaggio di fascia va valutato con riguardo alla data di assunzione dei singoli lavoratori e non con riguardo al 31 dicembre di ciascun anno”; ha rimesso quindi a questa Corte di provvedere alla rideterminazione delle fasce stipendiali della lavoratrice in applicazione dei principi di diritto enunziati. Con ricorso depositato presso questa Corte in data 21.2.2024 la ha Pt_1 riassunto il giudizio chiedendo al Collegio di “uniformarsi ai principi enunciati dalla Suprema Corte di Cassazione con Ordinanza n. 33054/23 del 28.11.2023 e, perciò, confermare quanto già statuito dal Tribunale di Napoli sez. lav. con sentenza n. 14490/12 e, comunque, accogliere le richieste avanzate dalla dott.ssa già col Pt_1 ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, reiterate nei successivi gradi e, in particolare, con la memoria di costituzione nel giudizio di appello r.g. 8195/13 e con il ricorso per cassazione, con riconoscimento, quindi, del suo diritto a vedersi attribuire le fasce stipendiali alle scadenze contrattualmente previste e, segnatamente, la II fascia stipendiale a decorrere dal 01.07.2002, la III Fascia stipendiale dal 01.07.2005 e la IV fascia stipendiale dal 01.07.2010 e con riconoscimento, altresì, del conseguente suo diritto a percepire la somma di € 8.332,00 già calcolata nel ricorso di primo grado per tali causali per il periodo luglio 2002-novembre 2011, oltre accessori – somma corrisposta dal Cnr in via provvisoria e che non potrà essere ripetuta – con ogni conseguenza giuridica ed economica e con diritto della dott.ssa anche al corretto accantonamento degli importi dovuti a Pt_1 titolo di buonuscita;
Contr 2. Condannare il al pagamento in favore della dott.ssa delle ulteriori Pt_1 somme dalla stessa maturate a decorrere dal dicembre 2011 e fino a tutto il maggio
2 2014, mai percepite, sempre a titolo di differenze tra la retribuzione della III Fascia illegittimamente corrisposta fino al maggio 2014 e quella della IV Fascia stipendiale spettante sin dal luglio 2010, somme che ammontano (per il periodo dal dicembre 2011 al maggio 2014) a € 6.856,85, oltre interessi e oltre alle dovute differenze contributive, ovvero alla diversa somma che dovesse essere accertata come dovuta a tale titolo, anche a seguito di nomina di Ctu che sin da ora si richiede per l'ipotesi di specifica impugnativa del conteggio;
3. Accertare e dichiarare il diritto della Dott.ssa ad essere collocata nella V Pt_1 Fascia stipendiale dal 1 luglio 2012, in corr plicazione della normativa contrattuale di categoria come interpretata dalla Suprema Corte e in considerazione, altresì, del sopravvenuto superamento del concorso per la riduzione dei tempi di Contr permanenza nelle fasce di n. 24 mesi e dei provvedimenti adottati dal ivi compreso il provv. n. prot. 20882/2019, con ogni conseguenza giur ed economica e con condanna del Cnr al pagamento dell'importo di € 9.722,16 calcolato dallo stesso Cnr nel richiamato provvedimento del 19 marzo 2019 come dovuto a titolo di differenze retributive per la riduzione di n. 24 mesi del periodo di permanenza nelle fasce, somma ad oggi non corrisposta e, di fatto, illegittimamente trattenuta in compensazione dal Cnr;
4. Accertare e dichiarare il diritto della Dott.ssa ad essere collocata nella VI Pt_1
Fascia stipendiale dal 1 luglio 2017, in corretta applicazione della normativa contrattuale di categoria e in considerazione, altresì, della intervenuta riduzione di n. 24 mesi dei tempi di permanenza per effetto del superamento del concorso e dei Contr provvedimenti adottati dal ivi compreso il provv. n. prot. 20882/2019, con ogni conseguenza giuridica ed mica, e con diritto della ricorrente, quindi, a percepire le differenze maturate e a maturare tra la retribuzione della VI fascia spettante sin dal 1 luglio 2017 e quella della V Fascia percepita fino a tutto il giugno 2018, differenze che potranno essere quantificate in corso di giudizio, alla luce delle tabelle retributive del contratto applicabile allegato, anche a seguito di nomina di CTU, ovvero in separato giudizio;
Con vittoria di spese e competenze di lite di tutti i gradi di giudizio………Con espressa riserva di agire con separato giudizio per tutti i diritti maturati dalla dott.ssa ivi compresi quelli relativi alle fasce stipendiali e alle Pt_1 conseguenti differenze ive e contributive maturate che l'adita Corte dovesse ritenere estranee al presente giudizio”.
La difesa erariale si è costituita per il C.N.R. riproponendo le argomentazioni esposte nell'originario atto di gravame di cui ha invocato l'accoglimento. Disposta la trattazione scritta, le parti hanno depositato le note nei termini;
all'odierna udienza come “sostituita” ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la causa è stata riservata in decisione.
L'appello del C.N.R. è infondato. Deve premettersi che la Suprema Corte, nell'ordinanza di rinvio, ha enunciato i principi di diritto cui questo collegio deve attenersi nella definizione della res controversa, entro i limiti in cui la stessa era stata introdotta nel contraddittorio in primo grado.
All'esito della lettura ed interpretazione della normativa contrattuale - applicabile ratione temporis – la Cassazione ha ritenuto l'erroneità dell'interpretazione in cui è incorso il giudice territoriale d'appello.
3 “Nella fattispecie in esame, trova applicazione ratio temporis, il c.c.n.l. Enti di ricerca 2002-2005. L'art. 1, comma 2, infatti, prevede espressamente che il contratto collettivo qui all'esame disciplina il periodo dal 1^ gennaio 2002 al 31 dicembre 2005 per la parte normativa ed è valido dal 1^ gennaio 2002 al 31 dicembre 2003 per la parte economica;
al successivo comma 4 del medesimo articolo dispone, inoltre, che, al fine di evitare vacatio contrattuali, il contratto si rinnova alla scadenza tacitamente, di anno in anno, qualora non ne sia data disdetta da una delle parti e che le disposizioni contrattuali restano in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
7.2. Le norme di cui innanzi - che delimitano l'ambito temporale di applicazione della contrattazione collettiva de quo vertitur - vanno lette in combinato disposto con l'art. 17 del medesimo contratto che così dispone:
“Il presente contratto concerne il periodo dal 1^ gennaio 2002 al 31 dicembre 2005 per la parte normativa ed è valido dal 1^ gennaio 2002 al 31 dicembre 2003 per la parte economica. Gli stipendi dei ricercatori e tecnologi, come stabiliti dall'art. 6, Sez. II, del CCNL 21.02.2002. Il biennio economico sono incrementati per ciascun livello e fascia stipendiale degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella allegata Tabella D, alle scadenze ivi previste. (…) A decorrere dall'1.1.2003 gli intervalli di tempo per poter accedere alla fascia stipendiale successiva sono rimodulati secondo quanto indicato nella medesima tabella D”.
7.2.1. Ebbene, costituisce circostanza di fatto incontestata che la ricorrente sia stata assunta in data 20.7.1998, sicché, …, essendo il passaggio tra la prima e la seconda fascia disposto al compimento del quarto anno di anzianità dall'innanzi indicata tabella D - in vigore dal gennaio 2002 al dicembre 2003 - è a tale disposizioni collettive e tabelle (e non a quelle indicate nella sentenza della Corte territoriale) che occorrerà avere riguardo, atteso che la lavoratrice ha compiuto il quarto anno di anzianità di servizio, essendo stata assunta in data 20.7.1998, alla data del 20-7-2002…..
……Ne consegue che l'anzianità ed il compimento dell'anno utile ai fini del passaggio di fascia va valutato con riguardo alla data di assunzione dei singoli lavoratori e non con riguardo al 31 dicembre di ciascun anno”. In applicazione dei suddetti principi, espressi in maniera chiara ed inequivocabile dalla Suprema Corte che ha chiarito il criterio di calcolo ed ha fatto riferimento anche alle date rilevanti per il passaggio di fascia (almeno per il primo scaglione) nella progressione di carriera della , non possono assolutamente Pt_1 condividersi le doglianze esposte dall'appellante, fondate su un diverso sistema di calcolo degli anni di permanenza in ciascuna fascia e dell'anzianità necessaria per il passaggio a quella superiore, già disatteso dalla Suprema Corte. Non resta pertanto che ribadire la correttezza delle conclusioni della sentenza di primo grado che va pertanto confermata, anche con riguardo all'ammontare delle differenze retributive liquidate per la causale in oggetto in applicazione del criterio condiviso dalla Suprema Corte ed al governo delle spese. Dal corretto computo dell'anzianità di permanenza nelle singole fasce – come già effettuato dal Tribunale, il C.N.R. poi dovrà trarre le conseguenze per gli ulteriori sviluppi della carriera della , anche avuto riguardo alla circostanza nel Pt_1 frattempo sopravvenuta del superamento del concorso per la riduzione dei tempi di permanenza nelle fasce di n. 24 mesi – anche agli effetti economici- su cui questo
4 Collegio non può essere chiamato a pronunciarsi in considerazione dei limiti del presente giudizio “chiuso” di rinvio. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo per i gradi di appello, Cassazione e rinvio avuto riguardo al valore della causa. Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1- quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello - iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12 (primo gennaio 2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi – come quello di specie - di procedimenti pendenti a far luogo dal 31 gennaio 2013.
P.Q.M.
La Corte, decidendo in sede di rinvio, così provvede: rigetta l'appello; condanna il in persona del legale rapp.te pro tempore al pagamento delle CP_1 spese di lite ida:
-per il grado di appello in complessivi euro 1.889,00==
-per il giudizio di legittimità in euro 1.541,00==
-per la presente fase di rinvio 1.984,00== il tutto oltre rimborso spese generali al 15%, IVA CPA e rimborso spese generali come per legge;
dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto. Così deciso in Napoli, il 17 ottobre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai magistrati: dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel. all'esito della trattazione scritta riunita in camera di consiglio all'udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. in data 17 ottobre 2024 ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 387/2024 R.G. sezione lavoro, vertente
TRA nata a [...] il [...], residente in [...] C.F: elettivamente domiciliata in Napoli C.F._1 alla Via Enrico de Marinis n.19 presso lo studio dell'avv. Irene Montuori (C.F:
) e dell'avv. Sandra Iacono Poerio, (CF: CodiceFiscale_2
) che la rap-presentano e difendono giusta procura rilasciata C.F._3 su foglio separato, autenticata e allegata al presente atto in calce al quale si intende apposta. Si indicano, per eventuali comunicazioni e notificazioni ai sensi dell'art.366 c.p.c., così come modificato dall'art.5, D.lgs. 2 Febbraio 2006 n.40, i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: Email_1
Email_2
Ricorrente in riassunzione – già APPELLATA
E
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rapp.te pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F. ; Polisweb: P.IVA_2
ADS80030620639), presso cui elettivamente domicilia a Napoli, alla V. Diaz, n.11 (fax 0814979313; pec: Email_3
Resistente in riassunzione – già APPELLANTE
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 03/01/2012 al Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli la Pt_1
- ricercatrice 3 liv. ex D.P.R. n. 171 del 1991, dipendente a tempo indeterminato del a far data dal 20.07.1998 - chiese di Controparte_1 dichiarare il suo diritto al riconoscimento: della Fascia stipendiale II dal luglio 2002, in III fascia dal luglio 2005 ed in IV fascia dal luglio 2010, con ogni Contr conseguenza giuridica ed economica;
condannare il al riconoscimento degli scatti stipendiali ed al pagamento degli importi dovuti a titolo di differenze retributive. Con sentenza n. 14490/13 il Tribunale di Napoli accolse parzialmente le domande, riconoscendo il diritto della ricorrente alla ricostruzione della carriera con collocazione della ricorrente nella Fascia stipendiale II dal luglio 2002, in III fascia dal luglio 2005 ed in IV fascia dal luglio 2010. Per l'effetto, condannò il C.N.R. al pagamento in favore di parte ricorrente della minor somma di € 8.332,00 oltre interessi legali.
Avverso la sentenza del Tribunale di Napoli sez. lav. n. 14490/13 il C.N.R. propose appello: la Corte, in accoglimento, rigettò la domanda della con sentenza n. Pt_1
1860/2018, interpretando la normativa nel senso che il transito nella fascia superiore deve essere fissato al 31 dicembre di ciascun anno per tutti i lavoratori, qualunque sia la data di assunzione. Con ordinanza n. 33054/2023 pubblicata il 28.11.2023 la Suprema Corte di Cassazione, in accoglimento per quanto di ragione del ricorso della , Pt_1 limitatamente ai motivi primo, terzo e quarto, ha cassato la sentenza impugnata con rinvio a questa Corte di Appello in diversa composizione, rilevando che
“l'anzianità ed il compimento dell'anno utile ai fini del passaggio di fascia va valutato con riguardo alla data di assunzione dei singoli lavoratori e non con riguardo al 31 dicembre di ciascun anno”; ha rimesso quindi a questa Corte di provvedere alla rideterminazione delle fasce stipendiali della lavoratrice in applicazione dei principi di diritto enunziati. Con ricorso depositato presso questa Corte in data 21.2.2024 la ha Pt_1 riassunto il giudizio chiedendo al Collegio di “uniformarsi ai principi enunciati dalla Suprema Corte di Cassazione con Ordinanza n. 33054/23 del 28.11.2023 e, perciò, confermare quanto già statuito dal Tribunale di Napoli sez. lav. con sentenza n. 14490/12 e, comunque, accogliere le richieste avanzate dalla dott.ssa già col Pt_1 ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, reiterate nei successivi gradi e, in particolare, con la memoria di costituzione nel giudizio di appello r.g. 8195/13 e con il ricorso per cassazione, con riconoscimento, quindi, del suo diritto a vedersi attribuire le fasce stipendiali alle scadenze contrattualmente previste e, segnatamente, la II fascia stipendiale a decorrere dal 01.07.2002, la III Fascia stipendiale dal 01.07.2005 e la IV fascia stipendiale dal 01.07.2010 e con riconoscimento, altresì, del conseguente suo diritto a percepire la somma di € 8.332,00 già calcolata nel ricorso di primo grado per tali causali per il periodo luglio 2002-novembre 2011, oltre accessori – somma corrisposta dal Cnr in via provvisoria e che non potrà essere ripetuta – con ogni conseguenza giuridica ed economica e con diritto della dott.ssa anche al corretto accantonamento degli importi dovuti a Pt_1 titolo di buonuscita;
Contr 2. Condannare il al pagamento in favore della dott.ssa delle ulteriori Pt_1 somme dalla stessa maturate a decorrere dal dicembre 2011 e fino a tutto il maggio
2 2014, mai percepite, sempre a titolo di differenze tra la retribuzione della III Fascia illegittimamente corrisposta fino al maggio 2014 e quella della IV Fascia stipendiale spettante sin dal luglio 2010, somme che ammontano (per il periodo dal dicembre 2011 al maggio 2014) a € 6.856,85, oltre interessi e oltre alle dovute differenze contributive, ovvero alla diversa somma che dovesse essere accertata come dovuta a tale titolo, anche a seguito di nomina di Ctu che sin da ora si richiede per l'ipotesi di specifica impugnativa del conteggio;
3. Accertare e dichiarare il diritto della Dott.ssa ad essere collocata nella V Pt_1 Fascia stipendiale dal 1 luglio 2012, in corr plicazione della normativa contrattuale di categoria come interpretata dalla Suprema Corte e in considerazione, altresì, del sopravvenuto superamento del concorso per la riduzione dei tempi di Contr permanenza nelle fasce di n. 24 mesi e dei provvedimenti adottati dal ivi compreso il provv. n. prot. 20882/2019, con ogni conseguenza giur ed economica e con condanna del Cnr al pagamento dell'importo di € 9.722,16 calcolato dallo stesso Cnr nel richiamato provvedimento del 19 marzo 2019 come dovuto a titolo di differenze retributive per la riduzione di n. 24 mesi del periodo di permanenza nelle fasce, somma ad oggi non corrisposta e, di fatto, illegittimamente trattenuta in compensazione dal Cnr;
4. Accertare e dichiarare il diritto della Dott.ssa ad essere collocata nella VI Pt_1
Fascia stipendiale dal 1 luglio 2017, in corretta applicazione della normativa contrattuale di categoria e in considerazione, altresì, della intervenuta riduzione di n. 24 mesi dei tempi di permanenza per effetto del superamento del concorso e dei Contr provvedimenti adottati dal ivi compreso il provv. n. prot. 20882/2019, con ogni conseguenza giuridica ed mica, e con diritto della ricorrente, quindi, a percepire le differenze maturate e a maturare tra la retribuzione della VI fascia spettante sin dal 1 luglio 2017 e quella della V Fascia percepita fino a tutto il giugno 2018, differenze che potranno essere quantificate in corso di giudizio, alla luce delle tabelle retributive del contratto applicabile allegato, anche a seguito di nomina di CTU, ovvero in separato giudizio;
Con vittoria di spese e competenze di lite di tutti i gradi di giudizio………Con espressa riserva di agire con separato giudizio per tutti i diritti maturati dalla dott.ssa ivi compresi quelli relativi alle fasce stipendiali e alle Pt_1 conseguenti differenze ive e contributive maturate che l'adita Corte dovesse ritenere estranee al presente giudizio”.
La difesa erariale si è costituita per il C.N.R. riproponendo le argomentazioni esposte nell'originario atto di gravame di cui ha invocato l'accoglimento. Disposta la trattazione scritta, le parti hanno depositato le note nei termini;
all'odierna udienza come “sostituita” ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la causa è stata riservata in decisione.
L'appello del C.N.R. è infondato. Deve premettersi che la Suprema Corte, nell'ordinanza di rinvio, ha enunciato i principi di diritto cui questo collegio deve attenersi nella definizione della res controversa, entro i limiti in cui la stessa era stata introdotta nel contraddittorio in primo grado.
All'esito della lettura ed interpretazione della normativa contrattuale - applicabile ratione temporis – la Cassazione ha ritenuto l'erroneità dell'interpretazione in cui è incorso il giudice territoriale d'appello.
3 “Nella fattispecie in esame, trova applicazione ratio temporis, il c.c.n.l. Enti di ricerca 2002-2005. L'art. 1, comma 2, infatti, prevede espressamente che il contratto collettivo qui all'esame disciplina il periodo dal 1^ gennaio 2002 al 31 dicembre 2005 per la parte normativa ed è valido dal 1^ gennaio 2002 al 31 dicembre 2003 per la parte economica;
al successivo comma 4 del medesimo articolo dispone, inoltre, che, al fine di evitare vacatio contrattuali, il contratto si rinnova alla scadenza tacitamente, di anno in anno, qualora non ne sia data disdetta da una delle parti e che le disposizioni contrattuali restano in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
7.2. Le norme di cui innanzi - che delimitano l'ambito temporale di applicazione della contrattazione collettiva de quo vertitur - vanno lette in combinato disposto con l'art. 17 del medesimo contratto che così dispone:
“Il presente contratto concerne il periodo dal 1^ gennaio 2002 al 31 dicembre 2005 per la parte normativa ed è valido dal 1^ gennaio 2002 al 31 dicembre 2003 per la parte economica. Gli stipendi dei ricercatori e tecnologi, come stabiliti dall'art. 6, Sez. II, del CCNL 21.02.2002. Il biennio economico sono incrementati per ciascun livello e fascia stipendiale degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella allegata Tabella D, alle scadenze ivi previste. (…) A decorrere dall'1.1.2003 gli intervalli di tempo per poter accedere alla fascia stipendiale successiva sono rimodulati secondo quanto indicato nella medesima tabella D”.
7.2.1. Ebbene, costituisce circostanza di fatto incontestata che la ricorrente sia stata assunta in data 20.7.1998, sicché, …, essendo il passaggio tra la prima e la seconda fascia disposto al compimento del quarto anno di anzianità dall'innanzi indicata tabella D - in vigore dal gennaio 2002 al dicembre 2003 - è a tale disposizioni collettive e tabelle (e non a quelle indicate nella sentenza della Corte territoriale) che occorrerà avere riguardo, atteso che la lavoratrice ha compiuto il quarto anno di anzianità di servizio, essendo stata assunta in data 20.7.1998, alla data del 20-7-2002…..
……Ne consegue che l'anzianità ed il compimento dell'anno utile ai fini del passaggio di fascia va valutato con riguardo alla data di assunzione dei singoli lavoratori e non con riguardo al 31 dicembre di ciascun anno”. In applicazione dei suddetti principi, espressi in maniera chiara ed inequivocabile dalla Suprema Corte che ha chiarito il criterio di calcolo ed ha fatto riferimento anche alle date rilevanti per il passaggio di fascia (almeno per il primo scaglione) nella progressione di carriera della , non possono assolutamente Pt_1 condividersi le doglianze esposte dall'appellante, fondate su un diverso sistema di calcolo degli anni di permanenza in ciascuna fascia e dell'anzianità necessaria per il passaggio a quella superiore, già disatteso dalla Suprema Corte. Non resta pertanto che ribadire la correttezza delle conclusioni della sentenza di primo grado che va pertanto confermata, anche con riguardo all'ammontare delle differenze retributive liquidate per la causale in oggetto in applicazione del criterio condiviso dalla Suprema Corte ed al governo delle spese. Dal corretto computo dell'anzianità di permanenza nelle singole fasce – come già effettuato dal Tribunale, il C.N.R. poi dovrà trarre le conseguenze per gli ulteriori sviluppi della carriera della , anche avuto riguardo alla circostanza nel Pt_1 frattempo sopravvenuta del superamento del concorso per la riduzione dei tempi di permanenza nelle fasce di n. 24 mesi – anche agli effetti economici- su cui questo
4 Collegio non può essere chiamato a pronunciarsi in considerazione dei limiti del presente giudizio “chiuso” di rinvio. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo per i gradi di appello, Cassazione e rinvio avuto riguardo al valore della causa. Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1- quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello - iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12 (primo gennaio 2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi – come quello di specie - di procedimenti pendenti a far luogo dal 31 gennaio 2013.
P.Q.M.
La Corte, decidendo in sede di rinvio, così provvede: rigetta l'appello; condanna il in persona del legale rapp.te pro tempore al pagamento delle CP_1 spese di lite ida:
-per il grado di appello in complessivi euro 1.889,00==
-per il giudizio di legittimità in euro 1.541,00==
-per la presente fase di rinvio 1.984,00== il tutto oltre rimborso spese generali al 15%, IVA CPA e rimborso spese generali come per legge;
dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto. Così deciso in Napoli, il 17 ottobre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano
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