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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/03/2025, n. 1103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1103 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 11643/2020, tra
, in persona del l.r.p.t., Parte_1 rappresentato e difeso – come da procura in atti – dall'avv. GIOVANNI NACCA (CF:
, con domicilio telematico eletto nell'atto introduttivo C.F._1
ATTORE
e
, in persona del l.r.p.t., Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE nonché
(CF: ), Controparte_2 CodiceFiscale_2 rappresentato e difeso – come da procura in atti – dall'avv. SALVATORE CAPASSO (CF: ), con domicilio telematico eletto nella comparsa di CodiceFiscale_3 costituzione e risposta
(CF: ), CP_3 C.F._4 rappresentato e difeso – come da procura in atti – dall'avv. VINCENZO DI MONTE (CF: ), con domicilio telematico eletto nella comparsa di C.F._5 costituzione e risposta
CONVENUTI
CONCLUSIONI:
Come da verbali e atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti la ha Parte_1 convenuto in giudizio il nonché i sig.ri Controparte_1 [...]
e per sentire accogliere le seguenti conclusioni: CP_4 CP_3
(chiede) “venga accertato e dichiarato che la ha effettuato, a favore del Parte_1
, le prestazioni sottostanti alle fatture indicate in narrativa in Controparte_1 forza di un valido ed efficace rapporto negoziale con l'Ente e per l'effetto condannare il al pagamento di € 69.179,77 il tutto oltre interessi ex D.lgs. Controparte_1
231/2002 come modificato dal D.Lgs. 192/2012, trattandosi di transazioni commerciali, decorrenti dal trentesimo giorno successivo alla data delle singole fatture emesse dalla . Parte_1
In via gradata chiede che venga accertato e riconosciuto che la ha Parte_1 effettuato, a favore del e su richiesta dei suoi funzionari, le Controparte_1 prestazioni sottostanti alle fatture indicate in narrativa, dando atto che esse, ai sensi dell'art.191 comma 4 del D.Lgs.267/2000, hanno determinato il sorgere di un valido ed efficace rapporto obbligatorio tra la e i funzionari Avv. Pt_1 CP_2
e Geom. .
[...] CP_3
Per l'effetto, condannare l'Avv. al pagamento di € 17.638,50 Controparte_2
e il Geom. al pagamento di € 51.541,27 in favore della . Il CP_3 Parte_1 tutto oltre interessi ex artt.4 e 5 d.lgs.231/02 come modificato dal D.Lgs. 192/2012 dal trentesimo giorno successivo alla data delle singole fatture emesse dalla Pt_1
.
[...]
Voglia, altresì, l'adito Tribunale, ai sensi dell'art.2900 codice civile, accertata e dichiarata l'utilità per il di e per esso della sua collettività delle CP_1 CP_1 prestazioni effettuate dalla in forza del rapporto obbligatorio instaurato con Parte_1
i funzionari Avv. . CP_2
2. Parte attrice premette, in punto di fatto: A) di aver fornito al
[...]
il servizio di trattamento dei rifiuti codice CER 20.01.08, al prezzo CP_1 indicato nell'atto introduttivo, come risultante dai seguenti documenti: i) determina di affidamento n. 150 del 2016; ii) contratto firmato in data 7.11.2016; iii) determina di affidamento n. 1 del 2017; B) che in relazione ai servizi prestati furono emesse le fatture nn. 902/2016, 954/2016, 1050/2016 e 34/2017, per l'ammontare complessivo di euro 57.998,60; B) di aver successivamente fornito analogo servizio nell'ottobre 2019 (sulla scorta di un distinto contratto), donde l'emissione di due ulteriori fatture, e precisamente la n. 487/2019 e la 506/2019, per l'ammontare complessivo di ulteriori 11.181,17; C) che tali importi non furono mai pagati.
3. Su queste premesse, parte attrice evidenzia la sussistenza, nel caso in questione, di un valido rapporto contrattuale, donde la necessità di condannare l CP_5 convenuto al pagamento di quanto dovuto;
in via gradata, parte attrice assume l'esistenza di un valido rapporto negoziale con i predetti sig.ri
[...]
e , responsabili del servizio all'epica dei fatti e CP_4 CP_3 tanto in applicazione dell'art. 191, comma 4, TUEL, con la precisazione che “la legittimazione passiva del sussiste sia in relazione alla Controparte_1 domanda principale di pagamento in via contrattuale nei suoi confronti ma anche in relazione alla domanda subordinata formulata nei confronti dei relativi funzionari e ciò in applicazione dello schema dell'azione surrogatoria di cui all'art. 2900 c.c.”.
4. Si sono costituiti, con distinte memorie, i sig.ri e Controparte_4
. CP_3
5. Il primo ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto” la parte comparente è un dipendente del che, all'epoca dei fatti di causa, Parte_2 risultava incaricato della responsabilità del 'Servizio Ambiente ed Ecologia' in virtù del decreto sindacale n. 9 del 16.6.2016. Egli, perciò, in ragione di tali funzioni amministrative e comunque nell'esclusivo interesse del , ha Parte_2 operato un regolare affidamento alla mediante l'adozione e la Parte_1 sottoscrizione della determinazione dirigenziale n. 150 del 16.8.2016. Parliamo di una determinazione adottata nel pieno rispetto delle regole previste e disciplinate dagli artt. 182 e ss. del D. Lgs. 267/2000”.
Nel merito il medesimo ha osservato la propria completa estraneità rispetto al mancato pagamento delle fatture, anche tenuto conto delle difficoltà che hanno portato l'Ente locale in questione dapprima in una situazione di “pre-dissesto” e poi in una situazione di dissesto.
6. Il sig. ha dedotto: l'inammissibilità/improponibilità stante CP_3
l'avvenuta dichiarazione di dissesto dell'Ente; il proprio difetto di legittimazione passiva.
7. È rimasto contumace il . Controparte_1
8. Sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.; all'esito, il GI ha disatteso le richieste di prova delle parti (provvedimento del 6.9.2021) e ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 7.11.2022; tale udienza, dapprima differita al 27.5.2024 e poi al 2.12.2024, è stata celebrata innanzi allo scrivente (subentrato sul ruolo a far data dal 30.9.2024); in tale occasione le parti si riportavano ai propri scritti concludendo in conformità.
9. Negli scritti conclusionali le parti costituite hanno ribadito i rispettivi asserti difensivi.
10. La domanda principale va accolta per le ragioni che si vanno a dire.
11. Va premesso che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza, cui qui occorre dare seguito, “in tema di prova dell'inadempimento delle obbligazioni il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (…)” [da ultimo Cass. 2.9.2024, n. 23479].
12. Vera questa premessa, con riferimento ai crediti di cui alle fatture n. 487/19 e n. 596/19, va osservato quanto segue.
13. Agli atti risultano prodotti (e non vi sono contestazioni in merito): a) il contratto stipulato nell'ottobre 2019 e relativo allo smaltimento di 185 tonnellate di rifiuti;
b) le fatture nn. 487 e 506 (che a mente dell'art. 3 del predetto contratto andavano pagate
“a vista”), con riferimento, rispettivamente, all'attività svolta nel periodo 1-14 ottobre 2019 ed all'attività espletata in data 17 ottobre 2019; c) gli allegati attestanti l'effettivo svolgimento dell'attività di trasporto e smaltimento dei rifiuti (c.d. FIR).
14. Per tali crediti, in applicazione degli esposti (solidi) principi giurisprudenziali, quindi: a) risulta dimostrata la fonte del rapporto;
b) è allegato l'inadempimento della controparte, con riferimento a crediti scaduti;
c) non risulta dimostrato l'avvenuto adempimento ovvero la verificazione di altri fatti modificativi o estintivi della pretesa.
15. Con riferimento ai crediti per le prestazioni erogate negli anni 2016 e 2017, benché per una parte dei servizi (quelli di cui alle fatture n. 954/2016 e 1050/2016) sia documentata - similmente a quanto avvenuto per i crediti di cui sopra - a) la fonte contrattuale, b) l'inadempimento della controparte, c) l'effettivo espletamento dell'attività, ha rilievo assorbente la considerazione che risulta prodotta documentazione attestante l'avvenuto riconoscimento del debito da parte dell'Ente locale (in persona del responsabile dell'Area ). Parte_3
16. Questo determina, in virtù di un costante orientamento giurisprudenziale, una inversione dell'onere della prova riguardo alla esistenza e validità del rapporto negoziale, che, quindi, anche tenuto conto della mancata costituzione dell'Ente, non è stato positivamente assolto.
17. È costante, in giurisprudenza, l'affermazione per cui “la ricognizione di debito non costituisce una autonoma fonte di obbligazione ma determina un'astrazione meramente processuale della causa debendi che si traduce nell'inversione dell'onere della prova circa l'esistenza del rapporto fondamentale, incombendo sull'autore della ricognizione l'onere di allegare e provare che tale rapporto non è mai sorto o è invalido o si è estinto” (da ultimo v. Cass. 10.12.2024, n. 31818).
18. In definitiva, la prova positiva della fonte negoziale (comunque acquisita agli atti relativamente ai servizi svolti nell'ottobre e nel novembre del 2016; diversamente da quanto concerne le altre fatture emesse in questo periodo) è resa ultronea (o comunque sopravanzata) dalla predetta documentazione e dal rilievo che non è stata fornita la prova della inesistenza del rapporto.
19. Per ciò che concerne gli interessi va osservato quanto segue.
Con il D. Lgs. n. 231 del 2002, il legislatore, mirando - in attuazione della direttiva 2000/35/CE - ad eliminare gli eccessivi ritardi nell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie nelle transazioni commerciali, ha ribaltato, con riferimento a tale specifico settore, il sistema così descritto, prevedendo la decorrenza automatica degli interessi di mora, senza necessità di costituzione in mora del debitore, interessi di mora dovuti con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza prevista per il pagamento. Ne discende che nessuna domanda, né tanto meno alcuna specificazione della natura degli interessi richiesti, è necessaria affinché questi siano riconosciuti, sorgendo il relativo debito, ex lege, dallo stesso fatto originatore del credito cui essi accedono e alla scadenza dei termini previsti per il suo pagamento. In punto di maturazione degli interessi di mora, dunque, di loro decorrenza la Corte di legittimità ha precisato che
“nel caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231 del 2002 con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che vi sia bisogno di alcuna formale costituzione in mora e senza che nella domanda giudiziale il creditore debba specificare la natura e la misura degli interessi richiesti” (cfr. Cass. 31.5.2019, n. 14911).
Da ciò consegue che legittima, nel caso che occupa, deve ritenersi anche la richiesta avente ad oggetto il pagamento di detti interessi, i quali devono essere calcolati sull'importo di ciascuna fattura azionata, al saggio indicato dall'art. 5 del richiamato decreto con decorrenza, appunto, dal giorno successivo a quello della scadenza di pagamento e sino all'effettiva corresponsione.
20. Tutto l'anzidetto porta – dato il completo accoglimento della domanda principale – a ritenere assorbita la domanda svolta da parte attrice “in via gradata”.
21. Difatti, il principio dispositivo reca con sé l'addentellato per cui, laddove la parte indichi una precisa graduazione tra le varie domande proposte, per cui una sia formulata “in via principale” e l'altra (o le altre) “in via gradata”, l'accoglimento della prima funge da limite al dovere del giudice di pronunciarsi sull'altra (o sulle altre).
22. Deve – come ulteriore conseguenza – ritenersi ultroneo il profilo relativo alle eccezioni sul difetto di legittimazione passiva sollevate dai funzionari convenuti, in quanto il presupposto per il relativo esame era rappresentato dall'esame della domanda svolta in via gradata (l'unica a vedere coinvolti tali soggetti come convenuti).
23. Le spese seguono la soccombenza e quindi vanno poste a carico dell'Ente locale nella misura appresso indicata, a ciò non ostando la relativa contumacia (v. Cass. 13.1.2015, n. 373); relativamente al rapporto processuale concernente la domanda subordinata, il mancato esame nel merito della stessa integra motivo della integrale compensazione delle spese rispetto alle parti di tale rapporto, nel senso precisato in dispositivo, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. come risultante a seguito della pronuncia Corte Cost., 19.4.2018, n. 77.
24. Letto il d.m. n. 55 del 2014 e ss.mm., nonché le allegate tabelle, avuto riguardo allo scaglione di riferimento (valori medi) e all'attività effettivamente espletata, le stesse sono liquidate in complessivi euro 8.433,00.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 11643/2020, dichiarata la contumacia del , ogni contraria istanza Controparte_1 disattesa, così provvede:
a) ACCOGLIE la domanda principale e per l'effetto CONDANNA il
[...]
al pagamento, in favore di parte attrice, della somma di euro CP_1
69.179,77, oltre interessi al saggio di cui agli artt. 2 e 5, d.lgs. n. 231/2002, dalla scadenza delle singole fatture all'effettivo soddisfo;
b) CONDANNA il alla refusione delle spese del Controparte_1 presente giudizio in favore di parte attrice, spese liquidate in complessivi euro 8.433,00, oltre rimborso delle s.g. nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
mentre COMPENSA le spese di lite tra le altre parti costituite.
Così deciso in Aversa, il 20.3.2025
Il Giudice dott. Alessandro Auletta
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 11643/2020, tra
, in persona del l.r.p.t., Parte_1 rappresentato e difeso – come da procura in atti – dall'avv. GIOVANNI NACCA (CF:
, con domicilio telematico eletto nell'atto introduttivo C.F._1
ATTORE
e
, in persona del l.r.p.t., Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE nonché
(CF: ), Controparte_2 CodiceFiscale_2 rappresentato e difeso – come da procura in atti – dall'avv. SALVATORE CAPASSO (CF: ), con domicilio telematico eletto nella comparsa di CodiceFiscale_3 costituzione e risposta
(CF: ), CP_3 C.F._4 rappresentato e difeso – come da procura in atti – dall'avv. VINCENZO DI MONTE (CF: ), con domicilio telematico eletto nella comparsa di C.F._5 costituzione e risposta
CONVENUTI
CONCLUSIONI:
Come da verbali e atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti la ha Parte_1 convenuto in giudizio il nonché i sig.ri Controparte_1 [...]
e per sentire accogliere le seguenti conclusioni: CP_4 CP_3
(chiede) “venga accertato e dichiarato che la ha effettuato, a favore del Parte_1
, le prestazioni sottostanti alle fatture indicate in narrativa in Controparte_1 forza di un valido ed efficace rapporto negoziale con l'Ente e per l'effetto condannare il al pagamento di € 69.179,77 il tutto oltre interessi ex D.lgs. Controparte_1
231/2002 come modificato dal D.Lgs. 192/2012, trattandosi di transazioni commerciali, decorrenti dal trentesimo giorno successivo alla data delle singole fatture emesse dalla . Parte_1
In via gradata chiede che venga accertato e riconosciuto che la ha Parte_1 effettuato, a favore del e su richiesta dei suoi funzionari, le Controparte_1 prestazioni sottostanti alle fatture indicate in narrativa, dando atto che esse, ai sensi dell'art.191 comma 4 del D.Lgs.267/2000, hanno determinato il sorgere di un valido ed efficace rapporto obbligatorio tra la e i funzionari Avv. Pt_1 CP_2
e Geom. .
[...] CP_3
Per l'effetto, condannare l'Avv. al pagamento di € 17.638,50 Controparte_2
e il Geom. al pagamento di € 51.541,27 in favore della . Il CP_3 Parte_1 tutto oltre interessi ex artt.4 e 5 d.lgs.231/02 come modificato dal D.Lgs. 192/2012 dal trentesimo giorno successivo alla data delle singole fatture emesse dalla Pt_1
.
[...]
Voglia, altresì, l'adito Tribunale, ai sensi dell'art.2900 codice civile, accertata e dichiarata l'utilità per il di e per esso della sua collettività delle CP_1 CP_1 prestazioni effettuate dalla in forza del rapporto obbligatorio instaurato con Parte_1
i funzionari Avv. . CP_2
2. Parte attrice premette, in punto di fatto: A) di aver fornito al
[...]
il servizio di trattamento dei rifiuti codice CER 20.01.08, al prezzo CP_1 indicato nell'atto introduttivo, come risultante dai seguenti documenti: i) determina di affidamento n. 150 del 2016; ii) contratto firmato in data 7.11.2016; iii) determina di affidamento n. 1 del 2017; B) che in relazione ai servizi prestati furono emesse le fatture nn. 902/2016, 954/2016, 1050/2016 e 34/2017, per l'ammontare complessivo di euro 57.998,60; B) di aver successivamente fornito analogo servizio nell'ottobre 2019 (sulla scorta di un distinto contratto), donde l'emissione di due ulteriori fatture, e precisamente la n. 487/2019 e la 506/2019, per l'ammontare complessivo di ulteriori 11.181,17; C) che tali importi non furono mai pagati.
3. Su queste premesse, parte attrice evidenzia la sussistenza, nel caso in questione, di un valido rapporto contrattuale, donde la necessità di condannare l CP_5 convenuto al pagamento di quanto dovuto;
in via gradata, parte attrice assume l'esistenza di un valido rapporto negoziale con i predetti sig.ri
[...]
e , responsabili del servizio all'epica dei fatti e CP_4 CP_3 tanto in applicazione dell'art. 191, comma 4, TUEL, con la precisazione che “la legittimazione passiva del sussiste sia in relazione alla Controparte_1 domanda principale di pagamento in via contrattuale nei suoi confronti ma anche in relazione alla domanda subordinata formulata nei confronti dei relativi funzionari e ciò in applicazione dello schema dell'azione surrogatoria di cui all'art. 2900 c.c.”.
4. Si sono costituiti, con distinte memorie, i sig.ri e Controparte_4
. CP_3
5. Il primo ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto” la parte comparente è un dipendente del che, all'epoca dei fatti di causa, Parte_2 risultava incaricato della responsabilità del 'Servizio Ambiente ed Ecologia' in virtù del decreto sindacale n. 9 del 16.6.2016. Egli, perciò, in ragione di tali funzioni amministrative e comunque nell'esclusivo interesse del , ha Parte_2 operato un regolare affidamento alla mediante l'adozione e la Parte_1 sottoscrizione della determinazione dirigenziale n. 150 del 16.8.2016. Parliamo di una determinazione adottata nel pieno rispetto delle regole previste e disciplinate dagli artt. 182 e ss. del D. Lgs. 267/2000”.
Nel merito il medesimo ha osservato la propria completa estraneità rispetto al mancato pagamento delle fatture, anche tenuto conto delle difficoltà che hanno portato l'Ente locale in questione dapprima in una situazione di “pre-dissesto” e poi in una situazione di dissesto.
6. Il sig. ha dedotto: l'inammissibilità/improponibilità stante CP_3
l'avvenuta dichiarazione di dissesto dell'Ente; il proprio difetto di legittimazione passiva.
7. È rimasto contumace il . Controparte_1
8. Sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.; all'esito, il GI ha disatteso le richieste di prova delle parti (provvedimento del 6.9.2021) e ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 7.11.2022; tale udienza, dapprima differita al 27.5.2024 e poi al 2.12.2024, è stata celebrata innanzi allo scrivente (subentrato sul ruolo a far data dal 30.9.2024); in tale occasione le parti si riportavano ai propri scritti concludendo in conformità.
9. Negli scritti conclusionali le parti costituite hanno ribadito i rispettivi asserti difensivi.
10. La domanda principale va accolta per le ragioni che si vanno a dire.
11. Va premesso che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza, cui qui occorre dare seguito, “in tema di prova dell'inadempimento delle obbligazioni il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (…)” [da ultimo Cass. 2.9.2024, n. 23479].
12. Vera questa premessa, con riferimento ai crediti di cui alle fatture n. 487/19 e n. 596/19, va osservato quanto segue.
13. Agli atti risultano prodotti (e non vi sono contestazioni in merito): a) il contratto stipulato nell'ottobre 2019 e relativo allo smaltimento di 185 tonnellate di rifiuti;
b) le fatture nn. 487 e 506 (che a mente dell'art. 3 del predetto contratto andavano pagate
“a vista”), con riferimento, rispettivamente, all'attività svolta nel periodo 1-14 ottobre 2019 ed all'attività espletata in data 17 ottobre 2019; c) gli allegati attestanti l'effettivo svolgimento dell'attività di trasporto e smaltimento dei rifiuti (c.d. FIR).
14. Per tali crediti, in applicazione degli esposti (solidi) principi giurisprudenziali, quindi: a) risulta dimostrata la fonte del rapporto;
b) è allegato l'inadempimento della controparte, con riferimento a crediti scaduti;
c) non risulta dimostrato l'avvenuto adempimento ovvero la verificazione di altri fatti modificativi o estintivi della pretesa.
15. Con riferimento ai crediti per le prestazioni erogate negli anni 2016 e 2017, benché per una parte dei servizi (quelli di cui alle fatture n. 954/2016 e 1050/2016) sia documentata - similmente a quanto avvenuto per i crediti di cui sopra - a) la fonte contrattuale, b) l'inadempimento della controparte, c) l'effettivo espletamento dell'attività, ha rilievo assorbente la considerazione che risulta prodotta documentazione attestante l'avvenuto riconoscimento del debito da parte dell'Ente locale (in persona del responsabile dell'Area ). Parte_3
16. Questo determina, in virtù di un costante orientamento giurisprudenziale, una inversione dell'onere della prova riguardo alla esistenza e validità del rapporto negoziale, che, quindi, anche tenuto conto della mancata costituzione dell'Ente, non è stato positivamente assolto.
17. È costante, in giurisprudenza, l'affermazione per cui “la ricognizione di debito non costituisce una autonoma fonte di obbligazione ma determina un'astrazione meramente processuale della causa debendi che si traduce nell'inversione dell'onere della prova circa l'esistenza del rapporto fondamentale, incombendo sull'autore della ricognizione l'onere di allegare e provare che tale rapporto non è mai sorto o è invalido o si è estinto” (da ultimo v. Cass. 10.12.2024, n. 31818).
18. In definitiva, la prova positiva della fonte negoziale (comunque acquisita agli atti relativamente ai servizi svolti nell'ottobre e nel novembre del 2016; diversamente da quanto concerne le altre fatture emesse in questo periodo) è resa ultronea (o comunque sopravanzata) dalla predetta documentazione e dal rilievo che non è stata fornita la prova della inesistenza del rapporto.
19. Per ciò che concerne gli interessi va osservato quanto segue.
Con il D. Lgs. n. 231 del 2002, il legislatore, mirando - in attuazione della direttiva 2000/35/CE - ad eliminare gli eccessivi ritardi nell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie nelle transazioni commerciali, ha ribaltato, con riferimento a tale specifico settore, il sistema così descritto, prevedendo la decorrenza automatica degli interessi di mora, senza necessità di costituzione in mora del debitore, interessi di mora dovuti con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza prevista per il pagamento. Ne discende che nessuna domanda, né tanto meno alcuna specificazione della natura degli interessi richiesti, è necessaria affinché questi siano riconosciuti, sorgendo il relativo debito, ex lege, dallo stesso fatto originatore del credito cui essi accedono e alla scadenza dei termini previsti per il suo pagamento. In punto di maturazione degli interessi di mora, dunque, di loro decorrenza la Corte di legittimità ha precisato che
“nel caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231 del 2002 con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che vi sia bisogno di alcuna formale costituzione in mora e senza che nella domanda giudiziale il creditore debba specificare la natura e la misura degli interessi richiesti” (cfr. Cass. 31.5.2019, n. 14911).
Da ciò consegue che legittima, nel caso che occupa, deve ritenersi anche la richiesta avente ad oggetto il pagamento di detti interessi, i quali devono essere calcolati sull'importo di ciascuna fattura azionata, al saggio indicato dall'art. 5 del richiamato decreto con decorrenza, appunto, dal giorno successivo a quello della scadenza di pagamento e sino all'effettiva corresponsione.
20. Tutto l'anzidetto porta – dato il completo accoglimento della domanda principale – a ritenere assorbita la domanda svolta da parte attrice “in via gradata”.
21. Difatti, il principio dispositivo reca con sé l'addentellato per cui, laddove la parte indichi una precisa graduazione tra le varie domande proposte, per cui una sia formulata “in via principale” e l'altra (o le altre) “in via gradata”, l'accoglimento della prima funge da limite al dovere del giudice di pronunciarsi sull'altra (o sulle altre).
22. Deve – come ulteriore conseguenza – ritenersi ultroneo il profilo relativo alle eccezioni sul difetto di legittimazione passiva sollevate dai funzionari convenuti, in quanto il presupposto per il relativo esame era rappresentato dall'esame della domanda svolta in via gradata (l'unica a vedere coinvolti tali soggetti come convenuti).
23. Le spese seguono la soccombenza e quindi vanno poste a carico dell'Ente locale nella misura appresso indicata, a ciò non ostando la relativa contumacia (v. Cass. 13.1.2015, n. 373); relativamente al rapporto processuale concernente la domanda subordinata, il mancato esame nel merito della stessa integra motivo della integrale compensazione delle spese rispetto alle parti di tale rapporto, nel senso precisato in dispositivo, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. come risultante a seguito della pronuncia Corte Cost., 19.4.2018, n. 77.
24. Letto il d.m. n. 55 del 2014 e ss.mm., nonché le allegate tabelle, avuto riguardo allo scaglione di riferimento (valori medi) e all'attività effettivamente espletata, le stesse sono liquidate in complessivi euro 8.433,00.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 11643/2020, dichiarata la contumacia del , ogni contraria istanza Controparte_1 disattesa, così provvede:
a) ACCOGLIE la domanda principale e per l'effetto CONDANNA il
[...]
al pagamento, in favore di parte attrice, della somma di euro CP_1
69.179,77, oltre interessi al saggio di cui agli artt. 2 e 5, d.lgs. n. 231/2002, dalla scadenza delle singole fatture all'effettivo soddisfo;
b) CONDANNA il alla refusione delle spese del Controparte_1 presente giudizio in favore di parte attrice, spese liquidate in complessivi euro 8.433,00, oltre rimborso delle s.g. nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
mentre COMPENSA le spese di lite tra le altre parti costituite.
Così deciso in Aversa, il 20.3.2025
Il Giudice dott. Alessandro Auletta