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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 05/12/2024, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
V.G. n. 682/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione unica
Il Tribunale di Prato, nel collegio nella seguente composizione: dott. Lucia Schiaretti Presidente rel. dott. Costanza Comunale Giudice dott. Giulia Simoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa v.g. n. 682/2023 promossa congiuntamente da:
, difesa dall'avv. Eleonora Chiaramonti;
Parte_1
e
, difeso dall'avv. Elisa Zappalorti e dall'avv. Barbara Controparte_1
Minutella;
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Altri istituti di diritto di famiglia (es. mantenimento figli naturali e legittimi) ex art. 473-bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI
Per : voglia il Tribunale - disporre l'affidamento esclusivo rafforzato Parte_1
del figlio alla madre, con collocamento del minore presso la Persona_1
ricorrente, residente a [...], ed altresì autorizzando la pagina 1 di 7 madre ad assumere in autonomia tutte le decisioni concernenti il minore;
- regolare il diritto di visita del bambino da parte del padre previo incarico ai Servizi Sociali territorialmente competenti per la redazione di un piano di incontri protetti tra il genitore e al fine di ricostituire una frequentazione stabile tra i due, _1
nonché incaricando ogni istituzione ritenuta idonea alla gestione del ripristino dei rapporti menzionati ed al loro monitoraggio;
- disporre a carico del Sig. il CP_1
pagamento di un assegno mensile di mantenimento del figlio per euro 350,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie;
- disporre il versamento dell'assegno unico nella quota del 100% pari ad euro 54,00 mensili in favore della resistente.
Per : “Voglia il Tribunale adito, contrariis rejectis,: 1) affidare il Controparte_1
minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento del _1 minore assieme alla madre presso la casa di quest'ultima, con la facoltà di esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione;
2) data la modalità di affido congiunto, sulla frequentazione padre figlio Voglia confermare quanto disposto con il provvedimento del 12.07.2024, disponendo che il padre possa vedere il figlio liberamente a Prato, a fine _1
settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera;
salvo i migliori accordi tra i genitori;
ulteriori incontri potranno essere previsti nel corso della settimana, previo accordo tra le parti, quando il dovesse trovarsi a Prato per incontrare gli CP_1
operatori del Servizio sociale;
a tale scopo il dovrà prendere contatto con il CP_1
Servizio sociale;
Per le vacanze estive, per l'anno in corso, la madre accompagnerà il figlio per qualche giorno (anche un week end lungo dal giovedì a lunedì) a Centola
(SA), affinché il bambino possa trascorrere del tempo anche con la famiglia paterna;
il padre trascorrerà due week end lunghi, al mare o in montagna nella regione
Toscana; il prossimo Natale, il padre terrà con sé il figlio dal 23 al 27 dicembre, con facoltà di portarlo a Centola;
dall'età di 4 anni, potrà trascorrere con il _1
padre tre fine settimana al mese, da concordare con la madre, e se il week end cade in prossimità di un ponte, potrà portare a trovare i nonni e i parenti;
due settimane anche non consecutive anche fuori dal territorio della Toscana, nel periodo estivo previa comunicazione alla madre entro il 30 di Marzo di ogni anno;
ad anni alterni, la settimana di Natale (23-30 dicembre) o quella di Capodanno (31 dicembre-6
pagina 2 di 7 gennaio), tutte le vacanze di Pasqua corrispondenti ai ponti scolastici, i ponti del 25 aprile, primo maggio e 2 giugno;
gli spostamenti, tranne quello della prossima estate, avverranno a cura e spese del 3) Il padre potrà, altresì, contattare CP_1
giornalmente tramite videochiamata il figlio ad orari concordati con la _1
madre, che tengano conto delle esigenze di vita del figlio;
4) disporre che il Signor
per i motivi sopra esposti, versi quale contribuzione al mantenimento per il CP_1 figlio la somma di 100,00 € mensili, oltre rivalutazione ISTAT;
5) _1
dichiarare che faranno carico al 50 % fra i genitori le spese straordinarie per il figlio da individuarsi secondo le linee Guida del CNF del 2017. Tali spese _1
dovranno essere preventivamente concordate e rimborsate al genitore che le avrà anticipate previa esibizione del giustificativo di spesa;
6) disporre il versamento dell'assegno unico a favore della signora nella misura del 100%. Con vittoria Pt_1
di spese, diritti e onorari.
Pubblico Ministero: «Visto» del 17 luglio 2024.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
ha adito il Tribunale per chiedere la regolamentazione Parte_1 dell'affidamento del figlio minore nato a [...] il [...] e i _1
provvedimenti economici conseguenti.
A sostegno delle richieste, formulate nelle conclusioni come sopra indicate, ha dedotto che: nell'estate 2018 ha iniziato una relazione con , Controparte_1
residente a [...]; il rapporto è sempre stato burrascoso, per la gelosia ossessiva dell'uomo, per il fatto che non lavorava se non saltuariamente, faceva uso di cocaina - determinando anche lei a utilizzarla- e frequentava la sala scommesse;
dopo una serie
Pt_ di umiliazioni, , il 25 aprile 2022, chiesto l'intervento delle forze dell'ordine e ha denunciato il compagno;
da quella data EL si è definitivamente allontanata ed è tornata dai genitori a Montemurlo;
dal 29 agosto 2022 è stata assunta come addetta alle pulizie da Humanagest s.p.a., con contratto a tempo determinato con scadenza il
30 giugno 2023 e ha percepito uno stipendio di € 400,00 mensili;
il padre non si è mai recato a Montemurlo a vedere il figlio né ha provveduto a mantenerlo;
non ha pagina 3 di 7 restituito alla ricorrente un prestito di circa € 10.000,00 fatto gli per pagare debiti di gioco;
il che in un primo tempo ha percepito l'assegno unico per intero, lo CP_1
percepisce nella misura del 50%; lo stile di vita del è dissennato ed egli non CP_1
si interessa del figlio.
Si è costituito deducendo che: ha iniziato una relazione con la Controparte_1
nel 2018 e, successivamente, una convivenza presso i genitori della compagna Pt_1
a Montemurlo;
in quel periodo ha lavorato come operaio al e in un Parte_3
ristorante-pub il fine settimana;
alla scadenza del contratto, nel maggio 2019, non avendo prospettive lavorative, ha fatto ritorno a casa propria a Centola, dove la Pt_1
lo ha raggiunto, dopo essersi licenziata e dove è nato entrambi hanno fatto _1
uso di cocaina e non è vero che Egli ha iniziato la;
il 25 aprile 2022, la Pt_1
compagna ha deciso di lasciare Centola e tornare a Montemurlo con il figlio dopo l'ennesima lite;
nel 2022 egli ha avuto un reddito di € 3.827,00 lordi;
all'attualità, non ha un'occupazione e, dunque, non ha di che mantenersi né denaro da spendere per recarsi a Montemurlo a trovare il figlio;
è disponibile a cedere alla madre la propria parte dell'assegno unico;
la ha una situazione migliore perché nel periodo di Pt_1 convivenza presso l'abitazione dei genitori del ha percepito l'indennità di CP_1 disoccupazione e poi la maternità e i bonus nascita dell'INPS; è comunque assunta a tempo indeterminato presso Poste italiane s.p.a.; Egli ha visto il figlio qualche giorno nel settembre 2023; tuttavia, non ha più avuto la possibilità di frequentare _1
i nonni paterni, la zia e i cugini dal dicembre 2022; egli intende frequentare il figlio e sentirlo attraverso videochiamate;
ha dato atto della pendenza di un procedimento davanti al Tribunale dei minorenni di cui non conosce l'esito ritenendo che non vi siano i presupposti per l'affido esclusivo del minore;
si è dichiarato disposto a pagare
€ 100,00 mensili per il mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie.
In data 20 ottobre 2023, all'esito dell'udienza fissata per la comparizione personale delle parti, l'istruttore, dato atto che abita con la madre che se ne _1
occupa in via esclusiva e della frequentazione rara tra padre e figlio, ha affidato il minore alla madre in via esclusiva, disponendo incontri liberi tra il e il CP_1 figlio;
ha posto a carico del resistente la somma di € 200,00 mensili;
considerata la pagina 4 di 7 conflittualità tra i coniugi, ha disposto ctu volta ad accertare le migliori modalità di affidamento di _1
La ctu esperita ha accertato la capacità genitoriale della madre e una scarsa capacità genitoriale del padre sotto il profilo dell'attaccamento primario.
Il provvedimento del Tribunale dei minori di Firenze, in data, 19 settembre 2024, pur declinando la propria competenza in favore del Tribunale ordinario, ha dato atto del desiderio del padre di stare con il figlio ma che il primo approccio con il Servizio sociale non è stato positivo, anche per le difficoltà derivanti dal fatto che il CP_1
non risiede in Toscana;
successivamente, i rapporti tra coniugi, dapprima litigiosi, sono migliorati e il padre ha avuto un miglior atteggiamento nei confronti del figlio.
In data 21 ottobre 2024, il Servizio sociale di Prato ha depositato relazione nella quale si dà atto che il dal maggio 2024, non si è più recato a Montemurlo a CP_1
far visita a né si è attivato per organizzare le visite nelle vacanze di Natale. _1
A seguito della richiesta del giudice, la ha depositato il test del capello che ha Pt_1
dato esito negativo in ordine alla presenza di sostanze stupefacenti, mentre il non lo ha depositato e non ha svolto il prescritto percorso di sostegno alla CP_1
genitorialità.
L'istruttoria svolta induce, dunque, il Tribunale ad affidare in via esclusiva c.d. rafforzata il minore alla madre. _1
Ed infatti, è stata giudicata un buon genitore dalla ctu, ha Parte_1
positivamente interloquito con i Servizi sociali, ha dato prova di non essere positiva al test del capello e, di fatto, si occupa quotidianamente di _1
, invece, è stato ritenuto dal ctu di scarsa capacità genitoriale, Controparte_1
ma, soprattutto, di fatto abita in un'altra regione e non ha rapporti con il figlio minore. Tale circostanza induce a ritenere che la mancanza di conoscenza e frequentazione del figlio lo renda, allo stato, non idoneo a prendere per il medesimo le decisioni in materia di educazione, istruzione e sanità. La dovrà, invece, Pt_1
tenerlo informato delle scelte che compie nell'interesse del figlio.
dunque, dovrà essere collocato presso la residenza della madre. _1
Non si ritiene di dover mantenere un regime di visita che includa il pernottamento, in considerazione dell'età di (tre anni) e del fatto che sono _1
pagina 5 di 7 mesi che non vede il padre;
il si accorderà con la per visitare il figlio, CP_1 Pt_1
compatibilmente con le esigenze del medesimo.
Venendo alle richieste economiche, la situazione reddituale dei coniugi, quale risulta dagli atti, è la seguente.
La ha depositato buste paga del 2023 dalle quali emerge un reddito tra i 390 Pt_1
e i 450 € mensili;
ha un CU del 2023 di meno di € 2500,00 annui;
dal certificato storico in atti EL risulta risiedere con i genitori e il fratello (nel certificato risulta anche il . CP_1
Dal 730 del 2023 risultano redditi del per € 400,00 annui;
egli ha CP_1
dichiarato di risiedere con i genitori.
Tralasciando ogni considerazione in ordine al mancato adempimento da parte del agli obblighi di produzione documentale o, in mancanza, dell'indicazione di CP_1
come trae sostentamento, osserva il Tribunale che, poiché il non CP_1
contribuisce in alcun modo al mantenimento diretto del figlio, dovrà provvedervi con il versamento mensile, entro il giorno cinque del mese, ad , della Parte_1 somma di € 250,00; la somma è soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici
ISTAT. L'assegno unico per il figlio spetterà integralmente alla . Pt_1
Entrambi i coniugi concorreranno, nella misura del 50%, alle spese straordinarie del figlio, individuate secondo il Protocollo del Tribunale di Prato.
Quanto alle spese, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;
le spese di ctu possono essere compensate integralmente, giacchè la consulenza è stata svolta nell'interesse del minore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
-dispone l'affido c.d. esclusivo rafforzato di (n. il 17 maggio 2021) ad _1
; la madre potrà prendere per il figlio anche le decisioni in materia di Parte_1
educazione, istruzione e sanitarie;
-dispone che versi, entro il giorno cinque del mese, ad Controparte_1 Parte_1
, a titolo di mantenimento del minore la somma di € 250,00 mensili,
[...] _1
pagina 6 di 7 oltre rivalutazione ISTAT;
dispone che l'assegno unico sia percepito integralmente da
; Parte_1
-entrambi i genitori concorreranno, nella misura del 50% ciascuno, al pagamento delle spese straordinarie, individuate secondo il Protocollo del Tribunale di Prato;
-dispone che possa vedere il figlio liberamente a Prato, Controparte_1 _1
previ accordi con la ed escluso il pernottamento;
RA potrà Pt_1 CP_1
effettuare chiamate al figlio una volta al giorno, in orari concordati con la , che Pt_1
tengano conto delle esigenze di vita del figlio;
ad avviare un percorso di sostegno alla genitorialità Controparte_2
presso struttura competente presso la propria residenza;
-condanna a pagare all'Erario ( è ammessa al Controparte_1 Parte_1
PSS) le spese del presente giudizio, che liquida in € 3909,00 per onorari, oltre rimborso spese processuali, IVA e CPA;
dichiara compensate tra le parti le spese di ctu.
Prato, così deciso nella camera di consiglio del 27 novembre 2024, su relazione della dott. Schiaretti.
Il Presidente est.
Lucia Schiaretti
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione unica
Il Tribunale di Prato, nel collegio nella seguente composizione: dott. Lucia Schiaretti Presidente rel. dott. Costanza Comunale Giudice dott. Giulia Simoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa v.g. n. 682/2023 promossa congiuntamente da:
, difesa dall'avv. Eleonora Chiaramonti;
Parte_1
e
, difeso dall'avv. Elisa Zappalorti e dall'avv. Barbara Controparte_1
Minutella;
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Altri istituti di diritto di famiglia (es. mantenimento figli naturali e legittimi) ex art. 473-bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI
Per : voglia il Tribunale - disporre l'affidamento esclusivo rafforzato Parte_1
del figlio alla madre, con collocamento del minore presso la Persona_1
ricorrente, residente a [...], ed altresì autorizzando la pagina 1 di 7 madre ad assumere in autonomia tutte le decisioni concernenti il minore;
- regolare il diritto di visita del bambino da parte del padre previo incarico ai Servizi Sociali territorialmente competenti per la redazione di un piano di incontri protetti tra il genitore e al fine di ricostituire una frequentazione stabile tra i due, _1
nonché incaricando ogni istituzione ritenuta idonea alla gestione del ripristino dei rapporti menzionati ed al loro monitoraggio;
- disporre a carico del Sig. il CP_1
pagamento di un assegno mensile di mantenimento del figlio per euro 350,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie;
- disporre il versamento dell'assegno unico nella quota del 100% pari ad euro 54,00 mensili in favore della resistente.
Per : “Voglia il Tribunale adito, contrariis rejectis,: 1) affidare il Controparte_1
minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento del _1 minore assieme alla madre presso la casa di quest'ultima, con la facoltà di esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione;
2) data la modalità di affido congiunto, sulla frequentazione padre figlio Voglia confermare quanto disposto con il provvedimento del 12.07.2024, disponendo che il padre possa vedere il figlio liberamente a Prato, a fine _1
settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera;
salvo i migliori accordi tra i genitori;
ulteriori incontri potranno essere previsti nel corso della settimana, previo accordo tra le parti, quando il dovesse trovarsi a Prato per incontrare gli CP_1
operatori del Servizio sociale;
a tale scopo il dovrà prendere contatto con il CP_1
Servizio sociale;
Per le vacanze estive, per l'anno in corso, la madre accompagnerà il figlio per qualche giorno (anche un week end lungo dal giovedì a lunedì) a Centola
(SA), affinché il bambino possa trascorrere del tempo anche con la famiglia paterna;
il padre trascorrerà due week end lunghi, al mare o in montagna nella regione
Toscana; il prossimo Natale, il padre terrà con sé il figlio dal 23 al 27 dicembre, con facoltà di portarlo a Centola;
dall'età di 4 anni, potrà trascorrere con il _1
padre tre fine settimana al mese, da concordare con la madre, e se il week end cade in prossimità di un ponte, potrà portare a trovare i nonni e i parenti;
due settimane anche non consecutive anche fuori dal territorio della Toscana, nel periodo estivo previa comunicazione alla madre entro il 30 di Marzo di ogni anno;
ad anni alterni, la settimana di Natale (23-30 dicembre) o quella di Capodanno (31 dicembre-6
pagina 2 di 7 gennaio), tutte le vacanze di Pasqua corrispondenti ai ponti scolastici, i ponti del 25 aprile, primo maggio e 2 giugno;
gli spostamenti, tranne quello della prossima estate, avverranno a cura e spese del 3) Il padre potrà, altresì, contattare CP_1
giornalmente tramite videochiamata il figlio ad orari concordati con la _1
madre, che tengano conto delle esigenze di vita del figlio;
4) disporre che il Signor
per i motivi sopra esposti, versi quale contribuzione al mantenimento per il CP_1 figlio la somma di 100,00 € mensili, oltre rivalutazione ISTAT;
5) _1
dichiarare che faranno carico al 50 % fra i genitori le spese straordinarie per il figlio da individuarsi secondo le linee Guida del CNF del 2017. Tali spese _1
dovranno essere preventivamente concordate e rimborsate al genitore che le avrà anticipate previa esibizione del giustificativo di spesa;
6) disporre il versamento dell'assegno unico a favore della signora nella misura del 100%. Con vittoria Pt_1
di spese, diritti e onorari.
Pubblico Ministero: «Visto» del 17 luglio 2024.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
ha adito il Tribunale per chiedere la regolamentazione Parte_1 dell'affidamento del figlio minore nato a [...] il [...] e i _1
provvedimenti economici conseguenti.
A sostegno delle richieste, formulate nelle conclusioni come sopra indicate, ha dedotto che: nell'estate 2018 ha iniziato una relazione con , Controparte_1
residente a [...]; il rapporto è sempre stato burrascoso, per la gelosia ossessiva dell'uomo, per il fatto che non lavorava se non saltuariamente, faceva uso di cocaina - determinando anche lei a utilizzarla- e frequentava la sala scommesse;
dopo una serie
Pt_ di umiliazioni, , il 25 aprile 2022, chiesto l'intervento delle forze dell'ordine e ha denunciato il compagno;
da quella data EL si è definitivamente allontanata ed è tornata dai genitori a Montemurlo;
dal 29 agosto 2022 è stata assunta come addetta alle pulizie da Humanagest s.p.a., con contratto a tempo determinato con scadenza il
30 giugno 2023 e ha percepito uno stipendio di € 400,00 mensili;
il padre non si è mai recato a Montemurlo a vedere il figlio né ha provveduto a mantenerlo;
non ha pagina 3 di 7 restituito alla ricorrente un prestito di circa € 10.000,00 fatto gli per pagare debiti di gioco;
il che in un primo tempo ha percepito l'assegno unico per intero, lo CP_1
percepisce nella misura del 50%; lo stile di vita del è dissennato ed egli non CP_1
si interessa del figlio.
Si è costituito deducendo che: ha iniziato una relazione con la Controparte_1
nel 2018 e, successivamente, una convivenza presso i genitori della compagna Pt_1
a Montemurlo;
in quel periodo ha lavorato come operaio al e in un Parte_3
ristorante-pub il fine settimana;
alla scadenza del contratto, nel maggio 2019, non avendo prospettive lavorative, ha fatto ritorno a casa propria a Centola, dove la Pt_1
lo ha raggiunto, dopo essersi licenziata e dove è nato entrambi hanno fatto _1
uso di cocaina e non è vero che Egli ha iniziato la;
il 25 aprile 2022, la Pt_1
compagna ha deciso di lasciare Centola e tornare a Montemurlo con il figlio dopo l'ennesima lite;
nel 2022 egli ha avuto un reddito di € 3.827,00 lordi;
all'attualità, non ha un'occupazione e, dunque, non ha di che mantenersi né denaro da spendere per recarsi a Montemurlo a trovare il figlio;
è disponibile a cedere alla madre la propria parte dell'assegno unico;
la ha una situazione migliore perché nel periodo di Pt_1 convivenza presso l'abitazione dei genitori del ha percepito l'indennità di CP_1 disoccupazione e poi la maternità e i bonus nascita dell'INPS; è comunque assunta a tempo indeterminato presso Poste italiane s.p.a.; Egli ha visto il figlio qualche giorno nel settembre 2023; tuttavia, non ha più avuto la possibilità di frequentare _1
i nonni paterni, la zia e i cugini dal dicembre 2022; egli intende frequentare il figlio e sentirlo attraverso videochiamate;
ha dato atto della pendenza di un procedimento davanti al Tribunale dei minorenni di cui non conosce l'esito ritenendo che non vi siano i presupposti per l'affido esclusivo del minore;
si è dichiarato disposto a pagare
€ 100,00 mensili per il mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie.
In data 20 ottobre 2023, all'esito dell'udienza fissata per la comparizione personale delle parti, l'istruttore, dato atto che abita con la madre che se ne _1
occupa in via esclusiva e della frequentazione rara tra padre e figlio, ha affidato il minore alla madre in via esclusiva, disponendo incontri liberi tra il e il CP_1 figlio;
ha posto a carico del resistente la somma di € 200,00 mensili;
considerata la pagina 4 di 7 conflittualità tra i coniugi, ha disposto ctu volta ad accertare le migliori modalità di affidamento di _1
La ctu esperita ha accertato la capacità genitoriale della madre e una scarsa capacità genitoriale del padre sotto il profilo dell'attaccamento primario.
Il provvedimento del Tribunale dei minori di Firenze, in data, 19 settembre 2024, pur declinando la propria competenza in favore del Tribunale ordinario, ha dato atto del desiderio del padre di stare con il figlio ma che il primo approccio con il Servizio sociale non è stato positivo, anche per le difficoltà derivanti dal fatto che il CP_1
non risiede in Toscana;
successivamente, i rapporti tra coniugi, dapprima litigiosi, sono migliorati e il padre ha avuto un miglior atteggiamento nei confronti del figlio.
In data 21 ottobre 2024, il Servizio sociale di Prato ha depositato relazione nella quale si dà atto che il dal maggio 2024, non si è più recato a Montemurlo a CP_1
far visita a né si è attivato per organizzare le visite nelle vacanze di Natale. _1
A seguito della richiesta del giudice, la ha depositato il test del capello che ha Pt_1
dato esito negativo in ordine alla presenza di sostanze stupefacenti, mentre il non lo ha depositato e non ha svolto il prescritto percorso di sostegno alla CP_1
genitorialità.
L'istruttoria svolta induce, dunque, il Tribunale ad affidare in via esclusiva c.d. rafforzata il minore alla madre. _1
Ed infatti, è stata giudicata un buon genitore dalla ctu, ha Parte_1
positivamente interloquito con i Servizi sociali, ha dato prova di non essere positiva al test del capello e, di fatto, si occupa quotidianamente di _1
, invece, è stato ritenuto dal ctu di scarsa capacità genitoriale, Controparte_1
ma, soprattutto, di fatto abita in un'altra regione e non ha rapporti con il figlio minore. Tale circostanza induce a ritenere che la mancanza di conoscenza e frequentazione del figlio lo renda, allo stato, non idoneo a prendere per il medesimo le decisioni in materia di educazione, istruzione e sanità. La dovrà, invece, Pt_1
tenerlo informato delle scelte che compie nell'interesse del figlio.
dunque, dovrà essere collocato presso la residenza della madre. _1
Non si ritiene di dover mantenere un regime di visita che includa il pernottamento, in considerazione dell'età di (tre anni) e del fatto che sono _1
pagina 5 di 7 mesi che non vede il padre;
il si accorderà con la per visitare il figlio, CP_1 Pt_1
compatibilmente con le esigenze del medesimo.
Venendo alle richieste economiche, la situazione reddituale dei coniugi, quale risulta dagli atti, è la seguente.
La ha depositato buste paga del 2023 dalle quali emerge un reddito tra i 390 Pt_1
e i 450 € mensili;
ha un CU del 2023 di meno di € 2500,00 annui;
dal certificato storico in atti EL risulta risiedere con i genitori e il fratello (nel certificato risulta anche il . CP_1
Dal 730 del 2023 risultano redditi del per € 400,00 annui;
egli ha CP_1
dichiarato di risiedere con i genitori.
Tralasciando ogni considerazione in ordine al mancato adempimento da parte del agli obblighi di produzione documentale o, in mancanza, dell'indicazione di CP_1
come trae sostentamento, osserva il Tribunale che, poiché il non CP_1
contribuisce in alcun modo al mantenimento diretto del figlio, dovrà provvedervi con il versamento mensile, entro il giorno cinque del mese, ad , della Parte_1 somma di € 250,00; la somma è soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici
ISTAT. L'assegno unico per il figlio spetterà integralmente alla . Pt_1
Entrambi i coniugi concorreranno, nella misura del 50%, alle spese straordinarie del figlio, individuate secondo il Protocollo del Tribunale di Prato.
Quanto alle spese, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;
le spese di ctu possono essere compensate integralmente, giacchè la consulenza è stata svolta nell'interesse del minore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
-dispone l'affido c.d. esclusivo rafforzato di (n. il 17 maggio 2021) ad _1
; la madre potrà prendere per il figlio anche le decisioni in materia di Parte_1
educazione, istruzione e sanitarie;
-dispone che versi, entro il giorno cinque del mese, ad Controparte_1 Parte_1
, a titolo di mantenimento del minore la somma di € 250,00 mensili,
[...] _1
pagina 6 di 7 oltre rivalutazione ISTAT;
dispone che l'assegno unico sia percepito integralmente da
; Parte_1
-entrambi i genitori concorreranno, nella misura del 50% ciascuno, al pagamento delle spese straordinarie, individuate secondo il Protocollo del Tribunale di Prato;
-dispone che possa vedere il figlio liberamente a Prato, Controparte_1 _1
previ accordi con la ed escluso il pernottamento;
RA potrà Pt_1 CP_1
effettuare chiamate al figlio una volta al giorno, in orari concordati con la , che Pt_1
tengano conto delle esigenze di vita del figlio;
ad avviare un percorso di sostegno alla genitorialità Controparte_2
presso struttura competente presso la propria residenza;
-condanna a pagare all'Erario ( è ammessa al Controparte_1 Parte_1
PSS) le spese del presente giudizio, che liquida in € 3909,00 per onorari, oltre rimborso spese processuali, IVA e CPA;
dichiara compensate tra le parti le spese di ctu.
Prato, così deciso nella camera di consiglio del 27 novembre 2024, su relazione della dott. Schiaretti.
Il Presidente est.
Lucia Schiaretti
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